Language of document : ECLI:EU:C:2012:772

Causa C‑152/11

Johann Odar

contro

Baxter Deutschland GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht München)

«Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età e sulla disabilità — Indennità di licenziamento — Piano sociale che prevede la riduzione dell’importo dell’indennità di licenziamento corrisposta ai lavoratori disabili»

Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 dicembre 2012

1.        Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni di carattere generale o ipotetico — Questione che presenta un carattere astratto e meramente ipotetico in relazione all’oggetto del procedimento principale — Irricevibilità

(Art. 267 TFUE)

2.        Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Ambito di applicazione

[Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 1 e 3, § 1, c)]

3.        Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sull’età —Licenziamenti per motivi economici — Differenza di trattamento obiettivamente giustificata — Normativa contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale che prevede una modalità di calcolo dell’indennità di licenziamento diversa dal metodo di calcolo regolare per i lavoratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze economiche, e che si risolve nel versamento, a questi ultimi, di un’indennità inferiore — Ammissibilità — Presupposti

[Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 2, § 2, e 6, § 1)

4.        Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità —Licenziamenti per motivi economici — Normativa contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale che prevede modalità di calcolo dell’indennità di licenziamento diverse per i lavoratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze economiche, e che si risolve nel versamento, a questi ultimi, di un’indennità inferiore — Discriminazione indiretta fondata sulla disabilità — Mancata considerazione dei maggiori rischi cui sono soggette le persone affette da disabilità — Superamento del limite necessario per conseguire gli obiettivi di politica sociale — Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2, § 2)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 24, 26, 28)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 31-34)

3.        Gli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale la quale preveda che, nel caso di lavoratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze economiche, l’indennità loro spettante venga calcolata in base alla prima data utile per il pensionamento, contrariamente al metodo di calcolo regolare, secondo cui tale indennità viene determinata, segnatamente, con riferimento all’anzianità di servizio, di modo che l’indennità corrisposta è inferiore all’indennità risultante dall’applicazione di tale metodo, in misura tuttavia quantomeno pari alla metà dell’indennità regolare.

Infatti, dato che una simile normativa ha ad oggetto la concessione di una compensazione futura, la tutela dei lavoratori più giovani e il sostegno al loro reinserimento professionale, tenendo conto della necessità di una giusta ripartizione delle limitate risorse finanziarie di un piano sociale, è possibile giustificare, in deroga al principio di divieto delle discriminazioni basate sull’età, le differenze di trattamento di tal genere se i mezzi attuati per realizzare detti obiettivi siano adeguati e necessari e non eccedano quanto è indispensabile per raggiungerli.

(v. punti 42, 43, 46, 54, dispositivo 1)

4.        L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale la quale preveda che, nel caso di lavoratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze economiche, l’indennità loro spettante venga calcolata sulla base della prima data utile per il pensionamento, contrariamente al metodo di calcolo regolare, secondo cui tale indennità viene determinata, segnatamente, in base all’anzianità di servizio, di modo che l’indennità corrisposta è inferiore all’indennità risultante dall’applicazione di tale metodo, in misura tuttavia non inferiore alla metà dell’indennità regolare, e che, in sede di applicazione di detto metodo alternativo di calcolo, considera la possibilità di percepire una pensione anticipata di vecchiaia versata a causa di un handicap.

Infatti, risulta che la normativa di cui trattasi, nel perseguire obiettivi legittimi, ha omesso di prendere in considerazione sia il rischio cui sono soggette le persone gravemente disabili sia il fatto che tale rischio cresce man mano che esse si avvicinano all’età di pensionamento. Orbene, queste persone hanno esigenze specifiche connesse tanto alla tutela richiesta dalla loro condizione quanto alla necessità di prevedere un eventuale aggravamento della loro situazione. Si deve quindi tener conto del rischio che le persone gravemente disabili si trovino esposte ad esigenze economiche incomprimibili connesse al loro handicap e/o che, con l’avanzare degli anni, tali esigenze economiche aumentino. In mancanza di una simile presa in considerazione, la normativa di cui trattasi, laddove prevede il versamento ad un lavoratore gravemente disabile di un’indennità di licenziamento per esigenze economiche di importo inferiore a quello percepito da un lavoratore non disabile, ha l’effetto di arrecare un eccessivo pregiudizio ai legittimi interessi dei lavoratori gravemente disabili e va oltre, pertanto, a quanto necessario per la realizzazione degli obiettivi di politica sociale perseguiti.

(v. punti 67-70, 72, dispositivo 2)