Language of document : ECLI:EU:C:2013:339

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

30 maggio 2013 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/24/CE – Conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260 TFUE – Sanzioni pecuniarie – Imposizione di una somma forfettaria»

Nella causa C‑270/11,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, proposto il 31 maggio 2011,

Commissione europea, rappresentata da C. Tufvesson, D. Maidani e F. Coudert, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Svezia, rappresentato da A. Falk e C. Meyer‑Seitz, in qualità di agenti,

convenuto,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, U. Lõhmus (relatore), M. Safjan e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 gennaio 2013,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede che la Corte voglia:

–        dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo adottato i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione della sentenza del 4 febbraio 2010, Commissione/Svezia (C‑185/09), relativa alla mancata trasposizione nel proprio ordinamento interno delle disposizioni della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54), nonché non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

–        condannare il Regno di Svezia a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea» una penalità dell’importo giornaliero di EUR 40 947,20, per ogni giorno di ritardo nell’adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Svezia, a decorrere dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino al giorno della sua esecuzione;

–        condannare il Regno di Svezia a versare alla Commissione sul medesimo conto la somma forfettaria dell’importo giornaliero di EUR 9 597, per ogni giorno di ritardo nell’adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Svezia, a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza medesima e fino al giorno di pronuncia della presente sentenza, ovvero, qualora ciò si verificasse prima, sino al giorno di adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Svezia, e

–        condannare il Regno di Svezia alle spese.

 Contesto normativo

2        Il considerando 22 della direttiva 2006/24 così recita:

«La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la «Carta»]. In particolare, insieme alla direttiva 2002/58/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37)], essa mira a garantire la piena osservanza dei diritti fondamentali del cittadino al rispetto della propria vita privata e delle proprie comunicazioni e alla protezione dei dati di carattere personale come previsto dagli articoli 7 e 8 della Carta».

3        L’articolo 1 della direttiva 2006/24 così dispone:

«1.      La presente direttiva ha l’obiettivo di armonizzare le disposizioni degli Stati membri relative agli obblighi, per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione, relativi alla conservazione di determinati dati da essi generati o trattati, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione nazionale.

2.      La presente direttiva si applica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione delle persone sia fisiche che giuridiche, e ai dati connessi necessari per identificare l’abbonato o l’utente registrato. Non si applica al contenuto delle comunicazioni elettroniche, ivi incluse le informazioni consultate utilizzando una rete di comunicazioni elettroniche».

4        L’articolo 15 di tale direttiva enuncia quanto segue:

«1.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 15 settembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto nazionale che essi adottano nel settore coperto dalla presente direttiva.

3.      Fino al 15 marzo 2009 ogni Stato membro ha facoltà di differire l’applicazione della presente direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l’accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet. Uno Stato membro che intenda avvalersi del presente paragrafo ne dà notifica al Consiglio e alla Commissione con una dichiarazione all’atto dell’adozione della presente direttiva. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

 La sentenza Commissione/Svezia

5        Nella citata sentenza Commissione/Svezia la Corte ha dichiarato che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2006/24, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva medesima.

 Il procedimento precontenzioso

6        Con lettera di diffida del 28 giugno 2010, la Commissione intimava al Regno di Svezia di presentare osservazioni riguardo ai provvedimenti adottati per conformarsi agli obblighi derivanti dalla menzionata sentenza Commissione/Svezia entro un termine di due mesi dalla ricezione della diffida stessa.

7        Con lettere del 27 agosto e del 23 novembre 2010 nonché del 21 gennaio 2011, le autorità svedesi rispondevano a detta lettera di diffida comunicando alla Commissione l’andamento dell’iter di trasposizione nel diritto nazionale della direttiva 2006/24 facendo presente, in particolare, che il progetto di legge elaborato a tal fine era stato trasmesso al parlamento svedese l’8 dicembre 2010 e che il suo esame da parte di quest’ultimo era previsto per la seconda metà del mese di marzo 2011.

8        Con lettera del 25 marzo 2011, il Regno di Svezia informava la Commissione che, il 16 marzo 2011, detto parlamento aveva deciso di posticipare l’adozione di detto progetto di legge di un anno. Tale decisione sarebbe stata adottata da un sesto dei membri del parlamento, conformemente ad una procedura costituzionale particolare. Secondo tale Stato membro, decorso tale termine annuale, la commissione parlamentare alla quale era stata demandata la questione avrebbe dovuto depositare dinanzi al parlamento una proposta di trasposizione della direttiva 2006/24 nel diritto nazionale.

9        Ciò premesso, la Commissione, ritenendo che il Regno di Svezia non avesse adottato i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Svezia, decideva di proporre il presente ricorso.

 Gli sviluppi intervenuti nel corso della presente causa

10      Il Regno di Svezia, da un lato, informava la Commissione, con lettera del 22 marzo 2012, che il parlamento svedese aveva adottato, il 21 marzo 2012, la proposta del governo relativa alla trasposizione, nel proprio ordinamento giuridico interno, della direttiva 2006/24, la cui entrata in vigore era fissata al 1° maggio 2012, e, dall’altro, comunicava con lettera del 3 aprile 2012, i provvedimenti di trasposizione di detta direttiva nella propria legislazione nazionale. Di conseguenza la Commissione dichiarava, il 7 giugno 2012, di rinunciare parzialmente al suo ricorso nella parte relativa alla penalità dell’importo giornaliero di EUR 40 947,20. Essa insisteva, tuttavia, sulle domande relative al pagamento di una somma forfettaria e all’importo di quest’ultima.

11      Per quanto riguarda le spese, la Commissione riteneva che, poiché la sua rinuncia relativa al capo della domanda diretto alla condanna del Regno di Svezia al pagamento di una penalità sarebbe risultata dal comportamento adottato dallo Stato membro medesimo successivamente alla chiusura dalla fase scritta del procedimento, spettava a detto Stato sopportare le spese legate a tale aspetto della causa.

12      Nel controricorso, il Regno di Svezia contesta, da un lato, la domanda della Commissione relativa al versamento di una somma forfettaria e, dall’altro, l’importo della medesima. Lo Stato membro medesimo contesta altresì la domanda della Commissione relativa alle spese e chiede che la Corte voglia disporre che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.

 Sull’inadempimento

 Argomenti delle parti

13      Per quanto riguarda l’asserito inadempimento, la Commissione ricorda che, conformemente all’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, ove la Corte riconosca che uno Stato membro è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato FUE, tale Stato membro è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Quanto al termine entro cui l’esecuzione di una tale sentenza deve intervenire, la Commissione precisa che dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’interesse collegato ad un’applicazione immediata ed uniforme del diritto dell’Unione europea esige che tale esecuzione sia avviata immediatamente e sia portata a compimento entro i termini più brevi possibili.

14      Il Regno di Svezia ammette di non aver adottato i provvedimenti di cui trattasi entro il termine impartito nella lettera di diffida del 28 giugno 2010 per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Svezia.

 Giudizio della Corte

15      Ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare le sue osservazioni, può adire la Corte, precisando l’importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte di detto Stato e che essa consideri adeguato alle circostanze.

16      Al riguardo, la data di riferimento per valutare la sussistenza di un inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE è quella della scadenza del termine fissato nella lettera di diffida formulata ai sensi di tale disposizione (sentenze dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, punto 67, e del 19 dicembre 2012, Commissione/Irlanda, C‑374/11, punto 19).

17      Nel corso del procedimento il Regno di Svezia ha fatto presente che l’adattamento del suo diritto nazionale alla menzionata sentenza Commissione/Svezia era stato realizzato, in particolare, attraverso la proposta del governo relativa alla trasposizione della direttiva 2006/24 la cui entrata in vigore era fissata al 1° maggio 2012.

18      È quindi pacifico che, al termine del periodo di due mesi decorrente dalla ricezione da parte del Regno di Svezia della lettera di diffida indicata supra al punto 6, ovvero al 28 agosto 2010, tale Stato membro non aveva, in ogni caso, adottato tutti i provvedimenti necessari per assicurare l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Svezia.

19      Ciò premesso, si deve dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Svezia, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260 TFUE.

 Sulla somma forfettaria

 Argomenti delle parti

20      Per il calcolo della somma forfettaria, la Commissione si richiama alla sentenza del 12 luglio 2005, Commissione/Francia (C‑304/02, Racc. pag. I‑6263), nonché alla sua comunicazione del 13 dicembre 2005, intitolata «Applicazione dell’articolo 228 del trattato CE» [SEC(2005) 1658], come aggiornata dalla comunicazione del 20 luglio 2010, intitolata «Applicazione dell’articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità proposte dalla Commissione alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione» [SEC(2010) 923/3; in prosieguo: la «comunicazione del 2010»]. Secondo la Commissione, l’importo della sanzione pecuniaria deve essere fissato in funzione della gravità dell’infrazione, della durata della medesima e della necessità di garantire l’efficacia dissuasiva della sanzione, onde evitare recidive.

21      Per quanto riguarda, anzitutto, la gravità dell’infrazione, la Commissione afferma di tenere conto dell’importanza delle disposizioni dell’Unione oggetto dell’infrazione, delle conseguenze di quest’ultima sugli interessi generali e particolari e del comportamento dello Stato convenuto.

22      In primo luogo, quanto all’importanza di dette disposizioni, la Commissione ritiene che la mancata esecuzione della citata sentenza Commissione/Svezia costituisca un inadempimento particolarmente grave poiché riguarda l’omessa trasposizione di una direttiva contenente disposizioni di grande rilevanza per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Tali disposizioni assicurerebbero inoltre, da un lato, un quadro normativo equilibrato che permetta il funzionamento del mercato interno garantendo, al contempo, che le forze dell’ordine possano utilizzare dati pertinenti per lottare contro la grande criminalità e, dall’altro, la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

23      In secondo luogo, la Commissione ritiene che le conseguenze dell’infrazione sugli interessi generali ed individuali siano particolarmente gravi, considerato che la mancata trasposizione da parte del Regno di Svezia della direttiva 2006/24 ha causato un danno economico nei confronti di imprese stabilite in tutta l’Unione e di altri Stati membri. Tale mancata trasposizione avrebbe conferito un vantaggio concorrenziale agli operatori privati di telecomunicazioni svedesi, i quali non sarebbero tenuti né a conservare dati che i loro concorrenti in altri Stati membri devono conservare, né ad investire in manodopera o materiali destinati a fornire dati alle autorità.

24      In terzo luogo, in relazione ai fattori da prendere in considerazione in sede di valutazione della gravità dell’infrazione al diritto dell’Unione, la Commissione ritiene che l’inadempimento censurato sia chiaramente dimostrato dal fatto che il Regno di Svezia non ha né adottato né notificato i provvedimenti nazionali di trasposizione entro il termine impartito, ovvero il 15 settembre 2007 al più tardi. Occorrerebbe, tuttavia, tenere conto del fatto che tale Stato membro, in passato, non ha mai omesso di eseguire una sentenza pronunciata dalla Corte ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

25      Alla luce degli elementi e delle circostanze che precedono, la Commissione propone l’applicazione di un coefficiente di gravità di 10, su una scala da 1 a 20.

26      Successivamente, quanto al criterio relativo alla durata dell’infrazione, nel contesto dell’esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Svezia, pronunciata il 4 febbraio 2010, la Commissione rileva che sono trascorsi in totale 426 giorni tra detta sentenza ed il 6 aprile 2011, giorno della decisione di apertura del procedimento d’infrazione della Commissione contro il Regno di Svezia.

27      Infine, per quanto riguarda la necessità di una sanzione dissuasiva onde evitare recidive, la Commissione ha fissato a 4,57, in applicazione della comunicazione del 2010, il fattore «n», fondato sulla capacità finanziaria del Regno di Svezia nonché sul numero di voti di cui esso dispone in seno al Consiglio dell’Unione europea.

28      Di conseguenza, la Commissione spiega, nel proprio ricorso, che l’importo della somma forfettaria richiesta, ovvero EUR 9 597 per ogni giorno d’infrazione, è il risultato, conformemente ai criteri previsti dalla comunicazione del 2010, della moltiplicazione dell’importo forfettario di base (EUR 210 al giorno) per il coefficiente di gravità dell’infrazione fissato a 10 e per il fattore «n» pari a 4,57. L’importo totale ottenuto in tal modo ammonterebbe a 4 088 322 per 426 giorni d’infrazione.

29      Nel controricorso, il Regno di Svezia sostiene, in via principale, che la valutazione da parte della Commissione dell’inadempimento in questione è eccessivamente rigorosa, sia dal punto di vista della gravità sia di quello della necessità dell’efficacia dissuasiva. In particolare, la Commissione non avrebbe dimostrato l’esistenza di circostanze che giustificherebbero l’applicazione di un coefficiente di gravità elevato addirittura a 10 per l’infrazione in questione.

30      In proposito, lo Stato membro medesimo deduce, da un lato, che la direttiva 2006/24 non è così rilevante per il funzionamento del mercato interno come afferma la Commissione. Tale direttiva comporterebbe solo un’armonizzazione marginale delle legislazioni nazionali in materia. Infatti, l’obbligo posto a carico degli operatori di conservare taluni dati varierebbe in funzione degli Stati membri, lasciando loro il potere di legiferare nel settore dell’accesso delle autorità ai dati relativi al traffico delle comunicazioni o in quello della ripartizione dei costi della conservazione sostenuti dagli operatori. Peraltro, secondo il Regno di Svezia, nel diritto dell’Unione esistono già norme che permettono, a talune condizioni, la conservazione di dati relativi al traffico delle comunicazioni al fine di lottare contro la criminalità, segnatamente la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

31      Dall’altro, la Commissione non avrebbe dimostrato che la mancata trasposizione di tale direttiva da parte del Regno di Svezia abbia comportato le conseguenze sugli interessi generali e particolari da essa affermate. Inoltre, le norme attualmente in vigore nel diritto svedese avrebbero consentito di evitare proprio tali conseguenze garantendo la disponibilità di dati a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi.

32      Lo Stato membro medesimo rileva altresì che la Commissione, nell’ambito delle proprie valutazioni, non ha considerato il fatto che la menzionata sentenza Commissione/Svezia riguarda soltanto la parziale omessa attuazione della direttiva 2006/24. A tale effetto, il Regno di Svezia sostiene di essersi avvalso della facoltà, concessa dall’articolo 15, paragrafo 3, di tale direttiva, di differire l’applicazione della medesima sino al 15 marzo 2009 per quanto riguarda l’accesso Internet, la posta elettronica e la telefonia via Internet. Pertanto, a suo avviso, la citata sentenza Commissione/Svezia riguardava esclusivamente la mancata trasposizione nell’ordinamento interno delle disposizioni della direttiva per le quali il differimento della scadenza fissata al 15 settembre 2007 non era possibile.

33      Il Regno di Svezia rileva peraltro di non aver mai omesso di eseguire una sentenza della Corte ai sensi dell’articolo 258 TFUE. Sottolinea, inoltre, di attribuire grande importanza al proprio dovere di leale cooperazione. Deduce, a giustificazione del ritardo riscontrato nell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Svezia, di aver dovuto fronteggiare un acceso dibattito politico sulla trasposizione della direttiva 2006/24 nel proprio ordinamento interno e che l’attuazione delle misure necessarie ai fini di detta trasposizione ha sollevato problemi sul piano dell’iter legislativo nonché difficili scelte da compiere, che hanno implicato la ponderazione della tutela della vita privata con l’esigenza di un’efficace lotta alla criminalità.

34      Nella propria replica la Commissione sostiene, anzitutto, che, sebbene la direttiva 2006/24 non miri alla realizzazione di un’armonizzazione completa, non se ne può dedurre che tale direttiva non produca conseguenze sul mercato interno o sugli interessi privati e pubblici. Le differenze nell’attuazione di detta direttiva negli Stati membri non diminuirebbero in alcun modo l’importanza dell’obbligo di conservazione dei dati di comunicazione dalla medesima prescritto.

35      Inoltre, per quanto riguarda la normativa dell’Unione già esistente e alla quale il Regno di Svezia si richiama, in particolare la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, la Commissione fa presente che quest’ultima non prescrive alcun obbligo, applicabile in tutta l’Unione, di conservare taluni dati relativi al traffico per un periodo definito.

36      Inoltre, per quanto attiene alle disposizioni nazionali esistenti invocate dallo Stato membro convenuto, la Commissione rileva che, anche nell’ipotesi in cui il Regno di Svezia dovesse disporre di taluni dati ai fini della lotta alla criminalità, ciò non sarebbe il risultato dell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Svezia, giacché la disponibilità di tali dati dipenderebbe unicamente dalle decisioni commerciali adottate dai diversi operatori di telecomunicazioni.

37      Peraltro, quanto all’argomento di tale Stato membro relativo al fatto che la mancata esecuzione della citata sentenza Commissione/Svezia riguarderebbe soltanto una parte della direttiva 2006/24, la Commissione rileva che, se è pur vero che gli Stati membri potevano differire, in virtù dell’articolo 15, paragrafo 3, di tale direttiva, l’applicazione dell’obbligo di conservazione fino al 15 marzo 2009, ciò non significava che detti Stati erano autorizzati a non adottare alcun provvedimento in relazione all’obbligo di conservazione dei dati previsti in tale disposizione prima del 15 marzo 2009. Di conseguenza, tale argomento sarebbe fondato su una lettura erronea della citata sentenza Commissione/Svezia.

38      Infine, per quanto riguarda l’argomento dello Stato membro convenuto relativo alle difficoltà interne legate al procedimento legislativo, la Commissione richiama la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale tali difficoltà interne non possono essere prese in considerazione nell’ambito della valutazione dell’infrazione commessa.

39      Quanto alle difficoltà di ordine interno, tale Stato membro sostiene di averle invocate non già per giustificare la mancata trasposizione della direttiva 2006/24, ma al fine di dimostrare che la trasposizione, nel caso di specie, è stata accompagnata da difficoltà talmente insolite da non poter essere ricondotte all’atteggiamento e al comportamento di regola tenuti del Regno di Svezia laddove esso debba attuare direttive e conformarsi a sentenze della Corte. Lo Stato membro medesimo insiste altresì sul fatto che l’iter legislativo summenzionato è applicabile soltanto in ipotesi eccezionali.

 Giudizio della Corte

40      In limine occorre ricordare che l’imposizione di una somma forfettaria deve, in ogni caso di specie, rimanere l’espressione dell’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento constatato che al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento avviato sul fondamento dell’articolo 260 TFUE. A tal proposito, quest’ultimo investe la Corte di un ampio potere discrezionale al fine di decidere se si debba o meno imporre una siffatta sanzione (citate sentenze Commissione/Spagna, punto 141, e Commissione/Irlanda, punto 47).

41      Pertanto, le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un utile punto di riferimento. Parimenti, orientamenti quali quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla Commissione (v. sentenza del 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, C‑369/07, Racc. pag. II‑5703, punto 112).

42      Per quanto riguarda, in primo luogo, il principio stesso dell’imposizione di una somma forfettaria, in forza dell’articolo 260 TFUE, va ricordato che tale principio si basa sostanzialmente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia continuato per un lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato (v. sentenza del 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, C‑121/07, Racc. pag. I‑9159, punto 58).

43      Nella specie, si deve necessariamente rilevare che, alla luce dell’oggetto della direttiva 2006/24, che mira, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, della medesima, a garantire la disponibilità dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, la mancata esecuzione della citata sentenza Commissione/Svezia, che aveva in precedenza accertato un inadempimento relativo a tale direttiva, può ledere gli interessi privati e pubblici in questione. Peraltro, dal momento che l’inadempimento contestato al Regno di Svezia è perdurato per oltre due anni dalla data della pronuncia di tale sentenza, si deve considerare che esso si è protratto per un periodo significativo a partire da tale data.

44      Di conseguenza la Corte ritiene che, nella specie, il Regno di Svezia debba essere condannato al pagamento di una somma forfettaria.

45      In secondo luogo, per quanto riguarda l’importo della somma forfettaria, si deve ricordare che spetta alla Corte fissarlo in modo tale che esso sia, da un lato, adeguato alle circostanze e, dall’altro, proporzionato all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (v., in tal senso, citate sentenze Commissione/Grecia, punto 146, e Commissione/Spagna, punto 143).

46      Tra i fattori pertinenti al riguardo figurano, in particolare, elementi come la gravità dell’infrazione ed il periodo durante il quale l’inadempimento addebitato si è protratto a partire dalla sentenza che lo ha constatato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 144).

47      Anzitutto e quanto alla gravità dell’inadempimento rispetto all’importanza delle disposizioni dell’Unione violate, si deve ricordare che la direttiva 2006/24 riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica nel mercato interno e che il legislatore dell’Unione persegue l’obiettivo di tutelare il buon funzionamento di quest’ultimo adottando norme armonizzate in materia di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2009, Irlanda/Parlamento e Consiglio, C‑301/06, Racc. pag. I‑593, punto 72).

48      Attraverso l’armonizzazione delle legislazioni nazionali che essa pone in essere, la direttiva 2006/24 mira, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, della medesima, a garantire la disponibilità di tali dati a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti da ciascuno Stato membro nel proprio diritto interno. Risulta, inoltre, dal considerando 22 di tale direttiva che essa è volta, in particolare, a garantire la piena osservanza dei diritti fondamentali del cittadino al rispetto della propria vita privata e delle proprie comunicazioni e alla protezione dei dati di carattere personale come previsto dagli articoli 7 e 8 della Carta.

49      In tale contesto si deve considerare che l’inadempimento all’obbligo di trasporre una direttiva siffatta rischia di ostacolare il buon funzionamento del mercato interno. Simile inadempimento riveste pertanto un certo grado di gravità, e ciò indipendentemente dal livello di armonizzazione operato dalla direttiva 2006/24.

50      Quanto alle conseguenze della mancata esecuzione della citata sentenza Commissione/Svezia sugli interessi privati e pubblici, in relazione all’argomento della Commissione quale richiamato al punto 23 supra, si deve sottolineare che risulta dai punti 6.1 e 6.2 della relazione della Commissione del 18 aprile 2011, intitolata «Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Valutazione dell’applicazione della direttiva sulla conservazione dei dati (direttiva 2006/24/CE)» [COM(2011) 225 def.], che detta direttiva non ha pienamente conseguito il suo obiettivo di creare condizioni di concorrenza omogenee per gli operatori nell’Unione. Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare l’asserito pregiudizio alle condizioni di concorrenza nel mercato interno dei servizi di telecomunicazione, cosa che invece non ha fatto.

51      Inoltre, non può essere accolto l’argomento del Regno di Svezia secondo il quale esistono già nel diritto dell’Unione norme che consentono, in presenza di talune condizioni, la conservazione di dati relativi al traffico delle comunicazioni al fine di lottare contro la criminalità e che le norme attualmente in vigore nel diritto svedese avrebbero consentito di evitare le conseguenze sugli interessi generali e particolari dedotti dalla Commissione. Infatti, è pacifico che dette norme non soddisfano i requisiti fissati dalla direttiva 2006/24, poiché, diversamente ragionando, non si sarebbe potuto accertare, nei confronti dello Stato membro medesimo, alcun inadempimento al proprio obbligo di trasposizione della direttiva 2006/24 nell’ordinamento interno.

52      Per quanto riguarda l’argomento del Regno di Svezia relativo al fatto che la menzionata sentenza Commissione/Svezia riguarderebbe soltanto l’omessa parziale attuazione della direttiva 2006/24, esso è destituito di fondamento.

53      Infatti, nella citata sentenza Commissione/Svezia, la Corte ha dichiarato e statuito che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2006/24, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. L’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24 consentiva agli Stati membri di differire l’applicazione dell’obbligo di conservazione di dati di comunicazione fino al 15 marzo 2009, ma non la trasposizione di detta direttiva che doveva essere effettuata prima del 15 settembre 2007.

54      Quanto al comportamento adottato dal Regno di Svezia in relazione ai suoi obblighi derivanti dalla direttiva 2006/24, le giustificazioni invocate da tale Stato membro, secondo cui il ritardo nell’esecuzione di tale sentenza sarebbe dovuto a difficoltà interne straordinarie, legate alle particolarità dell’iter legislativo, all’acceso dibattito politico sulla trasposizione della direttiva 2006/24 e alle problematiche riscontrate sul piano di difficili scelte che hanno implicato la ponderazione della tutela della vita privata con la necessità di una lotta efficace alla criminalità, non possono essere accolte. Come la Corte ha più volte dichiarato, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza del 31 marzo 2011, Commissione/Grecia, C‑407/09, Racc. pag. I‑2467, punto 36). Lo stesso vale per una decisione come quella del parlamento svedese, richiamata supra al punto 8, di posticipare di un anno l’adozione del progetto di legge volto a trasporre tale direttiva.

55      Si deve tuttavia considerare, quale circostanza attenuante, il fatto che il Regno di Svezia, in passato, non ha mai mancato di eseguire una sentenza pronunciata dalla Corte ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

56      In secondo luogo, per quanto riguarda la durata della persistenza dell’inadempimento oggetto del presente ricorso, occorre ricordare che, sebbene l’articolo 260 TFUE non precisi il termine entro il quale deve darsi esecuzione ad una sentenza, è tuttavia pacifico che essa deve comunque essere avviata immediatamente e concludersi al più presto (v., segnatamente, sentenza del 31 marzo 2011, Commissione/Grecia, cit., punto 34).

57      Nella specie, si deve rilevare che l’inadempimento è perdurato per quasi 27 mesi dalla data di pronuncia della citata sentenza Commissione/Svezia, ovvero dal 4 febbraio 2010, sino alla data in cui il Regno di Svezia ha reso pienamente conforme la propria legislazione a tale sentenza, ovvero il 1° maggio 2012.

58      Si deve pertanto necessariamente dichiarare che l’inadempimento addebitato al Regno di Svezia è perdurato per un lasso di tempo significativo dalla data di pronuncia della citata sentenza Commissione/Svezia.

59      Alla luce degli elementi che precedono e, segnatamente, delle considerazioni esposte supra ai punti da 47 a 58, la Corte ritiene, in base ad una giusta valutazione delle circostanze del caso di specie, di fissare ad EUR 3 milioni l’importo della somma forfettaria che il Regno di Svezia dovrà versare.

60      Si deve pertanto condannare il Regno di Svezia a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria dell’importo di EUR 3 milioni.

 Sulle spese

61      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Svezia, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il Regno di Svezia, non avendo adottato i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione della sentenza del 4 febbraio 2010, Commissione/Svezia (C‑185/09), relativa alla mancata trasposizione nel proprio ordinamento delle disposizioni della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, nonché non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260 TFUE.

2)      Il Regno di Svezia è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria dell’importo di EUR 3 milioni.

3)      Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

Firme


* Lingua processuale: lo svedese.