Language of document : ECLI:EU:C:2013:243

Causa C‑625/10

Commissione europea

contro

Repubblica francese

«Inadempimento di uno Stato – Trasporto – Sviluppo delle ferrovie comunitarie – Direttiva 91/440/CEE – Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II – Direttiva 2001/14/CE – Articolo 14, paragrafo 2 – Difetto di indipendenza giuridica del gestore dell’infrastruttura ferroviaria – Articolo 11 – Assenza di un sistema di prestazioni – Trasposizione incompleta»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 aprile 2013

1.        Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 258 TFUE)

2.        Trasporti – Politica comune – Sviluppo delle ferrovie comunitarie – Separazione tra la gestione dell’infrastruttura e l’attività di trasporto – Funzioni essenziali che devono essere attribuite ad un organismo indipendente – Nozione – Realizzazione di studi tecnici di esecuzione necessari all’istruzione delle domande di assegnazione di linee ferroviarie effettuata a monte della decisione e all’assegnazione delle linee ferroviarie dell’ultimo minuto – Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, art. 14, § 2; direttiva del Consiglio 91/440, art. 6, § 3, e allegato II)

3.        Trasporti – Trasporti ferroviari – Direttiva 2001/14 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione dei diritti di utilizzo – Imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Obblighi degli Stati membri – Istituzione di un sistema di prestazioni – Portata

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, art. 11, §§ 1 e 2)

4.        Trasporti – Trasporti ferroviari – Direttiva 2001/14 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione dei diritti di utilizzo – Imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Obblighi degli Stati membri – Istituzione di un meccanismo che incentivi il gestore dell’infrastruttura a limitare i costi di fornitura dell’infrastruttura e a ridurre il livello dei diritti d’accesso – Obbligo di prevedere misure distinte – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, artt. 6, §§ 2 e 3, 7, § 3, e 8, § 1)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punto 43)

2.        Ai termini dell’allegato II della direttiva 91/440, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, sono considerate funzioni essenziali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della medesima, la preparazione e l’adozione delle decisioni relative alle licenze delle imprese ferroviarie, l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle linee ferroviarie, comprese la definizione e la valutazione della disponibilità, nonché l’assegnazione di singole linee ferroviarie, l’adozione di decisioni relative all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ed il controllo del rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti nella prestazione di taluni servizi.

Da tale elencazione deriva che ad un’impresa ferroviaria non può essere affidata la realizzazione di studi tecnici di esecuzione necessari all’istruzione delle domande di assegnazione di linee ferroviarie effettuata a monte della decisione e all’assegnazione delle linee ferroviarie dell’ultimo minuto, dato che, da una parte, tali studi contribuiscono alla definizione e alla valutazione della disponibilità delle linee ferroviarie e, dall’altra, l’assegnazione di linee ferroviarie dell’ultimo minuto costituisce un’assegnazione di singole linee ferroviarie prevista all’allegato II della direttiva 91/440, ragion per cui dette funzioni devono essere affidate ad un organismo indipendente. Infatti, l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14 dispone che gli enti incaricati delle funzioni di assegnazione sono indipendenti sul piano giuridico, organizzativo e decisionale da qualsiasi impresa di trasporto.

(v. punti 46‑48)

3.        Dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, deriva, da una parte, che gli Stati membri devono includere nei sistemi di imposizione dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura un sistema di prestazioni diretto a incentivare sia le imprese ferroviarie sia il gestore dell’infrastruttura a migliorare le prestazioni della rete. Dall’altra, per quanto riguarda il tipo di incentivi che possono essere attuati negli Stati membri, questi ultimi conservano la libertà di scelta delle misure concrete facenti parte di detto sistema, purché costituiscano un insieme coerente e trasparente che possa essere qualificato come «sistema di prestazioni».

Al riguardo, un sistema che si traduce in un’imposizione specifica applicabile ai diritti di prenotazione delle linee ferroviarie per il traffico merci la cui lunghezza totale sia superiore a 300 km e la cui velocità sia pari o superiore a 70 km/h non forma un insieme coerente e trasparente che possa essere qualificato come sistema di prestazioni ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2001/14. Orbene, quest’ultimo articolo richiede che gli Stati membri attuino effettivamente un sistema di prestazioni nel sistema di imposizione dei diritti di utilizzo.

Peraltro, non costituiscono un sistema di prestazioni neppure disposizioni relative al risarcimento del gestore dell’infrastruttura in caso di mancato utilizzo di una linea ferroviaria per causa imputabile all’impresa ferroviaria e al risarcimento dell’impresa ferroviaria in seguito alla soppressione di linee ferroviarie per fatto dovuto al gestore.

Per quanto riguarda, infine, l’istituzione in via sperimentale di un meccanismo specifico di miglioramento delle prestazioni previsto da un contratto di performance, tale meccanismo è unicamente a carico del gestore dell’infrastruttura. Pertanto, il contratto di performance non costituisce un sistema di prestazioni tale da incentivare non solo il gestore dell’infrastruttura, ma anche le imprese ferroviarie. Inoltre, ai termini dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/14, i principi di base del sistema di prestazioni si applicano a tutta la rete. Orbene, le disposizioni del contratto di performance sono limitate alla rete per il traffico merci.

(v. punti 70, 72‑74)

4.        Dall’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, deriva che gli Stati membri possono attuare gli incentivi a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti di accesso, nell’ambito di un contratto pluriennale oppure mediante disposizioni regolamentari. Per contro, non è affatto previsto che tali misure debbano essere adottate distintamente.

Peraltro, gli incentivi volti a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura non potranno comportare che un abbassamento del livello dei diritti di accesso, indipendentemente dal fatto che siano fissati sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14, o su quella dell’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva.

(v. punti 78, 83, 86)