Language of document : ECLI:EU:C:2012:763

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 29 novembre 2012 (1)

Causa C‑440/11 P

Commissione europea

contro

Stichting Administratiekantoor Portielje e a.

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Articolo 81, paragrafo 1, CE e articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE – Nozione di impresa – Imputazione del comportamento anticoncorrenziale di una società commerciale a una fondazione che controlla, direttamente o indirettamente, il 100% del suo capitale ma senza svolgere attività di impresa – “Intesa sui traslochi” – Mercato belga dei servizi internazionali di trasloco»





I –    Introduzione

1.        Il caso di specie offre nuovamente l’occasione alla Corte di giustizia di approfondire la propria giurisprudenza sulla problematica estremamente dibattuta della responsabilità della società controllante per i comportamenti anticoncorrenziali posti in essere dalle società da essa controllate al 100%. La domanda che si pone, in nuce, è se una tale imputazione della responsabilità in materia di intese presupponga che la società controllante eserciti una propria attività economica e che quindi, già di per sé, vada considerata quale impresa ai sensi del diritto europeo della concorrenza, o se sia invece sufficiente che la controllata eserciti da parte sua una propria attività economica e che entrambe, controllante e controllata, formino insieme una sola impresa.

2.        Tale questione giuridica si pone a proposito dell’«intesa sui traslochi» che la Commissione europea ha accertato nel mercato belga dei servizi internazionali di trasloco qualche anno fa e che è stata oggetto di una decisione irrogativa di ammenda in data 11 marzo 2008 (in prosieguo anche: la «decisione controversa») (2). La Commissione ha imputato alla ditta Gosselin Group NV (in prosieguo: la «Gosselin»), e ad altre nove imprese o gruppi di imprese, la partecipazione all’intesa sui traslochi e le ha inflitto un’ammenda. Per parte di tale ammenda la Commissione ha inoltre chiamato in corresponsabilità solidale la Stichting Administratiekantoor Portielje (in prosieguo: la «Portielje»), una fondazione familiare che, direttamente o indirettamente, controlla il 100 % delle quote di capitale della Gosselin e serve a garantire unità nella gestione della ditta nell’interesse della famiglia fondatrice.

3.        Il Tribunale dell’Unione europea ha tuttavia ritenuto che la corresponsabilità della Portielje non fosse giuridicamente giustificata e, nella sentenza del 16 giugno 2011 (in prosieguo anche: la «sentenza del Tribunale» o la «sentenza impugnata») (3), ha motivato, principalmente, tale posizione con il fatto che la Portielje di per sé non svolge attività economica e, pertanto, non è un’impresa.

4.        È questa la sentenza ora oggetto di impugnazione da parte della Commissione. A suo giudizio, ai fini dell’imputazione della responsabilità in materia di intese, il punto decisivo consiste solo nello stabilire se la controllante e la controllata – quindi, nel caso di specie: la Portielje e la Gosselin – formino insieme una sola impresa ai sensi del diritto europeo della concorrenza e se a tale unità economica possa essere imputata la partecipazione all’intesa.

5.        La Corte sarà chiamata ad occuparsi fra breve di una serie di ulteriori questioni giuridiche relative all’intesa sui traslochi nel quadro degli altri procedimenti di impugnazione tuttora pendenti (4).

II – Fatti

6.        La Gosselin è una società commerciale costituita nel 1983 con sede in Belgio. Opera come impresa di traslochi sotto il nome attuale dal 20 dicembre 2007 (5).

7.        La Portielje è una fondazione costituita nel 2001 con sede nei Paesi Bassi. È il tramite che lega gli azionisti della cerchia della famiglia fondatrice della Gosselin allo scopo di garantire unità di gestione a tale società. La Portielje non svolge di per sé attività commerciale.

8.        Direttamente o indirettamente, dal 1° gennaio 2002 la fondazione di famiglia ha il controllo sulla totalità delle quote di capitale della Gosselin. In particolare, le azioni della Gosselin sono detenute per il 92% direttamente dalla Portielje in veste di fiduciaria e per il restante 8% dalla Vivet en Gosselin NV; il 99,87% delle quote di capitale di quest’ultima società è a sua volta di proprietà della Portielje.

A –    Fatti e procedimento amministrativo

9.        Secondo le risultanze delle indagini svolte dalla Commissione, nel periodo compreso tra il 1984 e il 2003 esisteva sul mercato belga dei servizi internazionali di trasloco un’intesa alla quale hanno partecipato dieci imprese di traslochi (6), in diversi periodi di tempo (7) e in diversa misura.

10.      Nella decisione controversa, la Commissione ha accertato che l’intesa di cui sopra costituiva un’intesa globale sotto forma di un’infrazione unica e continuata (8) che poggiava complessivamente su tre tipi di accordi (9):

–        accordi sui prezzi, in cui le imprese di traslochi partecipanti concordavano pratiche relative ai corrispettivi delle prestazioni nei confronti dei clienti;

–        accordi su un sistema di compensazioni finanziarie per le offerte respinte o nel caso di mancanza di offerte (le commissioni); in tal modo, i concorrenti dell’impresa aggiudicataria dell’appalto per un trasloco internazionale ottenevano, per così dire, un’indennità finanziaria a prescindere dal fatto che essi stessi a loro volta avessero o meno presentato un’offerta; tali commissioni confluivano, senza che i clienti se ne accorgessero, nel prezzo finale dei rispettivi servizi di trasloco;

–        accordi sulla ripartizione del mercato mediante un sistema di preventivi fittizi (i preventivi di comodo) presentati al cliente o a colui che effettuava il trasloco da parte di un’impresa di traslochi che non intendeva, in realtà, eseguire il trasloco; a tal fine, l’impresa comunicava di volta in volta ai propri concorrenti il prezzo, il premio assicurativo e i costi di magazzinaggio da includere nel calcolo del corrispettivo della prestazione fittizia.

11.      Mentre gli accordi sulle commissioni e sui preventivi di comodo hanno trovato applicazione per l’intera durata dell’intesa (dal 1984 al 2003), non si è potuto dimostrare che gli accordi sui prezzi siano stati attuati dopo il maggio del 1990 (10).

12.      Dai fatti accertati la Commissione ha dedotto, nella decisione controversa, che le imprese partecipanti avevano violato gli articoli 81, paragrafo 1, CE e 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE, per avere, nel corso di diversi periodi, «[fissato], in maniera diretta o indiretta, i prezzi dei traslochi internazionali da e verso il Belgio, [ripartito] parzialmente tra di esse il mercato e [manipolato] il procedimento di presentazione delle offerte» (11).

13.      La decisione controversa è stata notificata complessivamente a trentuno persone giuridiche, che la Commissione condannava altresì, in parte a titolo individuale e in parte solidalmente, ad ammende di diverso importo (12) per l’infrazione commessa.

14.      Secondo quanto ha accertato la Commissione nell’articolo 1, lettera c), della decisione controversa, la Gosselin ha partecipato all’intesa globale nel periodo dal 31 gennaio 1992 al 18 settembre 2002 e «con la Stichting Administratiekantoor Portielje» nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 18 settembre 2002. Ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della decisione controversa, alla Gosselin è stata pertanto inflitta un’ammenda pari a 4,5 milioni di euro, mentre la Portielje è stata chiamata in corresponsabilità solidale per una parte dell’ammenda, pari a 370 000 euro.

15.      Con la decisione di rettifica del 24 luglio 2009 (13), la Commissione europea ha corretto la decisione controversa riducendo l’ammenda inflitta alla Gosselin, portandola a 3,28 milioni di euro, e limitando contestualmente l’obbligo di corresponsabilità solidale della Portielje alla somma di 270 000 euro. La rettifica è derivante da un nuovo calcolo dei fatturati che, secondo la Commissione, andavano considerati ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla Gosselin e alla Portielje.

B –    Procedimento giurisdizionale di primo grado

16.      Vari destinatari hanno proposto ricorso in primo grado dinanzi al Tribunale avverso la decisione controversa, domandandone l’annullamento (14).

17.      I ricorsi proposti dalla Gosselin e dalla Portielje in data 4 giugno 2008 sono stati riuniti dal Tribunale ai fini dell’udienza e della sentenza.

18.      In seguito al ricorso proposto nella causa T‑208/08 il Tribunale, mediante la sentenza impugnata (15), ha annullato la decisione controversa nella parte in cui ha accertato la partecipazione della Gosselin all’infrazione nel periodo dal 30 ottobre 1993 al 14 novembre 1996. Il Tribunale ha ridotto corrispondentemente l’importo dell’ammenda inflitta a Gosselin, portandolo a 2,32 milioni di euro. Quanto al resto, ha respinto il ricorso della Gosselin e condannato le parti a sopportare ognuna le proprie spese.

19.      In seguito al ricorso proposto nella causa T‑209/08 il Tribunale, sempre con la sentenza impugnata (16), ha annullato integralmente la decisione controversa per quanto attiene alla Portielje e condannato la Commissione a sopportare le spese processuali.

III – Procedimento dinanzi alla Corte

20.      Con atto del 25 agosto 2011 la Commissione ha proposto l’impugnazione in esame avverso la sentenza del Tribunale. L’impugnazione ha per oggetto solo quella parte della sentenza in cui il Tribunale accoglie il ricorso d’annullamento proposto dalla Portielje nella causa T‑209/08 (17). La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata nella parte in cui annulla la decisione C(2008) 926, come modificata dalla decisione C(2009) 5810, laddove riguarda la Portielje;

–        respingere l’impugnazione della Portielje;

–        condannare la Portielje alle spese per i procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

21.      Da parte sua Portielje chiede che la Corte voglia:

–        respingere in quanto infondata l’impugnazione proposta dalla Commissione e

–        porre le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico della Commissione.

22.      Dinanzi alla Corte si sono svolte la fase scritta del procedimento e, in data 24 ottobre 2012, l’udienza.

IV – Analisi

23.      Una giurisprudenza costante relativa all’articolo 81 CE (ex articolo 85 del trattato CEE, attualmente articolo 101 TFUE) (18) riconosce la corresponsabilità solidale della società controllante per gli eventuali comportamenti anticoncorrenziali della sua controllata anche nel caso in cui solo la controllata sia direttamente implicata nell’intesa in questione. Tale corresponsabilità sorge a maggior ragione se la società controllata non ha determinato in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato ma si è attenuta, in sostanza, alle istruzioni impartite dalla controllante, se era quindi soggetta all’influenza determinante di quest’ultima (19). Se nel momento in questione una controllante detiene la totalità o quasi delle quote di capitale della sua controllata, varrà la presunzione relativa che la prima eserciti un’influenza determinante sulla linea di condotta della seconda sul mercato (20) (la cosiddetta «presunzione del 100%» (21) o «giurisprudenza Akzo Nobel»).

24.      La Commissione contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’applicare tali principi al caso di specie. Lo fa sulla base di due motivi di impugnazione, di cui il primo riguarda l’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 81 CE (v. al riguardo la sezione A) e il secondo le possibilità per confutare la presunzione del 100% (v. al riguardo la sezione B).

A –    Determinazione dell’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 81 CE (primo motivo)

25.      Il primo motivo di impugnazione solleva questioni giuridiche molto fondamentali legate alla nozione di impresa nell’ambito del diritto della concorrenza e tratta quindi, in ultima analisi, dell’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 81 CE e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 (22), che sono rivolti alle imprese e alle associazioni di imprese (23).

26.      Con questo motivo la Commissione contesta i punti 36‑50 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha ritenuto che non si fosse «provato che la Portielje era un’impresa ai sensi dell’articolo 81 CE» (24) e, su questa base, ha accolto il ricorso di annullamento proposto dalla Portielje avverso la decisione controversa. A giudizio del Tribunale la Portielje dovrebbe essere anch’essa un’impresa per rispondere in solido della partecipazione della Gosselin all’intesa sui traslochi (25).

1.      La nozione di impresa nell’ambito dell’articolo 81 CE (primo capo del primo motivo)

27.      Con il primo capo del primo motivo di impugnazione la Commissione contesta al Tribunale di essersi basato su un criterio giuridicamente errato. Secondo la Commissione il Tribunale ha sbagliato a concentrarsi sull’accertamento se la Portielje stessa fosse un’impresa invece di chiedersi se la Portielje e la Gosselin non formassero insieme un’unica impresa. Secondo la Commissione, così facendo il Tribunale non ha tenuto conto della nozione di impresa prevalente nel diritto della concorrenza.

28.      Nell’ambito del diritto della concorrenza è indiscusso che la nozione di impresa comprenda qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (26). È inoltre assodato che un’entità economica del genere possa essere costituita di più persone fisiche o giuridiche (27).

29.      Anche il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha fatto riferimento a tale definizione (28). Ha però subito aggiunto che «la società controllante di un’impresa che ha commesso un’infrazione all’articolo 81 CE non può essere sanzionata con una decisione di applicazione dell’articolo 81 CE, se non è essa stessa un’impresa» (29).

30.      Qui trova espressione un fraintendimento di fondo della nozione di impresa in relazione alla responsabilità della società controllante per i comportamenti anticoncorrenziali delle sue controllate.

31.      La responsabilità solidale della controllante e della controllata si giustifica, infatti, con la circostanza che, nell’accezione del diritto della concorrenza, se la controllata non gode di autonomia sufficiente nei confronti della controllante le due società fungono congiuntamente da soggetti giuridici componenti un’impresa unitaria (30). Insieme formano allora un’unità economica e nei rapporti tra di loro possono usufruire del cosiddetto «Konzernprivileg», ossia la disapplicazione del divieto di intese anticoncorrenziali per i loro accordi (31). Viceversa, controllante e controllata formano un’unità economica anche nei confronti dell’esterno e devono quindi rispondere congiuntamente di eventuali comportamenti anticoncorrenziali dell’impresa che personificano insieme (32).

32.      Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel presumere che il concetto di impresa nell’accezione del diritto della concorrenza e l’imputazione del comportamento di una controllata alla sua controllante fossero «due nozioni distinte» (33). In realtà la nozione di impresa e l’imputazione della responsabilità in materia di intese anticoncorrenziali sono due facce della stessa medaglia. Come rilevato, nella corresponsabilità solidale di controllante e controllata per i comportamenti anticoncorrenziali si esprime il fatto che sono entrambe soggetti di diritto di un’unica impresa. Il fatto che proprio questa unità economica sia formata da una controllante e da una controllata è condizione necessaria e al tempo stesso sufficiente della corresponsabilità solidale della controllante per i comportamenti anticoncorrenziali tenuti dalla controllata.

33.      La tesi giuridica espressa nella sentenza impugnata, secondo cui la società controllante deve possedere la qualità di impresa anche considerata di per sé per poter essere corresponsabile dei comportamenti anticoncorrenziali della sua controllata, equivarrebbe, in fin dei conti, a subordinare l’imputazione della responsabilità tra controllante e controllata, in caso di intesa anticoncorrenziale, a una condizione aggiuntiva finora mai riconosciuta in questa forma.

34.      A mio parere, non si può evincere nel modo più assoluto tale condizione aggiuntiva dalla giurisprudenza. Se tale condizione fosse stata applicata, per esempio, nella causa Akzo Nobel, il «leading case» degli ultimi anni per la problematica in discussione, la Akzo Nobel NV, in quanto semplice holding (34), non avrebbe potuto essere tra i destinatari della decisione irrogativa di ammenda.

35.      Nel punto in esame il Tribunale non si confronta con la sentenza Akzo Nobel (35) e anche altrove non adduce alcun tipo di motivazione con riguardo all’asserita esistenza della menzionata condizione aggiuntiva. Si limita a citare tre sentenze della Corte (36), selezionate più o meno arbitrariamente, in cui a suo parere sarebbe stato «pacifico che la società controllante era un’impresa» (37).

36.      Tuttavia, ai fini del sanzionamento dei comportamenti anticoncorrenziali di un’impresa in forza dell’articolo 81 CE (attualmente articolo 101 TFUE) in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, è irrilevante se tutte le persone fisiche o giuridiche che incarnano giuridicamente tale impresa svolgano, a loro volta, attività economica e se, quindi, ognuna di esse debba essere considerata già di per sé un’impresa.

37.      L’unica cosa decisiva, in una visione d’insieme, è che l’infrazione sia stata commessa da un’impresa e che tutte le persone fisiche o giuridiche cui è notificata una decisione irrogativa di ammenda per sanzionare tale infrazione siano soggetti giuridici di quest’unica impresa. Con le sanzioni irrogate dall’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 si intende, infatti, garantire che le persone che esercitano un’influenza determinante sull’impresa implicata in un’intesa anticoncorrenziale siano chiamate a renderne conto, secondo il principio della responsabilità personale, e facciano in modo che l’impresa non commetta mai più infrazioni del genere (38). Rispetto a questo obiettivo è irrilevante stabilire se dette persone fisiche o giuridiche svolgano attività economica anche in altri modi, vale a dire indipendentemente dall’influenza esercitata sull’impresa partecipante all’intesa.

38.      In sintesi si può quindi affermare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha prima osservato che la società controllante di un’impresa non può essere oggetto di sanzioni se non è un’impresa essa stessa e poi verificato se la Portielje fosse un’impresa di per sé considerata (39).

39.      Il primo capo del primo motivo di impugnazione è pertanto fondato.

2.      Applicabilità della presunzione del 100% al rapporto della Portielje con la Gosselin (secondo capo del primo motivo di impugnazione)

40.      Per ragioni di completezza mi pronuncerò di seguito anche sul secondo capo del primo motivo di impugnazione, che la Commissione deduce in subordine. Si tratta essenzialmente di stabilire se la presunzione del 100%, quale emerge dalla giurisprudenza Akzo Nobel (40), possa essere applicata al rapporto della Portielje con la Gosselin. A parere della Commissione, il Tribunale ha errato nel negare l’applicabilità di tale presunzione nella specie.

41.      Sono oggetto di contestazione i rilievi formulati dal Tribunale nei punti 46‑49 della sentenza impugnata, partendo dalla constatazione che la Portielje «non esercita un’attività economica diretta» (41). In tale contesto lo status di impresa della Portielje poteva emergere agli occhi del Tribunale tutt’al più da una «partecipazione indiretta» all’attività economica della Gosselin. A tal fine il Tribunale, rifacendosi ai punti 111‑113 della sentenza Cassa di Risparmio di Firenze (42) che verte sulla disciplina degli aiuti di Stato, esige dalla Commissione elementi di prova concreti che la Portielje «abbia partecipato» alla «gestione» della Gosselin e non ammette che sia applicata la presunzione del 100% (43).

42.      Nella specie, il Tribunale si fonda al riguardo su una formulazione della sentenza Cassa di Risparmio di Firenze secondo cui il semplice possesso di partecipazioni, anche di controllo, non è sufficiente di per sé a configurare un’attività economica (44). Il Tribunale ritiene, invece, che una fondazione titolare di partecipazioni di controllo in una società debba essere considerata partecipe dell’attività economica svolta dalla «impresa» controllata solo nel momento in cui eserciti effettivamente tale controllo «partecipando» direttamente o indirettamente alla gestione di quest’ultima (45).

43.      Quel passo della sentenza Cassa di Risparmio di Firenze ha permesso al Tribunale di concludere che incombe alla Commissione l’onere di provare la partecipazione di una fondazione che non svolge attività economica, come la Portielje, alla gestione di una società commerciale operante sul mercato, come la Gosselin, e che, per soddisfare l’onere probatorio, alla Commissione non basta, in applicazione della giurisprudenza Akzo Nobel, alludere al fatto che la fondazione controlli quasi il 100% del capitale societario (46).

44.      Tale valutazione del Tribunale è inficiata da un errore di diritto.

45.      Contrariamente a quanto sembra ritenere il Tribunale, vi è sintonia tra la sentenza Cassa di Risparmio di Firenze e la giurisprudenza Akzo Nobel. Nell’una come nell’altra fattispecie la Corte subordina la presunzione di unità economica e, di conseguenza, l’esistenza di un’unica impresa comprendente la «società controllante» e la «società controllata», al fatto che la controllante eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla controllata (47).

46.      In realtà, la causa Akzo Nobel ha fatto giurisprudenza per il «caso particolare» di una società controllante che detiene la totalità o quasi delle quote di capitale della sua controllata, oltre che per la «presunzione» relativa «dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante» sulla linea di condotta della controllata da parte della controllante (presunzione del 100%) (48), mentre nella sentenza Cassa di Risparmio di Firenze (49) non ricorrono presunzioni del genere.

47.      La mancata menzione della presunzione del 100% nella sentenza Cassa di Risparmio di Firenze potrebbe però dipendere, in primo luogo, dal profilo processuale interessato: si trattava, infatti, di un procedimento pregiudiziale che non verteva su alcuna questione legata ai mezzi di prova. Va inoltre tenuto presente che nella causa Cassa di Risparmio di Firenze la Corte non era chiamata ad occuparsi specificamente del caso particolare di un controllo pari al 100% o quasi bensì, assai genericamente, di «partecipazioni di controllo», cosa che include anche le partecipazioni nettamente inferiori alla soglia del 100%.

48.      Ciò premesso, il Tribunale ha sopravvalutato la circostanza che, nella sentenza Cassa di Risparmio di Firenze, «la Corte non ha stabilito alcuna presunzione relativa di “partecipazione”» (50), come la si definisce sulla scorta della giurisprudenza Akzo Nobel.

49.      In particolare, non sono riconoscibili elementi tali da far ritenere che la Corte nella causa Cassa di Risparmio di Firenze non abbia riconosciuto la presunzione del 100% proprio a causa dell’assenza della qualità intrinseca di impresa delle «controllanti» o per la natura di fondazioni delle stesse.

50.      Pur non avendo completamente escluso, in tempi recenti, che la nozione di unica entità economica in materia di aiuti di Stato può differire da quella applicabile negli altri settori del diritto della concorrenza (51), tuttavia sino ad oggi la Corte ha sempre avuto cura di interpretare in modo assolutamente uniforme la nozione di impresa in tutti i campi del diritto della concorrenza (52), non da ultimo anche nella sentenza Cassa di Risparmio di Firenze (53). La Corte dovrebbe attenersi a questa linea anche nel caso di specie.

51.      Che la Corte, specialmente nella sentenza Cassa di Risparmio di Firenze e nella giurisprudenza Akzo Nobel, si sia fondata sulla medesima nozione di impresa è comprovato peraltro da taluni riferimenti incrociati fra le due linee giurisprudenziali (54). La Commissione ha correttamente evidenziato tale circostanza nel presente procedimento.

52.      Nel complesso, pertanto, dalla sentenza Cassa di Risparmio di Firenze non risulta alcun elemento ostativo all’applicazione della presunzione del 100% nel rapporto fra una fondazione come la Portielje e una società commerciale come la Gosselin.

53.      Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dalla Portielje, la presunzione del 100% non comporta un’inversione dell’onere della prova. Piuttosto vi si riscontra unicamente una disciplina della valutazione delle prove in relazione all’imputazione tra società controllante e controllata della responsabilità per comportamenti anticoncorrenziali. Dal momento che la partecipazione al 100% (o quasi) della società controllante nella propria controllata autorizza prima facie a concludere per un effettivo esercizio di influenza decisiva, incombe alla detta società controllante rovesciare appunto tale conclusione producendo valide prove contrarie; in caso contrario, la conclusione suddetta soddisfa i requisiti probatori stabiliti in uno stato di diritto. Si perviene, in altri termini, ad un meccanismo di alternanza degli oneri probatori che viene anteposto alla questione dell’onere della prova obiettivo (55).

54.      Contrariamente a quanto sostenuto dalla Portielje l’ambito di applicazione della presunzione del 100% non subisce neanche ed in alcun modo un’estensione eccessiva per effetto dell’applicazione della stessa ad un caso come quello di specie. Lo scopo della suddetta presunzione, infatti, consiste nel facilitare l’efficace attuazione della disciplina della concorrenza contenuta nei trattati e creare certezza del diritto preservando al contempo il principio della responsabilità personale (56). Sotto questo profilo la situazione di una fondazione come la Portielje, la cui funzione consiste nel garantire «l’unitarietà della gestione» di una società commerciale da essa controllata, non deve essere valutata in modo diverso da quella di una «classica» controllante in rapporto alla sua controllata o a quella di una holding di controllo in rapporto alle società del gruppo da essa controllate. Tutte queste controllanti hanno un interesse economico preminente nell’attività concreta delle rispettive controllate sul mercato. Operare una distinzione fra di esse in relazione alla responsabilità come definita dalla disciplina in materia di intese sarebbe contrario al principio della parità di trattamento.

55.      Per quanto attiene alla loro responsabilità per la condotta commerciale delle società ad esse subordinate, è irrilevante se le entità controllanti – siano esse fondazioni, holding di controllo o società controllanti altrimenti strutturate – esercitano una propria attività economica. Al contrario, si spalancherebbero le porte all’elusione della corresponsabilità efficace del vertice del gruppo per le violazioni della normativa sulle intese perpetrate da elementi subordinati del gruppo, ove si sottraessero in linea generale dal campo d’applicazione della presunzione del 100% fondazioni o holding di controllo di per sé non economicamente attive, sebbene siano esse a «tirare i fili» nell’ombra all’interno del rispettivo gruppo (57).

56.      Infine, non convince neanche l’argomentazione della Portielje, secondo cui l’applicazione della presunzione del 100% in una fattispecie come quella in esame porterebbe a risultati paradossali in altre situazioni in cui lo Stato possiede delle partecipazioni in una società commerciale. Con questa argomentazione, infatti, si affronta un problema meramente ipotetico che non si pone assolutamente nel caso di specie. La Portielje si trova in una posizione che non è neanche lontanamente assimilabile a quella in cui lo Stato è investitore, essendo le sue attività – per quanto noto – limitate esclusivamente a garantire l’uniformità dell’amministrazione di una singola impresa a carattere familiare. A prescindere da ciò, la Corte si è già espressa nel senso che essa tiene senz’altro conto della situazione particolare dello Stato in relazione alla responsabilità per talune violazioni della disciplina sulle intese commesse dalle imprese da esso controllate (58). I timori espressi dalla Portielje, pertanto, non hanno alcuna ragion d’essere.

57.      Il secondo capo del primo motivo, pertanto, è parimenti fondato.

B –    Sulla confutazione della presunzione dell’esercizio di influenza determinante (secondo motivo)

58.      Il secondo motivo è diretto contro i punti 51–59 della sentenza impugnata in cui il Tribunale è pervenuto alla conclusione che nel caso di specie la Portielje sia riuscita ad addurre «elementi di prova atti a» confutare la presunzione del 100% (59). Il Tribunale è dell’avviso che la Portielje non abbia esercitato un’influenza determinante sulla Gosselin e che non sia stata assolutamente in grado di esercitare una siffatta influenza.

59.      Sebbene quel passaggio della sentenza impugnata sia una parte in cui il Tribunale verifica meramente «ad abundantiam» se la condotta della Gosselin possa essere ascritta alla Portielje (60), dal momento che, tuttavia, la prima parte della sentenza impugnata in cui viene esaminata la nozione di impresa non può essere considerata valida (61), l’esito della presente causa dipende in modo preponderante dal sindacato giuridico esercitato sulla seconda parte.

60.      È indubbio che la presunzione dell’esercizio effettivo dell’influenza determinante di una società controllante sulla sua controllata al 100% o quasi (presunzione del 100%), secondo la giurisprudenza Akzo Nobel, è una presunzione relativa (62).

61.      La Commissione, tuttavia, con il suo secondo motivo eccepisce che il Tribunale avrebbe valutato erroneamente gli argomenti addotti dalla Portielje per confutare tale presunzione. Sostanzialmente la Commissione lamenta che il Tribunale non avrebbe dedicato la necessaria attenzione ai legami di tipo personale esistenti fra la Portielje e la Gosselin. A questo proposito essa deduce tre censure, cui sono dedicati i tre capi del suo secondo motivo. In prosieguo li analizzerò in sequenza, esaminando il secondo e il terzo capo congiuntamente.

62.      In via preliminare occorre ricordare che la Corte di giustizia nel procedimento di impugnazione – ad eccezione della questione dell’inesattezza materiale – non è competente a verificare la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal Tribunale (63). Rientra tuttavia fra i compiti della Corte nel giudizio di impugnazione effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti da parte del Tribunale (64). Questo include il giudizio sulla questione se il Tribunale, nella sua valutazione dei fatti e dei mezzi di prova, abbia adottato i criteri giuridici corretti (65).

1.      Sulla censura relativa allo snaturamento delle prove in relazione alla natura e all’entità dei legami personali esistenti fra la Portielje e la Gosselin (primo capo del secondo motivo)

63.      Nella primo capo del secondo motivo la Commissione eccepisce al Tribunale un «manifesto snaturamento degli elementi di prova» con riferimento alla posizione e all’influenza dei tre membri del consiglio di amministrazione della Gosselin che erano al contempo membri del consiglio di amministrazione della Portielje.

64.      In concreto la Commissione impugna a questo proposito il rilievo del Tribunale secondo cui «[d]elle sei persone che formavano il consiglio di amministrazione della Portielje, solo la metà sedeva (...) legalmente nel consiglio di amministrazione della Gosselin» (66) e, per converso, «le tre persone che costituiscono il consiglio di amministrazione della Gosselin (...) [rappresentavano] soltanto la metà del consiglio della Portielje» (67). Con queste affermazioni il Tribunale, secondo la Commissione, ha erroneamente ritenuto che i tre suddetti membri del consiglio della Gosselin non potessero «determinare congiuntamente la politica della Portielje».

65.      Uno snaturamento dei mezzi di prova sussiste tuttavia solo quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta (68).

66.      Nel caso di specie il Tribunale in nessun punto della sentenza impugnata, in particolare non ai punti 56 e 57, ha tratto la conclusione addotta dalla Commissione, secondo cui quei tre membri del consiglio di amministrazione della Gosselin «non potevano determinare congiuntamente la politica della Portielje». La contestazione di uno snaturamento dei mezzi di prova nel senso indicato deve conseguentemente essere respinta.

67.      Pertanto il primo capo del secondo motivo è infondato.

2.      Sull’assenza di deliberazioni formali degli organi della Portielje e della Gosselin (secondo e terzo capo del secondo motivo)

68.      Nel secondo e nel terzo capo del secondo motivo la Commissione eccepisce sostanzialmente che il Tribunale avrebbe giudicato le possibilità di influenza della Portielje sulla Gosselin esclusivamente secondo l’ottica del diritto societario.

69.      In realtà il Tribunale ha concluso che la presunzione del 100% sarebbe stata confutata basandosi sostanzialmente sul fatto che il consiglio di amministrazione della Portielje ha adottato delibere formali solo dopo la cessazione dell’infrazione; a giudizio del Tribunale l’esercizio di un’influenza determinante della Portielje sulla Gosselin dovrebbe essere escluso «per questo solo motivo» (69). Il giudice medesimo osserva inoltre che nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 e il 18 settembre 2002, nel quale in base alla decisione controversa alla Portielje è stata contestata un’infrazione in materia di intese, non si è riunita alcuna assemblea degli azionisti della Gosselin, nell’ambito della quale la Portielje avrebbe potuto influenzare la politica commerciale della Gosselin (70). Nel periodo in discorso la Portielje, inoltre, non avrebbe avuto alcuna influenza sulla composizione del consiglio di amministrazione della Gosselin, né la suddetta composizione sarebbe stata modificata su iniziativa della Portielje (71).

70.      Questi rilievi del Tribunale sono espressione di un’interpretazione radicalmente errata della presunzione del 100% e dei requisiti giuridici necessari per confutarla.

71.      Non si può stabilire esclusivamente secondo il metro del diritto societario pertinente se una società controllata possa determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato o se, invece, sia esposta all’influenza determinante della sua controllante. In caso contrario le società controllanti interessate avrebbero gioco facile nel sottrarsi alla responsabilità per le violazioni della normativa sulle intese commesse dalle società che esse controllano al 100% invocando mere circostanze di diritto societario.

72.      Vero è che occorre senz’altro considerare di quali poteri dispongano gli organi delle società interessate, se e quando abbiano eventualmente adottato delibere e quale contenuto le stesse avessero. In ultima analisi, tuttavia, sono determinanti le realtà economiche. Il diritto della concorrenza, infatti, non è improntato su formalità, bensì sull’effettiva condotta delle imprese.

73.      Come osserva correttamente la Commissione, sarebbe eccessivamente formalistico e non rispetterebbe in alcun modo le realtà economiche qualora si volessero valutare le questioni dell’influenza fra controllante e controllata esclusivamente sulla base degli atti di diritto societario.

74.      E proprio in un siffatto formalismo è incorso il Tribunale quando – recependo le argomentazioni della ricorrente in primo grado – ai fini della questione dell’influenza determinante della Portielje sulla Gosselin ha ritenuto determinante unicamente ed esclusivamente la prospettiva del diritto societario. Restringendo i propri criteri di verifica a parametri attinenti al mero diritto societario il Tribunale è incorso in un errore di diritto. In particolare, il Tribunale ha omesso di considerare che l’ipotesi di un’unità economica fra società controllante e controllata non presuppone necessariamente delibere formali da parte degli organi societari. Piuttosto, questa unità può essere fondata anche informalmente, ossia sulla base di legami personali esistenti fra le due società.

75.      È vero che il Tribunale ha esaminato a latere anche i legami personali esistenti fra la Gosselin e la Portielje, ma lo ha fatto anche in questo caso esclusivamente sotto il profilo del diritto societario. A questo proposito si trattava peraltro di due questioni teoricamente simili, ossia in primo luogo se «i tre principali amministratori della Portielje, mediante l’assemblea generale della Gosselin, esercitino un’influenza sul consiglio d’amministrazione di quest’ultima» e se, in secondo luogo, «tutte le imprese nelle quali siano parimenti rappresentati in tale veste i tre membri del consiglio di amministrazione della Gosselin debbano essere considerate, per questo solo fatto, come società controllanti della Gosselin» (72).

76.      Tuttavia, sarebbe stato decisivo, a prescindere da tutte le considerazioni formali relativamente al diritto societario, esaminare le conseguenze effettive dei legami personali esistenti fra la Portielje e la Gosselin sulla quotidianità dell’impresa e giudicare sul mero piano dei fatti se la Gosselin – contrariamente alla presunzione del 100% – determinasse in modo effettivamente autonomo la propria politica commerciale. Rincresce constatare che di questo aspetto non vi è menzione nella sentenza impugnata.

77.      Deve essere infine respinta l’argomentazione addotta dalla Portielje, secondo cui la presunzione del 100% sarebbe «inconfutabile» qualora si prendessero in considerazione le possibilità di influenza al di fuori degli organi delle persone giuridiche interessate. Da un lato, la Portielje non ha in alcun modo corroborato questa argomentazione. Dall’altro è palese che è possibile senz’altro addurre la prova su accadimenti provenienti dalla quotidianità di un’impresa, anche su operazioni effettuate al di fuori degli organi delle persone giuridiche, ad esempio sulla base della corrispondenza e di documenti interni, di appunti di colloqui e deposizioni di testi (73). In base al loro contenuto concreto tali mezzi di prova possono portare a confutare o a confermare la presunzione del 100%.

78.      Conseguentemente, il secondo e il terzo capo del secondo motivo sono fondati.

C –    Conclusione intermedia

79.      In conclusione devono essere accolti entrambi i capi del primo motivo nonché il secondo e il terzo capo del secondo motivo.

80.      Dall’articolo 61, primo comma, del suo Statuto risulta che la Corte, quando l’impugnazione è accolta, annulla la decisione del Tribunale. Conseguentemente i punti 4 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale si è pronunciato in merito il ricorso della Portielje nella causa T‑209/08, devono essere annullati. La rimanente parte della sentenza impugnata, che non ha costituito oggetto del presente giudizio d’impugnazione, rimane invariata.

V –    Decisione sul ricorso d’annullamento della Portielje

81.      Risulta dall’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte inoltre che, quando l’impugnazione è fondata, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

82.      Nel caso di specie il Tribunale nella sua sentenza ha esaminato approfonditamente i motivi fatti valere dalla Portielje nel procedimento di primo grado nella causa T‑209/08. Le parti, inoltre, hanno avuto sufficiente possibilità, nel procedimento dinanzi al Tribunale, di presentare osservazioni relative a tutti gli aspetti rilevanti ai fini della decisione di questo caso. Neanche la situazione di fatto necessita di ulteriori chiarimenti. La causa, pertanto, è matura per la decisione.

A –    Sul primo motivo della Portielje nella causa T‑209/08

83.      Con il suo primo motivo nella causa T‑209/08 la Portielje fa valere di non essere un’impresa nel senso del diritto della concorrenza, per cui tra essa e la Gosselin non esisterebbe una relazione società controllante/controllata (74).

84.      Questo motivo deve essere respinto per i motivi indicati supra (75).

B –    Sul secondo motivo della Portielje nella causa T‑209/08

85.      Con il suo secondo motivo nella causa T‑209/08 la Portielje sostiene di non poter essere ritenuta responsabile per atti commessi dalla Gosselin, non avendo esercitato su questa società alcuna influenza determinante (76).

86.      A questo riguardo si deve rilevare che è incontestabile che la Portielje controlli tutte o quasi tutte le azioni della Gosselin (77). In base alla giurisprudenza Akzo Nobel (78), conseguentemente, vi è la presunzione semplice dell’effettivo esercizio dell’influenza determinante della Portielje sulla Gosselin.

87.      Per confutare questa presunzione la ricorrente risponde in modo meramente formale con le disposizioni della normativa sulle fondazioni e sulle società in merito agli organi della Portielje e della Gosselin. Essa rinvia all’obbligo di legge dei membri del consiglio di amministrazione della Gosselin di agire esclusivamente nell’interesse di questa società e sottolinea che i consigli di amministrazione della Portielje e della Gosselin sono organi collegiali, fra i quali vi è un’identità personale solo parziale.

88.      Come esposto in precedenza (79), una siffatta argomentazione di per sé non è concludente, in quanto ciò che rileva sono i rapporti effettivi e le realtà economiche. Ciò vale ancor più in una situazione come quella esistente nella specie, in cui – sebbene non vi fosse un’identità assoluta fra i membri del consiglio d’amministrazione della Portielje e della Gosselin – sussistevano comunque importanti legami personali fra entrambe le persone giuridiche sotto forma dei tre membri comuni ai consigli. Alla luce di questi legami risulta avvalorata la prima impressione di un’assenza di autonomia della Gosselin rispetto alla Portielje e di una convergenza dei rispettivi interessi.

89.      Sarebbe spettato alla ricorrente (80) dimostrare che nel caso di specie la «controllante» Portielje si è astenuta da intromissioni nella «controllata» Gosselin, per cui quest’ultima, nonostante fosse controllata al 100% dalla prima, avrebbe potuto determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato (81).

90.      Questa non è affatto una probatio diabolica, che impone alla controllante di provare fatti negativi (82). Piuttosto, come già menzionato (83), si può spiegare con riferimento ad elementi concreti della quotidianità dell’impresa se e in che misura la controllata ha determinato da sé la politica commerciale e il comportamento sul mercato e, pertanto, si è comportata autonomamente, ossia indipendentemente dalla propria controllante.

91.      Dal momento che, tuttavia, la Portielje – a prescindere dalla sua insistenza sui rapporti di diritto societario o di diritto delle fondazioni – non ha addotto alcun elemento concreto per confutare la presunzione del 100% e, soprattutto, non ha affrontato le conseguenze di fatto dei suoi legami personali con la Gosselin, anche il suo secondo motivo risulta infondato.

C –    Altro

92.      Per quanto riguarda gli altri motivi dedotti dalla Portielje nella causa T‑209/08, il Tribunale li ha già dichiarati tutti infondati. Dal canto mio, ho analizzato questi motivi e li ritengo parimenti infondati, sostanzialmente per gli stessi motivi esposti dal Tribunale della sentenza impugnata.

93.      Neanche la riduzione dell’ammenda concessa dal Tribunale a favore della Gosselin può avere effetti sulla Portielje. Questa riduzione della sanzione, infatti, riguarda il periodo compreso fra il 30 ottobre 1993 e il 14 novembre 1996, mentre la Portielje, secondo la decisione controversa, è responsabile in solido solo per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 e il 18 settembre 2002.

94.      Non ravviso peraltro neanche elementi che possano risultare indicativi di un errato calcolo dell’ammenda comminata alla Portielje, sia perché sproporzionata o semplicemente perché incongrua. Non vi è pertanto motivo di annullare o di rideterminare la suddetta ammenda, neanche in considerazione dell’ampio sindacato discrezionale esteso al merito di cui gode la Corte (articolo 261 TFUE in combinato disposto con l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003).

D –    Conclusione intermedia

95.      In conclusione, pertanto, il ricorso d’annullamento della Portielje nella causa T‑209/08 deve essere integralmente respinto in quanto infondato.

VI – Spese

96.      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese (84).

97.      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Portielje, rimasta soccombente nei due gradi di giudizio, deve essere condannata alle spese di entrambi.

VII – Conclusione

98.      Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco pertanto alla Corte di statuire quanto segue:

1)      I punti 4 e 6 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2011 nelle cause riunite T‑208/08 e T‑209/08, Gosselin Group NV e a./Commissione, sono annullati.

2)      Il ricorso d’annullamento presentato dalla Stichting Administratiekantoor Portielje nella causa T‑209/08 è respinto.

3)      La Stichting Administratiekantoor Portielje è condannata al pagamento delle spese del procedimento di primo grado nella causa T‑209/08 nonché delle spese del presente giudizio di impugnazione.


1 – Lingua originale: il tedesco.


2 –      Decisione della Commissione, dell’11 marzo 2008, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco), notificata con il numero C(2008) 926 def., in estratto in GU 2009, C 188, pag. 16; di detta decisione può essere consultato il testo integrale in versione non riservata, in lingua francese, solo in Internet sul sito web della Commissione, direzione generale della Concorrenza (http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index.html).


3 – Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, Gosselin Group e a./Commissione (T‑208/08 e T‑209/08, non ancora pubblicata nella Raccolta).


4 – La causa pendente Gosselin Group/Commissione e a. (C‑429/11 P) ha per oggetto un’impugnazione rivolta anche contro la sentenza impugnata nella fattispecie. Altre sentenze del Tribunale relative all’intesa sui traslochi sono oggetto di impugnazione nelle cause pendenti Ziegler/Commissione (C‑439/11 P), Commissione/Coppens (C‑441/11 P) e Team Relocations e a./Commissione (C‑444/11 P). Nella causa Commissione/Coppens (C‑441/11 P) ho presentato le mie conclusioni in data 24 maggio 2012.


5 –      V., al riguardo e sul prosieguo, punto 2 della sentenza impugnata.


6 – Allied Arthur Pierre, Compas, Coppens, Gosselin, Interdean, Mozer, Putters, Team Relocations, Transworld e Ziegler (v. per es. il considerando 345 della decisione controversa).


7 –      Detti periodi oscillavano fra tre mesi e più di diciotto anni.


8 – V. in particolare i considerando 307, 314 e 345 della decisione controversa.


9 – V. al riguardo il considerando 121 della decisione controversa e il punto 1 della sentenza impugnata.


10 – V. al riguardo i considerando 123‑153 della decisione controversa.


11 –      Articolo 1 della decisione controversa e punto 1 della sentenza impugnata.


12 –      Le singole ammende oscillavano tra 1 500 euro e 9,2 milioni di euro.


13 –      Decisione della Commissione del 24 luglio 2009, notificata con il numero K(2009) 5810 def.


14 – V., al riguardo, oltre alla sentenza impugnata, altre quattro sentenze pronunciate dal Tribunale il 16 giugno 2011 nelle cause Ziegler/Commissione (T‑199/08, Racc. pag. II‑3507); Team Relocations e a./Commissione (T‑204/08 e T‑212/08, Racc. pag. II‑3569); Verhuizingen Coppens/Commissione (T‑210/08, Racc. pag. II‑3713), e Putters International/Commissione (T‑211/08, Racc. pag. II‑3729).


15 –      V. punti 1‑3 e 5 del dispositivo della sentenza impugnata.


16 –      V. punti 4 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata.


17 – La parte rimanente della sentenza del Tribunale, laddove si tratta del ricorso di annullamento proposto dalla Gosselin, è oggetto dell’impugnazione proposta nella causa C‑429/11 P.


18 – Dato che la decisione controversa è stata emanata prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il divieto di intese anticoncorrenziali che si applica al caso di specie è ancora quello formulato nell’articolo 81 CE. Le considerazioni che seguono si possono però senz’altro applicare anche all’articolo 101 TFUE.


19 – Sentenze del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione («ICI», 48/69, Racc. pag. 619, punti 132 e 133); del 25 ottobre 1983, AEG-Telefunken/Commissione (107/82, Racc. pag. 3151, punto 49); del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione («Akzo Nobel», C‑97/08 P, Racc. pag. I‑8237, punti 58 e 72); del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxemburg/Commissione («ArcelorMittal», C‑201/09 P e C‑216/09 P, Racc. pag. I-2239, punti 95 e 96), e del 19 luglio 2012, AOI e a./Commissione e a. («AOI», C‑628/10 P e C‑14/11 P, punti 42‑44).


20 – Sentenze Akzo Nobel (punti 60 e 61), ArcelorMittal (punti 97 e 98) ed AOI (punti 46 e 47), tutte cit. alla nota 19. In entrambe le sentenze del 29 settembre 2011, Arkema/Commissione (C‑520/09 P, Racc. pag. I‑8901, punti 40 e 42), ed Elf Aquitaine/Commissione («Elf Aquitaine», C‑521/09 P, Racc. pag. I‑8947, punti 56, 63 e 95), si trattava di una società partecipata al 98%.


21 – V. al riguardo le conclusioni da me presentate il 12 gennaio 2012 nella causa AOI (cit. alla nota 19, in particolare paragrafo 33).


22 –      Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


23 –      Sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 59); dell’11 dicembre 2007, ETI e a. (C‑280/06, Racc. pag. I‑10893, punto 38); del 1° luglio 2008, MOTOE (C‑49/07, Racc. pag. I‑4863, punto 20), e Akzo Nobel (cit. alla nota 19, punto 54).


24 –      Punto 50 della sentenza impugnata.


25 –      Punti 42 e 43 della sentenza impugnata.


26 – Sentenze del 23 aprile 1991, Höfner e Elser (C‑41/90, Racc. pag. I‑1979, punto 21); del 23 marzo 2006, Enirisorse (C‑237/04, Racc. pag. I‑2843, punto 28); ETI e a. (cit. alla nota 23, punto 38); MOTOE (cit. alla nota 23, punto 21); Akzo Nobel (cit. alla nota 19, punto 54); ArcelorMittal (cit. alla nota 19, punto 95) ed AOI (cit. alla nota 19, punto 42).


27 – Sentenze del 12 luglio 1984, Hydrotherm Gerätebau (170/83, Racc. pag. 2999, punto 11); Akzo Nobel (cit. alla nota 19, punto 55); ArcelorMittal (cit. alla nota 19, punto 95) ed AOI (cit. alla nota 19, punto 42).


28 –      Punto 40 della sentenza impugnata; v. anche punto 44 di detta sentenza.


29 –      Punto 42 della sentenza impugnata.


30 – Sentenze Akzo Nobel (punto 59); ArcelorMittal (punto 101), ed AOI (punto 44), tutte cit. alla nota 19; v. inoltre le conclusioni da me presentate nella causa AOI (cit. alla nota 19, paragrafo 173) e le conclusioni da me presentate il 23 aprile 2009 nella causa Akzo Nobel (cit. alla nota 19, paragrafo 97).


31 – Sentenze del 13 luglio 1966, Italia/Consiglio e Commissione (32/65, Racc. pag. 458, punti 485 e segg.); ICI (cit. alla nota 19, punto 134); del 24 ottobre 1996, Viho/Commissione (C‑73/95 P, Racc. pag. I‑5457, punto 16), e del 14 dicembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (C‑217/05, Racc. pag. I‑11987, punto 44).


32 – Sentenze Akzo Nobel (punti 56 e 59); ArcelorMittal (punti 95 e 101), ed AOI (punti 42‑44), tutte cit. alla nota 19.


33 –      Punto 39 della sentenza impugnata.


34 –      V. al riguardo le Conclusioni da me presentate nella causa Akzo Nobel (cit. alla nota 19, paragrafo 11).


35 –      Sentenza cit. alla nota 19.


36 – Sentenze Hydrotherm Gerätebau (cit. alla nota 27); ICI (cit. alla nota 19), e del 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (C‑286/98 P, Racc. pag. I‑9925).


37 –      Punti 40 e 41 della sentenza impugnata.


38 – V. al riguardo le conclusioni da me presentate il 3 luglio 2007 nella causa ETI (cit. alla nota 23, paragrafi 71 e 72) e le conclusioni da me presentate in seguito nella causa Akzo Nobel (cit. alla nota 19, paragrafi 39 e 41).


39 –      Punti 42, 43 e 50 della sentenza impugnata.


40 – V. in particolare le sentenze Akzo Nobel (punti 60 e 61); ArcelorMittal (punti 97 e 98), ed AOI (punti 46 e 47), tutte cit. alla nota 19.


41 –      Punto 46 della sentenza impugnata.


42 –      Sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C‑222/04, Racc. pag. I‑289).


43 –      Punti 47‑49 della sentenza impugnata.


44 – Sentenza Cassa di Risparmio di Firenze (cit. alla nota 42, punto 111).


45 – Sentenza Cassa di Risparmio di Firenze (cit. alla nota 42, punto 112). A voler esser precisi, in quel brano della sentenza della Corte non si parla di una fondazione ma, più in generale, di un «soggetto» titolare di partecipazioni di controllo di una società. Dal contesto generale della sentenza emerge però che si tratta di fondazioni, ovvero di fondazioni bancarie di diritto italiano.


46 –      V. in tal senso punti 48 e 49 della sentenza impugnata.


47 – Sulla disciplina delle intese anticoncorrenziali v. la giurisprudenza citata alla nota 19 nonché le conclusioni da me presentate nella causa AOI (cit. alla nota 19, paragrafo 144); sulla disciplina degli aiuti di stato v. la sentenza Cassa di Risparmio di Firenze (cit. alla nota 42, punto 112).


48 –      V. al riguardo supra, paragrafo 23 delle presenti conclusioni e la giurisprudenza cit. alla nota 20.


49 –      Sentenza cit. alla nota 42, in particolare punti 110‑113.


50 –      Punto 48 della sentenza impugnata.


51 – Sentenza del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel/Commissione (C‑480/09 P, Racc. pag. I‑13355, punto 66).


52 – V. a questo proposito la giurisprudenza cit. alla nota 26.


53 – Sentenza Cassa di Risparmio di Firenze (cit. alla nota 42, punto 107); anche sentenza Enirisorse (cit. alla nota 26, punto 28).


54 – Nella sentenza Akzo Nobel (cit. alla nota 19, punto 54) la Corte rinvia alla sentenza Cassa di Risparmio di Firenze (cit. alla nota 42). Nella sentenza del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione («General Química», C‑90/09 P, Racc. pag. I‑1, punti 34 e 35) si fa riferimento sia alla sentenza Akzo Nobel sia alla sentenza Cassa di Risparmio di Firenze.


55 – V. a questo riguardo le conclusioni da me presentate nelle cause Akzo Nobel (cit. alla nota 19, paragrafo 74), ed AOI (cit. alla nota 19, paragrafo 170).


56 – V. a questo riguardo le conclusioni da me presentate nella causa Akzo Nobel (cit. alla nota 19, paragrafo 71, unitamente ai paragrafi 40 e 41).


57 – Su taluni casi esemplificativi in cui è del pari ipotizzabile che la presunzione del 100% venga neutralizzata, v. le osservazioni alla nota 67 delle conclusioni da me presentate nella causa Akzo Nobel (cit. alla nota 19).


58 – V. a questo proposito la sentenza ETI e a. (cit. alla nota 23, punti 47‑50).


59 –      Punto 58 della sentenza impugnata.


60 – Punto 51 della sentenza impugnata.


61 – V. supra, paragrafi 25‑57 delle presenti conclusioni.


62 – V. soprattutto le sentenze Akzo Nobel (punti 60‑63); ArcelorMittal (punto 97), ed AOI (punti 46‑48), tutte citate alla nota 19, nonché le sentenze General Química (cit. alla nota 54, punti 39, 42 e 50), ed Elf Aquitaine (cit. alla nota 20, punti 56 e 59).


63 –      Ordinanza del 17 settembre 1996, San Marco/Commissione (C‑19/95 P, Racc. pag. I‑4435, punto 39), nonché sentenze del 1° giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (C‑136/92 P, Racc. pag. I‑1981, punto 49); Elf Aquitaine (cit. alla nota 20, punto 68); del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere»/Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, Racc. pag. I‑4727, punto 149), ed AOI (cit. alla nota 19, punto 85).


64 – Ordinanza San Marco/Commissione (cit. alla nota 63, punto 39) e sentenze Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (cit. alla nota 63, punto 49); General Química (cit. alla nota 54, punto 71), e Comitato «Venezia vuole vivere»/Commissione (cit. alla nota 63, punto 149).


65 – Sentenze del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione (C‑109/10 P, Racc. pag. I‑10329, punto 51), e Solvay/Commissione (C‑110/10 P, Racc. pag. I‑10439, punto 46).


66 – Punto 56 della sentenza impugnata.


67 – Punto 57 della sentenza impugnata.


68 – Sentenze del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05, Racc. pag. I‑439, punto 37); del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione (C‑260/05 P, Racc. pag. I‑10005, punto 37), e Comitato «Venezia vuole vivere»/Commissione (cit. alla nota 63, punto 153).


69 – Punto 54 della sentenza impugnata.


70 – Punto 55 della sentenza impugnata.


71 – Punto 56 della sentenza impugnata.


72 – Punto 57 della sentenza impugnata.


73 – V. a questo proposito, ad esempio, la valutazione delle prove effettuata dalla Corte di giustizia nella sentenza General Química (cit. alla nota 54, punto 104).


74 – Punti 28 e 29 della sentenza impugnata.


75 – V. a questo proposito paragrafi 27‑57 delle presenti conclusioni.


76 – Punti 28 e 30‑32 della sentenza impugnata.


77 – Il Tribunale si esprime nel senso che la Portielje possiede «la quasi totalità del capitale della Gosselin» (punti 49 e 53 della sentenza impugnata). A mio parere è più corretto affermare che la Portielje ha sotto il suo controllo tutte le azioni della Gosselin, in quanto amministra fiduciariamente per i membri della famiglia dei fondatori il 92% di tali azioni e, inoltre, detiene quasi tutte le azioni (99,87%) della Vivet en Gosselin NV, cui appartiene il rimanente 8% della Gosselin. Ai fini dell’applicazione della presunzione del 100%, tuttavia, la suddetta questione relativa alla formulazione non fa alcuna differenza.


78 – V. soprattutto le sentenze Akzo Nobel (punti 60 e 61); ArcelorMittal (punti 97 e 98), ed AOI (punti 46 e 47), tutte cit. alla nota 19.


79 – V. in proposito paragrafi 68‑78 delle presenti conclusioni.


80 – Sentenze General Química (cit. alla nota 54, punto 104), ed Elf Aquitaine (cit. alla nota 20, punto 61).


81 – V, in questo senso, le conclusioni da me presentate nelle cause AOI (cit. alla nota 19, paragrafo 171), e Akzo Nobel (cit. alla nota 19, paragrafo 75).


82 – In questo senso anche sentenza Elf Aquitaine (cit. alla nota 20, punto 65).


83 – V. supra, paragrafo 77 delle presenti conclusioni.


84 – Ai sensi del principio generale secondo cui le nuove regole processuali si applicano a tutte le controversie pendenti al momento della loro entrata in vigore (giurisprudenza costante, vedi ex multis sentenza del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., da 212/80 a 217/80, Racc. pag. 2735, punto 9), nella fattispecie la decisione sulle spese è disciplinata dal regolamento di procedura della Corte del 25 settembre 2012, entrato in vigore il 1° novembre 2012 (v., in questo senso, anche sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C-417/11 P, punti 91 e 92). Sotto il profilo del contenuto, tuttavia, non vi è differenza con l’articolo 69, § 2, in combinato disposto con gli articoli 118 e 122, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte del 19 giugno 1991.