Language of document : ECLI:EU:C:2006:672

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

26 ottobre 2006 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/100/CEE – Diritto di autore – Diritto di noleggio e di prestito – Mancata trasposizione nel termine prescritto»

Nella causa C‑36/05,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 31 gennaio 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Vidal Puig e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. I. del Cuvillo Contreras, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet e J. Malenovský (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 giugno 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna, avendo stabilito un’esenzione dall’obbligo di remunerare gli autori per prestiti concessi dalla quasi totalità, se non dalla totalità, delle categorie di istituzioni che effettuano prestiti al pubblico di opere protette da diritti d’autore, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61; in prosieguo: la «direttiva»).

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

2        Il settimo ‘considerando’ della direttiva è formulato come segue:

«Considerando che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa ed artistica e che gli investimenti occorrenti, segnatamente quelli richiesti per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati; che per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti».

3        L’art. 1 della direttiva enuncia quanto segue:

«1.      Nell’osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l’articolo 5, il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore e di altre realizzazioni indicate all’articolo 2, paragrafo 1.

2.      Ai sensi della presente direttiva per “noleggio” si intende la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

3.      Ai sensi della presente direttiva, per “prestito” si intende la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico.

4.      I diritti di cui al paragrafo 1 non si esauriscono con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o copie di opere tutelate dal diritto d’autore o di altre realizzazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1».

4        L’art. 5, nn. 1‑3, della direttiva stabilisce quanto segue:

«1.      Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all’articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.

2.      Qualora gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all’articolo 1 per quanto riguarda i fonogrammi, le pellicole ed i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione.

3.      Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2».

 La normativa nazionale

5        Alla direttiva è stata data attuazione nell’ordinamento spagnolo con la legge 30 dicembre 1994, n. 43, relativa al diritto di noleggio e di prestito ed a taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (BOE n. 313 del 31 dicembre 1994, pag. 39504). Tale legge è stata modificata con regio decreto 12 aprile 1996, n. 1, recante approvazione della versione consolidata della legge sulla proprietà intellettuale (BOE n. 97 del 22 aprile 1996, pag. 14369; in prosieguo: il «decreto legge»).

6        Ai sensi dell’art. 17 del decreto legge:

«L’autore esercita in esclusiva i diritti di sfruttamento relativi alla sua opera in qualsiasi forma, e segnatamente i diritti di riproduzione, di distribuzione, di comunicazione pubblica e di trasformazione, che non possono essere esercitati senza la sua autorizzazione, salvo i casi previsti dalla presente legge».

7        L’art. 19 del decreto legge così recita:

«1.      Per “distribuzione” si intende la cessione al pubblico degli originali o di copie dell’opera per la vendita, il noleggio, il prestito o ad altro titolo.

(...)

3.      Per “noleggio” si intende la cessione in uso degli originali o di copie di un’opera per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

Il concetto di noleggio non comprende la cessione in uso a scopi di esibizione, comunicazione pubblica da fonogrammi o registrazioni audiovisive, estratti compresi, e l’uso per la consultazione “in loco”.

4.      Per “prestito” si intende la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo, degli originali o di copie di un’opera, non a fini di beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, purché il prestito venga effettuato da istituzioni aperte al pubblico.

Non vi è beneficio economico o commerciale diretto o indiretto quando il prestito effettuato da parte di un’istituzione aperta al pubblico è subordinato al pagamento di un importo di denaro il cui ammontare non superi quanto necessario per coprire le spese di funzionamento di tale istituzione.

Il concetto di prestito non include le operazioni menzionate al secondo comma del n. 3 del presente articolo e quelle effettuate tra istituzioni aperte al pubblico».

8        Il diritto esclusivo di prestito attribuito all’autore dagli artt. 17 e 19 del decreto legge è soggetto alla seguente deroga, sancita dall’art. 37, n. 2, del decreto legge:

«(…) i musei, gli archivi, le biblioteche, le emeroteche, le audio- e videoteche pubbliche o appartenenti ad enti culturali, scientifici o educativi d’interesse generale senza scopo di lucro, ovvero ad istituti di insegnamento appartenenti al sistema di istruzione spagnolo, non necessitano dell’autorizzazione da parte dei titolari del diritto d’autore né sono tenuti a pagare un corrispettivo per il prestito da essi effettuato».

 Procedimento precontenzioso

9        Il 24 aprile 2003, la Commissione ha chiesto al Regno di Spagna di fornirle informazioni in merito all’attuazione degli artt. 1, 2 e 5 della direttiva, ricevendo risposta con lettera del 1º luglio 2003.

10      Conformemente alla procedura di cui all’art. 226, primo comma, CE, la Commissione, il 19 dicembre 2003, ha inviato al Regno di Spagna una lettera di diffida, nella quale lo invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva. Il Regno di Spagna ha presentato alcune osservazioni il 19 marzo 2004.

11      La Commissione, non ritenendo soddisfacenti tali spiegazioni, il 9 luglio 2004 ha inviato al Regno di Spagna un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro due mesi dalla notifica del parere stesso.

12      In risposta al parere motivato in questione, il 13 settembre 2004 il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione una relazione redatta dal Ministero della Cultura in cui, da una parte, si reiteravano gli argomenti presentati dalle autorità spagnole nella lettera di risposta alla diffida e, dall’altra, si invocava la «scarsità delle risorse di bilancio disponibili».

13      Non convinta dagli argomenti su cui era fondata la posizione del Regno di Spagna, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

14      A parere della Commissione, dall’art. 37, n. 2, del decreto legge discende che l’obbligo di corrispondere una remunerazione agli autori per il prestito delle loro opere non autorizzato dal titolare dei diritti è talmente limitato da far dubitare che tale obbligo possa avere una qualunque applicazione pratica. La distinzione operata fra l’«istituzione» che effettua il prestito e l’«ente» che controlla tale istituzione sarebbe, in realtà, eccessivamente formalista. Essa, infatti, farebbe dipendere la remunerazione dovuta agli autori dalla forma giuridica scelta dal soggetto che effettua il prestito, ciò che consentirebbe di sottrarsi molto facilmente all’obbligo di versare la remunerazione.

15      Tale obbligo, in realtà, non troverebbe applicazione quando il prestito è effettuato da soggetti appartenenti ad enti pubblici, ad istituti di insegnamento appartenenti al sistema di istruzione spagnolo o ancora da enti privati «culturali, scientifici o educativi di interesse generale» senza scopo di lucro.

16      L’obbligo di remunerazione, pertanto, si applicherebbe ormai solamente in due casi, nel primo dei quali l’istituzione che effettua il prestito è un ente privato a scopo di lucro. Orbene, ai fini della direttiva, un prestito effettuato «a scopo di lucro» non sarebbe considerato «prestito», bensì «noleggio». Sarebbe tuttavia poco probabile che, concretamente, un ente a fini di lucro conceda prestiti gratuiti. Nel secondo dei due casi in questione, la detta istituzione è un ente privato, senza scopo di lucro, ma non un’istituzione «culturale, scientifica o educativa di interesse generale». Anche in tale ipotesi sarebbe difficilmente immaginabile che musei, biblioteche, audio- o videoteche o qualsiasi altra istituzione che fornisca prestiti al pubblico senza scopi di lucro non possano essere considerati «enti culturali, scientifici o educativi di interesse generale».

17      Così, se è vero che, nel caso in esame, il decreto legge consentirebbe di operare una distinzione formale fra le varie categorie di istituzioni, tale distinzione non potrebbe comunque essere considerata valida, dal momento che equivarrebbe alla mancanza assoluta di differenziazioni e avrebbe come conseguenza che tutti i prestiti sarebbero esenti dall’obbligo del pagamento della remunerazione.

18      Inoltre, l’art. 5, n. 3, della direttiva, in quanto deroga all’obbligo di remunerazione di cui al n. 1 del medesimo articolo, sarebbe da interpretare restrittivamente. Di conseguenza, qualora non si attribuisse nessun significato all’aggettivo «alcuno» nell’espressione «alcune categorie di istituzioni», ciò condurrebbe a privare di ogni efficacia pratica l’obbligo di remunerazione e ad interpretare il detto n. 3 in maniera contraria allo scopo della direttiva. Inoltre, se è vero che siffatta disposizione lascia agli Stati membri un margine di valutazione rilevante per definire le categorie di istituzioni esenti dall’obbligo di remunerazione, un’«esenzione» applicata a tutte o quasi tutte le istituzioni diverrebbe la regola generale.

19      Peraltro, le remunerazioni percepite dagli autori dovrebbero compensare i loro sforzi creativi. Di conseguenza, l’assenza di pagamenti o pagamenti così ridotti da essere manifestamente inadeguati per compensare tali sforzi creativi non potrebbero essere considerati, quindi, una «remunerazione» nel senso proprio del termine.

20      Nel suo controricorso il Regno di Spagna osserva, innanzi tutto, che non è esatto qualificare come «estremamente limitato» l’ambito di applicazione dell’obbligo di remunerazione degli autori previsto dalla normativa spagnola, poiché la Commissione assimilerebbe scorrettamente «istituzioni» ed «enti». In realtà, la mancanza di scopo di lucro è una condizione che non dovrebbe essere applicata all’istituzione in sé, ma piuttosto all’ente titolare di tale istituzione. Assimilare istituzione ed ente creerebbe dunque confusione, lasciando intendere che lo scopo di lucro e l’interesse generale debbano riferirsi all’istituzione in sé, e non invece all’ente titolare di siffatta istituzione. In tali circostanze, l’ambito di applicazione dell’obbligo in questione, qualificato come estremamente limitato dalla Commissione, sarebbe più ampio. Inoltre, avverrebbe con una certa frequenza che società private esercitino attività di patronato o mecenatismo concedendo opere in prestito gratuito, e nulla si opporrebbe a che gli enti proprietari di siffatte istituzioni corrispondano una remunerazione agli autori che ne facciano richiesta.

21      Il Regno di Spagna ha sostenuto in seguito che in nessun articolo della direttiva sarebbero contenute informazioni o criteri interpretativi in merito alla portata relativa prevista per la regola generale della remunerazione degli autori, così come per l’esenzione dal versamento di quest’ultima. La Commissione, quindi, sui cui grava l’onere della prova, non avrebbe dimostrato che l’ampiezza dell’esenzione dal versamento della remunerazione agli autori per il prestito delle loro opere si sarebbe tradotta in un reddito insufficiente per questi ultimi, tanto da impedir loro di eseguire nuove opere creative. La Commissione, peraltro, non avrebbe provato e nemmeno denunciato che l’esenzione in questione abbia compromesso la realizzazione del mercato interno.

22      Contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, che si proporrebbe di limitare, indebitamente, la facoltà riconosciuta agli Stati membri di esentare talune categorie d’istituzioni, se non la totalità di queste ultime, la direttiva attribuirebbe ai detti Stati membri un ampio potere discrezionale che consentirebbe loro di circoscrivere, se non addirittura di privare di efficacia, l’obbligo di remunerazione nella misura necessaria per raggiungere gli obiettivi culturali stabiliti. Tale esigenza prioritaria prevarrebbe su quella che mira a garantire agli autori redditi sufficienti. La dichiarazione della Commissione, nella sua relazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale in merito al diritto di prestito pubblico nell’Unione europea 12 settembre 2002 [COM(2002) 502 def.; in prosieguo: la «relazione 2002 sul diritto di prestito al pubblico»], confermerebbe siffatta interpretazione. In tale documento, infatti, la Commissione affermerebbe che «a determinate condizioni [l’art. 5] consente agli Stati membri di sostituire detto diritto esclusivo con il diritto ad un compenso o perfino di prescindere da qualsiasi tipo di compenso».

23      Da ultimo, il Regno di Spagna fa valere che l’espressione «alcune categorie di istituzioni» non si riferisce alla quantità, al numero o all’importanza di queste ultime, ma designa indifferentemente categorie di istituzioni distinte, differenziate o definite. Di conseguenza, l’interpretazione dell’art. 5, n. 3, della direttiva caldeggiata dalla Commissione non sarebbe corrispondente al significato effettivo dell’espressione in questione.

 Giudizio della Corte

24      Con il presente ricorso per inadempimento la Commissione solleva, sostanzialmente, la questione della portata da attribuire alle disposizioni dell’art. 5, n. 3, della direttiva, secondo le quali gli Stati membri possono esonerare «alcune categorie di istituzioni» dal pagamento della remunerazione di cui al n. 1 dello stesso articolo.

25      Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze 18 maggio 2000, causa C‑301/98, KVS International, Racc. pag. I‑3583, punto 21, e 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑6857, punto 50).

26      Con riferimento allo scopo principale della direttiva, quale risulta precisamente dal suo settimo ‘considerando’, quest’ultima intende garantire un reddito adeguato agli autori, agli artisti interpreti o agli esecutori e recuperare gli investimenti estremamente elevati e rischiosi che la produzione, in particolare, di fonogrammi e pellicole esige (sentenze 28 aprile 1998, causa C‑200/96, Metronome Musik, Racc. pag. I‑1953, punto 22, e 6 luglio 2006, causa C‑53/05, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑6215, punto 24).

27      Il fatto di esonerare la quasi totalità, se non addirittura la totalità, delle categorie di istituzioni che effettuano tali prestiti dall’obbligo previsto nell’art. 5, n. 1, della direttiva priverebbe gli autori di una remunerazione che consentirebbe ai medesimi di ammortizzare i loro investimenti, con evidenti ripercussioni altresì sull’attività di creazione di nuove opere (v. sentenze Metronome Musik, cit., punto 24, e Commissione/Portogallo, cit., punto 25). Pertanto, un recepimento della direttiva che si risolvesse, in pratica, in un’esenzione per la quasi totalità, se non addirittura per la totalità, delle categorie di istituzioni sarebbe contrario allo scopo principale di tale direttiva.

28      Il Regno di Spagna, tuttavia, a tal proposito sostiene che l’obiettivo di promozione culturale prevarrebbe su quello diretto a garantire agli autori un reddito adeguato. La libertà riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva, quindi, consentirebbe loro di riconoscere agli autori solo una remunerazione estremamente limitata, simbolica, se non addirittura inesistente. La relazione 2002 sul prestito al pubblico, peraltro, confermerebbe siffatta interpretazione.

29      La promozione culturale rappresenta, certo, un obiettivo d’interesse generale che, ai sensi dell’art. 5, n. 3, della direttiva, consente di esonerare alcune istituzioni che effettuano prestiti al pubblico dall’obbligo di remunerazione. Tuttavia, al fine di garantire ai titolari dei diritti la percezione di un reddito adeguato, anche la tutela di tali soggetti costituisce un obiettivo specifico della direttiva in questione, così come precisato esplicitamente dal settimo ‘considerando’ della stessa. È appunto per salvaguardare tale diritto alla remunerazione che il legislatore comunitario ha inteso limitare la portata dell’esenzione, esigendo che le autorità nazionali esonerino solamente alcune categorie di istituzioni dall’obbligo in questione.

30      Peraltro, l’interpretazione della direttiva elaborata sulla base del suo scopo principale, così come risulta dal punto 26 della presente sentenza, trova sostegno nel testo letterale stesso del detto art. 5, n. 3, disposizione che si riferisce unicamente ad «alcune categorie di istituzioni». Il legislatore comunitario, dunque, non ha inteso consentire agli Stati membri di esonerare per la quasi totalità, se non addirittura totalmente, le categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione prevista nel n. 1 dell’articolo in questione (sentenza Commissione/Portogallo, cit., punto 21).

31      Inoltre, ai sensi del suo art. 5, n. 3, la direttiva, in realtà, permette agli Stati membri di derogare, relativamente al prestito al pubblico, all’obbligo generale di remunerazione degli autori previsto nel n. 1 dello stesso articolo. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate restrittivamente (sentenze 29 aprile 2004, causa C‑476/01, Kapper, Racc. pag. I‑5205, punto 72, e Commissione/Portogallo, cit., punto 22).

32      Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna, e come risulta dal punto 30 della presente sentenza, l’espressione «alcune categorie di istituzioni», che compare nel detto art. 5, n. 3, dev’essere interpretata come riferita ad una nozione di carattere quantitativo. Pertanto, solo un numero limitato di categorie di istituzioni, potenzialmente tenute a pagare una remunerazione in forza del n. 1 di tale articolo, possono essere esentate da siffatto obbligo.

33      Infine, va ricordato che, in mancanza di criteri comunitari sufficientemente precisi per definire gli obblighi derivanti da una direttiva, spetta agli Stati membri determinare, nell’ambito del loro territorio, i criteri più pertinenti per assicurare, entro i limiti imposti dal diritto comunitario, ed in particolare dalla direttiva interessata, l’osservanza di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze 6 febbraio 2003, causa C‑245/00, SENA, Racc. pag. I‑1251, punto 34, e 16 ottobre 2003, causa C‑433/02, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑12191, punto 19).

34      Al riguardo è già stato dichiarato che l’art. 5, n. 3, della direttiva autorizza, ma non obbliga, uno Stato membro a prevedere un’esenzione per alcune categorie di istituzioni. Pertanto, se la situazione esistente in tale Stato membro non consente di determinare i criteri pertinenti per distinguere efficacemente tra categorie di istituzioni, occorre imporre a tutte le istituzioni interessate l’obbligo di pagare la remunerazione previsto nel n. 1 del detto articolo (sentenza Commissione/Belgio, cit., punto 20).

35      Il Regno di Spagna avanza l’argomento secondo cui l’esenzione disposta all’art. 37, n. 2, del decreto legge non si applicherebbe all’«istituzione» che effettua il prestito, bensì all’«ente» che controlla tale istituzione.

36      Orbene, come correttamente osservato dalla Commissione, fare dipendere l’esenzione dall’obbligo di remunerazione dalla forma giuridica scelta dal soggetto che effettua il prestito è indice di eccessivo formalismo, tale da consentire a quest’ultimo di sottrarsi facilmente all’obbligo di remunerazione. Inoltre, il Regno di Spagna non fornisce alcuna giustificazione tale da stabilire la pertinenza della distinzione così effettuata fra l’istituzione e l’ente che la controlla, dal momento che i due organismi in questione si trovano in una situazione sostanzialmente identica rispetto all’operazione di prestito.

37      Il Regno di Spagna ha altresì fatto valere che la Commissione non avrebbe dimostrato che l’esenzione di cui all’art. 37, n. 2, del decreto legge priverebbe gli autori di un reddito adeguato e distorcerebbe la concorrenza nel mercato interno.

38      Tale argomento, tuttavia, dev’essere respinto alla luce della costante giurisprudenza della Corte, secondo cui il ricorso per inadempimento ha carattere oggettivo (v., in particolare, sentenza 17 novembre 1993, causa C‑73/92, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑5997, punto 19), cosicché l’inosservanza di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento e resta irrilevante il fatto che tale inosservanza non abbia prodotto effetti negativi (v., in particolare, sentenze 21 settembre 1999, causa C‑392/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑5901, punti 60 e 61, nonché 26 giugno 2003, causa C‑233/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑6625, punto 62). Ritenendo di poter interpretare la direttiva a partire dall’esame delle conseguenze della sua attuazione, fra cui i redditi insufficienti degli autori, il Regno di Spagna fa dipendere l’interpretazione della direttiva dagli effetti della sua applicazione, in tal modo non rispettando l’ordine logico di queste due fasi del ragionamento giuridico.

39      Inoltre, se è vero che, nella relazione 2002 sul diritto di prestito al pubblico, la Commissione ha osservato che l’art. 5 della direttiva prevede, in determinate condizioni, una remunerazione nulla, siffatta possibilità di non prevedere alcuna remunerazione concerne unicamente le categorie di istituzioni esonerate dall’obbligo di remunerazione ai sensi dell’art. 5, n. 3, della direttiva. Orbene, come risulta dal punto 31 della presente sentenza, tale disposizione dev’essere interpretata restrittivamente.

40      Ad ogni modo, anche supponendo di poter invocare la relazione in questione a sostegno dell’argomentazione del Regno di Spagna, siffatta relazione, come correttamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, è solamente uno fra i vari elementi di interpretazione e non è vincolante per la Corte.

41      Di conseguenza il Regno di Spagna, avendo inserito nella lista delle istituzioni esonerate dall’obbligo di remunerazione di cui all’art. 37, n. 2, del decreto legge la quasi totalità, se non addirittura la totalità, delle categorie di istituzioni normalmente soggette all’obbligo di remunerazione, non ha interpretato l’art. 5, n. 3, della direttiva in maniera conforme allo scopo principale della direttiva stessa e non lo ha fatto restrittivamente, come invece richiede tale norma, dal momento che deroga all’obbligo generale di remunerazione degli autori.

42      Il ricorso proposto dalla Commissione dev’essere pertanto considerato fondato.

43      Occorre quindi dichiarare che il Regno di Spagna, avendo stabilito un’esenzione dall’obbligo di remunerare gli autori per prestiti concessi dalla quasi totalità, se non dalla totalità, delle categorie di istituzioni che effettuano prestiti al pubblico di opere protette da diritti d’autore, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 1 e 5 della direttiva.

 Sulle spese

44      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il Regno di Spagna, avendo stabilito un’esenzione dall’obbligo di remunerare gli autori per prestiti concessi dalla quasi totalità, se non dalla totalità, delle categorie di istituzioni che effettuano prestiti al pubblico di opere protette da diritti d’autore, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

2)      Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.