Language of document :

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-369/11)1

(Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 2001/14/CE — Articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria — Imposizione dei diritti di utilizzo — Diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura — Indipendenza del gestore dell’infrastruttura)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificata, nonché agli articoli 4, paragrafi 1 e 2, 14, paragrafo 2, e 30, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)

Dispositivo

La Repubblica italiana, non garantendo l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura per la determinazione dei diritti di accesso all’infrastruttura e la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea, la Repubblica italiana e la Repubblica ceca sopportano le proprie spese.

____________

____________

1 GU C 282 del 24.9.2011.