Language of document : ECLI:EU:T:2012:480

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

27 settembre 2012 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato olandese del bitume stradale – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Valore aggiunto significativo – Parità di trattamento»

Nella causa T‑347/06,

Nynäs Petroleum AB, con sede in Stoccolma (Svezia),

Nynas Belgium AB, con sede in Stoccolma,

rappresentate da A. Howard, barrister, M. Dean e D. McGowan, solicitors,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, in qualità di agente, assistito da L. Gyselen, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 – Bitume (Paesi-Bassi)], e, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da M. Jaeger, presidente, N. Wahl e S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,

cancelliere: N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 giugno 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        L’attività del gruppo Nynas consiste essenzialmente nella produzione e nella commercializzazione di bitume e di oli naftenici. La Nynäs Petroleum AB (in prosieguo: la «Nynäs AB»), società capogruppo del gruppo Nynas, con sede in Svezia, svolgeva le sue attività nel settore del bitume nell’Europa continentale tramite la società belga Nynas NV/SA (in prosieguo: la «Nynas NV»), che essa deteneva al 100%, la quale produceva bitume in una raffineria di Anversa (Belgio) e ne commercializzava una parte nei Paesi Bassi. Il 14 febbraio 2003 le attività di commercializzazione del bitume in Europa della Nynas NV sono state trasferite alla Nynas Belgium AB (in prosieguo: la «Nynas Belgium»), controllata svedese detenuta al 100% dalla Nynäs AB. Il 31 dicembre 2007 gli attivi della Nynas Belgium sono stati trasferiti alla Nynas NV, ma la Nynas Belgium continua a detenere il 99,99% delle azioni di quest’ultima.

2        Con lettera del 20 giugno 2002 la British Petroleum (in prosieguo: la «BP») ha informato la Commissione delle Comunità europee della presunta esistenza di un’intesa concernente il mercato del bitume stradale nei Paesi Bassi e ha presentato una domanda volta ad ottenere l’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»).

3        In data 1º e 2 ottobre 2002 la Commissione ha effettuato controlli a sorpresa, in particolare nei locali belgi della Nynas NV. Il 30 giugno 2003 la Commissione ha inviato richieste di informazioni a varie società, tra cui la Nynas NV. Poiché la Nynas Belgium le aveva comunicato di aver riacquistato l’attività bitume della Nynas NV, il 23 luglio 2003 la Commissione le ha trasmesso una nuova richiesta di informazioni, alla quale quest’ultima ha risposto il 2 ottobre 2003. La Commissione ha inviato una nuova richiesta di informazioni il 10 febbraio 2004, cui la Nynäs AB ha risposto il 25 marzo 2004, e un’ultima richiesta il 5 aprile 2004, cui la Nynas Belgium ha risposto questa volta il 22 maggio 2004 e, in via complementare, il 19 ottobre 2004.

4        Il 18 ottobre 2004 la Commissione ha avviato un procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti, inviata il 19 ottobre 2004 a varie società, tra cui le ricorrenti, la Nynäs AB e la Nynas Belgium. Il 24 maggio 2005 le ricorrenti hanno risposto separatamente a tale comunicazione.

5        In seguito all’audizione delle società interessate in data 15 e 16 giugno 2005, le ricorrenti hanno fornito precisazioni in merito alle proprie dichiarazioni riguardanti la ExxonMobil, società fornitrice di bitume non sanzionata dalla Commissione, che erano state utilizzate nella comunicazione degli addebiti e che erano state contestate da vari partecipanti all’audizione. Tali precisazioni sono state comunicate a tutti i partecipanti all’audizione, suscitando diversi commenti.

6        Il 13 settembre 2006 la Commissione ha adottato la decisione C(2006) 4090 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 – Bitume (Paesi Bassi)] (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 luglio 2007 (GU L 196, pag. 40) e che è stata notificata alle ricorrenti il 26 settembre 2006.

7        Nella decisione impugnata la Commissione ha rilevato che le società destinatarie della stessa decisione avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE, consistente nel fissare collettivamente, su base regolare, durante i periodi considerati, il prezzo lordo di vendita e di acquisto del bitume stradale nei Paesi Bassi, uno sconto uniforme sul prezzo lordo per i costruttori stradali partecipanti all’intesa e uno sconto massimo, meno elevato, sul prezzo lordo per gli altri costruttori stradali.

8        Le ricorrenti sono state riconosciute colpevoli di siffatta infrazione per il periodo compreso tra il 1º aprile 1994 e il 15 aprile 2002 ed è stata loro inflitta, in solido, un’ammenda di EUR 13,5 milioni.

9        Per quanto attiene al calcolo dell’importo delle ammende, la Commissione ha qualificato l’infrazione come molto grave, alla luce della sua natura e benché il mercato geografico interessato fosse limitato (punto 316 della decisione impugnata).

10      Al fine di tener conto dell’importanza specifica del comportamento illecito di ciascuna impresa coinvolta nell’intesa e del suo impatto effettivo sulla concorrenza, la Commissione ha applicato una distinzione tra le imprese interessate in funzione della loro importanza relativa sul mercato di cui trattasi, misurata in base alle loro quote di mercato, e le ha raggruppate in sei categorie.

11      In base a tali elementi, la Commissione ha fissato un importo di partenza di EUR 7,5 milioni per le ricorrenti (punto 322 della decisione impugnata).

12      Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti avessero commesso un’infrazione di lunga durata, in quanto superiore a cinque anni, e ha fissato la durata complessiva a otto anni, ossia dal 1º aprile 1994 al 15 aprile 2002, aumentando quindi l’importo di partenza dell’80% (punto 326 della decisone impugnata). L’importo di base dell’ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, è stato quindi fissato a EUR 13,5 milioni per le ricorrenti (punto 335 della decisione impugnata).

13      La Commissione non ha applicato alcuna circostanza aggravante nei confronti delle ricorrenti. Inoltre, essa non ha ritenuto possibile applicare alcuna circostanza attenuante, dato che non poteva essere presa in considerazione a tale titolo (punto 354 della decisione impugnata) l’eventuale esistenza di un terzo livello di attività dell’intesa, dalla quale sarebbe stata esclusa l’impresa Nynas (in prosieguo: la «Nynas»). Essa, infine, ha respinto la loro richiesta diretta a considerare come circostanza attenuante la loro cooperazione effettiva, vale a dire le risposte alle richieste di informazioni, il riconoscimento dei fatti e l’attuazione di misure sanzionatorie e preventive al riguardo (punti 367-371 della decisione impugnata).

14      La Commissione non ha applicato la comunicazione sulla cooperazione del 2002, ritenendo che le informazioni fornite dalle ricorrenti non avessero alcun valore aggiunto significativo (punti 389‑393 della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2006, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

16      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura, ha posto taluni quesiti scritti alle parti, le quali vi hanno risposto entro il termine impartito.

17      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 15 giugno 2011.

18      A causa dell’impedimento di un membro della Sesta Sezione a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato se stesso, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di procedura, per completare la sezione.

19      Con ordinanza del 18 novembre 2011 il Tribunale (Sesta Sezione), nella sua nuova composizione, ha riaperto la fase orale e le parti sono state informate che sarebbero state sentite in occasione di una nuova udienza.

20      Con lettere, rispettivamente, del 25 e del 28 novembre 2011 la Commissione e le ricorrenti hanno comunicato al Tribunale di rinunciare ad essere sentite un’altra volta.

21      Di conseguenza, il presidente del Tribunale ha deciso di chiudere la fase orale del procedimento.

22      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare l’articolo 1 della decisione impugnata nella parte in cui attribuisce alla Nynäs AB la responsabilità congiunta e solidale dell’infrazione;

–        annullare l’articolo 2 della decisione impugnata nella parte in cui infligge loro un’ammenda di EUR 13,5 milioni o, in subordine, ridurre adeguatamente l’importo di tale ammenda;

–        condannare la Commissione alle spese.

23      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

1.     Sulle conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata

24      A sostegno delle loro conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata, le ricorrenti deducono un motivo unico, relativo ad errori manifesti di valutazione e ad un errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nell’imputare alla Nynäs AB la responsabilità della sua controllata Nynas NV.

 Sull’errore di diritto

 Argomenti delle parti

25      Le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia applicato erroneamente la giurisprudenza relativa all’imputazione dell’operato di una controllata alla sua società controllante (sentenza della Corte del 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, C‑286/98 P, Racc. pag. I‑9925, punti 27‑30) e che una società controllante, per essere considerata responsabile, debba essere stata effettivamente coinvolta in maniera attiva nel comportamento illecito della sua controllata.

26      Tuttavia, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale relativo alle conseguenze che devono essere tratte dalle sentenze della Corte del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, Racc. pag. I‑8237), e del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione (C‑90/09 P, Racc. pag. I‑1), le ricorrenti hanno rinunciato agli argomenti della prima parte del loro unico motivo di annullamento, attinenti all’interpretazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 25 supra, cosa di cui il Tribunale ha preso atto. Cionondimeno, esse hanno mantenuto i loro argomenti circa le modalità per confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante di una società controllante sulla sua controllata detenuta al 100%.

27      Pertanto, le ricorrenti sottolineano che una presunzione secondo cui una società controllante esercita un’influenza decisiva sul comportamento delle sue controllate può essere confutata a partire dal momento in cui la società controllante dimostri che la sua controllata agiva in modo indipendente. Orbene, la Commissione avrebbe interpretato in modo errato la giurisprudenza esigendo che una società controllante dimostri di non aver utilizzato il suo potere di esercitare un’influenza determinante sulla sua controllata e che quest’ultima abbia adottato tutte le sue decisioni strategiche senza informarla. Nella pratica, una prova siffatta sarebbe impossibile da fornire e sarebbe contraria al principio di responsabilità personale (sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2001, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, T‑45/98 e T‑47/98, Racc. pag. II‑3757, punto 63).

28      Le ricorrenti sostengono infatti che una società controllante è sempre tenuta ad esercitare un’influenza, seppur minima, sulla propria controllata. Esse precisano che il diritto svedese, per proteggere gli azionisti e i terzi, impone alle società controllanti di soddisfare taluni requisiti di controllo sulle proprie controllate, quali l’approvazione di transazioni a partire da una determinata soglia, il rispetto di obblighi interni di informazione o la preparazione di conti consolidati. Pertanto, spetterebbe alla Commissione valutare se la società controllante abbia esercitato un’influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato di cui trattasi, e non in modo generale e astratto.

29      La Commissione contesta l’insieme degli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

30      Nella decisione impugnata (punti 252‑264) la Commissione ha ritenuto che, sebbene se la Nynas NV sia la persona giuridica che ha partecipato direttamente all’intesa, la Nynäs AB, in quanto società controllante che la detiene al 100%, abbia potuto esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata durante il periodo dell’infrazione.

31      Occorre ricordare, in via preliminare, che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese (sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 59) e che la nozione di impresa ai sensi dell’articolo 81 CE include entità economiche costituite ciascuna da un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione prevista dalla stessa disposizione (v. sentenza del Tribunale del 20 marzo 2002, HFB e a./Commissione, T‑9/99, Racc. pag. II‑1487, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). La nozione di impresa, in tale contesto, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza della Corte del 14 dicembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C‑217/05, Racc. pag. I‑11987, punto 40).

32      Il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere imputato ad un’altra allorché essa non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica, in sostanza, le direttive impartitele da quest’ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici tra di loro intercorrenti (sentenze della Corte del 16 novembre 2000, Metsä-Serla e a./Commissione, C‑294/98 P, Racc. pag. I‑10065, punto 27; del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 117, e Akzo Nobel e a./Commissione, punto 26 supra, punto 58). Quindi, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante allorché la controllata non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica, in sostanza, le direttive impartitele dalla controllante, costituendo tali due imprese un’entità economica (sentenza della Corte del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione, 48/69, Racc. pag. 619, punti 133 e 134).

33      Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la società controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un coinvolgimento della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa nel sopraccitato senso che permette alla Commissione di adottare la decisione che impone ammende nei confronti della società capofila di un gruppo di società. Infatti, occorre ricordare che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riconosce che varie società appartenenti ad uno stesso gruppo costituiscono un’entità economica e pertanto un’impresa ai sensi degli articoli 81 CE e 82 CE, se le società interessate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato (sentenza del Tribunale del 30 settembre 2003, Michelin/Commissione, T‑203/01, Racc. pag. II‑4071, punto 290).

34      Nel caso particolare in cui una controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata che si sia resa responsabile di un comportamento illecito, da un lato, tale controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata, e, dall’altro, esiste una presunzione semplice secondo cui la suddetta controllante esercita effettivamente una tale influenza (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 26 supra, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

35      Ne consegue che è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla sua società controllante per presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (sentenze Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 25 supra, punto 29, e Akzo Nobel e a./Commissione, punto 26 supra, punto 61).

36      Le ricorrenti ritengono che l’interpretazione accolta dalla Commissione circa la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante di una società controllante sulla propria controllata al 100% renda impossibile la sua confutazione.

37      Risulta tuttavia dalla giurisprudenza della Corte che, per confutare la presunzione secondo la quale una società controllante che detenga il 100% del capitale sociale della propria controllata esercita effettivamente un’influenza determinante su quest’ultima, spetta alla suddetta società controllante sottoporre alla valutazione della Commissione e, se del caso, del giudice dell’Unione qualsiasi elemento che essa ritenga idoneo a dimostrare che esse non costituiscono un’entità economica unica, relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra la ricorrente stessa e la sua controllata, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere elencati in modo tassativo (sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, punto 26 supra, punto 65, e General Química e a./Commissione, punto 26 supra, punti 51 e 52). Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, si tratta pertanto di una presunzione semplice che spetta loro confutare.

38      Le ricorrenti sostengono inoltre che gli obblighi ai quali una società controllante è soggetta nell’ordinamento nazionale rendono impossibile qualsiasi confutazione della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante su una controllata. Si deve tuttavia ricordare che una società non può avvalersi della normativa nazionale per sottrarsi all’osservanza delle norme del diritto dell’Unione, dal momento che le nozioni giuridiche utilizzate da quest’ultimo devono essere, in linea di principio, interpretate e applicate in modo uniforme in tutta l’Unione (sentenza della Corte del 1º febbraio 1972, Hagen, 49/71, Racc. pag. 23, punto 6). In ogni caso, alla luce dell’insieme dei principi precedentemente ricordati relativi all’esistenza di una tale presunzione e ai criteri che consentono di confutarla, sembra che gli elementi relativi agli obblighi imposti alle società controllanti dall’ordinamento svedese nei confronti delle loro controllate, diretti ad attuare uno stretto controllo su queste ultime per proteggere gli azionisti e i terzi, rafforzino la presunzione applicata dalla Commissione nei confronti della Nynäs AB riguardo al controllo esercitato sulla sua controllata la Nynas NV.

39      Infine, le ricorrenti considerano che l’interpretazione accolta dalla Commissione circa la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante di una società controllante sulla propria controllata al 100% sia contraria al principio della responsabilità personale. Le ricorrenti fanno riferimento alla giurisprudenza derivante dalla sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, punto 27 supra, in forza della quale una persona, fisica o giuridica, può essere sanzionata esclusivamente per i fatti ad essa individualmente ascritti. Esse ritengono che, in forza di tale principio, la Commissione non possa esigere che una società controllante dimostri di non aver utilizzato il suo potere di esercitare un’influenza determinante sulla sua controllata e che quest’ultima abbia adottato tutte le sue decisioni strategiche senza informarla per non imputarle la responsabilità del comportamento illecito della sua controllata.

40      Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il fatto che la società controllante, che esercita un’influenza determinante sulle proprie controllate, possa essere chiamata a rispondere in solido delle infrazioni del diritto della concorrenza da queste commesse non costituisce in alcun modo una deroga al principio della responsabilità personale, ma, al contrario, costituisce un’espressione di quest’ultimo, poiché la società controllante e le controllate soggette alla sua influenza determinante sono, congiuntamente, soggetti giuridici componenti un’impresa unitaria nell’accezione del diritto in materia di concorrenza dell’Unione e responsabili per gli atti della stessa, e, se la suddetta impresa commette, intenzionalmente o per negligenza, un’infrazione alle norme sulla concorrenza, essa impegnerà la responsabilità personale congiunta di tutti i soggetti giuridici che compongono la struttura del gruppo (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 26 supra, punto 77 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il principio della responsabilità personale è riconosciuto dalla giurisprudenza (sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punto 145; del 16 novembre 2000, Cascades/Commissione, C‑279/98 P, Racc. pag. I‑9693, punto 78, e dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, Racc. pag. I‑10893, punto 39), ma esso si applica alle imprese e non alle società. Anche tale addebito deve essere quindi respinto.

41      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che la Commissione non è incorsa in alcun errore di diritto nell’imputare alla Nynäs AB la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata Nynas NV.

 Sugli errori manifesti di valutazione commessi nella fattispecie nell’imputazione della responsabilità alla Nynäs AB

 Argomenti delle parti

42      In primo luogo, secondo le ricorrenti, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel non prendere in considerazione l’ampia autonomia commerciale di cui beneficiano le controllate in seno al loro gruppo. Il loro organigramma mostrerebbe che le operazioni commerciali e gli orientamenti strategici della divisione «Bitume» nei Paesi Bassi rientravano nella competenza della Nynas NV e che le sue consociate attive nell’ambito del bitume in Europa le avevano trasferito importanti decisioni politiche e operative. La società controllante sarebbe stata incaricata solamente di approvare talune operazioni eccezionali, senza inficiare l’autonomia della Nynas NV.

43      In secondo luogo, la Commissione avrebbe valutato in modo manifestamente errato il comportamento della Nynäs AB e della sua controllata Nynas NV sul mercato di cui trattasi. Di conseguenza, la Commissione non avrebbe considerato, da un lato, che il ruolo della Nynas NV era limitato esclusivamente alla negoziazione dei contratti e alla nomina del personale nel mercato del bitume nei Paesi Bassi e, dall’altro, che la funzione della Nynäs AB si limitava chiaramente alle questioni di gestione strategica, di rischio globale e di coordinamento del gruppo e che essa non aveva alcun ruolo nel mercato in esame. Pertanto, la Commissione avrebbe attribuito in modo manifestamente errato un ruolo determinante alla Nynäs AB in considerazione della fissazione degli obiettivi e della strategia realizzata su tale mercato, sebbene le soglie a partire dalle quali quest’ultima era incaricata di intervenire nelle decisioni della Nynas NV fossero assai elevate e le transazioni che doveva approvare rimanessero eccezionali. Inoltre, la Commissione non avrebbe fornito alcun elemento che consentisse di valutare il ruolo della Nynäs AB sul comportamento anticoncorrenziale di cui trattasi della Nynas NV.

44      In terzo luogo, gli elementi su cui si è basata la Commissione per ritenere che la Nynäs AB esercitasse effettivamente un’influenza determinante sulla Nynas NV sarebbero alquanto formalistici. In effetti essa avrebbe dato troppa importanza ad elementi quali l’esistenza di meccanismi informativi (reporting) tra la Nynas NV e la Nynäs AB e di conti consolidati o la partecipazione di membri del consiglio di amministrazione della Nynas NV alla direzione esecutiva della Nynäs AB. Essa inoltre non avrebbe preso in considerazione il fatto che le funzioni del «chief business executive» (in prosieguo: il «CBE») della divisione «Bitume» della Nynas NV si limitassero all’invio di informazioni e all’analisi dei risultati finanziari presso il comitato esecutivo della Nynäs AB.

45      La Commissione contesta l’insieme degli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

46      Rispondendo agli addebiti riguardanti errori manifesti di valutazione in cui è incorsa la Commissione imputando alla Nynäs AB la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Nynas NV, si tratta di determinare se le ricorrenti abbiano fornito elementi che consentano di confutare la presunzione secondo cui la Nynäs AB avesse esercitato un’influenza determinante sulla Nynas NV.

47      Ai punti 252-264 della decisione impugnata, la Commissione afferma di poter applicare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della Nynäs AB sulla Nynas NV nel corso del periodo compreso tra il 1º aprile 1994 e il 15 aprile 2002 considerando la struttura di partecipazione al 100% esistente fra tali società. Essa ha poi ritenuto che vari elementi relativi alla struttura gerarchica del gruppo venissero a suffragare, in subordine, detta presunzione. Infatti, anzitutto, anche se la Nynas NV funge da sede europea in seno al gruppo per l’attività bitume, essa tuttavia non sarebbe autorizzata, oltre una certa soglia, ad adottare determinate decisioni senza informarne la Nynäs AB (spese di investimento, negoziazione e conclusione di contratti, concessione di crediti ai clienti e smaltimento degli impianti). Inoltre, la società controllante, tramite il proprio comitato esecutivo, è incaricata di determinare gli obiettivi, le strategie e gli orientamenti globali del gruppo, nonché le decisioni di alto livello relative al bilancio del gruppo, ai suoi grandi progetti e al coordinamento funzionale. Per di più, la società controllante sarebbe organizzata verticalmente, in quanto delega taluni dei suoi poteri alle proprie controllate mediante i comitati. Infine, due dei tre membri del consiglio di amministrazione della Nynas NV apparterrebbero alla Nynäs AB, in seno alla quale rivestirebbero le funzioni di direttore generale e di «chief refining officer», e il terzo membro del consiglio di amministrazione della Nynas NV è il suo direttore generale che fa parte anche del consiglio di amministrazione della Nynäs AB.

–       Sull’autonomia della politica commerciale della Nynas NV

48      Come ricordato in precedenza al punto 37, sebbene, in base alla giurisprudenza, la valutazione dell’influenza della società controllante sulla sua controllata non si limiti all’esame della politica commerciale in senso stretto, il giudice dell’Unione può continuare tuttavia a prendere in considerazione gli elementi relativi alla politica commerciale al fine di valutare se le due società formino un’entità economica unica.

49      Risulta in particolare dall’«organisation book» del gruppo Nynas che la struttura di quest’ultimo è molto integrata e gerarchizzata. Il gruppo è organizzato per attività, in tre divisioni, e ciascuna è diretta da un CBE. La Nynas NV costituisce quindi la divisione responsabile della gestione operativa e commerciale quotidiana di tutte le controllate rientranti nella divisione «Bitume».

50      Il coordinamento globale delle divisioni è garantito dal presidente della Nynäs AB, mentre il coordinamento quotidiano dell’insieme delle controllate rientra nella competenza di comitati specializzati per funzione («corporate functional managers» e «coordinators»), segnatamente in materia commerciale, che operano a livello del gruppo. Tali comitati, la maggior parte dei quali dipende direttamente dalla società controllante mentre taluni operano direttamente in seno alle controllate, sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni direttamente al presidente e al vicepresidente della società controllante. I CBE di ogni divisione sono membri permanenti del comitato esecutivo della società controllante Nynäs AB, il quale è composto, inoltre, dal presidente e dal vicepresidente della Nynäs AB. Questo comitato esecutivo è incaricato di definire mensilmente gli obiettivi, la strategia, gli orientamenti e le decisioni di bilancio di alto livello del gruppo, i suoi grandi progetti e il suo coordinamento funzionale.

51      Anche se le ricorrenti sostengono che i CBE trasmettono alla società controllante solo un’analisi mensile delle loro prestazioni finanziarie, senza informarla delle decisioni correnti relative agli acquisti e alle vendite, l’esame dell’organizzazione del gruppo mostra tuttavia che la società controllante è coinvolta strettamente e regolarmente nell’attività delle sue controllate tramite il comitato esecutivo e i comitati specializzati. Le ricorrenti, d’altronde, non hanno fornito alcun elemento che consenta di dimostrare che la Nynäs AB non avrebbe fatto uso del suo potere di esercitare un’influenza determinante sulla Nynas NV. Inoltre, il fatto che la Nynas NV abbia condotto una politica commerciale relativamente autonoma, al di sotto di una certa soglia, non consente, di per sé, di inficiare la constatazione secondo cui la Nynas AB, in quanto azionista al 100% e tenuto conto della struttura sociale del gruppo, esercitava effettivamente un’influenza determinante sulla Nynas NV.

52      Le ricorrenti sostengono, inoltre, che la circostanza che la Nynas NV fosse incaricata della gestione operativa e commerciale quotidiana di tutte le controllate rientranti nella divisione «Bitume», dato che queste ultime le avevano delegato i loro poteri di adozione delle decisioni politiche ed operative fondamentali in forza di un «management service agreement», consente di dimostrare che le sue funzioni non si limitavano alle normali funzioni di una controllata e che essa godeva quindi di un’autonomia assai ampia. Tuttavia, il giudice dell’Unione riconosce che, qualora una società controlli una consociata coinvolta in un comportamento illecito, la Commissione può presumere che è la società capogruppo comune ad aver affidato questi poteri di vigilanza a tale consociata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione, T‑43/02, Racc. pag. II‑3435, punto 129). Quindi, il fatto che la Nynas NV abbia esercitato un certo controllo su altre società del gruppo nel settore del bitume, sebbene queste ultime non fossero le sue controllate, costituisce un indizio supplementare dell’esistenza di rapporti gerarchici tra la Nynäs AB e la Nynas NV, dato che il controllo svolto da quest’ultima sulle sue consociate poteva esserle stato delegato solo dalla società capogruppo.

–       Sul comportamento della società controllante sul mercato di cui trattasi e sul suo ruolo nell’infrazione

53      Le ricorrenti ritengono che la Commissione avrebbe dovuto basarsi su elementi che consentano di valutare il ruolo della società controllante sul comportamento anticoncorrenziale in questione per concludere che essa poteva essere responsabile dell’infrazione commessa dalla sua controllata. Tuttavia, come ricordato al punto 33 di cui sopra, secondo una costante giurisprudenza, il controllo esercitato dalla società controllante sulla sua controllata non deve necessariamente presentare un nesso con il comportamento illecito (sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, punto 26 supra, punto 59, e General Química e a./Commissione, punto 26 supra, punti 38, 102 e 103). Inoltre, occorre ricordare che la Commissione non era tenuta a fornire elementi di prova che integrassero il possesso della totalità del capitale della sua controllata da parte della Nynäs AB per presumere che quest’ultima esercitasse un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. Non è dunque necessario esaminare se la Nynäs AB abbia effettivamente esercitato un’influenza sul comportamento illecito della Nynas NV.

–       Sulla presa in considerazione di elementi alquanto formalistici

54      Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha dato troppa importanza ad elementi quali l’esistenza di meccanismi informativi tra la Nynas NV e la Nynäs AB e di conti consolidati e alla partecipazione di membri del consiglio di amministrazione della Nynas NV alla direzione esecutiva della Nynäs AB.

55      Come ricordato sopra al punto 37, la giurisprudenza ritiene tuttavia che il giudice dell’Unione, nel valutare l’esistenza di un’entità economica unica tra la società controllante e la sua controllata, debba tener conto dell’insieme degli elementi sottopostigli dalle parti, relativi ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra le due società, il cui carattere e la cui importanza possono variare a seconda delle caratteristiche proprie di ciascun caso di specie (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 26 supra, punto 65). Se è vero che talune circostanze, quali il consolidamento dei conti a livello del gruppo, non sono rilevanti (sentenza General Química e a./Commissione, punto 26 supra, punto 108), altri elementi, pur non potendo di per sé consentire di dimostrare l’esistenza di un’entità economica unica, possono tuttavia costituire nel loro insieme un complesso di indizi concordanti sufficienti.

56      Occorre quindi prendere in considerazione elementi che consentano di accertare l’esistenza di forti vincoli gerarchici tra le due società, quali, nella fattispecie, i meccanismi informativi tra la controllata e la società controllante e la presenza incrociata di membri direttivi di una società negli organi decisionali dell’altra. Peraltro, la circostanza che la decisione impugnata menzioni erroneamente la presenza del CBE della Nynas NV nel consiglio di amministrazione della Nynäs AB, quando tale persona sedeva nel comitato esecutivo della Nynäs AB, è irrilevante ai fini della legittimità della decisione impugnata poiché dagli atti risulta che il comitato esecutivo della Nynäs AB riveste un ruolo fondamentale nelle decisioni di alto livello del gruppo (v. supra punto 50).

57      Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che gli elementi presentati dalle ricorrenti non permettono di confutare la presunzione secondo cui la Nynäs AB, detenendo il 100% del capitale della Nynas NV, abbia effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla politica della Nynas NV. Pertanto, si deve concludere che la Nynäs AB costituisce, unitamente alla Nynas NV, un’impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, senza che sia necessario verificare se la Nynäs AB abbia influenzato il comportamento di cui trattasi. Di conseguenza, il primo motivo dev’essere integralmente respinto.

58      Da quanto precede risulta che occorre respingere le conclusioni del ricorso dirette all’annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata.

2.     Sulle conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata

59      Le ricorrenti deducono due motivi a sostegno delle loro conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata. Il primo riguarda errori manifesti di valutazione, errori di diritto e una violazione del principio di uguaglianza in cui è incorsa la Commissione nell’applicazione delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e il secondo motivo è volto a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la loro effettiva cooperazione al di fuori delle citate disposizioni, conformemente al punto 3 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).

 Sul rifiuto di concedere una riduzione sul fondamento delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002

60      Ai sensi del paragrafo 20 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, «[l]e imprese che non soddisfano i requisiti [di esenzione dall’ammenda] indicati nella sezione A di cui sopra possono tuttavia beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta». Il paragrafo 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 precisa che, «[a]l fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova». Inoltre, il paragrafo 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 sottolinea che «[i]l concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione», che, «[n]el procedere a tale valutazione, la Commissione riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente» e che, «[a]nalogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto».

61      Nella decisione impugnata la Commissione ha rilevato che la Nynas, senza presentare una richiesta formale di riduzione della sua ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, aveva fornito informazioni dettagliate nella sua risposta del 2 ottobre 2003 alla richiesta di informazioni della Commissione. Tali informazioni contenevano, in particolare, un resoconto preciso di nove pagine del sistema di riunioni dell’intesa – che non le era stato richiesto –ed erano quindi dotate di valore aggiunto. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che tali elementi non avessero rafforzato la sua capacità di dimostrare i fatti, essendo già in possesso, in quel momento, dei documenti sequestrati durante le ispezioni, delle richieste di clemenza della BP e della Kuwait Petroleum e di talune risposte alla sua prima serie di richieste di informazioni inviata il 30 giugno 2003. Inoltre, detti elementi di prova non le avrebbero consentito di accertare l’esistenza di nuove caratteristiche importanti dell’intesa, segnatamente a causa della riformulazione da parte della Nynas di determinate dichiarazioni relative alla ExxonMobil. La Commissione ha quindi ritenuto, dato che la Nynas non aveva fornito informazioni aventi un significativo valore aggiunto, di non poterle concedere una riduzione dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punti 389-393 della decisione impugnata).

62      Dalla giurisprudenza emerge che la Commissione dispone di una certa discrezionalità in materia e che il controllo del giudice è limitato a quello dell’errore manifesto di valutazione. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, una collaborazione alle indagini che non oltrepassi quanto incombe alle imprese in forza dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), non giustifica una riduzione dell’ammenda (sentenze del Tribunale del 10 marzo 1992, Solvay/Commissione, T‑12/89, Racc. pag. II‑907, punti 341 e 342, e del 14 maggio 1998, Cascades/Commissione, T‑308/94, Racc. pag. II‑925, punto 260). Per contro, tale riduzione è giustificata quando l’impresa abbia fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la Commissione in forza dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003 (sentenze del Tribunale Cascades/Commissione, cit., punti 261 e 262, e del 9 luglio 2003, Daesang e Sewon Europe/Commissione, T‑230/00, Racc. pag. II‑2733, punto 137). Perché sia giustificata la riduzione dell’importo di un’ammenda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002, il comportamento di un’impresa deve agevolare il compito della Commissione, consistente nell’accertare e nel reprimere infrazioni alle regole di concorrenza, e testimoniare un autentico spirito di cooperazione. Da un lato, dunque, spetta al Tribunale esaminare se la Commissione non abbia correttamente considerato in qual misura la cooperazione delle imprese di cui trattasi si fosse spinta oltre quanto prescritto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003. In merito esso esercita un controllo pieno, in particolare sui limiti, che discendono dai diritti della difesa delle imprese, al loro obbligo di rispondere alle richieste di informazioni. Dall’altro, il Tribunale è chiamato a verificare, come nella fattispecie, se la Commissione abbia correttamente valutato, alla luce della comunicazione sulla cooperazione del 2002, l’utilità di una collaborazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione. Nei limiti indicati in tale comunicazione, la Commissione dispone di un potere discrezionale per valutare se le informazioni o i documenti, volontariamente forniti dalle imprese, abbiano agevolato il suo compito e se vi sia ragione di concedere una riduzione ad un’impresa in forza della comunicazione stessa. Tale valutazione costituisce oggetto di un controllo giurisdizionale limitato (sentenza della Corte del 9 luglio 2009, Archer Daniels Midland/Commissione, C‑511/06 P, Racc. pag. I‑5843, punto 152; sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Racc. pag. II‑5169, punti 529-532, confermata dalla Corte nella sentenza del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag. I‑8681, punto 249).

63      Inoltre, se certo la Commissione è tenuta ad esporre le ragioni per le quali ritiene che determinati elementi forniti dalle imprese nel quadro della comunicazione sulla cooperazione del 2002 costituiscano un contributo che giustifica o meno una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, spetta però alle imprese che desiderino contestare la decisione della Commissione a questo proposito dimostrare che quest’ultima, in mancanza di tali elementi da esse fornite volontariamente, non sarebbe stata in grado di provare l’infrazione nelle sue componenti essenziali e dunque di adottare una decisione di condanna al pagamento di ammende (sentenza Erste Group Bank e a./Commissione, punto 62 supra, punto 297).

64      Nell’ambito dell’applicazione della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»), il giudice dell’Unione ha ritenuto che la concessione di una riduzione dell’importo dell’ammenda in applicazione di tali disposizioni richieda, in particolare, che l’impresa interessata sia stata la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa e che, se siffatti elementi non devono necessariamente essere di per sé sufficienti a provare l’esistenza dell’intesa, essi debbano comunque essere determinanti a tal fine. Non deve trattarsi, quindi, semplicemente di una fonte di orientamento per le indagini che la Commissione deve effettuare, bensì di elementi che possano essere utilizzati direttamente come base probatoria principale per una decisione di constatazione di infrazione (sentenze del Tribunale del 15 marzo 2006, BASF/Commissione, T‑15/02, Racc. pag. II‑497, punti 492, 493, 517, 518, 521, 522, 526 e 568, e Daiichi Pharmaceutical/Commissione, T‑26/02, Racc. pag. II‑713, punti 150, 156, 157 e 162).

65      Ai sensi dei paragrafi 7, 21 e 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Commissione deve valutare l’effettivo contributo fornito da ciascuna impresa, in termini di qualità e di tempi dell’intervento, alla costituzione della prova dell’infrazione e il concetto di «valore aggiunto significativo» si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro natura e per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti che costituiscono l’infrazione. La Commissione attribuisce quindi un valore particolare ad elementi che potrebbero consentirle, unitamente ad altri elementi già in suo possesso, di dimostrare l’esistenza di un’intesa o ad elementi che le consentirebbero di rafforzare prove già esistenti, o a quelli che avrebbero conseguenze dirette sulla gravità o sulla durata dell’intesa. Per contro, diversamente da quanto sostengono le ricorrenti, il criterio determinante non si limita alla questione se un’impresa «abbia agevolato il compito della Commissione». Occorre sottolineare che la giurisprudenza di cui le ricorrenti intendono avvalersi al riguardo (sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Mayr‑Melnhof/Commissione, T‑347/94, Racc. pag. II‑1751, punto 331) non riguarda l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e si limita in ogni caso ad affermare che un’impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la Commissione ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un’impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione e può beneficiare, a tale titolo, di una riduzione dell’ammenda.

66      Peraltro, nella fase di valutazione del valore aggiunto significativo degli elementi forniti, la Commissione non può tener conto della continuità della cooperazione fornita da un’impresa, poiché il paragrafo 23 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 limita la presa in considerazione dell’entità e della continuità della cooperazione dell’impresa nella fase della determinazione del livello esatto di riduzione dell’ammenda all’interno di determinate forcelle, qualora la Commissione abbia già ritenuto che gli elementi forniti presentino un valore aggiunto significativo.

67      È alla luce di detti principi che si devono esaminare gli argomenti addotti dalle ricorrenti a sostegno del motivo riguardante gli errori manifesti di valutazione, gli errori di diritto e una violazione del principio di uguaglianza in cui è incorsa la Commissione nell’applicazione delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

 Sugli errori di diritto

–       Argomenti delle parti

68      Le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in tre errori di diritto. Infatti, in primo luogo, al fine di esaminare il valore aggiunto delle informazioni fornite, essa avrebbe applicato erroneamente gli stessi criteri nella fase della conclusione provvisoria, la quale deve avvenire al più tardi entro la data della notificazione della comunicazione degli addebiti, e in quella della decisione finale. In secondo luogo, essa avrebbe considerato in modo irrazionale che la riformulazione delle dichiarazioni relative alla ExxonMobil diminuiva il valore degli altri elementi di prova che le ricorrenti avevano fornito volontariamente. Infine, in terzo luogo, la Commissione avrebbe ingiustamente dato troppa importanza alla cronologia nella valutazione del valore aggiunto delle loro informazioni. Secondo la giurisprudenza, la valutazione del grado di cooperazione fornita da un’impresa non può dipendere da fattori puramente casuali, come l’ordine nel quale essa è stata interpellata dalla Commissione (sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, punto 27 supra, punto 246).

69      La Commissione contesta l’insieme degli argomenti delle ricorrenti.

–       Giudizio del Tribunale

70      In primo luogo, le ricorrenti hanno sostenuto nella replica che la Commissione non poteva applicare gli stessi criteri di valutazione del valore aggiunto delle informazioni fornite nella fase della conclusione provvisoria e in quella della decisione finale. Esse considerano, quindi, che la Commissione, durante la fase provvisoria, deve valutare gli elementi trasmessi da un’impresa solo isolatamente, tenuto conto di quelli comunicati dalle altre imprese.

71      Quanto alla ricevibilità di tale argomento alla luce delle disposizioni dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che è stata oggetto di discussione da parte della Commissione nella controreplica, va sottolineato che tale argomento, sollevato nella replica, si limita a sviluppare il motivo, dedotto nel ricorso, attinente agli errori di diritto in cui è incorsa la Commissione rifiutando di concedere alla Nynas una riduzione dell’ammenda in forza della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e che, conformemente alla giurisprudenza, va pertanto considerato ricevibile (sentenza della Corte del 12 giugno 1958, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/Alta Autorità, 2/57, Racc. pag. 127, in particolare pag. 138).

72      Inoltre, nel merito, dalle disposizioni dei paragrafi 26 e 27 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, relativi al procedimento, risulta che, «[s]e la Commissione giunge ad una conclusione preliminare secondo la quale gli elementi di prova trasmessi dall’impresa costituiscono un valore aggiunto ai sensi del [paragrafo] 22, informa per iscritto l’impresa, al più tardi entro la data della notificazione della comunicazione degli addebiti, della propria intenzione di applicare una riduzione dell’importo dell’ammenda, compresa entro una forcella definita secondo quanto stabilito al [paragrafo] 23, [lettera] b),» e che, «[l]a Commissione valuterà la posizione finale di ogni impresa che abbia presentato una richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda al termine del procedimento amministrativo in ogni decisione adottata».

73      Le ricorrenti considerano che il solo riferimento, in detto paragrafo 26, al paragrafo 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e non al paragrafo 21 come rilevato dalla Commissione, consenta di ritenere che il paragrafo 26 riguardi soltanto il mero «valore aggiunto» e non il «valore aggiunto significativo» degli elementi forniti da un’impresa.

74      Sembra tuttavia che l’unico oggetto del paragrafo 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che propone una definizione della nozione di «valore aggiunto», consista nel chiarire il paragrafo 21, che fa riferimento alla nozione di «valore aggiunto significativo». Inoltre, il concetto stesso di «valore aggiunto» sottolinea che la Commissione, qualunque sia la fase del procedimento amministrativo, deve esaminare il valore degli elementi forniti confrontandoli con gli altri elementi di prova di cui dispone, o a seguito di indagini, o perché le sono stati comunicati dalle altre imprese. Infine, anche condividendo l’iter logico seguito dalle ricorrenti, l’eventuale riconoscimento, nella fase provvisoria, di un valore aggiunto agli elementi trasmessi non inciderebbe comunque sulla valutazione finale della Commissione né sul livello di riduzione concesso all’impresa, che avviene solo in quel momento. Tale argomento, pertanto, va respinto.

75      In secondo luogo, le ricorrenti considerano che la Commissione non avesse il diritto di penalizzarle per aver riformulato le proprie dichiarazioni relative alla partecipazione della ExxonMobil all’intesa. Occorre tuttavia precisare che la Commissione, nella decisione impugnata, si è limitata ad affermare che gli elementi forniti dalla Nynas non le avevano consentito di accertare l’esistenza di nuove caratteristiche importanti dell’intesa, in particolare a causa della riformulazione da parte della Nynas di talune dichiarazioni relative alla ExxonMobil. In tal modo, la Commissione non ha penalizzato la Nynas per tali riformulazioni, bensì si è limitata a dichiarare che gli elementi relativi alla ExxonMobil, che figurano nella sua risposta del 2 ottobre 2003 alla richiesta di informazioni, non le avevano fornito alcun valore aggiunto significativo. Di conseguenza, tale argomento va respinto.

76      In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha dato troppa importanza alla cronologia nella valutazione del valore aggiunto delle loro informazioni. A sostegno di questa affermazione, esse invocano la giurisprudenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, punto 27 supra. Si deve tuttavia constatare che tale sentenza riguarda l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, e non quella del 2002, che è applicabile nella fattispecie. Inoltre, detta sentenza concerne l’applicazione delle disposizioni della sezione D della comunicazione sulla cooperazione del 1996, relativa alle imprese che possono beneficiare di una significativa riduzione dell’importo della loro ammenda, la quale non prevedeva un trattamento differente per le imprese interessate in funzione dell’ordine in cui esse avevano cooperato con la Commissione. Al contrario, la giurisprudenza relativa alle sezioni B e C della comunicazione sulla cooperazione del 1996, concernenti le imprese che beneficiano della non imposizione dell’ammenda o di una riduzione molto considerevole o considerevole del suo importo, le quali facevano espressamente riferimento al criterio cronologico, ha sancito la possibilità per la Commissione di tener conto del fattore cronologico (sentenze del Tribunale BASF/Commissione, punto 64 supra, punto 550; del 27 settembre 2006, Roquette Frères/Commissione, T‑322/01, Racc. pag. II‑3137, punti 237-239, e Archer Daniels Midland, T‑329/01, Racc. pag. II‑3255, punti 319-321 e 341). Per quanto concerne la comunicazione sulla cooperazione del 2002, dai suoi paragrafi 7 e 23 discende espressamente che la Commissione, nell’esaminare il valore delle informazioni fornite, deve tener conto della data in cui le sono state comunicate. La giurisprudenza relativa a tale comunicazione ha d’altronde confermato l’importanza della data di trasmissione delle informazioni (sentenza del Tribunale del 18 dicembre 2008, General Química e a./Commissione, T‑85/06, non pubblicata nella Raccolta, punti 147, 148 e 152-154). Anche tale argomento, pertanto, va respinto.

77      In conclusione, il Tribunale ritiene che la Commissione non sia incorsa in errori di diritto rifiutando di concedere alle ricorrenti una riduzione di ammenda sul fondamento delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

 Sugli errori manifesti di valutazione

–       Argomenti delle parti

78      In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha sottovalutato la portata e il valore della loro cooperazione volontaria. Essa, così, non avrebbe tenuto conto dell’ampiezza e della precisione delle informazioni rese né del carattere determinante di talune informazioni che solo le ricorrenti avrebbero fornito e che sarebbero state utilizzate in modo approfondito nella comunicazione degli addebiti e nella decisione impugnata. La Commissione non avrebbe neanche preso in considerazione il comportamento eccezionale di cui esse hanno dato prova nel corso del procedimento, indicando spontaneamente i cambiamenti organizzativi intervenuti in seno al gruppo e rinunciando di conseguenza all’esercizio dei loro diritti della difesa, fornendo elementi relativi ad un altro livello di intesa e trasmettendo informazioni ottenute presso una società terza. Orbene, la Commissione, a norma delle disposizioni del paragrafo 23, lettera b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, deve tener conto dell’entità e della continuità della cooperazione delle società.

79      In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che il fatto di aver fornito la loro risposta alla Commissione solo il 2 ottobre 2003 sarebbe imputabile unicamente a quest’ultima, che inizialmente aveva inviato la sua richiesta di informazioni alla Nynas NV invece che alla Nynas Belgium.

80      In terzo luogo, la Commissione avrebbe a torto considerato che la Nynas Belgium, nella sua risposta del 2 ottobre 2003, non avrebbe espresso l’intenzione di beneficiare di una riduzione dell’ammenda, mentre quest’ultima aveva precisato di voler assistere la Commissione nella sua indagine fornendo un valore aggiunto significativo.

81      La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti nel loro complesso.

–       Giudizio del Tribunale

82      In via preliminare, va sottolineato che le ricorrenti non possono avvalersi di un comportamento asseritamente eccezionale per poter beneficiare delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Infatti, riguardo alla circostanza che la Nynas Belgium si sia presentata spontaneamente alla Commissione come il successore della Nynas NV, si deve rilevare che la Commissione avrebbe probabilmente potuto in ogni caso imputare la responsabilità dell’infrazione al successore economico della Nynas NV. Inoltre, quanto alle informazioni che le ricorrenti avrebbero fornito circa l’esistenza di un terzo livello di attività dell’intesa, occorre precisare che nella decisione impugnata (punto 354) la Commissione ha ritenuto di non disporre di prove sufficienti al riguardo e, pertanto, di non utilizzare gli elementi forniti a questo proposito dalle ricorrenti. Infine, è vero che le ricorrenti, nell’ottenere informazioni dalla Petroplus, hanno consentito alla Commissione di evitare l’invio delle richieste di informazioni a tale società, ma questo unico elemento non può giustificare l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

83      In primo luogo, alla luce dei principi richiamati ai punti 62‑66 di cui sopra, risulta che la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione rifiutando di concedere alle ricorrenti il beneficio della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

84      Infatti, come riconosciuto dalla Commissione, anche se le informazioni fornite spontaneamente dalle ricorrenti il 2 ottobre 2003 erano assai dettagliate, esse tuttavia non hanno rafforzato la capacità della Commissione di accertare l’infrazione, dato che quest’ultima disponeva già in tale data delle informazioni trasmesse dalla BP e dei documenti sequestrati durante le ispezioni effettuate nell’ottobre 2002, della domanda di clemenza della BP e delle altre informazioni da essa fornite nella fase successiva del procedimento, della domanda di clemenza della Kuwait Petroleum del 12 settembre 2003 nonché delle risposte della maggior parte delle società alla serie di richieste di informazioni inviata il 30 giugno 2003.

85      Inoltre, dagli atti delle parti discende che gli elementi che le ricorrenti considerano forniti esclusivamente da loro non erano determinanti per la Commissione al fine di poter accertare l’infrazione.

86      Lo stesso vale per la partecipazione della Nynas alle riunioni preparatorie e a quelle di concertazione sul prezzo del bitume, che la Commissione era già in grado di dimostrare a partire da prove e testimonianze di altre società, come i documenti sequestrati durante le verifiche nei locali della Heijmans Infrastructuur en Milieu BV (in prosieguo: la «Heijmans»), e dalle informazioni fornite dalla Kuwait Petroleum il 16 settembre 2003 e dalla BP nel 2002 (v. punti 57, 68 e 77 della decisione impugnata).

87      Del pari, dagli atti emerge che i nomi delle società e delle persone che avevano partecipato all’intesa erano già stati comunicati da altre società (v. note a piè delle pagg. 145, 201, 202, 224 e 226 della decisione impugnata) e che, quanto ai nomi dei dipendenti della ExxonMobil e di altri dipendenti della Shell di cui la Commissione ancora non disponeva, quest’ultima non è stata in grado di suffragare tali informazioni e non le ha utilizzate nella decisione impugnata. Per quanto concerne i nomi dei dipendenti della Esha (gruppo che produceva e commercializzava bitume nei Paesi Bassi, considerato partecipante all’infrazione e al quale è stata inflitta un’ammenda di EUR 11,5 milioni) che avevano partecipato all’intesa, se è pur vero che la decisione impugnata (nota a piè di pag. 216) cita la dichiarazione della Kuwait Petroleum del 9 ottobre 2003 e la risposta della Esha ad una richiesta di informazioni del 30 dicembre 2003, che sono successive alla risposta ad una richiesta di informazioni fornita dalle ricorrenti, questo elemento non è tuttavia sufficiente, di per sé, a ritenere che le ricorrenti abbiano procurato alla Commissione un elemento avente un valore aggiunto significativo, dato che quest’ultima era già a conoscenza della partecipazione della Esha all’intesa tramite documenti precedenti della Heijmans, della HGB, della BP e della Kuwait Petroleum (v. punti 57 e 68 della decisione impugnata).

88      Riguardo ai luoghi delle riunioni preparatorie dei fornitori di bitume, va sottolineato che le ricorrenti hanno menzionato solamente un unico luogo supplementare rispetto alle dichiarazioni della BP del 2002 e alla risposta ad una richiesta di informazioni della Kuwait Petroleum del 16 settembre 2003, e che tale informazione non ha potuto essere suffragata, è stata rimessa in discussione nel corso delle audizioni e, pertanto, non è stata utilizzata nella decisione impugnata (punto 69 della decisione impugnata, note a piè delle pagg. 176 e 177). Parimenti, sebbene la Commissione abbia citato un estratto della risposta delle ricorrenti ad una richiesta di informazioni del 2 ottobre 2003 per affermare che le riunioni dell’intesa avvenivano generalmente nei locali della Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (in prosieguo: la «KWS») (punto 59 della decisione impugnata), va precisato che essa disponeva già di tale informazione grazie ai documenti sequestrati durante le verifiche presso la KWS, ad una risposta ad una richiesta di informazioni della Kuwait Petroleum del 16 settembre 2003 e ad una dichiarazione di quest’ultima del 1º ottobre 2003 (v. allegato 2 alla comunicazione degli addebiti).

89      Del pari, riguardo alla partecipazione della Ballast Nedam e della Dura Vermeer all’intesa, si deve osservare che la Commissione era già in possesso di prove che consentivano di dimostrarne l’esistenza grazie a documenti sequestrati nel corso degli accertamenti effettuati nei locali della NBM Noord-West BV, della Hollandsche Beton Groep Civiel BV e della KWS, e alla risposta del 12 settembre 2003 della Dura Vermeer ad una richiesta di informazioni (v. punti 76 e 77 della decisione impugnata, note a piè delle pagg. 200, 220, 223, 224 e 226).

90      Infine, quanto ai meccanismi sanzionatori nei confronti dei fornitori di bitume che non rispettavano gli accordi dell’intesa, anche i documenti trasmessi dalla Nynas (fax inviato dalla Hollandsche Beton Groep e fattura che incolpava la Heijmans e la Ballast Nedam) hanno solo confermato e precisato prove già in possesso della Commissione. Infatti, la BP, nelle sue dichiarazioni del 12 luglio 2002 e del 16 settembre 2003, aveva segnatamente già trasmesso elementi al riguardo, così come la Kuwait Petroleum nella sua dichiarazione del 12 settembre 2003 (punti 84 e 86 della decisione impugnata). Il meccanismo sanzionatorio era richiamato altresì in documenti sequestrati nel corso delle verifiche effettuate presso la Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV e la KWS (note a piè delle pagg. 238 e 286).

91      Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che le ricorrenti non hanno dimostrato che, in mancanza delle informazioni da esse rese volontariamente alla Commissione, quest’ultima non sarebbe stata in grado di provare l’infrazione nelle sue componenti essenziali e dunque di adottare una decisione di condanna al pagamento di ammende.

92      In conclusione, occorre constatare che la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione escludendo che le informazioni fornite unicamente dalle ricorrenti abbiano avuto un valore aggiunto significativo.

93      In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che la data tardiva in cui esse hanno trasmesso le loro informazioni alla Commissione sia a questa imputabile, la quale avrebbe inviato la sua richiesta di informazioni alla Nynas NV invece che alla Nynas Belgium, dato che quest’ultima ha ricevuto tale richiesta solo il 23 luglio 2003, ossia tre settimane dopo le altre imprese, che l’avevano ricevuta sin dal 30 giugno 2003.

94      Tuttavia dal fascicolo, in particolare dallo scambio di atti tra l’avvocato della Nynas e la Commissione, risulta che la prima richiesta di informazioni era stata trasmessa alla Nynas NV, alla stessa persona di riferimento e al medesimo indirizzo di quello indicato successivamente dalla Nynas Belgium, e che quest’ultima aveva ammesso di aver ricevuto tale domanda contemporaneamente alle altre destinatarie, ovvero il 4 luglio 2003. In ogni caso, la data di invio o di ricevimento della richiesta formale di informazioni della Commissione è irrilevante ai fini della valutazione della cronologia delle domande di clemenza presentate dalle imprese nel caso di specie, dato che queste ultime potevano essere presentate in qualunque momento, in particolare a seguito degli accertamenti a sorpresa effettuati dalla Commissione, e indipendentemente dalla data di invio della richiesta di informazioni.

95      In terzo luogo, le ricorrenti precisano che la Commissione avrebbe a torto considerato che la Nynas Belgium, nella sua risposta del 2 ottobre 2003, non avrebbe espresso l’intenzione di beneficiare di una riduzione dell’ammenda. Ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 24 e 25 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, «[u]n’impresa che intenda beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda deve fornire alla Commissione elementi di prova sul cartello in questione» e «[l]’impresa riceverà dalla direzione generale della Concorrenza un avviso di ricevimento attestante la data in cui gli elementi in questione sono stati presentati». Pertanto, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non prevede alcun specifico obbligo formale per la proposizione di una domanda di clemenza. Tuttavia, i termini utilizzati dalla Nynas nella sua risposta del 2 ottobre 2003 alla richiesta di informazioni non indicano chiaramente che essa intendeva avvalersi delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 2002, essendosi limitata a dichiarare di essere riuscita ad ottenere «copie di documenti che essa spera assisteranno l’indagine della Commissione fornendo un valore aggiunto significativo». In ogni caso, il fatto di determinare se la risposta del 2 ottobre 2003 della Nynas Belgium costituisse già una richiesta di clemenza non incide sull’esito della controversia, dato che la valutazione definitiva sulla qualità delle prove fornite viene effettuata dalla Commissione solo al termine del procedimento amministrativo e dalla decisione impugnata emerge che la Commissione, pur ritenendo che la Nynas non avesse presentato alcuna richiesta formale di riduzione della sua ammenda in base alla comunicazione sulla cooperazione del 2002, ha tenuto conto di tale documento per valutare la possibilità di ridurre l’ammenda inflitta alla Nynas ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

96      In conclusione, il Tribunale rileva che la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione nel considerare che le informazioni fornite dalle ricorrenti non avevano alcun valore aggiunto significativo e che quindi non poteva concedere loro una riduzione dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

 Sul principio di uguaglianza

–       Argomenti delle parti

97      Le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia violato il principio di uguaglianza riservando loro, senza che ciò fosse giustificato, un trattamento diverso da quello concesso alla Kuwait Petroleum. Esse rilevano anzitutto che nessun’altra impresa è stata penalizzata per aver riformulato le proprie dichiarazioni nei confronti della ExxonMobil e che la Kuwait Petroleum ha potuto beneficiare in particolare di una riduzione del 30% dell’importo della sua ammenda sebbene avesse agito come loro. Pertanto, esse contestano alla Commissione di aver trattato differentemente le loro informazioni rispetto a quelle fornite dalla Kuwait Petroleum. Infatti, quest’ultima avrebbe reso informazioni decisive solo il 9 ottobre 2003, le quali avrebbero unicamente suffragato le informazioni ottenute nel corso degli accertamenti a sorpresa e sarebbero state comunque meno dettagliate di quelle trasmesse dalla Nynas Belgium. Nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe tuttavia scelto di basarsi sulle dichiarazioni rese dalla Kuwait Petroleum piuttosto che su quelle delle ricorrenti e avrebbe omesso inoltre di citarle come fonte di numerosi elementi di fatto. Così facendo, la Commissione avrebbe violato i propri obblighi di buona amministrazione e di motivazione delle sue decisioni.

98      La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

–       Giudizio del Tribunale

99      In via preliminare va ricordato, conformemente al punto 75 di cui sopra, che la Commissione, nella sua decisione, si è limitata ad affermare che gli elementi forniti dalla Nynas non le avevano consentito di accertare l’esistenza di nuove caratteristiche importanti dell’intesa, in particolare a causa della riformulazione da parte della Nynas di talune dichiarazioni relative alla ExxonMobil, ma essa non ha penalizzato la Nynas per tali riformulazioni. Vanno dunque disattesi gli argomenti delle ricorrenti relativi ad una violazione del principio di uguaglianza con la Kuwait Petroleum su tale aspetto.

100    Secondo la giurisprudenza, nell’esercizio del suo potere discrezionale nel valutare la cooperazione delle imprese, la Commissione non può violare il principio di parità di trattamento, che viene trasgredito quando situazioni analoghe sono trattate in maniera diversa o quando situazioni diverse sono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato e tale principio osti a che la Commissione tratti in modo diverso la cooperazione delle imprese interessate da una stessa decisione (v. sentenza Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, punto 62 supra, punto 533 e giurisprudenza ivi citata). Essa considera tuttavia che la Commissione non viola tale principio nell’accordare o no una riduzione dell’importo delle ammende in base alla collaborazione dimostratale dall’impresa interessata nel corso del procedimento amministrativo (sentenze del Tribunale del 14 maggio 1998, BPB de Eendracht/Commissione, T‑311/94, Racc. pag. II‑1129, punti 309-313, e Weig/Commissione, T‑317/94, Racc. pag. II‑1235, punti 287-289). Inoltre, secondo la giurisprudenza, una differenza di trattamento delle imprese di cui trattasi deve derivare da gradi di cooperazione non analoghi, in particolare nella misura in cui essi siano consistiti nella trasmissione di informazioni diverse o nella comunicazione di tali informazioni in fasi diverse del procedimento amministrativo, o in circostanze non analoghe (sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2005, Brouwerij Haacht/Commissione, T‑48/02, Racc. pag. II‑5259, punti 108 e 109).

101    Va inoltre precisato che, sebbene sia stato possibile ritenere che le cooperazioni delle imprese, per essere considerate simili, non dovessero necessariamente intervenire lo stesso giorno, ma nella stessa fase del procedimento (sentenza del Tribunale del 30 aprile 2009, Nintendo e Nintendo of Europe/Commissione, T‑13/03, Racc. pag. II‑947, punto 178), questo principio si applicava alla sezione D della comunicazione sulla cooperazione del 1996, che non prevedeva un trattamento diverso per le imprese interessate in funzione dell’ordine in cui esse avevano cooperato con la Commissione, contrariamente alla comunicazione sulla cooperazione del 2002 (v. supra punto 76).

102    Infine, quando un’impresa nell’ambito della cooperazione si limita a confermare in maniera meno circostanziata ed esplicita informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della cooperazione, il grado della cooperazione fornita da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la Commissione, non può essere considerato analogo a quello della prima impresa che ha trasmesso le dette informazioni. Una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione di cui la Commissione disponeva già non agevola, in effetti, in misura significativa l’assolvimento dei propri compiti da parte di quest’ultima. Pertanto, non può essere sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione (sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, T‑38/02, Racc. pag. II‑4407, punto 455, e del 17 maggio 2011, Arkema France/Commissione, T‑343/08, Racc. pag. II-2287, punto 137).

103    Nel caso di specie, risulta che la Commissione non ha violato il principio di uguaglianza concedendo alla Kuwait Petroleum una riduzione dell’ammenda del 30% sul fondamento della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e rifiutando di concedere una riduzione siffatta alle ricorrenti, in quanto tali imprese si trovavano in situazioni diverse. Infatti, si deve ricordare che la Kuwait Petroleum ha presentato una domanda di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 sin dal 12 settembre 2003, cui era allegata una dichiarazione d’impresa, e ha chiesto che una parte delle informazioni comunicate il 16 settembre 2003 fosse presa in considerazione a titolo della sua domanda di clemenza. Il 18 settembre 2003 è stata organizzata una riunione tra la Commissione e la Kuwait Petroleum e, il 1º e il 9 ottobre 2003, tre ex dipendenti della Kuwait Petroleum sono stati sentiti dalla Commissione. Quest’ultima ha ritenuto, nella decisione impugnata, che le informazioni fornite il 12 e il 16 settembre 2003 nonché il 1º e il 9 ottobre 2003 avessero rafforzato, per il loro grado di precisione, la sua capacità di accertare l’esistenza dell’infrazione, ma che essa dovesse tener conto del fatto che la richiesta di clemenza era stata presentata solo undici mesi dopo l’effettuazione delle veri?che a sorpresa e successivamente all’invio della sua richiesta di informazioni, che essa fosse già in possesso di taluni elementi di prova comunicati da altre società e che la Kuwait Petroleum avesse riformulato alcune sue dichiarazioni nei confronti della ExxonMobil. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, la Kuwait Petroleum non ha aspettato il 9 ottobre 2003 per fornire informazioni decisive, ma, sin dal 12 settembre 2003, ha consentito alla Commissione di confermare le informazioni esistenti e di accertare così l’esistenza dell’infrazione, in particolare fornendo la prima delle prove dirette delle riunioni di concertazione sul bitume, dato che la BP, prima impresa ad informare la Commissione dell’esistenza dell’intesa, non partecipava regolarmente a tali riunioni (punto 383 della decisione impugnata).

104    In definitiva, dai vari elementi del fascicolo discende che la situazione delle ricorrenti non era paragonabile a quella della Kuwait Petroleum, sia per quanto riguarda la data di comunicazione delle informazioni alla Commissione che per il loro contenuto. Le ricorrenti, inoltre, hanno riconosciuto esse stesse nella replica che la qualità degli elementi di prova forniti dalla Kuwait Petroleum era superiore. Per di più, va constatato che le ricorrenti, interrogate in particolare su tale aspetto in udienza, non hanno in alcun modo suffragato la loro affermazione secondo cui la Commissione si sarebbe fondata sugli elementi che esse le hanno trasmesso il 2 ottobre 2003 per interrogare un ex dipendente della Kuwait Petroleum il 9 ottobre 2003. Infine, il fatto che la Commissione abbia rilevato che gli elementi prodotti dalla Kuwait Petroleum nell’udienza del 9 ottobre 2003 avevano un valore aggiunto significativo non incide sulla valutazione da parte della Commissione del valore degli elementi forniti in precedenza da tale società e, pertanto, non influisce sulla valutazione del valore delle informazioni rese dalle ricorrenti.

105    Di conseguenza, poiché le situazioni della Kuwait Petroleum e delle ricorrenti non sono paragonabili, dato che queste ultime hanno fornito solo tardivamente gli elementi di informazione alla Commissione e tali elementi non avevano lo stesso livello qualitativo, la Commissione non ha violato il principio di uguaglianza rifiutando di concedere alle ricorrenti una riduzione dell’ammenda sul fondamento della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

106    Le ricorrenti inoltre formulano nell’ambito di tale motivo alcuni addebiti relativi ad una violazione del principio di buona amministrazione e all’obbligo di motivazione, limitandosi a precisare che spettava alla Commissione citare la fonte delle proprie conclusioni e concedere un equo riconoscimento ad elementi di prova equivalenti.

107    Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’atto di ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti e tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Il ricorso deve, pertanto, esporre esplicitamente in cosa consista il motivo su cui è fondato, di modo che la sua semplice enunciazione astratta non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura. Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulato un addebito a sostegno di un motivo dedotto (sentenze del Tribunale del 12 gennaio 1995, Viho/Commissione, T‑102/92, Racc. pag. II‑17, punto 68, e del 14 maggio 1998, Mo och Domsjö/Commissione, T‑352/94, Racc. pag. II‑1989, punto 333).

108    Nel caso di specie, la formulazione dell’addebito relativo alla violazione da parte della Commissione del principio di buona amministrazione è troppo impreciso perché il Tribunale possa individuarne l’oggetto. Le ricorrenti, infatti, non precisano i punti specifici della decisione impugnata nei quali la Commissione avrebbe scelto di basarsi arbitrariamente sulle dichiarazioni fornite dalla Kuwait Petroleum piuttosto che sulle loro dichiarazioni e nei quali essa avrebbe inoltre omesso di citarle come fonte. Tale motivo dovrà quindi essere respinto in quanto irricevibile.

109    Anche l’addebito relativo al difetto di motivazione della decisione impugnata è formulato in modo assai vago. Tuttavia, anche supponendo tale addebito ricevibile, l’obbligo di motivazione deve, secondo la giurisprudenza, da un lato, consentire all’interessato di conoscere le giustificazioni della misura adottata al fine di far valere, se del caso, i suoi diritti e verificare se la decisione sia o no fondata e, dall’altro, mettere il giudice comunitario in grado di esercitare il suo controllo di legittimità. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze della specie, in particolare del contenuto dell’atto di cui trattasi, della natura dei motivi invocati e del contesto nel quale esso è stato adottato (sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, punto 27 supra, punto 129).

110    Nella fattispecie, risulta che la Commissione ha esposto in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi per cui essa ha deciso di concedere una riduzione dell’ammenda alla Kuwait Petroleum e nessuna riduzione alle ricorrenti. Infatti, dai punti 382-385 e 389-393 della decisione impugnata discende che la Commissione ha ritenuto che le informazioni rese dalla Kuwait Petroleum il 12 e il 16 settembre 2003 nonché il 1º e il 9 ottobre 2003 avessero rafforzato, per il loro grado di precisione, la sua capacità di dimostrare l’esistenza dell’infrazione, mentre le informazioni fornite dalla Nynas il 2 ottobre 2003, sebbene assai dettagliate e rese spontaneamente, non avessero rafforzato la capacità della Commissione di accertare l’infrazione, dato che quest’ultima era già in possesso, in tale data, delle informazioni necessarie per constatare l’esistenza dei principali elementi costitutivi dell’infrazione. La Commissione ha precisato, in particolare, le altre fonti di cui essa già disponeva e che le consentivano, a suo avviso, di dimostrare l’esistenza dei principali elementi dell’infrazione.

111    Detto addebito dovrà quindi essere respinto in quanto infondato. Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre, di conseguenza, respingere nel suo insieme il motivo attinente al rifiuto di concedere una riduzione sul fondamento delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

 Sul rifiuto di concedere una riduzione sul fondamento degli orientamenti

 Argomenti delle parti

112    Le ricorrenti sostengono, in subordine, che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la loro effettiva cooperazione al di fuori delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 2002, conformemente al punto 3 degli orientamenti.

113    La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

114    A norma delle disposizioni del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti, la Commissione può ridurre l’importo di base dell’ammenda per «collaborazione effettiva dell’impresa alla procedura, al di là del campo di applicazione della comunicazione [sulla cooperazione del] 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende». Il giudice dell’Unione ha quindi precisato che la Commissione poteva accordare ad un’impresa che abbia cooperato nel corso di un procedimento per violazione delle regole sulla concorrenza una riduzione dell’ammenda a titolo di dette disposizioni degli orientamenti solo nei casi in cui la comunicazione sulla cooperazione del 1996 non fosse applicabile (v., in tal senso, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 32 supra, punti 380‑382, e BASF/Commissione, punto 64 supra, punti 585 e 586).

115    Orbene, analogamente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996 che essa ha sostituito, a determinate condizioni, a decorrere dal 14 febbraio 2002, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 si applica alle intese segrete tra imprese, volte alla fissazione dei prezzi, delle quote di produzione o di vendita, oppure alla ripartizione dei mercati, compresa la manipolazione delle gare d’appalto, o alla restrizione delle importazioni o esportazioni, ed esclude pertanto le intese verticali o rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 82 CE.

116    Nel caso di specie, dato che l’infrazione di cui trattasi rientra effettivamente nell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, le disposizioni dell’articolo 3, sesto trattino, degli orientamenti non erano applicabili alle ricorrenti. Il presente motivo, attinente alla violazione di disposizioni che non sono, quindi, applicabili nella fattispecie, deve essere respinto in quanto inoperante.

117    Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che occorre respingere le conclusioni del ricorso dirette all’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata.

3.     Sulle conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda

118    Per quanto riguarda le domande dirette a riformare la decisione impugnata, poiché nessun elemento nel caso di specie è tale da giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda, non si devono accogliere dette domande. Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

119    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Nynäs Petroleum AB e la Nynas Belgium AB sono condannate alle spese.

Jaeger

Wahl

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2012.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1. Sulle conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata

Sull’errore di diritto

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sugli errori manifesti di valutazione commessi nella fattispecie nell’imputazione della responsabilità alla Nynäs AB

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sull’autonomia della politica commerciale della Nynas NV

– Sul comportamento della società controllante sul mercato di cui trattasi e sul suo ruolo nell’infrazione

– Sulla presa in considerazione di elementi alquanto formalistici

2. Sulle conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata

Sul rifiuto di concedere una riduzione sul fondamento delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002

Sugli errori di diritto

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sugli errori manifesti di valutazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul principio di uguaglianza

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul rifiuto di concedere una riduzione sul fondamento degli orientamenti

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

3. Sulle conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.