Language of document : ECLI:EU:T:2013:635

Causa T‑79/12

Cisco Systems, Inc.
e

Messagenet SpA

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercati europei dei servizi di comunicazione via Internet – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Errori manifesti di valutazione – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 dicembre 2013

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente operante su un mercato contiguo a quello soggetto a dominio e che ha attivamente partecipato al procedimento amministrativo – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso diretto all’annullamento di una decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso proposto da un’impresa concorrente delle parti partecipanti all’operazione – Ricevibilità

(Art. 263 TFUE)

3.      Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Adozione di una decisione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno sans aprire la fase II – Presupposto – Assenza di seri dubbi – Valutazioni di ordine economico – Discrezionalità – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, 6 e 8)

4.      Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Portata degli effetti pregiudizievoli della concentrazione sull’accesso al mercato – Onere della prova incombente sulla parte che contesta la decisione di compatibilità della concentrazione

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 8 e 22)

5.      Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno – Definizione di mercati – Indizi – Quote di mercato elevate – Circostanze idonee ad attenuare il valore probatorio

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punto 17)

6.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese – Decisione che autorizza un’operazione di concentrazione

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004)

7.      Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Concentrazione del tipo conglomerato – Criteri – Significativo ostacolo alla concorrenza come conseguenza diretta ed immediata della concentrazione – Concentrazione tra imprese che forniscono servizi e software di comunicazione via Internet – Capacità di chiudere il mercato realizzando un’interoperabilità preferenziale tra i diversi software

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2; comunicazione della Commissione 2008/C 265/07, punti 11, 92 e 93)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 33, 34, 38‑40)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 35‑37)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 45‑50)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 59‑63, 79‑83, 88‑93)

5.      In materia di valutazione della compatibilità con il mercato interno di un’operazione di concentrazione, quote di mercato pari al 50% o superiori possono costituire serie prove dell’esistenza di una posizione dominante, nella misura in cui il mercato al quale tali quote fanno riferimento sia stato preliminarmente definito.

Tuttavia, quote di mercato e un grado di concentrazione molto elevati in un mercato ristretto non sono indicativi di un potere di mercato che consenta alla nuova entità di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno quando le quote di mercato sono soggette ad una fluttuazione e ad un’instabilità significative. Inoltre, grandi quote di mercato non sono necessariamente indicative di una posizione dominante e, pertanto, di un pregiudizio duraturo alla concorrenza quando si riferiscono a un settore recente in piena espansione caratterizzato da cicli di innovazione brevi e nel quale grandi quote di mercato possono rivelarsi effimere. Per quanto riguarda, in particolare, il settore dei servizi e dei software di comunicazione via Internet, l’importanza di una grande concentrazione di quote di mercato può essere sminuita dalla circostanza che un numero significativo di utenti si aspetta l’interoperabilità e la gratuità dei servizi di comunicazione in oggetto.

(v. punti 65‑74)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 108‑113)

7.      Per quanto attiene alle concentrazioni che danno luogo a effetti di conglomerato, dai paragrafi 11 e 92 degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, emerge che tale tipo di concentrazione non implica imprese concorrenti, per cui esse sono meno suscettibili di causare problemi di concorrenza rispetto alle concentrazioni orizzontali. Inoltre, esse possono consentire alle parti interessate di realizzare miglioramenti di efficacia.

Tuttavia, le concentrazioni che danno luogo a effetti di conglomerato possono sollevare problemi di concorrenza, in particolare quando la concentrazione consente alla nuova entità di perseguire una strategia di chiusura del mercato. Una siffatta chiusura può verificarsi se la combinazione di prodotti su mercati collegati può dare all’impresa risultante dalla fusione la capacità e l’incentivo per sfruttare, con un effetto leva, la forte posizione che essa occupa in un mercato per chiudere la concorrenza in un altro mercato. Tale effetto sull’altro mercato dev’essere prevedibile in un futuro relativamente vicino affinché la concentrazione sollevi problemi di concorrenza a titolo del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

Per quanto riguarda la prova di siffatti effetti di conglomerato, la qualità degli elementi di prova presentati dalla Commissione al fine di dimostrare un ostacolo alla concorrenza è particolarmente rilevante. Infatti, la valutazione di un’operazione di concentrazione di tipo conglomerato si fonda su un’analisi prospettica in cui la considerazione di un lungo lasso di tempo nel futuro, da un lato, e l’effetto leva necessario perché si possa ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva, dall’altro, implicano che le concatenazioni causa-effetto siano a malapena distinguibili, incerte e di difficile prova. La Commissione può dichiarare una concentrazione incompatibile con il mercato interno solo se l’ostacolo significativo alla concorrenza è la conseguenza diretta e immediata della concentrazione. Siffatto ostacolo che deriverebbe dalle decisioni future dell’entità risultante dalla fusione può essere considerato come una conseguenza diretta e immediata della concentrazione se tale comportamento futuro è reso possibile ed economicamente razionale dalla modifica delle caratteristiche e della struttura del mercato causata dalla concentrazione.

Per quanto riguarda la concentrazione tra due imprese fornitrici di servizi e software di comunicazione per imprese e per privati via Internet, la capacità della nuova entità di chiudere il mercato realizzando un’interoperabilità preferenziale dei rispettivi software deve essere valutata, in particolare, in funzione del lavoro di innovazione tecnica e della durata della commercializzazione necessari per realizzare la chiusura. Se l’effetto di chiusura dipende da una serie di fattori futuri ed ipotetici, tale effetto è eccessivamente incerto per essere considerato una conseguenza diretta ed immediata della concentrazione. Per di più, anche supponendo che siffatto effetto negativo possa essere considerato una conseguenza della concentrazione, occorrerebbe ancora dimostrare l’incentivo commerciale della nuova entità a perseguire una strategia di chiusura del mercato, l’esistenza di un potere di mercato sufficiente per imporre tale strategia, nonché l’incapacità delle imprese concorrenti di contrastare la chiusura del mercato.

(v. punti 115‑135)