Language of document : ECLI:EU:C:2014:2144

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

4 settembre 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Insussistenza di notificazione valida – Effetti – Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva – Opposizione – Riesame in casi eccezionali – Termini»

Nelle cause riunite C‑119/13 e C‑120/13,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Wedding (Germania), con decisioni, rispettivamente, del 7 gennaio e del 5 febbraio 2013, pervenute in cancelleria il 14 marzo 2013, nei procedimenti

eco cosmetics GmbH & Co. KG

contro

Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C‑119/13),

e

Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH

contro

Tetyana Bonchyk (C‑120/13),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la sig.ra Dupuy, da M. Stawska‑Höbel, Rechtsanwältin;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da F. Dedousi e M. Skorila, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. D’Ascia, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da A.‑M. Rouchaud‑Joët e B. Eggers, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1).

2        Tali domande sono state proposte nell’ambito di due controversie in cui sono opposte, da un lato, la eco cosmetics GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «eco cosmetics»), con sede in Germania, alla sig.ra Dupuy, residente in Francia, e, dall’altro, la Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH, con sede in Austria, alla sig.ra Bonchyk, residente in Germania, relativamente a procedimenti europei d’ingiunzione di pagamento.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 13, 19 e da 23 a 25 del regolamento n. 1896/2006 sono così formulati:

«(13)      Nella domanda d’ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente è obbligato a fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente la richiesta e la relativa giustificazione in modo da consentire al convenuto di scegliere in piena cognizione di causa se presentare opposizione o non contestare il credito.

(...)

(19)      Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario definire in modo specifico e dettagliato le norme minime da applicare nell’ambito della procedura relativa all’ingiunzione di pagamento europea. In particolare, in ordine all’osservanza di tali norme minime, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris non dovrebbe essere considerata sufficiente al fine della notificazione dell’ingiunzione di pagamento europea.

(...)

(23)      Il convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard descritto nel presente regolamento. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro.

(24)      L’opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento. Ai fini del presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non dovrebbe essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale.

(25)      Scaduto il termine per presentare opposizione, in alcuni casi eccezionali il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea. Il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito. Durante la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali potrebbe figurare il caso in cui l’ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda».

4        Ai sensi del considerando 27 del regolamento in parola, «[l]e procedure relative all[’]esecuzione [dell’ingiunzione di pagamento europea] dovrebbero continuare ad essere disciplinate dalla legislazione nazionale (...)».

5        L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1896/2006 dispone:

«Il presente regolamento intende:

a)      semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento».

6        L’articolo 6 dello stesso regolamento, intitolato «Competenza giurisdizionale», al suo paragrafo 1 così prevede:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L12, pag. 1)]».

7        L’articolo 12, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 1896/2006 è del seguente tenore:

«3.      Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:

a)      pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione;

oppure

b)      opporsi all’ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

(...)

5.      Il giudice garantisce che l’ingiunzione sia notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale, secondo un metodo conforme alle norme minime di cui agli articoli 13, 14 e 15».

8        L’articolo 13 del regolamento n. 1896/2006, intitolato «Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto», così dispone:

«L’ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica, secondo una delle seguenti forme:

a)       notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto;

b)       notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto l’atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l’indicazione della data della notifica;

c)      notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto;

d)      notifica con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia (facsimile) o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto».

9        L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento in parola, intitolato «Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto», stabilisce che:

«1.      L’ingiunzione di pagamento europea può anche essere notificata al convenuto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro dove avrà luogo la notifica secondo una delle seguenti forme:

a)      notifica in mani proprie, presso l’indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell’abitazione del convenuto;

b)      se il convenuto è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto;

c)      deposito dell’ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto;

d)      deposito dell’ingiunzione presso un ufficio postale o un’autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria dell’atto o il fatto che tale comunicazione ha l’efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;

e)      notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il convenuto è domiciliato nello Stato membro d’origine;

f)      notifica con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.

2.      Ai fini del presente regolamento la notifica di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo del convenuto non è conosciuto con certezza.

(...)».

10      L’articolo 15 del regolamento di cui trattasi, intitolato «Notifica ad un rappresentante», è così formulato:

«La notifica ai sensi degli articoli 13 o 14 può anche essere effettuata ad un rappresentante del convenuto».

11      Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1896/2006:

«1.      Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea.

2.      Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

3.      Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.

(...)».

12      L’articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento enuncia che:

«Se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.

(...)».

13      L’articolo 18 del medesimo regolamento, intitolato «Forza esecutiva», prevede quanto segue:

«1.      Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell’articolo 16, paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d’origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell’Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica.

2.      Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni formali per l’acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d’origine.

3.      Il giudice trasmette al ricorrente l’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva».

14      L’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, intitolato «Riesame in casi eccezionali», dispone:

«1.      Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      i)     l’ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all’articolo 14,

      e

      ii)      la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili,

oppure

b)      il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2.      Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

3.      Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l’ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva.

Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’ingiunzione di pagamento europea è nulla».

15      L’articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce che:

«Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Un’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è eseguita alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione».

16      L’articolo 26 del menzionato regolamento, intitolato «Rapporto con le norme processuali nazionali», è così formulato:

«Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale».

 Il diritto tedesco

17      Nel diritto tedesco il codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) indica la procedura da seguire in materia di ingiunzioni di pagamento.

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C‑119/13

18      La eco cosmetics, una società di diritto tedesco, ha presentato al giudice del rinvio una domanda d’ingiunzione di pagamento europea a carico della sig.ra Dupuy, residente in Francia.

19      Il 22 marzo 2010 l’Amtsgericht Wedding (Tribunale distrettuale di Wedding), conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 1896/2006, ha accolto la summenzionata domanda e ha emesso l’ingiunzione di pagamento europea richiesta, procedendo successivamente alla notificazione della stessa mediante lettera raccomandata internazionale con avviso di ricevimento. Come risulta dall’avviso di ricevimento, detta ingiunzione è stata notificata il 31 marzo 2010 presso l’indirizzo fornito dalla eco cosmetics. L’avviso di ricevimento non fornisce ulteriori dettagli sulla notifica.

20      Il 20 maggio 2010 il giudice del rinvio ha rilasciato la dichiarazione di esecutività di tale ingiunzione.

21      Con lettera del suo legale del 28 luglio 2010 la sig.ra Dupuy ha presentato opposizione contro l’ingiunzione di pagamento in parola. Con lettera del 5 agosto 2010 il giudice del rinvio ha posto in rilievo il carattere tardivo dell’opposizione e che, in tale fase, vi era unicamente la possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006.

22      Due mesi più tardi, con lettera del 7 ottobre 2010, la sig.ra Dupuy ha presentato domanda di riesame senza formulare in dettaglio osservazioni di merito. Sei mesi più tardi, con lettera del suo legale del 13 aprile 2011, ella ha esposto le motivazioni della sua domanda di riesame.

23      La sig.ra Dupuy fa segnatamente valere che l’ingiunzione di pagamento europea a suo carico non le sarebbe mai stata notificata. Ella precisa di aver lasciato l’appartamento sito all’indirizzo indicato dalla eco cosmetics dal mese di ottobre del 2009 e di essere venuta a conoscenza di tale ingiunzione unicamente tramite la sua banca il 23 luglio 2010.

 Causa C‑120/13

24      La Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH, una banca di diritto austriaco, ha chiesto al giudice del rinvio di emettere un’ingiunzione di pagamento europea a carico della sig.ra Bonchyk, residente in Germania.

25      Il 2 settembre 2010 l’Amtsgericht Wedding ha emesso l’ingiunzione di pagamento europea richiesta e ha tentato, per due volte, senza successo, di far notificare la suddetta ingiunzione per posta agli indirizzi indicati dalla banca in parola.

26      Successivamente, detta banca ha indicato un altro indirizzo cui l’ingiunzione di pagamento europea in parola è stata notificata mediante deposito nella cassetta delle lettere in data 1° febbraio 2011.

27      Il 10 marzo 2011 l’Amtsgericht Wedding ha rilasciato la dichiarazione di esecutività di tale ingiunzione.

28      Con fax del 1° giugno 2011 la sig.ra Bonchyk ha presentato opposizione all’ingiunzione di pagamento europea emessa a suo carico. Ella ha fatto valere di essere venuta a conoscenza dell’esistenza dell’ingiunzione in causa per pura casualità e che, dal 2009, non abitava più all’indirizzo presso il quale le era stata notificata l’ingiunzione.

29      Con lettera del 17 giugno 2011 l’Amtsgericht Wedding ha informato la sig.ra Bonchyk del carattere tardivo dell’opposizione e del fatto che, in tale fase, vi era unicamente la possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006. Con lettera del suo legale del 24 giugno 2011 l’interessata ha presentato una domanda di riesame.

30      In tale contesto l’Amtsgericht Wedding ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in modo identico nelle cause C‑119/13 e C‑120/13, salvo la seconda questione pregiudiziale, che attiene esclusivamente alla causa C‑119/13:

«1)      Se il regolamento (…) n. 1896/2006 (…) debba essere interpretato nel senso che il convenuto può chiedere il riesame giudiziario dell’ingiunzione di pagamento europea anche qualora quest’ultima non gli sia stata notificata o qualora la notifica non sia stata validamente effettuata e se, a tale riguardo, sia possibile basarsi segnatamente, per analogia, sull’articolo 20, paragrafo 1, o sull’articolo 20, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se il convenuto, qualora l’ingiunzione di pagamento non gli sia stata notificata o la notifica non sia stata validamente effettuata, debba rispettare determinati limiti temporali per presentare domanda di riesame e se, a tal fine, occorra basarsi, in particolare, sulla disposizione di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 1869/2006.

3)      Inoltre, in caso di risposta affermativa alla prima questione:

Quali conseguenze giuridiche, sotto il profilo procedurale, derivino dall’accoglimento dell’istanza di riesame e se, in merito, sia possibile fondarsi segnatamente, per analogia, sull’articolo 20, paragrafo 3, o sull’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento in oggetto».

31      Con ordinanza del presidente della Corte dell’8 aprile 2013, le cause C‑119/13 e C‑120/13 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento nonché della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

32      In via preliminare, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. La Corte ha difatti il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici (sentenza Worten, C‑342/12, ECLI:EU:C:2013:355, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

33      Di conseguenza, benché formalmente le questioni poste riguardino principalmente l’interpretazione dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, la Corte può nondimeno fornire ai succitati giudici tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire i procedimenti principali. A tale proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, in particolare dalla motivazione delle decisioni di rinvio, gli elementi di diritto che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto delle controversie (sentenza Worten, ECLI:EU:C:2013:355, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

34      Nella fattispecie, dai fascicoli a disposizione della Corte risulta che il giudice del rinvio non esclude l’applicazione, nelle circostanze dei procedimenti principali, della procedura d’opposizione prevista agli articoli 16 e 17 del regolamento n. 1896/2006. Inoltre, i governi ellenico e italiano considerano tali disposizioni come le uniche applicabili nelle circostanze dei procedimenti principali.

35      L’interpretazione degli articoli 18 e 19 del citato regolamento è del pari pertinente nell’ambito dei procedimenti principali, dal momento che le ingiunzioni di pagamento europee sono state dichiarate esecutive dal giudice del rinvio.

36      Ciò premesso, al fine di dare una soluzione utile al giudice del rinvio, è necessario riformulare la questione posta intendendo che, con essa, si chiede sostanzialmente se il regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che i procedimenti di cui agli articoli da 16 a 20 del menzionato regolamento sono applicabili qualora risulti che un’ingiunzione di pagamento non è stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del medesimo regolamento.

37      A tale riguardo occorre innanzitutto rilevare che dagli articoli 12, paragrafo 5, e da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006 risulta che le ingiunzioni considerate da detto regolamento devono essere oggetto di una notificazione che, seguendo una delle modalità descritte ai summenzionati articoli da 13 a 15, sia conforme alle norme minime imposte dal regolamento in parola. Come posto in rilievo dall’avvocato generale ai paragrafi da 36 a 41 delle sue conclusioni, qualora siffatte norme minime non fossero rispettate, l’equilibrio fra gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1896/2006, di rapidità ed efficacia, da un lato, e di rispetto dei diritti della difesa, dall’altro, sarebbe compromesso.

38      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’eventuale applicazione della procedura di opposizione prevista agli articoli 16 e 17 del regolamento n. 1896/2006, è d’uopo precisare che, come deriva dal considerando 24 del regolamento in parola, l’opposizione è il rimedio giurisdizionale ordinario che interrompe il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, determinando il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario.

39      Infatti, dal momento in cui i crediti alla base di un’ingiunzione di pagamento europea sono contestati per mezzo di opposizione, cessa di trovare applicazione la procedura speciale disciplinata dal regolamento n. 1896/2006, in quanto, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, essa ha unicamente la finalità di «semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati».

40      Al riguardo occorre rammentare che, in forza dell’articolo 16 del regolamento n. 1896/2006, il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F che gli viene consegnato unitamente al modulo standard E contenente l’ingiunzione. L’opposizione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni decorrenti dal momento della notifica dell’ingiunzione.

41      Orbene, giacché l’ingiunzione di pagamento europea non è notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006, il convenuto non riceve i moduli menzionati al punto 40 della presente sentenza e, quindi, non è informato in modo corretto della sussistenza e del fondamento dell’ingiunzione di pagamento europea emessa a suo carico. In tali circostanze questi non ha necessariamente tutte le informazioni utili che gli consentono di decidere se debba opporsi o meno all’ingiunzione di cui trattasi.

42      Una situazione del genere non può essere compatibile con i diritti della difesa, cosicché in circostanze come quelle dei procedimenti principali non può configurarsi un’applicazione della procedura di opposizione prevista agli articoli 16 e 17 del regolamento n. 1896/2006.

43      In secondo luogo, è necessario precisare che, in mancanza di una notificazione in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006, il termine per l’opposizione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento non inizia a decorrere, cosicché la validità delle procedure che dipendono dalla scadenza di tale termine, quali la dichiarazione di esecutività di cui all’articolo 18 del regolamento in parola o la domanda di riesame di cui all’articolo 20 dello stesso, anche qualora esse siano già state avviate, è rimessa in discussione.

44      Per quanto concerne più specificamente la procedura di riesame, occorre ricordare che essa può essere utilizzata, come indicato dal titolo stesso dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, unicamente «in casi eccezionali» previsti tassativamente dal medesimo articolo, il quale non annovera il difetto di notifica fra tali situazioni eccezionali.

45      In ogni caso, si deve ricordare che, in forza dell’articolo 26 del regolamento n. 1896/2006, tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal regolamento in parola «sono disciplinate dal diritto nazionale» e, pertanto, in un caso del genere è esclusa un’applicazione per analogia del menzionato regolamento.

46      Orbene, nella fattispecie in esame il regolamento n. 1896/2006 tace riguardo ad eventuali mezzi di impugnazione a disposizione del convenuto nell’ipotesi in cui soltanto dopo la dichiarazione di esecutività di un’ingiunzione di pagamento europea risulti che detta ingiunzione non è stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del menzionato regolamento.

47      Ne discende che, in tal caso, dette questioni procedurali vengono disciplinate dal diritto nazionale in conformità dell’articolo 26 del regolamento n. 1896/2006.

48      In ogni caso, è necessario porre in evidenza che, come risulta dal punto 43 della presente sentenza, quando un’ingiunzione di pagamento europea non sia stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006, ad essa non può applicarsi il procedimento di esecuzione di cui all’articolo 18 del menzionato regolamento. Ne consegue che la dichiarazione di esecutività di siffatta ingiunzione di pagamento deve essere considerata invalida.

49      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che il regolamento n. 1896/2006 deve essere interpretato nel senso che i procedimenti di cui agli articoli da 16 a 20 del menzionato regolamento non sono applicabili quando risulti che un’ingiunzione di pagamento europea non è stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del medesimo regolamento. Quando siffatta irregolarità venga alla luce soltanto dopo la dichiarazione di esecutività di un’ingiunzione di pagamento europea, il convenuto deve avere la possibilità di denunciare detta irregolarità, la quale deve, qualora debitamente dimostrata, determinare l’invalidità di tale dichiarazione di esecutività.

 Sulle questioni seconda e terza

50      Alla luce della soluzione della prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

 Sulle spese

51      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, deve essere interpretato nel senso che i procedimenti di cui agli articoli da 16 a 20 del medesimo regolamento non sono applicabili quando risulti che un’ingiunzione di pagamento europea non è stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del citato regolamento.

Quando siffatta irregolarità venga alla luce soltanto dopo la dichiarazione di esecutività di un’ingiunzione di pagamento europea, il convenuto deve avere la possibilità di denunciare detta irregolarità, la quale deve, qualora debitamente dimostrata, determinare l’invalidità di tale dichiarazione di esecutività.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.