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Ricorso proposto il 17 settembre 2010 - Vivendi / Commissione

(Causa T-432/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vivendi (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Struys, O. Fréget e J.-Y. Ollier, avocats)

Convenuta: Commissione europea

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione 2 luglio 2010 adottata nel caso COMP/C-1/39.653 - Vivendi & Iliad / France Télécom, con cui la Commissione europea ha respinto la denuncia proposta dalla Vivendi, a norma dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2009, n. 1/2003, relativa a pratiche di France Télécom ritenute contrarie all'art. 102 del TFUE;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2010, C (2010) 4730, con cui è stata respinta, per difetto d'interesse comunitario, la denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti di France Télécom relativa a pretesi abusi di posizione dominante, in violazione dell'art. 102 TFUE, sul mercato francese delle comunicazioni elettroniche ad alta velocità e degli abbonamenti telefonici, ove France Télécom avrebbe praticato, a parere della ricorrente, una discriminazione strutturale nella fissazione delle tariffe delle prestazioni all'ingrosso a favore del proprio reparto di vendita al dettaglio, mantenendo tariffe di accesso all'anello locale troppo elevate.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce una serie di motivi attinenti, inter alia:

ad errori di diritto, errori manifesti di valutazione e violazione dell'obbligo di attento esame nella valutazione dei pregiudizi derivanti dalle pratiche denunciate al funzionamento del mercato interno, in quanto la Commissione si è limitata: i) ad esaminare il solo livello medio dei prezzi delle offerte a banda larga sui mercati al dettaglio senza interrogarsi sulla questione se tale livello di prezzi sia effettivamente idoneo a rivelare le pratiche denunciate, e ii) a valutare soggettivamente il carattere obsoleto della fornitura di un servizio di abbonamento telefonico;

ad insufficienza della motivazione, ad errori di diritto e di fatto e a manifesti errori di valutazione, in quanto la Commissione ha concluso che la possibilità di accertare l'esistenza di un'infrazione sarebbe molto limitata, tenuto conto, che la Commissione:

non avrebbe cercato di esaminare la questione del carattere discriminatorio dei prezzi effettivamente fatturati rispetto alle prestazioni effettivamente fornite ed avrebbe erroneamente sostenuto che le indagini preliminari non avrebbero rilevato indizi né elementi di prova;

avrebbe ritenuto che il metodo di calcolo utilizzato da France Télécom ai fini della fissazione delle sue tariffe di accesso all'anello locale sarebbe stato convalidato dall'autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e delle poste (ARCEP), ritenendo che il fatto che France Télécom abbia comunicato a quest'ultima informazioni erronee senza cercare di rettificarle risulti irrilevante, alla luce del metodo utilizzato;

avrebbe snaturato l'oggetto delle prove degli effetti preclusivi dedotte dalla ricorrente, volte a dimostrare gli effetti delle pratiche denunciate;

alla violazione delle garanzie applicabili all'istruttoria delle denunce e alle decisioni di archiviazione in materia di abuso di posizione dominante, tenuto conto che la ricorrente: i) non ha avuto accesso diretto alle memorie di controparte e agli atti della pratica e ii) non ha potuto disporre di un termine sufficiente per presentare proprie osservazioni in merito a tali documenti.

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