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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlande) (Irlanda) il 28 luglio 2017 – Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle, Liam Donegan / An Bord Pleanála

(Causa C-461/17)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlande)

Parti

Ricorrenti: Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle e Liam Donegan

Resistente: An Bord Pleanála

Questioni pregiudiziali

a)    Se, per effetto della direttiva 92/43/CEE 1 del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata [la «direttiva habitat»], una dichiarazione di impatto ambientale Natura [Natura impact statement] debba individuare l’intera estensione degli habitat e delle specie per i quali il sito è inserito nell’elenco;

b)    se, per effetto della [direttiva habitat], nella dichiarazione di impatto ambientale Natura [Natura impact statement] debba essere individuato ed esaminato il potenziale impatto su tutte le specie (e non solamente sulle specie protette) che contribuiscono all’habitat protetto e ne formano parte;

c)    se, per effetto della [direttiva habitat], una dichiarazione di impatto ambientale Natura [Natura impact statement] debba espressamente esaminare l’impatto del progetto proposto sulle specie protette e sugli habitat che si trovano all’interno di una ZSC e altresì sulle specie e sugli habitat che si trovano al di fuori dei confini di tale zona;

d)    se, per effetto della direttiva 2011/92/UE 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata, una dichiarazione di impatto ambientale debba espressamente indicare se il progetto proposto avrà un impatto significativo sulle specie individuate nella dichiarazione;

e)    se un’opzione che il committente abbia esaminato e discusso nell’ambito della valutazione di impatto ambientale e/o che sia stata sostenuta da alcuni soggetti interessati, e/o che sia stata presa in considerazione dall’autorità competente, costituisca una «principale alternativa», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata, sebbene sia stata respinta dal committente ab initio;

f)    se, per effetto della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata, una valutazione di impatto ambientale debba contenere informazioni sufficienti in ordine all’impatto ambientale di ciascuna alternativa, affinché possa essere comparata l’opportunità delle varie alternative dal punto di vista ambientale; e/o se la dichiarazione sull’impatto ambientale debba precisare in che modo gli effetti ambientali delle alternative siano stati presi in considerazione;

g)    se il requisito di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata, concernente l’indicazione delle ragioni della scelta del committente «sotto il profilo dell’impatto ambientale», si applichi unicamente all’opzione scelta o anche alle principali alternative prese in esame, richiedendo quindi che l’analisi di dette alternative si estenda all’impatto ambientale di queste ultime;

h)    se sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi della [direttiva habitat] il fatto che i dettagli della fase di costruzione (come l’ubicazione dei cantieri e i percorsi di trasporto) possano essere definiti con una decisione successiva alla concessione dell’autorizzazione e, in tal caso, se un’autorità competente abbia la facoltà di permettere che tali questioni siano stabilite con decisione unilaterale del committente, nell’ambito di ciascuna autorizzazione rilasciata, che debba essere notificata all’autorità competente anziché approvata da quest’ultima;

i)    se, per effetto della [direttiva habitat], un’autorità competente sia tenuta a documentare in quale misura un parere scientifico che le sia stato presentato esorti a raccogliere ulteriori informazioni prima di concedere l’autorizzazione, in modo sufficientemente particolareggiato e chiaro da dissipare ogni dubbio quanto al significato e agli effetti di tale parere;

j)    se, per effetto della [direttiva habitat], l’autorità competente sia tenuta a motivare, anche dettagliatamente, il rigetto delle conclusioni del suo ispettore che esprimono la necessità di raccogliere ulteriori informazioni o studi scientifici prima che venga concessa l’autorizzazione, e

k)    se, per effetto della [direttiva habitat], un’autorità competente, quando effettua un’opportuna valutazione, debba fornire una motivazione esplicita e dettagliata per ogni elemento della sua decisione.

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1 GU 1992 L 206, pag. 7.

2 GU 2011 L 26, pag. 1.