Language of document : ECLI:EU:T:2012:323

Causa T‑167/08

Microsoft Corp.

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Sistemi operativi per personal computer clienti — Sistemi operativi per server per gruppi di lavoro — Rifiuto dell’impresa dominante di fornire le informazioni relative all’interoperabilità e di autorizzarne l’utilizzazione — Esecuzione degli obblighi derivanti da una decisione che accerta un’infrazione ed impone misure di carattere comportamentale — Penalità di mora»

Massime della sentenza

1.      Diritto dell’Unione europea — Principi generali del diritto — Certezza del diritto — Legalità delle pene — Portata

2.      Concorrenza — Violazione delle regole del Trattato — Ammenda — Penalità — Portata dissuasiva dell’ammenda e della penalità di mora per impedire la ripetizione o la continuazione dell’infrazione — Comunanza di caratteristiche e obiettivi — Diverso livello di precisione delle indicazioni date alle imprese per conformarsi alle regole di concorrenza — Insussistenza

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23 e 24, § 2)

3.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle infrazioni — Potere della Commissione — Ingiunzioni rivolte alle imprese — Limiti

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, § 1)

4.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione che infligge una penalità di mora ad un’impresa

(Art. 253 CE)

5.      Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Rifiuto di concedere una licenza per l’uso di un prodotto coperto da un diritto di proprietà intellettuale — Rispetto degli obblighi derivanti da una decisione che accerta un’infrazione e impone misure di carattere comportamentale — Obbligo di autorizzare tale uso a condizioni ragionevoli e non discriminatorie — Ragionevolezza della remunerazione richiesta — Criteri di valutazione

(Art. 102 TFUE)

6.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Rispetto dei diritti della difesa — Portata

7.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Natura provvisoria — Abbandono degli addebiti rivelatisi infondati — Obbligo della Commissione di informarne gli interessati mediante un supplemento di addebiti — Esclusione

8.      Concorrenza — Penalità di mora — Importo — Sindacato giurisdizionale — Elementi che possono essere presi in considerazione dal giudice dell’Unione — Informazioni non contenute nella decisione che irroga la penalità di mora e non necessari per la motivazione — Inclusione

(Artt. 229 CE e 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

9.      Concorrenza — Penalità di mora — Importo — Sindacato giurisdizionale — Elementi che possono essere presi in considerazione dal giudice dell’Unione — Attuazione di una prassi idonea ad avere effetti anticoncorrenziali permessa per un periodo dalla Commissione — Inclusione

(Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

1.      Il ricorso a nozioni giuridiche indeterminate ai fini della formulazione di norme la cui violazione comporta la responsabilità civile, amministrativa, o addirittura penale, del contravventore non comporta l’impossibilità di imporre le misure correttive previste dalla legge, a condizione che il soggetto di diritto possa conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, se necessario, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata data dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità.

(v. punto 84)

2.      Tanto un’ammenda, inflitta in forza dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, quanto una penalità di mora definitiva, inflitta in forza dell’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, sono le conseguenze, rispettivamente, di una violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE e di una decisione che ordina di far cessare l’infrazione in parola e, all’occorrenza, impone misure comportamentali. Inoltre, l’ammenda e la penalità di mora si riferiscono entrambe al comportamento dell’impresa quale manifestatosi in passato e devono entrambe avere una portata dissuasiva per impedire la ripetizione o la continuazione dell’infrazione. Alla luce di siffatta comunanza di caratteristiche ed obiettivi, nulla giustifica una differenziazione nei livelli di precisazione di quanto un’impresa è tenuta a fare o a non fare al fine di conformarsi alle regole di concorrenza prima che sia adottata nei suoi confronti una decisione che irroga un’ammenda o una decisione che impone una penalità di mora definitiva.

(v. punto 94)

3.      Se alla Commissione compete certamente il potere di accertare una violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE e di ordinare alle parti interessate di porvi fine, essa non può imporre alle parti la propria scelta in ordine alle varie possibilità di condotta, tutte conformi al Trattato o ad una decisione che impone misure comportamentali. Ne consegue che se l’impresa ha scelto una di tali possibilità, la Commissione non può accertare un’infrazione o infliggere una penalità di mora allorché essa preferisce un’altra possibilità.

(v. punto 95)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 99-100)

5.      La distinzione tra valore strategico e valore intrinseco delle tecnologie, cui si riferisce una decisione che accerta un’infrazione del diritto della concorrenza e impone misure di carattere comportamentale, costituisce una premessa fondamentale per la valutazione inerente al carattere ragionevole di qualsiasi remunerazione richiesta da un’impresa dominante nel settore dei sistemi operativi per PC clienti e per server per gruppi di lavoro al fine di dare accesso a dette informazioni relative all’interoperabilità ed autorizzarne l’utilizzazione. Il valore intrinseco delle informazioni di cui trattasi consiste nel loro carattere innovativo. Al contrario, il fatto che tali tecnologie abbiano rappresentato segreti aziendali in virtù della politica attuata dall’impresa dominante non costituisce un indicatore dell’esistenza di un valore diverso da quello strategico, vale a dire il valore risultante dalla semplice possibilità di interoperare con i sistemi operativi prodotti da tale impresa. Ove manchi l’innovazione, il carattere segreto non comporta di per sé per un licenziatario un valore diverso da quello strategico.

Nel contesto dell’obbligo di fornitura a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, che escludano qualsiasi remunerazione del valore strategico, la Commissione può valutare il carattere innovativo di tali tecnologie riferendosi alle loro componenti, ovvero la novità e la non evidenza, quest’ultima compresa nella nozione di attività inventiva. La valutazione del carattere innovativo di tali tecnologie mediante riferimento alla novità ed all’attività inventiva non ha la conseguenza di annullare in generale il valore dei diritti di proprietà intellettuale, dei segreti aziendali o di altre informazioni confidenziali né, a fortiori, d’imporre tale carattere come condizione affinché un prodotto o un’informazione siano coperti da tale diritto o costituiscano un segreto aziendale in generale.

(v. punti 138, 142-144, 149-150)

6.      Nell’ambito dell’applicazione delle regole di concorrenza, la comunicazione degli addebiti deve contenere un’esposizione degli addebiti redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari da consentire agli interessati di prendere effettivamente atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti può assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva. Tale postulato è rispettato allorché la decisione non pone a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prende in considerazione soltanto fatti sui quali gli interessati abbiano avuto modo di manifestare il proprio punto di vista. Inoltre la comunicazione degli addebiti costituisce un atto di procedura, preparatorio rispetto alla decisione che costituisce lo sbocco ultimo del procedimento amministrativo. Di conseguenza, finché non ha adottato una decisione finale, la Commissione può, in considerazione, in particolare, delle osservazioni scritte o orali delle parti, rinunciare ad alcuni o anche a tutti gli addebiti inizialmente formulati nei loro confronti e modificare così la sua posizione in loro favore, ma anche, al contrario, decidere di aggiungere nuovi addebiti a condizione di concedere alle imprese interessate l’occasione di manifestare su di essi il proprio punto di vista

Per quanto riguarda l’esercizio dei diritti della difesa in relazione all’irrogazione di ammende, dal momento che la Commissione, nella comunicazione degli addebiti, dichiara espressamente che vaglierà se sia il caso di infliggere ammende alle imprese interessate e indica i principali elementi di fatto e di diritto che possono comportare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto di averla commessa «intenzionalmente o per negligenza», essa adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite. Così facendo, essa fornisce loro le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l’accertamento dell’infrazione, ma altresì contro l’inflizione di un’ammenda.

Infine, qualora la Commissione dichiari, nella comunicazione degli addebiti o in qualunque altro documento posteriore a quest’ultima diretto a consentire alle imprese interessate di prendere effettivamente atto dei comportamenti che sono posti a loro carico, che l’infrazione non è ancora cessata, essa può prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, del tempo trascorso tra la comunicazione degli addebiti e l’adozione della decisione che chiude il procedimento amministrativo, a condizione che essa prenda in considerazione soltanto i fatti sui quali gli interessati hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

Ne consegue che, tenuto conto della comunanza di caratteristiche ed obiettivi delle ammende e delle penalità di mora, le considerazioni che precedono si applicano pienamente nel contesto delle penalità di mora inflitte in forza dell’articolo 24 del regolamento n. 1/2003.

(v. punti 182-187)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 184, 191)

8.      Per quanto riguarda il metodo di calcolo della penalità di mora, l’esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito del giudice dell’Unione, riconosciuta a quest’ultimo dall’articolo 229 CE e dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d’informazione, la cui menzione nella decisione non è, in quanto tale, prescritta in forza dell’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 253 CE.

(v. punti 217, 222)

9.      Se la Commissione, in considerazione di una litispendenza, tenuto conto della natura degli obblighi imposti da una decisione che accerta una violazione del diritto della concorrenza ed impone misure di carattere comportamentale e delle conseguenze che sarebbero potute derivare da un eventuale annullamento, ha consentito all’impresa considerata di attuare, per un periodo, una prassi idonea ad avere effetti anticoncorrenziali che siffatta decisione intendeva sopprimere, tale circostanza può essere valutata dal giudice dell’Unione nell’ambito della determinazione dell’importo della penalità di mora nell’esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito riconosciutagli dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.

(v. punto 226)