Language of document : ECLI:EU:C:2014:2186

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

10 settembre 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Misure di effetto equivalente – Direttiva 2004/22/CE – Verifiche metrologiche dei sistemi di misurazione – Contatore dell’acqua calda conforme a tutti i requisiti imposti da tale direttiva, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati – Divieto di utilizzare tale contatore in assenza di una previa verifica metrologica del sistema»

Nella causa C‑423/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania), con decisione del 25 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 25 luglio 2013, nel procedimento

«Vilniaus energija» UAB

contro

Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente della Corte, J.L. da Cruz Vilaça, J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la «Vilniaus energija» UAB, da L. Samuolis;

–        per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da T. Materne e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da G. Zavvos e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 34 TFUE e della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (GU L 135, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Vilniaus energija» UAB (in prosieguo: la «Vilniaus energija») e il Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (Dipartimento regionale di Vilnius dell’Ispettorato di metrologia lituano; in prosieguo: la «metrologijos inspekcija»), in ordine ad un ricorso diretto all’annullamento di un atto adottato da quest’ultima nella parte in cui riguarda l’utilizzo di risultati di misurazione di contatori dell’acqua connessi ad un dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi dei considerando 3, 4, 10 e 17 della direttiva 2004/22:

«(3)      I controlli metrologici legali non dovrebbero frapporre ostacoli alla libera circolazione degli strumenti di misura. Le disposizioni in materia dovrebbero essere le stesse in tutti gli Stati membri e la prova di conformità dovrebbe essere accettata in tutta la Comunità.

(4)      I controlli metrologici legali esigono la conformità a specifici requisiti di prestazione. I requisiti di prestazione che gli strumenti di misura sono tenuti a soddisfare dovrebbero garantire un elevato livello di protezione. L’accertamento di conformità dovrebbe garantire un elevato livello d’affidabilità.

(…)

(10)      Al fine di tener conto delle differenze delle condizioni climatiche o dei diversi livelli di protezione dei consumatori applicabili sul piano nazionale, i requisiti essenziali possono dar luogo alla definizione di classi ambientali o di accuratezza.

(…)

(17)      Gli Stati membri non dovrebbero impedire la commercializzazione e/o la messa in servizio degli strumenti di misura muniti della marcatura “CE” e della marcatura metrologica supplementare ai sensi della presente direttiva».

4        La direttiva suddetta si applica, ai sensi del suo articolo 1, intitolato «Campo di applicazione», «ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici concernenti i contatori dell’acqua (MI‑001)».

5        L’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:

«Gli Stati membri possono prescrivere l’utilizzo degli strumenti di misura di cui all’articolo 1 relativamente a funzioni di misura per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, qualora lo ritengano giustificato».

6        L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2004/22 così recita:

«La presente direttiva definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui all’articolo 1 ai fini della loro commercializzazione e/o messa in servizio per le funzioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1».

7        L’articolo 4, lettere a), e) e f), di tale direttiva stabilisce quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)      “strumento di misura”, ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante negli articoli 1 e 3;

(…)

e)      “commercializzazione”, la prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale;

f)      “messa in servizio”, la prima utilizzazione di uno strumento destinato all’utente finale per i fini a cui esso è destinato».

8        L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva così recita:

«Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I e all’allegato specifico relativo allo strumento».

9        L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/78 così prevede:

«La conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizioni della presente direttiva è attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura “CE” e della marcatura metrologica supplementare secondo quanto specificato all’articolo 17».

10      L’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva così dispone:

«1.      Gli Stati membri non ostacolano, per motivi fondati sulla presente direttiva, la commercializzazione e/o la messa in servizio degli strumenti di misura muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare ai sensi dell’articolo 7.

2.      Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire che gli strumenti di misura siano commercializzati e/o messi in servizio solo se soddisfano i requisiti della presente direttiva.

3.      Uno Stato membro può esigere che uno strumento di misura sia conforme a disposizioni per la sua messa in servizio giustificate dalle condizioni climatiche locali. In tal caso lo Stato membro sceglie i limiti di temperatura superiore e inferiore appropriati tra quelli riportati nella tabella n. 1 dell’allegato I e può inoltre precisare le condizioni di umidità (condensazione o assenza di condensazione) e se sia prevista un’utilizzazione in luogo aperto o chiuso.

4.      Laddove siano definite classi di accuratezza diverse per gli strumenti di misura:

a)      gli allegati specifici dello strumento possono indicare, nella rubrica “Messa in servizio”, le classi di accuratezza da utilizzare per applicazioni specifiche;

b)      in tutti gli altri casi uno Stato membro può stabilire le classi di accuratezza da utilizzare per applicazioni specifiche nell’ambito delle classi definite, fatta salva l’autorizzazione ad utilizzare tutte le classi di accuratezza nel suo territorio.

Sia nel caso a) che nel caso b) possono essere utilizzati, a scelta del proprietario, strumenti di misura appartenenti ad una classe di accuratezza migliore».

11      A norma dell’articolo 9, primo comma, della direttiva in esame:

«La valutazione della conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso pertinenti è effettuata applicando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformità elencate nell’allegato specifico dello strumento (…)».

12      L’allegato I della stessa direttiva, intitolato «Requisiti essenziali», prevede quanto segue:

«Lo strumento di misura deve garantire un elevato livello di tutela metrologica affinché le parti possano reputare affidabile il risultato della misurazione; la progettazione e la fabbricazione dello strumento di misura debbono essere di elevata qualità per quanto riguarda le tecnologie di misurazione e la sicurezza dei dati da misurare.

Nel presente allegato sono definiti i requisiti cui gli strumenti di misura debbono conformarsi per conseguire tali obiettivi, completati, se del caso, dai requisiti specifici dello strumento riportati negli allegati da MI‑001 a MI‑010, in cui si illustrano in modo più dettagliato alcuni aspetti dei requisiti generali.

(…)

8.      Protezione dall’alterazione

8.1.      Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura.

(…)

10.      Indicazione del risultato

(…)

10.4. Gli strumenti di misura utilizzati nelle transazioni commerciali di vendita diretta debbono essere progettati in modo tale da indicare ad entrambe le parti della transazione il risultato della misurazione, una volta installati a tale scopo. Qualora ciò rivesta importanza determinante in caso di vendite dirette, qualsiasi scontrino fornito al consumatore mediante un dispositivo accessorio non conforme alle pertinenti disposizioni della presente direttiva deve recare adeguate informazioni restrittive.

10.5. A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere.

(…)».

13      L’allegato MI‑001 della direttiva 2004/22, intitolato «Contatori dell’acqua», così recita:

«Ai contatori dell’acqua destinati alla misurazione di volumi d’acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, si applicano i requisiti pertinenti dell’Allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente allegato.

Definizioni

Contatore dell’acqua

Strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d’acqua che passa attraverso il trasduttore di misurazione.

(…)».

14      L’allegato MI‑005 della direttiva 2004/22, intitolato «Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua», definisce il «sistema di misurazione» come un «[s]istema che include il misuratore stesso e tutti i dispositivi necessari a garantire una corretta misurazione o intesi ad agevolare le operazioni di misurazione».

 Il diritto lituano

15      L’articolo 2, paragrafo 7, della legge sulla metrologia (Metrologijos įstatymas), come risulta dalla legge n. X‑717 del 22 giugno 2006 (Žin., 2006, n. 77‑2966), così dispone:

«Uno strumento di misura è un congegno, un dispositivo o un sistema, la cui funzione è quella di misurare, indipendentemente o in connessione con altri apparecchi supplementari».

16      A mente dell’articolo 2, paragrafo 15, di tale legge:

«Un sistema di misurazione consiste in un insieme di strumenti di misura e di altri dispositivi interconnessi il cui scopo è quello di effettuare misurazioni specifiche».

17      Il decreto n. V‑107 del direttore del Servizio statale di metrologia, relativo alla convalida metrologica di strumenti di misura con trasmissione di dati remota (telemetrica) [Įsakymas Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinio įteisinimo], del 15 novembre 2010 (Žin., 2010, n. 135‑2010; in prosieguo: il «decreto del 15 novembre 2010»), prevede quanto segue:

«1)      Gli strumenti di misura con funzioni di trasmissione di dati remota (telemetrica) devono essere convalidati solo dopo che sono state effettuate le prove necessarie e che è stato verificato che i dati trasmessi mediante il canale telemetrico corrispondono pienamente a quanto indicato dallo strumento di misura;

2)      uno strumento di misura con trasmissione di dati remota (telemetrica) è considerato un sistema di misurazione e per tale motivo la verifica metrologica deve essere effettuata sul sistema di misurazione nel suo insieme, con la relativa elaborazione dei risultati della verifica;

3)      gli strumenti di misura appartenenti alla metrologia legale, dotati di una funzione di trasmissione di dati remota (telemetrica), ma che sono stati convalidati senza una valutazione di tale funzione, non possono essere utilizzati ai fini della trasmissione di dati remota (telemetrica)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

18      La Vilniaus energija è un’impresa che fornisce riscaldamento e acqua calda nel territorio della città di Vilnius.

19      Nel corso dell’esame di una pratica di un consumatore, in data 7 febbraio 2012, alcuni funzionari della metrologijos inspekcija hanno constatato che la Vilniaus energija aveva installato nell’appartamento di tale consumatore un contatore dell’acqua calda modello WFH 36, recante il numero 09532667. Il contatore recava un’etichetta di verifica iniziale in corso di validità, a comprova della verifica compiuta dalla Vilniaus metrologijos centras.

20      Detto contatore era collegato ad un dispositivo automatico, denominato Rubisafe, per la regolazione del riscaldamento e la trasmissione di dati remota (telemetrica), mediante il quale i dati delle letture del contatore erano trasmessi a distanza ed utilizzati al fine di predisporre le fatture. Come emerge dal fascicolo a disposizione della Corte, gran parte dei dispositivi Rubisafe era prodotta in Germania.

21      In conformità del punto 2 del decreto del 15 novembre 2010, la metrologijos inspekcija ha ritenuto che i risultati di misurazione di tale contatore non potessero essere trasmessi a distanza, poiché non era stata effettuata alcuna verifica metrologica del sistema nel suo complesso, vale a dire del contatore dell’acqua e del dispositivo di trasmissione di dati remota.

22      Con misura di ispezione volta alla verifica del rispetto dei requisiti di metrologia legale n. PA‑954 (V 12), del 22 marzo 2012 (in prosieguo: la «misura di ispezione»), la metrologijos inspekcija ha imposto alla Vilniaus energija i due obblighi seguenti:

–        non utilizzare i risultati di misurazione del contatore dell’acqua trasmessi a distanza ai fini della predisposizione delle fatture sino all’avvenuta effettuazione della verifica metrologica del sistema secondo le modalità previste, e

–        utilizzare soltanto i dati della lettura del contatore dell’acqua calda metrologicamente certificato installato all’interno dell’appartamento e dotato di certificato di conformità metrologica valido.

23      La Vilniaus energija ha proposto un ricorso di annullamento della misura di ispezione dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Corte amministrativa regionale di Vilnius).

24      Con sentenza del 2 agosto 2012, il Vilniaus apygardos administracinis teismas ha respinto il ricorso della Vilniaus energija in quanto infondato.

25      La Vilniaus energija ha impugnato detta sentenza dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte Suprema amministrativa della Lituania).

26      Secondo il giudice del rinvio, dal decreto del 15 novembre 2010 e dalla misura di ispezione che ad esso dà esecuzione risulta che, anche se un contatore dell’acqua, in quanto strumento di misurazione, soddisfa tutti i requisiti di cui alla direttiva 2004/22 e reca le marcature necessarie prescritte da tale direttiva, detto contatore di norma non può essere utilizzato in connessione ad un dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica). La normativa e la prassi nazionali, infatti, assimilerebbero, dal punto di vista qualitativo, tale contatore ad uno strumento di misura nuovo, ossia ad un sistema di misurazione per il quale il diritto nazionale richiede l’omologazione come sistema e la verifica metrologica di sistema.

27      In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di tale normativa e di tale prassi nazionali con l’articolo 34 TFUE e con la direttiva in parola.

28      Alla luce di quanto precede, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 34 TFUE e/o la direttiva 2004/22 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una regolamentazione e a una prassi nazionali ai sensi delle quali un contatore dell’acqua calda che soddisfi tutti i requisiti imposti dalla direttiva 2004/22/CE e sia connesso con un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) dei dati è considerato come un sistema di misurazione e per tale motivo non può essere usato come previsto sino a quando sia stata effettuata una verifica metrologica sul contatore e [sul dispositivo] di trasmissione remota (telemetrica) dei dati, in quanto configuranti congiuntamente un sistema di misurazione».

 Sulla questione pregiudiziale

29      In via preliminare, è necessario valutare se la connessione di un contatore dell’acqua calda che soddisfi tutti i requisiti di cui alla direttiva 2004/22 ad un dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica) abbia l’effetto di escludere tale contatore dal campo di applicazione di tale direttiva.

30      La direttiva di cui trattasi, ai sensi del suo articolo 1, si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti all’allegato specifico concernente i contatori dell’acqua, vale a dire l’allegato MI‑001.

31      Detto allegato definisce un «contatore dell’acqua» come «[uno] [s]trumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d’acqua che passa attraverso il trasduttore di misurazione».

32      A tal proposito, l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/22 prevede che un contatore dell’acqua, ai sensi di tale direttiva, debba conformarsi ai requisiti essenziali definiti nell’allegato I di quest’ultima e nell’allegato specifico concernente i contatori dell’acqua, ossia l’allegato MI‑001 di tale direttiva.

33      Tra tali requisiti essenziali figura, al punto 8.1. di tale allegato I, quello per cui le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad un dispositivo di trasmissione di dati remota. Analogamente, il punto 10.5 di detto allegato prevede che, in caso di divergenza tra i risultati dello strumento di misura e quelli di tale dispositivo, il prezzo che l’utente deve corrispondere sia quello determinato dal risultato dello strumento di misura.

34      Da quanto sopra si evince che un contatore dell’acqua calda conforme a tutti i requisiti previsti da detta direttiva non può essere escluso dal suo ambito di applicazione sulla base del rilievo che è connesso ad un dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica).

35      Un contatore siffatto, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione della stessa direttiva.

36      Per contro, quanto al dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica), occorre osservare che la sua funzione è limitata alla trasmissione di dati a distanza previamente misurati dal contatore dell’acqua calda. Non avendo un dispositivo siffatto «funzioni di misura» ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2004/22, esso non rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultima.

37      Inoltre, tale direttiva non si applica nemmeno al sistema contenente il contatore dell’acqua stesso e il dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica). Infatti, a differenza dell’allegato MI‑005 della direttiva in parola, relativo ai sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua, che definisce il «sistema di misurazione» come «[s]istema che include il misuratore stesso e tutti i dispositivi necessari a garantire una corretta misurazione o intesi ad agevolare le operazioni di misurazione», l’allegato MI‑001 della medesima direttiva non fa alcun riferimento a tale concetto. La mancanza di un tale riferimento è dovuta al fatto che un contatore dell’acqua rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/22 è inteso come uno strumento di misura completo che non necessita di altri dispositivi per poter garantire, in quanto sistema, una corretta misurazione o agevolare le operazioni di misurazione.

38      Risulta pertanto opportuno, per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, esaminare la normativa e la prassi nazionali di cui al procedimento principale, in primo luogo, rispetto ai contatori dell’acqua calda e, in secondo luogo, rispetto ai dispositivi di trasmissione di dati remota (telemetrica).

39      Per quanto riguarda, in primo luogo, i contatori dell’acqua calda, occorre ricordare che, qualora un settore abbia formato oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione europea, qualunque provvedimento nazionale in materia dev’essere valutato sulla base delle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non di quelle del diritto primario (v. sentenza Commissione/Germania, C‑463/01, EU:C:2004:797, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

40      Ciò si verifica nel caso della direttiva 2004/22, che è volta, come risulta in particolare dal suo considerando 3, a fissare in tutti gli Stati membri gli stessi requisiti di prestazione cui devono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui all’articolo 1 di tale direttiva, al fine della loro commercializzazione e/o messa in servizio.

41      Così l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi prevede che la commercializzazione e/o la messa in servizio di uno strumento di misura il quale, in seguito ad una valutazione positiva della sua conformità con tutti i requisiti imposti dalla medesima direttiva, reca la marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare non possano, in linea di principio, essere ostacolate dagli Stati membri. Se uno strumento di misura non è invece conforme ai requisiti imposti dalla direttiva 2004/22, l’articolo 8, paragrafo 2, di quest’ultima dispone che un tale strumento non può essere commercializzato e/o messo in servizio.

42      Inoltre, al fine di tener conto delle differenze delle condizioni climatiche o dei diversi livelli di protezione dei consumatori applicabili sul piano nazionale, l’articolo 8, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva, letto alla luce del suo considerando 10, permette agli Stati membri di precisare, alle condizioni previste da tale disposizione, le classi ambientali o di accuratezza che uno strumento di misura deve soddisfare per la sua messa in servizio.

43      Ne deriva che, nelle sole ipotesi contemplate dalla suddetta disposizione, gli Stati membri possono imporre requisiti nazionali supplementari agli strumenti di misura recanti la marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare.

44      Orbene, una normativa e una prassi nazionali come quelle di cui al procedimento principale non riguardano le ipotesi contemplate dalla stessa disposizione.

45      Ne consegue che una normativa e una prassi nazionali siffatte ostacolano la messa in servizio di un contatore dell’acqua calda, connesso ad un dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica), che soddisfa tutti i requisiti prescritti dalla direttiva 2004/22, laddove tale contatore sia sottoposto ad una verifica metrologica.

46      Ne deriva che detta direttiva dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa e ad una prassi nazionali come quelle di cui al procedimento principale.

47      In secondo luogo, per quanto riguarda i dispositivi di trasmissione di dati remota (telemetrica), occorre ricordare, com’è stato indicato al punto 36 della presente sentenza, che tali dispositivi non rientrano nell’ambito di applicazione delle direttiva medesima. Pertanto, occorre esaminare la normativa e la prassi nazionali rispetto alle disposizioni del TFUE relative alla libera circolazione delle merci.

48      A tal riguardo, occorre rilevare che una normativa e una prassi nazionali, come quelle di cui al procedimento principale, che sottopongono i dispositivi di trasmissione di dati remota (telemetrica) legalmente prodotti in altri Stati membri ad una verifica metrologica restringono l’accesso al mercato dello Stato membro di importazione e devono quindi essere considerate come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni ai sensi dell’articolo 34 TFUE (v., in tal senso, sentenze Radiosistemi, C‑388/00 e C‑429/00, EU:C:2002:390, punto 43; ATRAL, C‑14/02, EU:C:2003:265, punti 62 e 63, nonché Commissione/Portogallo, C‑432/03, EU:C:2005:669, punto 41).

49      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una misura del genere può essere giustificata solo da una delle ragioni di interesse generale elencate all’articolo 36 TFUE o da uno dei requisiti imperativi sanciti dalla giurisprudenza della Corte, a condizione in particolare che tale misura sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e si limiti a quanto necessario per conseguirlo (v. sentenza Commissione/Portogallo, EU:C:2005:669, punto 42).

50      La normativa e la prassi nazionali di cui al procedimento principale hanno come obiettivo quello di tutelare i consumatori. In tal senso, la Corte ha già dichiarato che la tutela dei consumatori costituisce un interesse legittimo idoneo a giustificare, in linea di principio, una restrizione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato come quella della libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenza Canal Satélite Digital, C‑390/99, EU:C:2002:34, punto 34).

51      Laddove una verifica metrologica permetta di evitare distorsioni e falsificazioni nella trasmissione dei dati, una normativa e una prassi nazionali come quelle di cui al procedimento principale sono idonee a garantire la tutela dei consumatori.

52      Tuttavia, la normativa e la prassi di cui trattasi vanno oltre quanto necessario a conseguire tale obiettivo.

53      Infatti, la normativa e la prassi nazionali di cui al procedimento principale prevedono una verifica metrologica sia per i contatori dell’acqua calda connessi a dispositivi di trasmissione di dati remota (telemetrica) sia per questi ultimi. Orbene, occorre notare, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2004/22, la valutazione della conformità di un contatore dell’acqua ai requisiti essenziali ad esso pertinenti previsti da tale direttiva deve essere effettuata prima della sua commercializzazione e della sua messa in servizio. Solo quando tale valutazione è positiva, il fabbricante di tale contatore può apporre la marcatura metrologica supplementare. Pertanto, un contatore dell’acqua calda conforme a tutti i requisiti prescritti da detta direttiva è già stato sottoposto ad una verifica metrologica. In secondo luogo, com’è stato evidenziato al punto 33 della presente sentenza, il punto 8.1. dell’allegato I della stessa direttiva prevede che le caratteristiche metrologiche dei contatori dell’acqua calda che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2004/22 non debbano essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad un dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica). In terzo luogo, in caso di divergenza tra i risultati dello strumento di misura e quelli di tale dispositivo, il punto 10.5 di tale allegato precisa che il prezzo che l’utente deve corrispondere è quello determinato dal risultato dello strumento di misura.

54      Ne deriva che sottoporre un contatore dell’acqua calda che soddisfi tutti i requisiti prescritti da tale direttiva e sia connesso ad un dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica) a una nuova verifica metrologica non è necessario per conseguire l’obiettivo di garantire la tutela dei consumatori. Tale obiettivo può essere conseguito con misure meno restrittive di quelle adottate dalla normativa e dalla prassi nazionali di cui al procedimento principale, come una verifica metrologica limitata a tale dispositivo.

55      Per di più, anche se le autorità nazionali responsabili, vale a dire, nel procedimento principale, la metrologijos inspekcija, decidessero in seguito di limitare la verifica metrologica ai dispositivi di trasmissione di dati remota (telemetrica), si deve ricordare che tali autorità non possono comunque esigere senza necessità analisi tecniche quando le medesime analisi sono già state effettuate in un altro Stato membro e i loro risultati sono a disposizione di tali autorità o possono, su loro richiesta, essere messi a loro disposizione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Portogallo, EU:C:2005:669, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

56      Alla luce delle considerazioni precedenti, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 34 TFUE e la direttiva 2004/22 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali secondo le quali un contatore dell’acqua calda, conforme a tutti i requisiti imposti da tale direttiva, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati è da considerarsi un sistema di misurazione e per tale motivo non può essere usato conformemente alla sua destinazione fintantoché, assieme a tale dispositivo, non è stato sottoposto a verifica metrologica in quanto sistema di misurazione.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 34 TFUE e la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali secondo le quali un contatore dell’acqua calda, conforme a tutti i requisiti imposti da tale direttiva, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati è da considerarsi un sistema di misurazione e per tale motivo non può essere usato conformemente alla sua destinazione fintantoché, assieme a tale dispositivo, non è stato sottoposto a verifica metrologica in quanto sistema di misurazione.

Firme


* Lingua processuale: il lituano.