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Impugnazione proposta il 5 gennaio 2018 da Oleksandr Viktorovych Klymenko avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 novembre 2017, causa T-245/15, Klymenko/Consiglio

(Causa C-11/18 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (rappresentante: M. Phelippeau, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 novembre 2017 nella causa T-245/15.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia accogliere le seguenti conclusioni, presentate nel procedimento dinanzi al Tribunale, vale a dire:

annullare la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015 1 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015 2 ;

annullare la decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016 3 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016 4 ;

annullare la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017 5 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017 6 ,

nella parte in cui tali misure riguardano il ricorrente, e condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento di impugnazione e della domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce 3 motivi.

Primo motivo: egli fa valere che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Consiglio dell’Unione europea avesse individuato le ragioni specifiche e concrete che giustificavano l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti e che esso ha erroneamente descritto l’Ufficio del procuratore generale ucraino come una “alta autorità giurisdizionale”.

Secondo motivo: egli sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il criterio di inserimento contenuto negli atti controversi corrispondesse agli obiettivi della PESC.

Terzo motivo: egli sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la misura restrittiva non costituiva una violazione del diritto di proprietà.

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1 Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25)

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1)

3 Decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76)

4 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1)

5 Decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34)

6 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1)