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Impugnazione proposta il 30 maggio 2014 da Italmobiliare SpA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione), 14 marzo 2014 causa T-305/11, Italmobiliare SpA / Commissione europea

(Causa C-268/14 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Italmobiliare SpA (rappresentanti: M. Siragusa, F. Moretti e L. Nascimbene, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare in toto la sentenza con ogni conseguenza sulla decisione impugnata, incluso il suo annullamento;

Ove ritenute opportune e necessarie, disporre le misure di organizzazione del procedimento e/o le misure istruttorie previste rispettivamente dagli articoli 62 e 64 del Regolamento di Procedura della Corte;

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio, compreso di quello svoltosi dinanzi al Tribunale e

In subordine, ove quanto sopra non sia possibile, rinviare la causa al Tribunale, anche all’eventuale fine di espletare le misure istruttorie o di organizzazione del procedimento non già disposte dalla Corte.

Motivi e principali argomenti

1 – Primo motivo: erronea identificazione del destinatario della decisione impugnata

Con il primo motivo Italmobiliare contesta la tesi avallata dal Tribunale secondo cui le informazioni richieste potessero fondatamente ritenersi nella disponibilità di Italmobiliare. Il Tribunale è incorso anche in un grave travisamento dei fatti e in un’erronea applicazione del principio del legittimo affidamento non considerando che i comportamenti pregressi della Commissione, nonché le sue stesse assicurazioni scritte, erano idonei a infondere il legittimo affidamento che Italmobiliare non sarebbe stata gravata dalla decisione impugnata. Infine, la sentenza del Tribunale è viziata da carenza assoluta di motivazione con riferimento alla lamentata violazione del principio di non discriminazione poiché non considera la censura della ricorrente volta a dimostrare come Italmobiliare fosse l’unica holding finanziaria chiamata in causa in qualità di destinatario della richiesta di informazioni ex art. 18 (3) del Reg. 1/20031 .

2 – Secondo motivo: contraddittorietà e illogicità della motivazione sull’esame della censura concernente la violazione da parte della Commissione dell’art. 296 TFUE

Con il secondo motivo Italmobiliare fa valere la contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale laddove quest’ultimo, pur riconoscendo che la motivazione della Commissione è insufficiente sotto il profilo dell’oggetto e dello scopo della richiesta, la considera esaustiva se posta in relazione a quanto enunciato nella decisione di avvio, pur non aggiungendo quest’ultima nulla sotto il profilo sostanziale al contenuto della decisione impugnata. La motivazione della decisione impugnata prima, e della sentenza poi, è altresì carente con riferimento al requisito della necessità delle informazioni richieste, nonché con riferimento alla scelta di utilizzare lo strumento della decisione ex art. 18(3) del Reg. 1/2003.

3 – Terzo motivo: erronea applicazione degli articoli 101 TFUE e 18(1) e 18(3) del Reg. 1/2003 per non avere il Tribunale riconosciuto la natura di atto ultra vires della decisione impugnata

Con il terzo motivo Italmobiliare contesta l’analisi svolta dal Tribunale con riferimento alla lamentata carenza di potere della Commissione di adottare la decisione impugnata. Il Tribunale ha sostanzialmente omesso di prendere in esame gli elementi forniti dalla ricorrente a sostegno della propria censura, e non si è attivato mediante l’adozione di misure di organizzazione del procedimento per la verifica degli indizi che a dire della Commissione avrebbero giustificato l’adozione della richiesta di informazioni.

4 – Quarto motivo: carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento all’esame della censura concernente la violazione del principio di proporzionalità

Con il quarto motivo Italmobiliare censura la carenza e/o la contraddittorietà della motivazione rispetto alla lamentata violazione da parte della Commissione del principio di proporzionalità, evidenziata sotti i seguenti profili: i) l’inidoneità della richiesta di informazioni a conseguire nel caso di specie lo scopo prefissato; ii) l’eccessiva onerosità degli sforzi richiesti all’impresa ai fini della predisposizione della risposta alla richiesta di informazioni e iii) la violazione del criterio del mezzo più mite il quale in ogni caso impone che gli obiettivi preposti all’indagine siano conseguiti tramite l’adozione di misure che comportano un minore sacrificio per la sfera giuridica dei destinatari delle stesse.

5 – Quinto motivo: carenza di motivazione rispetto alla lamentata violazione del diritto al contraddittorio

Con il quinto motivo Italmobiliare censura la carenza di motivazione della sentenza rispetto alla lamentata violazione del diritto al contraddittorio. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le “modalità” con cui la Commissione conduce una consultazione possano essere sottratte al controllo giurisdizionale per la semplice circostanza che la Commissione stessa non avrebbe avuto “alcun obbligo” di procedere in tal senso.

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1 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1, pag. 1).