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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) e dalla High Court of Ireland - Regno Unito, Irlanda) - N. S. / Secretary of State for the Home Department (C-411/10) e M. E., A. S. M., M. T., K. P., E. H. / Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform (C-493/10)

(Cause riunite C-411/10 e C-493/10) 

(Diritto dell'Unione - Principi - Diritti fondamentali - Attuazione del diritto dell'Unione - Divieto dei trattamenti inumani o degradanti - Sistema europeo comune di asilo - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Nozione di "paesi sicuri" - Trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente - Obbligo - Presunzione relativa di rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti fondamentali)

Lingua processuale: l'inglese

Giudici del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: N. S. (C-411/10), M. E., A. S. M., M. T., K. P., E. H. (C-493/10)

Convenuti: Secretary of State for the Home Department (C-411/10), Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform (C-493/10)

con l'intervento di: Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (UK) (C-411/10), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (UK) (C-411/10), Equality and Human Rights Commission (EHRC) (C-411/10), Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (IRL) (C-493/10), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (IRL) (C-493/10)

Oggetto

(C-411/10)

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Court of Appeal (England & Wales) - Interpretazione dell'art. 3, nn. 1 e 2, nonché delle disposizioni del capo III del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) - Interpretazione delle norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo quali previste dalle disposizioni delle direttive del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18), del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) e del Consiglio 1º dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13) - Procedimento di determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino afgano - Rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di ripresa a carico da parte dello Stato membro in precedenza competente - Natura e portata della protezione conferita ad un richiedente asilo dalle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(C-493/10)

Domanda di pronuncia pregiudiziale - High Court of Ireland - Interpretazione degli artt. 3, n. 2, e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) - Procedura di determinazione dello Stato membro competente a esaminare domande d'asilo presentate da cittadini di vari paesi terzi (l'Afghanistan, l'Iran e l'Algeria) - Obbligo, per uno Stato membro, di assumere la competenza per l'esame di una domanda di asilo sulla base dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 in caso di rischio di violazione dei diritti fondamentali del richiedente e/o di mancata applicazione delle norme minime imposte dalle direttive 2003/9/CE, 2004/83/CE e 2005/85/CE da parte dello Stato membro competente riguardo alla domanda in forza dei criteri fissati da tale regolamento

Dispositivo

La decisione adottata da uno Stato membro sul fondamento dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di esaminare o meno una domanda di asilo rispetto alla quale esso non è competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento dà attuazione al diritto dell'Unione ai fini dell'art. 6 TUE e/o dell'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il diritto dell'Unione osta all'applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003 designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo "Stato membro competente" ai sensi del regolamento n. 343/2003 quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione.

Ferma restando la facoltà, di cui all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003, di esaminare esso stesso la domanda, l'impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso un altro Stato membro dell'Unione europea che risulti essere lo Stato membro competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento impone allo Stato membro che doveva effettuare tale trasferimento di proseguire l'esame dei criteri di cui al medesimo capo, per verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo.

È necessario, tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. All'occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalità previste all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003.

Gli artt. 1, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non comportano una risposta differente.

Nella misura in cui le questioni che precedono concernono obblighi incombenti al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, prendere in considerazione il Protocollo (n. 30) sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito non ha incidenza sulle risposte apportate alle questioni da seconda a sesta deferite nella causa C-411/10.

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1 - GU C 274 del 9.10.2010. GU C 13 del 15.1.2011.