Language of document : ECLI:EU:C:2013:245

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 aprile 2013 (*)

«Impugnazione – Articoli 225, paragrafo 1, CE, 235 CE e 288, secondo comma, CE – Azione per responsabilità extracontrattuale contro la Comunità europea – Valutazione della natura extracontrattuale della controversia – Competenza degli organi giurisdizionali comunitari»

Nella causa C‑103/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 febbraio 2011,

Commissione europea, rappresentata da T. van Rijn, E. Montaguti e J. Samnadda, in qualità di agenti, assistiti da A. Berenboom, advocaat, e M. Isgour, avocat,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Systran SA, con sede in Parigi (Francia),

Systran Luxembourg SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),

rappresentate da J.-P. Spitzer e E. De Boissieu, avocats,

ricorrenti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, M. Ilešič, E. Levits, J.‑J. Kasel e M. Berger, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 aprile 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 novembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso d’impugnazione la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2010, Systran e Systran Luxembourg/Commissione (T‑19/07, Racc. pag. II‑6083; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo l’ha condannata a versare alla Systran SA (in prosieguo: la «Systran») un ammontare forfettario pari a EUR 12 001 000 a risarcimento del danno subìto per effetto della violazione dei suoi diritti d’autore e del suo know how a seguito di una gara d’appalto della Commissione relativa alla manutenzione e al rafforzamento linguistico del sistema di traduzione automatica di quest’ultima.

 Fatti

2        La versione iniziale del sistema di traduzione automatica Systran (SYStem TRANslation), «Systran Mainframe», è stata creata nel 1968 e commercializzata dalla World Translation Center Inc. (in prosieguo: la «WTC») e da altre società affiliate (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo WTC»).

3        Inizialmente, a seguito della conclusione di un contratto con la WTC nel 1975, la Commissione ha iniziato ad utilizzare tale sistema per i propri servizi di traduzione nella sua versione «EC‑Systran Mainframe». Tra il 1976 e il 1987 la Commissione ha inoltre concluso diversi contratti con società del gruppo WTC al fine, da un lato, di migliorare il sistema di traduzione automatica Systran e, dall’altro, di sviluppare nuove combinazioni linguistiche, ossia, complessivamente, nove combinazioni.

4        Con una serie di contratti stipulati a partire dal settembre 1985, la società Gachot SA (in prosieguo: la «Gachot») acquisiva le società del gruppo WTC, che erano proprietarie della tecnologia Systran e della versione Systran Mainframe del sistema di traduzione automatica Systran, e in seguito a detta acquisizione il suddetto gruppo diveniva il gruppo Systran.

5        Il 4 agosto 1987, il gruppo Systran e la Commissione firmavano un contratto relativo all’organizzazione comune dello sviluppo e del miglioramento del sistema di traduzione automatica Systran per le lingue ufficiali, presenti e future, della Comunità europea, nonché per la sua messa in opera (in prosieguo: il «contratto di collaborazione»). Ai sensi degli articoli 11 e 12 del contratto di collaborazione, la legge applicabile al contratto era il diritto belga e qualsiasi controversia tra le parti circa l’interpretazione, l’esecuzione o l’inadempimento di tale contratto doveva essere risolta in via arbitrale.

6        Inoltre, tra il 1988 e il 1989, la Commissione concludeva quattro ulteriori contratti con la Gachot, che successivamente è stata denominata essa stessa «Systran», per ottenere una «licenza d’uso» del sistema di traduzione automatica Systran per le combinazioni linguistiche tedesco‑inglese, tedesco‑francese, inglese‑greco, spagnolo‑inglese e spagnolo‑francese.

7        Nel dicembre 1991 la Commissione ha risolto il contratto di collaborazione in quanto la Systran non aveva rispettato i propri obblighi contrattuali. Alla data di risoluzione del contratto di collaborazione, la versione EC‑Systran Mainframe presentava sedici versioni linguistiche.

8        Successivamente, il gruppo Systran creava e commercializzava una nuova versione del sistema di traduzione automatica Systran in grado di funzionare con i sistemi operativi Unix e Windows, cosiddetto «Systran Unix», mentre la Commissione sviluppava la versione EC‑Systran Mainframe di tale sistema – in parte con l’ausilio di un contraente esterno – che funzionava con il sistema operativo Mainframe, incompatibile con i sistemi operativi Unix e Windows.

9        In un secondo tempo, per consentire alla versione EC‑Systran Mainframe del sistema di traduzione automatica Systran di funzionare negli ambienti Unix e Windows, tra la Systran Luxembourg SA (in prosieguo: la «Systran Luxembourg») e la Commissione venivano conclusi quattro contratti che hanno dato luogo al sistema di traduzione automatica denominato «EC‑Systran Unix» (in prosieguo: i «contratti di migrazione»).

10      Alla firma del primo contratto, nel dicembre 1997, la Systran ha acconsentito a che la Commissione utilizzasse, da un lato, il marchio Systran sistematicamente per ogni sistema di traduzione automatica derivante dal sistema Systran d’origine, al solo fine di diffondere o di mettere a disposizione siffatto sistema e, d’altro lato, i prodotti Systran negli ambienti Unix e/o Windows per le sue necessità interne.

11      L’articolo 13 del primo contratto di migrazione prevedeva che «[l]a Commissione è immediatamente informata di ogni risultato o di ogni brevetto ottenuto dal[la Systran Luxembourg] in esecuzione del presente contratto; siffatto risultato o brevetto appartiene alle Comunità europee, che possono disporne liberamente, ad eccezione del caso in cui siano già esistenti diritti di proprietà industriale o intellettuale», e che «[i]l sistema di traduzione automatica della Commissione, comprese le relative componenti, anche modificate durante l’esecuzione del contratto, rimane di proprietà della Commissione, ad eccezione del caso in cui siano già esistenti diritti di proprietà industriale o intellettuale».

12      Ai sensi degli articoli 15 e 16 del primo contratto di migrazione, la legge applicabile al contratto era quella lussemburghese e le controversie tra le parti riguardanti tale contratto erano di competenza dei giudici lussemburghesi.

13      Peraltro, la prima clausola aggiuntiva al quarto contratto di migrazione fissava la scadenza del contratto al 15 marzo 2002, precisando, segnatamente, che la Systran Luxembourg era tenuta, a tale data, ad apportare la prova aggiornata di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale rivendicati dal gruppo Systran e connessi al sistema di traduzione automatica Systran. Secondo la Commissione, la Systran Luxembourg non le ha comunicato tali informazioni.

14      Il 4 ottobre 2003 la Commissione pubblicava un bando di gara per la manutenzione e il miglioramento linguistico del sistema di traduzione automatica della Commissione «EC‑Systran Unix». In esito a tale bando di gara, due dei dieci lotti dell’appalto venivano aggiudicati alla Gosselies SA (in prosieguo: la «Gosselies»).

15      Avendo la Systran comunicato alla Commissione, con lettera del 31 ottobre 2003, che i lavori da quest’ultima previsti erano idonei a ledere i suoi diritti di proprietà intellettuale, la Commissione ha risposto che il gruppo Systran non aveva apportato la prova dei diritti di proprietà intellettuale da esso rivendicati dalla Systran sul software di traduzione automatica omonimo e che quindi essa considerava che la Systran non fosse legittimata ad opporsi ai lavori realizzati dalla società vincitrice della gara d’appalto.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

16      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 gennaio 2007, la Systran e la Systran Luxembourg hanno proposto ricorso per il risarcimento del danno che asseriscono aver subìto in conseguenza di illeciti commessi a seguito della gara d’appalto della Commissione per la manutenzione e il miglioramento linguistico del suo sistema di traduzione automatica.

17      In particolare, le predette società hanno chiesto al Tribunale, in primo luogo, di ordinare la cessazione immediata da parte della Commissione degli atti di contraffazione e di divulgazione, in secondo luogo, di disporre la confisca o la distruzione presso la Commissione e la Gosselies di determinati dati informatici, in terzo luogo, di condannare la Commissione al versamento dell’importo minimo di EUR 1 170 328 a favore della Systran Luxembourg e di EUR 48 804 000, salvo migliore definizione, a favore della Systran, in quarto luogo, di ordinare la pubblicazione a spese della Commissione dell’emananda decisione in giornali specializzati, in riviste specializzate e su siti Internet specializzati, e, in quinto luogo, di condannare la Commissione alle spese.

18      Prima di trattare la causa nel merito il Tribunale ha esaminato, preliminarmente, i motivi di irricevibilità del ricorso dedotti dalla Commissione.

19      Per quanto riguarda il primo di tali motivi, vertente sull’irricevibilità, per il fatto che il fondamento della domanda è contrattuale, del capo delle conclusioni dirette alla condanna della Commissione al risarcimento del danno lamentato dalla Systran e dalla Systran Luxembourg, ai punti da 57 a 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato i principi relativi alla competenza giurisdizionale in materia contrattuale e extracontrattuale.

20      Fatte tali precisazioni, nell’ambito dell’esame della domanda di risarcimento proposta dalla Systran e dalla Systran Luxembourg, il Tribunale ha constatato, nei punti da 68 a 77 della sentenza impugnata, che le suddette società avevano prodotto elementi sufficienti a consentire di concludere che il gruppo Systran poteva vantare diritti d’autore sulla versione Systran Unix del sistema di traduzione automatica Systran, e che la Commissione non era riuscita a rimettere in discussione la competenza del Tribunale contestando i diritti d’autore invocati dal gruppo Systran relativamente alla predetta versione.

21      Quanto al know how, nei punti da 78 a 81 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che i segreti commerciali comprendono le informazioni tecniche relative al know how e che la loro comunicazione, non solo al pubblico, ma anche a semplici terzi, può ledere gravemente gli interessi di colui che ha fornito tali informazioni, e, d’altro lato, che un’informazione tecnica, che rientra nei segreti commerciali di un’impresa e che è stata comunicata alla Commissione a scopi precisi, non può essere divulgata a terzi per fini diversi senza l’autorizzazione dell’impresa interessata.

22      Il Tribunale ha quindi concluso, nel punto 82 della sentenza impugnata, che la Systran e la Systran Luxembourg avevano dedotto, in maniera sufficiente a giustificare la competenza attribuita al Tribunale ai sensi dell’articolo 235 CE, la violazione, da parte della Commissione, di obblighi d’origine extracontrattuale relativi al diritto d’autore e al know how sulla versione Systran Unix del sistema di traduzione automatica Systran.

23      Successivamente, ai punti da 84 a 102 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se dal fascicolo risultasse che i numerosi contratti conclusi tra il gruppo WTC e il gruppo Systran (in prosieguo: il «gruppo WTC/Systran»), da un lato, e la Commissione, d’altro lato, avevano conferito a tale istituzione un’autorizzazione contrattuale a divulgare ad un terzo, nella fattispecie alla Gosselies, senza l’accordo della Systran e della Systran Luxembourg, informazioni suscettibili di essere protette in base al diritto d’autore e al know how.

24      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale ha respinto, al punto 104 della sentenza impugnata, il primo motivo di irricevibilità dedotto dalla Commissione.

25      Quanto al secondo motivo di irricevibilità, vertente sulla mancanza di chiarezza del ricorso, il Tribunale, nei punti da 107 a 110 della sentenza impugnata, lo ha respinto in quanto infondato.

26      Nei punti da 113 a 117 della sentenza impugnata il Tribunale ha del pari respinto il terzo motivo di irricevibilità, relativo alla sua incompetenza a pronunciarsi in materia di contraffazione nell’ambito di un ricorso per risarcimento dei danni, considerando che, nella fattispecie, la nozione di contraffazione del diritto d’autore fosse invocata congiuntamente a quella di tutela della riservatezza del know how al solo scopo di qualificare il comportamento della Commissione come illecito nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale.

27      Infine, nei punti da 118 a 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate avverso i capi delle conclusioni diverse dalle conclusioni per il risarcimento dei danni presentate dalla Systran e dalla Systran Luxembourg.

28      Nell’ambito dell’esame nel merito della domanda di risarcimento, il Tribunale ha anzitutto, ai punti da 137 a 147 della sentenza impugnata, constatato la somiglianza sostanziale delle versioni Systran Unix e EC‑Systran Unix del sistema di traduzione automatica Systran, giudicando che la Systran e la Systran Luxembourg potessero quindi fondarsi sui diritti detenuti dal gruppo Systran sulla versione Systran Unix di tale sistema per opporsi alla divulgazione ad un terzo, senza il loro accordo, della versione derivata EC‑Systran Unix di detto sistema. In tale prospettiva, ai punti da 148 a 157 della medesima sentenza, il Tribunale ha respinto, a causa della loro genericità e dalla mancanza di prove tecniche, gli argomenti della Commissione diretti a negare i diritti della Systran e della Systran Luxembourg giacché la predetta versione EC‑Systran Unix sarebbe solo il risultato della migrazione della versione EC Systran Mainframe del sistema di traduzione automatica Systran verso un altro ambiente informatico.

29      Successivamente, dopo aver ricordato, al punto 158 della sentenza impugnata, il contenuto del comportamento addebitato alla Commissione, il Tribunale ha proceduto, nei punti da 200 a 261 di tale sentenza, all’analisi complessiva dell’illiceità di tale comportamento.

30      Nell’ambito di tale analisi, esso ha, in primo luogo, stabilito, ai punti 201 e da 204 a 215 della sentenza impugnata, che la Systran e la Systran Luxembourg disponevano del diritto ad opporsi ai lavori affidati dalla Commissione ad un terzo e riguardanti taluni aspetti della versione EC‑Systran Unix del sistema di traduzione automatica Systran, fondandosi in particolare sulla presunzione del diritto di proprietà intellettuale, di cui all’articolo 5 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45), secondo la quale, affinché l’autore di un’opera sia ritenuto tale, è sufficiente che il suo nome sia indicato sull’opera. Ai punti 202 e da 216 a 222 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la Commissione non era stata in grado di dimostrare che fosse autorizzata, per effetto dei diritti concessi in base ai contratti stipulati con il gruppo Systran a partire dal 1975 e del finanziamento erogato in tale ambito, a procedere agli impieghi e alle divulgazione fatti a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico controverso.

31      In secondo luogo, il Tribunale ha analizzato, ai punti da 228 a 260 della sentenza impugnata, la natura dei lavori affidati dalla Commissione ad un terzo, al fine di individuare se questi ultimi fossero atti a comportare la modifica o la trasmissione di informazioni ed elementi relativi alla versione Systran Unix del sistema di traduzione automatica Systran che si ritrovano nella versione EC‑Systran Unix di tale sistema.

32      Al punto 261 della sentenza impugnata, il Tribunale ha quindi concluso che la Commissione aveva commesso un illecito alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri applicabili in materia. Secondo il Tribunale, tale illecito costituiva una violazione sufficientemente qualificata dei diritti d’autore e del know how detenuti dal gruppo Systran sulla versione Systran Unix del sistema di traduzione automatica Systran ed era idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

33      Una volta stabilito ciò, il Tribunale ha quindi esaminato, ai punti da 262 a 325 della sentenza impugnata, i danni subiti dalla Systran e dalla Systran Luxembourg e il nesso di causalità tra questi ultimi e l’illecito commesso dalla Commissione.

34      Al termine del predetto esame, esso ha concluso, al punto 326 della sentenza impugnata, che dovesse essere riconosciuto alla Systran un importo forfettario pari a EUR 12 001 000 per risarcirla del danno subìto a causa del comportamento della Commissione.

35      Quanto al resto, ai punti da 329 a 332 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i provvedimenti, diversi dal riconoscimento del risarcimento dei danni, richiesti dalla Systran e dalla Systran Luxembourg.

 Conclusioni delle parti

36      Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        respingere il ricorso per risarcimento dei danni;

–        condannare la Systran e la Systran Luxembourg alle spese relative ai due gradi di giudizio, e

–        in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

37      La Systran e la Systran Luxembourg concludono nel senso che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la Commissione alle spese.

Sulla domanda di riapertura della fase orale

38      La fase orale del procedimento è stata chiusa il 15 novembre 2012 in seguito alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale.

39      Con lettera del 14 dicembre 2012 la Systran e la Systran Luxembourg hanno chiesto alla Corte di disporre la riapertura della fase orale.

40      A sostegno di tale domanda, esse hanno fatto valere che le conclusioni dell’avvocato generale, presentate il 15 novembre 2012, espongono argomenti nuovi che non sono mai stati oggetto di dibattito tra le parti.

41      Al riguardo si deve rilevare che, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, la Corte può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare qualora ritenga di non essere sufficientemente edotta oppure allorché la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di dibattito tra le parti o gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (v. sentenza del 22 novembre 2012, Bank Handlowy e Adamiak, C‑116/11, punto 28 nonché giurisprudenza citata).

42      Nella fattispecie, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per risolvere le questioni sollevate e che tali elementi siano stati dibattuti dinanzi ad essa.

43      Di conseguenza, la domanda di riapertura della fase orale presentata dalla Systran e dalla Systran Luxembourg dev’essere respinta.

 Sull’impugnazione

44      La Commissione deduce otto motivi a sostegno della sua impugnazione.

45      Il primo motivo riguarda l’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’aver considerato che la controversia di cui trattasi fosse di natura extracontrattuale. Il secondo motivo riguarda la violazione dei diritti della difesa e l’inosservanza delle norme sulla produzione delle prove. Col terzo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha applicato erroneamente le norme relative al diritto d’autore per quanto riguarda la prova della titolarità dei diritti fatti valere dalla Systran. Con i motivi quarto e quinto la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore manifesto nel valutare l’illegittimità o l’illiceità del suo comportamento e la natura sufficientemente qualificata del suo asserito illecito. Col sesto motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale, da un lato, ha commesso un errore nell’interpretare l’eccezione prevista all’articolo 5 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42), e, d’altro lato, che esso non ha motivato a sufficienza la sentenza impugnata relativamente all’eccezione di cui all’articolo 6 della medesima direttiva. Il settimo motivo riguarda un errore di diritto nel valutare l’esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra l’illecito asserito e il danno lamentato. L’ottavo motivo riguarda, infine, un errore di diritto nella fissazione del risarcimento in un ammontare pari a EUR 12 001 000.

 Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto nel valutare la natura extracontrattuale della controversia

 Argomenti delle parti

46      La Commissione sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha applicato in maniera non corretta la sentenza del 20 maggio 2009, Guigard/Commissione (C‑214/08 P), nella quale, al punto 43, si precisa che il mero fatto che siano invocate norme giuridiche che non derivano da un contratto pertinente nella causa di cui trattasi, ma che si impongono alle parti non può avere la conseguenza di modificare la natura contrattuale della controversia e sottrarla così al giudice competente. Se così non fosse, la natura della controversia e, di conseguenza, il giudice competente potrebbero cambiare a seconda delle norme invocate dalle parti, ciò che sarebbe contrario alle norme di competenza ratione materiae dei diversi giudici.

47      In tale ottica, il Tribunale avrebbe dovuto verificare, in base ai diversi elementi rilevanti del fascicolo, se la domanda di risarcimento presentata dalla Systran e dalla Systran Luxembourg fosse fondata in modo oggettivo e globale su obbligazioni di di natura contrattuale o su obbligazioni di natura extracontrattuale, che consentano quindi di qualificare come contrattuale o extracontrattuale il fondamento della controversia. La natura di un’affermazione non può essere, infatti, il fattore decisivo nella determinazione della competenza dei giudici comunitari a tal riguardo. Ne consegue che una controversia riguardante un diritto d’autore derivante da un contratto, di licenza o di cessione, sarebbe di natura contrattuale qualora la soluzione di tale controversia dipenda necessariamente dall’interpretazione delle modalità di cessione o di concessione del diritto in questione convenute tra le parti in causa.

48      Pertanto, se la circostanza che la Systran menziona un atto a suo parere non autorizzato dalle clausole contrattuali fosse sufficiente a trasformare una controversia con la Commissione in contenzioso in materia di responsabilità extracontrattuale, si avrebbe il risultato di creare un’estensione ingiustificata dell’ambito di applicazione dell’articolo 235 CE, a scapito dell’articolo 238 CE.

49      In secondo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha espresso valutazioni giuridiche errate riguardo all’interpretazione dei diritti conferiti dai numerosi documenti contrattuali e dalle numerose lettere prodotti in primo grado, tra i quali in particolare il contratto del 22 dicembre 1975 tra l’istituzione di cui trattasi e il WTC, i contratti conclusi nel periodo 1976-1987 con società del gruppo WTC, fra i quali compare, in particolare, l’accordo di cooperazione tecnica del 18 gennaio 1985 con la Gachot, il contratto di collaborazione, i contratti di licenza conclusi con la Gachot nel 1988 e 1989 nonché i contratti di migrazione.

50      Infatti, pur riconoscendo l’esistenza di diritti contrattuali specifici, in particolare di «diritti d’uso», della Commissione sulla versione EC‑Systran Unix del sistema di traduzione automatica Systran, il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente il contenuto e l’esatta natura di tali diritti.

51      Così facendo, il Tribunale avrebbe proceduto ad un’interpretazione errata, se non ad uno snaturamento, del senso chiaro dei summenzionati contratti, che lo ha condotto ad un errore di valutazione riguardo alla natura della controversia.

52      In terzo luogo ed infine, la Commissione deduce la violazione delle norme di interpretazione dei contratti, non potendo il Tribunale interpretare i contratti di migrazione, e in particolare l’articolo 13 del primo di detti contratti, nel senso che essi non le conferissero alcun diritto. In tale contesto, essa sostiene che il Tribunale ha del pari commesso un errore nel giudicare che, dal momento che la Systran non era firmataria dei contratti di migrazione, questi ultimi non le fossero opponibili in quanto tali, in applicazione del principio dell’effetto relativo dei contratti.

53      Dal canto loro, la Systran e la Systran Luxembourg ritengono che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto nell’interpretare la citata sentenza Guigard/Commissione. Per affermare la propria competenza, infatti, il Tribunale non si sarebbe limitato ad esaminare la controversia alla luce delle norme giuridiche invocate da dette società, ma avrebbe dedicato la parte essenziale dei ragionamenti sviluppati nella sentenza impugnata all’analisi dei contratti presentati dalla Commissione. In particolare, al punto 62 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe ricordato che, nel valutare la propria competenza, può senz’altro esaminare il contenuto di un contratto – al pari di quanto fa relativamente a qualsiasi documento addotto da una parte a sostegno dei propri argomenti – al fine di stabilire se quest’ultimo sia idoneo a rimettere in discussione la competenza di attribuzione che gli è espressamente conferita dall’art. 235 CE.

54      In tale ottica, ai punti da 71 a 100 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe constatato che i contratti fatti valere non contenevano alcuna clausola di cessione di diritti e non prevedevano pattuizioni che autorizzassero la Commissione a far realizzare o a realizzare essa stessa lavori recanti lesione dei diritti d’autore della Systran, né a divulgare informazioni suscettibili di essere protette in base al diritto d’autore.

55      Ne consegue che il Tribunale non avrebbe commesso errori di diritto nell’interpretazione di detti contratti, essendo questi ultimi privi di qualsiasi pertinenza per la determinazione della competenza giurisdizionale nella fattispecie, ed esso avrebbe correttamente giudicato, ai punti da 101 a 104 della sentenza impugnata, che la controversia di cui trattasi era di natura extracontrattuale.

 Giudizio della Corte

56      Il Trattato CE prevede una ripartizione delle competenze fra i giudici comunitari e i giudici nazionali per quanto concerne le azioni giudiziarie dirette contro la Comunità nelle quali è messa in causa la responsabilità di quest’ultima in tema di risarcimento di un danno (sentenza del 29 luglio 2010, Hanssens-Ensch, C‑377/09, Racc. pag. I‑7751, punto 16).

57      In particolare, ai sensi dell’articolo 240 CE, i giudici nazionali sono competenti a conoscere delle controversie nelle quali la Comunità sia parte, fatte salve le competenze attribuite alla Corte o al Tribunale dal Trattato (v. sentenze del 9 ottobre 2001, Flemmer e a., da C‑80/99 a C‑82/99, Racc. pag. I‑7211, punto 39, nonché Guigard/Commissione, cit., punto 39).

58      Orbene, nessuna disposizione del Trattato attribuisce alla Corte o al Tribunale la competenza a conoscere delle controversie riguardanti la responsabilità contrattuale della Comunità, ad eccezione dell’articolo 238 CE. Detto articolo tuttavia presuppone l’esistenza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dalla Comunità o per suo conto (v. citate sentenze Flemmer e a., punto 42, e Guigard/Commissione, punti 40 e 41), e costituisce perciò una competenza in deroga rispetto al diritto comune, che deve essere quindi interpretata restrittivamente (v. sentenze del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek, 426/85, Racc. pag. 4057, punto 11, e del 20 febbraio 1997, IDE/Commissione, C‑114/94, Racc. pag. I‑803, punto 82).

59      Ne consegue che, tenuto conto dell’art. 240 CE, le controversie relative alla responsabilità contrattuale della Comunità rientrano, in mancanza di una clausola compromissoria, nella competenza dei giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza Hanssens-Ensch, punto 19).

60      Viceversa, per quanto attiene alla responsabilità extracontrattuale della Comunità, siffatte liti rientrano nella competenza degli organi giurisdizionali comunitari. Infatti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 235 CE e dell’articolo 225, paragrafo 1, CE, la Corte e il Tribunale sono competenti a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’articolo 288, secondo comma, CE, il quale ha precisamente ad oggetto detta responsabilità extracontrattuale. Tale competenza dei giudici comunitari è esclusiva (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 1992, Vreugdenhil/Commissione, C‑282/90, Racc. pag. I‑1937, punto 14; del 26 novembre 2002, First e Franex, C‑275/00, Racc. pag. I‑10943, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, nonché Hanssens-Ensch, cit., punto 17), e i predetti organi giurisdizionali devono accertare che ricorrano cumulativamente diverse condizioni, ossia l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento ed il danno lamentato, alla cui compresenza è subordinato il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità (v. sentenza del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione, C‑243/05 P, Racc. pag. I‑10833, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

61      Da quanto precede discende che, al fine di determinare quale sia il giudice competente a conoscere di una particolare azione giudiziaria diretta contro la Comunità affinché questa risponda di un danno, è necessario esaminare se tale azione abbia ad oggetto la responsabilità contrattuale della Comunità o la responsabilità extracontrattuale della stessa (sentenza Hanssens-Ensch, cit., punto 20).

62      Si deve a tal riguardo osservare che, ai sensi degli articoli 235 CE e 288, secondo comma, CE, la nozione di responsabilità extracontrattuale, che presenta natura autonoma, deve essere interpretata alla luce della sua finalità, ossia consentire la ripartizione delle competenze tra gli organi giurisdizionali comunitari e quelli nazionali.

63      In detto contesto, aditi con un ricorso per risarcimento dei danni, gli organi giurisdizionali comunitari devono, prima di pronunciarsi nel merito della controversia, accertare preliminarmente di essere competenti, procedendo ad un’analisi diretta a stabilire la natura della responsabilità dedotta e quindi la natura stessa della controversia di cui trattasi.

64      Per fare ciò gli organi giurisdizionali non possono semplicemente basarsi sulle norme invocate dalle parti.

65      In proposito, infatti, come rilevato dalla Commissione nel suo primo motivo, ricordato al punto 46 della presente sentenza, la Corte ha già statuito che il mero fatto che siano invocate norme giuridiche che non derivano da un contratto pertinente nella causa di cui trattasi, ma che si impongono alle parti non può avere la conseguenza di modificare la natura contrattuale della controversia e sottrarla così al giudice competente. Se così non fosse, la natura della controversia e, di conseguenza, il giudice competente potrebbero cambiare a seconda delle norme invocate dalle parti, ciò che sarebbe contrario alle norme di competenza ratione materiae dei diversi giudici (sentenza Guigard/Commissione, cit., punto 43).

66      Gli organi giurisdizionali comunitari sono tenuti invece ad accertare se il ricorso per risarcimento dei danni di cui sono investiti abbia ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni che si fonda in modo oggettivo e globale su diritti e obblighi d’origine contrattuale oppure d’origine extracontrattuale. A tal fine, come osservato dall’avvocato generale ai punti 49 e 50 delle sue conclusioni, detti giudici devono stabilire, analizzando i diversi elementi contenuti nel fascicolo – quali, segnatamente, la norma di diritto che si asserisce essere stata violata, la natura del danno lamentato, il comportamento addebitato nonché i rapporti giuridici esistenti tra le parti in causa – se esista tra queste ultime un contesto contrattuale effettivo connesso all’oggetto della controversia, il cui esame approfondito risulta indispensabile per potersi pronunciare sul ricorso di cui trattasi.

67      Qualora dall’analisi in limine di tali elementi risulti che, per poter determinare la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente, è necessario interpretare il contenuto di uno o più contratti conclusi tra le parti in causa, tali organi giurisdizionali sono tenuti a porre termine in tale fase al loro esame della controversia e, ove manchi una clausola compromissoria nei contratti di cui trattasi, a dichiarare la loro incompetenza a pronunciarsi su detta controversia. In un contesto siffatto, l’esame del ricorso per risarcimento del danno proposto nei confronti della Comunità comporterebbe una valutazione di diritti e obblighi di natura contrattuale che, ai sensi dell’articolo 240 CE, non può essere sottratta alla competenza degli organi giurisdizionali nazionali.

68      È alla luce di tali principi che occorre valutare la fondatezza del primo motivo dedotto dalla Commissione.

69      Nella fattispecie, occorre rilevare che, nell’ambito dell’analisi della ricevibilità del ricorso proposto dalla Systran e dalla Systran Luxembourg, il Tribunale ha anzitutto correttamente constatato, al punto 60 della sentenza impugnata, che, per determinare la propria competenza ai sensi dell’art. 235 CE, esso doveva verificare, alla luce dei vari elementi rilevanti del fascicolo, se la richiesta di risarcimento presentata dalla Systran e dalla Systran Luxembourg si fondasse in modo oggettivo e globale su obbligazioni di origine contrattuale o obbligazioni di origine extracontrattuale che consentano di qualificare il fondamento della controversia.

70      Al medesimo punto 60, tuttavia, il Tribunale ha poi affermato che siffatti elementi sono deducibili, in particolare, dall’analisi delle richieste delle parti, dal fatto che ha cagionato il danno di cui si chiede il risarcimento e dal contenuto stesso delle disposizioni contrattuali o extracontrattuali invocate per risolvere la controversia.

71      In tale ottica, il Tribunale ha quindi considerato, al punto 62 della sentenza impugnata, che l’esame del contenuto dei vari contratti conclusi tra il gruppo WTC/Systran e la Commissione dal 1975 al 2002 rientrava nell’esame della sua competenza e non poteva avere dunque, in quanto tale, l’effetto di modificare la natura della controversia conferendole un fondamento contrattuale. Il Tribunale ha quindi ritenuto di essere perfettamente legittimato ad esaminare il contenuto di un contratto – al pari di quanto fa relativamente a qualsiasi documento addotto da una parte a sostegno del proprie argomentazioni – per determinare se sia idoneo a rimettere in discussione la competenza di attribuzione che gli è espressamente conferita dall’art. 235 CE e che detto esame rientrasse nella valutazione dei fatti invocati per dimostrare la competenza del Tribunale stesso.

72      Inoltre, al punto 63 della sentenza impugnata, riferendosi a fini di raffronto alla citata sentenza Guigard/Commissione, il Tribunale ha aggiunto che, nella sentenza di cui trattavasi, nella quale la Systran e la Systran Luxembourg si fondavano unicamente sulla violazione di obblighi di origine extracontrattuale, il semplice fatto che la loro controparte contrattuale invocasse obblighi d’origine contrattuale che non avrebbero contemplato il comportamento controverso non poteva avere l’effetto di modificare la natura extracontrattuale della controversia e di sottrarla al giudice competente.

73      Di conseguenza, dopo aver precisato, al punto 64 della sentenza impugnata, che incombe alla parte che deduce la violazione di un obbligo dimostrarne il contenuto e la relativa pertinenza ai fatti di causa, il Tribunale, da un lato, ha esaminato, ai punti da 65 a 82 della medesima sentenza, il contenuto della domanda di risarcimento presentata dalla Systran e dalla Systran Luxembourg e, in particolare, la prova della titolarità dei diritti che esse asserivano violati. D’altro lato, ai successivi punti da 84 a 102 di detta sentenza, esso ha esaminato l’illiceità del comportamento addebitato alla Commissione, analizzando dettagliatamente i vari contratti conclusi tra le parti dal 1975 al 2002, al fine di rinvenire l’esistenza di un’eventuale autorizzazione contrattuale che consentisse alla Commissione di adottare siffatto comportamento.

74      In esito a detta analisi, ritenendo che tale istituzione non disponesse dell’autorizzazione di cui trattasi, il Tribunale ha respinto, al punto 104 della sentenza impugnata, le affermazioni della Commissione riguardanti l’irricevibilità del ricorso per il suo fondamento contrattuale.

75      Orbene, si deve necessariamente constatare che, pronunciandosi in tal modo, il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’applicare i principi ricordati ai punti da 63 a 67 della presente sentenza, che regolano la determinazione della competenza giurisdizionale nell’ambito dei ricorsi per risarcimento proposti nei confronti della Comunità, nonché nel qualificare giuridicamente i rapporti contrattuali tra il gruppo WTC/Systran e la Commissione, che l’hanno condotto a violare le norme relative alla sua competenza giurisdizionale, quale definita agli articoli 225, paragrafo 1, CE, 235 CE e 240 CE.

76      Da un lato, infatti, per determinare la natura contrattuale o extracontrattuale della controversia della quale era investito e determinare quindi la propria competenza, il Tribunale non si è limitato a verificare, basandosi sui diversi elementi del fascicolo, se esistesse tra le parti un effettivo contesto contrattuale, connesso all’oggetto della controversia, il cui esame approfondito risultasse indispensabile per poter dirimere il ricorso nel merito.

77      Al punto 62 della sentenza impugnata, invece, il Tribunale ha erroneamente giudicato che l’analisi specifica e concreta del contenuto dei diversi contratti conclusi tra il gruppo WTC/Systran e la Commissione dal 1975 al 2002 rientrasse nell’esame della sua competenza, in quanto il contenuto di un contratto poteva essere senz’altro esaminato, come se si trattasse di un qualsiasi documento del fascicolo.

78      Di conseguenza, ai punti da 84 a 102 della sentenza impugnata, il Tribunale ha svolto, nell’ambito della determinazione della propria competenza, un esame dettagliato del contenuto di numerose disposizioni contrattuali disciplinanti dal 1975 al 2002 i rapporti economici e commerciali tra il gruppo WTC/Systran e la Commissione, al fine di verificare se quest’ultima disponesse di un’autorizzazione a rivelare a terzi informazioni tutelate dal diritto d’autore e il know how detenuti dalla Systran sulla versione Systran Unix del sistema di traduzione automatica Systran, ritenendo che la natura contrattuale della responsabilità della Comunità dipendesse dall’esistenza di detta autorizzazione. Siffatta analisi, tuttavia, come correttamente sostiene la Commissione con il suo primo motivo, riguarda la legittimità o l’illegittimità del comportamento addebitato a tale istituzione e rientra quindi nel merito della controversia, e non nella determinazione preliminare della natura stessa di tale controversia.

79      D’altro lato, il Tribunale ha commesso altresì un errore di diritto, ai punti da 84 a 102 della sentenza impugnata, nel qualificazione giuridicamente i contratti conclusi dal 1975 al 2002 tra il gruppo WTC/Systran e la Commissione, allorché ha ritenuto, alla luce dei diversi elementi del fascicolo, che l’esistenza di tali contratti non fosse pertinente per la qualificazione della controversia, ai sensi dell’articolo 235 CE.

80      A tale proposito, è ben vero, come affermato dal Tribunale ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, che, per poter modificare la natura della controversia e attribuirle un fondamento contrattuale, non è sufficiente affermare che esista un qualunque rapporto contrattuale con la parte ricorrente o obblighi di origine contrattuale che non contemplano il comportamento controverso. Tuttavia è altrettanto vero che, allorché, tenuto conto del contenuto del ricorso per risarcimento dei danni proposto contro la Comunità, per poter accertare la legittimità o l’illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni, risulta indispensabile l’interpretazione di uno o più contratti conclusi tra le parti in causa, la controversia esula dalla competenza degli organi giurisdizionali comunitari.

81      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al punto 70 delle sue conclusioni, ciò è proprio quel che si verifica nella fattispecie. È pacifico, infatti, che i numerosi documenti contrattuali prodotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale e menzionati nel primo motivo di impugnazione – tra i quali, segnatamente, il contratto del 22 dicembre 1975 tra quest’ultima e la WTC, i contratti conclusi dal 1976 al 1987 con società del gruppo WTC, fra i quali riveste particolare importanza l’accordo di cooperazione tecnica del 18 gennaio 1985 stipulato con la Gachot, il contratto di collaborazione, i contratti di licenza stipulati con la Gachot nel 1988 e nel 1989, nonché i contratti di migrazione – configurano un contesto contrattuale effettivo, connesso all’oggetto della controversia, il cui esame approfondito risulta indispensabile per poter dirimere il ricorso nel merito.

82      Tale constatazione emerge, peraltro, direttamente dalla lettura di taluni passaggi della sentenza impugnata dedicati al merito della controversia. In effetti, ai punti 158, 202 e da 216 a 222 della sentenza impugnata, per accertare l’illegittimità del comportamento controverso, il Tribunale stesso ha verificato dettagliatamente se i documenti contrattuali addotti dalla Commissione, e da esso menzionati ai punti da 181 a 187 della medesima sentenza, conferissero a tale istituzione un’autorizzazione specifica che le permettesse di adottare siffatto comportamento.

83      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve necessariamente constatare che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la controversia di cui trattasi fosse di natura extracontrattuale, ai sensi degli articoli 235 CE e 288, secondo comma, CE.

84      Si deve pertanto accogliere il primo motivo di impugnazione e, senza necessità di esaminare gli altri motivi di quest’ultima, annullare la sentenza impugnata, in quanto il Tribunale ha violato le norme relative alla propria competenza giurisdizionale, quale definita agli articoli 225, paragrafo 1, CE, 235 CE e 240 CE.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

85      Ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte, se il ricorso è fondato, quest’ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia. Questo è ciò che avviene nella fattispecie.

86      A tale riguardo, come risulta dai punti da 78 a 82 della presente sentenza, gli organi giurisdizionali comunitari non sono competenti a conoscere del ricorso per risarcimento dei danni proposto dalla Systran e dalla Systran Luxembourg. Ne consegue che tale ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

87      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte stessa, quest’ultima statuisce sulle spese.

88      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

89      Nella fattispecie, poiché la Commissione è risultata vittoriosa nell’ambito dell’impugnazione, e la Systran e la Systran Luxembourg sono risultate soccombenti nel ricorso per risarcimento dei danni, queste ultime devono essere condannate alle spese relative tanto al presente procedimento quanto a quello svoltosi dinanzi al Tribunale.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2010, Systran e Systran Luxembourg/Commissione (T‑19/07), è annullata.

2)      Il ricorso della Systran SA e della Systran Luxembourg SA nella causa T‑19/07 è respinto.

3)      La Systran SA e la Systran Luxembourg SA sono condannate a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

Firme


* Lingua processuale: il francese.