Language of document : ECLI:EU:C:2012:481

Causa C‑31/11

Marianne Scheunemann

contro

Finanzamt Bremerhaven

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesfinanzhof)

«Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Fiscalità diretta — Imposta di successione — Modalità di calcolo dell’imposta — Acquisizione per via successoria di una partecipazione, come socio unico, in una società di capitali stabilita in uno Stato terzo — Normativa nazionale che esclude agevolazioni tributarie per la partecipazione in siffatte società»

Massime della sentenza

Libertà di stabilimento — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Normativa nazionale che esclude, ai fini del calcolo delle imposte di successione, l’applicazione di talune agevolazioni tributarie ad un’eredità sotto forma di partecipazione in una società di capitali stabilita in uno Stato terzo — Possibilità di avvalersi degli articoli 49 TFUE e seguenti — Insussistenza — Inapplicabilità delle disposizioni che disciplinano la libera circolazione dei capitali

(Art. 49 TFUE)

La normativa di uno Stato membro, che esclude, ai fini del calcolo delle imposte di successione, l’applicazione di talune agevolazioni tributarie ad un’eredità sotto forma di partecipazione in una società di capitali stabilita in uno Stato terzo, mentre conferisce le stesse agevolazioni in caso di eredità di siffatta partecipazione qualora la sede della società sia situata in uno Stato membro, incide in modo preponderante sull’esercizio della libertà di stabilimento ai sensi degli articoli 49 TFUE e segg., allorché tale partecipazione consente al suo detentore di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di detta società e di determinarne le attività. Ammesso che tale provvedimento nazionale abbia effetti restrittivi sulla libera circolazione dei capitali, siffatti effetti andrebbero considerati come l’inevitabile conseguenza di un eventuale ostacolo alla libertà di stabilimento e non giustificano un esame del provvedimento in parola sulla base delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali.

Tuttavia, gli articoli 49 TFUE e segg. non sono destinati a trovare applicazione in una situazione relativa alla partecipazione detenuta in una società la cui sede si trovi in uno Stato terzo. Il capitolo del Trattato relativo alla libertà di stabilimento non prevede infatti alcuna disposizione che estenda la sfera di applicazione delle proprie disposizioni ad una situazione di tal genere.

(v. punti 30, 33-35 e dispositivo)