Language of document : ECLI:EU:T:2013:30

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

22 gennaio 2013(*)

«Aiuti di Stato – Industria siderurgica – Incentivi fiscali per il sostegno delle regioni di frontiera con l’ex RDT e l’ex Repubblica cecoslovacca – Aiuti non notificati – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune – Recupero – Ritardo – Certezza del diritto – Calcolo degli aiuti da rimborsare – Aiuti rientranti nel Trattato CECA – Investimenti diretti alla tutela dell’ambiente – Tasso di attualizzazione»

Nella causa T‑308/00 RENV,

Salzgitter AG, con sede in Salzgitter (Germania), rappresentata da J. Sedemund e T. Lübbig, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata da M. Lumma e A. Wiedmann, in qualità di agenti, assistiti da U. Karpenstein, avvocato,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da V. Kreuschitz e M. Niejahr, successivamente da Kreuschitz e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2000/797/CECA della Commissione, del 28 giugno 2000, riguardante aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore della Salzgitter AG, della Preussag Stahl AG e delle controllate del gruppo operanti nel settore siderurgico, ora denominate Salzgitter AG – Stahl und Technologie (SAG) (GU L 323, pag. 5),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, F. Dehousse, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, dai sigg. J. Schwarcz e A. Popescu, giudici,

cancelliere: sig. T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 giugno 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Salzgitter AG, ricorrente, fa parte di un gruppo operante nel settore siderurgico che riunisce la Preussag Stahl AG e altre imprese attive nello stesso settore.

2        In Germania, lo «Zonenrandförderungsgesetz» [(legge tedesca per il sostegno delle regioni di frontiera con l’ex Repubblica democratica tedesca (RDT) e l’ex Repubblica cecoslovacca; in prosieguo: lo «ZRFG»)] è stato adottato il 5 agosto 1971 e approvata, assieme alle modifiche apportate successivamente, dalla Commissione delle Comunità europee alla luce dell’articolo 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 87 CE) e dell’articolo 93 del Trattato CE (divenuto articolo 88 CE). Le ultime modifiche dello ZRFG sono state approvate dalla Commissione come aiuti di Stato compatibili con il Trattato CE (GU 1993, C 3, pag. 3). Lo ZRFG è definitivamente giunto a scadenza nel 1995.

3        Sin dall’inizio, l’articolo 3 dello ZRFG prevedeva incentivi fiscali sotto forma di ammortamenti straordinari (Sonderabschreibungen) e di riserve straordinarie in esenzione da imposte (steuerfreie Rücklagen) per gli investimenti effettuati in qualsiasi stabilimento di un’impresa sita lungo la frontiera con l’ex RDT o l’ex Repubblica cecoslovacca (in prosieguo: lo «Zonenrandgebiet»).

4        Con lettera del 3 marzo 1999 la Commissione, dopo aver accertato dai bilanci di fine anno 1994/1995 e 1995/1996 della Preussag Stahl, società che ormai fa parte del medesimo gruppo della ricorrente, che le erano stati accordati tra il 1986 e il 1995 diversi aiuti sulla base dell’articolo 3 dello ZRFG, ha informato la Repubblica federale di Germania della sua decisione di dare avvio al procedimento di cui all’articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 338, pag. 42; in prosieguo: il «sesto codice degli aiuti alla siderurgia»). Con tale decisione di avvio, pubblicata il 24 aprile 1999 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 113, pag. 9), la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito agli aiuti di cui trattasi. Nell’ambito del procedimento amministrativo, la Commissione ha ricevuto i commenti delle autorità tedesche, contenuti nella lettera del 10 maggio 1999, nonché le osservazioni dell’unico terzo interessato intervenuto, la UK Steel Association, che ha provveduto a trasmettere alla Repubblica federale di Germania.

5        Il 28 giugno 2000 la Commissione ha adottato la decisione riguardante gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica federale di Germania a favore della ricorrente, della Preussag Stahl e delle controllate del gruppo operanti nel settore siderurgico, ora denominate Salzgitter AG – Stahl und Technologie (SAG) (GU L 323, pag. 5; in prosieguo: la «decisione impugnata»), in virtù della quale gli ammortamenti straordinari e le riserve in esenzione da imposte, previsti dall’articolo 3 dello ZRFG e di cui ha beneficiato la SAG per una base ammissibile, rispettivamente, di DEM (marchi tedeschi) 484 milioni e 367 milioni, sono stati qualificati come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della decisione impugnata, la Commissione ha ingiunto alla Repubblica federale di Germania di recuperare tali aiuti in capo alla beneficiaria e l’ha invitata a indicare le condizioni precise del loro recupero.

6        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2000, la ricorrente ha proposto il presente ricorso di annullamento. La Repubblica federale di Germania è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

7        Con sentenza del 1° luglio 2004, Salzgitter/Commissione (T‑308/00, Racc. pag. II‑1933), il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione impugnata.

8        Nel respingere il primo, il secondo, il terzo e l’ottavo motivo, il Tribunale, per contro, ha considerato, in risposta al settimo motivo relativo alla violazione del principio della certezza del diritto, che la Commissione non poteva richiedere nel 2000 la restituzione degli aiuti versati alla ricorrente fra il 1986 e il 1995 senza violare tale principio. Esso, pertanto, ha annullato gli articoli 2 e 3 della decisione controversa attinenti all’obbligo della Repubblica federale di Germania di recuperare gli aiuti di Stato oggetto della decisione in parola.

9        Ciò considerato, il Tribunale non ha ritenuto necessario pronunciarsi sul quarto, quinto e sesto motivo, concernenti il calcolo dell’importo degli aiuti da restituire.

10      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 16 settembre 2004, la Commissione ha proposto impugnazione contro tale sentenza. Con impugnazione incidentale, la ricorrente ha chiesto l’annullamento parziale della sentenza impugnata, nella parte, segnatamente, in cui quest’ultima non aveva annullato l’articolo 1 della decisione controversa, che qualificava come «aiuti di Stato» gli ammortamenti straordinari e le riserve in esenzione da imposte di cui essa aveva beneficiato in applicazione dello ZRFG.

11      Con sentenza del 22 aprile 2008, Commissione/Salzgitter (C‑408/04 P, Racc. pag. I‑2767; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione»), la Corte ha respinto l’impugnazione incidentale. Per contro, essa ha annullato la sentenza Salzgitter/Commissione, punto 7 supra, nella parte in cui questa aveva annullato gli articoli 2 e 3 della decisione impugnata. La Corte ha ritenuto sostanzialmente che il Tribunale avesse commesso un errore di diritto omettendo di verificare, nelle circostanze del caso di specie, se la Commissione avesse dato prova di una carenza manifesta e di una palese violazione del proprio obbligo di diligenza nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, denunciando gli aiuti controversi e ordinando il loro recupero nel giugno 2000. Essa ha rinviato successivamente la causa dinanzi al Tribunale e ha riservato le spese.

 Procedimento e conclusioni delle parti in seguito al rinvio

12      La causa è stata attribuita alla Settima Sezione ampliata del Tribunale. A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione ampliata, alla quale, di conseguenza, la presente causa è stata attribuita.

13      Conformemente all’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente, la Commissione e, in qualità di interveniente, la Repubblica federale di Germania hanno depositato memorie contenenti osservazioni scritte.

14      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta entro i termini impartiti.

15      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 10 giugno 2011. In tale occasione, il Tribunale ha raccolto la testimonianza del sig. Becker, direttore del servizio giuridico della ricorrente dal 1972 al 2002, e quella del sig. Boeshertz, capo unità presso la direzione generale «Concorrenza» della Commissione e relatore incaricato della pratica che ha comportato l’adozione, da parte di quest’ultima, della decisione impugnata.

16      La ricorrente e la Repubblica federale di Germania chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare gli articoli 2 e 3 della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese,

e, in subordine,

–        annullare l’articolo 1 della decisione impugnata nella parte riguardante gli investimenti per DEM 17 549 000 nonché quelli di valore pari a DEM 332 milioni volti alla tutela dell’ambiente che non rientrano nell’ambito della CECA;

–        annullare l’articolo 2, paragrafo 2, terza frase, della decisione impugnata e obbligare la Commissione a determinare l’effettivo vantaggio proprio dell’impresa;

–        condannare la Commissione alle spese.

17      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

1.     Sulla ricevibilità delle conclusioni dirette a ordinare alla Commissione di determinare l’effettivo vantaggio di cui ha beneficiato la ricorrente a titolo degli aiuti

18      Nell’ambito delle proprie conclusioni presentate in subordine, la ricorrente chiede al Tribunale di voler ordinare alla Commissione di determinare l’effettivo vantaggio di cui essa ha beneficiato a titolo degli aiuti controversi tramite il differimento del pagamento delle imposte.

19      Al riguardo occorre ricordare che, nell’ambito della competenza di annullamento conferitagli dall’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione europea non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione. Spetta all’istituzione interessata, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, adottare le misure che l’esecuzione di un’eventuale sentenza di annullamento comporta, esercitando, sotto il controllo del giudice dell’Unione, quel potere di valutazione di cui essa dispone a tal fine nel rispetto tanto del dispositivo e della motivazione della sentenza che è tenuta ad eseguire quanto delle disposizioni del diritto dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 29 novembre 1993, Koelman/Commissione, T‑56/92, Racc. pag. II‑1267, punto 18, e sentenza del Tribunale del 15 giugno 2000, Alzetta e a./Commissione, T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, da T‑3/98 a T‑6/98 e T‑23/98, Racc. pag. II‑2319, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

20      Ne consegue che le conclusioni di cui al precedente punto 18 sono irricevibili.

2.     Nel merito

21      Poiché la sentenza sull’impugnazione, punto 11 supra, ha parzialmente annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale, quest’ultimo esamina in via principale il settimo motivo diretto all’annullamento degli articoli 2 e 3 della decisione impugnata. In tale contesto, si tratta di verificare se la Commissione, nelle circostanze del caso di specie, avendo denunciato gli aiuti controversi e ordinato il loro recupero nel giugno 2000, abbia dato prova di una palese violazione del proprio obbligo di diligenza e di una carenza manifesta nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza.

22      In subordine, se detto motivo attinente ad una violazione del principio della certezza del diritto è respinto, spetta al Tribunale esaminare gli altri motivi su cui non si è pronunciato, a sostegno di una domanda di annullamento più circoscritta. Tali motivi riguardano, rispettivamente, la circostanza che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che taluni investimenti rientrassero nel Trattato CECA, che una parte degli aiuti di cui trattasi fosse volta alla tutela dell’ambiente e, infine, che la definizione del tasso di attualizzazione determinante fosse stata erroneamente valutata.

 Sul settimo motivo, concernente la violazione del principio della certezza del diritto

23      Nella sentenza sull’impugnazione, punto 11 supra, la Corte ha ricordato che, anche in mancanza del termine di prescrizione fissato dal legislatore comunitario, la fondamentale esigenza di certezza del diritto ostava a che la Commissione potesse ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri (sentenza sull’impugnazione, punto 11 supra, punti 100-103).

24      La Corte ha tuttavia sottolineato che la notifica degli aiuti di Stato da parte degli Stati membri era un elemento centrale del dispositivo comunitario ai fini della loro vigilanza e che, pertanto, in mancanza di notifica, le imprese beneficiarie di siffatti aiuti non potevano avvalersi di un legittimo affidamento (sentenza sull’impugnazione, punto 11 supra, punto 104).

25      La Corte ha altresì rammentato, al riguardo, che il regime previsto dal Trattato CECA per gli aiuti di Stato si distingueva, per il suo particolare rigore, da quello del Trattato CE (sentenza sull’impugnazione, punto 11 supra, punto 105).

26      La Corte ne ha dedotto che qualora, nell’ambito del Trattato CECA, un aiuto fosse stato concesso senza essere notificato, il ritardo della Commissione nell’esercitare i propri poteri di vigilanza e nell’ordinare il recupero dell’aiuto stesso viziava d’illegittimità la decisione di recupero solamente in casi eccezionali che evidenziassero una carenza manifesta della Commissione e una palese violazione del proprio dovere di diligenza (sentenza sull’impugnazione, punto 11 supra, punto 106).

27      A tale proposito occorre preliminarmente rilevare che è pacifico che gli aiuti controversi non sono stati notificati alla Commissione dalla Repubblica federale di Germania. Quest’ultima, pertanto, ha violato l’obbligo impostole dall’articolo 6 della decisione n. 3484/85/CECA della Commissione, del 27 novembre 1985, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 340, pag. 1; in prosieguo: il «terzo codice degli aiuti alla siderurgia»), a partire dall’entrata in vigore di tale decisione il 1° gennaio 1986 (sentenza sull’impugnazione, punto 11 supra, punto 93).

28      Contrariamente a quanto fa valere la Repubblica federale di Germania, la violazione da parte di quest’ultima del proprio obbligo di notifica non può essere rimessa in discussione dalla circostanza che la ricorrente, già prima dell’entrata in vigore del terzo codice degli aiuti alla siderurgia, avesse adottato decisioni relative a taluni investimenti il cui finanziamento, reso possibile dal regime di aiuti contenuto nell’articolo 3 dello ZRFG, era destinato ad estendersi oltre tale data.

29      Infatti, come ricordato dalla Corte al punto 91 della sentenza sull’impugnazione, punto 11 supra, a differenza del Trattato CE, il Trattato CECA non opera distinzioni fra gli aiuti nuovi e gli aiuti esistenti, dal momento che l’articolo 4, lettera c), CA vieta in modo puro e semplice gli aiuti concessi dagli Stati membri in qualsivoglia forma.

30      Ne consegue che l’obbligo di notifica incombente alla Repubblica federale di Germania a partire dall’entrata in vigore del terzo codice degli aiuti alla siderurgia riguardava eventualmente i vantaggi fiscali ottenuti dalla ricorrente a decorrere dall’entrata in vigore di quest’ultimo, sulla base dell’articolo 3 dello ZRFG, compresi quelli relativi ad investimenti effettuati prima di tale data.

31      Inoltre, la Corte ha dichiarato che la compatibilità degli aiuti con il mercato comune, nel contesto dei codici degli aiuti alla siderurgia, può essere valutata solo con riferimento alle norme vigenti al momento in cui gli aiuti stessi sono effettivamente concessi (v. sentenza sull’impugnazione, punto 11 supra, punto 92 e giurisprudenza ivi citata).

32      Orbene, emerge in particolare dalle spiegazioni fornite in udienza dalla Repubblica federale di Germania che un’impresa, per beneficiare di un aiuto ai sensi dell’articolo 3 dello ZRFG, doveva richiedere ogni anno, nella propria dichiarazione fiscale, di iscrivere in bilancio gli ammortamenti straordinari o la costituzione di riserve in esenzione da imposte in forza di tale disposizione. Si deve dunque considerare che la Repubblica federale di Germania ha versato aiuti alla ricorrente in un periodo in cui era entrato in vigore il terzo codice degli aiuti alla siderurgia e in cui, pertanto, quest’ultimo imponeva a tale Stato membro la previa notifica degli aiuti di cui trattasi.

33      Ciò premesso, è pertanto necessario verificare se il comportamento della Commissione soddisfi i criteri richiamati supra al punto 26.

34      La ricorrente afferma che la Commissione, perlomeno dal 1982, possedeva informazioni relative ad aiuti che le erano stati concessi. A partire da tale momento, la Commissione avrebbe ricevuto varie relazioni sull’attività e i bilanci di fine anno della ricorrente, dai quali sarebbe emerso chiaramente che a quest’ultima erano stati attribuiti aiuti.

35      La ricorrente aggiunge che la Commissione era a conoscenza del fatto che la Repubblica federale di Germania non aveva notificato tali aiuti dato che la loro attribuzione era già iniziata nel momento dell’entrata in vigore del terzo codice degli aiuti alla siderurgia e che, quindi, secondo detto Stato membro, tali aiuti non andavano qualificati come «progetti» ai sensi dell’articolo 6 dello stesso codice.

36      Orbene, ad avviso della ricorrente, la Commissione era tenuta ad un particolare obbligo di diligenza nel caso di specie, avendo modificato sostanzialmente, con l’adozione del terzo codice, la sua tesi giuridica riguardo all’ambito di applicazione dell’articolo 4, lettera c), CA, in particolare per quanto concerne gli aiuti regionali.

37      La ricorrente fa riferimento inoltre al nesso indissolubile esistente, a suo avviso, tra il regime delle quote e la vigilanza sugli aiuti. Ne derivererebbe un obbligo di coordinamento e di scambio reciproco di informazioni tra i diversi servizi competenti della Commissione, al fine di tener conto degli aiuti illegali al momento della fissazione delle quote.

38      La Commissione contesta tali argomenti. Essa afferma che non aveva l’obbligo di leggere le relazioni sull’attività della ricorrente e che da queste ultime e dai bilanci, anche se si riferiscono all’articolo 3 dello ZRFG, non emerge l’esistenza degli aiuti controversi.

39      A tale riguardo occorre anzitutto ricordare il nesso fissato dalla Commissione tra l’attribuzione di aiuti non autorizzati e le quote di produzione nel settore siderurgico, nell’ambito dell’adeguamento del sistema attuato dalla decisione n. 2794/80/CECA, del 31 ottobre 1980, che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell’industria siderurgica (GU L 291, pag. 1).

40      Infatti, a partire dalla decisione n. 2177/83/CECA della Commissione, del 28 luglio 1983, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell’industria siderurgica (GU L 208, pag. 1), la Commissione poteva, in virtù dell’articolo 15 A di tale decisione, «ridurre le quote di un’impresa dopo aver constatato che l’impresa in questione a[veva] beneficiato di aiuti non autorizzati dalla Commissione ai sensi della decisione n. 2320/81/CECA o che non [erano] state rispettate le condizioni relative all’autorizzazione degli aiuti». A norma di tale disposizione, «tale constatazione esclude[va] altresì l’impresa dal beneficio di un adeguamento [delle quote] ai sensi degli articoli 14, 14 A, 14 B, 14 C e 16 della decisione [n. 2177/83]». Le misure di proroga del sistema di sorveglianza e della disciplina di quote di produzione contenevano sostanzialmente norme identiche.

41      È in tale contesto che la Corte ha ricordato che il regime delle quote ed il codice degli aiuti alla siderurgia formavano un insieme coerente e perseguivano uno scopo comune, ossia la ristrutturazione necessaria per adeguare la produzione e le capacità alla domanda prevedibile e il ripristino della competitività della siderurgia europea, e che non era pertanto arbitrario o discriminatorio che i dati risultanti dall’applicazione di uno di questi sistemi potessero costituire oggetto di riferimento nell’altro (v. sentenza Salzgitter/Commissione, punto 7 supra, punto 177 e giurisprudenza ivi citata).

42      Ne consegue che la Commissione, in base al sistema di sorveglianza e alla disciplina di quote di produzione descritti supra al punto 40, poteva verificare le informazioni relative alla produzione delle imprese siderurgiche al fine di determinare se il mantenimento o l’aumento delle capacità produttive non derivassero da aiuti di Stato non autorizzati e, eventualmente, se fosse giustificato ridurre di conseguenza le quote attribuite alle imprese beneficiarie.

43      Nella fattispecie è pacifico che la Commissione ha ricevuto varie relazioni sull’attività e sui bilanci di fine anno della ricorrente a partire dalla fine del 1988, di cui le prime riguardavano l’esercizio 1987/1988. Tali comunicazioni sono avvenute, in particolare, nell’ambito di procedure relative all’assegnazione di quote di produzione alla ricorrente.

44      Non si contesta nemmeno che dette prime relazioni e bilanci di fine anno contenessero sostanzialmente elementi analoghi a quelli contenuti nelle relazioni sull’attività e sui bilanci di fine anno della ricorrente relativamente agli anni 1994/1995 e 1995/1996, i quali hanno indotto la Commissione ad avviare l’indagine che ha condotto alla decisione impugnata. Tali elementi consistono in una rubrica ove figurano, in questi diversi documenti, le riserve straordinarie realizzate dalla ricorrente sul fondamento dell’articolo 3 dello ZRFG.

45      Tuttavia, il fatto che sia trascorso un certo numero di anni tra il momento della comunicazione della relazione sull’attività e i bilanci in relazione all’esercizio 1987/1988 e quello in cui la Commissione ha esercitato il suo potere di vigilanza non rappresenta nelle circostanze della specie una carenza manifesta di quest’ultima né una palese violazione del suo obbligo di diligenza.

46      Infatti, dalle sole indicazioni contenute in detti documenti non emerge manifestamente che tutte le riserve straordinarie o parte di esse cui i medesimi fanno riferimento rispondevano alla qualifica di aiuti di Stato «incompatibili con il mercato comune del carbone e dell’acciaio», ai sensi dell’articolo 4, lettera c), CA.

47      Pertanto, il riferimento all’articolo 3 dello ZRFG nonché la breve spiegazione in merito agli ammortamenti straordinari realizzati sul suo fondamento non erano tali da fare apparire in modo evidente che la Repubblica federale di Germania aveva concesso aiuti alla ricorrente tramite un meccanismo complesso di riduzione della base imponibile e consistente, tra l’altro, nella costituzione di riserve in esenzione da imposte o in ammortamenti straordinari durante i primi anni successivi a taluni investimenti.

48      Tale conclusione è suffragata inoltre dalla circostanza che la parte della relazione annuale 1987/1988 contenente una spiegazione sui fondamenti giuridici delle riserve e degli ammortamenti straordinari fa riferimento a varie normative tedesche vigenti all’epoca e che, per di più, come è pacifico, la relazione di cui trattasi non opera alcuna ripartizione tra gli importi di tali riserve e di tali ammortamenti in funzione dei rispettivi fondamenti giuridici.

49      Lo stesso vale per le altre relazioni sull’attività e sui bilanci di fine anno trasmessi dalla ricorrente alla Commissione, riguardanti esercizi successivi, dato che queste ultime non contengono alcuna indicazione supplementare relativa all’origine e alla natura delle riserve in esenzione da imposte e degli ammortamenti straordinari di cui beneficiava la ricorrente in applicazione dell’articolo 3 dello ZRFG.

50      Nessuno degli argomenti formulati dalla ricorrente e dalla Repubblica federale di Germania è tale, del resto, da rimettere in discussione dette conclusioni.

51      Di conseguenza, anzitutto, la lettera della Commissione del 14 dicembre 1988 nonché la sua decisione del 18 dicembre 1991, entrambe inviate alla Repubblica federale di Germania, e nelle quali essa ha ritenuto che le riserve in esenzione da imposte e gli ammortamenti straordinari realizzati sul fondamento dell’articolo 3 dello ZRFG costituissero aiuti di Stato soggetti alla sua approvazione, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 87, paragrafo 1, CE), sono irrilevanti nella fattispecie.

52      Infatti, occorre ricordare che i Trattati CE e CECA sono autonomi. Pertanto, il Trattato CE nonché il diritto derivato emanato in base ad esso non possono produrre effetti nell’ambito di applicazione del Trattato CECA, dato che le disposizioni del Trattato CE si applicano solamente a titolo sussidiario, in assenza di disciplina specifica nel Trattato CECA (v. sentenza sull’impugnazione, punto 11 supra, punto 88 e giurisprudenza citata).

53      Orbene, i documenti di cui supra al punto 51 sono stati elaborati nel contesto di procedure di controllo della compatibilità degli aiuti di Stato rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato CE, a seguito della notifica da parte della Repubblica federale di Germania, in base a tale Trattato, del regime di aiuti istituito dall’articolo 3 dello ZRFG. Tali documenti rientrano quindi in un settore distinto da quello oggetto della presente causa. Pertanto, si deve considerare che essi non erano tali da agevolare il compito della Commissione di identificare, sul solo fondamento delle relazioni sull’attività e i bilanci della ricorrente in suo possesso, eventuali aiuti di cui quest’ultima avrebbe beneficiato sotto forma di riserve e ammortamenti straordinari, in violazione della disposizione dell’articolo 4, lettera c), CA.

54      Tale conclusione è suffragata dalla circostanza che dette relazioni e bilanci sono stati comunicati alla Commissione nell’ambito di procedure che, a differenza di quelle che hanno dato luogo alla lettera e alla decisione previste supra al punto 51, non avevano specificamente ad oggetto il controllo degli aiuti di Stato.

55      Constatazioni simili vanno fatte riguardo alla lettera inviata dalla Commissione alla Repubblica federale di Germania il 9 marzo 1987. Infatti, la Commissione ha fatto riferimento allo ZRFG solo al fine di invitare la Repubblica federale di Germania a notificarle modifiche al regime di aiuti concessi sul suo fondamento, e ciò conformemente agli articoli 92 e 93 del Trattato CE. Inoltre, la risposta a tale richiesta fornita il 16 aprile 1987 dalla Repubblica federale di Germania non contiene alcun elemento atto ad indicare che detta corrispondenza riguardava aiuti non rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato CE. Per di più, è significativo al riguardo che la sola disposizione di diritto primario citata in questa risposta è l’articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del Trattato CE.

56      Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente in udienza, non si può contestare alla Commissione di non aver specificato, in occasione dei vari scambi intercorsi con la Repubblica federale di Germania sul regime di aiuti istituito dallo ZRFG, che questi ultimi non riguardavano eventuali aiuti rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato CECA. Infatti, come sopra ricordato, l’articolo 6 del terzo codice degli aiuti alla siderurgia, applicabile a partire dal 1° gennaio 1986, prevedeva in forma chiara e inequivocabile l’obbligo di notifica alla Commissione degli aiuti che potevano essere concessi alla ricorrente in applicazione dello ZRFG (sentenza sull’impugnazione, punto 11 supra, punto 93).

57      Va inoltre disatteso l’argomento che la ricorrente e la Repubblica federale di Germania intendono ricavare dalla testimonianza del sig. Becker concernente riunioni cui quest’ultimo ha partecipato nel 1982 con i membri del gruppo di lavoro «Cadieux».

58      In primo luogo, anche se tale testimonianza dimostra che la Commissione era a conoscenza, all’epoca, del fatto che la ricorrente aveva già beneficiato di misure adottate in base allo ZRFG, il riferimento generale che vi viene fatto ad aiuti regionali non consente, per contro, di provare che questi ultimi consistessero in ammortamenti straordinari o in riserve in esenzione da imposte fondati sull’articolo 3 dello ZRFG, del tipo di quelli che hanno comportato l’adozione della decisione impugnata. Inoltre, varie forme di aiuti potevano essere concesse alle imprese a titolo dello ZRFG.

59      In secondo luogo, la ricorrente ha essa stessa riconosciuto di non aver realizzato ammortamenti straordinari né costituito riserve in esenzione da imposte sulla base dello ZRFG durante gli esercizi 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984. Pertanto, in ogni caso, una certa discontinuità ha caratterizzato gli aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania alla ricorrente tra il periodo precedente le riunioni previste supra al punto 57 e il momento in cui la Commissione ha avuto conoscenza della relazione sull’attività e sui bilanci di fine anno della ricorrente relativamente all’esercizio 1987/1988.

60      In terzo luogo, da detta testimonianza emerge che la Commissione non ha sollevato obiezioni riguardo agli aiuti concessi alla ricorrente prima del 1982 sulla base dello ZRFG. Orbene, non si può utilmente contestare che la Commissione non potesse anticipare, in quel momento, il rafforzamento della disciplina degli aiuti di Stato rientranti nel Trattato CECA che sarebbe avvenuto oltre tre anni dopo con l’adozione del terzo codice degli aiuti alla siderurgia. Inoltre, qualora, in base alla medesima testimonianza, la Commissione avesse potuto evocare la possibilità di uno sviluppo della sua valutazione degli aiuti concessi successivamente alla ricorrente sul fondamento dello ZRFG, ciò sarebbe avvenuto unicamente in vista di nuove decisioni da adottare su richieste di concessione di aiuti in forza del codice degli aiuti alla siderurgia e, di conseguenza, al termine di procedure vertenti specificamente sul controllo degli aiuti di Stato notificati alla Commissione dalla Repubblica federale di Germania.

61      Orbene, per quanto concerne quest’ultimo punto, occorre sottolineare non solo che la Repubblica federale di Germania ha violato l’obbligo di notifica degli aiuti controversi ad essa incombente in forza del terzo codice degli aiuti alla siderurgia, ma anche che sono trascorsi quasi tre anni tra il momento dell’entrata in vigore dello stesso codice, vale a dire il 1° gennaio 1986, e quello in cui la Commissione ha ricevuto la relazione sull’attività e sui bilanci della ricorrente relativamente all’esercizio 1987/1988.

62      Ne consegue che, anche se era dimostrato che la Commissione nel 1982 era a conoscenza di aiuti concessi in passato alla ricorrente in applicazione dello ZRFG, questa circostanza non può contribuire a provare che essa si fosse resa colpevole di una carenza manifesta e di una palese violazione del suo obbligo di diligenza, non avviando alcuna procedura di esame della compatibilità degli aiuti concessi alla ricorrente a seguito del ricevimento, alla fine del 1988, della relazione sull’attività e sui bilanci di fine anno di quest’ultima relativamente all’esercizio 1987/1988.

63      La ricorrente e la Repubblica federale di Germania sostengono altresì che la carenza manifesta e la palese violazione dell’obbligo di diligenza da parte della Commissione risulterebbero dalla circostanza che quest’ultima aveva ricevuto, a partire dall’inizio degli anni ’80, varie relazioni sull’attività e sui bilanci di fine anno della ricorrente.

64      Senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se tali comunicazioni abbiano avuto luogo e, eventualmente, a quali servizi della Commissione siano state indirizzate, è sufficiente rilevare che non è stato assolutamente dimostrato che dette relazioni e bilanci di fine anno conterrebbero maggiori informazioni della relazione sull’attività e i bilanci per l’esercizio 1987/1988, tali da far apparire manifestamente che la Repubblica federale di Germania aveva concesso aiuti alla ricorrente sotto forma di un meccanismo complesso di riduzione della base imponibile mediante ammortamenti straordinari o riserve in esenzione da imposte.

65      Detta conclusione è suffragata dalla circostanza che la ricorrente, come esposto supra al punto 59, non ha realizzato ammortamenti straordinari e non ha costituito riserve eccezionali a norma dell’articolo 3 dello ZRFG relativamente agli esercizi 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984 e che, pertanto, essa non aveva motivo di fare riferimento a tale disposizione nelle sue relazioni sull’attività e sui bilanci di fine anno relativi a tale periodo.

66      L’affermazione della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe cominciato a sanzionare solo a partire dal 1998 gli aiuti di Stato concessi tramite vantaggi fiscali, anche supponendola dimostrata, è irrilevante nella fattispecie. Infatti, è solo nell’ambito delle pertinenti disposizioni del Trattato CECA nonché delle misure adottate per la sua attuazione che deve essere valutato il carattere di aiuto di Stato di una determinata misura, e non con riferimento alla pretesa prassi decisionale anteriore della Commissione (v., per analogia, sentenze della Corte del 30 settembre 2003, Freistaat Sachsen e a./Commissione, C‑57/00 P e C‑61/00 P, Racc. pag. I‑9975, punti 52 e 53, e del Tribunale del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, Racc. pag. II‑2123, punto 177).

67      Dalle considerazioni sopraesposte risulta che, nel caso di specie, la Commissione non ha indefinitamente procrastinato l’esercizio dei suoi poteri in violazione del requisito della certezza del diritto impostole e che, pertanto, il settimo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

68      Di conseguenza, occorre esaminare i tre motivi vertenti sostanzialmente sul calcolo dell’importo degli aiuti da restituire e sulla riduzione del medesimo.

 Sul quarto motivo, attinente all’errore di valutazione derivante dal fatto di considerare taluni investimenti come rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato CECA

69      La ricorrente contesta alla Commissione di aver ritenuto che determinati vantaggi fiscali di cui essa aveva potuto beneficiare a norma dell’articolo 3 dello ZRFG rientrassero nell’ambito di applicazione del Trattato CECA, mentre essi rientrerebbero nel Trattato CE.

70      Tali vantaggi riguarderebbero investimenti corrispondenti all’1,3% degli investimenti totali sovvenzionati in base all’articolo 3 dello ZRFG e sarebbero andati a beneficio di «centri autonomi di profitto» della ricorrente, vale a dire di una struttura ad economia sociale (Sozialwirtschaft), di un’unità acque (Wasserwerke), di una fonderia (Gießerei) nonché di un’unità tubi (Rohrwerk). Riguardo alla struttura per la formazione professionale (berufliche Bildung), contemplata al punto 88 della decisione impugnata, la ricorrente precisa di non considerare più gli investimenti ad essa attinenti come esterni alle sue attività siderurgiche. La qualifica degli aiuti relativi a tale struttura non forma quindi più oggetto del ricorso della ricorrente.

71      La ricorrente contesta alla Commissione, in primo luogo, di essersi principalmente basata sulle affermazioni della UK Steel Association, secondo le quali le attività della ricorrente che non rientrano nel Trattato CECA sarebbero integrate nel settore CECA della sua produzione al fine di includere detti vantaggi nella base di calcolo degli aiuti, senza tuttavia verificarne la fondatezza. Orbene, la ricorrente fa valere che le sue attività che non rientrano nel Trattato CECA sono separate dalle sue attività CECA, sia fisicamente sia sul piano contabile. Di conseguenza, l’applicazione dell’articolo 3 dello ZRFG alle sue attività esterne al Trattato CECA dovrebbe essere valutata alla luce del solo Trattato CE.

72      Essa fa valere, in secondo luogo, che la Commissione non ha dimostrato il trasferimento effettivo dei benefici derivanti dall’applicazione delle misure fiscali di cui trattasi ai settori di attività che non rientrano nel Trattato CECA verso quelli contemplati dal Trattato CECA. Uno sviamento di tal sorta sarebbe comunque impossibile nel caso di specie, poiché, per beneficiare degli ammortamenti straordinari previsti all’articolo 3 dello ZRFG, gli investimenti cui essi si riferiscono devono essere stati precedentemente realizzati e dimostrati.

73      La Commissione contesta tali argomenti.

74      In via preliminare, occorre respingere l’addebito della ricorrente secondo cui la Commissione si sarebbe basata essenzialmente sulle affermazioni, non verificate, rese dalla UK Steel Association riguardanti l’integrazione delle diverse attività della ricorrente. Come emerge dal testo del punto 89 della decisione impugnata, la Commissione si è infatti riferita a dette affermazioni solo ad abundantiam, dato che la sua decisione era basata anche su altri motivi.

75      Si deve inoltre ricordare che, in forza degli articoli 80 CA e 81 CA, soltanto le imprese che esercitano un’attività produttiva nel settore del carbone e dell’acciaio sono soggette alle norme del Trattato CECA e che, a tale proposito, i termini «carbone» e «acciaio» si riferiscono unicamente ai prodotti elencati nell’allegato I del Trattato CECA. Ne consegue che un’impresa è soggetta al divieto di cui all’articolo 4, lettera c), CA soltanto qualora eserciti tale attività produttiva (v., in tal senso, sentenze della Corte del 17 dicembre 1959, Société des fonderies de Pont‑à‑Mousson/Alta Autorità, 14/59, Racc. pag. 435, in particolare pag. 456, e del 28 gennaio 2003, Germania/Commissione, C‑334/99, Racc. pag. I‑1139, punto 78).

76      È pacifico che la ricorrente, dato che svolge un’attività produttiva nel settore dell’acciaio, è un’impresa siderurgica che risponde alla definizione contenuta nell’articolo 80 CA.

77      Tuttavia, la circostanza che un’impresa effettui, come nel caso di specie, attività di produzione nel settore dell’acciaio non implica che tutte le sue attività debbano essere considerate come attività soggette al Trattato CECA (sentenza del Tribunale del 5 giugno 2001, ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi/Commissione, T‑6/99, Racc. pag. II‑1523, punto 60).

78      A tale proposito va ricordato che, nel caso di imprese che fabbricano sia prodotti rientranti nel Trattato CECA sia prodotti contemplati dal Trattato CE, l’applicazione del Trattato CECA ad aiuti destinati a sostenere un settore produttivo che non rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultimo può essere giustificata qualora esista un effettivo rischio di sviamento dei detti aiuti a vantaggio delle attività produttive incluse in tale ambito di applicazione. Infatti, in considerazione, da un lato, delle peculiarità del settore siderurgico e, dall’altro, del divieto rigoroso ed assoluto degli aiuti di Stato sancito dall’articolo 4, lettera c), CA, sarebbe incompatibile con le finalità del sistema creato dal Trattato CECA assoggettare alle meno severe disposizioni del Trattato CE l’esame degli aiuti che possono potenzialmente recare vantaggio ai settori produttivi di un’impresa i quali rientrano nel Trattato CECA (sentenza Germania/Commissione, punto 75 supra, punto 84).

79      Ne consegue che l’addebito della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto dimostrare un effettivo sviamento dei vantaggi fiscali relativi ad investimenti che non rientrano nel Trattato CECA a favore delle sue attività CECA non può essere accolto, dato che, al riguardo, è sufficiente dimostrare un rischio di sviamento.

80      Tuttavia, in forza della giurisprudenza citata supra al punto 78, è anche necessario che tale rischio sia reale. Tale condizione è soddisfatta, in particolare, se «l’organizzazione delle attività della ricorrente non offre garanzie sufficienti che permettano di escludere uno sviamento degli aiuti all’investimento controversi a favore delle sue attività di produzione soggette al Trattato CECA e, quindi, una violazione della concorrenza sul mercato disciplinata da detto Trattato» (sentenza ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi/Commissione, punto 77 supra, punto 74). Pertanto, il rischio di sviamento deve essere dimostrato da seri indizi che facciano ragionevolmente presumere che gli aiuti, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, possano essere oggetto di uno sviamento a vantaggio delle attività CECA dell’impresa siderurgica interessata.

81      Nella decisione impugnata la Commissione ha individuato due elementi che, a suo avviso, consentono di dimostrare un rischio di sviamento. In primo luogo, essa ha constatato che la ricorrente ha tenuto conto solo «a livello globale», e non a livello dei centri di profitto, degli ammortamenti straordinari e, di conseguenza, degli aiuti risultanti. In secondo luogo, la Commissione ha osservato che non è stato dimostrato che la struttura ad economia sociale servisse esclusivamente ad attività che non rientravano nel Trattato CECA.

82      Riguardo al primo elemento, la Commissione sostiene che, anche se determinati investimenti che hanno beneficiato dell’articolo 3 dello ZRFG hanno potuto essere effettuati nell’ambito delle attività della ricorrente che non rientrano nel Trattato CECA, non esiste tuttavia alcuna contabilità separata, in seno alla ricorrente, per siffatte attività e per le attività rientranti nel Trattato CECA. Sarebbe dunque a livello del gruppo SAG che gli aiuti potrebbero essere sviati a vantaggio delle attività di produzione CECA.

83      Quest’ultima constatazione è confermata dalle informazioni fornite alla Commissione dalla Repubblica federale di Germania, nella sua comunicazione del 28 marzo 2000, relative «ai principi del sistema di contabilità separata interna della Salzgitter». Infatti, da tale documento emerge che gli ammortamenti straordinari non sono contabilizzati dai «centri di profitto autonomi» previsti supra al punto 70. La ricorrente non ha addotto alcun elemento che consentirebbe di dimostrare che, nonostante tali informazioni, gli ammortamenti straordinari sarebbero contabilizzati al suo interno, a seconda che essi riguardino attività rientranti nel Trattato CE o nel Trattato CECA.

84      Inoltre, si deve respingere l’argomento della ricorrente secondo cui un rischio di sviamento è escluso riguardo a misure di aiuto agli investimenti come quelle oggetto della presente causa. Infatti, sebbene i vantaggi che ne derivano siano connessi a un determinato investimento, il beneficio del meccanismo previsto all’articolo 3 dello ZRFG non dipende dal settore di attività dell’impresa beneficiaria. La ricorrente beneficiava di vantaggi fiscali sul fondamento di tale disposizione per il solo fatto che essa possedeva stabilimenti nello Zonenrandgebiet, indipendentemente dal settore di attività in cui sono stati realizzati gli investimenti sovvenzionati.

85      Ne consegue che la Commissione, in particolare in mancanza di una contabilità separata della ricorrente, ha giustamente constatato l’esistenza di un rischio reale che gli aiuti concessi alle attività della ricorrente e non rientranti nel Trattato CECA abbiano potuto essere sviati a vantaggio delle sue attività contemplate dal Trattato CECA e, pertanto, non ha effettuato alcuna distinzione in proposito nel determinare la base di calcolo degli aiuti controversi.

86      Dalle considerazioni sopraesposte discende che il motivo relativo all’errore di valutazione derivante dal fatto di considerare taluni investimenti come rientranti nel Trattato CECA deve essere respinto.

 Sul quinto motivo, attinente all’omessa presa in considerazione della circostanza che taluni investimenti riguardavano la tutela dell’ambiente, nonché ad un vizio di motivazione

87      La ricorrente afferma di aver realizzato investimenti volti alla tutela dell’ambiente per un importo totale pari a DEM 332 milioni, ripartiti su 44 progetti, tra il 1985/1986 e il 1994/1995. Questi diversi investimenti erano destinati o ad interventi di adattamento di vecchi impianti per conformarsi a nuove norme obbligatorie, o ad interventi di adattamento di vecchi impianti o di nuovi investimenti per raggiungere livelli di tutela ambientale superiori, non dettati da norme obbligatorie.

88      La ricorrente fa valere, nella prima parte, che la Commissione, a torto, non ha autorizzato i vantaggi fiscali attribuitile dalla Repubblica federale di Germania per tali investimenti. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto tener conto dell’obiettivo di tutela dell’ambiente perseguito da questi vantaggi e, di conseguenza, avrebbe dovuto valutare la possibilità che questi ultimi fossero autorizzati sulla base dei codici degli aiuti alla siderurgia. La Commissione non avrebbe preso sufficientemente in considerazione i documenti che le sono stati presentati dalla ricorrente nonché dalla Repubblica federale di Germania, e dai quali emergerebbe che gli investimenti in oggetto erano diretti specificamente a ridurre l’impatto delle sue attività sull’ambiente.

89      La ricorrente sottolinea inoltre, nella seconda parte, che determinati investimenti da essa realizzati durante il periodo di cui trattasi rispondevano alla qualifica di investimenti di tutela ambientale ai sensi dell’articolo 7, lettera d), dell’«Einkommensteuergesetz» (legge in materia di imposta sul reddito; in prosieguo: l’«EStG») e che, per tale motivo, essi davano il diritto, perlomeno fino al 31 dicembre 1990, ad ammortamenti straordinari analoghi a quelli derivanti dall’articolo 3 dello ZRFG. Orbene, sarebbe pacifico che l’articolo 7, lettera d), dell’EStG ha istituito un regime fiscale di applicazione generale in tutta la Germania e non solo nello Zonenrandgebiet.

90      La ricorrente solleva al riguardo un primo addebito, relativo ad un vizio di motivazione. La Commissione, infatti, non avrebbe chiarito il motivo per cui i vantaggi connessi agli ammortamenti straordinari previsti al punto precedente, i quali rientravano contemporaneamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 dello ZRFG e in quello dell’articolo 7, lettera d), della EStG, soddisfacevano il requisito di selettività. La decisione impugnata, pertanto, non farebbe apparire i motivi per cui i vantaggi percepiti dalla ricorrente fino al 31 dicembre 1990, a norma dell’articolo 3 dello ZRFG, per gli investimenti destinati alla riduzione dell’impatto ambientale delle sue attività potevano essere qualificati come aiuti ai sensi dell’articolo 4, lettera c), CA.

91      Con il secondo addebito, la ricorrente sostiene che i vantaggi fiscali percepiti a titolo di ammortamenti straordinari che essa ha realizzato e che fino al 31 dicembre 1990 soddisfacevano sia i requisiti di applicazione dell’articolo 3 dello ZRFG sia quelli dell’articolo 7, lettera d), dell’EStG non possono essere qualificati come aiuti di Stato, in quanto non sono selettivi.

92      Infine, con la terza parte, la ricorrente contesta alla Commissione di non avere adeguatamente esaminato, nella parte della decisione impugnata dedicata agli investimenti riguardanti la tutela ambientale, i numerosi documenti e spiegazioni presentati dalla Repubblica federale di Germania in occasione del procedimento amministrativo al fine di dimostrare la compatibilità degli aiuti ottenuti a tale titolo. Pertanto, anche tale aspetto della decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivato.

93      La Commissione respinge tali argomenti, facendo valere, in particolare, che, come ha esposto dettagliatamente nella decisione impugnata, essa non poteva in alcun caso autorizzare gli aiuti che la ricorrente asserisce di aver ricevuto per investimenti destinati alla tutela ambientale. Infatti, la Repubblica federale di Germania avrebbe concesso gli aiuti di cui trattasi senza verificare se essi fossero indispensabili ai fini della realizzazione di investimenti per la tutela ambientale. Pertanto, né la ricorrente né il governo tedesco sarebbero in grado di fornire la prova che tali investimenti fossero indispensabili per la tutela ambientale.

94      In proposito va rilevato, in via preliminare, che il Tribunale, in alcune parti della sentenza Salzgitter/Commissione, punto 7 supra, che non sono state annullate dalla Corte, ha considerato, in termini generali, che la Commissione aveva dichiarato correttamente che le misure fiscali derivanti dall’articolo 3 dello ZRFG di cui aveva goduto la ricorrente costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.

95      Il Tribunale è giunto a questa conclusione nell’ambito dell’analisi del primo, del secondo e del terzo motivo, relativi in particolare alla qualifica stessa dei vantaggi percepiti a norma dell’articolo 3 dello ZRFG come aiuti di Stato, nonché all’errore in cui sarebbe comunque incorsa la Commissione non dichiarando l’insieme degli aiuti controversi compatibili con il Trattato CECA, sul fondamento dell’articolo 95 CA.

96      Dato che il Tribunale non ha tuttavia ancora avuto l’occasione di statuire sull’addebito attinente al fatto che non è stata sufficientemente presa in considerazione la circostanza che taluni investimenti della ricorrente riguardavano la tutela ambientale, va osservato che la parte del suo iter logico contemplata al punto precedente non pregiudica il seguito da attribuire alle prime due parti del presente motivo. Ciò vale in particolare, tenuto conto della sua specificità, per il primo addebito della seconda parte, concernente l’omessa motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda la selettività dei vantaggi disciplinati sia dal regime previsto all’articolo 3 dello ZRFG sia da quello sancito all’articolo 7, lettera d), dell’EStG.

97      Per contro, la terza parte del motivo, attinente più in generale ad una motivazione insufficiente della parte della decisione impugnata dedicata agli investimenti relativi alla tutela ambientale, si confonde sostanzialmente con uno degli addebiti formulati a sostegno dell’ottavo motivo. Poiché il Tribunale, al punto 184 della sentenza annullata, ha respinto integralmente quest’ultimo e la Corte ha confermato tale aspetto dell’iter logico del Tribunale nella propria sentenza sull’impugnazione, punto 11 supra, la terza parte del quinto motivo dev’essere disattesa.

 Sulla prima parte, riguardante la mancata autorizzazione degli aiuti diretti alla tutela ambientale

98      Riguardo alla prima parte, si deve anzitutto precisare che, anche se la tutela dell’ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali dell’Unione, la necessità di prendere in considerazione tale obiettivo non giustifica l’esclusione di misure selettive dall’ambito di applicazione dell’articolo 4, lettera c), CA (v., per analogia, sentenza della Corte del 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, C‑409/00, Racc. pag. I‑1487, punto 54).

99      Infatti, per determinare se una misura nazionale rientri nella qualifica di aiuto di Stato, non è il suo oggetto che rileva, bensì i suoi effetti (v., per analogia, sentenze della Corte del 26 settembre 1996, Francia/Commissione, C‑241/94, Racc. pag. I‑4551, punto 20, e del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C-75/97, Racc. pag. I‑3671, punto 25; sentenza del Tribunale del 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e a./Commissione, T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, Racc. pag. II‑3269, punto 195). Di conseguenza, lo scopo ambientale degli interventi statali non è sufficiente a sottrarli ipso facto alla qualificazione come «aiuti» (v., per analogia, sentenza della Corte del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, Racc. pag. I‑10505, punto 84 e giurisprudenza citata).

100    Tuttavia, questa analisi non pregiudica l’esame delle condizioni alle quali, nell’ambito di applicazione del Trattato CECA, gli aiuti a favore della siderurgia finanziati da uno Stato membro, da enti territoriali o mediante risorse statali possono essere considerati compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune in attuazione dei codici degli aiuti alla siderurgia (sentenze del Tribunale del 19 settembre 2006, Lucchini/Commissione, T‑166/01, Racc. pag. II‑2875, e del 25 settembre 1997, UK Steel Association/Commissione, T‑150/95, Racc. pag. II‑1433).

101    Va ricordato inoltre che il Tribunale, in una parte della sentenza Salzgitter/Commissione, citata supra al punto 7, che non è stata annullata dalla Corte, ha respinto il motivo attinente alla mancata autorizzazione degli aiuti controversi sul fondamento dell’articolo 95 CA.

102    L’esame del presente addebito verte, pertanto, unicamente sulla questione se gli aiuti relativi agli investimenti previsti supra al punto 87 potessero essere autorizzati in forza di uno dei codici degli aiuti alla siderurgia.

103    In proposito occorre ricordare che, contrariamente alle disposizioni del Trattato CE relative agli aiuti di Stato, che autorizzano permanentemente la Commissione a statuire sulla loro compatibilità, i codici degli aiuti alla siderurgia attribuiscono tale competenza alla Commissione solo per un periodo determinato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, Racc. pag. I‑7869, punto 115, e sentenza del Tribunale del 31 marzo 1998, Preussag Stahl/Commissione, T‑129/96, Racc. pag. II‑609, punto 43).

104    Pertanto, se determinati aiuti non vengono notificati alla Commissione entro il periodo previsto a tal fine da un codice, la Commissione non può più pronunciarsi sulla compatibilità di tali aiuti rispetto a detto codice (v. sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, punto 103 supra, punto 116 e giurisprudenza citata; sentenza del Tribunale del 16 dicembre 1999, Acciaierie di Bolzano/Commissione, T‑158/96, Racc. pag. II‑3927, punti 61 e 62). Ne consegue che, una volta scaduto il periodo di applicabilità previsto dal codice, la Commissione non ha più il potere di autorizzare, a norma delle deroghe previste, un aiuto alla siderurgia non notificato nel contesto dello stesso codice (v. sentenza Acciaierie di Bolzano/Commissione, punto 103 supra, punto 62 e giurisprudenza citata).

105    Inoltre, dal principio della certezza del diritto deriva che la compatibilità degli aiuti con il mercato comune, nel contesto dei codici degli aiuti alla siderurgia, può essere valutata solo con riferimento alle norme vigenti al momento in cui gli aiuti stessi sono effettivamente concessi. A tal riguardo, le norme comunitarie di diritto sostanziale devono essere interpretate come applicabili a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto nei limiti in cui dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita tale efficacia (v. sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, punto 103 supra, punti 117-119 e giurisprudenza citata).

106    Nella fattispecie, è pacifico che gli aiuti non sono stati notificati alla Commissione dalla Repubblica federale di Germania, in violazione dell’obbligo incombente a quest’ultima a partire dall’entrata in vigore del terzo codice degli aiuti alla siderurgia. Inoltre, i codici degli aiuti alla siderurgia applicabili nel periodo in cui tali aiuti sono stati concessi non erano più in vigore al momento dell’adozione della decisione impugnata. Ne consegue che la Commissione ha giustamente rilevato, al punto 137 della decisione impugnata, che essa non poteva più autorizzare in tale data gli aiuti controversi per il fatto che i codici degli aiuti alla siderurgia erano scaduti.

107    Occorre tuttavia valutare, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 105, se una siffatta autorizzazione potesse essere fondata sul sesto codice degli aiuti alla siderurgia, in vigore al momento dell’adozione della decisione impugnata. Infatti, l’articolo 3 di tale codice prevede la possibilità che gli aiuti a favore della tutela dell’ambiente possano essere dichiarati compatibili con il mercato comune a condizione che essi rispettino le norme stabilite nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla tutela dell’ambiente, esposte nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 10 marzo 1994 (GU C 72, pag. 3), in comformità ai criteri di applicazione al settore siderurgico CECA, definiti in allegato a detto codice.

108    Un’applicazione retroattiva del sesto codice degli aiuti alla siderurgia sarebbe tuttavia possibile, in forza della medesima giurisprudenza, solo se un’efficacia del genere risultasse chiaramente dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito del codice stesso.

109    Orbene, nessuna disposizione di detto codice stabilisce che esso possa essere applicato retroattivamente. Inoltre, dall’economia e dalle finalità dei successivi codici degli aiuti risulta che ognuno di essi stabilisce norme di adeguamento dell’industria siderurgica agli obiettivi degli articoli 2 CA, 3 CA e 4 CA in funzione delle esigenze esistenti in un dato periodo. Pertanto, l’applicazione di norme adottate in un determinato periodo, in funzione della situazione di quest’ultimo, ad aiuti concessi ed erogati nel corso di un periodo precedente non corrisponderebbe all’economia e alle finalità di questo tipo di normativa (v., per analogia, sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, punto 103 supra, punto 120).

110    Ne consegue che la Commissione, al momento dell’adozione della decisione impugnata, non poteva autorizzare gli aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania alla ricorrente per il periodo compreso tra gli esercizi 1985/1986 e 1994/1995 né sul fondamento dei codici degli aiuti alla siderurgia successivamente in vigore durante tali esercizi né su quello del sesto codice degli aiuti alla siderurgia.

111    Pertanto, la prima parte del presente motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

 Sulla seconda parte, relativa all’assenza di selettività dei vantaggi fiscali ottenuti dalla ricorrente per investimenti diretti alla tutela dell’ambiente che fino al 31 dicembre 1990 rientravano contemporaneamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 dello ZRFG e in quello dell’articolo 7, lettera d), dell’EStG, nonché ad un difetto di motivazione

–       Sul primo addebito, attinente ad un difetto di motivazione

112    Riguardo al primo addebito, va rilevato in via preliminare che, secondo una costante giurisprudenza relativa all’articolo 253 CE e trasponibile all’articolo 15 CA, la motivazione prescritta da tale disposizione deve essere adeguata alla natura dell’atto cui si riferisce e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari o altre persone che l’atto riguarda direttamente ed eventualmente possono avere alle relative spiegazioni (sentenza della Corte del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione, C‑501/00, Racc. pag. I‑6717, punto 73).

113    La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto, per valutare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 253 CE, occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione, punto 112 supra, punto 73; v., per analogia, sentenze della Corte del 29 febbraio 1996, Belgio/Commissione, C‑56/93, Racc. pag. I‑723, punto 86, e del 15 maggio 1997, Siemens/Commissione, C‑278/95 P, Racc. pag. I‑2507, punto 17).

114    Ciò premesso, benché, nella motivazione delle decisioni che adotta per provvedere all’applicazione delle regole sulla concorrenza, la Commissione non sia tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di diritto e ad esporre le considerazioni che l’hanno indotta ad adottare la decisione, essa è tuttavia tenuta, ai sensi dell’articolo 15 CA, a menzionare quantomeno i fatti e le considerazioni che rivestono importanza essenziale nell’economia della sua decisione, consentendo così al giudice dell’Unione ed alle parti interessate di conoscere le condizioni nelle quali essa ha applicato il Trattato (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 15 settembre 1998, European Night Services e a./Commissione, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, Racc. pag. II‑3141, punto 95 e giurisprudenza citata).

115    Applicato alla qualificazione di una misura come aiuto, l’obbligo di motivazione richiede pertanto che siano indicate le ragioni in base alle quali la Commissione considera che la misura di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell’articolo 4, lettera c), CA (v., per analogia, sentenza della Corte del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam, C‑494/06 P, Racc. pag. I‑3639, punto 49; sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, Vlaams Gewest/Commissione, T‑214/95, Racc. pag. II‑717, punto 64, e Cityflyer Express/Commissione, T‑16/96, Racc. pag. II‑757, punto 66).

116    Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, la nozione di aiuto deve essere definita esclusivamente in relazione agli effetti di un intervento statale (sentenze del 29 febbraio 1996, Belgio/Commissione, punto 113 supra, punto 79, e British Aggregates/Commissione, punto 99 supra, punto 85; sentenza del Tribunale del 29 settembre 2000, CETM/Commissione, T‑55/99, Racc. pag. II‑3207, punto 53). Un aiuto di Stato, ai sensi del diritto dell’Unione, presuppone quindi che un provvedimento statale sia tale da favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre che si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime (v., per analogia, sentenze della Corte dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C‑143/99, Racc. pag. I‑8365, punto 41; del 29 aprile 2004, GIL Insurance e a., C‑308/01, Racc. pag. I‑4777, punto 68, e del 3 marzo 2005, Heiser, C‑172/03, Racc. pag. I‑1627, punto 40).

117    Si deve inoltre ricordare che la specificità o la selettività di un provvedimento statale costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato anche nell’ambito di applicazione del Trattato CECA (sentenza della Corte del 1° dicembre 1998, Ecotrade, C‑200/97, Racc. pag. I‑7907, punto 34), nonostante il fatto che questo criterio non sia espressamente menzionato all’articolo 4, lettera c), CA. Da tale principio emerge, segnatamente, che la Commissione non può infliggere all’impresa beneficiaria una sanzione non prevista dal diritto dell’Unione, richiedendo il recupero di un importo superiore a quello corrispondente all’aiuto che essa ha effettivamente percepito, e ciò anche se la stessa misura è attuata molto tempo dopo la concessione dell’aiuto di cui trattasi (sentenza del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, punto 99 supra, punto 65, e sentenza CETM/Commissione, punto 116 supra, punto 164).

118    Nella fattispecie è pacifico che l’articolo 7, lettera d), dell’EStG ha istituito, almeno fino al 31 dicembre 1990, un regime che consentiva alle imprese tedesche di effettuare ammortamenti straordinari sugli investimenti realizzati per la tutela ambientale, applicabile in tutto il territorio tedesco e quindi anche nello Zonenrandgebiet. Tali vantaggi fiscali, simili, quanto alla forma e alle conseguenze finanziarie, agli ammortamenti straordinari effettuati in applicazione dell’articolo 3 dello ZRFG, non erano tuttavia cumulabili con questi ultimi per un determinato investimento.

119    In proposito si deve certamente constatare che la Repubblica federale di Germania, in una lettera inviata alla Commissione il 10 maggio 1999, nell’ambito del procedimento avviato da quest’ultima in merito agli aiuti concessi alla ricorrente a norma dell’articolo 3 dello ZRFG, ha esposto le principali caratteristiche del regime dei vantaggi fiscali per investimenti per la tutela ambientale sancito all’articolo 7, lettera d), dell’EStG. Essa ha così precisato che tale regime consentiva ammortamenti straordinari analoghi a quelli previsti dall’articolo 3 dello ZRFG e ha rilevato che detto regime rientrava nell’ambito del diritto fiscale generale e poteva, di conseguenza, favorire qualunque impresa in Germania che effettuasse investimenti aventi i requisiti stabiliti dall’articolo 7, lettera d), della EStG. La Repubblica federale di Germania ha precisato altresì che simili vantaggi fiscali costituivano un’alternativa ai vantaggi fiscali risultanti dall’articolo 3 dello ZRFG e che il limite agli ammortamenti straordinari era fissato in entrambi i casi al 50%. Nella medesima lettera, la Repubblica federale di Germania ha infine sottolineato che una serie di investimenti realizzati dalla ricorrente nel periodo controverso, la cui natura e il cui importo erano illustrati in maniera dettagliata all’allegato 2 di detta lettera, soddisfacevano i requisiti di applicazione del regime istituito dall’articolo 7, lettera d), dell’EStG. Il contenuto di questa parte della lettera del 10 maggio 1999 è stato riprodotto nell’allegato di una lettera inviata dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione il 17 gennaio 2000.

120    In una lettera inviata alla Commissione il 14 ottobre 1999, la Repubblica federale di Germania ha inoltre fornito alcune precisazioni ulteriori in merito agli investimenti effettuati dalla ricorrente e destinati alla riduzione dell’impatto delle sue attività sull’ambiente, per quanto riguarda in particolare le loro caratteristiche tecniche, il loro contributo alla tutela ambientale nonché la parte specifica che la tutela ambientale rappresentava nell’importo globale di ognuno di questi investimenti.

121    Tuttavia, come osserva giustamente la Commissione, la Repubblica federale di Germania, durante il procedimento amministrativo, non ha fatto valere che la coesistenza del regime istituito dall’articolo 3 dello ZRFG e di quello stabilito dall’articolo 7, lettera d), dell’EStG era tale da eliminare la selettività di una parte dei vantaggi controversi ottenuti dalla ricorrente. Inoltre, non emerge dagli atti e non è stato nemmeno sostenuto che la ricorrente avrebbe esposto un siffatto argomento in occasione dei contatti avuti con la Commissione durante il procedimento amministrativo. Alla luce di tale contesto e conformemente ai principi richiamati supra al punto 113, occorre pertanto considerare che la Commissione non era tenuta a motivare specificamente la decisione impugnata sulla questione della selettività sollevata dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso.

122    Pertanto, l’addebito in oggetto deve essere respinto, e ciò senza che sia necessario valutare se una motivazione simile risulti dalle spiegazioni fornite dalla Commissione ai punti 134 e seguenti della decisione impugnata.

–       Sul secondo addebito, attinente all’assenza di selettività di una parte dei vantaggi controversi

123    Non può inoltre essere accolto il secondo addebito, relativo all’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione includendo nella base di calcolo degli aiuti controversi i vantaggi fiscali di cui la ricorrente ha beneficiato a titolo di investimenti destinati alla riduzione dell’impatto ambientale delle sue attività e che rientravano fino al 31 dicembre 1990 nell’ambito di applicazione sia dell’articolo 3 dello ZRFG sia in quello dell’articolo 7, lettera d), dell’EStG, in quanto essi non sarebbero stati selettivi.

124    In primo luogo, va sottolineato che nella fattispecie non è stato concretamente dimostrato che taluni investimenti effettuati dalla ricorrente a norma dell’articolo 3 dello ZRFG avrebbero potuto beneficiare fino al 31 dicembre 1990 del regime degli ammortamenti straordinari istituito dall’articolo 7, lettera d), dell’EStG.

125    In secondo luogo, il beneficio dei vantaggi fiscali previsti dall’articolo 3 dello ZRFG era soggetto unicamente ad un requisito geografico, vale a dire all’ubicazione di uno stabilimento industriale nello Zonenrandgebiet. Dal testo di tale disposizione non discende che gli ammortamenti straordinari e le riserve in esenzione da imposte fossero subordinati alla realizzazione di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente.

126    In terzo luogo, poiché le sentenze del Tribunale e della Corte pronunciate nella presente causa hanno confermato che questo regime ha comportato la concessione di aiuti di Stato a favore della ricorrente, tali aiuti non possono essere considerati allo stesso tempo come misure generali che esulano dal divieto di cui all’articolo 4, lettera c), CA, dato che essi avrebbero ad oggetto la tutela dell’ambiente. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata supra al punto 99, per determinare se una misura nazionale rientri nella qualifica di aiuto di Stato, non è il suo oggetto che rileva, bensì i suoi effetti. Orbene, nel caso di specie, occorre constatare che l’articolo 3 dello ZRFG ha consentito alla ricorrente di ottenere vantaggi fiscali indipendentemente dallo scopo ambientale perseguito eventualmente dagli investimenti beneficiari degli ammortamenti straordinari.

127    I riferimenti all’articolo 7, lettera d), dell’EStG contenuti in talune relazioni annuali della ricorrente, che suggeriscono che quest’ultima abbia potuto realizzare riserve straordinarie su tale fondamento, non possono rimettere in discussione detta conclusione, tenuto conto in particolare del fatto che i vantaggi ottenuti a tale titolo non erano cumulabili con quelli ottenuti dalla ricorrente sul fondamento dell’articolo 3 dello ZRFG, ed escludevano dunque necessariamente questi ultimi. L’esame delle relazioni annuali indica piuttosto che la ricorrente ha fatto valere, per investimenti differenti, importi diversi, secondo modalità differenti, e in bilanci diversi talvolta l’articolo 3 dello ZRFG e tal altra l’articolo 7, lettera d), dell’EStG.

128    Infine, in quarto luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’articolo 3 dello ZRFG non può nemmeno essere paragonato all’articolo 7, lettera d), dell’EStG. Infatti, come riconosce la ricorrente stessa, gli ammortamenti speciali contemplati all’articolo 7, lettera d), dell’EStG erano applicabili fino al 31 dicembre 1990 a qualunque impresa che realizzasse in Germania investimenti per la tutela ambientale, alle condizioni previste da tale articolo. Orbene, come anche ammette la ricorrente, detta disposizione, contrariamente all’articolo 3 dello ZRFG, non era soggetta ad un requisito di ubicazione degli investimenti su un territorio geograficamente determinato della Germania. Per contro, le condizioni di ammissibilità per le misure dell’articolo 3 dello ZRFG non erano in alcun modo connesse allo scopo ambientale o ecologico degli investimenti sovvenzionati, ma semplicemente alla loro ubicazione in uno o più stabilimenti situati nello Zonenrandgebiet. Orbene, il fatto che la ricorrente avrebbe potuto eventualmente beneficiare dei vantaggi previsti all’articolo 7, lettera d), dell’EStG se non avesse beneficiato del regime istituito dall’articolo 3 dello ZRFG, come asserito dalla Repubblica federale di Germania durante il procedimento amministrativo, non significa che i vantaggi ottenuti dalla ricorrente sul fondamento dell’articolo 3 dello ZRFG non costituiscano aiuti di Stato e che i requisiti per la concessione del beneficio degli aiuti a tale titolo non siano diversi da quelli dell’articolo 7, lettera d), dell’EStG.

129    Pertanto, tenuto conto anche delle conclusioni suesposte ai punti 111 e 122 supra, il presente motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul sesto motivo, attinente ad un asserito errore di valutazione nella definizione del tasso di attualizzazione determinante, ad una mancanza di chiarezza riguardo alla presa in considerazione dell’aliquota d’imposta sugli utili e ad un vizio di motivazione

130    In via preliminare, va rilevato che la Commissione riconosce nella fattispecie di non aver potuto fissare l’importo lordo degli aiuti concessi. Per calcolare l’intensità degli aiuti di cui trattasi, essa ha tuttavia considerato tre elementi di calcolo che consentono di determinare l’importo netto degli aiuti all’investimento che devono essere rimborsati (in prosieguo: l’«equivalente sovvenzione netto»). In base ai punti 93-104 della decisione impugnata, questi tre elementi sono l’aliquota d’imposta, il tasso di attualizzazione (o tasso di riferimento) e la natura degli investimenti realizzati.

131    Con il presente motivo la ricorrente contesta, in primo luogo, i tassi di attualizzazione considerati dalla Commissione. Essa ritiene, in secondo luogo, che la decisione manchi di chiarezza riguardo alla misura secondo cui si deve tener conto dell’aliquota d’imposta sugli utili per calcolare l’equivalente sovvenzione netto.

 Sulla prima parte, relativa all’errore di valutazione nella fissazione da parte della Commissione dei tassi di attualizzazione determinanti

132    Dal punto 97 della decisione impugnata emerge che il tasso di attualizzazione per il calcolo dell’equivalente sovvenzione netto è «il tasso di riferimento applicato per gli aiuti regionali al momento dell’erogazione dell’aiuto». Dato che il versamento degli aiuti è stato scaglionato nel tempo, la Commissione ha tenuto conto di un tasso diverso applicabile alla Germania per ogni anno compreso tra il 1986 e il 1995, e ciò con riferimento al sistema di calcolo dell’equivalente sovvenzione netto previsto per gli aiuti all’investimento nell’ambito degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 10 marzo 1998 (GU C 74, pag. 9).

133    La ricorrente sostiene che tale metodo di calcolo non tiene conto della sua situazione individuale e porta a richiederle la restituzione di un importo superiore all’aiuto di cui essa avrebbe effettivamente beneficiato a norma dell’articolo 3 dello ZRFG. La ricorrente afferma che il tasso di riferimento dovrebbe essere fissato con riguardo ai tassi di interesse che essa ha ottenuto durante gli esercizi 1985/86-1997/98 per il collocamento delle eccedenze di liquidità risultanti dagli ammortamenti straordinari, pari al 5,99% in media sull’insieme di detti esercizi.

134    La ricorrente contesta altresì alla Commissione di non aver tenuto conto dei tassi applicabili dopo l’esercizio 1994/1995, mentre, per il calcolo dei tassi, si sarebbe dovuto prendere in considerazione il periodo compreso tra il momento di esercizio del diritto a beneficiare degli ammortamenti straordinari e quello della fissazione dell’importo da restituire.

135    Pur non contestando che i tassi di riferimento utilizzati per ogni anno compreso tra il 1986 e il 1995 sono stati fissati indipendentemente dalla situazione individuale della ricorrente, la Commissione rileva che «nel caso in esame i tassi di riferimento rappresentano la migliore stima possibile dei vantaggi finanziari derivanti dal versamento al beneficiario degli aiuti di cui trattasi» (punto 158 della decisione impugnata).

136    Pertanto, si tratta di determinare se, a ragione, la Commissione, da un lato, abbia preso in considerazione come tasso di attualizzazione i tassi di riferimento utilizzati per il calcolo dell’equivalente sovvenzione netto nell’ambito degli aiuti a finalità regionale in Germania e, dall’altro, se non abbia tenuto conto in tale contesto dei tassi di riferimento applicabili tra il 1996 e il 1998.

–       Sul primo addebito, attinente alla fissazione del tasso di attualizzazione con riferimento ai tassi utilizzati per il calcolo dell’equivalente sovvenzione netto nell’ambito degli aiuti a finalità regionale

137    Occorre ricordare, in via preliminare, che il recupero di un aiuto di Stato illegalmente concesso, in vista del ripristino della situazione precedente all’erogazione dell’aiuto, non può in linea di principio essere considerato una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi dell’articolo 4, lettera c), CA (v. sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, punto 103 supra, punto 157 e la giurisprudenza ivi citata).

138    Tale ripetizione deve tuttavia limitarsi ai vantaggi finanziari che effettivamente discendono dall’attribuzione degli aiuti al beneficiario e dev’essere proporzionale a questi ultimi (v., per analogia, sentenza del Tribunale dell’8 giugno 1995, Siemens/Commissione, T‑459/93, Racc. pag. II‑1675, punto 99).

139    Così, nell’ipotesi in cui l’aiuto concesso assuma la forma di un differimento di imposta su più anni e, di conseguenza, di un anticipo di liquidità gratuita o di un tasso d’interesse zero, si deve imporre, in vista del ripristino della situazione precedente, il rimborso della totalità degli interessi che il beneficiario avrebbe dovuto versare ai tassi praticati sul mercato (v., per analogia, sentenza Cityflyer Express/Commissione, punto 115 supra, punto 56).

140    Orbene, la Commissione, al fine di imporre il ripristino della situazione anteriore, dispone del potere di determinare il tasso d’interesse che consenta di pervenire ad un tale ripristino (sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, punto 103 supra, punto 161). Pertanto, non spetta al giudice dell’Unione, nell’effettuare il sindacato di legittimità sull’esercizio di tale potere, sostituire la propria valutazione in materia a quella della Commissione, ma stabilire se quest’ultima non sia viziata da errore manifesto o da sviamento di potere (sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, punto 103 supra, punto 161; v., per analogia, sentenza della Corte del 12 dicembre 2002, Francia/Commissione, C‑456/00, Racc. pag. I‑11949, punto 41 e giurisprudenza citata, e sentenze del Tribunale del 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T‑380/94, Racc. pag. II‑2169, punto 56, e del 15 settembre 1998, BFM e EFIM/Commissione, T‑126/96 e T‑127/96, Racc. pag. II‑3437, punto 81).

141    Riguardo alla determinazione dei tassi applicabili, occorre ricordare che si ritiene che i tassi di riferimento rappresentino il livello medio dei tassi di interesse in vigore in ogni Stato membro. I tassi di riferimento costituiscono quindi un indice valido dei tassi di mercato dei prestiti destinati ad investimenti industriali (sentenza della Corte del 13 luglio 1988, Francia/Commissione, 102/87, Racc. pag. 4067, punto 25).

142    Al riguardo è già stato dichiarato che, per motivi di certezza del diritto e di parità di trattamento, la Commissione può assumere, come regola generale, che sia legittimo applicare il tasso di riferimento in vigore in un periodo determinato a tutti i prestiti concessi durante tale periodo (v., per analogia, sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Grecia/Commissione, C‑278/00, Racc. pag. I‑3997, punto 62).

143    Inoltre, è legittimo per la Commissione adottare come tassi di riferimento quelli stabiliti per la valutazione dei regimi di aiuto a finalità regionale, pubblicati periodicamente sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, poiché questi tassi di favore, applicabili ad imprese sane, sarebbero stati utilizzati per determinare l’esistenza di elementi di aiuto qualora il regime controverso fosse stato notificato (v., per analogia, sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2009, Italia/Commissione, T‑222/04, Racc. pag. II‑1877, punto 70).

144    È alla luce di tali principi che occorre pronunciarsi sul primo addebito.

145    Partendo, in particolare, dalla constatazione che sarebbe alquanto difficile nella fattispecie determinare i vantaggi effettivi ottenuti dalla ricorrente mediante collocamenti di eventuali eccedenze di liquidità e che, in ogni caso, ciò comporterebbe distorsioni tra imprese in funzione della loro politica finanziaria, la Commissione, nella decisione impugnata, ha ritenuto appropriato considerare come tasso di attualizzazione i tassi di riferimento utilizzati nell’ambito degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione degli aiuti controversi, ovvero tra il 1986 e il 1995.

146    La ricorrente, sostenuta al riguardo dalla Repubblica federale di Germania, sostiene, per contro, che questi tassi uniformi, precisati al punto 97 della decisione impugnata, sono superiori a quelli di cui essa ha potuto beneficiare grazie al collocamento di una maggiore liquidità derivante dagli ammortamenti straordinari e dalle riserve in esenzione da imposte effettuati sul fondamento dell’articolo 3 dello ZRFG. Pertanto, il tasso di attualizzazione dovrebbe essere fissato con il solo riferimento ai tassi per i prestiti concessi durante tale periodo.

147    Nella fattispecie è pacifico che la ricorrente, grazie agli ammortamenti straordinari e alle riserve in esenzione da imposte previsti all’articolo 3 dello ZRFG, ha beneficiato di un differimento di imposta che, come rilevato giustamente dalla Commissione al punto 61 della decisione impugnata, va inteso come un prestito con tasso d’interesse zero per l’importo d’imposta differito e la sua durata. Sebbene l’impresa abbia quindi dovuto versare, fino al termine dei periodi di ammortamento degli investimenti, l’importo d’imposta differito, essa non ha dovuto tuttavia pagare gli interessi sugli importi messi a sua disposizione durante il periodo del differimento.

148    Pertanto, alla luce del principio richiamato supra al punto 139, occorre considerare che il vantaggio reale di cui ha beneficiato la ricorrente corrisponde alla somma degli interessi che essa avrebbe dovuto versare ai tassi di mercato se avesse dovuto chiedere in prestito un capitale corrispondente all’importo dell’imposta differita.

149    Inoltre, dalla giurisprudenza ricordata supra ai punti 141-143 emerge che era legittimo che la Commissione, in tali circostanze, considerasse come tasso di attualizzazione i tassi di riferimento stabiliti per la valutazione dei regimi di aiuti a finalità regionale.

150    In particolare, come sottolinea la Commissione, l’applicazione nella fattispecie di tassi per i prestiti concessi agli importi differiti di imposta, in linea di principio meno elevati dei tassi di interesse per i depositi, comporterebbe la paradossale conseguenza che un vantaggio a livello del calcolo dell’intensità dell’aiuto sarebbe ottenuto dalla ricorrente proprio grazie agli anticipi di liquidità che le sono stati illegittimamente concessi dalle autorità tedesche. Una scelta simile porterebbe a prendere in considerazione un metodo di calcolo dell’intensità di un aiuto potenzialmente diverso non solo a seconda che l’aiuto di cui trattasi assuma la forma di un differimento di imposta o di un prestito agevolato, o addirittura di un prestito a tasso zero in vista della realizzazione di un investimento, ma anche, riguardo ad un differimento di imposta, a seconda che l’impresa che ne ha beneficiato, in mancanza dell’aiuto, avrebbe dovuto o meno ottenere un prestito al fine di realizzare l’investimento in oggetto.

151    Ne consegue che la ricorrente e la Repubblica federale di Germania non sono state in grado di dimostrare né un errore di diritto né un manifesto errore di valutazione della Commissione nella determinazione del tasso di attualizzazione applicabile ai differimenti di imposta di cui ha beneficiato la ricorrente.

152    Il primo addebito dev’essere dunque respinto in quanto infondato.

–       Sul secondo addebito, relativo alla necessità di prendere in considerazione i tassi di attualizzazione applicabili nel periodo compreso tra gli esercizi 1995/1996 e 1997/1998

153    La ricorrente ritiene che la Commissione, nel calcolare gli aiuti ottenuti sul fondamento dell’articolo 3 dello ZRFG, avrebbe dovuto prendere in considerazione non solo i tassi di riferimento applicabili per gli esercizi 1985/1986-1994/1995, ma anche quelli relativi agli esercizi 1995/1996‑1997/1998. La ricorrente fa valere che la quantificazione degli aiuti deve includere il periodo compreso tra il momento dell’esercizio del diritto di beneficiare di ammortamenti straordinari e quello della fissazione dell’importo da restituire.

154    La Commissione non ha preso in considerazione i tassi di riferimento applicabili, per la Germania, durante questi anni, in quanto le misure di cui trattasi si riferiscono agli anni 1986‑1995 e l’analisi deve essere quindi limitata a detto periodo.

155    Al riguardo va rilevato in via preliminare che dalla formulazione del ricorso emerge che il presente addebito deve essere inteso nel senso che esso riguarda unicamente i tassi di riferimento applicabili per il calcolo degli aiuti sotto forma di ammortamenti straordinari da parte della ricorrente realizzati sul fondamento dell’articolo 3 dello ZRFG, e non le riserve straordinarie costituite su tale base.

156    Inoltre, risulta dall’analisi del primo addebito, ai summenzionati punti 137-152, che la Commissione non è incorsa in alcun errore, al punto 97 della decisione impugnata, fissando il tasso di attualizzazione con riferimento ai tassi utilizzati per il calcolo dell’equivalente sovvenzione netto nell’ambito degli aiuti a finalità regionale in Germania.

157    Occorre inoltre rilevare che la Commissione, al punto 92 della decisione impugnata, ha precisato che quest’ultima riguardava gli importi degli ammortamenti straordinari e delle riserve in esenzione da imposte rispettivamente realizzati e costituiti dalla ricorrente tra il 1986 e il 1995, in violazione del divieto enunciato all’articolo 4, lettera c), CA. La tabella che figura nel medesimo punto della decisione indica che, riguardo agli ammortamenti straordinari, è stato preso in considerazione un importo di DEM 484 milioni e, per quanto concerne le riserve in esenzione da imposte, un importo pari a DEM 367 milioni, e tali importi devono essere presi come base per calcolare l’aiuto globale di cui ha effettivamente beneficiato la ricorrente. Tali importi corrispondono inoltre a quelli menzionati all’articolo 1 del dispositivo della decisione impugnata.

158    Orbene, l’argomento della ricorrente è volto sostanzialmente a criticare il fatto che la Commissione non ha considerato, ai fini del calcolo degli aiuti da rimborsare, i tassi di attualizzazione applicabili nel periodo compreso tra l’esercizio 1995/1996 e l’esercizio 1997/1998. Si dovrebbe tener conto al riguardo dei vantaggi di cui la ricorrente avrebbe continuato a beneficiare durante il periodo di cui trattasi a titolo degli ammortamenti straordinari effettuati sul fondamento dell’articolo 3 dello ZRFG.

159    È sufficiente tuttavia constatare che, come risulta dall’analisi effettuata supra al punto 157, detti vantaggi, anche supponendoli provati, non sono oggetto della decisione impugnata e che, pertanto, il presente addebito è irrilevante.

160    Da ciò si evince che la prima parte del sesto motivo deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulla seconda parte, relativa ad una mancanza di chiarezza riguardo alla presa in considerazione dell’aliquota di imposta sugli utili all’atto del calcolo dell’equivalente sovvenzione netto e ad un vizio di motivazione

161    La ricorrente ritiene che la portata della decisione impugnata non sia chiara per quanto concerne la presa in considerazione del tasso di imposizione per il calcolo degli aiuti da rimborsare. A suo parere, la Commissione non avrebbe precisato se l’aliquota di imposta sugli utili dovesse essere solamente applicata agli importi dei differimenti di imposta o anche agli interessi.

162    La Commissione non ha formulato commenti al riguardo.

163    I punti 94 e 95 della decisione impugnata precisano quanto segue:

«Aliquota d’imposta

(94)      La Germania si riallaccia segnatamente all’allegato I, punto 1.1, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità       regionale, che stipula: “L’intensità degli aiuti deve essere calcolata dopo le imposte, ossia previa detrazione dei tributi inerenti alla loro erogazione, in particolare l’imposta sugli utili. Si parla allora di equivalente sovvenzione netto, ossia dell’aiuto che resta acquisito dal beneficiario dopo il pagamento dell’onere fiscale (…)”.

(95)      Per determinare l’equivalente sovvenzione netto (ESN) occorre pertanto tenere conto dell’aliquota d’imposizione gravante sull’utile (non distribuito). Questa aliquota deve essere applicata in particolare per la stima dell’imposta differita e quindi del vantaggio fruito dall’impresa. Al riguardo la Commissione constata che nel periodo 1986-1995 l’aliquota d’imposizione ha subito delle variazioni».

164    In primo luogo, da tale passaggio risulta che la Commissione ha tenuto conto della richiesta formulata dalla Repubblica federale di Germania di detrarre dall’importo lordo degli aiuti l’imposta sugli utili al fine di calcolare l’equivalente sovvenzione netto.

165    In secondo luogo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, in assenza di disposizioni comunitarie sulla procedura di recupero delle somme indebitamente erogate, la ripetizione degli aiuti irregolarmente concessi va effettuata secondo le modalità previste dal diritto nazionale (sentenze della Corte del 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor e a., 205/82-215/82, Racc. pag. 2633, punti 18-25, e del 2 febbraio 1989, Commissione/Germania, 94/87, Racc. pag. 175, punto 12; sentenza Siemens/Commissione, punto 138 supra, punto 82).

166    Come rammenta la Commissione al punto 153 della decisione impugnata, essa, nelle sue decisioni che ordinano il recupero di aiuti di Stato, non deve calcolare gli effetti dell’imposta sulla somma degli aiuti da recuperare poiché tale calcolo rientra nel campo di applicazione del diritto nazionale, ma deve limitarsi a indicare l’importo lordo da recuperare (sentenza Siemens/Commissione, punto 138 supra, punto 83).

167    Ciò non impedisce che, in occasione del recupero, le autorità nazionali deducano, all’occorrenza, in forza della propria normativa interna, determinate somme dall’importo da ripetere, a condizione che l’applicazione di detta normativa non renda praticamente impossibile detto recupero o che esso non sia discriminatorio rispetto a casi analoghi retti dal diritto interno (sentenza Siemens/Commissione, punto 138 supra, punto 83).

168    Nel caso di specie, l’articolo 1 della decisione impugnata indica la base su cui deve essere calcolato l’importo lordo degli aiuti, mentre l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione impugnata precisa che «il recupero ha luogo senza indugio conformemente alle procedure di diritto nazionale». Le modalità di esecuzione della decisione impugnata rimangono dunque disciplinate dal diritto nazionale.

169    Di conseguenza, va considerato che la Commissione non era obbligata a precisare nella decisione impugnata le modalità secondo cui la Repubblica federale di Germania doveva effettuare il calcolo dell’aliquota di imposta sugli utili, poiché questo calcolo spetta alle autorità di tale Stato membro, conformemente alla sua normativa interna.

170    Infine, alla luce delle considerazioni che precedono, si deve osservare che tale parte della decisione impugnata non è inficiata da alcun difetto di motivazione.

171    La seconda parte del sesto motivo nonché il sesto motivo nella sua interezza devono, pertanto, essere respinti.

172    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere interamente il ricorso.

 Sulle spese

173    Nella sentenza pronunciata su impugnazione, punto 11 supra, la Corte ha riservato le spese. Spetta quindi al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull’insieme delle spese afferenti ai diversi procedimenti, in conformità all’articolo 121 del regolamento di procedura.

174    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

175    La Repubblica federale di Germania, che è intervenuta nella causa, sopporterà le proprie spese, dinanzi al Tribunale e alla Corte, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Salzgitter AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte.

3)      La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte.

Forwood

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Schwarcz

 

      Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 gennaio 2013.

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti in seguito al rinvio

In diritto

1.  Sulla ricevibilità delle conclusioni dirette a ordinare alla Commissione di determinare l’effettivo vantaggio di cui ha beneficiato la ricorrente a titolo degli aiuti

2.  Nel merito

Sul settimo motivo, concernente la violazione del principio della certezza del diritto

Sul quarto motivo, attinente all’errore di valutazione derivante dal fatto di considerare taluni investimenti come rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato CECA

Sul quinto motivo, attinente all’omessa presa in considerazione della circostanza che taluni investimenti riguardavano la tutela dell’ambiente, nonché ad un vizio di motivazione

Sulla prima parte, riguardante la mancata autorizzazione degli aiuti diretti alla tutela ambientale

Sulla seconda parte, relativa all’assenza di selettività dei vantaggi fiscali ottenuti dalla ricorrente per investimenti diretti alla tutela dell’ambiente che fino al 31 dicembre 1990 rientravano contemporaneamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 dello ZRFG e in quello dell’articolo 7, lettera d), dell’EStG, nonché ad un difetto di motivazione

–  Sul primo addebito, attinente ad un difetto di motivazione

–  Sul secondo addebito, attinente all’assenza di selettività di una parte dei vantaggi controversi

Sul sesto motivo, attinente ad un asserito errore di valutazione nella definizione del tasso di attualizzazione determinante, ad una mancanza di chiarezza riguardo alla presa in considerazione dell’aliquota d’imposta sugli utili e ad un vizio di motivazione

Sulla prima parte, relativa all’errore di valutazione nella fissazione da parte della Commissione dei tassi di attualizzazione determinanti

–  Sul primo addebito, attinente alla fissazione del tasso di attualizzazione con riferimento ai tassi utilizzati per il calcolo dell’equivalente sovvenzione netto nell’ambito degli aiuti a finalità regionale

–  Sul secondo addebito, relativo alla necessità di prendere in considerazione i tassi di attualizzazione applicabili nel periodo compreso tra gli esercizi 1995/1996 e 1997/1998

Sulla seconda parte, relativa ad una mancanza di chiarezza riguardo alla presa in considerazione dell’aliquota di imposta sugli utili all’atto del calcolo dell’equivalente sovvenzione netto e ad un vizio di motivazione

Sulle spese


*Lingua processuale: il tedesco.