Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 3 luglio 2017 – Martin Leitner / Landespolizeidirektion Tirol

(Causa C-396/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Martin Leitner

Resistente: Landespolizeidirektion Tirol

Questioni pregiudiziali

1.1.    Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 1, 2 e 6, della direttiva 2000/78/CE 1 , in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale, la quale, per eliminare una discriminazione nei confronti di dipendenti pubblici già in servizio, preveda un regime di reinquadramento, in base al quale, per effetto di un «importo di reinquadramento» che, pur essendo commisurato in denaro, corrisponde tuttavia a uno specifico inquadramento, concretamente individuabile, avvenga il reinquadramento dal precedente regime biennale in un nuovo regime biennale (non discriminatorio, di per sé riservato a dipendenti pubblici neoassunti), persistendo in tal modo immutata la discriminazione in base all’età nei confronti dei dipendenti pubblici già in servizio.

1.2.    Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 17 della direttiva 2000/78/CE e l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale, la quale impedisca che dipendenti pubblici già in servizio possano chiedere, conformemente all’interpretazione degli articoli 9 e 16 della direttiva 2000/78/CE, adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con [Or. 2] sentenza dell’11 novembre 2014, Schmitzer, C-530/13, la determinazione della loro posizione retributiva, sulla base dell’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE, prima del reinquadramento nel nuovo regime retributivo, laddove il corrispondente fondamento normativo venga disapplicato, con efficacia retroattiva, a decorrere alla data di entrata in vigore della normativa storica originaria e, in particolare, venga escluso che possano essere computati periodi pregressi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età.

1.3.    In caso di soluzione affermativa della questione sub 1.2):

Se il primato diritto dell’Unione, affermato, ex multis, nella sentenza del 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04, imponga che le disposizioni abrogate con efficacia retroattiva debbano continuare a trovare applicazione nei confronti dei dipendenti pubblici già in servizio prima del reinquadramento, cosicché tali dipendenti pubblici possano essere inquadrati retroattivamente senza discriminazioni nel previgente sistema, con conseguente reinquadramento, senza discriminazioni, nel nuovo regime retributivo.

1.4.    Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 1, 2 e 6, della direttiva 2000/78/CE in combinato disposto con gli articoli 21 e 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale, la quale elimini una discriminazione fondata sull’età (in relazione al computo di periodi pregressi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età) in modo meramente formale, disponendo con efficacia retroattiva che i periodi effettivamente maturati in base al regime discriminatorio non debbano più essere considerati discriminatori, lasciando peraltro persistere, di fatto, immutata la discriminazione stessa.

____________

1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).