Language of document : ECLI:EU:C:2012:535

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 6 settembre 2012 (1)

Causa C‑73/11 P

Frucona Košice a.s.

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Concorrenza – Aiuti di Stato – Articolo 87, paragrafo 1, CE – Nozione di aiuto di Stato – Criterio del creditore privato in economia di mercato – Remissione parziale di un debito d’imposta nell’ambito di un concordato – Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi di un concordato e di un procedimento di liquidazione giudiziaria – Incognite e durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria – Condotta delle autorità fiscali slovacche nei confronti della società Frucona Košice»





I –    Introduzione

1.        La presente impugnazione offre alla Corte l’opportunità di sviluppare la propria giurisprudenza sulla normativa in materia di aiuti di Stato in relazione ad un importante aspetto. Si tratta di dar corpo al criterio del creditore privato, che consente di valutare se determinate agevolazioni di pagamento o la remissione di un debito da parte dell’autorità pubblica nei confronti di un’impresa siano, dal punto di vista del diritto della concorrenza, neutre o costituiscano invece un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE (2)). Diversamente dal criterio dell’investitore privato ad esso affine (3), il criterio del creditore privato ha avuto finora un ruolo del tutto marginale nella giurisprudenza. Esso è rimasto pertanto poco definito, se non addirittura «misterioso» (4).

2.        Nella fattispecie in esame, la problematica del creditore privato si pone nel quadro di una procedura di concordato fallimentare, nell’ambito della quale, nel 2004, un’autorità finanziaria slovacca ha rinunciato al 65% delle accise a lei spettanti a favore dell’impresa Frucona Košice a.s. (in prosieguo: la «ricorrente»). La Commissione europea ha qualificato tale remissione del debito come aiuto di Stato, con decisione confermata dal Tribunale dell’Unione europea, in quanto, a suo parere, in caso di liquidazione giudiziaria della Frucona i crediti del fisco slovacco avrebbero potuto essere soddisfatti in percentuale maggiore rispetto a quanto previsto nel suddetto concordato. La Frucona è invece ferma nell’opinione che la percentuale di soddisfacimento che il fisco slovacco poteva attendersi nel quadro di una procedura di liquidazione giudiziaria o in caso di esecuzione fiscale non sarebbe stata superiore – o quantomeno non in modo evidente – alla quota del 35% stabilita nel concordato.

3.        In tale contesto, tra le parti vi è discordanza soprattutto in relazione ad una formulazione piuttosto criptica con cui la Corte, nella sentenza DMT (5), nel 1999, ha rielaborato il criterio del creditore privato. In base ad essa, un’agevolazione di pagamento accordata dall’autorità pubblica deve essere sempre qualificata come aiuto di Stato quando l’impresa beneficiaria non avrebbe, con ogni evidenza, ottenuto il corrispondente vantaggio economico da un creditore privato che si fosse trovato nella stessa situazione. Come dimostra la causa in esame, tale giurisprudenza deve essere chiarita con urgenza.

II – Fatti

4.        La Frucona è una società commerciale di diritto slovacco con sede a Košice (Slovacchia). Essa operava inizialmente nel settore della produzione di alcool e alcolici e di prodotti alimentari come frutta, ortaggi, succhi conservati e bevande gassate e non gassate. Successivamente alla revoca della licenza per la produzione e la lavorazione di alcool e alcolici, intervenuta il 6 marzo 2004 a fronte del mancato pagamento delle accise, la Frucona si è occupata della commercializzazione di alcolici prodotti da un’altra impresa.

A –    Procedimento amministrativo e giudiziale nazionale

5.        L’impossibilità per la Frucona di versare le accise dovute per il 2004 ha comportato il suo sovraindebitamento ai sensi della legge slovacca sulla liquidazione giudiziaria e il concordato. L’8 marzo 2004, quindi, la Frucona presentava un’istanza di apertura per un procedimento di concordato dinanzi al Tribunale regionale di Košice. La proposta di concordato prospettata dall’impresa indicava un indebitamento complessivo di SKK 644,6 milioni e offriva a tutti i creditori chirografari e a taluni creditori privilegiati il pagamento di una percentuale pari al 35% dell’importo delle somme loro dovute. La parte più consistente dei debiti della Frucona era composta dalle accise dovute alle autorità finanziarie slovacche.

6.        Ancor prima dell’omologazione del concordato da parte del Tribunale regionale di Košice, la Frucona ha presentato all’autorità finanziaria locale varie relazioni di revisione contabile per permettere a quest’ultima di valutare se per essa fosse più vantaggioso un concordato, la liquidazione giudiziaria o l’esecuzione fiscale. Il 21 giugno 2004 l’amministrazione finanziaria slovacca procedeva inoltre ad un’ispezione nei locali della Frucona per accertarne le disponibilità liquide.

7.        Benché la direzione generale delle imposte slovacca avesse invitato l’autorità finanziaria localmente competente a non accettare la proposta di concordato della Frucona, poiché svantaggiosa per la Repubblica slovacca, il 9 luglio 2004 l’autorità finanziaria locale accettava tale proposta. Con decisione del 14 luglio 2004, il Tribunale regionale di Košice omologava il concordato, il quale prevedeva il soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria slovacca nella misura del 35%, corrispondente a un importo di circa SKK 224,3 milioni.

8.        Il 14 luglio 2004 il direttore dell’autorità finanziaria locale veniva sospeso dal servizio e sostituito. Successivamente, egli era anche accusato di frode e malversazione, veniva tuttavia scagionato da tutte le accuse.

9.        Il 20 ottobre 2004 l’amministrazione finanziaria locale comunicava alla Frucona che le modalità del concordato costituivano un aiuto di Stato indiretto, soggetto all’autorizzazione della Commissione.

10.      Con sentenza del 25 ottobre 2004 la Corte suprema della Repubblica slovacca rigettava l’impugnazione presentata nel mese di agosto dall’autorità finanziaria locale contro la decisione del 14 luglio 2004, con cui il Tribunale regionale di Košice aveva omologato il concordato, e dichiarava detta decisione valida ed esecutiva a partire dal 23 luglio 2004.

11.      Conformemente al concordato, il 17 dicembre 2004 la Frucona versava all’amministrazione finanziaria locale un importo di SKK 224,3 milioni, pari al 35% del totale del suo debito fiscale.

12.      A seguito di un appello straordinario, con decisione del 27 aprile 2006 la Corte suprema della Repubblica slovacca annullava in parte la decisione del Tribunale regionale di Košice del 14 luglio 2004. Con decisione del 18 agosto 2006, quindi, il suddetto Tribunale quantificava il debito fiscale della Frucona nei confronti dell’autorità finanziaria locale in SKK 640,4 milioni, cosicché la quota del 35% veniva a corrispondere a SKK 224,1 milioni.

B –    Procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione europea

13.      La Commissione si è occupata del caso in esame a seguito di una denuncia presentata il 15 ottobre 2004. Il 5 luglio 2005 la stessa Commissione avviava il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE (6). Questo procedimento si concludeva con la decisione 2007/254/CE del 7 giugno 2006 (7) (in prosieguo anche: la «decisione controversa»), al cui articolo 1 la Commissione accertava che, in sede di concordato, la Frucona aveva ottenuto un aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, per un importo di SKK 416 515 990. All’articolo 2 della suddetta decisione, la Repubblica slovacca veniva condannata a prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare immediatamente dal beneficiario l’aiuto stesso, maggiorato degli interessi.

C –    Procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale dell’Unione europea

14.      Il 12 gennaio 2007 la Frucona impugnava la decisione controversa dinanzi al Tribunale con un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 230, quarto comma, CE. Con ordinanza dell’11 ottobre 2007, la St. Nicolaus‑trade a.s. veniva ammessa come parte interveniente a sostegno della Commissione, ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale.

15.      In primo grado, il ricorso di annullamento della Frucona non veniva accolto. Con sentenza del 7 dicembre 2010 (8) (in prosieguo: la «sentenza impugnata») il Tribunale rigettava detto ricorso e condannava la Frucona al pagamento delle spese.

III – Procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte

16.      Con il presente ricorso da essa depositato presso la cancelleria della Corte il 17 febbraio 2011, la Frucona ha impugnato la sentenza del Tribunale.

17.      La ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2010 nella causa T‑11/07, per quanto concerne il quarto e il sesto motivo dedotti dalla ricorrente nell’atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale;

–        accogliere tali motivi come fondati;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida in merito al quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo della ricorrente, in quanto concernenti il procedimento di esecuzione fiscale;

–        condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

18.      Da parte sua, la Commissione chiede che la Corte voglia:

–        rigettare l’impugnazione;

–        condannare la ricorrente alle spese.

19.      Quale altra parte del procedimento, la St. Nicolaus‑trade chiede inoltre di rigettare l’impugnazione, di confermare la sentenza impugnata e di condannare la ricorrente a sostenere le spese del procedimento.

20.      Dinanzi alla Corte si è svolta la fase scritta del procedimento e, il 5 luglio 2012, l’udienza.

IV – Analisi

21.      Nella sua impugnazione la Frucona non riprende tutte le questioni che sono state oggetto del procedimento di primo grado. Invece, la ricorrente contesta specificamente i punti 88‑168 e 212 della sentenza impugnata, basandosi su due motivi di impugnazione. Da un lato, il Tribunale, nell’esaminare l’applicazione del criterio del creditore privato da parte della Commissione, non avrebbe applicato il parametro giuridico corretto (v., al riguardo, infra, sezione A). Dall’altro, il Tribunale avrebbe illegittimamente tentato di sostituire il proprio ragionamento a quello della Commissione per quanto riguarda l’applicazione del criterio del creditore privato e/o avrebbe valutato le prove a disposizione in relazione a tale criterio in modo manifestamente errato, snaturandone così il chiaro significato (v., al riguardo, infra, sezione B).

A –    Primo motivo: norme giuridiche relative all’applicazione del criterio del creditore privato

22.      Il primo motivo si riferisce alle norme giuridiche relative all’applicazione del criterio del creditore privato. La Frucona lamenta che il Tribunale non si sia basato sul parametro giuridico corretto nell’esaminare l’applicazione di tale criterio da parte della Commissione. A tal proposito la ricorrente contesta, da un lato, i punti 89‑92 e, dall’altro, i punti 106‑121 della sentenza impugnata; essa ne critica altresì i punti 139‑142.

1.      Ricevibilità

23.      Per quanto attiene alla ricevibilità delle argomentazioni svolte dalla Frucona nell’ambito di questo primo motivo, la Commissione solleva dei dubbi sotto un duplice profilo.

24.      In primis, la Commissione eccepisce che l’impugnazione conterrebbe in alcuni punti dei riferimenti incrociati all’atto introduttivo del ricorso di primo grado proposto dalla Frucona. Una simile tecnica di rinvio non soddisferebbe le condizioni poste dall’articolo 112 del regolamento di procedura della Corte.

25.      A tal proposito occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte e l’articolo 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno della domanda di annullamento della sentenza di primo grado (9). Tali condizioni, quindi, non sono soddisfatte da un generico rinvio ad altri atti, neppure se essi, come in questo caso, sono allegati all’impugnazione (10).

26.      Nella fattispecie in esame, tuttavia, la Frucona non si è limitata ad effettuare un generico rinvio alle censure e agli argomenti addotti in primo grado. Nel testo della sua impugnazione, invece, la ricorrente ha richiamato specifici aspetti degli argomenti illustrati in primo grado, riformulandoli in modo sufficientemente chiaro. Essa ha quindi fatto riferimento ai pertinenti passaggi del ricorso di primo grado soltanto a riprova della correttezza delle sue osservazioni.

27.      Pertanto, la censura mossa dalla Commissione a tale riguardo è priva di ogni fondamento.

28.      La Commissione dubita poi della ricevibilità del passaggio dell’impugnazione nel quale la Frucona argomenta in merito alla rilevanza da riconoscere alle consulenze tecniche locali relative alle quote di soddisfacimento previste nel quadro di un procedimento di liquidazione giudiziaria (11). La Commissione osserva che tale passaggio è posto, del tutto avulso dal contesto, a chiusura delle argomentazioni svolte dalla Frucona sul suo primo motivo di impugnazione, in particolare dopo il riepilogo delle sue conclusioni (12), con la conseguenza che non è dato comprendere con chiarezza quale sia la sua finalità nel contesto dell’esame della sentenza di primo grado.

29.      Anche questo argomento della Commissione è del tutto inconsistente. Le parti sono libere, infatti, di decidere come strutturare le proprie osservazioni scritte davanti alla Corte. È vero che può non essere particolarmente sensato inserire, all’interno di un atto, ulteriori considerazioni di merito subito dopo le «conclusioni» di un motivo di impugnazione. Tuttavia, in proposito non si tratta affatto di una questione di ricevibilità, bensì soltanto di opportunità, che spetta a ciascuna delle parti giudicare. Per contro, una questione di ricevibilità si pone quando manca una connessione riconoscibile tra le argomentazioni di una parte e le domande formulate nell’impugnazione, cosicché la Corte e le altre parti sono impossibilitate a esprimersi in modo adeguato sul punto. Nel caso di specie, tuttavia, nella sua impugnazione la Frucona ha chiarito in modo sufficiente e a più riprese che essa al Tribunale contesta di non aver tenuto in debita considerazione la rilevanza delle perizie in relazione all’applicazione del criterio del creditore privato. Non risulta che le parti abbiano avuto una qualche difficoltà a prendere posizione su tale affermazione.

30.      Nell’insieme, pertanto, non sussistono dubbi circa la ricevibilità del primo motivo di impugnazione.

2.      Fondatezza

31.      La ricorrente afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la sussistenza di un aiuto di Stato (13). All’inizio della sua disamina il Tribunale, da un lato, non avrebbe correttamente richiamato la giurisprudenza pertinente in materia di criterio del creditore privato e, dall’altro, avrebbe applicato erroneamente tale criterio.

a)      Sulla censura afferente all’errato richiamo, da parte del Tribunale, della giurisprudenza applicabile

32.      Contestando al Tribunale di non aver avviato la propria analisi menzionando correttamente la giurisprudenza rilevante in materia di criterio del creditore privato, la Frucona, in definitiva, eccepisce un difetto di motivazione della sentenza impugnata.

33.      Questo argomento non resiste a un vaglio più approfondito.

34.      L’obbligo di adeguata motivazione delle sentenze di primo grado deriva dall’articolo 36, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. In base a una giurisprudenza consolidata, la motivazione di una sentenza deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare la sua funzione di controllo (14).

35.      Può essere certamente utile che il Tribunale, all’inizio delle sue considerazioni su un determinato motivo di ricorso, illustri la giurisprudenza applicabile, eventualmente analizzandola in modo approfondito. In definitiva, però, si tratta di una questione di opportunità e il Tribunale deve disporre di un ampio margine di discrezionalità nel valutarla.

36.      In conclusione, ai fini dell’obbligo di motivazione, ciò che rileva è soltanto se la sentenza impugnata sia stata redatta in modo comprensibile, se prenda posizione in merito a tutte le censure sollevate dalla ricorrente (15) e se le motivazioni alla base della decisione del Tribunale siano sufficientemente riconoscibili, poco importa se e in che modo il Tribunale, al riguardo, si sia espressamente richiamato alla giurisprudenza precedente.

37.      La sentenza impugnata soddisfa interamente le suddette condizioni, come attesta non da ultimo il fatto che la Frucona abbia potuto individuare in modo preciso e dettagliato gli errori di diritto che, a suo dire, gravano sulla suddetta sentenza.

38.      A onor del vero, la Frucona stessa si preoccupa non tanto della motivazione della sentenza impugnata, quanto piuttosto del suo contenuto. Nel prosieguo mi occuperò più nel dettaglio della correttezza di questo.

b)      Sulla censura afferente all’erronea interpretazione del contenuto ed all’erronea applicazione del criterio del creditore privato

39.      La ricorrente lamenta che, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe frainteso il contenuto del criterio del creditore privato e lo avrebbe inoltre applicato in modo non corretto. A suo parere, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la remissione del debito compiuta dall’autorità finanziaria locale slovacca configurasse un aiuto di Stato a favore della Frucona (16).

i)      Il contenuto del criterio del creditore privato

40.      La Frucona osserva in primis che una misura dell’autorità pubblica, quale la controversa remissione del debito da parte dell’autorità finanziaria locale slovacca, potrebbe essere qualificata come aiuto di Stato soltanto qualora il vantaggio che ne risulta per l’impresa interessata fosse «evidentemente più generoso» (17) di quello che, nelle stesse condizioni, avrebbe concesso un creditore privato. La ricorrente eccepisce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto limitandosi a valutare se un concordato avrebbe comportato, per l’amministrazione finanziaria della Repubblica slovacca, «più vantaggi» rispetto a una liquidazione giudiziaria o a un’esecuzione fiscale (18) e se una liquidazione giudiziaria sarebbe stata «più vantaggiosa» rispetto a un concordato (19), invece di verificare se ricorresse un «vantaggio evidente».

41.      Secondo costante giurisprudenza, la qualificazione di una misura quale aiuto di Stato ai sensi del Trattato richiede che sussistano tutti e quattro i presupposti cumulativi previsti dall’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE). In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali; in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (20).

42.      Il fatto che le misure fiscali possano far sorgere questioni sensibili sotto il profilo della normativa sugli aiuti di Stato è già stato riscontrato nel passato in più occasioni e nei contesti più diversi (21) e trova conferma anche nel caso di specie.

43.      Nella presente causa, è oggetto di discussione la questione se, nel quadro della procedura di concordato, la rinuncia da parte dall’autorità finanziaria locale al 65% del credito da essa vantato a titolo di accise abbia configurato, a favore della Frucona, un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Tale questione dipende dal fatto se l’impresa beneficiaria abbia ricevuto, in tal modo, un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato (22).

44.      Per rispondere alla suddetta domanda è dirimente il confronto con un creditore privato che cerchi di recuperare gli importi dovutigli da un debitore (23). Un simile creditore privato, se opera in un’economia di mercato, mirerà a massimizzare il suo utile e a minimizzare eventuali perdite. Egli accorderà pertanto all’impresa beneficiaria delle agevolazioni quanto al ripianamento dei suoi debiti solo se e nella misura in cui ciò gli risulti, sotto il profilo economico, conveniente o quantomeno sostenibile.

45.      La Corte ha preso posizione sul criterio del creditore privato in modo più preciso, in particolare, nella sentenza DMT. Nel dispositivo della suddetta sentenza essa ha statuito che le agevolazioni di pagamento di contributi previdenziali concesse in modo discrezionale a un’impresa dall’ente preposto alla loro riscossione costituiscono aiuti concessi da uno Stato nel caso in cui, tenuto conto dell’entità del vantaggio economico conferito, l’impresa non avrebbe, con ogni evidenza, ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato che si fosse trovato nei suoi confronti nella medesima situazione dell’ente di riscossione (24).

46.      Fino dalla suddetta sentenza, l’impiego dell’espressione «con ogni evidenza» crea confusione. Tale confusione è ulteriormente accresciuta dal fatto che la Corte utilizza la suddetta espressione in un punto della motivazione della sentenza DMT con una formulazione leggermente diversa: in base ad essa, il riconoscimento di un aiuto di Stato richiede che le agevolazioni di pagamento concesse all’impresa beneficiaria siano «manifestamente più ampie» di quelle che un creditore privato avrebbe concesso alla stessa società (25).

47.      Nel prosieguo esporrò come l’espressione «con ogni evidenza», ai sensi della sentenza DMT, non introduca un elemento quantitativo nel criterio del creditore privato, né possa essere erroneamente interpretata nel senso di riconoscere un qualche margine di discrezionalità a favore delle autorità nazionali che concedono gli aiuti. Piuttosto, l’espressione «con ogni evidenza» contiene un rinvio – obiettivamente equivoco – a un criterio di valutazione che deve essere impiegato sia dai giudici nazionali, sia dalla Commissione, quale autorità garante della concorrenza, nell’applicare il criterio del creditore privato.

–       Mancanza di un elemento quantitativo

48.      Ad un primo esame, l’utilizzo dell’espressione «con ogni evidenza» o «manifestamente» nella sentenza DMT (26) potrebbe portare alla conclusione che si tratti di un elemento quantitativo e che, quindi, un aiuto di Stato sussista soltanto qualora il beneficio ottenuto dall’impresa agevolata sia, in considerazione del suo valore o della sua entità, «palesemente più vantaggioso» di quello che avrebbe concesso, in una situazione analoga, un creditore privato (27).

49.      In occasione dell’udienza dinanzi alla Corte, tuttavia, tutte le parti si sono trovate d’accordo nel ritenere che l’utilizzo dell’espressione «con ogni evidenza» nella sentenza DMT non introduca alcun elemento quantitativo nel criterio del creditore privato e, in particolare, non debba essere erroneamente interpretato come un rimando a una differenza minima che deve sussistere tra il vantaggio concesso dall’autorità pubblica e quello che ci si potrebbe attendere da un creditore privato.

50.      Non compete, infatti, ai giudici dell’Unione integrare in via giurisprudenziale la nozione di aiuto di Stato prevista all’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE) con una soglia di rilevanza non prevista dal legislatore del Trattato. Così operando, la Corte si esporrebbe alla critica di compiere un’ingerenza nelle prerogative del legislatore dell’Unione che, a norma dell’articolo 89 CE (divenuto articolo 109 TFUE), è il solo a poter accordare, mediante regolamento, esenzioni per categoria come quella sugli aiuti de minimis (28). Poco chiaro sarebbe, inoltre, il rapporto tra questo regime scritto de minimis e un’eventuale soglia di rilevanza non scritta di matrice giurisprudenziale. Una soglia di rilevanza non scritta comporterebbe, poi, un elevato grado di incertezza del diritto. Pertanto, nel quadro dell’applicazione del criterio del creditore privato, la tipologia e la portata dell’agevolazione possono tutt’al più essere prese in considerazione come indicazioni nella valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto (29).

51.      Di conseguenza, nella fattispecie in esame il Tribunale ha potuto ritenere del tutto legittimamente che un vantaggio, ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato, possa sussistere anche quando le cifre determinate nell’ambito dell’applicazione del criterio del creditore privato sono tra loro prossime (30). Il solo fatto che, nel caso di specie, il ricavo minimo pari a SKK 225,5 milioni, che l’amministrazione finanziaria locale poteva attendersi da una procedura di liquidazione giudiziaria, fosse di poco superiore (31) all’importo effettivamente versato in sede di concordato, pari a SKK 224,3 milioni (32), non esclude a priori che la Frucona abbia comunque conseguito dall’autorità pubblica un vantaggio economico che essa, con ogni evidenza, non avrebbe ottenuto in condizioni simili da un creditore privato.

–       Assenza di margine di discrezionalità per le autorità nazionali

52.      Da parte sua, la Frucona sembra interpretare l’utilizzo della locuzione «con ogni evidenza», di cui alla sentenza DMT (33), quale espressione di una sorta di margine di discrezionalità che, apparentemente, andrebbe riconosciuto alle autorità nazionali. Così, essa evidenzia con enfasi la «gamma» di possibilità d’azione di cui, di norma, dispone un creditore che operi in economia di mercato nei confronti dei suoi debitori. Secondo la Frucona, fin quando un creditore pubblico non opta per una condotta al di fuori di tale spettro d’azione, non si può parlare di un vantaggio ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato. La Frucona è dell’avviso che un vantaggio, ai sensi della normativa in materia di aiuti, possa ricorrere solo allorché un creditore pubblico adotta una misura che un creditore privato ragionevole non avrebbe manifestamente scelto.

53.      Tuttavia, anche questa impostazione è fallace. Da quanto risulta, in materia di aiuti di Stato la Corte non ha mai riconosciuto un qualche potere discrezionale, nell’ambito del quale le misure delle autorità degli Stati membri sarebbero sottoposte solo a un controllo limitato della Commissione o dei giudici nazionali, sotto il profilo delle norme in materia di concorrenza contenute nei Trattati.

54.      Al contrario, gli articoli 87 CE e 88 CE (divenuti articoli 107 TFUE e 108 TFUE) prevedono un approfondito controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, quale autorità garante della concorrenza nell’Unione. Quando un’autorità nazionale dubita che le misure da essa adottate a favore di imprese possano ricadere nel divieto degli aiuti di Stato, essa può provvedere a notificare preventivamente dette misure alla Commissione.

55.      Il riconoscimento di un margine di discrezionalità in capo alle numerose autorità pubbliche che concedono aiuti di Stato a livello nazionale, regionale e locale all’interno dell’Unione europea comporterebbe un netto indebolimento del divieto di aiuti di Stato sancito all’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE), che configura un principio fondamentale del diritto dell’Unione di notevole rilevanza per il funzionamento del mercato interno. Si rischierebbe seriamente di minare l’effettività del controllo sugli aiuti esercitato dalla Commissione e di compromettere l’interpretazione e l’applicazione uniformi della normativa europea in materia di concorrenza. L’obiettivo fondamentale di garantire condizioni di parità nella concorrenza per tutte le imprese operanti nel mercato interno («level playing field») (34) verrebbe in questo modo radicalmente rimesso in discussione.

56.      A prescindere da ciò, occorre rilevare che il criterio del creditore privato e il criterio dell’investitore privato sono tra loro strettamente connessi. Entrambi i criteri forniscono indicazioni relativamente alla questione se un’impresa, anche in normali condizioni di mercato, avrebbe potuto ottenere il vantaggio economico ad essa accordato dall’autorità pubblica. Questi due criteri rappresentano, in definitiva, due facce di una stessa medaglia. Ne consegue che, nell’interpretare e nell’applicare tali criteri, la Corte dovrebbe mantenere un approccio coerente e tener presente che sino ad oggi essa, a quanto consta, non ha mai privato di forza il criterio dell’investitore privato mediante il riconoscimento di un margine di discrezionalità in capo agli Stati membri.

–       Un margine di discrezionalità per la Commissione e i giudici nazionali

57.      In realtà la Corte, utilizzando nella sentenza DMT l’espressione «con ogni evidenza», si è limitata – in effetti in modo estremamente criptico – a ricordare il margine di discrezionalità di cui godono la Commissione e i giudici nazionali (35) quando, applicando il criterio del creditore privato, verificano se le misure adottate dall’autorità pubblica costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE).

58.      Il criterio del creditore privato – come anche il criterio ad esso strettamente affine dell’investitore privato – è volto ad accertare se l’impresa beneficiaria avrebbe ottenuto da un privato, nelle normali condizioni di mercato, lo stesso vantaggio procuratole per mezzo di risorse statali (36). Occorre quindi esaminare come si sarebbe comportato un creditore privato ragionevole operante in economia di mercato in una situazione analoga a quella del creditore pubblico.

59.      Nell’ambito del procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 o 3, CE (divenuto articolo 108, paragrafo 2 o 3, TFUE) compete alla Commissione effettuare questa valutazione, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie rilevanti ai fini della decisione e, all’occorrenza, chiedendo allo Stato membro interessato tutte le informazioni rilevanti (37).

60.      L’apprezzamento del comportamento di un creditore privato ragionevole operante in un’economia di mercato richiede una valutazione economica complessa (38) che, per sua natura, è densa di notevoli incertezze, dato che si tratterà sempre della valutazione del comportamento verosimile di un ipotetico creditore privato. Per tale motivo, la locuzione «con ogni evidenza» o l’avverbio «manifestamente», utilizzati dalla Corte nella sentenza DMT, hanno un significato, in un caso come quello in esame, soltanto laddove vengano considerati espressione del margine di discrezionalità di cui la Commissione beneficia nel valutare il comportamento verosimile di un ipotetico creditore privato.

61.      Quando, in considerazione delle concrete circostanze del caso di specie, sono ipotizzabili diverse condotte da parte di un creditore privato operante in un’economia di mercato – ad esempio, egli può, come nel caso di specie, trovarsi dinanzi all’alternativa tra accettare un concordato o condurre il suo debitore in un procedimento di liquidazione giudiziaria (39) –, si deve accuratamente ponderare quale, tra tali condotte, il creditore privato avrebbe più verosimilmente adottato, senza che per questo sussista un qualche margine di discrezionalità in capo all’autorità nazionale che concede il vantaggio (40).

62.      Diversamente da quanto accade nei procedimenti penali o quasi penali, in questo contesto non è necessario far riferimento ad un criterio di probabilità più rigoroso. Non è quindi necessario, in particolare, che il comportamento possa essere attribuito al creditore privato «con ogni evidenza», nel senso che debba essere considerato «molto verosimile» o «particolarmente verosimile», o che addirittura sia prevedibile «senza ragionevole dubbio». Il criterio del creditore privato, infatti, viene applicato nell’ambito di procedimenti amministrativi o civilistici – nel quadro delle procedure di controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione o dinanzi ai giudici nazionali (41) – che mirano a contribuire efficacemente all’attuazione del divieto di aiuti di Stato previsto dal diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE) e a fare fronte ad eventuali pericoli per la concorrenza nel mercato interno. Pertanto, nell’ambito di simili procedimenti, la soglia prevista per procedere contro le agevolazioni che l’autorità pubblica concede a determinate imprese deve essere collocata a un livello relativamente basso. Ne consegue che, in un caso come quello in esame, dovrebbe essere sufficiente accertare che, alla luce delle circostanze concrete del singolo caso, una determinata condotta del creditore privato (ad esempio, insistere per un procedimento di liquidazione giudiziaria) sarebbe stata più verosimile di altre (ad esempio la rinuncia a una parte dei crediti aperti nel quadro di un concordato) (42).

63.      Pertanto, nella sentenza impugnata, correttamente il Tribunale ha verificato soltanto se, nel caso di specie, per l’amministrazione delle finanze della Repubblica slovacca «sarebbe stato più vantaggioso» il procedimento di liquidazione giudiziaria o l’esecuzione fiscale rispetto al concordato concluso con la Frucona (43) e se, a tal proposito, nella decisione controversa la Commissione abbia compiuto un errore manifesto di valutazione.

64.      In tali circostanze, non può rimproverarsi al Tribunale di aver misconosciuto il contenuto del criterio del creditore privato o di aver utilizzato parametri errati nell’esaminare la decisione controversa della Commissione.

ii)    Il sindacato giurisdizionale sull’applicazione del criterio del creditore privato

65.      Per quanto attiene alla concreta applicazione del criterio del creditore privato, nel caso di specie la Frucona contesta al Tribunale di essersi accontentato di un mero confronto ex post dei rispettivi vantaggi e svantaggi del procedimento di liquidazione giudiziaria e del concordato dal punto di vista della Commissione, invece di compiere una valutazione in base alla prospettiva ex ante di un creditore privato. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto sufficientemente conto delle perizie presentate alla Commissione sulla durata di un eventuale procedimento di liquidazione giudiziaria, che, secondo la Frucona, avrebbero avuto un peso considerevole ai fini della decisione di qualsiasi creditore privato ragionevole.

–       Sulla necessità di una valutazione in base ad una prospettiva ex ante

66.      È del tutto pacifico che la questione se l’impresa beneficiaria avrebbe ottenuto, anche in normali condizioni di mercato, lo stesso vantaggio conferitole dall’autorità pubblica deve essere esaminata dal punto di vista del creditore privato (44). A tal fine occorre basarsi sulle informazioni di cui avrebbe disposto un siffatto creditore privato al momento della concessione del vantaggio di cui trattasi. Pertanto, come correttamente osservato dalla Frucona, è determinante una valutazione effettuata da una prospettiva ex ante.

67.      Proprio questa è la prospettiva a partire dalla quale il Tribunale ha valutato la legittimità della decisione controversa della Commissione. Nella sentenza impugnata vengono menzionate le circostanze che un creditore privato avrebbe preso in considerazione al fine di soppesare i vantaggi di un procedimento di liquidazione giudiziaria rispetto al ricavato del concordato raggiunto tra la Frucona e l’autorità finanziaria locale. In particolare, il Tribunale analizza nel dettaglio la questione «se il creditore privato più ottimista avrebbe scelto di ricevere [nel quadro di un concordato giudiziale] SKK 225 milioni nel dicembre 2004 piuttosto che eventualmente ricevere [nel corso di un procedimento di liquidazione giudiziaria] fino a SKK 239 milioni in un termine collocantesi tra “meno della media” e sette anni» (45).

68.      Pertanto, non si può seriamente mettere in dubbio che il Tribunale, nell’esaminare la legittimità della decisione controversa, abbia preso le mosse da una prospettiva ex ante.

–       Sulla durata di un eventuale procedimento di liquidazione giudiziaria

69.      La ricorrente contesta poi al Tribunale di non aver esaminato adeguatamente se la Commissione abbia preso in considerazione le perizie sulla durata di un eventuale procedimento di liquidazione giudiziaria presentatele nel corso del procedimento amministrativo e se la stessa abbia riconosciuto il giusto peso alle informazioni che se ne traggono, anche tenendo conto delle esperienze nell’ambito di procedimenti di liquidazione giudiziaria relativamente ad altre distillerie in Slovacchia. La Frucona sottolinea ripetutamente che si tratta di una questione di diritto.

70.      È corretto che la nozione di aiuto di Stato, contenuta nel diritto primario, è un concetto giuridico che deve essere interpretato sulla base di elementi obiettivi. Per questa ragione, il giudice dell’Unione deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per stabilire se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE) (46).

71.      Tale controllo giurisdizionale si estende anche all’applicazione del criterio del creditore privato e, quindi, a quel criterio giuridico in base al quale la Commissione determina se e in che misura le agevolazioni di pagamento accordate dall’autorità pubblica a un’impresa vadano eventualmente qualificate quale vantaggio ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (47).

72.      Come già ricordato, l’applicazione del criterio del creditore privato – così come il criterio ad esso affine dell’investitore privato – richiede di diritto una valutazione complessiva di tutte le circostanze del singolo caso, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato e di tutti gli altri elementi rilevanti per il caso specifico (48).

73.      Quando si tratta, come nella fattispecie in esame, di vagliare se un creditore privato avrebbe accettato un concordato giudiziale o se invece avrebbe più verosimilmente coinvolto il suo debitore in un procedimento di liquidazione giudiziaria, anche la durata di un eventuale procedimento di liquidazione giudiziaria rientra, di norma, tra le circostanze del singolo caso che meritano di essere prese in considerazione.

74.      Questo aspetto non è stato in alcun modo travisato dal Tribunale, il quale ha invece dettagliatamente valutato il profilo della durata di un eventuale procedimento di liquidazione giudiziaria nel quadro del controllo della legittimità della decisione controversa, in proposito prendendo posizione anche in relazione a specifici punti della decisione controversa (49).

75.      La sentenza impugnata si occupa espressamente delle eccezioni sollevate in primo grado dalla Frucona, secondo cui dalla Commissione «non [sarebbero] stati presi in considerazione la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia e alcuni rapporti di terzi a tal riguardo»; il Tribunale giunge alla conclusione che alla Commissione «non può rimproverarsi (...) di avere ignorato tale questione e la posizione [della Frucona] a tal riguardo» (50).

76.      Difficilmente, quindi, si può contestare al Tribunale di aver trascurato l’aspetto della durata del procedimento di liquidazione giudiziaria nell’esercizio del suo controllo giurisdizionale sull’applicazione, da parte della Commissione, del criterio del creditore privato.

77.      La Frucona ritiene comunque che il Tribunale non abbia adeguatamente verificato se, nella decisione controversa, la Commissione abbia riconosciuto alla durata di un eventuale procedimento di liquidazione giudiziaria il giusto peso in sede di applicazione del criterio del creditore privato.

78.      A tal proposito, occorre osservare che la corretta ponderazione dei diversi aspetti del singolo caso, sulla base dei quali un creditore privato avrebbe dovuto formarsi un convincimento, non è una questione di diritto, ma una questione di fatto, la cui risposta può variare ampiamente da un caso all’altro e che implica sempre una valutazione economica complessa e in relazione alla quale la Commissione gode notoriamente di un ampio margine di discrezionalità (51).

79.      In ossequio a giurisprudenza costante, pertanto, il sindacato giurisdizionale su un atto della Commissione che contenga siffatta valutazione economica complessa deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell’insussistenza di sviamento di potere (52).

80.      Diversamente dalle cause in materia di cartelli, i giudici dell’Unione non dispongono di una competenza estesa al merito (articolo 261 TFUE) in relazione alle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, le quali hanno natura meramente amministrativa e non contengono alcuna sanzione. Non spetta pertanto al Tribunale sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione (53).

81.      Il Tribunale, appunto, si è correttamente mantenuto all’interno di questi limiti delle sue competenze giurisdizionali quando, in primo grado, ha esaminato la decisione controversa sotto il profilo della considerazione della durata di un eventuale procedimento di liquidazione giudiziaria e quando, dopo aver approfonditamente analizzato gli argomenti dedotti dalla Frucona, è giunto alla conclusione che la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione (54).

82.      Le opinioni circa la persuasività della valutazione dei vari elementi di fatto compiuta dalla Commissione e dal Tribunale nella fattispecie in esame possono certamente divergere. Lo hanno dimostrato, non da ultimo, l’accesa discussione svoltasi tra le parti all’udienza e le loro risposte ai quesiti orali posti dalla Corte. Sino alla fine si è dibattuto, in particolare, della prevedibile durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria nel caso di specie (55), della rilevanza che un creditore privato avrebbe riconosciuto alle incognite ad esso collegate ai fini della sua decisione (56), del grado di affidabilità delle perizie su tale aspetto messe a disposizione della Commissione (57) e dell’entità del maggior ricavo che un creditore privato avrebbe potuto conseguire in un procedimento di liquidazione giudiziaria rispetto al concordato concluso dall’autorità finanziaria locale, tenuto conto anche degli interessi sull’importo liquidato in sede di concordato (58).

83.      Tuttavia, per sostenere la sussistenza di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione non è sufficiente essere in disaccordo con essa. Infatti, se sulla base dei fatti e degli elementi di prova diverse sono le valutazioni sostenibili, sotto il profilo giuridico non si può contestare il fatto che la Commissione abbia optato per una di esse, anche se la stessa non coincide con la valutazione che una delle parti, il Tribunale o la Corte ritiene vada privilegiata. Un errore manifesto di valutazione della Commissione sussiste solo quando le conclusioni tratte da tale autorità non sono più giustificabili sulla scorta dei fatti e degli elementi di prova, ossia quando non è rinvenibile alcun fondamento ragionevole per le medesime (59).

84.      Di conseguenza, nel caso di specie non poteva pretendersi che il Tribunale sostituisse, quanto alla ponderazione delle incognite e della durata connesse ad un eventuale procedimento di liquidazione giudiziaria, il proprio giudizio dei fatti a quello della Commissione. Sarebbe ancor più scorretto adesso se la Corte, quale giudice dell’impugnazione, sostituisse la propria valutazione delle incognite e della durata di un eventuale procedimento di liquidazione giudiziaria a quella operata dal Tribunale o dalla Commissione.

85.      In realtà, tuttavia, è proprio questo ciò che la ricorrente mira ad ottenere, con le sue considerazioni circa la durata di un eventuale procedimento di liquidazione giudiziaria e circa la prospettiva ex ante: con il pretesto di presunte questioni di diritto essa, in definitiva, invita la Corte a sostituire la propria valutazione dei fatti a quella operata dal Tribunale e dalla Commissione. La Corte deve opporsi a tale sollecitazione, se non vuole ampiamente esorbitare dalle proprie competenze nel procedimento di impugnazione.

86.      Tanto premesso, le censure mosse dalla Frucona sul sindacato giurisdizionale in ordine all’applicazione del criterio del creditore privato non sono convincenti.

3.      Conclusione intermedia

87.      Nel suo complesso, pertanto, il primo motivo dedotto dalla Frucona è ammissibile, ma infondato.

B –    Secondo motivo: censura secondo cui il Tribunale avrebbe migliorato la motivazione della Commissione e avrebbe snaturato i mezzi di prova

88.      Il secondo motivo si articola in quattro parti. Esse si riferiscono alle considerazioni del Tribunale in relazione ai costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria (60), alla durata di un simile procedimento (61), all’asserita prudenza della Commissione nel valutare i fatti (62) e alla presunta rilevanza di un debito residuo a conclusione di un procedimento di liquidazione giudiziaria (63).

89.      In tutte e quattro le parti di questo motivo, la Frucona eccepisce che il Tribunale avrebbe illegittimamente sostituito i propri argomenti e la propria valutazione economica dei fatti a quella della Commissione. «Inoltre o in via subordinata» (64), la Frucona sostiene che il Tribunale si è basato su una valutazione manifestamente errata degli elementi di prova a disposizione. Dato che le questioni di diritto sollevate in tutte e quattro le parti di questo secondo motivo sono oltremodo simili, è opportuno analizzarle congiuntamente.

90.      Per quanto attiene alla parte in cui la Commissione preliminarmente contesta, ancora una volta, i richiami incrociati all’atto introduttivo del ricorso di primo grado, con i quali la Frucona ha arricchito le sue argomentazioni nell’atto di impugnazione, tale eccezione deve essere respinta per le stesse ragioni già esposte in relazione al primo motivo di impugnazione (65).

1.      Sulla censura secondo la quale il Tribunale avrebbe sostituito la propria argomentazione a quella della Commissione

91.      La Frucona afferma anzitutto che il Tribunale avrebbe ripetutamente sostituito le proprie considerazioni e la propria valutazione economica dei fatti a quelle della Commissione, commettendo in tal modo un errore di diritto.

92.      È vero che la Corte e il Tribunale, nel pronunciarsi su un ricorso di annullamento, non possono mai sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (66). In questo si manifesta il carattere cassatorio del ricorso di annullamento. Esso si basa in definitiva sul principio dell’equilibrio istituzionale che caratterizza la struttura e il funzionamento dell’Unione europea. La salvaguardia dell’equilibrio istituzionale esige che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni (67).

93.      Ne consegue che il giudice dell’Unione, di fronte a un atto giuridico dell’Unione basato su una motivazione errata o persino illegale, non può corredarlo di una motivazione completamente diversa e quindi mantenerlo valido. Infatti, al di fuori dell’ambito di applicazione della competenza estesa al merito (articolo 261 TFUE), il giudice dell’Unione non può riformare l’atto impugnato, ma deve invece dichiararlo nullo, se e nella misura in cui il ricorso di annullamento risulti fondato (articolo 264, primo comma, TFUE) (68). L’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione interessati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta (articolo 266, primo comma, TFUE).

94.      Nulla impedisce, tuttavia, al giudice dell’Unione di valutare approfonditamente la fondatezza dei motivi di ricorso e delle argomentazioni dedotti dal ricorrente e di esaminarli nel dettaglio (69). Al contrario: l’articolo 264, primo comma, TFUE impone persino un simile esame, dato che soltanto un ricorso di annullamento (ammissibile e) fondato può portare a una dichiarazione di nullità dell’atto dell’Unione impugnato.

95.      Nel caso di specie il Tribunale ha condotto proprio questo esame: esso ha analizzato in modo approfondito i passaggi della sentenza contestati dalla Frucona, unitamente alle censure e agli argomenti da essa stessa dedotti nel quadro del suo ricorso di annullamento e alle tesi difensive della Commissione. Così facendo, il Tribunale è giunto alla conclusione che nessuna delle censure sollevate dalla Frucona e nessuno degli argomenti da essa dedotti giustifichi una dichiarazione di nullità della decisione controversa (70).

96.      Nella presente fattispecie il Tribunale non ha assolutamente ritenuto errate o illegittime le motivazioni indicate dalla Commissione nella decisione controversa, né le ha sostituite con proprie, diverse, argomentazioni. Il Tribunale non è giunto alla conclusione che la decisione controversa dovesse essere mantenuta sulla base di motivi diversi da quelli indicati dalla Commissione. La sentenza impugnata si basa invece sulla considerazione che la decisione controversa e la sua motivazione, malgrado i loro incontestabili punti di debolezza, reggono (ancora) ad un’analisi giuridica.

97.      Solo in un singolo punto il Tribunale ha apportato una correzione alle motivazioni dedotte dalla Commissione nella decisione controversa per concludere per l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE: esso ha riscontrato un errore di computo della Commissione in relazione ai costi di un eventuale procedimento di liquidazione giudiziaria di cui occorreva tener conto. Esso ha quindi corretto la stima del ricavo minimo che il creditore pubblico poteva attendersi in caso di procedimento di liquidazione giudiziaria da SKK 239 milioni, come indicata nella decisione controversa, a SKK 225,5 milioni e si è riferito a questo valore rettificato nel successivo esame delle argomentazioni della Frucona (71).

98.      Occorre osservare in proposito che, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il Tribunale può essere indotto a interpretare la motivazione di un atto impugnato in maniera diversa da quella del suo autore o addirittura, in taluni casi, persino a respingere la motivazione formale adottata da quest’ultimo, quando ciò sia giustificato sulla base di elementi sostanziali (72).

99.      Nel caso di specie, l’errore di calcolo della Commissione rappresentava un elemento sostanziale che permetteva al Tribunale di discostarsi, in relazione a singoli aspetti, dalle considerazioni su cui si è fondata la Commissione nella decisione controversa per dichiarare l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

100. Una simile deviazione dalla motivazione della decisione controversa era giustificata – anche considerato il ruolo del giudice dell’Unione nell’ambito di un ricorso di annullamento (73) – in quanto del tutto priva di effetto rilevante sulla correttezza giuridica delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione (sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE). L’annullamento della decisione controversa sarebbe stato invece del tutto eccessivo rispetto alla rilevanza e agli effetti dell’errore di calcolo riscontrato.

101. È vero che gli importi calcolati a seguito di tale rettifica erano effettivamente tra loro molto vicini, dato che il ricavo minimo che il fisco slovacco poteva attendersi da un eventuale procedimento di liquidazione giudiziaria era pari, dopo la rettifica dell’errore di calcolo, ad appena SKK 225,5 milioni. Come osservato dal Tribunale, questo importo rettificato è «quasi uguale» alla somma di SKK 224,3 milioni versata effettivamente dalla Frucona all’amministrazione finanziaria locale nel quadro del concordato. Tuttavia, l’importo di SKK 225,5 [milioni], che peraltro rappresentava soltanto una stima oltremodo prudente, superava comunque ancora di SKK 1,2 milioni l’importo effettivamente percepito dall’autorità finanziaria locale, pari a SKK 224,3 milioni (74).

102. Considerata tale situazione di fatto, il Tribunale ha correttamente concluso che la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione, sostenendo che il ricavato della vendita degli attivi della ricorrente nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, dedotti i relativi costi, sarebbe stato superiore all’importo ricevuto dalle autorità slovacche nel quadro del concordato (75).

103. Tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui la Commissione beneficia nel valutare situazioni economiche complesse (76), il Tribunale non poteva imputare alla Commissione alcun errore manifesto di valutazione al riguardo. La tesi secondo cui un creditore privato ragionevole operante in un’economia di mercato avrebbe optato per un procedimento di liquidazione giudiziaria con un ricavo minimo atteso di SKK 225,5 milioni, piuttosto che accontentarsi dell’immediato pagamento di SKK 224,3 milioni, era quantomeno ben sostenibile. Diversamente da quanto afferma la Frucona, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, peraltro dettagliatamente illustrate dal Tribunale (77), non era affatto scontato che un creditore privato avrebbe tendenzialmente optato, a motivo della possibile perdita di tempo collegata ad un procedimento di liquidazione giudiziaria, per il pagamento immediato di SKK 224,3 milioni, rinunciando al credito residuo, piuttosto che soddisfarsi a partire dalla massa fallimentare.

104. A tal proposito, occorre altresì ricordare che il criterio giurisprudenziale delle agevolazioni che, «con ogni evidenza», l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto da un creditore privato in condizioni analoghe non deve essere interpretato come un criterio quantitativo (78). È invece sufficiente che la condotta attribuita ad un creditore privato nella decisione controversa (vale a dire il fatto di insistere su un procedimento di liquidazione giudiziaria), in una situazione equiparabile e tenuto conto del margine di discrezionalità della Commissione, potesse essere considerata più probabile rispetto alla condotta da ultimo tenuta dal creditore pubblico (vale a dire la rinuncia al 65% dei suoi crediti nel quadro di un concordato). Non è qui richiesto un livello superiore di probabilità (79).

105. In conclusione, pertanto, la prima eccezione formulata dalla Frucona nel quadro di questo secondo motivo è infondata.

2.      Sulla censura afferente allo snaturamento degli elementi di prova

106. Resta in conclusione da esaminare la seconda censura sollevata dalla Frucona nel quadro del presente secondo motivo, ossia quella relativa allo snaturamento dei mezzi di prova.

a)      Ricevibilità

107. In linea di principio, lo snaturamento dei mezzi di prova è una questione di diritto, che può legittimamente essere sottoposta alla Corte nell’ambito del procedimento di impugnazione. A norma degli articoli 256, paragrafo 1, TFUE, 51, primo comma, dello Statuto della Corte e 112, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, tuttavia, il ricorrente che alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (80).

108. Con il suo atto di impugnazione, la Frucona non ha soddisfatto queste rigorose condizioni. Certo, essa ha profusamente illustrato le ragioni per cui reputa non corrette le considerazioni del Tribunale in merito ai costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria, alla durata di un simile procedimento, alla presunta prudenza adottata dalla Commissione nel valutare i fatti e all’asserita rilevanza di un debito residuo a conclusione di un procedimento di liquidazione giudiziaria. Essa non ha tuttavia indicato con precisione quali concreti elementi di prova il Tribunale avrebbe snaturato, né in cosa consisterebbero i relativi errori di valutazione. Perlopiù la Frucona si limita ad affermare in modo generico, al termine di ogni passaggio delle sue argomentazioni sul secondo motivo, con un’unica frase o addirittura con mezza frase, che il Tribunale si sarebbe basato su un «chiaro snaturamento» o su una «valutazione manifestamente errata» del «materiale probatorio a disposizione».

109. Date le circostanze, ritengo che la censura afferente allo snaturamento degli elementi di prova non sia stata neppure sollevata in modo ricevibile.

b)      Fondatezza

110. Quand’anche volesse ritenersi ricevibile la censura in parola, essa sarebbe comunque infondata.

111. È vero che la ricorrente ha dedicato varie pagine all’esposizione delle ragioni per cui essa ritiene non convincenti le considerazioni del Tribunale circa i costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria, la durata di un simile procedimento, la presunta prudenza adottata dalla Commissione nel valutare i fatti e l’asserita rilevanza di un debito residuo a conclusione del procedimento di liquidazione giudiziaria.

112. Tuttavia, non è questo ciò che rileva quando si affronta la questione di uno snaturamento degli elementi di prova. Un simile snaturamento sussiste infatti solo quando, senza assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta manifestamente errata (81). In altri termini, la valutazione delle prove operata nella sentenza impugnata deve essere assolutamente insostenibile e l’errore di valutazione compiuto dal Tribunale deve risultare del tutto evidente. Se gli elementi di prova a disposizione ammettono più interpretazioni, come spesso accade nel caso di situazioni economiche complesse, non si può contestare al Tribunale di aver optato per una di esse, quand’anche la ricorrente o la Corte stessa prediligano un’altra interpretazione.

113. Si possono avere pareri diversi quanto al fatto se, nel caso di specie, le considerazioni del Tribunale sui costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria, sulla prudenza adottata dalla Commissione nel valutare i fatti e sulla rilevanza del debito residuo al termine di un procedimento di liquidazione giudiziaria siano convincenti. Tuttavia, le conclusioni che il Tribunale ha tratto dagli elementi di prova a disposizione non sono manifestamente errate.

114. Lo stesso vale per la questione ampiamente discussa nella fase scritta e orale davanti alla Corte, vale a dire se, nella decisione controversa, la Commissione si sia occupata della durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria. Il Tribunale sostiene che «non può rimproverarsi alla Commissione di avere ignorato tale questione e la posizione [della Frucona]» (82). La Frucona, invece, afferma con enfasi che la decisione controversa non si pronuncia sulla questione della durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria e contesta quindi al Tribunale di avere, sul punto, snaturato la suddetta decisione.

115. Tale censura è infondata. È vero che la decisione controversa non indica espressamente se la Commissione si sia occupata della durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria e in che modo essa abbia tenuto conto di tale aspetto nell’applicare il criterio del creditore privato. Diversamente da quanto ritenuto dalla Frucona, tuttavia, dal mero silenzio della decisione controversa non si può necessariamente desumere che la Commissione abbia ignorato la problematica della durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria. Riguardo a tale aspetto, la decisione in parola si presta ad essere interpretata. Non si può quindi ritenere che il Tribunale abbia manifestamente errato nel giudicare, diversamente dalla ricorrente, che la Commissione abbia esaminato la suddetta problematica e il punto di vista espresso dalla Frucona. Ciò appare tanto più vero se si considera che i punti 40 e 54 della decisione controversa, cui il Tribunale espressamente rimanda (83), contengono chiare indicazioni del fatto che la Commissione era quantomeno consapevole di tale problematica. È però possibile che la Commissione, tenuto conto delle concrete circostanze del caso di specie (84), abbia ritenuto che tale questione non fosse determinante e, per tale ragione, abbia rinunciato a svolgere considerazioni più dettagliate, nelle sue motivazioni, in merito alla durata di un eventuale procedimento di liquidazione giudiziaria (85).

116. Nel complesso ho l’impressione che la Frucona, con il pretesto di una censura relativa allo snaturamento, miri in realtà ad indurre la Corte ad effettuare un nuovo esame delle circostanze di fatto e degli elementi di prova valutati dal Tribunale nel procedimento di primo grado. Un simile modus operandi è tuttavia incompatibile con la natura del procedimento di impugnazione, nel quale la Corte, a norma dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, deve limitarsi a esaminare i motivi di diritto (86).

117. Tanto premesso, la censura afferente allo snaturamento delle prove è non solo irricevibile, ma anche infondata.

3.      Conclusione intermedia

118. In conclusione, pertanto, anche il secondo motivo dedotto dalla Frucona deve essere integralmente rigettato.

V –    Spese

119. Qualora l’impugnazione venga respinta, come da me suggerito nel caso di specie, la Corte statuisce sulle spese (articolo 122, primo comma, del regolamento di procedura), in conformità di quanto specificato dall’articolo 69 in combinato disposto con l’articolo 118 del regolamento di procedura.

120. Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Dal momento che la Frucona è rimasta soccombente e la Commissione e la St. Nicolaus‑trade, quali altre parti del procedimento, ne hanno fatto richiesta, la Frucona deve sopportare le spese di queste ultime.

VI – Conclusioni

121. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco pertanto alla Corte di statuire quanto segue:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Frucona Košice a.s. è condannata alle spese.


1 –      Lingua originale: il tedesco.


2 –      Ai fini della risoluzione della presente controversia si applica ancora il divieto di aiuti di Stato, sancito dal diritto dell’Unione, nella versione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, poiché la decisione controversa della Commissione è stata pronunciata il 7 giugno 2006 e, quindi, prima del Trattato di Lisbona.


3 –      Fondamentale a tal proposito è la sentenza del 21 marzo 1991, Italia/Commissione (C‑303/88, Racc. pag. I‑1433, punti 20‑22); v., inoltre, la recente sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF e a. («EDF», C‑124/10 P).


4 –      In tal senso si è espresso l’avvocato generale Poiares Maduro nelle sue conclusioni presentate il 1° aprile 2004 nella causa Spagna/Commissione (C‑276/02, Racc. pag. I‑8091, paragrafo 36).


5 –      Sentenza del 29 giugno 1999, DM Transport («DMT», C‑256/97, Racc. pag. I‑3913, punto 30).


6 –      Decisione della Commissione del 5 luglio 2005 (aiuto di Stato n. C 25/2005, ex NN 21/2005), pubblicata nella lingua processuale in GU C 233, pag. 47, unitamente ad una sintesi tradotta.


7 –      Decisione della Commissione del 7 giugno 2006, 2007/254/CE, relativa all’aiuto di stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore della Frucona Košice a. s., notificata con il numero C(2006) 2082 (GU L 112, pag. 14).


8 –      Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2010, Frucona Košice/Commissione (T‑11/07, Racc. pag. II-5453).


9 –      Ordinanze del 14 dicembre 1995, Hogan/Corte (C‑173/95 P, Racc. pag. I‑4905, punto 20), e del 17 settembre 1996, San Marco Impex/Commissione (C‑19/95 P, Racc. pag. I‑4435, punto 37), e sentenze dell’11 settembre 2007, Lindorfer/Consiglio (C‑227/04 P, Racc. pag. I‑6767, punto 45); del 14 ottobre 2010, Nuova Agricast e Cofra/Commissione (C‑67/09 P, Racc. pag. I-9811, punto 48), e del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione («Elf Aquitaine», C‑521/09 P, Racc. pag. I‑8947, punto 144).


10 –      V., in questo senso, sentenza della Corte del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punti 94, 97 e 100), e ordinanza del Tribunale del 28 giugno 2011, van Arum/Parlamento (T‑454/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 133).


11 –      «Local expertise as to the levels of recovery to be expected under the bankruptcy procedure» (punti 35‑41 dell’impugnazione).


12 –      «Conclusion in respect of the first plea» (punto 34 dell’impugnazione).


13 –      V. a tal proposito, segnatamente, punto 212 della sentenza impugnata.


14 –      Sentenze del 14 maggio 1998, Consiglio/de Nil e Impens (C‑259/96 P, Racc. pag. I‑2915, punti 32 e 33); del 17 maggio 2001, IECC/Commissione (C‑449/98 P, Racc. pag. I‑3875, punto 70); del 2 aprile 2009, France Télécom/Commissione (C‑202/07 P, Racc. pag. I‑2369, punto 29), e del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione (C‑280/08 P, Racc. pag. I‑9555, punto 136).


15 –      V., sul punto, sentenza del 25 ottobre 2007, Komninou e a./Commissione (C‑167/06 P, Racc. pag. I-141, punto 22).


16 –      V., in merito a questa affermazione del Tribunale, in particolare il punto 212 della sentenza impugnata.


17 –      Nella lingua processuale: «manifestly more generous».


18 –      Punto 89, seconda frase, della sentenza impugnata.


19 –      Punto 89, terza frase, e punto 92 della sentenza impugnata.


20 –      Giurisprudenza costante: v. sentenze del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Racc. pag. I‑7747, punti 74 e 75); del 1° luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a. («Chronopost», C‑341/06 P e C‑342/06 P, Racc. pag. I‑4777, punti 121, 122 e 129), e del 17 novembre 2009, Presidente del Consiglio dei Ministri («Sardegna», C‑169/08, Racc. pag. I‑10821, punto 52).


21 –      V., ex plurimis, sentenze Sardegna (cit. alla nota 20); del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione («British Aggregates», C‑487/06 P, Racc. pag. I‑10515); del 21 giugno 2012, BNP Paribas e BNL/Commissione («BNP Paribas», C‑452/10 P), ed EDF (cit. alla nota 3).


22 –      Sentenza DMT (cit. alla nota 5, punto 22). V. inoltre sentenze dell’11 luglio 1996, SFEI e a. (C‑39/94, Racc. pag. I‑3547, punto 60); del 29 aprile 1999, Spagna/Commissione (C‑342/96, Racc. pag. I‑2459, punto 41), ed EDF (cit. alla nota 3, punto 78).


23 –      Sentenze Spagna/Commissione (C‑342/96, cit. alla nota 22, punto 46), e DMT (cit. alla nota 5, punti 24 e 25); v. anche sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2002, HAMSA/Commissione («HAMSA», T‑152/99, Racc. pag. II‑3049, punto 167).


24 –      Sentenza DMT (cit. alla nota 5, punto 30 e dispositivo).


25 –      Sentenza DMT (cit. alla nota 5, punto 25). Questa formulazione contenuta nella motivazione sembra rifarsi, in modo più evidente rispetto al dispositivo della sentenza DMT, alle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs del 24 settembre 1998 nella causa succitata: l’avvocato generale ritiene che sussista un aiuto di Stato quando le agevolazioni di pagamento sono «palesemente più favorevoli» di quelle che accorderebbe un creditore privato in circostanze analoghe (paragrafi 34, 37 e 45 delle conclusioni). In questo stesso senso sono orientate anche le sentenze del Tribunale HAMSA (cit. alla nota 23, punto 170), e del 12 settembre 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione («Olympic Airways», T‑68/03, Racc. pag. II‑2911, punto 283), benché siano anch’esse formulate in modo criptico quanto la sentenza DMT.


26 –      Sentenza DMT (cit. alla nota 5, punti 25 e 30 e dispositivo).


27 –      V., al riguardo, ancora una volta le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa DMT (cit. alla nota 5, paragrafi 34, 37 e 45).


28 –      Attualmente la disciplina generale del diritto dell’Unione degli aiuti de minimis è contenuta nel regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 379, pag. 5). All’epoca dell’adozione della decisione controversa vigeva il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10, pag. 30).


29 –      Tale circostanza è stata riconosciuta anche dalla Corte nella sentenza DMT (cit. alla nota 5, punto 30 e dispositivo) con l’inciso «tenuto conto dell’entità del vantaggio economico conferito».


30 –      V. al riguardo, in particolare, il punto 137 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha stabilito che l’importo atteso da un procedimento di liquidazione giudiziaria era «quasi uguale» all’importo rimborsato dalla Frucona ai creditori in esecuzione del concordato.


31 –      Come si evince dal punto 137 della sentenza impugnata, la stima in concreto operata nella decisione controversa dell’importo minimo conseguibile con un procedimento di liquidazione giudiziaria (SKK 239 milioni) era errata. Rettificando l’errore di calcolo compiuto dalla Commissione, si perviene, in base agli accertamenti del Tribunale, a SKK 225,5 milioni. V. in merito infra, paragrafi 97‑104 delle presenti conclusioni.


32 –      V., sul punto, paragrafo 11 delle presenti conclusioni e punto 22 della sentenza impugnata.


33 –      Sentenza DMT (cit. alla nota 5, punto 30 e dispositivo).


34 –      V., sul punto, già le mie conclusioni del 26 maggio 2011 nella causa Residex Capital IV (C‑275/10, Racc. pag. I‑13043, paragrafo 67).


35 –      Anche i giudici nazionali, come mostra la sentenza DMT (cit. alla nota 5), possono essere chiamati ad applicare il criterio del creditore privato nell’ambito delle loro competenze e, in particolare, in sede di attuazione del divieto di messa in esecuzione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE (già articolo 88, paragrafo 3, terza frase, del Trattato CE). Essi devono quindi applicare il criterio del creditore privato alla stregua della Commissione.


36 –      V., a tal proposito, ancora la sentenza EDF (cit. alla nota 3, punto 78).


37 –      In questo senso – con riguardo al criterio dell’investitore privato – sentenza EDF (cit. alla nota 3, punti 86 e 104).


38 –      Sentenza del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing (C‑525/04 P, Racc. pag. I‑9947, punto 59).


39 –      V., al riguardo, anche le conclusioni dell’avvocato generale Mischo dell’8 giugno 2000 nella causa Spagna/Commissione (C‑480/98, Racc. pag. I‑8717, paragrafi 35 e 36), e dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Spagna/Commissione (C‑276/02, cit. alla nota 4, paragrafi 37‑39).


40 –      V., a questo proposito, le mie osservazioni formulate supra, ai paragrafi 52‑56 delle presenti conclusioni.


41 –      I procedimenti dinanzi alla Commissione hanno carattere amministrativo, mentre i procedimenti davanti ai giudici nazionali, basati sugli articoli 88, paragrafo 3, terza frase, CE (divenuto articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE), possono avere anche natura civilistica. Questo aspetto non incide tuttavia sulla questione del criterio di valutazione qui di rilievo.


42 –      V. altresì, in proposito – in relazione a una procedura amministrativa di controllo di un’operazione di concentrazione –, le mie conclusioni del 13 settembre 2007 nella causa Bertelsmann e Sony/Impala (C‑413/06 P, Racc. pag. I‑4951, paragrafi 206‑211).


43 –      Punto 89, ultima frase, della sentenza impugnata; nello stesso senso, punto 92 di tale sentenza. Lo stesso modus operandi è stato seguito dal Tribunale nella sentenza HAMSA (cit. alla nota 23, punto 172), nella quale ha ritenuto fosse determinante solo la circostanza che un creditore privato avesse recuperato «una parte maggiore dei detti crediti» in caso di liquidazione dell’impresa in causa.


44 –      Conclusioni presentate dall’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Spagna/Commissione (C‑276/02, cit. alla nota 4, paragrafo 36).


45 –      Punto 128 della sentenza impugnata.


46 –      Sentenze del 16 maggio 2000, Francia/Ladbroke Racing e Commissione (C‑83/98 P, Racc. pag. I‑3271, punto 25); British Aggregates (cit. alla nota 21, punto 111), e BNP Paribas (cit. alla nota 21, punti 100 e 104); v. anche le sentenze HAMSA (cit. alla nota 23, punto 159), e Olympic Airways (cit. alla nota 25, punto 284).


47 –      In questo senso, sentenza HAMSA (cit. alla nota 23, punti 165 e 171), nella quale viene esaminato se il metodo applicato dalla Commissione regga ad un esame giuridico.


48 –      In questo senso – quanto al criterio dell’investitore privato – sentenza EDF (cit. alla nota 3, punti 86 e 104); v., inoltre, sul criterio del creditore privato, le conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Spagna/Commissione (C‑276/02, cit. alla nota 4, paragrafo 37): «tenere in considerazione tutti gli elementi specifici».


49 –      Punti 123‑129 della sentenza impugnata; al punto 123 di tale sentenza vengono richiamati espressamente i punti 40 e 54 della decisione controversa.


50 –      Punto 123 della sentenza impugnata. Ai paragrafi 114 e 115 delle presenti conclusioni analizzerò se il Tribunale, con il suddetto accertamento, abbia falsato il contenuto della decisione controversa.


51 –      Sentenze del 29 febbraio 1996, Belgio/Commissione (C‑56/93, Racc. pag. I‑723, punto 11); Spagna/Lenzing (cit. alla nota 38, punto 56), e del 2 settembre 2010, Commissione/Scott (C‑290/07 P, Racc. pag. I‑7763, punto 64); v. anche sentenze HAMSA (cit. alla nota 23, punto 127), e Olympic Airways (cit. alla nota 25, punto 285).


52 –      Sentenze Chronopost (cit. alla nota 20, punto 143), e Commissione/Scott (cit. alla nota 51, punto 66, ultima frase).


53 –      Ordinanza del 25 aprile 2002, DSG Dradenauer Stahlgesellschaft/Commissione (C‑323/00 P, Racc. pag. I‑3919, punto 43), e sentenze Spagna/Lenzing (cit. alla nota 38, punto 57, ultima frase), e Commissione/Scott (cit. alla nota 51, punto 66, prima frase).


54 –      V. punti 123‑129 della sentenza impugnata, in particolare il punto 129 di tale sentenza.


55 –      V. punti 123‑127 della sentenza impugnata.


56 –      La Commissione ha sottolineato in più occasioni, specialmente in udienza, che nel caso di specie la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria non avrebbe svolto un ruolo importante ai fini della decisione di un creditore privato. Tale affermazione è stata risolutamente contestata dalla Frucona.


57 –      V., a tal proposito, punti 124‑126 della sentenza impugnata.


58 –      V., in particolare, punti 128 e 137 della sentenza impugnata.


59 –      V., sul punto, le mie conclusioni del 17 settembre 2008 nella causa Commissione/Alrosa (C‑441/07 P, Racc. pag. I‑5949, paragrafo 84).


60 –      Punti 134‑137 della sentenza impugnata.


61 –      Punti 123‑129 della sentenza impugnata.


62 –      Punti 116‑120, 128, 137 e 185‑190 della sentenza impugnata.


63 –      Punti 113 e 121 della sentenza impugnata.


64 –      Nella lingua processuale: «Further or alternatively».


65 –      V. supra, paragrafi 26 e 27 delle presenti conclusioni.


66 –      Sentenze del 27 gennaio 2000, DIR International Film e a./Commissione («DIR», C‑164/98 P, Racc. pag. I‑447, punti 38 e 49); del 1° giugno 2006, P&O European Ferries (Vizcaya), e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione (C‑442/03 P e C‑471/03 P, Racc. pag. I‑4845, punti 60 e 67), e British Aggregates (cit. alla nota 21, punto 141).


67 –      Sentenze del 22 maggio 1990, Parlamento/Consiglio (C‑70/88, Racc. pag. I‑2041, punto 22), e del 6 maggio 2008, Parlamento/Consiglio (C‑133/06, Racc. pag. I‑3189, punto 57); nello stesso senso, sentenza del 15 novembre 2011, Commissione/Germania (C‑539/09, Racc. pag. I‑11235, punto 56).


68 –      V., sul punto, ancora una volta la giurisprudenza citata alla nota 66.


69 –      Nello stesso senso, sentenze del 2 aprile 2009, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione (C‑431/07 P, Racc. pag. I‑2665, punto 68), e del 19 luglio 2012, Alliance One International e a./Commissione e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, punti 121 e 122).


70 –      V., in particolare, punti 149‑151 e 168 della sentenza impugnata.


71 –      Punto 137 della sentenza impugnata.


72 –      Sentenze DIR (cit. alla nota 66, punto 42), e British Aggregates (cit. alla nota 21, punto 142).


73 –      Al riguardo v. supra, paragrafi 92‑94 delle presenti conclusioni.


74 –      Il 9 luglio 2004, giorno in cui l’autorità finanziaria locale ha accettato la proposta di concordato della Frucona, SKK 1,2 milioni corrispondevano a circa EUR 30 079 (tasso di cambio secondo GU 2004, C 178, pag. 1). Il 17 dicembre 2004, giorno in cui la Frucona ha versato l’accisa concordata all’autorità finanziaria locale, SKK 1,2 milioni corrispondevano a circa EUR 31 061 (tasso di cambio secondo GU 2004, C 313, pag. 1).


75 –      Punto 137 della sentenza impugnata.


76 –      In proposito, v. supra, in particolare paragrafo 60 delle presenti conclusioni.


77 –      Punti 124‑128 della sentenza impugnata.


78 –      V. supra, paragrafi 48‑51 delle presenti conclusioni.


79 –      V. supra, paragrafi 61 e 62 delle presenti conclusioni.


80 –      Sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punti 50 e 159); del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione (C‑413/08 P, Racc. pag. I‑5361, punto 16), e del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (C-71/09 P, Racc. pag. I‑4727, punto 152).


81 –      Sentenze del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05, Racc. pag. I‑439, punto 37); del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione (C‑260/05 P, Racc. pag. I‑10005, punto 37), e «Venezia vuole vivere» (cit. alla nota 80, punto 153).


82 –      Punto 123 della sentenza impugnata.


83 –      V., ancora, punto 123 della sentenza impugnata.


84 –      Queste circostanze sono illustrate più dettagliatamente ai punti 124‑128 della sentenza impugnata. Anche nel procedimento davanti alla Corte sono state oggetto di una discussione intensa e oltremodo accesa.


85 –      È possibile che la Commissione si sia rifatta a tal proposito – a torto o a ragione – alla giurisprudenza secondo cui, nel motivare le sue decisioni, essa non è tenuta a prendere posizione in relazione ad aspetti manifestamente fuori luogo, privi di significato o chiaramente secondari (sentenze Chronopost, cit. alla nota 20, punto 89; del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony/Impala, «Impala», C‑413/06 P, Racc. pag. I‑4951, punto 167, e Elf Aquitaine, cit. alla nota 9, punto 154).


86 –      Sentenze del 15 marzo 2007, British Airways/Commissione (C‑95/04 P, Racc. pag. I‑2331, punto 137); Impala (cit. alla nota 85, punto 29); del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (C‑352/09 P, Racc. pag. I‑2359, punto 180), ed Elf Aquitaine (cit. alla nota 9, punto 68).