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Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 25 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) - Regno Unito - Daiichi Sankyo Company / Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Causa C-6/11) 2

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Artt. 3 e 4 - Condizioni di rilascio del certificato - Nozione di "prodotto protetto da un brevetto di base in vigore" - Criteri - Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Daiichi Sankyo Company

Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - High Court of Justice (Chancery Division, Patents Court) - Interpretazione degli artt. 3, lett. a), e 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) - Condizioni di rilascio del certificato - Nozione di "prodotto protetto da un brevetto di base in vigore" - Criteri - Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo

Dispositivo

L'art. 3, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare riguardante principi attivi non menzionati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato a sostegno di una tale domanda.

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1 -

2 - GU C 63 del 26.2.2011.