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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) l'11 settembre 2017 – Anja Oehlke, Wolfgang Oehlke / TUIfly GmbH

(Causa C-533/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Anja Oehlke, Wolfgang Oehlke

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 1 , alla luce del suo considerando 15, debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo operativo possa liberarsi dell’obbligo di corresponsione della compensazione pecuniaria unicamente a fronte di circostanze eccezionali sorte soltanto il giorno previsto per il volo, ovvero se circostanze eccezionali sorte il giorno precedente possano parimenti giustificare la cancellazione o il prolungato ritardo di un volo verificatisi il giorno successivo.

Nel caso in cui circostanze eccezionali sorte il giorno precedente possano parimenti giustificare la cancellazione o il prolungato ritardo di un volo previsto per il giorno successivo, se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo sia tenuto, nell’ambito delle misure dal medesimo ragionevolmente esigibili al fine di evitare il verificarsi delle circostanze eccezionali, ad adottare preventivamente disposizioni idonee per far fronte ai relativi inconvenienti e a predisporre, in ogni caso, aeromobili sostitutivi in numero sufficiente nel proprio aeroporto nazionale.

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1     Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).