Language of document : ECLI:EU:C:2012:770

Causa C‑457/10 P

AstraZeneca AB

e

AstraZeneca plc

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato dei medicinali antiulcera — Abuso delle procedure attinenti ai certificati protettivi complementari per i medicinali e delle procedure di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali — Dichiarazioni ingannevoli — Revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio — Ostacoli all’immissione in commercio dei medicinali generici ed alle importazioni parallele»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2012

1.        Concorrenza — Posizione dominante — Mercato rilevante — Delimitazione — Criteri — Sostituibilità dei prodotti sul versante della domanda — Lancio di un nuovo prodotto — Gradualità dell’aumento delle vendite di un prodotto nuovo non necessariamente connessa all’esercizio di un vincolo concorrenziale ad opera di un prodotto esistente

(Art. 82 CE)

2.        Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

3.        Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Nozione — Impresa farmaceutica

(Art. 82 CE)

4.        Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Presentazione di informazioni ingannevoli alle autorità — Informazioni che permettono la concessione di un diritto esclusivo — Carattere abusivo — Criteri di valutazione

(Art. 82 CE)

5.        Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Obblighi incombenti all’impresa dominante — Impresa farmaceutica — Esercizio della concorrenza fondata solo sui meriti — Portata

(Art. 82 CE)

6.        Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Contestazione, che riprende motivi e argomenti presentati dinanzi al Tribunale, dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione effettuata da quest’ultimo — Ricevibilità

[Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)]

7.        Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Revoca di autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti farmaceutici — Revoca che impedisce ai produttori di farmaci generici di fruire della procedura abbreviata

[Art. 82 CE; direttiva del Consiglio 65/65, art. 4, terzo comma, punto 8, secondo comma, a), iii)]

8.        Impugnazione — Competenza della Corte — Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo di un’ammenda inflitta a un’impresa — Esclusione

(Art. 101 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23)

9.        Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Abuso di posizione dominante — Impresa farmaceutica —Presentazione di informazioni ingannevoli alle autorità che permettono la concessione di un diritto esclusivo — Revoca di autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti farmaceutici

(Art. 82 CE)

10.      Concorrenza — Posizione dominante — Esistenza — Detenzione di quote di mercato estremamente elevate — Indizio generalmente sufficiente

(Art. 82 CE)

11.      Concorrenza — Posizione dominante — Esistenza — Indizi — Esistenza e uso di diritti di proprietà intellettuale

(Art. 82 CE)

1.        La gradualità dell’aumento delle vendite di un prodotto nuovo che si sostituisce a un prodotto esistente non significa necessariamente che quest’ultimo abbia esercitato sul primo un vincolo concorrenziale significativo. È infatti possibile che, anche in assenza di un prodotto precedente, le vendite del prodotto nuovo avrebbero avuto nel complesso lo stesso sviluppo graduale. Pertanto non può presumersi l’esistenza, per definizione, di un nesso causale tra il carattere graduale dell’aumento delle vendite del nuovo prodotto e un vincolo concorrenziale esercitato dai prodotti esistenti su tale nuovo prodotto.

(v. punto 48)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punto 51)

3.        La nozione di «sfruttamento abusivo» è una nozione oggettiva che riguarda il comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già indebolito, e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza. Da ciò discende che l’articolo 82 CE vieta a un’impresa in posizione dominante di eliminare un concorrente e di rafforzare in tal modo la propria posizione, facendo ricorso a mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti.

Il comportamento costante e lineare di un’impresa farmaceutica, caratterizzato dalla comunicazione agli uffici dei brevetti di dichiarazioni fortemente ingannevoli nonché da una manifesta assenza di trasparenza, mediante il quale detta impresa ha deliberatamente tentato di indurre gli uffici dei brevetti e le autorità giudiziarie in errore al fine di mantenere il più a lungo possibile il suo monopolio sul mercato in parola, non rientra nel concetto di concorrenza basata sui meriti.

Al riguardo, la tesi secondo la quale, dal momento che un’impresa in posizione dominante ritiene, secondo un’interpretazione giuridicamente difendibile, di poter rivendicare un diritto, essa può servirsi di qualsiasi mezzo utile a farlo valere, ricorrendo addirittura a dichiarazioni fortemente ingannevoli volte a indurre in errore le autorità pubbliche, è manifestamente contraria alla nozione di concorrenza basata sui meriti e alla responsabilità particolare che incombe a siffatta impresa di non compromettere, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e non falsata nell’ambito dell’Unione.

(v. punti 74, 75, 93, 98)

4.        Dichiarazioni volte ad ottenere irregolarmente diritti esclusivi costituiscono un abuso solo quando sia dimostrato che, alla luce del contesto oggettivo nel quale vengono rese, tali dichiarazioni sono realmente idonee a spingere le autorità pubbliche ad accordare il diritto esclusivo richiesto.

Le dichiarazioni ingannevoli che consentono a un’impresa di ottenere irregolarmente diritti esclusivi, comportano che si esiga la dimostrazione della sopravvenienza attuale e certa di effetti anticoncorrenziali. Orbene, pur se la prassi di un’impresa in posizione dominante non può essere qualificata abusiva in assenza di un minimo effetto anticoncorrenziale sul mercato, tale effetto non deve essere necessariamente concreto, in quanto è sufficiente la dimostrazione di un effetto anticoncorrenziale potenziale.

(v. punti 106, 112)

5.        L’elaborazione da parte di un’impresa farmaceutica, anche in posizione dominante, di una strategia finalizzata a minimizzare l’erosione delle proprie vendite e a porsi in condizione di far fronte alla concorrenza dei prodotti generici è legittima e rientra nel gioco normale della concorrenza, a condizione che il comportamento pianificato non si discosti dalle pratiche proprie di una concorrenza basata sui meriti, tale da andare a vantaggio dei consumatori.

Infatti, all’impresa che detiene una posizione dominane incombe al riguardo una particolare responsabilità ed essa non può, pertanto, utilizzare procedure normative in modo da impedire o rendere più difficile l’ingresso di concorrenti sul mercato, in assenza di motivi attinenti alla difesa dei legittimi interessi di un’impresa impegnata in una concorrenza basata sui meriti o in mancanza di giustificazioni oggettive.

Non rientra nella concorrenza basata sui meriti la revoca, senza giustificazione oggettiva e successiva alla scadenza del diritto esclusivo, riconosciuto dal diritto dell’Unione, di sfruttamento dei risultati delle prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche, delle autorizzazioni all’immissione in commercio al fine di ostacolare l’introduzione dei prodotti generici e le importazioni parallele.

(v. punti 129, 130, 134)

6.        Qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso dell’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare in tal modo l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte di significato.

(v. punto 147)

7.        La circostanza che il quadro normativo offra vie alternative, più onerose e lunghe, per ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti farmaceutici non esclude il carattere abusivo del comportamento di un’impresa in posizione dominante, dal momento che tale comportamento, considerato obiettivamente, ha l’unico scopo di rendere indisponibile la procedura abbreviata prevista dal legislatore all’articolo 4, terzo comma, punto 8, lettera a), sub iii), della direttiva 65/65, relativa alle specialità medicinali, e, dunque, di escludere dal mercato il più a lungo possibile i fabbricanti di prodotti generici e aumentare i loro costi per il superamento delle barriere di ingresso nel mercato, ritardando così la forte pressione concorrenziale esercitata da tali prodotti.

(v. punto 154)

8.        V. il testo della decisione.

(v. punto 162)

9.        Costituiscono manifestamente infrazioni gravi l’abuso di posizione dominante consistente in dichiarazioni ingannevoli comunicate deliberatamente da un’impresa al fine di ottenere diritti esclusivi cui la stessa non ha diritto, o ha diritto per un periodo più limitato, e miranti ad escludere i concorrenti dal mercato, e l’abuso di posizione dominante consistente, per un’impresa farmaceutica, nel revocare autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali da essa prodotti, al fine di costituire ostacoli all’ingresso sul mercato dei prodotti generici e alle importazioni parallele.

Tenuto conto della manifesta contrarietà di tale pratiche alla concorrenza basata sui meriti, il carattere di novità di tali abusi non può rimettere in causa la loro qualificazione come infrazioni gravi, né costituire una circostanza attenuante che giustifica una riduzione dell’ammenda.

(v. punti 164, 166)

10.      V. il testo della decisione.

(v. punto 176)

11.      Pur se il semplice fatto di essere titolare di diritti di proprietà intellettuale non può essere considerato sufficiente a costituire una posizione dominante, tuttavia in taluni casi esso può dar luogo a una posizione siffatta, in particolare attribuendo all’impresa il potere di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato. Tuttavia, la considerazione dei diritti di proprietà intellettuale per stabilire l’esistenza di una posizione dominante non ha affatto la conseguenza che le società che introducono sul mercato prodotti innovativi debbano guardarsi dall’acquisire un portafoglio esteso di diritti di proprietà intellettuale o di far valere tali diritti. È sufficiente ricordare, al riguardo, che non è vietata una siffatta posizione, ma solo il suo sfruttamento abusivo, e che la sua constatazione non comporta di per sé nessun addebito nei confronti dell’impresa interessata.

(v. punti 186, 188)