Language of document : ECLI:EU:C:2014:13

Causa C‑378/12

Nnamdi Onuekwere

contro

Secretary of State for the Home Department

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 16, paragrafi 2 e 3 – Diritto di soggiorno permanente dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione – Considerazione dei periodi di detenzione di tali cittadini»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014

1.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Diritto di soggiorno permanente dei cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione che ha acquisito tale diritto nello Stato membro ospitante – Acquisizione di tale diritto da parte del cittadino del paese terzo al termine di un periodo di soggiorno ininterrotto di cinque anni assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante – Presa in considerazione dei periodi di detenzione di detto cittadino in tale Stato membro – Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 16, § 2)

2.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Diritto di soggiorno permanente dei cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione che ha acquisito tale diritto nello Stato membro ospitante – Acquisizione di tale diritto da parte del cittadino del paese terzo al termine di un periodo di soggiorno ininterrotto di cinque anni assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante – Interruzione della continuità del soggiorno a causa di periodi di detenzione di detto cittadino in tale Stato membro – Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 16, §§ 2 e 3)

1.        L’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, dev’essere interpretato nel senso che i periodi di detenzione nello Stato membro ospitante di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro durante detti periodi, non possono essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione, da parte di tale cittadino, del diritto di soggiorno permanente ai sensi di tale disposizione.

Infatti, l’acquisizione, a norma di tale articolo 16, paragrafo 2, del diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dipende in ogni caso non soltanto dal fatto che il cittadino stesso risponda alle condizioni stabilite all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ma anche dal fatto che tali familiari abbiano soggiornato legalmente durante il periodo in questione in via continuativa «assieme» a detto cittadino, laddove il termine «assieme» rafforza la condizione secondo la quale detti familiari devono accompagnare o raggiungere il cittadino medesimo.

Il legislatore dell’Unione ha subordinato l’acquisizione di un diritto di soggiorno permanente a titolo dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 all’integrazione del cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante.

Tale integrazione, sottesa all’acquisizione del diritto di soggiorno permanente è coniugata non solo a elementi spaziali e temporali, ma anche ad elementi qualitativi, relativi al grado di integrazione nello Stato membro ospitante.

Orbene, il fatto che il giudice nazionale abbia inflitto una pena detentiva senza sospensione è idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte della persona di cui trattasi, dei valori espressi dalla società dello Stato membro ospitante nel diritto penale di quest’ultimo, di modo che la considerazione dei periodi di detenzione ai fini dell’acquisizione, da parte dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, sarebbe manifestamente in contrasto con l’obiettivo perseguito da tale direttiva attraverso la creazione di detto diritto di soggiorno.

(v. punti 23-27, dispositivo 1)

2.        L’articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, dev’essere interpretato nel senso che la continuità del soggiorno è interrotta da periodi di detenzione nello Stato membro ospitante di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in detto Stato membro durante tali periodi.

A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dipende, tra altre condizioni, dal fatto che tali familiari abbiano soggiornato legalmente assieme a tale cittadino per un periodo continuativo di cinque anni. Inoltre, tale condizione di continuità del soggiorno legale risponde all’obbligo d’integrazione sotteso all’acquisizione del diritto di soggiorno permanente.

(v. punti 29, 30, 32, dispositivo 2)