Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) l’8 febbraio 2018 – A / Udlændinge- og Integrationsministeriet

(Causa C-89/18)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: A

Resistente: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Questioni pregiudiziali

Nel caso in cui siano state introdotte «nuove restrizioni» al ricongiungimento familiare fra coniugi, contrarie prima facie alla clausola di «standstill» di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 (la decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, allegata all’Accordo del 12 settembre 1963 fra la Comunità economica europea e la Turchia, che crea un’Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia), e le suddette restrizioni siano giustificate sulla base di considerazioni di «integrazione riuscita», riconosciute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella propria sentenza del 12 aprile 2016 nella causa C-561/14 1 , Genc, v. anche sentenza del 10 luglio 2014 nella causa C-138/13 2 , Dogan, EU:C:2014:2066, se una norma quale l’articolo 9, paragrafo 7, della legge danese sugli stranieri (Udlændingeloven) – in base alla quale una delle condizioni generali per il ricongiungimento familiare fra un cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno in Danimarca e il coniuge della suddetta persona è che il legame della coppia con la Danimarca sia più forte di quello con la Turchia – possa essere considerata «giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, (...) idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito e non [eccedente] quanto necessario per ottenerlo».

Qualora sia data risposta affermativa alla prima questione, nel senso che il requisito del legame sia considerato in generale idoneo a garantire il raggiungimento dell’obiettivo di integrazione, se sia possibile, senza violare il criterio della restrizione e il requisito della proporzionalità:

i)    applicare una prassi secondo cui, se il coniuge titolare di un permesso di soggiorno nello Stato membro (la persona di riferimento) è arrivato per la prima volta in Danimarca all’età di 12-13 anni o successivamente, nel valutare il legame della persona di riferimento con lo Stato membro è attribuito un peso rilevante ai seguenti fattori: se la persona soggiorna legalmente a lungo termine da circa 12 anni nello Stato membro o soggiorna e ha un’occupazione stabile nello Stato membro implicante un livello significativo di contatti e comunicazioni con colleghi e clienti nella lingua di detto Stato membro e protrattasi senza interruzioni significative per almeno quattro – cinque anni o soggiorna e ha un’occupazione stabile non implicante un livello significativo di contatti e comunicazioni con colleghi e clienti nella lingua dello Stato membro e protrattasi senza interruzioni significative per almeno sette-otto anni;

ii)    applicare una prassi secondo cui il mantenimento da parte della persona di riferimento di un legame significativo con il proprio paese di origine attraverso visite frequenti o di lunga durata in detto paese depone in senso contrario al soddisfacimento del requisito del legame, mentre vacanze o soggiorni di istruzione di breve durata non depongono a sfavore del rilascio di un permesso;

iii)    applicare una prassi secondo cui la sussistenza di una cosiddetta situazione di «matrimonio, divorzio e nuovo matrimonio» depone fortemente a sfavore del soddisfacimento del requisito del legame.

____________

1 Sentenza del 12 aprile 2016, ECLI:EU:C:2016:247.

2 Sentenza del 10 luglio 2014, ECLI:EU:C:2014:2066.