Language of document : ECLI:EU:C:2012:718

Causa C‑417/11 P

Consiglio dell’Unione europea

contro

Nadiany Bamba

«Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio — Congelamento di capitali — Articolo 296 TFUE — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo — Diritto al rispetto della proprietà»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012

1.        Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

2.        Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive di congelamento dei capitali.

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 25/2011, allegato I A, punto 6; decisione del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/18, allegato II A, punto 6)

3.        Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Artt. 256 TFUE e 296 TFUE)

4.        Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Regolamento che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio e decisione che proroga tali misure — Obbligo in capo all’autore di tale atto di procedere all’audizione dell’interessato prima del suo inserimento iniziale nell’elenco di persone allegato a tale atto — Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 25/2011, allegato I A; decisione del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/18, allegato II)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 39-41)

2.        La motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, onde consentire all’interessato di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il suo controllo. Tuttavia, dato che la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale è stato adottato, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti.

Pertanto, per quanto riguarda una decisione iniziale di congelamento dei capitali, poiché l’interessato non dispone di un diritto di audizione prima dell’adozione della decisione, il rispetto dell’obbligo di motivazione è a maggior ragione importante, in quanto costituisce l’unica garanzia che consenta all’interessato, almeno dopo l’adozione di tale decisione, di avvalersi proficuamente dei mezzi di ricorso a sua disposizione per contestare la legittimità di detta decisione.

A questo proposito, nell’ipotesi che l’inserimento del nome dell’interessato tra le persone destinatarie di misure restrittive di congelamento dei capitali sia stato effettuato per una sua presunta responsabilità, in forza della sua asserita funzione di direttore di un giornale, per atti d’istigazione pubblica all’odio ed alla violenza nonché per campagne di disinformazione, l’obbligo di motivazione è soddisfatto se, nella motivazione della decisione di congelamento di capitali, l’autore dell’atto fornisce indicazioni che consentano di comprendere dove esso abbia rinvenuto la ragione specifica e concreta che lo ha condotto ad adottare misure restrittive nei confronti dell’interessato. Così accade quando l’atto identifica gli elementi specifici e concreti, in termini di funzione esercitata a titolo professionale, di gruppo editoriale, di testata e di tipologie di atti e di campagne stampa considerati. Attraverso tali indicazioni l’interessato è posto in condizione di contestare la fondatezza dell’atto. Alla luce di esse, egli può, all’occorrenza, contestare la veridicità dei fatti menzionati nell’atto ovvero la rilevanza dell’integralità o di parte di tali fatti o la loro qualificazione.

(v. punti 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59)

3.        Nel contesto di un’impugnazione, la questione della motivazione, che costituisce una forma sostanziale, è distinta da quella della prova del comportamento contestato, la quale concerne la legittimità nel merito dell’atto di cui trattasi e implica l’accertamento della veridicità dei fatti indicati in tale atto nonché della qualificazione dei medesimi fatti quali elementi che giustificano l’applicazione di misure restrittive nei confronti della persona interessata.

(v. punto 60)

4.        Per raggiungere l’obiettivo perseguito dagli atti relativi all’inserimento del nome di una persona, di un’entità o di un organismo negli elenchi che costituiscono, rispettivamente, l’allegato II della decisione n. 2010/656, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio, e l’allegato I A de regolamento n. 560/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tenere conto della situazione in Costa d’Avorio, le misure restrittive di cui trattasi devono, per loro stessa natura, poter beneficiare di un effetto sorpresa. Per tale ragione l’autore dell’atto non è tenuto a procedere a un’audizione dell’interessato prima dell’inserimento iniziale del suo nome negli elenchi di cui trattasi.

(v. punto 74)