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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof - Austria) – DHL Express (Austria) GmbH / Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

(Causa C-2/15)1

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/67/CE – Articolo 9 – Servizi postali nell’Unione europea – Obbligo di contribuire ai costi operativi dell’autorità di regolamentazione del settore postale – Portata)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: DHL Express (Austria) GmbH

Convenuti: Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che pone a carico di tutti i fornitori del settore postale, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, l’obbligo di contribuire al finanziamento dell’autorità di regolamentazione per il settore postale.

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1 GU C 127 del 20.4.2015.