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Impugnazione proposta il 15 novembre 2013 dalla Deutsche Bahn AG e. a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013, cause riunite T-289/11, T-290/11 e T-521/11, Deutsche Bahn AG e a. / Commissione europea

(Causa C-583/13 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS) (rappresentanti: W. Deselaers, E. Venot, J. Brückner, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna, Consiglio dell’Unione europea, Autorità di vigilanza EFTA

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013, cause riunite T-289/11, T-290/11 e T-521/11;

annullare le decisioni della Commissione C (2011) 1774 del 14 marzo 2011, C (2011) 2365 del 30 marzo 2011 e C (2011) 5230 del 14 luglio 2011, che hanno disposto accertamenti, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, presso la Deutsche Bahn AG nonché tutte le sue controllate (casi COMP/39.678 e COMP/39.731);

condannare la Commissione alle spese relative al procedimento di primo grado e a quelle del procedimento d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi:

In primo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente il diritto fondamentale all'inviolabilità del domicilio e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Proprio in considerazione dell’intensità dell’ingerenza nel diritto fondamentale e del pericolo di danni irreparabili, sarebbe eccessivo che la Commissione, che funge anche da autorità di controllo e dispone di ampi poteri, effettui accertamenti senza un’autorizzazione giudiziale preventiva.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva. Un mero controllo giudiziale successivo non offre alle imprese interessate, in caso di accertamenti della Commissione, alcuna tutela giurisdizionale effettiva.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che i documenti relativi a presunte violazioni della concorrenza, ottenuti nell’ambito dell’accertamento al di fuori dell’oggetto dell’indagine, fossero stati scoperti casualmente, sebbene vigesse un divieto di utilizzarli. Prima dell’inizio di tale accertamento, gli agenti della Commissione sarebbero stati informati dell’esistenza di sospetti in relazione ad un altro tema che non faceva parte dell’oggetto dell’indagine. In tal modo, la Commissione avrebbe creato artificiosamente la casualità e avrebbe ampliato potenzialmente in modo inammissibile l’eccezione del ritrovamento casuale formulata dalla Corte1 , la quale deve essere interpretata restrittivamente.

Infine, il Tribunale avrebbe violato le norme sull’onere della prova. Sembrerebbe evidente, o per lo meno non si potrebbe escludere, che determinati documenti siano stati presumibilmente «rinvenuti per caso» solo grazie all’informazione illegittima precedente fornita agli agenti, vale a dire, in relazione ad un tema che non faceva parte dell’oggetto dell’indagine. Dato che per le ricorrenti era impossibile dimostrare una siffatta casualità e tale circostanza non dev’essere loro nemmeno addebitata, sarebbe stato opportuno invertire l’onere della prova, secondo cui spetterebbe alla Commissione dimostrare che tali documenti erano stati effettivamente scoperti casualmente.

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1 Sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 1989, Dow Benelux/Commissione, 85/87, Racc. 1989, pag. 3137.