Language of document : ECLI:EU:C:2018:161

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

7 marzo 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Annullamento dell’identificazione ai fini dell’IVA – Obbligo di versare l’IVA percepita nel periodo in cui il codice di identificazione IVA è annullato – Mancato riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati durante tale periodo»

Nella causa C‑159/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Constanţa (Corte d’appello di Constanţa, Romania), con decisione del 10 marzo 2017, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 2017, nel procedimento

Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius

contro

Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii,

A.N.A.F – D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da E. Levits (relatore), presidente, A. Borg Barthet e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo rumeno, da R.-H. Radu, C.-M. Florescu e E. Gane, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da R. Lyal e G.-D. Balan, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 167 a 169 e 179, dell’articolo 213, paragrafo 1, dell’articolo 214, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata, per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU 2010, L 189, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2006/112»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius (impresa individuale Dobre M. Marius; in prosieguo: la «Dobre») e, dall’altro, il Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Serviciul Soluționare Contestații (Ministero delle finanze pubbliche – Agenzia nazionale di amministrazione fiscale – Direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Galați – Ufficio reclami) e l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța – Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Fizice 2 Constanța (Agenzia nazionale di amministrazione fiscale – Direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Galați – Amministrazione distrettuale delle Finanze pubbliche di Constanța – Ufficio verifica fiscale delle persone fisiche n. 2 di Constanţa) (in prosieguo, congiuntamente, l’«amministrazione fiscale»), in merito al diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa agli acquisti effettuati dalla Dobre nel periodo in cui la sua identificazione ai fin dell’IVA era annullata.

 Contesto normativo

 Direttiva 2006/112

3        L’articolo 167 della direttiva 2006/112 così dispone:

«Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile».

4        L’articolo 168 di tale direttiva, contenuto all’interno del titolo X della stessa, intitolato «Detrazioni», così recita:

«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

a)      l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;

(…)».

5        Conformemente all’articolo 178, lettera a), di detta direttiva, per poter esercitare il diritto a detrazione, relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, il soggetto passivo deve soddisfare, inter alia, la seguente condizione:

«(…) essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6».

6        Ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall’importo dell’imposta dovuta per un periodo d’imposta l’ammontare dell’IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato secondo quanto previsto all’articolo 178».

7        L’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 dispone quanto segue:

«Il soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.

(…)».

8        L’articolo 214 di tale direttiva precisa che:

«1.      Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:

a)      ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;

(…)».

9        Ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l’importo dell’imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, l’importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali detrazioni, nonché l’importo delle operazioni esenti».

10      L’articolo 252 della stessa direttiva precisa che:

«1.      La dichiarazione IVA deve essere presentata entro un termine che è stabilito dagli Stati membri. Tale termine non può superare di oltre due mesi la scadenza di ogni periodo d’imposta.

2.      Gli Stati membri fissano la durata del periodo d’imposta ad un mese, due mesi ovvero tre mesi.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire una durata diversa, comunque non superiore ad un anno».

11      L’articolo 273 della direttiva 2006/112 è così formulato:

«Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

(…)».

 Il diritto rumeno

12      Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1 quater, della Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Legge n. 571/2003 che istituisce il Codice tributario) (Monitorul Oficial al României, n. 927 del 23 dicembre 2003):

«I contribuenti, soggetti passivi stabiliti in Romania, la cui identificazione ai fini dell’IVA è stata annullata conformemente all’articolo 153, paragrafo 9, lettere da b) a e) e lettera h), non beneficiano, per il periodo in questione, del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati, ma sono sottoposti all’obbligo di pagare l’IVA percepita, conformemente alle disposizioni del Titolo VI, relativa alle operazioni imponibili effettuate nel medesimo periodo. Per gli acquisti di beni e/o servizi effettuati nel periodo in cui l’interessato non aveva un numero di partita IVA valido, destinati alle operazioni che verranno effettuate successivamente alla data di identificazione ai fini dell’IVA che danno diritto alla detrazione ai sensi del Titolo VI, viene rettificata in favore del soggetto passivo, mediante iscrizione nella prima dichiarazione d’imposta di cui all’articolo 156 ter depositata dal soggetto passivo dopo l’identificazione ai fini dell’IVA o, a seconda del caso, in una dichiarazione ulteriore, l’imposta relativa:

a)      ai beni depositati in magazzino ed ai servizi non utilizzati al momento dell’identificazione, individuati sulla base di un inventario;

b)      alle immobilizzazioni materiali, compresi i beni di investimento per i quali il periodo di aggiustamento della detrazione non sia scaduto, nonché le immobilizzazioni materiali in corso, individuate sulla base di un inventario, delle quali l’interessato è titolare al momento dell’identificazione. In caso di immobilizzazioni materiali diverse dai beni di investimento, viene rettificata l’imposta relativa ai valori non ancora ammortizzati al momento dell’identificazione. L’articolo 149 si applica anche ai beni di investimento;

c)      agli acquisti di beni e di servizi che devono ancora essere ottenuti, ossia quelli per i quali l’imposta è divenuta esigibile conformemente all’articolo 134 ter, paragrafo 2, lettere a) e b), prima della data di identificazione e per i quali il fatto generatore dell’imposta, ossia la cessione o la prestazione, ha luogo dopo tale data».

13      L’articolo 153, paragrafo 9, lettera d), di tale legge precisa che:

«[l]e autorità fiscali competenti annullano l’identificazione di un soggetto ai fini dell’IVA conformemente al presente articolo:

(…)

d)      se, nel corso di un semestre civile, tale soggetto non ha depositato alcuna dichiarazione IVA prevista dall’articolo 156 ter, ma non si trova nella situazione di cui al punto a) o al punto b), a partire dal primo giorno del secondo mese successivo del semestre civile in corso. Tali disposizioni si applicano unicamente ai soggetti passivi per i quali il periodo d’imposta è costituito dal mese o dal trimestre. A partire dalla dichiarazione relativa al mese di luglio 2012, nel caso di soggetti passivi il cui periodo d’imposta è il mese civile, o della dichiarazione relativa al terzo trimestre del 2012, nel caso di soggetti passivi il cui periodo d’imposta è il trimestre civile, le autorità fiscali competenti annullano l’identificazione di un soggetto ai fini dell’IVA se esso non ha depositato alcuna dichiarazione d’imposta prevista dall’articolo 156 ter per 6 mesi consecutivi, nel caso dei soggetti passivi il cui periodo d’imposta è il mese civile, e per due trimestri civili consecutivi, nel caso di soggetti passivi il cui periodo d’imposta è il trimestre civile, ma non si trovano nella situazione di cui al punto a) o al punto b), a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto, nel primo caso, e a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il termine per il deposito della seconda dichiarazione è scaduto, nel secondo».

14      L’articolo 153, paragrafo 9 bis, di detta legge così dispone:

«La procedura di annullamento dell’identificazione ai fini dell’IVA è stabilita dalle norme processuali in vigore. Dopo l’annullamento dell’identificazione ai fini dell’IVA disposta ai sensi dell’articolo 9, lettere da a) a e) e lettera h), le autorità fiscali competenti identificano i soggetti passivi dell’IVA applicando il paragrafo 7 bis nel modo seguente:

(…)

c)      su richiesta del soggetto passivo, nel caso previsto al paragrafo 9, lettera d), a partire dalla data di notifica della decisione di identificazione ai fini dell’IVA, sulla base delle informazioni o dei documenti seguenti forniti dal soggetto passivo:

1.      presentazione delle dichiarazioni IVA non depositate nei termini;

2.      presentazione di una domanda motivata dalla quale risulti che il soggetto passivo si impegna a depositare le dichiarazioni IVA nei termini previsti dalla legge;

(…)».

15      Ai sensi dell’articolo 156 quater, paragrafo 10, della medesima legge:

«I soggetti passivi il cui codice di identificazione IVA è stato annullato in forza dell’articolo 153, paragrafo 9, lettere da a) a e), devono depositare una dichiarazione sull’imposta percepita dovuta, conformemente all’articolo 11, paragrafi 1 bis e 1 quater, sino al giorno 25 compreso del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate o per gli acquisti di beni o di servizi per i quali sono debitori dell’imposta, effettuate nel periodo in cui il soggetto passivo non ha un codice valido di identificazione IVA (…)

(…)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

16      La Dobre era identificata ai fini dell’IVA in Romania per il periodo tra il 13 luglio 2011 ed il 31 luglio 2012.

17      La Dobre ha omesso di depositare presso l’amministrazione fiscale le dichiarazioni IVA relative al quarto trimestre del 2011 ed al primo trimestre del 2012, il che ha comportato l’annullamento della sua identificazione ai fini dell’IVA a partire dal 1o agosto 2012.

18      Dal 1o agosto 2012 al 31 luglio 2013, la Dobre ha continuato ad emettere fatture comprensive di IVA, senza procedere alle relative dichiarazioni IVA.

19      Il 30 gennaio 2014 la Dobre ha depositato le dichiarazioni IVA relative al quarto trimestre del 2011, nonché al primo ed al secondo trimestre del 2012.

20      In seguito ad un controllo fiscale effettuato tra il 1o luglio ed il 4 agosto 2015, l’amministrazione fiscale ha emesso un avviso di accertamento che intimava alla Dobre il versamento, in particolare, della somma di 183 301 lei rumeni (RON) (circa EUR 39 982) corrispondenti all’IVA che ha percepito nel periodo durante il quale non era identificata ai fini dell’IVA (in prosieguo: l’«avviso di accertamento»).

21      La Dobre ha chiesto la detrazione di RON 123 266 (circa EUR 26 887) dalla somma richiesta a titolo di IVA pagata per i beni e i servizi ai quali è ricorsa per fornire a persone giuridiche servizi corrispondenti alla sua ragione sociale nel periodo in cui non era identificata ai fini dell’IVA. Tale richiesta è stata respinta dall’amministrazione fiscale.

22      La Dobre ha presentato ricorso amministrativo avverso l’avviso di accertamento ed il rigetto della sua domanda di detrazione, il quale è stato respinto.

23      La Dobre ha proposto ricorso dinanzi al Tribunalul Constanța (Tribunale superiore di Constanța, Romania) avverso, in particolare, l’avviso di accertamento, ricorso che è stato anch’esso respinto.

24      La Dobre ha impugnato la sentenza del Tribunalul Constanța (Tribunale superiore di Constanța) dinanzi al giudice del rinvio, la Curtea de Apel Constanţa (Corte d’appello di Constanţa, Romania).

25      Tale giudice ha rilevato che il rifiuto opposto ad un soggetto passivo di detrarre l’IVA assolta a monte per realizzare le proprie attività e, parallelamente, l’obbligo impostogli di pagare l’IVA percepita in relazione ai servizi che ha fornito, nonostante non fosse più identificato ai fini dell’IVA mira, conformemente all’articolo 273 della direttiva 2006/112, a contrastare l’evasione fiscale. Esso dubita tuttavia che tale norma sia conforme al principio fondamentale costituito dal diritto a detrazione.

26      Alla luce di tali considerazioni, la Curtea de Apel Constanţa (Corte d’appello di Constanţa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni di cui agli articoli 167, 168, 169, 179, dell’articolo 213, paragrafo 1, dell’articolo 214, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 273 della direttiva [2006/112] debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale la quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, impone al contribuente, soggetto passivo la cui registrazione ai fini dell’IVA sia stata annullata, di versare allo Stato l’IVA percepita nel periodo in cui il codice di identificazione IVA era annullato, senza tuttavia riconoscergli il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati nel medesimo periodo».

 Sulla questione pregiudiziale

27      Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2006/112 debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente all’amministrazione fiscale di negare ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’IVA nel caso in cui la sua identificazione ai fini dell’IVA sia stata annullata in ragione della mancata presentazione, per un determinato periodo, delle dichiarazioni IVA entro il termine previsto dalla legge.

28      In via preliminare, occorre rammentare che il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione europea (sentenza del 19 ottobre 2017, Paper Consult, C‑101/16, EU:C:2017:775, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

29      Come ripetutamente sottolineato dalla Corte, il diritto a detrazione previsto dagli articoli 167 e seguenti della direttiva 2006/112 costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. In particolare, tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte (sentenza del 19 ottobre 2017, Paper Consult, C‑101/16, EU:C:2017:775, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

30      Il regime delle detrazioni mira a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA (sentenza del 19 ottobre 2017, Paper Consult, C‑101/16, EU:C:2017:775, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

31      Così, secondo una giurisprudenza costante, il principio fondamentale della neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’IVA pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo (sentenza del 28 luglio 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, punto 45).

32      In particolare, l’identificazione ai fini dell’IVA, di cui all’articolo 214 della direttiva 2006/112, nonché l’obbligo per il soggetto passivo di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione delle proprie attività, di cui all’articolo 213 di tale direttiva, costituiscono soltanto requisiti formali a fini di controllo, che non possono rimettere in discussione, in particolare, il diritto alla detrazione dell’IVA, nei limiti in cui le condizioni sostanziali che fanno sorgere tale diritto siano soddisfatte. (sentenza del 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C‑183/14, EU:C:2015:454, punto 60).

33      Pertanto, non si può impedire ad un soggetto passivo dell’IVA di esercitare il proprio diritto a detrazione per il motivo che non si sarebbe identificato ai fini dell’IVA prima di utilizzare i beni acquistati nell’ambito della sua attività imponibile (sentenza del 21 ottobre 2010, Nidera Handelscompagnie, C‑385/09, EU:C:2010:627, punto 51).

34      Inoltre, la Corte ha dichiarato che il fatto di sanzionare l’inosservanza, da parte del soggetto passivo, degli obblighi contabili e di dichiarazione con un diniego del diritto a detrazione eccede chiaramente quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire il corretto adempimento di tali obblighi, posto che il diritto dell’Unione non vieta agli Stati membri di irrogare, se del caso, un’ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell’infrazione (sentenza del 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C‑183/14, EU:C:2015:454, punto 63).

35      Una diversa soluzione potrebbe imporsi qualora l’inosservanza di tali requisiti formali abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (sentenza del 28 luglio 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). Il diniego del diritto a detrazione dipende infatti più dalla mancanza delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali che dall’inosservanza di un requisito formale (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, Idexx Laboratories Italia, C‑590/13, EU:C:2014:2429, punti 44 e 45).

36      Del pari, il diritto a detrazione può essere negato qualora venga dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo (sentenza del 19 ottobre 2017, Paper Consult, C‑101/16, EU:C:2017:775, punto 43).

37      Nel caso di specie, da un lato, dalla decisione di rinvio emerge che l’annullamento dell’identificazione ai fini dell’IVA della Dobre è avvenuto, conformemente all’articolo 153, paragrafo 9, lettera d), della legge n. 571/2003, per il motivo che tale soggetto passivo non ha depositato, entro il termine legale previsto, le sue dichiarazioni IVA relative al quarto trimestre del 2011, nonché al primo ed al secondo trimestre del 2012. Dall’altro, detto soggetto passivo non ha fornito tali dichiarazioni, dal mese di agosto 2012 al mese di luglio 2013, nonostante abbia continuato ad emettere fatture comprensive di IVA, cosicché le autorità fiscali non gli hanno riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA per tale periodo.

38      Alla luce delle considerazioni richiamate al punto 35 della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio verificare se l’amministrazione fiscale disponesse delle informazioni necessarie per stabilire che fossero soddisfatti i requisiti sostanziali che davano diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte dalla Dobre, nonostante gli inadempimenti dei requisiti formali che le vengono contestati.

39      A tale riguardo, occorre ricordare che in forza dell’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, per poter beneficiare del diritto a detrazione, occorre, da un lato, che l’interessato sia un «soggetto passivo» ai sensi della direttiva in parola e, dall’altro, che i beni o i servizi invocati a base di detto diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni siano ceduti o che siffatti servizi siano forniti da un altro soggetto passivo (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 22 ottobre 2015, PPUH Stehcemp, C‑277/14, EU:C:2015:719, punto 28, e del 19 ottobre 2017, Paper Consult, C‑101/16, EU:C:2017:775, punto 39).

40      In ogni caso, la Corte ha già dichiarato che, anche se gli inadempimenti agli obblighi formali non impediscono di fornire la prova certa del soddisfacimento dei requisiti sostanziali che danno diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte, simili circostanze possono dimostrare l’esistenza del caso più semplice di evasione fiscale, nel quale il soggetto passivo omette deliberatamente di rispettare gli obblighi formali che gli incombono allo scopo di sottrarsi al pagamento dell’imposta (sentenza del 28 luglio 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, punto 55).

41      In particolare, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA, che permetterebbe l’applicazione dell’IVA e il suo controllo da parte dell’amministrazione fiscale, è idonea ad impedire l’esatta riscossione dell’imposta ed è dunque atta a compromettere il buon funzionamento del sistema comune dell’IVA. Pertanto, il diritto dell’Unione non impedisce di considerare simili violazioni alla stregua di un’evasione fiscale e di negare, in tal caso, il beneficio del diritto a detrazione (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, punto 56).

42      Alla luce di tali considerazioni, occorre interpretare gli articoli da 167 a 169 e 179, l’articolo 213, paragrafo 1, l’articolo 214, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112 nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente all’amministrazione fiscale di negare ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’IVA qualora venga dimostrato che, a causa degli inadempimenti contestati a quest’ultimo, l’amministrazione fiscale non ha potuto disporre delle informazioni necessarie per accertare che siano soddisfatti i requisiti sostanziali che danno diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte da detto soggetto passivo o che quest’ultimo abbia agito in modo fraudolento per poter beneficiare di tale diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

Gli articoli da 167 a 169 e 179, l’articolo 213, paragrafo 1, l’articolo 214, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente all’amministrazione fiscale di negare ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto qualora venga dimostrato che, a causa degli inadempimenti contestati a quest’ultimo, l’amministrazione fiscale non ha potuto disporre delle informazioni necessarie per accertare che siano soddisfatti i requisiti sostanziali che danno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte da detto soggetto passivo o che quest’ultimo abbia agito in modo fraudolento per poter beneficiare di tale diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.