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Ricorso proposto il 2 giugno 2015 – Grecia / Commissione

(Causa T-314/15)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Grecia (rappresentanti: K. Boskovits e L. Kotroni)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 23 marzo 2015, SA.28876 (2012/C) (ex CP202/2009), relativa agli aiuti di Stato che la Grecia ha concesso alle società Stathmos Emporevmatokivotion Peiraia & Cosco Pacific Limited;

condannare la Commissione a sostenere le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa della Repubblica ellenica.

A sostegno di tale motivo, la Repubblica ellenica fa valere la modifica del fondamento giuridico e fattuale del procedimento tra la decisione di avvio del procedimento e la decisione di concessione degli aiuti.

Secondo motivo, vertente su un’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per quanto riguarda la nozione di aiuto di Stato.

A sostegno di tale motivo, la Repubblica ellenica fa valere l’assenza di un vantaggio economico e del carattere selettivo delle misure in questione e in particolare il fatto che la convenuta non ha indicato correttamente il sistema di riferimento di tali misure, ha omesso di valutare le situazioni giuridiche e fattuali, sostanzialmente diverse tra loro, delle imprese attive nel settore dei lavori nelle infrastrutture pubbliche sotto il profilo delle particolari caratteristiche dei contratti di concessione aventi tale oggetto e ha violato i principi fondamentali e direttivi del sistema fiscale generale manifestamente che sono alla base delle misure in questione.

Terzo motivo, vertente sul carattere erroneo, carente e contraddittorio della motivazione per quanto riguarda gli aiuti di Stato in questione.

A sostegno di tale motivo, la Repubblica ellenica fa valere il carattere erroneo, carente e contraddittorio della motivazione per quanto riguarda: a) la concessione di aiuti di Stato mediante risorse statali, b) la presenza di vantaggi selettivi, c) il paragone con disposizioni simili di natura fiscale relative ai contratti di concessione nel settore dei lavori nelle infrastrutture pubbliche approvate dalla Commissione e d) la concorrenza falsata e l’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

Quarto motivo, vertente su un’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti con il mercato interno.

A sostegno di tale motivo, la Repubblica ellenica fa valere l’erronea valutazione della convenuta per quanto riguarda la sussistenza di aiuti regionali compatibili e di aiuti necessari e proporzionati che promuovono la realizzazione di un obiettivo di interesse comune.

Quinto motivo, vertente sull’errata quantificazione degli aiuti e sulla violazione dei principi generali del diritto dell’Unione in materia di recupero.

–    A sostegno di tale motivo, la Repubblica ellenica fa valere l’erronea metodologia proposta dalla convenuta per la quantificazione degli aiuti e la violazione del principio della parità di trattamento.

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