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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 13 giugno 2017 – Eesti Pagar AS / Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

(Causa C-349/17)

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Tallinna Ringkonnakohus

Parti nel procedimento principale

Appellante: Eesti Pagar AS

Appellata: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 1 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), debba essere interpretato nel senso che, nel contesto di questa disposizione, i lavori «relativi al progetto o all’attività» devono intendersi iniziati quando, ad esempio, l’attività da finanziare consista nell’acquisto di un impianto e sia stato stipulato il contratto di compravendita relativo a tale impianto. Se le autorità degli Stati membri siano legittimate a valutare l’esistenza di una violazione del criterio stabilito nella disposizione sopra citata sulla base dei costi di un recesso dal contratto, il quale sia contrario al requisito dell’effetto di incentivazione. Qualora le autorità degli Stati membri abbiano un potere siffatto, in presenza di costi di quale entità (in percentuale), derivanti dal recesso dal contratto, si possa ritenere che essi siano marginali sotto il profilo dell’adempimento del requisito dell’effetto di incentivazione.

Se un’autorità di uno Stato membro sia obbligata a richiedere il rimborso di un aiuto illegittimo da essa erogato anche qualora la Commissione europea non abbia adottato alcuna decisione al riguardo.

Se un’autorità di uno Stato membro che decide di concedere un aiuto – ritenendo erroneamente che si tratti di un aiuto rispondente ai presupposti per beneficiare di un’esenzione per categoria, mentre in realtà essa sta concedendo un aiuto illegittimo – faccia sorgere un legittimo affidamento nei destinatari dell’aiuto medesimo. Se, in particolare, per far sorgere un legittimo affidamento nei destinatari sia sufficiente il fatto che l’autorità di uno Stato membro, nel concedere l’aiuto illegittimo, conosca le circostanze in virtù delle quali l’aiuto non rientra nell’esenzione per categoria.

Qualora venga data risposta affermativa alla precedente questione, è necessario effettuare un bilanciamento tra l’interesse pubblico e l’interesse del singolo. Si pone la questione se, nell’ambito del corrispondente bilanciamento, sia rilevante la circostanza che la Commissione europea, con riferimento all’aiuto di cui trattasi, abbia adottato una decisione con la quale ha dichiarato quest’ultimo incompatibile con il mercato comune.

Quale termine di prescrizione si applichi al recupero di un aiuto illegittimo da parte di un’autorità di uno Stato membro. Se tale termine sia di dieci anni, pari al periodo dopo il quale l’aiuto diventa un aiuto esistente ai sensi degli articoli 1 e 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 2 del Consiglio dell’Unione europea, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE, e non può più esserne richiesto il rimborso, oppure di quattro anni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 3 del Consiglio dell’Unione europea, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

Si pone il quesito di quale sia la base giuridica per tale recupero qualora l’aiuto sia stato concesso in virtù di un Fondo strutturale, e più precisamente se tale base sia l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea oppure il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio dell’Unione europea, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee?

Se un’autorità di uno Stato membro, ove richieda il rimborso di un aiuto illegittimo, sia obbligata in tale contesto a pretendere dal beneficiario la corresponsione di interessi sull’aiuto illegittimo. In caso di risposta affermativa, quali regole trovino allora applicazione al calcolo degli interessi – per quanto riguarda, tra l’altro, il tasso d’interesse e il periodo di calcolo.

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1 GU 2008, L 214, pag. 3.

2 GU 1999, L 83, pag. 1.

3 GU 1995, L 312, pag. 1.