Language of document : ECLI:EU:C:2012:637

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 18 ottobre 2012 (1)

Causa C‑543/10

Refcomp SpA

contro

Axa Corporate Solutions Assurance SA,

Axa France IARD,

Emerson Network Power,

Climaveneta SpA

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Interpretazione dell’articolo 23 – Clausola attributiva della competenza giurisdizionale contenuta in un contratto stipulato tra il produttore e l’acquirente iniziale di un bene – Contratto che rientra in una serie di contratti concatenati sottoscritti da parti stabilite in diversi Stati membri – Opponibilità di tale clausola nei confronti del subacquirente di tale bene e del suo assicuratore surrogato – Incidenza eventuale dell’inapplicabilà dell’articolo 5, punto 1, del detto regolamento all’azione diretta del subacquirente contro il produttore»





I –    Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2).

2.        Tale domanda si inserisce in un procedimento, avviato dinanzi ad un giudice francese, nel corso del quale la clausola che attribuisce competenza ad un giudice italiano figurante nel contratto di compravendita tra il produttore, stabilito in Italia, e l’acquirente iniziale dei beni controversi, anch’esso stabilito in Italia, è stata fatta valere da tale produttore contro un subacquirente francese e contro l’assicuratore, anch’esso francese, subentrato nei diritti di questo ultimo. Al di là di questo caso particolare, la rilevanza giuridica è notevole perché è frequente che gli operatori commerciali internazionali facciano ricorso ad accordi di scelta del foro.

3.        La Corte è pertanto invitata a pronunciarsi sulla questione se l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 consenta, ed eventualmente a quali condizioni, che una clausola attributiva della competenza giurisdizionale inserita in un contratto iniziale sia trasmessa a valle di una serie di contratti concatenati conclusi uno dopo l’altro tra operatori economici stabiliti in diversi Stati membri dell’Unione europea (3). Essa dovrà decidere se debba essere effettuato un rinvio al diritto nazionale applicabile per determinare l’opponibilità o meno degli accordi di scelta del foro nei confronti dei terzi che non vi abbiano acconsentito, nella scia della sua giurisprudenza relativa all’estensione al terzo portatore di una siffatta clausola contenuta in una polizza di carico (4), ovvero se occorra formulare al riguardo una norma sostanziale autonoma, come ha recentemente deciso il Parlamento europeo nell’ambito dei lavori di rifusione del regolamento n. 44/2001 (5).

4.        La decisione di rinvio stabilisce altresì un rapporto tra tale problematica e la sentenza Handte (6), che verte sulla nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (7) (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), sostanzialmente equivalente all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Poiché in tale sentenza è stato dichiarato che il vincolo giuridico intercorrente tra il produttore e un subacquirente non era di natura contrattuale in base all’interpretazione della detta disposizione, la Cour de cassation si chiede quale sia l’incidenza di tale giurisprudenza per quanto riguarda l’opponibilità nei confronti del secondo di tali operatori di una clausola attributiva della competenza giurisdizionale contenuta in un contratto stipulato soltanto dal primo.

II – Contesto normativo

5.        Nell’undicesimo considerando del regolamento n. 44/2001 si afferma che «[l]e norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (…)».

6.        L’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, che figura nella sezione 2 del Capo II intitolata «Competenze speciali», prevede che in materia contrattuale una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, in un altro Stato membro, dinanzi al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

7.        L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 7 del Capo II relativo alla «Proroga di competenza», dispone:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)      per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

III – La controversia nella causa principale, le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte

8.        La SNC Doumer (in prosieguo: la «Doumer»), assicurata presso la SA Corporate Solutions Assurance (in prosieguo: l’«Axa Corporate»), avente sede in Parigi (Francia), ha fatto eseguire lavori di ristrutturazione di un complesso immobiliare situato a Courbevoie (Francia).

9.        Nell’ambito di tali lavori, sono stati installati gruppi di climatizzazione muniti ciascuno di una serie di compressori:

–        fabbricati dalla Refcomp SpA (in prosieguo: la «Refcomp»), società avente sede in Italia,

–        acquistati presso quest’ultima e assemblati dalla Climaveneta SpA (in prosieguo: la «Climaveneta»), società avente anch’essa sede in Italia,

–        poi forniti alla Doumer dalla società Liebert, nei diritti della quale è ormai subentrata la società Emerson Network Power (in prosieguo: la «Emerson»), a sua volta assicurata presso la compagnia Axa France IARD (in prosieguo: l’«Axa France»), le cui sedi rispettive sono situate in Francia.

10.      Sono sopravvenute disfunzioni nel sistema di climatizzazione installato. Una perizia giudiziaria ha rivelato che tali guasti provenivano da un vizio di fabbricazione dei compressori.

11.      Subentrata nei diritti della Doumer, da essa indennizzata come sua assicurata, l’Axa Corporate ha convenuto il produttore Refcomp, l’assemblatore Climaveneta e il fornitore Emerson dinanzi al Tribunal de grande instance de Paris al fine di reclamare nei loro confronti un rimborso in solido in base a tale vizio.

12.      Le due società italiane convenute hanno contestato la competenza del Tribunal de grande instance de Paris facendo valere, per quanto riguarda la Climaveneta, una clausola di arbitrato contenuta nel contratto di distribuzione tra essa e la Emerson, e, per quanto riguarda la Refcomp, una clausola che attribuiva competenza ad un giudice italiano contenuta nelle condizioni generali del contratto di compravendita da essa concluso con la Climaveneta.

13.      Con ordinanza del 26 gennaio 2007, il giudice istruttore del Tribunal de grande instance de Paris ha respinto le eccezioni di incompetenza sollevate dalla Climaveneta e dalla Refcomp. Queste ultime hanno interposto appello contro la detta ordinanza.

14.      Con sentenza del 19 dicembre 2008, la Cour d’appel de Paris ha riformato l’ordinanza impugnata nella parte in cui essa aveva respinto l’eccezione opposta della Climaveneta. Essa ha dichiarato che il Tribunal de grande instance de Paris non era competente a conoscere della domanda proposta contro tale società poiché in una serie di contratti traslativi di proprietà concatenati la clausola compromissoria era trasmessa automaticamente in quanto accessoria al diritto di azione, a sua volta accessorio rispetto al diritto sostanziale trasmesso, a prescindere dall’omogeneità o eterogeneità di tale serie di contratti.

15.      Per contro, la Cour d’appel de Paris ha confermato il rigetto dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla Refcomp. Essa ha motivato la sua decisione affermando che le regole di competenza speciale in materia contrattuale sancite dall’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non si applicavano ad una controversia tra il subacquirente di una cosa e il produttore che non gliel’ha venduta, controversia che si ricollega alla materia della responsabilità da illecito, disciplinata dalle disposizioni dell’articolo 5, punto 3, del detto regolamento, precisando nel contempo che l’articolo 23 di quest’ultimo non era più destinato ad intervenire poiché l’azione non aveva un fondamento contrattuale. Essa ha pertanto considerato che la clausola attributiva della competenza giurisdizionale concordata tra il produttore e un venditore intermedio non era opponibile all’assicuratore subentrato nei diritti del subacquirente e che il giudice francese adito era competente in considerazione del luogo in cui si è prodotto il danno.

16.      Tale sentenza della Cour d’appel de Paris ha formato oggetto di un ricorso in cassazione principale proposto dalla Refcomp e di un ricorso in cassazione incidentale proposto dalla Emerson.

17.      Con sentenza del 17 novembre 2010, la Cour de cassation ha respinto il detto ricorso in cassazione incidentale, ma per quanto riguarda il ricorso in cassazione principale proposto dalla Refcomp ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se una clausola attributiva della competenza giurisdizionale. che è stata concordata, in una serie comunitaria di contratti, tra il produttore di una cosa e un acquirente conformemente all’art. 23 del regolamento [n. 44/2001], produca effetti nei confronti del subacquirente e, in caso di soluzione affermativa, a quali condizioni.

2)      Se la clausola attributiva della competenza giurisdizionale produca effetti nei confronti del subacquirente e dei suoi assicuratori surrogati anche qualora l’art. 5, punto 1, del regolamento [n. 44/2001], non sia applicabile all’azione esercitata dal subacquirente contro il produttore, come dichiarato dalla Corte nella sentenza 17 giugno 1992, Handte».

18.      Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte la Refcomp, l’Axa Corporate e la Emerson, i governi francese, tedesco e spagnolo, nonché la Commissione europea.

19.      All’udienza del 3 maggio 2012, la Refcomp, i governi francese e tedesco nonché la Commissione sono stati rappresentati.

IV – Analisi

A –    Considerazioni introduttive

20.      Le due questioni pregiudiziali summenzionate invitano la Corte a pronunciarsi, in sostanza, sulla diffusione di una clausola attributiva della competenza giurisdizionale in seno ad una serie di contratti concatenati stipulati da parti stabilite in Stati membri diversi e, più in particolare, sugli effetti giuridici di una siffatta clausola nei confronti di un subacquirente (8) che non ha sottoscritto il contratto in cui quest’ultima è contenuta e che chiaramente non ha formalizzato il suo consenso al riguardo alle condizioni previste dall’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 (9).

21.      Anche se la decisione di rinvio non contiene elementi di motivazione espliciti, dagli elementi del fascicolo risulta che gli interrogativi della Cour de cassation francese trovano la loro origine nei dati seguenti.

22.      Da un lato, il problema è legato all’esistenza di una regola di diritto nazionale, e cioè la teoria giuridica secondo la quale benché i contratti abbiano normalmente un effetto relativo, in quanto essi vincolano solo le parti che li hanno sottoscritti, tale principio soffre tuttavia un’eccezione qualora vi sia un trasferimento della proprietà, dato che quest’ultima è trasmessa a tutti gli acquirenti successivi del bene interessato con l’aggiunta di tutti gli elementi che ne costituiscono l’accessorio. Ne consegue che, in forza del diritto francese, il subacquirente può ben agire per responsabilità nei confronti del suo venditore o di qualsiasi intermediario che abbia venduto il prodotto, ovvero anche direttamente nei confronti del produttore.

23.      D’altro lato, per quanto riguarda l’eventuale trasmissibilità sistematica, quale accessorio del diritto d’azione contrattuale a sua volta accessorio del diritto di proprietà ceduto, della clausola attributiva della competenza giurisdizionale che è inserita nel contratto iniziale di una serie europea di contratti traslativi di proprietà concatenati, tre correnti di pensiero si affrontano nella dottrina francese, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (10):

–        per taluni autori, una clausola del genere è sempre opponibile al subacquirente della cosa che forma oggetto della transazione malgrado il fatto che questi non sia parte di tale contratto e non abbia pertanto acconsentito alla clausola,

–        per altri, al contrario, non dovrebbe mai verificarsi una trasmissibilità,

–        taluni autori, invece, privilegiano una posizione intermedia, secondo la quale una siffatta clausola è trasmissibile in taluni casi, e cioè qualora i diritti e le obbligazioni dell’acquirente iniziale siano integralmente trasferiti agli acquirenti successivi.

24.      Questa problematica non è propria del diritto francese, poiché negli ordinamenti giuridici di taluni altri Stati membri esiste la stessa fictio juris (11). Inoltre, l’importanza della causa è non soltanto teorica ma anche economica. Infatti, la risposta che la Corte darà alla domanda di pronuncia pregiudiziale avrà un impatto potenzialmente notevole poiché, nelle operazioni di commercio internazionale è molto frequente che vengano stipulate clausole attributive della competenza giurisdizionale (12) ed è pertanto perfettamente possibile che esse si inseriscano in serie di contratti traslativi di proprietà concatenati riguardanti il territorio di diversi Stati membri.

25.      Al riguardo, rilevo che l’ipotesi formulata dal giudice del rinvio nella sua domanda è quella del destino di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale in una «serie comunitaria di contratti» essendo esso a conoscenza del fatto che gli operatori economici parti dei contratti concatenati della serie di cui alla causa principale si trovano stabiliti in Stati membri diversi. Più precisamente, la Corte deve pronunciarsi sul caso in cui una siffatta clausola rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001. Ai sensi del paragrafo 1 del detto articolo, basta in linea di principio che almeno una delle parti in causa, si tratti dell’attore o del convenuto, abbia il suo domicilio nel territorio di uno Stato membro dell’Unione (13), il che appunto avviene nella presente controversia.

26.      Peraltro, osservo che le questioni pregiudiziali proposte nella presente causa riguardano una «clausola attributiva della competenza giurisdizionale», mentre le disposizioni dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 disciplinano due tipi di «clausola attributiva di competenza» ricomprendendo nel contempo le clausole di scelta del foro inserite nei contratti, in previsione di una futura controversia, e gli accordi attributivi di competenza giurisdizionale che sono conclusi al di fuori di tale contesto, quando una controversia è già sorta (14). Malgrado la duplice accezione contenuta in suddetto articolo, tenuto conto della restrizione apportata all’ambito della sua domanda dal giudice del rinvio e dell’oggetto specifico della controversia nella causa principale, occorre a mio parere concentrare su tale aspetto le risposte fornite e pertanto considerare solo le «clausole» attributive di competenza giurisdizionale contenute in futurum in qualche contratto.

27.      Inoltre, preciso che anche se il giudice del rinvio chiede alla Corte, con una formula generica, di pronunciarsi sugli «effetti» giuridici di una clausola attributiva della competenza giurisdizionale nei confronti di un subacquirente, la portata della risposta proposta alla Corte nelle presenti conclusioni sarà limitata alla questione dell’eventuale applicazione di una clausola di questo tipo a scapito di un terzo del genere, ad esclusione del caso in cui egli invocasse la clausola a suo favore (15). Infatti, alla luce dell’oggetto della controversia nella causa principale, la risposta alle questioni pregiudiziali sotto quest’ultimo profilo non sarà utile al giudice nazionale per decidere la detta controversia. Occorre pertanto che la Corte si pronunci solo per quanto riguarda l’opponibilità di una clausola attributiva della competenza giurisdizionale nei confronti di un subacquirente, e non sul resto dei suoi effetti eventuali.

28.      Infine, ricordo che gli elementi di risposta figuranti nella giurisprudenza relativa alla Convenzione di Bruxelles possono essere trasposti nei confronti del regolamento n. 44/2001 in quanto le disposizioni interessate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale vertente su quest’ultimo si trovano ad avere un tenore sostanzialmente equivalente a quelle della detta convenzione che sono state interpretate dalla Corte (16). Nella fattispecie, le disposizioni dell’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles e quelle dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 sono globalmente analoghe, anche se alcune differenze esistono tra loro. Tenuto conto del loro tenore, tali differenze non incidono tuttavia sulla comparabilità degli elementi che sono pertinenti per rispondere alle questioni sottoposte alla Corte nella presente causa.

B –    Sull’eventuale efficacia vincolante di una clausola attributiva della competenza giurisdizionale inserita in un contratto di compravendita iniziale nei confronti del subacquirente di un bene

29.      Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, il produttore che è parte del primo contratto di una serie nel quale era contenuta una clausola attributiva della competenza giurisdizionale possa legittimamente far valere quest’ultima per contestare la competenza del giudice adito contro di lui dal subacquirente che è terzo rispetto al detto contratto ma fa valere la non corretta esecuzione di quest’ultimo da parte del convenuto e le due parti siano stabilite in Stati membri diversi.

30.      Gli intervenienti al presente procedimento hanno formulato proposte di risposta diverse. Contrariamente alla Refcomp, l’Axa Corporate e la Emerson escludono totalmente la trasmissibilità della clausola attributiva della competenza giurisdizionale nei confronti del subacquirente in un contesto del genere. Per contro, i governi tedesco e spagnolo ammettono che una clausola concordata alle condizioni previste dall’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 produce i suoi effetti nei confronti del subacquirente ove tale terzo sia interamente subentrato nei diritti e nelle obbligazioni di una delle parti del contratto iniziale secondo il diritto nazionale applicabile. Dal canto loro, il governo francese e la Commissione ritengono che una clausola siffatta possa essere opposta al subacquirente solo a condizione che quest’ultimo abbia dato il suo consenso alla detta clausola conformemente alle prescrizioni di tale articolo, indipendentemente dal diritto nazionale applicabile.

1.      Sull’opportunità di sancire una regola sostanziale di interpretazione

31.      Nonostante il fatto che il giudice del rinvio non la abbia formulata in questi termini, la problematica centrale sottostante alla prima questione pregiudiziale, come risulta dalle posizioni espresse dagli intervenienti sopra menzionati, è quella di stabilire se la Corte debba fornire un’interpretazione dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 che sia variabile in funzione delle disposizioni di legge nazionale che possono disciplinare il rapporto controverso o che sia valida a prescindere dal tenore di tali disposizioni.

32.      Quest’ultimo metodo presupporrebbe nella fattispecie che la Corte determinasse se, quando il detto articolo 23 è applicabile, una clausola attributiva della competenza giurisdizionale sia o meno opponibile nei confronti di un terzo in circostanze come quelle della controversia nella causa principale, senza far riferimento agli effetti che possono essere riservati al rapporto giuridico controverso dalla legge dell’uno o dell’altro Stato membro (17).

33.      A mio modo di vedere, il fatto di privilegiare il tenore letterale di una regola sostanziale che sia propria del diritto dell’Unione avrebbe il vantaggio di garantire un miglior funzionamento delle norme di competenza previste dal regolamento n. 44/2001. Infatti, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, onde garantire la piena efficacia e un’applicazione uniforme sul territorio di tutti gli Stati membri, le nozioni contenute in tale regolamento devono essere interpretate non con un semplice rinvio al diritto interno dell’uno o dell’altro Stato membro interessato bensì in maniera autonoma, riferendosi principalmente al sistema e agli scopi del testo (18). Ritengo che un siffatto metodo di interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 44/2001 debba guidare la Corte non soltanto quando essa procede ad una mera definizione dei termini, delle espressioni o dei concetti che esso contiene, ma anche quando essa è invitata a determinare l’oggetto o la portata di tali disposizioni (19).

34.      Nella fattispecie, se si tenesse conto del tenore della legge nazionale applicabile al rapporto giuridico controverso, la presente questione della trasmissibilità di una clausola attributiva della competenza giurisdizionale otterrebbe una risposta non uniforme ma a geometria variabile, alla luce delle divergenze di orientamento constatate tra le leggi degli Stati membri per quanto riguarda la natura giuridica del rapporto esistente tra il produttore di una cosa e il subacquirente di quest’ultima (20), oltre al problema specifico dell’eventuale estensione a tale terzo degli effetti di una clausola alla quale egli non ha acconsentito.

35.      Per di più, la formulazione di una regola sostanziale da parte della Corte faciliterebbe il compito dei giudici degli Stati membri. Sapendo che il regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (21) non disciplina né la validità né l’efficacia delle clausole attributive della competenza giurisdizionale, un eventuale rinvio alla legge nazionale costringerebbe tali giudici a individuare l’ordinamento giuridico da indagare al riguardo. Vero è che il problema di stabilire quale legge applicare e in quale momento è classico quando viene eccepita una clausola attributiva della competenza giurisdizionale in una fattispecie contenente elementi di estraneità ma la difficoltà di ricorrere a regole di conflitto di leggi è ancora maggiore in caso di contratti multipli, come nella controversia nella causa principale, in quanto numerose sono le legislazioni che possono tendenzialmente intervenire (22).

36.      Sarebbe pertanto nell’interesse delle due parti della controversia sapere direttamente se un giudice sia competente o meno in forza di una clausola attributiva della competenza giurisdizionale contenuta in un contratto non stipulato dall’attore, senza che esse siano sottoposte all’alea eventualmente risultante da un rinvio alle diverse concezioni in vigore negli Stati membri. Occorrerebbe a mio parere optare per un’interpretazione dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 che porti a far sì che la determinazione del giudice competente non dipenda da circostanze incerte e fortuite, cosa che la Corte si ripropone in generale (23).

37.      Aggiungo che, poiché il regolamento n. 44/2001 ha proceduto all’abbandono del metodo delle regole di conflitto di leggi che era stato adottato nella sentenza Industrie Tessili Italiana Como (24), in un lodevole scrupolo di semplificazione (25), sarebbe poco conforme all’evoluzione auspicata dal legislatore dell’Unione di reintrodurre un’interpretazione basata su tale metodo.

38.      Analogamente, avendo appunto rivolto la sua attenzione al problema oggetto della presente causa nell’ambito della rifusione attuale dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, il Parlamento si è dichiarato a favore dell’adozione di una norma sostanziale che stabilisce condizioni, senza alcun rinvio agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, in modo da limitare l’opponibilità degli accordi di scelta del foro disciplinati da tale articolo contro terzi che non vi abbiano espressamente acconsentito, in considerazione del rischio esistente, nel caso contrario, di pregiudicare il diritto di tali persone di aver pieno accesso alla giustizia (26). Propongo alla Corte di seguire lo stesso orientamento.

2.      Sull’interpretazione letterale dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001

39.      Allo stato della sua formulazione, l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 si pronuncia sulle condizioni di forma e sulle condizioni sostanziali della validità della convenzioni attributive della competenza giurisdizionale da esso disciplinate, ma non totalmente sulla portata e sugli effetti di queste ultime. In particolare, esso non precisa quali siano le persone che possono essere considerate come «parte» di una tale convenzione, né se una clausola di scelta del foro possa essere trasmessa dalle parti di un contratto a quelle di un altro contratto quale accessorio della proprietà di una cosa (27).

40.      Il solo elemento esplicito che il testo attuale contiene quanto agli effetti giuridici delle clausole attributive della competenza giurisdizionale è che la competenza devoluta ai giudici designati dalle parti è esclusiva (28). Tuttavia, tale aspetto è ininfluente quanto all’eventuale efficacia vincolante di tali clausole nei confronti di terzi.

41.      Sul piano terminologico, osservo che considerando il caso in cui «le parti abbiano attribuito la competenza di un giudice» (il corsivo è mio), l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 richiede che vi sia stata tra le dette parti una «convenzione» relativa alla scelta di un giudice. È uno scrupolo di rispetto dell’autonomia della volontà delle parti in causa che giustifica il fatto che un giudice diverso da quello che avrebbe dovuto essere competente in forza del detto regolamento sia designato da tali parti, come precisa il suo undicesimo considerando, ma bisogna però che la volontà di sottoporre la loro controversia a tale giudice sia ben presente sia da parte dell’attore sia da parte del convenuto.

42.      Come la Corte ha rilevato in ordine alla disposizione corrispondente della Convenzione di Bruxelles (29), la serie di requisiti di forma prescritti dall’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 fa della prova dell’esistenza di un consenso delle parti alle quali viene opposta una clausola attributiva della competenza giurisdizionale un elemento centrale della validità di quest’ultima. Ne consegue che, se vi è contestazione, il consenso in buona e debita forma della persona contro la quale una clausola del genere è fatta valere deve in linea di principio essere verificato concretamente dal giudice adito.

43.      Vero è che la Corte ha ammesso che una clausola attributiva di competenza giurisdizionale possa produrre effetti giuridici nei confronti di una persona che non vi ha formalmente acconsentito, ma soltanto in casi particolari, segnatamente in sentenze relative alle polizze di carico sulle quali ritornerò in seguito. Come fa valere la Refcomp, la Corte ha sì dichiarato che l’approvazione di una clausola di questo tipo poteva risultare da un’adesione allo statuto di una società (30), ma questa non è assolutamente la fattispecie che si presenta nel caso in esame. Essa ha altresì ammesso effetti del genere in sentenze pronunciate in materia di assicurazione, ma unicamente in un senso favorevole al terzo (31), e basandosi sul fatto che quest’ultimo beneficiava di una stipulazione a favore di terzi nonché sulla finalità di tutela della parte debole (32) che è propria delle norme di competenza che si applicano a questa materia (33). Né un meccanismo né una finalità analoghi si rinvengono nei dati della presente causa (34).

44.      Infine, ricordo che l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 richiede che la convenzione attributiva della competenza giurisdizionale rientri nell’ambito di «un determinato rapporto giuridico». Poiché le deroghe alle regole di competenza normali del detto regolamento sono concepite in maniera restrittiva dal legislatore dell’Unione, ne risulta che la portata di una clausola attributiva della competenza giurisdizionale non può essere troppo ampia (35). Orbene, come osserva l’Axa Corporate, una serie europea di contratti concatenati come quella che collega il produttore al subacquirente costituisce non «un determinato rapporto giuridico» ma più rapporti nei quali «le obbligazioni contrattuali delle parti possono variare da un contratto all’altro», conformemente a quanto è stato rilevato dalla Corte (36).

3.      Sull’interpretazione teleologica dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001

45.      Secondo una giurisprudenza costante, una disposizione del diritto dell’Unione di cui viene chiesta l’interpretazione dev’essere compresa anche alla luce degli obiettivi che hanno presieduto alla sua adozione, e ciò vale in particolare per le regole di competenza sancite dal regolamento n. 44/2001 (37).

46.      Dai considerando ottavo e dodicesimo del detto regolamento risulta che quest’ultimo tende a privilegiare i meccanismi di competenza che permettono che esista un legame particolarmente stretto tra la controversia e il giudice che deve statuire. Orbene, in una fattispecie come quella controversa nella causa principale, dubito che sia conforme a tale finalità consentire che una clausola attributiva della competenza giurisdizionale possa vincolare non soltanto le parti che l’hanno stipulata ma anche persone terze. Vero è che l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 autorizza le parti di un accordo del genere ad optare per un giudice che si trovi lontano dal centro reale della controversia (38), ad esempio per scrupolo di neutralità, e che potrebbe quindi essere meno in grado di adottare provvedimenti come una perizia vertente sui vizi di beni controversi. Tuttavia, quando un accordo del genere è opposto ad un terzo, che per definizione non ha preso parte a tale scelta e i cui interessi possono essere localizzati in uno Stato membro diverso da quelli che riguardano le parti del contratto, tale rischio di lontananza non è liberamente assunto. Inoltre, il detto rischio si trova amplificato in una serie europea di contratti concatenati, potendo osservarsi che esso è tanto maggiore quanto più elevato è il numero di contratti intermedi esistenti tra quello che contiene la clausola attributiva della competenza giurisdizionale e quello che è stato stipulato dal subacquirente che fa valere un vizio di fabbricazione.

47.      Un altro obiettivo fondamentale del regolamento n. 44/2001 è quello attinente all’uniformazione delle diverse regole di competenza giurisdizionale applicabili negli altri Stati membri dell’Unione. Per conseguire tale obiettivo, è necessario, da una parte, emanare «norme comuni in materia di competenza», come prevede l’ottavo considerando del detto regolamento, ma anche, dall’altra, formulare principi di interpretazione di tali norme che facciano sì che esse siano applicate in maniera omogenea da tutti i giudici degli Stati membri. Per quanto riguarda le clausole attributive della competenza giurisdizionale disciplinate dall’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, tale risultato non sarebbe sufficientemente garantito se la sorte di queste ultime, ed in particolare la loro opponibilità a terzi, dovesse dipendere non da un principio derivante da una regola sostanziale standard ma da un rinvio ai diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri.

48.      Il regolamento n. 44/2001 cerca altresì di garantire una prevedibilità della competenza giurisdizionale, come risulta dal suo undicesimo considerando (39), e quindi la certezza del diritto di ciascuna delle parti di una controversia (40), in particolare in presenza di clausole attributive della competenza giurisdizionale.

49.      A mio modo di vedere, il criterio della certezza del diritto delle parti non è facile da applicare nella fattispecie, in quanto ciò che è prevedibile per il convenuto non lo è necessariamente per l’attore, e viceversa. Da un lato, il produttore italiano convenuto ha inserito una clausola attributiva della competenza giurisdizionale nelle sue condizioni generali di vendita per poter prevedere il giudice dinanzi al quale egli potrebbe essere citato in giudizio in ordine al contratto da lui stipulato con il primo acquirente italiano dei beni controversi. D’altro lato, il subacquirente francese non ha sottoscritto il contratto contenente tale clausola e poteva ragionevolmente ignorare l’esistenza di quest’ultima prima che essa fosse fatta valere in giudizio nei suoi confronti in un procedimento riguardante beni installati nel territorio francese.

50.      Ove l’obbligo relativo alla prevedibilità venga inteso in maniera più generale e oggettiva, vale a dire indipendentemente dal punto di vista delle parti in causa (41), occorre qui ricordare che un eventuale ricorso al metodo dei conflitti di legge, anziché la formulazione di una regola sostanziale, nuocerebbe a tale imperativo. Infatti, tale metodo sarebbe una fonte, nel contempo, di complicazioni, vista la difficoltà che vi sarebbe nel determinare la legge applicabile ad una clausola attributiva della competenza giurisdizionale come quella oggetto della causa principale, e di incertezze, alla luce delle divergenze di qualificazione che ne risulterebbero in relazione alla legge nazionale applicata (42).

51.      Infine, per quanto riguarda la finalità propria dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, sottolineo che esso tende ad autorizzare la competenza di giudici diversi da quelli che dovrebbero in linea di principio statuire in forza delle disposizioni del detto regolamento (43). Poiché una siffatta competenza prorogata in base alla sola volontà delle parti ha carattere derogatorio (44), tale considerazione deve condurre ad un’interpretazione restrittiva del detto articolo, conformemente ad una posizione costante della Corte (45). La Corte ha altresì dichiarato, in maniera più globale, che le norme di competenza che derogano alle norme di principio non possono dar luogo a un’interpretazione che vada al di là dei casi espressamente previsti dal regolamento n. 44/2001 (46). Ne deduco che siffatte clausole dovrebbero produrre effetti vincolanti nei confronti di terzi solo in casi previsti dal regolamento n. 44/2001 e determinati dalla giurisprudenza della Corte, di modo che esse potrebbero vincolare un terzo solo ove venga provato che l’interessato vi ha acconsentito in condizioni conformi a quelle definite dal detto articolo.

4.      Sulla distinta interpretazione tratta da precedenti sentenze della Corte

52.      Il giudice del rinvio non ne fa cenno nella motivazione della sua decisione, ma risulta dalle osservazioni della Refcomp che quest’ultima fonda la sua eccezione di incompetenza principalmente su una serie di sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia in materia di contratti di trasporto marittimo. A tenore di tali sentenze, la Corte ha ammesso la trasmissione al rapporto tra il vettore e il terzo portatore di una clausola attributiva della competenza giurisdizionale stipulata in una polizza di carico redatta tra il vettore e il caricatore poi ceduta dal caricatore al terzo portatore, senza che sia necessario per il giudice adito verificare che tale terzo abbia dato il suo consenso alla clausola, dato che quest’ultimo subentra nei diritti e nelle obbligazioni del caricatore secondo la legge nazionale applicabile in forza delle norme di conflitto di leggi in vigore nello Stato membro in cui ha sede il giudice adito (47). La Refcomp, così come i governi tedesco e spagnolo, ne deducono che esisterebbe una regola generale secondo la quale la trasmissibilità di una clausola di questo tipo seguirebbe la sorte dei diritti e delle obbligazioni ai quali quest’ultima si riferisce.

53.      Tuttavia, così come l’Axa Corporate, la Emerson, il governo francese e la Commissione, ritengo che non si debbano trasporre le risposte fornite da tali sentenze nell’ambito della presente causa. Tenuto conto nuovamente del carattere derogatorio delle competenze che sono fondate su clausole attributive della competenza giurisdizionale e dell’orientamento restrittivo che occorre seguire per definire la portata delle disposizioni dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 (48), ritengo che tale giurisprudenza non possa essere estesa al di fuori dell’ambito specifico delle polizze di carico nel quale è stata adottata. Orbene, non si deve perdere di vista il fatto che la controversia nella causa principale verte su un’azione diretta per risarcimento danni conseguente ad una serie di contratti di compravendita, in cui si è avuto un trasferimento della proprietà di un bene da un acquirente all’altro, e non su un rapporto tripartito fondato su una polizza di carico, la cui natura giuridica è molto particolare.

54.      Infatti, ricordo che la polizza di carico è una ricevuta rilasciata da un vettore marittimo ad uno spedizioniere di merci, detto «caricatore», come riconoscimento della presa in consegna di tale carico e dell’impegno di consegnarlo dietro presentazione di tale documento. Essa menziona in particolare le principali condizioni del contratto di trasporto concluso tra tali parti, fra cui un’eventuale clausola attributiva della competenza giurisdizionale. Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, concordi sul punto, essa costituisce anche un titolo negoziabile e girabile che consente al proprietario di cedere le merci, nel corso del loro trasporto, ad un acquirente che diviene, in quanto portatore della polizza di carico, il destinatario delle merci e il titolare di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni del caricatore nei confronti del vettore. Mi sembra chiaro che si ritiene che il portatore del titolo girato, pur essendo terzo rispetto al contratto di trasporto iniziale, da lui non stipulato, aderisca al tenore essenziale di tale contratto, in particolare ad una clausola di scelta del foro, purché il diritto nazionale applicabile preveda il trasferimento nei suoi confronti dei diritti e delle obbligazioni del caricatore.

55.      Per contro, nell’ambito di una successione di contratti di vendita, l’acquisto di una cosa non comporta una trasmissione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni di una delle parti del contratto iniziale a vantaggio e a carico di un terzo di modo che vi sia una sostituzione di quest’ultima persona all’altra. Contrariamente al terzo portatore della polizza di carico, il subacquirente, che ha sottoscritto un contratto distinto, non viene propriamente ad inserirsi nel rapporto giuridico iniziale, anche se, in taluni ordinamenti giuridici nazionali come l’ordinamento francese, egli beneficia del diritto di esercitare un’azione risarcitoria direttamente contro il produttore. A mio parere, dato che il subacquirente resta terzo rispetto al contratto contenente la clausola attributiva della competenza giurisdizionale, occorre che il giudice investito della controversia verifichi se egli abbia potuto validamente aderire a tale clausola prevista dal produttore alle condizioni stabilite dal regolamento n. 44/2001.

56.      Alla luce di tutti questi elementi, ritengo che si debba rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva della competenza giurisdizionale concordata tra il produttore di un bene e uno degli acquirenti di quest’ultimo e rientrante nell’ambito di applicazione delle disposizioni del detto articolo non produce effetti vincolanti nei confronti del subacquirente di tale bene che non sia parte del contratto contenente tale clausola, né nei confronti dell’assicuratore subentrato nei diritti del subacquirente (49), a meno che non sia provato che quest’ultimo abbia dato il suo consenso in ordine alla clausola secondo le modalità previste dal detto articolo.

57.      La regola sostanziale che io suggerisco quindi alla Corte di sancire sarebbe conforme al principio dell’efficacia relativa dei contratti, che prevale nella maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali. Inoltre, essa presenterebbe il vantaggio di essere orientata nello stesso senso rispetto ai lavori di revisione del regolamento n. 44/2001 attualmente in corso, riguardanti in particolare l’articolo 23, da me in precedenza menzionati (50).

58.      In considerazione di tale proposta di risposta negativa, non occorre a mio parere pronunciarsi oltre sulla seconda parte della prima questione pregiudiziale che verte, in via subordinata, sulla definizione delle condizioni alle quali una clausola di questo tipo potrebbe essere automaticamente trasmissibile nei confronti di un terzo nell’ambito di una serie di contratti concatenati, dovendosi ricordare che il consenso alla clausola validamente espresso o meno da tale terzo è a mio parere il criterio determinante dell’opponibilità.

C –    Sull’eventuale incidenza della natura extracontrattuale dell’azione diretta del subacquirente contro il produttore

59.      La seconda questione pregiudiziale è relativa all’incidenza, riguardo agli effetti giuridici di una clausola attributiva della competenza giurisdizionale in circostanze come quelle controverse nella causa principale, della posizione espressa dalla Corte nella citata sentenza Handte. Anche se la decisione di rinvio non precisa il rapporto esistente tra questa problematica e la precedente, mi sembra chiaro, alla luce dei termini utilizzati dalla Cour de cassation per formularla (51), che la seconda questione è posta sopratutto a fronte dell’ipotesi in cui la prima formi oggetto di una risposta affermativa, contrariamente a quanto da me suggerito.

60.      In base alla detta sentenza (52), la norma di competenza speciale in «materia contrattuale» sancita dall’articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, equivalente all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, è inapplicabile all’azione che viene esercitata dal subacquirente direttamente contro il produttore in ragione dei vizi della cosa acquistata o dell’inidoneità di quest’ultima all’uso a cui essa è destinata. Ne consegue, a contrario, che una siffatta azione rientra nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, dell’uno o dell’altro di tali atti (53), disposizione da cui risulta che il giudice competente è quello del luogo in cui l’evento dannoso si è verificato.

61.      La Commissione ritiene che la problematica dell’opponibilità della clausola attributiva della competenza giurisdizionale ad un terzo sia strettamente connessa a quella della natura giuridica del rapporto esistente tra quest’ultimo e una delle parti del contratto contenente la clausola attributiva della competenza giurisdizionale. Essa considera che la mancanza di un vincolo contrattuale tra il subacquirente e il produttore, che è stata stabilita dalla Corte nella sentenza Handte, ha come conseguenza che tale clausola non ha potuto essere «conclusa» tra questi ultimi ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. Anche la Emerson sostiene che la qualificazione come azione da illecito dell’azione del subacquirente contro il produttore che è stata operata dalla Corte ha come corollario necessario l’inopponibilità di una clausola del genere al subacquirente.

62.      Per contro, il governo francese ritiene che il summenzionato tenore della detta sentenza Handte non osti all’applicazione dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001. Analogamente, la Refcomp nonché i governi tedesco e spagnolo sono del parere che la questione della natura contrattuale o meno dell’azione diretta del subacquirente sia giuridicamente distinta dalla questione degli effetti di una clausola attributiva della competenza giurisdizionale nei confronti di quest’ultimo.

63.      Dal canto mio, ritengo che la risposta alla seconda questione pregiudiziale non sia necessaria in quanto, a mio parere, la definizione della nozione di materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, come derivata dalla sentenza Handte, è priva di incidenza diretta sull’interpretazione dell’articolo 23 del detto regolamento, dovendosi ricordare che la prima di tali disposizioni sancisce regole di competenza speciali in tale materia, senza per nulla trattare degli effetti giuridici nei confronti dei terzi di una clausola attributiva della competenza giurisdizionale contenuta in un contratto. Orbene, la controversia sottoposta al giudice del rinvio nella fattispecie verte unicamente su quest’ultima problematica, nei confronti della quale la Corte non si è pronunciata nell’ambito della sentenza Handte, e nessun elemento della motivazione di tale sentenza permette di ritenere che il ragionamento che vi viene seguito valga anche, per estensione o per analogia, nell’ambito della presente causa.

64.      Ove la Corte reputi tuttavia utile rispondere alla questione proposta, considero che sarebbe poco logico ritenere:

–        da un lato, come è stato fatto nella sentenza Handte, che l’azione esperita da un subacquirente contro il produttore nell’ambito di una serie di contratti concatenati non abbia un fondamento contrattuale secondo il diritto dell’Unione, a causa della mancanza di un impegno liberamente assunto (54) tra tali due parti,

–        e d’altro lato, che una clausola attributiva della competenza giurisdizionale prevista in un rapporto giuridico di natura contrattuale possa essere fatta valere contro un subacquirente, per il solo fatto della trasmissione accessoria di tale clausola in una serie del genere, da un produttore che dovrebbe tuttavia a sua volta essere citato in giudizio per responsabilità da illecito in forza della detta sentenza.

65.      Debbo riconoscere che la combinazione tra le norme di competenza del regolamento n. 44/2001 e le norme sostanziali di diritto nazionale fatte valere nella causa principale può nella fattispecie condurre ad una situazione alquanto paradossale. Infatti, poiché la clausola attributiva della competenza giurisdizionale prevista dal produttore interessato è inopponibile al subacquirente non consenziente in forza dell’articolo 23 del detto regolamento così come io propongo che venga interpretato dalla Corte, tale produttore dovrà provvedere alla sua difesa dinanzi al giudice di uno Stato membro diverso da quello in cui è domiciliato la cui competenza è fondata sulle disposizioni di tale regolamento valide in materia di responsabilità da illecito, ed extracontrattuale, conformemente alla citata sentenza Handte, mentre egli dovrà opporsi ad un ricorso che mira in fondo a far sorgere la sua responsabilità contrattuale, e non da illecito, secondo la legge francese.

V –    Conclusione

66.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nella maniera seguente alle questioni pregiudiziali proposte dalla Cour de cassation:

L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva della competenza giurisdizionale contenuta in un contratto di compravendita stipulato tra il produttore e l’acquirente iniziale di un bene, e che rientra in una serie di contratti concatenati sottoscritti da parti stabilite in diversi Stati membri, non è opponibile né al subacquirente di tale bene, né all’assicuratore subentrato nei diritti di quest’ultimo, a meno che non sia provato che tale terzo abbia dato il suo consenso effettivo riguardo alla clausola alle condizioni stabilite dal detto articolo.


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      GU 2001, L 12, pag. 1.


3 – Conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, l’espressione «Stato membro» rinvierà nelle presenti conclusioni a tutti gli Stati membri dell’Unione ad eccezione del Regno di Danimarca.


4 – Sentenze del 19 giugno 1984, Russ (71/83, Racc. pag. 2417); 16 marzo 1999, Castelletti (C‑159/97, Racc. pag. I‑1597), e 9 novembre 2000, Coreck (C‑387/98, Racc. pag. I‑9337).


5 – Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sull’applicazione e la revisione del regolamento n. 44/2001 [2009/2140(INITIAL), P7_TA(2010)0304, considerando O e punto 13].


6 –      Sentenza del 17 giugno 1992 (C‑26/91, Racc. pag. I‑3967).


7 – GU 1972, L 299, pag. 32, convenzione quale modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione.


8 – Preciso che nella controversia nella causa principale è in realtà un assicuratore subentrato nei diritti del subacquirente che ha agito contro il produttore, ma tale fattispecie giuridica è equivalente a quella in cui l’azione sia promossa direttamente dal subacquirente.


9 – La domanda di decisione pregiudiziale è presentata unicamente alla luce delle disposizioni dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, che hanno carattere generale. Essa non riguarda le norme speciali di tale regolamento in ordine alle clausole attributive della competenza giurisdizionale che possono essere inserite nei contratti che implicano una parte debole, e cioè quelle relative ai contratti di assicurazione (articoli 13 e 14), di consumo (articolo 17) o di lavoro (articolo 21).


10 – Su questo contesto, v. gli estratti del parere che l’avvocato generale referandario P. Chevalier ha fornito alla Cour de cassation nella causa principale, pubblicati in «Transmission des clauses de compétence dans les chaînes communautaires de contrats: la CJUE va pouvoir trancher», ed. JCP, G 2010, n. 52, pag. 2438, in cui si afferma che «collocate in prospettiva, le sentenze Handte e Russ [citate] sembrano autorizzare due analisi quanto al regime giuridico applicabile a [lla] trasmissione al subacquirente di una clausola di competenza in una [siffatta] serie» e in cui si menzionano le posizioni divergenti espresse dagli esponenti della dottrina francese.


11 – Ai punti 18 e segg. delle conclusioni da lui presentate l’8 aprile 1992 nella causa in cui è stata pronunciata la citata sentenza Handte, l’avvocato generale Jacobs ha rilevato che, all’epoca, solo in Belgio, in Francia e in Lussemburgo l’azione diretta del subacquirente contro il produttore era qualificata come contrattuale.


12 – In un documento di lavoro della Commissione del 14 dicembre 2010, intitolato «Sintesi della valutazione dell’impatto», documento che accompagna la proposta di regolamento relativa alla rifusione del regolamento n. 44/2001 [SEC(2010) 1548 definitivo, punto 2.3.1], si afferma che: «[l]a stragrande maggioranza delle imprese dell’UE impegnate in attività commerciali oltreconfine si avvalgono di accordi di scelta del foro (il 70% ca. di tutte le imprese e il 90% delle grandi imprese)».


13 – Rilevo che diversamente avverrà tuttavia quando sarà entrata in vigore la convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro stipulata il 30 giugno 2005 (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 2005», il cui testo è disponibile sul seguente sito: www.hcch.net), poiché sarà allora necessario che tutte le parti interessate risiedano nell’Unione perché le disposizioni del regolamento n. 44/2001 prevalgano su quelle della convenzione. La sottoscrizione di quest’ultima a nome della Comunità europea è stata approvata con decisione del Consiglio n. 2009/397/CE del 26 febbraio 2009 (GU L 133, pag. 1).


14 – Dato che la clausola attributiva di competenza può vertere su «controversie presenti o future».


15 – Ciò potrebbe verificarsi ove un terzo ritenga che la proroga di competenza risultante da una clausola attributiva della competenza giurisdizionale possa essere a lui favorevole, ad esempio alla luce della giurisprudenza abituale del giudice designato o del diritto applicabile secondo le norme sul conflitto di leggi dello Stato membro in cui quest’ultimo ha sede.


16 –      Sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e Martinez (C‑509/09 e C‑161/10, Racc. pag. I‑10269, punto 39, e giurisprudenza ivi citata).


17 – La Convenzione dell’Aia del 2005 non si pronuncia su una siffatta apponibilità. Nella relazione esplicativa che la rigurda, Hartley, T., e Dogauchi, M., propendono per un ricorso al metodo conflittuale (v. punto 97: «A condizione che le parti iniziali acconsentano all’accordo di scelta del foro, l’accordo potrà vincolare i terzi che non vi hanno espressamente acconsentito, se la loro idoneità ad avviare il procedimento dipende dal riacquisto da parte loro dei diritti e delle obbligazioni di una delle parti iniziali. La legge nazionale determinerà se ciò si verifichi», nonché punti 142, 143 e 294).


18 – V., in particolare, paragrafo 44 delle conclusioni da me presentate nella causa Folien Fischer e Fofitec (C‑133/11), pendente dinanzia alla Corte, nonché la giurisprudenza ivi citata.


19 – Così la qualificazione della nozione di «convenzione attributiva di competenza» contenuta all’articolo 23 di tale regolamento può avere un’influenza sulla determinazione dei suoi effetti giuridici, come mostra la sentenza 10 marzo 1992, Powell Duffryn (C 214/89, Racc. pag. I‑1745, punti 11 e segg.).


20 – V. paragrafi 18 e segg. delle conclusioni presentate nella causa Handte, citate.


21 –      Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6). L’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del detto regolamento esclude le convenzioni sul foro competente dal suo ambito di applicazione.


22 – La legge dello Stato membro in cui ha sede il giudice adito, quella dello Stato membro in cui ha sede il giudice designato dalla clausola attributiva della competenza giurisdizionale, quella applicabile al contratto iniziale contenente tale clausola, o ancora quella applicabile al contratto stipulato dal terzo contro il quale la clausola viene invocata (come viene proposto dal governo spagnolo).


23 –      V. per analogia, relativamente alla Convenzione di Bruxelles, sentenza 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a. (C‑51/97, Racc. pag. I‑6511, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).


24 –      Sentenza 6 ottobre 1976, causa (12/76, Racc. pag. 1473).


25 – V. la proposta della Commissione che ha condotto all’adozione del regolamento n. 44/2001, in cui si afferma che «[l]a competenza relativa contemplata dall’articolo 5, paragrafo 1, relativo al foro contrattuale, è stata configurata in modo nuovo. Ora il luogo dell’adempimento dell’obbligazione contrattuale su cui si fonda la domanda è determinato in modo autonomo nelle due ipotesi contrattuali: la vendita di merci e la prestazione dei servizi. Tale soluzione consente di evitare il rinvio alle norme di diritto internazionale privato dello Stato del giudice adito» [COM (1999) 348 def., punto 4.2].


26 – Risoluzione 2009/2140(INI), summenzionata (considerando O e punto 13).


27 – Poichè la nozione di «parti» ai sensi di tale disposizione non vi è definita, essa potrebbe essere intesa a priori nel senso che riguarda vuoi le parti di una convenzione attributiva della competenza giurisdizionale, vuoi le parti della controversia di cui un giudice è investito.


28 – Vale a dire che è vietato statuire ai giudici che senza una clausola del genere sarebbero stati competenti in forza del regolamento n. 44/2001, a meno che le parti non abbiano deciso diversamente.


29 – La Corte ha infatti dichiarato che il formalismo richiesto dall’articola 17 della Convenzione di Bruxelles aveva la funzione di fornire la prova dell’incontro di volontà circa la scelta di un giudice. V. sentenza 20 febbraio 1997, MSG (C‑106/95, Racc. pag.  I‑911, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).


30 – Nella citata sentenza Powell Duffryn la clausola attributiva della competenza giurisdizionale contenuta nello statuto di una società è stata dichiarata opponibile a tutti gli azionisti, in quanto tale statuto doveva essere considerato come un contratto e, divenendo azionista della società, l’azionista aveva accettato di sottoporsi a tutte le disposizioni di tale statuto, anche ove talune di esse non incontrassero il suo consenso.


31 – La Corte ha affermato la possibilità per il terzo beneficiario di un contratto di assicurazione concluso tra un assicuratore e un contraente dell’assicurazione di far valere una clausola di questo tipo inserita in tale contratto quand’anche egli non l’abbia sottoscritta (sentenza 14 luglio 1983, Gerling Konzern Speziale Kreditversicherung e a., 201/82, Racc. pag. 2503), ma essa ha escluso che una siffatta clausola venga opposta al terzo beneficiario che non l’abbia approvata (sentenza 12 maggio 2005, Société financière e industrielle du Peloux, C‑112/03, Racc. pag. I‑3707).


32 – V. la sintesi esposta al riguardo al punto 23 della citata sentenza Russ.


33 – L’articolo 13, punto 2, del regolamento n. 44/2001 permette espressamente che una clausola attributiva di competenza giurisdizionale operi a favore non soltanto del contraente dell’assicurazione o dell’assicurato ma anche del beneficiario dell’assicurazione, anche se quest’ultimo non è firmatario del contratto.


34 – Analogamente, non condivido il punto di vista del governo tedesco quando esso sostiene che l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 44/2001 disciplina gli effetti di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale nei confronti del fondatore di un trust, di un trustee o del beneficiario di un trust, senza distinguere a seconda che si tratti o meno dei membri o dei beneficiari iniziali del trust. A mio parere, l’oggetto di questa disposizione è specifico al trust e non può essere esteso ai rapporti tra il produttore e il subacquirente.


35 – Pertanto, una siffatta clausola non deve essere formulata in maniera così generica da includere tutte le controversie che possono insorgere tra le parti, indipendentemente dai contratti da esse stipulati.


36 –      V. citata sentenza Handte (punto 17).


37 – Tra le altre, recentemente, sentenza del 19 luglio 2012, Mahamdia (C‑154/11, punti 60 e segg.).


38 – V. sentenza Castelletti, cit. (punti 46 e segg., e giurisprudenza ivi citata), in cui viene ricordato che l’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles, equivalente al detto articolo 23, prescinde da qualsiasi elemento obiettivo di connessione tra il rapporto controverso e il giudice designato.


39 – Vi si afferma che «[l]e norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità (…)».


40       Sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch (C‑533/07, Racc. pag. I‑3327, punto 22 nonché giurisprudenza ivi citata).


41 – V., nello stesso senso, punto 1.1 della citata proposta di regolamento COM(1999) 348 def., in cui la «certezza del diritto in materia giurisdizionale» è collegata al «buon funzionamento del mercato interno».


42 – Sul collegamento esistente tra la definizione autonoma di un criterio di competenza e gli obiettivi di prevedibilità e di unificazione delle regole di competenza giurisdizionale, v., in particolare, sentenza 11 marzo 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger (C‑19/09, Racc. pag. I‑2121, punto 23).


43 – In forza delle norme generali sulla competenza fissate nella sezione 1 del Capo II del regolamento n. 44/2001 o delle norme speciali sulla competenza previste nelle sezioni seguenti di quest’ultimo.


44 – Nell’undicesimo considerando di tale regolamento si afferma che il «principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto (…) deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casirigorosamente determinati, nei quali (…) l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento» (il corsivo è mio).


45 – V., per quanto riguarda l’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles, le sentenze 14 dicembre 1976, Estasis Salotti di Colzani (24/76, Racc. pag. 1831, punto 7), e Galeries Segoura (25/76, Racc. pag. 1851, punto 6).


46 – Sentenza 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse (C‑347/08, Racc. pag. I‑8661, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).


47 – Citate sentenze Russ (punti 24 e segg.), Castelletti (punti 41 e segg.) e Coreck (punti 23‑27 e 30).


48 – V. le citate sentenze Estasis Salotti di Colzani e Galeries Segoura.


49 – Il problema degli effetti della clausola attributiva di competenza giurisdizionale nei confronti dell’assicuratore subentrato, nella fattispecie, nei diritti del terzo e non di una parte del contratto iniziale, è menzionato dal giudice del rinvio solo nella sua seconda questione pregiudiziale, ma esso potrebbe in realtà porsi negli stessi termini per la prima questione pregiudiziale. Mi pare chiaro che se si è verificata una surroga conformemente alle norme di diritto applicabili, l’assicuratore che ha indennizzato il subacquirente si è ad esso sostituito in maniera tale da poter in linea di principio esercitare tutti i diritti spettanti a quest’ultimo contro la persona eventualmente responsabile del sinistro assicurato, alle stesse condizioni, in particolare per quanto riguarda le norme di competenza giurisdizionale.


50 – Rilevo che, nella sua citata risoluzione 2009/2140(INI), il Parlamento menziona specificamente il caso dei terzi che possono essere vincolati da una clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta in polizze di carico e propone di adottare una norma sostanziale propria a loro riguardo, probabilmente alla luce delle loro caratteristiche particolari.


51 – «Se la clausola attributiva della competenza giurisdizionale produca effetti nei confronti del subacquirente e dei suoi assicuratori surrogati anche qualora (…)» (il corsivo è mio).


52 – V., specialmente, punti 16 e segg.


53 – Infatti, tale nozione comprende qualsiasi domanda diretta a far valere in giudizio la responsabilità di un convenuto senza collegarsi alla materia contrattuale. V., per analogia, in ordine all’azione con la quale un destinatario di merci ha citato in giudizio quello che egli riteneva essere il vettore reale, sentenza Réunion européenne e a., cit. (punto 22 e giurisprudenza ivi citata).


54 – Da ricordare che un tale impegno è il criterio di qualificazione che la Corte ha ripetutamente adottato per definire in maniera autonoma la nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles e quindi del regolamento n. 44/2001. V. sentenza del 20 gennaio 2005, Engler (C‑27/02, Racc. pag. I‑481, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).