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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Bratislave (Slovacchia) il 24 maggio 2017 – PPC Power a.s. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Causa C-302/17)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Bratislave

Parti

Ricorrente: PPC Power a.s.

Resistenti: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Questioni pregiudiziali

Se gli obiettivi e i principi della direttiva 2003/87/CE1 , che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE2 (in prosieguo: la “Direttiva”), ossia (i) l'obiettivo di riduzione delle emissioni grazie al progresso tecnologico (articolo 1 e considerando 2 e 20), (ii) l'obiettivo di preservare lo sviluppo economico e l'integrità del mercato interno, nonché le condizioni di concorrenza (considerando 5 e 7), (iii) l'obiettivo di garantire condizioni finanziariamente e economicamente vantaggiose di riduzione delle emissioni (articolo 1), il principio di certezza del diritto per i gestori definiti all'articolo 3, lettera f), in relazione al fatto che i gestori hanno il diritto, ai sensi dell'articolo 9, di fare affidamento sull'invariabilità del piano nazionale di assegnazione almeno a partire da 18 mesi prima dell'inizio del periodo pertinente (vale a dire, per il periodo dal 2008 al 2012, almeno dal 30 giugno 2006), (iv) il requisito che le quote di emissione devono essere assegnate a titolo gratuito (articolo 10), (v) il diritto delle persone di cui al secondo comma dell’articolo 13, paragrafo 3, a che siano loro rilasciate quote di emissione sostitutive, di cui erano titolari e che gli Stati membri [non] abbiano cancellato ai sensi del primo comma dell'articolo 13, paragrafo 3, siano da interpretare nel senso che ostano a una normativa interna di uno Stato membro che impone ai gestori definiti nell'articolo 3, lettera f), della Direttiva, assoggettati ad imposta nel territorio di detto Stato membro, l'obbligo di pagare un'imposta speciale, (i) la cui base giuridica risiede nel fatto che viene assoggettata ad imposta la gestione di quote di emissione (nei casi di mancata utilizzazione e di vendita) senza considerare se in virtù di essa il gestore acquisisca un vantaggio, (ii) laddove tali quote di emissione erano state assegnate a tali gestori in base al piano nazionale di assegnazione, presentato dallo Stato membro alla Commissione europea per il periodo 2008 – 2012 ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva (ossia tale piano è stato notificato alla Commissione europea e agli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva e non è stato respinto dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Direttiva), il quale stabilisce, ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva, che per il quinquennio che inizia il 1°gennaio 2008, il 100% delle quote di emissioni è assegnato a titolo gratuito (iv), ove l'aliquota di detta imposta rappresenta l'80% della base d'imposta sulle quote di emissione, che è accertata quale somma dei prodotti risultati dalla moltiplicazione delle quote di emissione trasferite (vendute) in ciascun mese civile per il prezzo medio di mercato delle quote di emissione nel mese civile precedente al mese in cui è stato eseguito il loro trasferimento, e del prodotto risultato dalla moltiplicazione delle quote di emissione non utilizzate per il prezzo medio di mercato delle quote di emissione nell'anno civile di riferimento, (v) ove i prezzi medi di mercato sono calcolati come semplice media aritmetica dei prezzi dell'ultima operazione realizzata in borsa nella giornata (ossia l'imposta non dipende dal prezzo al quale le quote di emissione sono effettivamente vendute).

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1 GU 2003, L 275, pag. 32.

2 GU 1996, L 257, pag. 26.