Language of document : ECLI:EU:T:2018:68

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

5 febbraio 2018 (*)

«Ricerca e sviluppo tecnologico – Inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo del programma di lavoro del CER 2015 – Programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) – Orizzonte 2020 – Decisione dell’ERCEA che dichiara non ammissibile al finanziamento la proposta presentata dal ricorrente – Progetto riguardante l’individuazione di algoritmi matematici che favoriscano la lettura e l’analisi di determinati manoscritti antichi – Sviamento di potere – Errore di fatto – Errore di diritto – Manifesto errore di valutazione»

Nella causa T‑208/16,

Graziano Ranocchia, residente in Roma (Italia), rappresentato da C. Intino, avvocato,

ricorrente,

contro

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), rappresentata inizialmente da M.E. Chacon Mohedano, R. Maggio Panizza e L. Moreau, successivamente da M.E. Chacon Mohedano, R. Maggio Panizza e F. Sgritta, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento della decisione Ares (2016) 1020667 dell’ERCEA, del 26 febbraio 2016, che ha respinto la domanda del ricorrente mirante al riesame della decisione di rifiuto di sovvenzionamento della proposta di ricerca n. 682937, intitolata «PHercSchools2 – The Hellenistic Philosophical Schools in the Herculaneum Papyri», in secondo luogo, l’annullamento della decisione Ares (2015) 5922529 dell’ERCEA, del 17 dicembre 2015, che ha rifiutato il sovvenzionamento di tale proposta di ricerca e, in terzo luogo, l’annullamento di qualsiasi atto presupposto, consequenziale e connesso agli atti sopra citati, ed in particolare dell’elenco dei progetti approvati per il programma di sovvenzione «ERC‑Consolidator Grant», reso pubblico mediante il comunicato stampa dell’ERCEA del 12 febbraio 2016,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, E. Buttigieg e B. Berke (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

 Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020

1        Il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 è stato istituito, sulla base degli articoli 173 e 182 TFUE, dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU 2013, L 347, pag. 104), nonché dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013, L 347, pag. 81).

2        Tale programma prevede, in particolare, che il Consiglio europeo della ricerca (CER) coordini e finanzi determinati progetti di ricerca tramite inviti a presentare proposte.

3        L’articolo 11 del regolamento n. 1290/2013, intitolato «Inviti a presentare proposte», enuncia, al paragrafo 1, quanto segue:

«Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati (…) tenendo conto in particolare della necessità di trasparenza e non discriminazione, nonché di una flessibilità adeguata alla natura variegata dei settori della ricerca e dell’innovazione».

4        L’articolo 15 del regolamento n. 1290/2013, intitolato «Criteri di selezione e di aggiudicazione», è così formulato:

«1.      Le proposte presentate sono valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

a)      eccellenza;

b)      impatto;

c)      qualità ed efficienza dell’attuazione.

2.      Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell’ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).

(…)

6.      Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. La selezione è effettuata sulla base di tale classificazione.

7.      Le valutazioni sono effettuate da esperti indipendenti.

(…)».

5        L’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013 riguarda la procedura di riesame della valutazione. Esso dispone:

«1.      La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento istituiscono una procedura trasparente di riesame della valutazione per i richiedenti che ritengono che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure stabilite nel presente regolamento, dal programma di lavoro pertinente, dal piano di lavoro o dall’invito a presentare proposte.

2.      Una domanda di riesame si riferisce a una proposta specifica ed è presentata dal coordinatore della proposta entro trenta giorni dalla data in cui la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento informano il coordinatore dei risultati della valutazione.

3.      La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento sono responsabili dell’esame della richiesta di cui al paragrafo 2. L’esame riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione e non il merito della proposta.

4.      Un comitato di riesame delle valutazioni, composto da personale della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, fornisce un parere sugli aspetti procedurali del processo di valutazione. Esso è presieduto da un funzionario della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, proveniente da un servizio diverso da quello responsabile dell’invito a presentare proposte. Il comitato può raccomandare una delle azioni seguenti:

a)      nuova valutazione della proposta essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione;

b)      conferma della valutazione iniziale.

5.      Sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 4, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano una decisione che è notificata al coordinatore della proposta. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano tempestivamente tale decisione.

6.      La procedura di riesame non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di domande di riesame.

7.      La procedura di riesame non pregiudica le altre eventuali azioni che il partecipante può intraprendere conformemente al diritto dell’Unione».

6        L’articolo 17 del regolamento n. 1290/2013, intitolato «Richieste e reclami», enuncia quanto segue:

«1.      La Commissione garantisce l’esistenza di una procedura attraverso la quale i partecipanti possono presentare richieste o reclami in merito al loro coinvolgimento in Orizzonte 2020.

2.      La Commissione provvede affinché le informazioni sulle modalità di registrazione delle [questioni sollevate], delle richieste o dei reclami siano messe a disposizione di tutti i partecipanti e siano pubblicate online».

7        L’articolo 20 del regolamento n. 1290/2013, intitolato «Tempi per la concessione della sovvenzione», stabilisce, al paragrafo 2, lettera a), che i richiedenti devono essere informati del risultato della valutazione scientifica della loro candidatura entro un termine massimo di cinque mesi a partire dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.

8        La Commissione europea ha affidato alcuni compiti di gestione del programma quadro Orizzonte 2020 all’Agenzia esecutiva del CER (ERCEA).

9        Il quadro normativo della gestione ad opera delle agenzie esecutive è fissato dal regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).

10      L’articolo 22 del regolamento n. 58/2003 prevede la possibilità di un ricorso amministrativo per ottenere un controllo di legittimità esercitato dalla Commissione.

 Criteri di selezione e procedura di valutazione per gli inviti a presentare proposte dell’anno 2015

11      Per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte del 2015, i criteri di selezione e le procedure di valutazione sono stati definiti nel programma di lavoro del CER per l’anno 2015 e nelle regole per la presentazione delle proposte e le relative procedure di valutazione, selezione ed aggiudicazione rilevanti per il programma specifico Orizzonte 2020 (in prosieguo: le «regole del CER»), approvate mediante la decisione C(2014) 2454 final della Commissione, del 15 aprile 2014, sulle regole del CER.

12      Inoltre, gli inviti a presentare proposte sono accompagnati da informazioni destinate ai candidati che rispondono agli inviti a presentare proposte per l’ottenimento di sovvenzioni (in prosieguo: le «informazioni ai candidati»).

13      Il programma di lavoro del CER indica che, per tutte le sovvenzioni destinate alla ricerca di frontiera del CER, l’eccellenza costituisce l’unico criterio che verrà applicato ai fini della valutazione del carattere innovativo, dell’ambizione e della fattibilità del progetto di ricerca, ma anche per la valutazione della capacità intellettuale, della creatività e dell’impegno del ricercatore principale.

14      La procedura di valutazione viene precisata ai punti da 3.6 a 3.8 delle regole del CER e comprende due fasi. Soltanto le candidature che superano con successo la prima fase sono ammesse alla seconda. In occasione della prima fase, il progetto viene valutato nella sua versione abbreviata, comprendente una descrizione del progetto (extended synopsis) nonché le competenze professionali ed il curriculum vitae del ricercatore principale. Soltanto nella seconda fase della procedura si procede all’esame e alla valutazione della candidatura completa, vale a dire del progetto di ricerca dettagliato (scientific proposal). Tali informazioni sono peraltro riassunte nelle informazioni ai candidati e sono altresì accluse all’invito a presentare proposte.

15      Inoltre, ai sensi del punto 3.6.1, dodicesimo comma, delle regole del CER:

«Il giudizio di un gruppo di esperti su una proposta e la sua posizione nella graduatoria si basano sulle valutazioni individuali e sulla discussione in seno al gruppo di esperti, ed è raggiunto a maggioranza. L’esito della fase di valutazione del gruppo è una graduatoria. Nella fase finale della valutazione inter pares, il gruppo procede all’individuazione delle proposte che sono raccomandate per il finanziamento, se sono disponibili risorse sufficienti».

16      Risulta altresì dal punto 3.6.2 delle regole del CER che, se il programma di lavoro del CER lo prevede, la valutazione da parte del gruppo di esperti può includere dei colloqui con il ricercatore principale.

17      Inoltre, il punto 1.2.5 delle informazioni ai candidati precisa quanto segue:

«(…) Si prega di notare che le osservazioni da parte dei singoli valutatori potrebbero non essere necessariamente convergenti – controversie e divergenze di opinione sui meriti di una proposta fanno parte del “metodo scientifico” e sono legittime.

Inoltre, il gruppo di esperti del CER può assumere una posizione diversa da quella desumibile dalle osservazioni dei singoli valutatori. Ciò avviene, per esempio, se dalla discussione del gruppo emerge una lacuna importante in una proposta che non era stata individuata dai singoli valutatori. Le osservazioni del gruppo di esperti riflettono la decisione consensuale adottata dal gruppo nel suo complesso sulla base di precedenti valutazioni individuali svolte a distanza da parte di valutatori indipendenti, che possono essere esperti non retribuiti nonché membri del gruppo suddetto, e sulla base di una discussione approfondita nonché della graduatoria stilata a fronte di altre proposte durante la riunione del gruppo».

18      In seguito alla valutazione inter pares, l’ERCEA fornisce ai candidati, ai sensi del punto 3.8 delle regole del CER, il risultato della valutazione in una «lettera di informazione» indirizzata al ricercatore principale e all’entità giuridica candidata.

 Procedura di riesame della valutazione

19      A norma del punto 3.9 delle regole del CER, è possibile presentare dinanzi ad un comitato interno di riesame una richiesta di riesame della valutazione.

20      Il punto 3.9, quinto comma, delle regole del CER prevede quanto segue:

«(…) Il ruolo del comitato di riesame è garantire un’interpretazione giuridica coerente di questo genere di richieste e la parità di trattamento dei candidati. Esso fornisce pareri tecnici sullo svolgimento della procedura di valutazione in base a tutte le informazioni disponibili riguardanti la proposta e la sua valutazione. Lavora in modo indipendente. Tuttavia, il comitato non valuta esso stesso la proposta. Se ritiene che nella procedura di valutazione vi sia stata un’anomalia che può aver influito sulla decisione di non finanziare la proposta, può proporre una valutazione supplementare di tutta o parte della proposta da parte di esperti indipendenti. A seconda dei motivi presentati nella richiesta di riesame, il comitato può esaminare i curriculum vitae degli esperti indipendenti, le loro osservazioni individuali e la relazione di valutazione. Il comitato non rimetterà in discussione il giudizio scientifico dei gruppi di esperti adeguatamente qualificati.

In seguito a tale riesame, il comitato raccomanda all’ordinatore responsabile dell’invito a presentare proposte una linea di condotta. Se il comitato di riesame considera che vi siano elementi a sostegno del reclamo, può suggerire che la proposta sia rivalutata interamente o in parte da esperti indipendenti oppure che sia mantenuto il risultato iniziale. Il comitato di riesame può formulare ulteriori commenti o raccomandazioni. (…)».

21      A questo proposito, il punto 1.2.5.1, secondo comma, delle informazioni ai candidati indica che la procedura di riesame della valutazione verte sulle eventuali lacune nella procedura di valutazione e, in rari casi, sugli errori di fatto.

22      Infine, il punto 3.9, ottavo comma, delle regole del CER precisa che la procedura di riesame della valutazione non impedisce ai candidati di azionare qualsiasi altro mezzo di ricorso, come la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

 Procedimento amministrativo

23      Il 30 luglio 2014 la Commissione, a seguito dell’adozione della propria decisione C(2014) 5008, del 22 luglio 2014, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’invito a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2015 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) (GU 2014, C 248, pag. 6).

24      Il 12 marzo 2015 il ricorrente, sig. Graziano Ranocchia, ha depositato presso l’ERCEA una domanda di sovvenzione del tipo «ERC Consolidator Grants» nell’ambito dell’invito a presentare proposte per il programma di sovvenzione ERC Consolidator Grant 2015 dinanzi al gruppo di esperti SH5 – Culture e produzione culturale (in prosieguo: il «gruppo di esperti SH5») per un progetto relativo all’applicazione, su papiri di Ercolano, della tomografia a raggi X a contrasto di fase. La sovvenzione richiesta ammontava a EUR 2 milioni, corrispondenti all’importo massimo erogabile, maggiorato di un importo supplementare di EUR 749 226 per l’acquisto di attrezzature importanti.

25      Per la proposta di ricerca del ricorrente, il gruppo di esperti SH5 ha espresso un giudizio favorevole nella prima fase di valutazione. Tale risultato è stato comunicato al ricorrente con lettere in data 3 e 22 luglio 2015 ed egli è stato invitato a partecipare a un colloquio.

26      Il 5 ottobre 2015 l’ERCEA ha ricevuto una denuncia che prospettava una presunta scorretta condotta scientifica relativa alla proposta di ricerca depositata dal ricorrente, secondo la quale quest’ultimo avrebbe utilizzato nella propria proposta una ricerca non pubblicata eseguita in un altro istituto di ricerca da parte di un altro gruppo di ricerca, segnatamente con l’aiuto di uno dei suoi collaboratori, che lavorava per l’istituto di ricerca in questione.

27      A seguito dell’analisi della denuncia da parte del comitato interno competente dell’ERCEA, il ricorrente è stato invitato, con messaggio di posta elettronica del 30 ottobre 2015, a presentare le proprie osservazioni in merito a tali accuse.

28      Il 5 novembre 2015 il ricorrente ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha precisato che il suo collaboratore non era mai stato informato della presunta ricerca non pubblicata da parte del gruppo concorrente.

29      A seguito dell’esame delle accuse di scorretta condotta scientifica, l’ordinatore responsabile dell’ERCEA ha deciso, su raccomandazione del comitato del consiglio scientifico per i conflitti di interesse, le violazioni alle norme di comportamento in ambito scientifico e le questioni di ordine etico, di scartare la valutazione presentata da uno degli esperti valutatori a distanza, in quanto quest’ultimo si trovava potenzialmente in una situazione di conflitto di interessi a causa della sua stretta collaborazione con l’autore della denuncia di scorretta condotta scientifica.

30      All’esito della prima fase di valutazione, il ricorrente ha sostenuto, in qualità di ricercatore principale, il colloquio finale in data 12 novembre 2015 con il gruppo di esperti SH5.

31      Con lettera del 17 dicembre 2015, l’ERCEA ha comunicato al ricorrente la propria decisione Ares (2015) 5922529 di non includere la sua proposta di ricerca nell’elenco delle proposte selezionate (in prosieguo: la «decisione di rifiuto della sovvenzione»), in quanto il gruppo di esperti SH5 aveva deciso, sulla base delle valutazioni dei valutatori individuali allegate alla lettera, che detta proposta non soddisfaceva tutti i criteri di valutazione del CER, bensì soltanto alcuni di essi. In tale lettera, l’ERCEA ha precisato che il gruppo di esperti SH5 aveva fondato il proprio giudizio sulle valutazioni a distanza nonché su una discussione tra i propri membri.

32      Dunque, sulla base delle valutazioni individuali di sei esaminatori esterni, nonché del colloquio finale con il ricorrente e del raffronto con le altre proposte di ricerca, il gruppo di esperti SH5 ha deciso di non raccomandare la proposta di ricerca del ricorrente.

33      I rilievi formulati dal gruppo di esperti SH5 nei confronti del ricorrente e della sua proposta di ricerca riguardavano, in sostanza, la sua competenza nel seguire gli aspetti tecnologici del progetto e gli aspetti finanziari correlati, nonché il ruolo relativamente minore attribuito ai ricercatori post‑dottorato.

34      Il 21 dicembre 2015 il ricorrente è stato informato del rigetto della denuncia relativa alla sua presunta scorretta condotta scientifica, deciso dal comitato interno competente di concerto con il comitato del consiglio scientifico per i conflitti di interesse, le violazioni alle norme di comportamento in ambito scientifico e le questioni di ordine etico.

35      Il 22 dicembre 2015 il ricorrente ha proposto, tramite il portale elettronico messo a disposizione dei partecipanti nell’ambito del programma Orizzonte 2020, una domanda di riesame della valutazione a norma del punto 3.9 delle regole del CER.

36      Nella sua domanda di riesame, egli ha, in primo luogo, indicato che le raccomandazioni che l’ERCEA gli aveva comunicato in occasione della sua precedente candidatura nel 2014 erano state seguite nella proposta del 2015.

37      In secondo luogo, egli ha contestato l’addebito relativo alla sua capacità di seguire gli aspetti tecnologici del progetto, affermando che egli si fondava non già sulla propria proposta scritta, bensì sui quesiti formulati in occasione del colloquio, ad uno dei quali aveva rifiutato di rispondere. Nella misura in cui tale quesito era in materia di fisica, quando invece egli è un papirologo e uno storico della filosofia, il suddetto quesito non avrebbe dovuto essergli posto. Inoltre, esigere da un ricercatore principale che conosca tutti gli aspetti tecnici di un progetto, tra cui quelli che non rientrano nella sua specialità, sarebbe contrario alla politica del CER consistente nell’incoraggiare i progetti transdisciplinari. Egli ha altresì sottolineato che aveva perfettamente risposto alle due altre domande.

38      In terzo luogo, egli contestava la censura relativa al ruolo minore dei ricercatori post‑dottorato, sottolineando che il ruolo attribuito a questi giovani ricercatori rappresentava il nucleo essenziale del progetto.

39      In quarto luogo, egli ha fatto valere che la valutazione del gruppo di esperti SH5 era sproporzionata e riconosceva un’importanza eccessiva alla valutazione individuale più negativa, che egli contestava, quando invece le altre cinque valutazioni erano positive. Egli ha sostenuto al riguardo che la valutazione negativa proveniva senza dubbio da un ricercatore concorrente in situazione di conflitto di interessi e che, per tale motivo, essa non poteva essere presa in considerazione.

40      In quinto luogo, egli ha sostenuto, in sostanza, che la decisione del gruppo di esperti SH5 era stata senza dubbio influenzata dalla procedura per scorretta condotta scientifica avviata nei suoi confronti e non pervenuta a conclusione e che egli riteneva essere stata portata a conoscenza dei membri del gruppo di esperti SH5.

41      Il 12 febbraio 2016 l’ERCEA ha pubblicato un comunicato stampa che conteneva l’elenco dei progetti approvati dal gruppo di esperti SH5 per l’anno 2015 (in prosieguo: l’«elenco dei progetti approvati»).

42      Con lettera del 26 febbraio 2016, l’ERCEA ha informato il ricorrente dell’adozione della decisione Ares (2016) 1020667, riguardante l’esito del riesame della valutazione (in prosieguo: la «decisione del 26 febbraio 2016»).

43      Mediante tale lettera, il ricorrente è stato informato del fatto che il comitato di riesame aveva esaminato la sua richiesta e aveva verificato che la procedura di valutazione del CER era stata pienamente rispettata, in conformità delle regole del CER e del suo programma di lavoro.

44      L’ERCEA ha esposto, nella lettera suddetta, le conclusioni finali del comitato di riesame. Da esse risulta che il comitato di riesame ha considerato che la proposta del ricorrente era stata valutata da esperti indipendenti, i quali erano tutti specialisti nel settore di competenza interessato.

45      Detto comitato ha altresì precisato che la decisione di rifiuto della sovvenzione era stata presa non soltanto sulla base delle osservazioni dei singoli valutatori, bensì anche sulla base della discussione che aveva avuto luogo in seno al gruppo di esperti SH5 e in funzione della classificazione della proposta del ricorrente rispetto alle altre proposte.

46      Inoltre, detto comitato ha sottolineato che i risultati della valutazione finale della sua proposta di ricerca riflettevano una decisione del gruppo di esperti SH5 adottata per consenso, senza rispecchiare necessariamente le singole opinioni dei valutatori individuali.

47      Inoltre, il comitato di riesame ha considerato che le osservazioni del ricorrente miravano a rimettere in discussione la valutazione scientifica dei valutatori o del gruppo di esperti SH5, malgrado che tale valutazione non rientrasse nella competenza del comitato medesimo.

48      Infine, il comitato di riesame ha constatato che le regole del CER relative ai conflitti di interesse erano state rispettate e che non vi era alcuna indicazione relativa all’esistenza di una situazione di conflitto di interessi nei confronti dei valutatori.

49      Detto comitato ne ha dedotto che non era stato commesso alcun errore di procedura nel processo di valutazione.

50      Sulla base di tali conclusioni del comitato di revisione, l’ERCEA ha informato il ricorrente che la decisione di rifiuto della sovvenzione era confermata.

 Procedimento e conclusioni delle parti

51      Mediante atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 aprile 2016, il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso.

52      L’ERCEA ha depositato il controricorso in data 19 luglio 2016.

53      Il ricorrente ha depositato la replica il 6 settembre 2016. L’ERCEA ha depositato la controreplica il 28 ottobre 2016.

54      Il 13 luglio 2017 il Tribunale ha interrogato le parti in merito alla ricevibilità ratione temporis del ricorso per quanto riguarda alcuni atti costituenti l’oggetto della controversia. L’ERCEA e il ricorrente hanno risposto al quesito del Tribunale rispettivamente in data 19 luglio e 28 luglio 2017.

55      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del 26 febbraio 2016;

–        annullare la decisione di rifiuto della sovvenzione;

–        annullare qualsiasi atto presupposto, consequenziale e connesso agli atti di cui sopra, e segnatamente l’elenco dei progetti approvati;

–        ordinare l’ammissione della sua proposta di ricerca nella graduatoria dei progetti approvati e finanziati nell’ambito dell’invito a presentare proposte dell’anno 2015;

–        ordinare la produzione di alcuni documenti;

–        condannare l’ERCEA alle spese del procedimento.

56      L’ERCEA conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        respingere la domanda di produzione di documenti in quanto inconferente;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

57      In un intento di economia procedurale e nel rispetto del principio di buona amministrazione della giustizia, il giudice può statuire su un ricorso senza doversi necessariamente pronunciare sulla totalità dei motivi e degli argomenti formulati dalle parti (v., per analogia, sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punto 52). Nel caso di specie, il Tribunale reputa che il ricorso può essere esaminato nel merito senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità.

 Sulle domande di annullamento della decisione di rifiuto della sovvenzione nonché della decisione del 26 febbraio 2016

58      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere tre motivi, riguardanti, il primo, uno sviamento di potere risultante dal carattere manifestamente irragionevole della valutazione della sua proposta di ricerca, il secondo, uno sviamento di potere derivante dal travisamento di determinati fatti e, il terzo, uno sviamento di potere connesso alla violazione della normativa dell’ERCEA relativa alla valutazione delle proposte di ricerca.

 Sul primo motivo, riguardante uno sviamento di potere risultante dal carattere manifestamente irragionevole della valutazione della proposta di ricerca

59      In primo luogo, il ricorrente afferma, in sostanza, che la decisione di rifiuto della sovvenzione è viziata da uno sviamento di potere. Egli afferma che le motivazioni che hanno condotto il gruppo di esperti SH5 a respingere la sua proposta di ricerca sono smentite dalla documentazione fornita e attengono ad una dimensione estranea al processo di valutazione scientifica. Egli aggiunge che aveva un’ottima conoscenza della proposta e dei settori interessati e che egli ha risposto a tutte le domande tranne una.

60      In secondo luogo, lo sviamento di potere non sarebbe limitato solo all’oggetto della valutazione, ma riguarderebbe anche la corretta trasposizione dei giudizi individuali dei valutatori a distanza nella valutazione finale complessiva del gruppo di esperti SH5.

61      Tale valutazione finale sarebbe irragionevole e sproporzionata in quanto la sintesi di cinque valutazioni estremamente positive e di una valutazione parzialmente negativa avrebbe dovuto sfociare in un ottimo giudizio complessivo e determinare l’approvazione della sua proposta di ricerca.

62      Le regole del CER sarebbero state violate, in quanto la valutazione del gruppo di esperti SH5 sarebbe consistita nella mera riproposizione di una singola valutazione individuale, cioè quella più negativa, circostanza questa che egli deduce dalla coincidenza determinante tra il principale motivo della decisione di reiezione adottata dal gruppo di esperti SH5 e l’argomentazione sviluppata dal quinto valutatore.

63      In terzo luogo, il ricorrente addebita al comitato di riesame di aver «[chiuso] gli occhi innanzi alla lapalissiana distorsione del criterio dell’eccellenza scientifica» e di aver negato la sussistenza di un conflitto di interessi per quanto riguarda il quinto valutatore, il quale non è stato escluso.

64      Secondo il ricorrente, le censure sollevate si riferiscono, contrariamente a quanto affermato dal comitato di riesame, a questioni procedurali e metodologiche rientranti nella competenza di tale comitato, e non alla valutazione scientifica del progetto.

65      L’ERCEA contesta tale argomentazione.

66      Nell’ambito di tale motivo di ricorso, il ricorrente addebita all’ERCEA, in sostanza, di essere incorsa in uno sviamento di potere risultante dal carattere manifestamente irragionevole della valutazione della sua proposta e di non aver rispettato le regole del CER sulle modalità di valutazione.

67      A sostegno di tale argomento, il ricorrente fa valere, in sostanza, che il gruppo di esperti SH5 ha commesso un errore, per il fatto che le motivazioni della decisione di rifiuto della sovvenzione sarebbero smentite dalla documentazione fornita e che il gruppo suddetto non avrebbe effettuato una trasposizione corretta dei giudizi dei valutatori individuali, così come sarebbe dimostrato dalla divergenza tra tali giudizi e la valutazione finale del gruppo di esperti. Ne risulterebbe che il gruppo di esperti SH5 ha perseguito uno scopo diverso da quello di una valutazione scientifica.

68      Inoltre, il ricorrente afferma che il comitato di riesame ha erroneamente ignorato la «lapalissiana distorsione del criterio dell’eccellenza scientifica», risultante dal fatto che il gruppo di esperti SH5 avrebbe preso esclusivamente in considerazione l’unica valutazione individuale negativa e negato l’esistenza di un conflitto di interessi.

69      Secondo la giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere soltanto qualora risulti, sulla base di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che esso è stato adottato con l’intento esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenza del 10 marzo 2005, Spagna/Consiglio, C‑342/03, EU:C:2005:151, punto 64).

70      Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, nel caso di valutazioni complesse, le autorità dell’Unione europea dispongono, in taluni settori del diritto dell’Unione, di un ampio margine di discrezionalità, cosicché il controllo del giudice dell’Unione riguardo a tali valutazioni deve limitarsi alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti presi a fondamento per operare la scelta contestata, nonché dell’assenza di un errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’insussistenza di uno sviamento di potere (v., in tal senso, sentenze del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 97, e del 28 gennaio 2016, Heli‑Flight/AESA, C‑61/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:59, punto 101).

71      Orbene, la valutazione dell’eccellenza scientifica di una proposta di ricerca da parte di un gruppo di esperti e di valutatori individuali delle discipline interessate rientra nella categoria delle valutazioni complesse ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 70 supra.

72      Spetta dunque al Tribunale stabilire se degli indizi oggettivi, pertinenti e concordanti dimostrino che la decisione di rifiuto della sovvenzione è stata adottata in vista di un obiettivo diverso dal finanziamento di proposte di ricerca di eccellente qualità scientifica, sicché sarebbe dimostrata l’esistenza di uno sviamento di potere, nonché verificare se, come in sostanza asserito dal ricorrente, l’ERCEA sia incorsa in errori materiali o in manifesti errori di valutazione oppure abbia violato le regole del CER.

73      A questo proposito, in primo luogo, risulta dal punto 3.6, dodicesimo comma, delle regole del CER che le decisioni del gruppo di esperti non sono fondate soltanto sulle opinioni dei valutatori individuali, le quali vengono fornite prima del colloquio con i candidati, ma anche sulle discussioni del gruppo di esperti.

74      Inoltre, il punto 1.2.5 delle informazioni ai candidati precisa, da un lato, che il gruppo di esperti del CER può assumere una posizione diversa da quella deducibile dalle osservazioni dei singoli valutatori, in particolare se dalle discussioni del gruppo emerge una lacuna importante in una proposta che non era stata individuata dagli altri valutatori, e, dall’altro lato, che la decisione del gruppo di esperti si fonda non soltanto sulle valutazioni individuali, ma anche su una discussione approfondita, e che essa dipende dalla classificazione in graduatoria delle altre proposte.

75      Così, se un gruppo di esperti è tenuto a prendere in considerazione, nel quadro della sua discussione su una proposta di ricerca, l’insieme delle valutazioni individuali, la sua valutazione finale può, a motivo del margine di discrezionalità di cui gode, non riflettere la posizione che sembra potersi desumere dalle osservazioni di ciascun valutatore individuale.

76      A questo proposito, l’eventuale divergenza tra la maggioranza delle opinioni dei valutatori individuali e la decisione del gruppo di esperti rientra nel normale svolgimento della procedura di valutazione dell’interesse e del valore scientifico di una proposta di ricerca.

77      Pertanto, salva la dimostrazione dell’esistenza di errori di fatto o di un manifesto errore di valutazione, la possibilità che un elemento evidenziato in un’unica valutazione individuale ottenga l’approvazione del gruppo di esperti in occasione delle discussioni nel suo ambito rientra nel normale svolgimento della procedura di valutazione scientifica e non è contraria alle regole del CER. Del resto, la possibilità suddetta è esplicitamente contemplata nelle informazioni ai candidati.

78      Inoltre, la valutazione delle proposte si fonda anche sulle discussioni in seno al gruppo di esperti e sul raffronto delle diverse proposte di ricerca.

79      Orbene, il ricorrente non fornisce elementi atti a dimostrare che il gruppo di esperti SH5 abbia commesso un errore quanto alla concreta esistenza dei fatti o un manifesto errore di valutazione, ma si limita a contestare i criteri di valutazione che il suddetto gruppo di esperti ha applicato ovvero la valutazione della sua proposta, valutazione riguardo alla quale egli asserisce, senza fornire alcun elemento di prova a sostegno, che sarebbe smentita dalla documentazione fornita.

80      Pertanto, l’eventuale divergenza tra la somma delle valutazioni individuali e la decisione finale del gruppo di esperti SH5 non è idonea a dimostrare il perseguimento di un obiettivo differente dalla ricerca dell’eccellenza scientifica, una violazione delle regole del CER ovvero un manifesto errore di valutazione da parte del gruppo di esperti SH5.

81      Per le stesse ragioni, l’adozione di una decisione coincidente con una delle valutazioni individuali, anche a supporla dimostrata, non sarebbe tale da integrare, di per sé stessa, uno sviamento di potere, un manifesto errore di valutazione o una violazione delle regole del CER.

82      In secondo luogo, la valutazione della documentazione fornita nell’ambito della proposta di ricerca, come pure la valutazione della pertinenza dei quesiti posti dal gruppo di esperti SH5 al ricercatore principale in occasione del suo colloquio e delle risposte a tali quesiti, rientrano nel margine di discrezionalità del gruppo di esperti SH5.

83      Pertanto, in assenza di un errore attinente alla realtà concreta dei fatti o di un manifesto errore di valutazione, la contestazione di tali elementi sul piano scientifico non può configurare un’illegittimità.

84      In terzo luogo, in mancanza di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti idonei a dimostrare che i criteri di valutazione applicati e la valutazione della proposta e del colloquio del ricorrente perseguivano uno scopo diverso dalla valutazione della qualità scientifica della sua proposta, gli elementi addotti dal ricorrente non sono idonei a dimostrare neppure uno sviamento di potere.

85      La decisione di rifiuto della sovvenzione non è dunque viziata da un manifesto errore di valutazione, da un errore materiale, da una violazione delle regole del CER o da uno sviamento di potere.

86      Date tali circostanze, la decisione del 26 febbraio 2016, laddove ha constatato che le regole del CER erano state rispettate, non è viziata dalle illegittimità fatte valere.

87      Per quanto riguarda la contestazione della constatazione, da parte del comitato di riesame, dell’assenza di un conflitto di interessi, è giocoforza constatare che il ricorrente non fornisce alcuna prova che dimostri l’esistenza di un conflitto di interessi riguardante il quinto valutatore.

88      Infatti, il ricorrente sottolinea che esiste una coincidenza tra, da un lato, le motivazioni della procedura per scorretta condotta scientifica avviata nei suoi confronti – la quale ha determinato l’esclusione di un valutatore individuale per ragioni connesse a un conflitto di interessi – e, dall’altro, le osservazioni del quinto valutatore. Egli ritiene di poter dedurre da tale presunta coincidenza l’esistenza di un conflitto di interessi.

89      Tuttavia, una coincidenza siffatta, anche a supporla dimostrata, non può costituire, di per sé e in mancanza di altri elementi probatori, una ragione sufficiente per concludere nel senso dell’esistenza di una situazione di conflitto di interessi.

90      Inoltre, in mancanza di altri elementi, una situazione di conflitto di interessi non può essere semplicemente dedotta dall’espressione di una valutazione scientifica critica nei riguardi della proposta di ricerca del ricorrente.

91      Pertanto, gli elementi addotti dal ricorrente non dimostrano che la decisione del 26 febbraio 2016, là dove ha constatato che nessuno dei valutatori si trovava in una situazione di conflitto di interessi, sia viziata da illegittimità.

92      Per il resto, gli altri argomenti del ricorrente, e in particolare quelli relativi al raffronto con le proposte di ricerca approvate, mirano unicamente a rimettere in discussione la valutazione scientifica della sua proposta e non sono idonei a dimostrare l’esistenza di un errore attinente alla realtà concreta dei fatti o di un manifesto errore di valutazione, sicché essi devono essere respinti.

93      Il primo motivo di ricorso è dunque infondato.

 Sul secondo motivo, relativo ad uno sviamento di potere correlato ad un travisamento dei fatti

94      Il ricorrente sostiene che lo sviamento di potere è dimostrato dal discutibile giudizio del quinto valutatore, che avrebbe condizionato la scelta definitiva del gruppo di esperti SH5.

95      Egli contesta, in sostanza, la valutazione della sua proposta di ricerca e della sua esperienza personale effettuata da tale valutatore e ne deduce che la decisione del gruppo di esperti SH5 è illegittima in quanto avrebbe riconosciuto un’importanza eccessiva alla quinta valutazione, che egli afferma essere fondata su circostanze inesatte.

96      A suo avviso, una valutazione che non corrisponda ai fatti equivale ad uno sviamento di potere.

97      Nella replica, il ricorrente fa altresì valere che la decisione di rifiuto della sovvenzione è inficiata da uno sviamento di potere per il fatto che sarebbe stata adottata per uno scopo diverso dalla valutazione dell’eccellenza scientifica della sua proposta di ricerca.

98      A sostegno di tale argomento, egli afferma, in sostanza, che la valutazione compiuta dal quinto valutatore, che non riposerebbe su alcun fondamento scientifico, dimostra che il criterio etico ha prevalso sul criterio dell’eccellenza e che la procedura per scorretta condotta scientifica ha influenzato la valutazione della sua proposta di ricerca. A questo proposito, egli sottolinea la coincidenza tra la denuncia per scorretta condotta scientifica che è stata presentata contro di lui, e poi respinta, e la valutazione compiuta dal quinto valutatore, nonché la presenza di due membri del comitato per le questioni di ordine etico in occasione del suo colloquio con il gruppo di esperti SH5.Il ricorrente rileva altresì che tale influenza è dimostrata dall’accanimento di un membro del gruppo di esperti SH5 e dal suo tono inquisitorio.

99      Infine, egli afferma che il riconoscimento dell’eccellenza del suo progetto nel 2014 dimostra che il suo progetto migliorato nel 2015 non avrebbe dovuto essere respinto.

100    L’ERCEA contesta tale argomentazione.

101    Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, il ricorrente imputa all’ERCEA, in sostanza, uno sviamento di potere che risulterebbe dall’attribuzione di un’importanza eccessiva, in occasione dell’adozione della decisione del gruppo di esperti SH5, al giudizio del quinto valutatore, un manifesto errore di valutazione da parte del gruppo di esperti SH5 per il fatto che il giudizio di tale valutatore sarebbe fondato su fatti inesatti, la presa in considerazione di elementi di natura etica anziché dei soli elementi scientifici, nonché la violazione delle regole del CER.

102    Egli contesta altresì la valutazione della sua proposta di ricerca e della sua capacità di controllarne gli aspetti tecnici quale compiuta dal quinto valutatore, e afferma che essa è fondata su fatti inesatti.

103    In primo luogo, come risulta dai punti da 73 a 78 della presente sentenza, la presa in considerazione della valutazione del quinto valutatore, per quanto grande possa essere l’importanza ad essa attribuita, non è idonea a dimostrare – di per sé stessa, e in assenza di prove dell’esistenza di uno sviamento di potere, di un errore di fatto o di un manifesto errore di valutazione, o di una violazione delle regole del CER – che la decisione di rifiuto della sovvenzione sia inficiata da illegittimità.

104    In secondo luogo, il gruppo di esperti SH5 ha indicato nella motivazione della decisione di rifiuto della sovvenzione che, alla luce dell’ambizioso obiettivo della proposta di ricerca, risultante dalla tecnica di acquisizione di immagini destinata a decifrare i papiri, erano sorti, nel corso del colloquio del ricercatore principale con il gruppo di esperti SH5, alcuni dubbi riguardo alla capacità del predetto di padroneggiare gli aspetti tecnici e finanziari del progetto.

105    Pertanto, in primis, è giocoforza constatare che alcuni degli elementi di fatto sottolineati dal quinto valutatore e contestati dal ricorrente non figurano tra le motivazioni della decisione del gruppo di esperti SH5. È il caso, in particolare, dell’osservazione secondo cui la tecnologia della tomografia a raggi X a contrasto di fase sarebbe già stata applicata da studiosi non accreditati nell’ambito della proposta, di quella riguardante l’impossibilità di trasportare i manoscritti dall’Italia verso la Francia, nonché dell’affermazione secondo cui la ricostruzione dei testi in questione grazie all’utilizzazione di detta tecnologia avrebbe richiesto dei decenni.

106    Inoltre, il giudizio formulato dal quinto valutatore è soltanto uno tra i vari elementi presi in considerazione dal gruppo di esperti SH5.

107    Pertanto, la contestazione di tali elementi di fatto non è idonea a dimostrare l’esistenza di un manifesto errore di valutazione del gruppo di esperti SH5.

108    In secundis, il ricorrente sostiene che l’affermazione del quinto valutatore, secondo cui egli non avrebbe sufficiente esperienza in materia di applicazione della tomografia a raggi X a contrasto di fase sui papiri di Ercolano per controllare pienamente la parte tecnologica della proposta di ricerca, è erronea, in quanto la pubblicazione di un articolo scientifico collettivo da parte del ricorrente e della sua squadra di lavoro dimostrerebbe tale padronanza e il gruppo dei suoi collaboratori disporrebbe della capacità di gestire e di controllare la parte tecnologica di detta proposta.

109    Orbene, la valutazione della padronanza della parte tecnologica della proposta di ricerca da parte del ricorrente, del grado di padronanza richiesto e del grado di importanza degli aspetti tecnologici rientrano nella valutazione scientifica del gruppo di esperti SH5.

110    A questo proposito, la pubblicazione di un articolo scientifico collettivo e la presenza nella squadra di ricerca di specialisti di tale tecnologia non sono idonei a dimostrare l’esistenza di un manifesto errore di valutazione del gruppo di esperti SH5.

111    Infatti, come risulta dal punto 104 supra, il gruppo di esperti SH5 non ha formulato dei dubbi quanto alla competenza scientifica dei membri della squadra di ricerca, bensì soltanto in ordine alla capacità del ricorrente di padroneggiare la parte tecnologica del progetto quale ricercatore principale.

112    Del resto, il ricorrente riconosce che ha rifiutato di rispondere ad un quesito sugli elementi del banco da laboratorio portatile per tomografia a raggi X a contrasto di fase previsto per il progetto, in quanto esso non rientrava nella sua specialità. Il ricorrente afferma altresì che i dettagli tecnologici sono secondari nell’ambito del progetto e che essi vengono gestiti, in ogni caso, da altri membri del gruppo di ricerca.

113    Inoltre, nessuno degli elementi addotti dal ricorrente, preso di per sé stesso o congiuntamente con gli altri, è atto a dimostrare che il gruppo di esperti SH5 abbia commesso un manifesto errore di valutazione.

114    In terzo luogo, poiché i gruppi di esperti adottano una decisione indipendente in ciascun invito a presentare proposte, l’ammissione del progetto del ricorrente nel 2014 non garantisce l’ammissione di un progetto successivo simile.

115    Date tali circostanze, il gruppo di esperti SH5 non ha commesso alcun manifesto errore di valutazione considerando che esistevano dubbi quanto alla padronanza, da parte del ricorrente, degli aspetti tecnologici della proposta di ricerca.

116    In quarto luogo, il ricorrente asserisce che la decisione di rifiuto della sovvenzione è stata influenzata dalla concomitante procedura per scorretta condotta scientifica avviata nei suoi confronti, e che il criterio etico sarebbe stato preso in considerazione dal gruppo di esperti SH5 a discapito del criterio dell’eccellenza scientifica, circostanza questa che egli deduce dal giudizio del quinto valutatore, dalla presenza di due membri del comitato per le questioni etiche in occasione del suo colloquio con il gruppo di esperti SH5 e dal tono asseritamente inquisitorio di un esperto di tale gruppo, nonché da quello che egli considera un accanimento.

117    A questo proposito, come risulta dai punti da 73 a 78 della presente sentenza, il giudizio del quinto valutatore è soltanto uno tra i vari elementi che sono stati presi in considerazione dal gruppo di esperti SH5.

118    Del resto, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, dalla motivazione della decisione di rifiuto della sovvenzione non risulta che il gruppo di esperti SH5 abbia ripreso incondizionatamente il giudizio del quinto valutatore.

119    Per quanto riguarda l’allegazione secondo cui il gruppo di esperti SH5 avrebbe adottato la decisione di rifiuto della sovvenzione subendo l’influenza della procedura per scorretta condotta scientifica instaurata a carico del ricorrente, sfociata poi in un provvedimento di chiusura, il ricorrente non fornisce alcuna prova atta a dimostrare un’influenza siffatta.

120    In primis, l’influenza della procedura per scorretta condotta scientifica instaurata a carico del ricorrente non può essere semplicemente dedotta dall’asserita analogia tra le critiche formulate dal quinto valutatore e gli addebiti rivolti al ricorrente nell’ambito di detta procedura. L’influenza di cui sopra non può essere desunta neppure dal presunto tono inquisitorio di tale valutatore in occasione del colloquio con il ricorrente.

121    Infatti, da un lato, il giudizio del quinto valutatore è soltanto uno dei vari elementi che sono stati presi in considerazione dal gruppo di esperti SH5 e, dall’altro, non risulta dalle motivazioni della decisione di rifiuto della sovvenzione che il gruppo di esperti SH5 abbia fondato la propria decisione sugli addebiti attinenti all’utilizzazione di lavori di altri ricercatori.

122    In secundis, l’asserita presenza di membri del comitato per le questioni etiche in occasione del colloquio del ricorrente, anche a supporla dimostrata, non sarebbe idonea a dimostrare, di per sé sola e in assenza di altri elementi probatori, che il gruppo di esperti SH5 abbia selezionato le proposte sulla base di un criterio diverso da quello dell’eccellenza scientifica. Del resto, l’ERCEA nega che dei membri del comitato per le questioni etiche fossero presenti in occasione del colloquio con il ricorrente. Quest’ultimo non ha presentato alcun elemento di prova al riguardo.

123    In tertiis, il fatto che il presidente del gruppo di esperti SH5 sia stato informato dell’esistenza della procedura per scorretta condotta scientifica nei confronti della ricorrente non è neppur esso idoneo, in assenza di altri elementi di prova, a dimostrare che tale procedura abbia influenzato il gruppo suddetto.

124    Di conseguenza, il ricorrente non ha dimostrato che il gruppo di esperti SH5, adottando la decisione di rifiuto della sovvenzione, abbia commesso un errore attinente alla realtà concreta dei fatti ovvero un manifesto errore di valutazione.

125    Inoltre, in mancanza di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti in grado di dimostrare che i criteri di valutazione applicati e la valutazione della proposta e del colloquio del ricorrente perseguivano uno scopo diverso dalla valutazione della qualità scientifica della sua proposta, gli elementi addotti dal ricorrente non sono neppure idonei a configurare uno sviamento di potere.

126    Il ricorrente non è dunque riuscito a dimostrare che la decisione di rifiuto della sovvenzione fosse inficiata da illegittimità.

127    Pertanto, la decisione del 26 febbraio 2016, là dove ha constatato che le regole del CER erano state rispettate, non è viziata dalle asserite illegittimità.

128    Il secondo motivo di ricorso è dunque infondato.

 Sul terzo motivo, relativo ad uno sviamento di potere risultante da una violazione delle regole del CER in merito alla valutazione delle proposte di ricerca

129    Anzitutto, il ricorrente fa valere, in sostanza, che la sua proposta di ricerca non è stata valutata sulla base del criterio dell’eccellenza scientifica, e contesta la valutazione dei meriti della sua proposta, del grado di padronanza degli aspetti tecnologici della proposta stessa richiesto dal gruppo di esperti SH5, nonché del suo curriculum vitae.

130    Poi, egli imputa al gruppo di esperti SH5 di aver effettuato un esame superficiale fondandosi su fatti smentiti.

131    Inoltre, il ricorrente afferma che il gruppo di esperti SH5 ha compiuto una valutazione scorretta del carattere innovativo della sua proposta di ricerca e che detto gruppo non poteva fondare la propria valutazione sulla conoscenza di un elemento tecnico secondario da parte del ricercatore principale.

132    Infine, la trasformazione di cinque valutazioni estremamente positive in un giudizio unitario negativo sarebbe contraria a qualsiasi logica fondata sul merito, nonché contraddittoria.

133    L’ERCEA contesta tale argomentazione.

134    Nell’ambito del terzo motivo di ricorso, il ricorrente contesta, in sostanza, la valutazione scientifica della sua proposta di ricerca, del grado di padronanza degli aspetti tecnologici della proposta stessa richiesto dal gruppo di esperti SH5 – segnatamente la presa in considerazione di una questione tecnica da lui ritenuta accessoria – e del suo curriculum vitae. Egli imputa altresì al gruppo di esperti SH5 di aver effettuato delle disamine superficiali fondandosi su fatti smentiti, ed afferma che la trasformazione di cinque valutazioni positive in un giudizio negativo è contraria alle regole del CER e configura uno sviamento di potere.

135    A questo proposito, come risulta dall’analisi dei due primi motivi di ricorso, gli argomenti del ricorrente relativi alla valutazione scientifica della sua proposta di ricerca e al grado di padronanza degli aspetti tecnologici della proposta stessa richiesto dal gruppo di esperti SH5 – segnatamente la presa in considerazione di una questione tecnica da lui ritenuta accessoria –, nonché gli argomenti relativi ad un errore attinente alla realtà concreta dei fatti e l’asserita divergenza tra i risultati delle valutazioni individuali e la decisione di rifiuto della sovvenzione, non sono idonei a configurare un errore sui fatti, un manifesto errore di valutazione, uno sviamento di potere o una violazione delle regole del CER.

136    Il ricorrente non è dunque riuscito a dimostrare che la decisione di rifiuto della sovvenzione fosse viziata da illegittimità.

137    Pertanto, la decisione del 26 febbraio 2016 non è inficiata dalle illegittimità fatte valere, nella parte in cui essa ha constatato che le regole del CER erano state rispettate.

138    Il terzo motivo di ricorso è dunque infondato.

139    Risulta da quanto sopra esposto che le domande di annullamento della decisione di rifiuto della sovvenzione e della decisione del 26 febbraio 2016, formulate nel primo e nel secondo capo delle conclusioni del ricorso, devono essere respinte.

140    Il ricorrente si fonda sull’asserita illegittimità della decisione di rifiuto della sovvenzione e della decisione del 26 febbraio 2016 al fine di ottenere l’annullamento degli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli impugnati con il ricorso, ivi compreso l’elenco dei progetti approvati, nonché per ottenere che il Tribunale imponga all’ERCEA di includere la sua proposta di ricerca tra i progetti finanziati.

141    Tenuto conto del rigetto dei motivi di ricorso per quanto riguarda la decisione di rifiuto della sovvenzione e la decisione del 26 febbraio 2016, anche la domanda intesa all’annullamento degli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli impugnati con il ricorso, la domanda di annullamento dell’elenco dei progetti approvati, e la domanda intesa a che il Tribunale imponga all’ERCEA di includere la proposta di ricerca del ricorrente tra i progetti finanziati devono essere respinte.

 Sulle domande di produzione di documenti

142    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia disporre l’acquisizione, in primo luogo, della graduatoria dei progetti approvati e finanziati dal gruppo di esperti SH5, in secondo luogo, dei giudizi finali, delle valutazioni individuali e dei punteggi matematici relativi ai progetti approvati e finanziati dal gruppo di esperti SH5, in terzo luogo, della denuncia di scorretta condotta scientifica presentata nei confronti della sua proposta di ricerca, in quarto luogo, del nome del quinto valutatore anonimo della sua proposta di ricerca e, in quinto luogo, della registrazione del suo colloquio con il gruppo di esperti SH5 in data 12 novembre 2015.

143    Risulta dalla giurisprudenza che, per consentire al Tribunale di valutare se sia utile ai fini del corretto svolgimento del procedimento ordinare la produzione di determinati documenti, la parte che ne fa domanda deve identificare i documenti sollecitati e fornire al Tribunale un minimo di elementi idonei a suffragare l’utilità dei documenti stessi per le esigenze del giudizio in corso (sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 93, e dell’8 ottobre 2008, Sogelma/AER, T‑411/06, EU:T:2008:419, punto 152).

144    Anzitutto, la graduatoria dei progetti approvati e finanziati dal gruppo di esperti SH5, come pure i giudizi finali, le valutazioni individuali e i punteggi matematici relativi a tali progetti, presenterebbero un’utilità soltanto nel caso in cui il raffronto tra la proposta di ricerca del ricorrente e detti progetti fosse idoneo a dimostrare l’esistenza di un manifesto errore di valutazione o di una violazione delle regole del CER da parte del gruppo di esperti SH5.

145    Nondimeno, tale raffronto rientra nella valutazione scientifica delle proposte di ricerca.

146    Orbene, in assenza di una prova qualsivoglia di un errore nella valutazione della proposta di ricerca del candidato, il raffronto suddetto non è idoneo a dimostrare, di per sé stesso, l’esistenza di un manifesto errore di valutazione o di una violazione delle regole del CER.

147    Pertanto, la graduatoria dei progetti approvati, i giudizi finali, le valutazioni individuali e i punteggi matematici relativi a tali progetti non sono utili per le esigenze del presente giudizio.

148    Poi, come risulta dai punti da 87 a 90 e da 121 a 123 della presente sentenza, la denuncia per scorretta condotta scientifica presentata nei confronti della proposta di ricerca del ricorrente non è utile per le esigenze del giudizio, in quanto essa – in mancanza di ulteriori elementi probatori, e in assenza di una prova del fatto che il gruppo di esperti SH5 avrebbe valutato la proposta del ricorrente subendo l’influenza di detta denuncia – non è idonea a dimostrare l’esistenza di uno sviamento di potere, di un manifesto errore di valutazione o di una violazione delle regole del CER.

149    Lo stesso vale per il nome del quinto valutatore anonimo.

150    Infine, poiché il contenuto del colloquio del ricorrente non viene contestato dalle parti e non è idoneo a dimostrare l’esistenza di uno sviamento di potere, di un manifesto errore di valutazione o di una violazione delle regole del CER, la registrazione di detto colloquio non è utile per le esigenze del presente giudizio.

151    Non è dunque necessario ordinare la produzione dei suddetti documenti.

152    Risulta dall’insieme delle considerazioni sopra esposte che il ricorso deve essere respinto nella sua interezza.

 Sulle spese

153    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre condannarlo a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’ERCEA, in conformità delle conclusioni formulate da quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.


2)      Il sig. Graziano Ranocchia è condannato alle spese.

Prek

Buttigieg

Berke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 febbraio 2018.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

M. Prek


*      Lingua processuale: l’italiano.