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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije il 27 novembre 2017 – E.G. / Repubblica di Slovenia

(Causa C-662/17)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: E.G.

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Questioni pregiudiziali

Se l’interesse del richiedente ai sensi dell’articolo 46[, paragrafo 2], secondo comma, della direttiva Procedure II 1 debba essere interpretato nel senso che lo status di protezione sussidiaria non offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato, laddove, ai sensi della normativa nazionale gli stranieri che beneficiano della protezione internazionale godono sì degli stessi diritti e vantaggi, ma diverso è il modo di definire la durata o la cessazione della protezione internazionale, poiché lo status è riconosciuto al rifugiato a tempo indeterminato, ma cessa quando cessano le circostanze in base alle quali era stato concesso, mentre la protezione sussidiaria è concessa per un periodo determinato ed è prorogata ove ne sussistano le ragioni.

Se l’interesse del richiedente ai sensi del secondo comma dell’articolo 46[, paragrafo 2], secondo comma, della direttiva Procedure II debba essere interpretato nel senso che lo status di protezione sussidiaria non offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato, laddove, ai sensi della la normativa nazionale, gli stranieri che beneficiano della protezione internazionale godono sì degli stessi diritti e vantaggi ma diversi sono i diritti accessori che su tali diritti e vantaggi si fondano.

Se sia necessario, alla luce della situazione individuale del richiedente, valutare se, alla luce delle circostanze concrete che lo riguardano, il riconoscimento dello status di rifugiato gli procurerebbe più diritti di quelli concessi dal riconoscimento della protezione sussidiaria, o se sia sufficiente, affinché sussista l’interesse di cui all’articolo 46[, paragrafo 2], secondo comma della direttiva Procedure II, una disciplina legislativa che opera una differenziazione tra diritti accessori che si fondano sui diritti e sui vantaggi di entrambe le forme di protezione internazionale.

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1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, 29.6.2013, pag. 60).