Language of document :

Ricorso proposto il 28 maggio 2014 – Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-263/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, A. Caiola e M. Allik, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione 2014/198/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica unita della Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall'Unione europea alla Repubblica unita della Tanzania 1  ;

disporre che gli effetti della decisione 2014/198/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, siano mantenuti fino al momento in cui sarà sostituita;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Parlamento europeo sostiene che la decisione 2014/198/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica unita della Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall'Unione europea alla Repubblica unita della Tanzania non è valida, in quanto non riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, come espressamente disposto dall’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, TFUE

Il Parlamento europeo ritiene che l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica unita della Tanzania riguardi anche la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia, e che si estenda quindi a settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria.

Di conseguenza tale accordo avrebbe dovuto essere concluso sulle basi giuridiche sostanziali dell’articolo 37 TUE e degli articoli 82 e 87 TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE.

Per questo motivo il Consiglio ha violato i Trattati non avendo scelto la base giuridica appropriata per la conclusione dell’accordo.

Inoltre, il Parlamento europeo ritiene che il Consiglio abbia violato l’articolo 218, paragrafo 10, TFUE, in quanto non ha immediatamente e pienamente informato il Parlamento europeo in tutte le fasi dei negoziati e della conclusione dell’accordo.

Qualora la Corte annulli la decisione controversa, il Parlamento europeo le propone tuttavia di esercitare il suo potere discrezionale per mantenerne gli effetti, ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 2, TFUE, fino al momento della sua sostituzione.

____________

1 GU L 108, pag. 1.