Language of document : ECLI:EU:T:2011:701

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

30 novembre 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato dei metacrilati – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’Accordo SEE – Nozione di infrazione unica – Durata dell’infrazione – Ammende – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti»

Nella causa T‑208/06,

Quinn Barlo Ltd, con sede in Cavan (Irlanda),

Quinn Plastics NV, con sede in Geel (Belgio),

Quinn Plastics GmbH, con sede in Magonza (Germania),

rappresentate dagli avv.ti W. Blau, F. Wijckmans e F. Tuytschaever,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. V. Bottka e S. Noë, quindi dai sigg. Bottka e N. Khan, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento degli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.645 – Metacrilati), nella parte in cui detti articoli riguardano le ricorrenti, ovvero, in subordine, una domanda di annullamento dell’art. 2 della citata decisione, nella parte in cui tale disposizione infligge un’ammenda alle ricorrenti, ovvero, in ulteriore subordine, una domanda di riduzione dell’importo di tale ammenda,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka (relatore) e dal sig. D. Gratsias, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 maggio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con la sua decisione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.645 – Metacrilati) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione delle Comunità europee ha constatato, in particolare, che un certo numero di imprese aveva violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), partecipando, nel corso di vari periodi compresi tra il 23 gennaio 1997 e il 12 settembre 2002, ad un insieme di accordi e di pratiche concordate a carattere anticoncorrenziale nel settore dei metacrilati, i cui effetti si estendevano all’intero territorio del SEE (art. 1 della decisione impugnata).

2        Secondo la decisione impugnata, si trattava di un’infrazione unica e continuata, riguardante i seguenti tre prodotti in polimetacrilato di metile (in prosieguo: il «PMMA»): le masse da stampaggio, le lastre compatte e le lastre per usi sanitari. Risulta dalla decisione impugnata che questi tre prodotti in PMMA sono distinti tra loro sul piano sia fisico che chimico ed hanno impieghi differenti, ma possono essere considerati come costituenti un unico e medesimo gruppo omogeneo di prodotti per la loro materia prima comune, ossia il metacrilato di metile (in prosieguo: il «MMA») (punti 4‑8 della decisione impugnata).

3        Secondo la decisione impugnata, l’infrazione in questione è consistita in discussioni sui prezzi, nonché nella conclusione, nell’attuazione e nel monitoraggio di accordi sui prezzi che prevedevano aumenti o, quantomeno, una stabilizzazione del livello dei prezzi esistente, nell’esame del trasferimento del costo dei servizi supplementari in capo agli acquirenti, nello scambio di informazioni commercialmente rilevanti e riservate sui mercati e/o sulle imprese, come pure nella partecipazione a riunioni regolari e ad altri contatti destinati a facilitare l’infrazione (art. 1, nonché punti 1‑3 della decisione impugnata).

4        La decisione impugnata è stata indirizzata alla Degussa AG, alla Röhm GmbH & Co. KG e alla Para‑Chemie GmbH (in prosieguo congiuntamente denominate: la «Degussa»), alla Total SA, alla Elf Aquitaine SA, alla Arkema SA (già Atofina SA), alla Altuglas International SA e alla Altumax Europe SAS (in prosieguo congiuntamente denominate: la «Atofina»), alla Lucite International Ltd e alla Lucite International UK Ltd (in prosieguo congiuntamente denominate: la «Lucite»), alla ICI plc, nonché alle odierne ricorrenti Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV e Quinn Plastics GmbH.

5        Le ricorrenti fanno parte del gruppo societario irlandese Quinn Group Ltd, il quale, il 7 maggio 2004, successivamente al periodo in cui è stata commessa l’infrazione in questione, ha acquisito la totalità del capitale sociale della società holding a capo del gruppo Barlo (Barlo Group plc, ribattezzata in seguito Barlo Group Ltd) (punto 299 della decisione impugnata). Le ricorrenti sono nate dall’integrazione delle attività di tre vecchie società del gruppo Barlo (in prosieguo congiuntamente denominate: la «Barlo») nel gruppo Quinn, avvenuta nel gennaio 2005:

–        la Quinn Plastics GmbH è succeduta alla Barlo Plastics GmbH. Secondo la decisione impugnata, la Barlo Plastics GmbH ha partecipato ai comportamenti collusivi constatati nel settore dei metacrilati (punto 297 della decisione impugnata);

–        la Quinn Plastics NV è succeduta alla Barlo Plastics NV. Quest’ultima era la società madre della Barlo Plastics GmbH, della quale deteneva indirettamente il 100% del capitale sociale (punti 38, 43 e 301 della decisione impugnata);

–        la Quinn Barlo Ltd è succeduta alla Barlo Group Ltd. Si tratta della società capogruppo del vecchio gruppo Barlo, la quale detiene, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale delle precedenti società Barlo (punti 300 e 301 della decisione impugnata).

6        Le ricorrenti sono tutte e tre destinatarie della decisione impugnata, dal momento che la Commissione ha ritenuto che la Quinn Barlo Ltd e la Quinn Plastics NV fossero responsabili dei comportamenti della Quinn Plastics GmbH (già Barlo Plastics GmbH) durante il periodo di svolgimento dell’infrazione (punti 301 e 304 nonché art. 1 della decisione impugnata).

7        L’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata è stata avviata a seguito della presentazione da parte della Degussa, il 20 dicembre 2002, di una domanda di immunità ai sensi della comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2002 relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

8        Il 25 e il 26 marzo 2003 la Commissione ha proceduto ad ispezioni nei locali della Atofina, della Barlo, della Degussa e della Lucite (punto 59 della decisione impugnata). A seguito di tali ispezioni, la Atofina e la Lucite hanno presentato, rispettivamente in data 3 aprile e 11 luglio 2003, domande di immunità o di riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione (punti 60 e 66 della decisione impugnata). Il 18 ottobre 2004 la ICI ha presentato una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della medesima comunicazione (punto 83 della decisione impugnata). La Barlo non ha presentato alcuna domanda ai sensi della comunicazione suddetta.

9        Dal 9 aprile 2003 al 29 luglio 2004 la Commissione ha inoltrato alla Barlo varie richieste di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), e successivamente ai sensi dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punti 62‑79 della decisione impugnata).

10      Il 17 agosto 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti avente ad oggetto un’infrazione unica e continuata relativa al MMA, nonché alle masse da stampaggio in PMMA, alle lastre compatte in PMMA e alle lastre in PMMA per usi sanitari, e l’ha trasmessa in particolare alle ricorrenti e alla Quinn Plastics SA (punto 85 della decisione impugnata).

11      Il 15 e il 16 dicembre 2005 si è svolta un’audizione.

12      Alla luce degli elementi forniti dalle imprese nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti nonché in occasione dell’audizione, la Commissione ha deciso di abbandonare alcuni addebiti, tra cui, in particolare:

–        gli addebiti formulati nei confronti di tutte le società destinatarie della comunicazione degli addebiti per quanto riguarda la parte dell’infrazione relativa al MMA;

–        gli addebiti formulati nei confronti delle ricorrenti e della Quinn Plastics SA per quanto riguarda le masse da stampaggio in PMMA;

–        gli addebiti formulati nei confronti della Quinn Plastics SA in merito alle lastre compatte in PMMA (punto 93 della decisione impugnata).

13      Il 31 maggio 2006 la Commissione ha adottato la decisione impugnata. Per quanto riguarda le ricorrenti, la Commissione ha constatato che esse avevano partecipato agli accordi e alle pratiche concordate anticoncorrenziali di cui ai punti 1‑3 della presente sentenza, nel corso del periodo intercorrente tra il 30 aprile 1998 e il 21 agosto 2000 [art. 1, lett. l)‑n), della decisione impugnata], e ha inflitto loro un’ammenda di EUR 9 milioni, per il cui pagamento esse sono state dichiarate solidalmente responsabili [art. 2, lett. e), della decisione impugnata].

14      Quanto al calcolo dell’importo dell’ammenda, la Commissione ha, in primo luogo, esaminato la gravità dell’infrazione, constatando anzitutto che, vista la natura dell’illecito e considerato che questo riguardava l’intero territorio del SEE, si trattava di un’infrazione molto grave ai sensi degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») (punti 319‑331 della decisione impugnata).

15      Successivamente, essa ha ritenuto che, nella categoria delle infrazioni molto gravi, fosse possibile applicare alle imprese un trattamento differenziato in modo da tener conto della capacità economica effettiva delle imprese coinvolte di arrecare un pregiudizio rilevante alla concorrenza. A tal fine, la Commissione ha constatato che nella fattispecie le imprese coinvolte «[potevano] essere suddivise in [tre] categorie in base al loro peso relativo nel fatturato realizzato mediante la vendita dei prodotti in PMMA per i quali esse [avevano] partecipato all’intesa». La Commissione ha dichiarato che la Barlo, con un fatturato a livello del SEE di EUR 66,37 milioni nell’anno 2000 per le lastre compatte in PMMA, doveva essere inquadrata nella terza categoria.

16      Inoltre, sempre nell’ambito del trattamento differenziato, la Commissione ha applicato una riduzione del 25% all’importo di partenza dell’ammenda calcolata per le ricorrenti, motivandola nei seguenti termini (punto 335 della decisione impugnata):

«[L]a Commissione tiene conto del fatto che non è chiaro se la Barlo abbia o no preso parte a contatti collusivi riguardanti le masse da stampaggio in PMMA o le lastre in PMMA per usi sanitari. Di conseguenza, sembra che la Barlo non fosse a conoscenza, ovvero potesse non essere necessariamente a conoscenza, del progetto complessivo di accordi anticoncorrenziali (...)».

17      Tali considerazioni hanno indotto la Commissione a fissare l’importo di partenza dell’ammenda da infliggere alle ricorrenti in misura pari a EUR 15 milioni (punto 336 della decisione impugnata).

18      In secondo luogo, la Commissione ha esaminato la durata dell’infrazione e ha constatato che, poiché le ricorrenti avevano partecipato all’infrazione per un periodo di due anni e tre mesi, l’importo di partenza doveva essere maggiorato del 20% (10% per ogni anno pieno di partecipazione) (punti 351‑353 della decisione impugnata). Pertanto, l’importo di base dell’ammenda delle ricorrenti è stato fissato a EUR 18 milioni (punto 354 della decisione impugnata).

19      In terzo luogo, la Commissione ha esaminato le circostanze aggravanti e attenuanti. Essa non ha addebitato alle ricorrenti alcuna circostanza aggravante. Quanto alle circostanze attenuanti, la Commissione ha accettato l’argomento delle ricorrenti secondo cui esse avevano avuto unicamente un ruolo passivo e secondario nell’infrazione e, di conseguenza, ha concesso loro una riduzione del 50% dell’importo dell’ammenda (punti 372‑374 della decisione impugnata).

20      La Commissione ha respinto le altre circostanze attenuanti fatte valere dalle ricorrenti (punti 375‑396 della decisione impugnata) e ha così fissato l’importo dell’ammenda a EUR 9 milioni (punto 397 della decisione impugnata). Dato che le ricorrenti non hanno beneficiato dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, si tratta dell’importo finale dell’ammenda che è stata loro inflitta.

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 agosto 2006, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

22      In seguito alla modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa.

23      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, di invitare la Commissione a rispondere a taluni quesiti e a produrre dei documenti. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.

24      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 10 maggio 2011. Inoltre, la Commissione ha depositato, in risposta alla richiesta di cui al punto precedente, alcuni documenti supplementari, che sono stati versati in atti. Poiché le ricorrenti hanno dichiarato di aver potuto prendere posizione in ordine a tali documenti in occasione dell’udienza, al termine di quest’ultima la fase orale del procedimento è stata chiusa.

25      Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare gli artt. 1 e 2 della decisione impugnata, nella parte ad esse relativa;

–        in subordine, annullare l’art. 2 della decisione impugnata, nella parte ad esse relativa;

–        in ulteriore subordine, annullare l’art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui infligge loro un’ammenda di EUR 9 milioni e ridurre l’importo dell’ammenda alla luce degli argomenti addotti a sostegno del presente ricorso;

–        condannare la Commissione alle spese.

26      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso perché infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

27      A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono due motivi. Il primo motivo riguarda una violazione dell’art. 81 CE. Il secondo motivo si riferisce ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti e del principio di proporzionalità.

 Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 81 CE

28      Nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato in che modo il comportamento della Barlo avesse integrato una violazione dell’art. 81 CE. Tale motivo si suddivide, in sostanza, in tre parti. Nell’ambito della prima parte del primo motivo, le ricorrenti contestano la valutazione compiuta dalla Commissione riguardo a cinque riunioni costituenti il fondamento della decisione impugnata nella parte riguardante le ricorrenti medesime, e addebitano alla detta istituzione di non aver tenuto conto del fatto che esse non erano state implicate in ulteriori contatti o scambi. Nell’ambito della seconda parte del primo motivo, esse fanno valere che la Commissione non ha dimostrato che la Barlo avesse partecipato ad un «progetto anticoncorrenziale unico e comune». Nell’ambito della terza parte del primo motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha dimostrato che la Barlo avesse preso parte ad un’infrazione continuata.

 Sulla prima parte del primo motivo, relativa all’erronea valutazione delle riunioni e degli ulteriori contatti o scambi in cui la Barlo era stata implicata

29      Tale parte del primo motivo si fonda su tre censure.

30      Anzitutto, anche ammettendo la presenza della Barlo a quattro delle cinque riunioni in questione (ossia a quelle svoltesi in Germania a Dernbach nell’aprile 1998, a Darmstadt il 29 giugno 1998, ad Heidelberg il 24 febbraio 2000 e a Deidesheim il 21 agosto 2000), le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha dimostrato che tale presenza della Barlo alle riunioni suddette avesse determinato una restrizione significativa della concorrenza ed una violazione dell’art. 81 CE. Le ricorrenti contestano poi la presenza della Barlo alla quinta riunione in questione, ossia quella di Barcellona nel maggio‑giugno 1999, e ritengono che la Commissione non abbia dimostrato che tale riunione si sia svolta realmente. Infine, le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che, a parte la presenza di un rappresentante della Barlo alle quattro riunioni sopra menzionate, essa non aveva dimostrato l’esistenza di alcun altro contatto o scambio anticoncorrenziale in cui le ricorrenti fossero implicate.

–       Sulle quattro riunioni per le quali viene ammessa la presenza della Barlo

31      Le ricorrenti negano di aver violato l’art. 81 CE a motivo della partecipazione di un rappresentante della Barlo alle quattro riunioni di cui trattasi. Da un lato, esse contestano la descrizione di tali riunioni effettuata nella decisione impugnata, per il fatto che essa non è sufficientemente suffragata da elementi di prova. Dall’altro lato, le ricorrenti sostengono che vi era una «spiegazione legittima» per il comportamento della Barlo. Esse fanno osservare che gli interessi dei partecipanti all’intesa non erano necessariamente coincidenti con quelli della Barlo, dal momento che quest’ultima non operava né nel settore del MMA né nel settore di tutti i prodotti in PMMA. Secondo le ricorrenti, dato che la politica dei prezzi della Barlo era incompatibile con gli obiettivi dell’intesa e che la sua quota di mercato aumentava, i partecipanti all’intesa avevano verosimilmente voluto sperimentare se la Barlo potesse essere integrata nell’intesa, invitandola a riunioni incentrate su un ordine del giorno «innocente» oppure ad occasioni nelle quali non era prevista alcuna riunione. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione dimostrerebbero che tali tentativi sono falliti e che la Barlo ha continuato a seguire la propria politica commerciale intesa ad aumentare la sua quota di mercato.

32      A questo proposito, occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 1 della decisione impugnata, le ricorrenti hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’Accordo SEE, e ciò hanno fatto «partecipando (...) ad un insieme di accordi e pratiche concordate nel settore dei metacrilati, che hanno riguardato l’intero territorio del SEE e che sono consistiti: in discussioni sui prezzi nonché nella conclusione, nell’attuazione e nel monitoraggio di accordi sui prezzi che prevedevano rialzi degli stessi o quanto meno una stabilizzazione del livello dei prezzi esistenti; nell’esame del trasferimento del costo di servizi supplementari in capo agli acquirenti; nello scambio di informazioni importanti dal punto di vista commerciale nonché di informazioni riservate sui mercati e/o sulle imprese; e, infine, nella partecipazione a riunioni regolari e ad altri contatti al fine di facilitare l’infrazione, ivi compreso il controllo dell’attuazione».

33      Ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

34      Secondo una giurisprudenza consolidata, le nozioni di accordo e di pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE comprendono forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme nelle quali si manifestano (sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punti 131 e 132, e 4 giugno 2009, causa C‑8/08, T‑Mobile Netherlands e a., Racc. pag. I‑4529, punto 23).

35      Perché vi sia accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in un modo determinato (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑1711, punto 256, e 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II‑1487, punto 199).

36      La nozione di pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza spingersi fino alla conclusione di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente i rischi della concorrenza con una cooperazione pratica tra le imprese interessate (sentenze della Corte Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 34, punto 115, e 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I‑4287, punto 158).

37      A questo proposito, l’art. 81, n. 1, CE vieta rigorosamente che fra gli operatori abbiano luogo contatti diretti o indiretti che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o che possano rivelare a tale concorrente la condotta che essi hanno deciso di seguire o prevedono di seguire sul mercato, qualora tali contatti abbiano lo scopo o l’effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 34, punti 115‑117, e T‑Mobile Netherlands e a., cit. supra al punto 34, punto 33).

38      Da ciò consegue, in particolare, che lo scambio di informazioni tra concorrenti può risultare contrario alle regole della concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese (sentenza T‑Mobile Netherlands e a., cit. supra al punto 34, punto 35).

39      Peraltro, occorre sottolineare che, per valutare se una pratica concordata sia vietata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è superfluo prendere in considerazione i suoi effetti concreti, qualora risulti che essa mira ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Di conseguenza, non è necessario esaminare gli effetti di una pratica concordata qualora sia dimostrata la sua finalità anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza T‑Mobile Netherlands e a., cit. supra al punto 34, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

40      Inoltre, anche se la nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione tra le imprese interessate, un comportamento sul mercato susseguente a tale concertazione e un nesso causale tra questi due elementi, si deve presumere – salvo prova contraria, che spetta agli operatori interessati fornire – che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato (v., in tal senso, sentenza T‑Mobile Netherlands e a., cit. supra al punto 34, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

41      In presenza di un’infrazione complessa, la quale abbia coinvolto per più anni svariati produttori impegnati a realizzare un obiettivo di regolazione in comune del mercato, non si può pretendere che la Commissione, per ciascuna impresa e in ogni istante considerato, qualifichi con precisione l’infrazione come accordo o come pratica concordata, dal momento che, in ogni caso, entrambe queste forme di illecito sono contemplate dall’art. 81 CE (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 34, punti 111‑114, e sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II‑931, punto 696).

42      In tale contesto, la doppia qualificazione di un’infrazione unica come «accordo e pratica concordata» deve essere intesa come indicante un insieme complesso includente elementi di fatto di cui taluni sono stati qualificati come accordi ed altri come pratiche concordate ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il quale non prevede alcuna qualificazione specifica per questo tipo d’infrazione complessa (sentenze Hercules Chemicals/Commissione, cit. supra al punto 35, punto 264, e HFB e a./Commissione, cit. supra al punto 35, punto 187).

43      Per quanto riguarda il raggiungimento della prova dell’infrazione, occorre ricordare che la Commissione deve fornire gli elementi di prova atti a dimostrare, in forma giuridicamente sufficiente, l’esistenza dei fatti configuranti una violazione dell’art. 81, n. 1, CE (sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 58). A questo proposito, essa deve riferirsi a prove precise e concordanti atte a fondare il fermo convincimento che l’infrazione è stata commessa (v. sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II‑2707, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑54/03, Lafarge/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 55).

44      Tuttavia, non ogni prova fornita dalla Commissione deve necessariamente rispondere a tali criteri in relazione a ciascun elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, soddisfi tale esigenza (v. sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 180 e la giurisprudenza ivi citata).

45      Gli indizi addotti dalla Commissione nella decisione al fine di provare l’esistenza di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE da parte di un’impresa non devono essere valutati isolatamente, bensì nella loro globalità (v. sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑53/03, BPB/Commissione, Racc. pag. II‑1333, punto 185 e la giurisprudenza ivi citata).

46      Occorre altresì tener conto del fatto che le attività anticoncorrenziali si svolgono in maniera clandestina e pertanto, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi, i quali, considerati nel loro insieme, possono costituire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punti 55‑57).

47      Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, perché sia sufficientemente provata la sua partecipazione all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta all’impresa suddetta addurre indizi atti a provare che la sua partecipazione a tali riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva indicato ai propri concorrenti che partecipava alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenze Hüls/Commissione, cit. supra al punto 36, punto 155; Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 34, punto 96, e Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 46, punto 81).

48      La ragione soggiacente a tale principio di diritto è che, avendo partecipato alla detta riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che ne accettava il risultato e che vi si sarebbe conformata (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 46, punto 82).

49      Oltre a ciò, la circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione avente una finalità anticoncorrenziale non è atta ad escludere la responsabilità di tale impresa per la sua partecipazione ad un’intesa, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal contenuto di detta riunione (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 46, punto 85).

50      Peraltro, secondo la giurisprudenza, la nozione di pubblica presa di distanze, in quanto causa di esonero da responsabilità, deve essere interpretata in modo restrittivo. In particolare, il silenzio mantenuto da un operatore in una riunione nel corso della quale vi sia stata un’illecita concertazione in merito ad una questione precisa riguardante la politica dei prezzi non può essere assimilato all’espressione di un fermo e chiaro dissenso (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 dicembre 2006, causa T‑303/02, Westfalen Gassen Nederland/Commissione, Racc. pag. II‑4567, punti 103 e 124).

51      Tuttavia, va rilevato anche che la succitata giurisprudenza in materia di approvazione tacita si basa sul presupposto che l’impresa in questione abbia partecipato a riunioni in occasione delle quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 46, punto 81) o dal carattere manifestamente anticoncorrenziale (sentenza Hüls/Commissione, cit. supra al punto 136, punto 155). Di conseguenza, la giurisprudenza suddetta non è applicabile nel caso in cui non sia dimostrata in modo inconfutabile la natura anticoncorrenziale di una riunione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑36/05, Coats Holdings e Coats/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 91).

52      Quanto agli argomenti delle ricorrenti riguardanti il valore delle dichiarazioni rese nell’ambito delle domande presentate ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, non vi è alcuna norma o principio generale del diritto dell’Unione europea che vieti alla Commissione di avvalersi, nei confronti di un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese incriminate (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 41, punto 512). Pertanto, le dichiarazioni effettuate nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione non possono essere considerate per ciò solo prive di valore probatorio (sentenza Lafarge/Commissione, cit. supra al punto 43, punti 57 e 58).

53      È comprensibile una certa diffidenza nei confronti delle deposizioni volontarie rese dai principali partecipanti ad un’intesa illecita, dal momento che costoro potrebbero minimizzare l’importanza del proprio contributo all’infrazione ed enfatizzare quella del contributo degli altri. Tuttavia, tenuto conto della logica intrinseca della procedura prevista dalla comunicazione sulla cooperazione, il fatto di chiedere di beneficiare di quest’ultima al fine di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati riguardo agli altri partecipanti all’intesa incriminata. Infatti, qualsiasi tentativo di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione dell’impresa interessata e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità per quest’ultima di beneficiare pienamente della comunicazione sulla cooperazione (sentenze del Tribunale 16 novembre 2006, causa T‑120/04, Peróxidos Orgánicos/Commissione, Racc. pag. II‑4441, punto 70, e Lafarge/Commissione, cit. supra al punto 43, punto 58).

54      In particolare, occorre considerare che la circostanza che una persona confessi di aver commesso un’infrazione e ammetta in tal modo l’esistenza di fatti che oltrepassano quelli la cui esistenza poteva essere dedotta direttamente dai documenti disponibili implica a priori, in assenza di circostanze particolari che indichino il contrario, che questa persona si è decisa a dire la verità. Pertanto, le dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante devono essere considerate, in linea di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili (sentenze del Tribunale JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 44, punti 211 e 212; 26 aprile 2007, cause riunite T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Bolloré e a./Commissione, Racc. pag. II‑947, punto 166, e Lafarge/Commissione, cit. supra al punto 43, punto 59).

55      Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza venga contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime ove non sia suffragata da altri elementi di prova (sentenze del Tribunale JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 44, punto 219; 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. II‑4407, punto 285, e Lafarge/Commissione, cit. supra al punto 43, punto 293).

56      Al fine di esaminare il valore probatorio delle dichiarazioni delle imprese che hanno presentato una domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, il Tribunale prende in considerazione, in particolare, l’importanza degli indizi concordanti che suffragano la pertinenza di tali dichiarazioni (v., in tal senso, sentenze JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 44, punto 220, e Peróxidos Orgánicos/Commissione, cit. supra al punto 53, punto 70), nonché l’assenza di indizi che suggeriscano una tendenza delle imprese suddette a minimizzare l’importanza del proprio contributo e ad enfatizzare quella del contributo delle altre imprese (v., in tal senso, sentenza Lafarge/Commissione, cit. supra al punto 43, punti 62 e 295).

57      Infine, per quanto riguarda la portata del controllo giurisdizionale nel caso di specie, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, allorché è adito con un ricorso per l’annullamento di una decisione emessa a norma dell’art. 81, n. 1, CE, il Tribunale deve in generale esercitare un controllo completo in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di applicazione del citato art. 81, n. 1, CE (v. sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T‑41/96, Bayer/Commissione, Racc. pag. II‑3383, punto 62 e la giurisprudenza ivi citata).

58      Inoltre, l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve risolversi a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione che accerta un’infrazione, in conformità al principio della presunzione di innocenza, il quale, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, si applica in particolare ai procedimenti relativi alla violazione della normativa sulla concorrenza applicabile alle imprese, i quali possano concludersi con l’inflizione di ammende o di penalità coercitive (sentenza Hüls/Commissione, cit. supra al punto 36, punti 149 e 150).

59      È nell’ambito di tali considerazioni di ordine generale che occorre esaminare gli argomenti delle ricorrenti secondo cui, in sostanza, la Commissione non ha dimostrato che la partecipazione della Barlo alle quattro riunioni in questione configurasse una violazione dell’art. 81 CE.

60      In primo luogo, per quanto riguarda la riunione svoltasi a Dernbach nell’aprile 1998, essa viene descritta come segue al punto 151 della decisione impugnata:

«Nell’aprile 1998, la seconda delle riunioni menzionate sopra al punto 144 si è svolta nell’Hotel (...) a Dernbach. Secondo la Atofina, detta riunione aveva anche come obiettivo l’attuazione delle nuove strutture tariffarie in Germania, e i partecipanti hanno adottato delle misure per garantire il buon funzionamento ed il rispetto di tali strutture, in particolare per quanto riguarda l’applicazione di prezzi più elevati per i piccoli quantitativi e le riduzioni di costi da trasferire in capo ai clienti (...). La Barlo conferma lo svolgimento di tale riunione e la presenza del sig. [B.], e dichiara che la riunione mirava inizialmente ad esaminare le questioni relative all’evoluzione del mercato, ma che l’ordine del giorno è stato in realtà esteso all’annuncio di nuove strutture tariffarie implicanti l’applicazione ai clienti di costi dei servizi più elevati. Poiché i partecipanti non sono riusciti a mettersi d’accordo sulla fatturazione dei costi dei servizi ai clienti, la Barlo non ha fatto alcun tentativo per aumentare il prezzo medio delle lastre compatte in PMMA dopo la riunione (...). Anche se la Degussa ritiene che sia possibile che tale riunione sia la stessa di quella del 16 marzo 1998 menzionata sopra al punto 148 (...), la Commissione conclude, sulla base delle dichiarazioni della Atofina e della Barlo, che la riunione citata nel presente punto si è svolta in realtà nell’aprile 1998».

61      Risulta dal fascicolo nonché dal tenore stesso del punto 151 della decisione impugnata che, al fine di determinare il contenuto della riunione in questione, la Commissione si è fondata su due elementi, vale a dire su una dichiarazione della Atofina resa nell’ambito della sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione e sulla risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti.

62      Orbene, in primo luogo, alla luce di tali elementi, occorre constatare che è stata fornita una prova giuridicamente sufficiente del fatto che la riunione in questione aveva una finalità manifestamente anticoncorrenziale.

63      Da un lato, le ricorrenti erroneamente insinuano che la descrizione fornita dal sig. B. costituisce il solo elemento di prova in merito al carattere anticoncorrenziale di tale riunione. Risulta infatti dalla dichiarazione della Atofina che lo scopo di tale riunione era di assicurarsi del funzionamento e del rispetto delle nuove strutture dei prezzi, finalità che merita di essere qualificata come manifestamente anticoncorrenziale. Il semplice fatto che si tratti di una descrizione generica che si applica a svariate riunioni non è idoneo a modificare tale conclusione.

64      Dall’altro lato, occorre sottolineare che le ricorrenti non rimettono in discussione l’esattezza della descrizione fornita dal loro rappresentante, il sig. B. Orbene, contrariamente a quanto da esse sostenuto, tale descrizione consente anche di constatare che si trattava di una riunione d’intesa. Da essa risulta, infatti, che in quella sede vi è stato un annuncio delle nuove strutture dei prezzi e che tali nuove strutture dei prezzi sono state discusse malgrado che, secondo il sig. B., i partecipanti non si fossero messi d’accordo a questo proposito. Il fatto che, secondo il sig. B., tale discussione non abbia portato ad un accordo, non priva tale riunione del suo carattere manifestamente anticoncorrenziale, dal momento che si trattava, quantomeno, di uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.

65      Inoltre, occorre sottolineare che i suddetti due elementi si corroborano reciprocamente, in particolare, per quanto riguarda la discussione sulle «nuove strutture dei prezzi» e la presenza della Barlo a tale discussione. Date tali circostanze, il fatto che la Atofina abbia indicato la presenza di altre imprese a tale riunione, le quali non vengono più indicate come presenti nella decisione impugnata, non consente di infirmare la conclusione cui è giunta la Commissione riguardo alle ricorrenti.

66      Inoltre, le affermazioni della Degussa nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti non consentono di rimettere in discussione la descrizione fornita dalla Atofina e dal sig. B. Infatti, la Degussa ha semplicemente affermato che non poteva confermare specificamente che una riunione si fosse svolta nell’aprile 1998, pur insistendo sul fatto che non poteva escluderlo. Essa ha fatto presente che era possibile che questa riunione fosse la stessa di quella del 16 marzo 1998. Orbene, occorre sottolineare che, come risulta dalla nota a fondo pagina n. 92 della decisione impugnata, la Degussa menzionava del pari la presenza di un rappresentante della Barlo a quest’ultima riunione.

67      Del resto, in una successiva dichiarazione, anche la Atofina, rispondendo ad una richiesta di informazioni della Commissione, ha collocato la riunione in questione non più nell’aprile 1998, bensì al 16 marzo di quell’anno, pur confermando la propria descrizione. Tuttavia, tale incertezza riguardo alla data precisa della riunione in questione non è idonea a liberare le ricorrenti, tenuto conto delle loro stesse dichiarazioni e del fatto che la data infine accolta, ossia il mese di aprile 1998, anziché il 16 marzo 1998, è per esse vantaggiosa, dal momento che è questa la data (l’ultimo giorno del mese di aprile) che la Commissione ha assunto quale momento d’inizio della loro partecipazione all’infrazione.

68      In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione del comportamento della Barlo in occasione della riunione di Dernbach, occorre ricordare che le ricorrenti non negano la presenza della Barlo stessa alla riunione in questione e non pretendono che essa abbia preso pubblicamente le distanze dal contenuto di tale riunione (v. supra, punto 47).

69      Date tali circostanze, la semplice presenza della Barlo alla riunione è sufficiente per constatare che il suo comportamento è stato contrario all’art. 81 CE, dato che, come risulta dai fatti sopra descritti, tale riunione riguardava, quantomeno, discussioni sui prezzi e deve dunque essere qualificata come manifestamente anticoncorrenziale (v. supra, punti 37 e 38). In tale situazione, contrariamente a quanto le ricorrenti sostengono, il sig. B. avrebbe dovuto rendersi conto che stava assistendo ad una riunione d’intesa e prendere pubblicamente le distanze da quest’ultima (v. supra, punti 47, 48 e 51).

70      Quanto al fatto che la Barlo non avrebbe aumentato i propri prezzi a seguito della riunione suddetta, esso, anche a supporlo dimostrato, non è sufficiente per rimettere in discussione la responsabilità delle ricorrenti (v. supra, punto 49). Ad ogni modo, le ricorrenti non hanno dimostrato che la Barlo non abbia tenuto conto, nel suo comportamento sul mercato, delle informazioni scambiate in occasione della riunione (v. supra, punto 40).

71      In secondo luogo, per quanto riguarda la riunione del 29 giugno 1998 a Darmstadt, esaminata al punto 155 della decisione impugnata, le ricorrenti non contestano il suo carattere anticoncorrenziale. Esse rilevano tuttavia come non sia stato dimostrato che la Barlo avesse l’intenzione di contribuire con la propria condotta agli obiettivi comuni degli altri partecipanti, di modo che la sua presenza a tale riunione non potrebbe essere qualificata come violazione dell’art. 81 CE.

72      Tale tesi non può però essere accolta.

73      È sufficiente constatare che alla luce della descrizione di tale riunione fornita al punto 155 della decisione impugnata, non contestata dalle ricorrenti, si trattava di una riunione a carattere manifestamente anticoncorrenziale. Ciò premesso, in applicazione della giurisprudenza illustrata sopra al punto 47, spettava alla Barlo prendere pubblicamente le distanze dal contenuto di tale riunione.

74      In particolare, il fatto che la Barlo non abbia fatto intendere che avrebbe modificato la propria politica tariffaria (punto 155, in fine, della decisione impugnata) non può essere qualificato come pubblica presa di distanze (v. supra, punto 50).

75      Allo stesso modo, non può essere accolto l’argomento secondo cui i partecipanti all’intesa avrebbero invitato la Barlo a tale riunione al fine di coinvolgerla nell’intesa stessa, senza però che tale tentativo andasse a buon fine. Infatti, in assenza di una pubblica presa di distanze, non vi è prova del fatto che la Barlo non abbia fatto credere agli altri partecipanti che essa sottoscriveva o si sarebbe conformata a quanto deciso, così come sostengono le ricorrenti.

76      Alla luce di tali circostanze, risultano privi di pertinenza gli argomenti con i quali le ricorrenti fanno valere, da un lato, che si trattava della prima riunione relativa a negoziati sui prezzi in presenza di un rappresentante della Barlo e che costui non si attendeva un tale contenuto anticoncorrenziale, da un altro lato, che la Barlo ha negato qualsiasi partecipazione attiva alla riunione e che non è dimostrato che essa abbia modificato la propria politica tariffaria a seguito di tale riunione, e, infine, che la decisione impugnata non cita il rappresentante della Barlo in nessuna delle riunioni successive. Inoltre, come risulta dalle considerazioni che precedono, non si trattava della prima riunione alla quale il rappresentante della Barlo aveva partecipato. Le affermazioni della Lucite in tal senso sono smentite da quelle della Atofina, della Degussa e delle ricorrenti stesse, come è stato chiarito sopra.

77      In terzo luogo, per quanto riguarda la riunione del 24 febbraio 2000 ad Heidelberg, le ricorrenti asseriscono che la descrizione effettuata dalla Commissione al punto 167 della decisione impugnata non è corretta e che non si trattava di una riunione d’intesa, bensì di un «tentativo», «inatteso», di mettere in atto un accordo tariffario e di coinvolgere la Barlo, e che esso è fallito.

78      A questo proposito occorre rilevare, da un lato, che il punto 167 della decisione impugnata riproduce correttamente il contenuto della dichiarazione effettuata dalle ricorrenti nella loro risposta alla comunicazioni degli addebiti, la cui esattezza non viene contestata nell’ambito del presente ricorso. Orbene, contrariamente a quanto le ricorrenti suggeriscono, tale dichiarazione è già sufficiente di per sé sola a dimostrare che la riunione in questione aveva un carattere manifestamente anticoncorrenziale. Infatti, da essa risulta senza alcuna ambiguità che la Degussa e la Atofina avevano presentato le loro nuove strutture tariffarie per incoraggiare gli altri partecipanti a seguirle, e che vi era stata una «discussione» a questo proposito tra i partecipanti. Anche a supporre dimostrata l’allegazione delle ricorrenti secondo cui tale «discussione» si sarebbe conclusa senza alcun risultato tangibile, essa non sarebbe sufficiente per far venir meno il carattere anticoncorrenziale di detta riunione, dal momento che si trattava quantomeno di una discussione sui prezzi e di uno scambio di informazioni importanti dal punto di vista commerciale. Orbene, dato che la Barlo non ha preso pubblicamente le distanze da tale contenuto della riunione, la partecipazione delle ricorrenti all’intesa risulta dimostrata, per il solo fatto della presenza della Barlo alla riunione stessa (v. supra, punti 37 e 47‑51).

79      Dall’altro lato, le affermazioni della Commissione secondo cui le imprese «[si erano] incontrate per verificare l’attuazione degli accordi sugli aumenti di prezzo», «si era constatato nel corso dei mesi precedenti che i prezzi su alcuni mercati nazionali non erano stati aumentati o lo erano stati soltanto parzialmente» e «i partecipanti [avevano] altresì scambiato informazioni riguardanti il mercato», sono suffragate dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla Degussa, che sono state presentate dalla Commissione a seguito della richiesta del Tribunale (v. supra, punto 23). Inoltre, là dove la Commissione sostiene, mediante un rinvio al punto 117 della decisione impugnata, che lo scambio riguardava in particolare i prezzi sul mercato, tale elemento è corroborato dalla dichiarazione delle ricorrenti ricordata al punto precedente, la quale menziona il fatto che la Degussa e la Atofina avevano presentato le loro nuove strutture tariffarie.

80      Alla luce di tali circostanze, non possono essere accolti gli altri argomenti addotti dalle ricorrenti, tenuto conto in particolare della dichiarazione da esse resa – e non contestata – riguardante il contenuto della riunione in questione. In particolare, è irrilevante il fatto che l’impresa «Repsol» non sia menzionata nella decisione impugnata tra i partecipanti alla riunione, malgrado che la sua presenza sia stata menzionata dalla Degussa, ovvero il fatto che la Lucite non si rammenti di alcuna riunione in quella data. Lo stesso vale per quanto riguarda gli argomenti relativi al fatto che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la Degussa ha corretto alcuni aspetti delle sue dichiarazioni precedenti. Del resto, quest’ultima non ha rimesso in questione il carattere anticoncorrenziale delle discussioni tra le imprese implicate. Infine, di fronte all’argomento con il quale le ricorrenti lamentano la mancanza di riscontri dell’affermazione della Commissione secondo cui lo scambio aveva riguardato informazioni «come quelle menzionate (...) al punto 117», occorre ricordare come le stesse ricorrenti abbiano ammesso che la Degussa e la Atofina avevano presentato le loro nuove strutture tariffarie. Pertanto, anche a supporre che lo scambio riguardante tutti i tipi di informazioni menzionati al punto 117 della decisione impugnata non sia stato dimostrato, ciò non modificherebbe la conclusione secondo cui in occasione della riunione in questione aveva effettivamente avuto luogo uno scambio di informazioni importanti dal punto di vista commerciale.

81      In quarto luogo, riguardo alla riunione del 21 agosto 2000 a Deidesheim, occorre rilevare che il punto 168 della decisione impugnata contiene una descrizione dettagliata di tale riunione, fondata principalmente su note manoscritte prese in tale occasione dal rappresentante della Lucite, le quali sono state trovate nei locali della Lucite medesima in occasione dell’ispezione e menzionano in particolare un aumento dei prezzi previsto per la Barlo. Tale riunione, e insieme il carattere anticoncorrenziale della stessa, sono stati successivamente confermati dalla Lucite nell’ambito della sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, nonché dalla Degussa e dalla Atofina. Quanto alla Barlo, essa ha confermato la propria presenza alla riunione in questione, nonché il carattere manifestamente anticoncorrenziale di quest’ultima, affermando quanto segue:

«Il 21 agosto 2000 si è svolta una quarta riunione a Deidesheim (...), il cui ordine del giorno era il “commercio elettronico”, tema questo che all’epoca costituiva anche l’oggetto di numerose discussioni nelle riunioni del CEFIC. L’invito alla riunione proveniva di nuovo dalla Degussa. Invece di parlare di commercio elettronico, la Degussa e la Atofina hanno modificato l’ordine del giorno della riunione per proporre un aumento dei prezzi per il novembre 2000. La Degussa e la Atofina, dopo aver scambiato informazioni dettagliate sui loro prezzi, hanno annunciato la loro intenzione di aumentare questi ultimi nel novembre 2000. Secondo le informazioni di cui dispongono [le ricorrenti], il sig. Bernard non ha accettato alcun aumento dei prezzi (...)».

82      Alla luce di tali elementi, occorre constatare che il carattere manifestamente anticoncorrenziale della riunione, nonché la presenza della Barlo a quest’ultima, sono stati sufficientemente e legalmente dimostrati.

83      Inoltre, nell’ambito del presente ricorso, le ricorrenti non rimettono in discussione la descrizione effettuata al punto 168 della decisione impugnata, bensì sostengono soltanto che la Commissione non ha dimostrato che la presenza della Barlo a tale riunione fosse contraria all’art. 81 CE, in quanto la Barlo non avrebbe espresso il proprio accordo riguardo alle proposte della Atofina e della Degussa. Infatti, secondo le ricorrenti, tale riunione era un «tentativo», «inatteso» per la Barlo, di arruolare quest’ultima nell’intesa. Esse sostengono anche che non vi è prova del fatto che la Barlo abbia messo in atto l’aumento deciso in occasione di tale riunione, ciò che verrebbe riconosciuto dalla Commissione, considerato che la data di tale riunione corrisponde alla fine della partecipazione della Barlo all’infrazione.

84      Tuttavia, tale argomentazione non consente di rimettere in discussione la conclusione della Commissione riguardo alla violazione dell’art. 81 CE.

85      Da un lato, l’argomento secondo cui la Barlo non avrebbe dato il proprio accordo agli aumenti dei prezzi è contraddetto dal contenuto delle note manoscritte del rappresentante della Lucite, che è stato successivamente confermato dalla Lucite, dalla Degussa e dalla Atofina.

86      Dall’altro lato, anche a supporre che la Barlo non abbia dato il proprio consenso esplicito ad un aumento dei prezzi, essa ha nondimeno assistito ad una riunione manifestamente anticoncorrenziale, nel corso della quale sono stati discussi e decisi aumenti dei prezzi e sono state scambiate informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, senza che essa prendesse pubblicamente le distanze dal contenuto di tale riunione. Date tali circostanze, risulta dimostrata la violazione delle norme sulla concorrenza, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza ricordata sopra al punto 49. In particolare, il fatto che il contenuto della riunione sarebbe stato «inatteso» per la Barlo e che questa non avrebbe dato seguito ai risultati della riunione è privo di rilevanza.

87      Del resto, la dichiarazione della Atofina secondo cui «la riunione aveva come scopo di tentare di ristabilire la fiducia tra Degussa/Ato[fina]/Lucite/Barlo al fine di poter aumentare i prezzi», lungi dal dimostrare che la riunione non doveva essere nelle previsioni una riunione d’intesa, così come sostengono le ricorrenti, conferma piuttosto il carattere anticoncorrenziale della riunione stessa, la presenza della Barlo a quest’ultima, nonché il fatto che la Barlo era già stata implicata nell’intesa prima di tale riunione.

88      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre concludere che giustamente la Commissione ha ritenuto che la partecipazione della Barlo alle quattro riunioni di cui sopra configurasse una violazione dell’art. 81 CE.

89      Tale conclusione non viene rimessa in discussione dagli argomenti delle ricorrenti secondo cui si sarebbe dovuto prestare nella fattispecie un’«attenzione particolare» all’onere della prova, che la Commissione tenterebbe di invertire, tenuto conto dell’acquisizione della Barlo realizzata dalle ricorrenti quattro anni dopo la cessazione dell’infrazione, e considerata la conseguente impossibilità per loro di presentare propri elementi di prova. Infatti, risulta da quanto precede che la violazione dell’art. 81 CE è stata dimostrata in conformità della consolidata giurisprudenza vigente in materia di prova.

90      Allo stesso modo, dato che la conclusione formulata sopra al punto 88 è fondata sulle prove inequivoche raccolte dalla Commissione, gli argomenti delle ricorrenti volti, in sostanza, ad offrire un’altra «spiegazione plausibile» dei fatti in sostituzione di quella fatta propria dalla Commissione non possono essere accolti (v., in tal senso, sentenza Coats Holding e Coats/Commissione, cit. supra al punto 51, punti 72 e 74).

91      Pertanto, la presente censura deve essere respinta.

–       Sulla contestata riunione di Barcellona (Spagna) del maggio‑giugno 1999 (punto 164 della decisione impugnata)

92      A differenza delle quattro riunioni esaminate qui sopra, le ricorrenti negano la partecipazione della Barlo ad una riunione qualsivoglia nel maggio o nel giugno 1999 e sostengono, per di più, che neppure lo svolgimento di tale riunione è stato dimostrato dalla Commissione. Orbene, tale riunione sarebbe di «importanza cruciale» per quanto riguarda le ricorrenti stesse, dal momento che essa fungerebbe da collegamento tra due riunioni del 1998 e le due riunioni del 2000, alle quali la Barlo era presente.

93      A questo proposito, occorre ricordare che il punto 164 della decisione impugnata enuncia quanto segue:

«Nel maggio o giugno 1999 si è svolta una riunione tra i rappresentanti della Atofina, della ICI, della Degussa, della Barlo e della Irpen (un produttore locale) in un hotel di Barcellona. Lo scopo della riunione era di informare la Irpen in merito agli accordi sui prezzi e di integrarli negli accordi. Le discussioni hanno riguardato anche la definizione dei prezzi minimi, compresi i prezzi per pallet. Le discussioni si sono svolte paese per paese e cliente per cliente, con una precisa definizione del calendario previsto per gli aumenti dei prezzi per ciascun paese».

94      Come sottolineato dalle ricorrenti, è pacifico che la Commissione non ha avuto a disposizione alcuna prova documentale riguardo a tale riunione non soltanto per quanto riguarda il suo carattere anticoncorrenziale, ma anche relativamente al suo stesso svolgimento e ai soggetti che vi hanno partecipato. Infatti, per corroborare la descrizione di tale riunione, la Commissione ha soltanto citato, nella decisione impugnata, una dichiarazione resa dalla Atofina nell’ambito della sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, e la conferma fornita dalla Degussa nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

95      Occorre dunque verificare se tali dichiarazioni permettessero di ritenere sufficientemente e legalmente dimostrata la partecipazione della Barlo all’asserita riunione.

96      A questo proposito occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza illustrata sopra ai punti 52‑54, le dichiarazioni effettuate nell’ambito della politica di clemenza giocano un ruolo importante. Tali dichiarazioni effettuate a nome di imprese hanno un valore probatorio non trascurabile, dal momento che esse comportano rischi giuridici ed economici considerevoli (v., del pari, sentenza del Tribunale 24 marzo 2011, causa T‑385/06, Aalberts Industries e a./Commissione, Racc. pag. II‑1223, punto 47). Tuttavia, dalla giurisprudenza citata sopra ai punti 53 e 55 risulta anche che le dichiarazioni effettuate da imprese incolpate nell’ambito di domande presentate ai sensi della comunicazione sulla cooperazione devono essere valutate con prudenza e, ove vengano contestate, non possono in generale essere accettate in assenza di ulteriori elementi a conferma.

97      Inoltre, al fine di esaminare il valore probatorio delle dichiarazioni delle imprese che hanno presentato una domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, il Tribunale prende in considerazione, in particolare, l’importanza degli indizi concordanti che corroborano la pertinenza di tali dichiarazioni (sentenze JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 44, punto 220, e Peróxidos Orgánicos/Commissione, cit. supra al punto 53, punto 70). Allo stesso modo, la pertinenza di una dichiarazione influisce, eventualmente, sul grado di corroborazione richiesto (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 44, punto 220).

98      Nel caso di specie, riguardo alla dichiarazione della Atofina, resa nell’ambito della domanda da essa presentata ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, le ricorrenti sostengono che essa manca di valore probatorio, non essendo sufficientemente precisa.

99      A questo proposito, occorre rilevare che la Atofina colloca la riunione in questione nel quadro di una serie di riunioni che si sarebbero svolte nel periodo che va dall’estate 1997 fino al 1999, le quali sono descritte in una pagina estratta dalla sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, allegata al controricorso. Nella parte alta di tale pagina, sotto il titolo «Attori», la Atofina ha indicato le imprese coinvolte, vale a dire la Atoglas, la Röhm, la Degussa, la Lucite (ICI), la Repsol e la Barlo, nonché l’identità dei loro rappresentanti, e in particolare «W. [B.] + E. [S.] a partire dal 99» per quanto riguarda la Barlo. Successivamente, la Atofina ha descritto varie riunioni in Germania – di cui due a Darmstadt nell’estate e nell’autunno 1998 –, in Francia e in Italia. Infine, nella parte bassa della pagina suddetta, la Atofina ha indicato quanto segue:

«Nel maggio/giugno 99

Riunione in un hotel del centro di Barcellona: gli stessi più Irpen (produttore locale) e la presenza dei rappresentanti delle reti locali.

Contenuto delle discussioni a Darmstadt e a livello locale:

I livelli dei prezzi presso distributori (70 % del mercato), definizione di obiettivi di prezzi mini per i trasformatori, fissazione prezzi mini per pallet».

100    Occorre constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tale dichiarazione consentiva di identificare tanto i partecipanti alla riunione quanto il contenuto anticoncorrenziale di quest’ultima. Infatti, la menzione «gli stessi più Irpen» deve essere letta alla luce della menzione dei partecipanti alle differenti riunioni che compare in alto nella pagina contenente la dichiarazione della Atofina, dove quest’ultima ha indicato in particolare «Barlo [:] W. [B.] + E. [S.] a partire dal 99». Allo stesso modo, l’indicazione «contenuto delle discussioni (...) a livello locale», nel contesto di tale pagina, deve necessariamente essere intesa come riguardante in particolare la riunione a Barcellona di cui si discute. Infatti, secondo la Atofina, il contenuto di tale riunione è consistito nella fissazione dei «livelli dei prezzi presso [i] distributori», nella «definizione di obiettivi di prezzi mini per i trasformatori» e nella «fissazione [di] prezzi mini per pallet». Inoltre, anche se tale documento non viene citato nel punto 164 della decisione impugnata, risulta dal fascicolo che, successivamente, in risposta ad una richiesta di informazioni della Commissione, la Atofina ha fornito commenti supplementari in merito alla riunione controversa, menzionando esplicitamente la presenza del rappresentante della Barlo. Inoltre, la Atofina ha aggiunto una precisazione supplementare riguardo al contenuto anticoncorrenziale della riunione, affermando che la sua «finalità (...) era di estendere la struttura tariffaria a Spagna/Portogallo e di convincere i produttori locali ad associarvisi».

101    Da ciò risulta, senza ombra di ambiguità, che, secondo la Atofina, il rappresentante della Barlo figurava tra i partecipanti alla riunione in questione e che quest’ultima aveva un carattere anticoncorrenziale.

102    Tuttavia, occorre rilevare anche che giustamente le ricorrenti sostengono che la dichiarazione della Atofina non contiene molte precisazioni in merito all’asserita riunione di Barcellona. Infatti, detta dichiarazione non consente di identificare né la data, né il luogo esatto della riunione, né i temi che vi sarebbero stati specificamente affrontati. Alcune precisazioni in merito a quest’ultimo punto sono state aggiunte soltanto in un momento successivo (v. supra, punto 100). Tale descrizione contrasta con quella delle altre riunioni indicate nella pagina in questione, la quale indica i nomi degli hotel in cui tali riunioni si sono svolte, i temi specifici discussi e talvolta anche ulteriori dettagli, come ad esempio l’indicazione dell’impresa che ha pagato le spese dell’hotel. Allo stesso modo, fatta eccezione per la menzione del rappresentante della Barlo tra i partecipanti alla riunione, la dichiarazione della Atofina non contiene alcuna informazione specifica per quanto riguarda la Barlo stessa.

103    Inoltre, occorre constatare che la pertinenza della dichiarazione della Atofina può essere ridimensionata alla luce della valutazione, effettuata dalla Commissione, delle altre riunioni che detta impresa ha menzionato. Occorre rilevare infatti che, per quanto riguarda le altre otto riunioni facenti parte della serie menzionata nella dichiarazione della Atofina [riunioni svoltesi nel settembre 1997 a Dernbach, nell’aprile 1998 a Dernbach, nel giugno 1998 a Idstein (Germania), nella primavera 1998 a Parigi (Francia), nell’estate 1998 a Darmstadt, nell’autunno 1998 a Darmstadt, e due riunioni svoltesi a Milano (Italia) o nei pressi di Milano nel 1999], soltanto due, per le quali la Barlo ha ammesso la propria partecipazione – ossia la riunione di Dernbach nell’aprile 1998 e la riunione di Darmstadt nel giugno 1998 –, sono state prese in considerazione quale elemento a carico delle ricorrenti nella decisione impugnata. Orbene, si ricorda che, secondo la Atofina, gli «attori», tra i quali la Barlo, menzionati in alto nella pagina della dichiarazione della Atofina medesima, hanno partecipato all’intera serie di riunioni.

104    Date tali circostanze, in assenza di qualsiasi prova documentale in merito alla riunione controversa, occorre esaminare con un’attenzione particolare la conferma della Degussa, per quanto riguarda la presenza della Barlo alla riunione controversa.

105    Orbene, occorre constatare anzitutto che la pertinenza della conferma della Degussa è limitata, tenuto conto del suo contenuto, da un lato, e delle circostanze in cui essa è intervenuta, dall’altro.

106    Infatti, da un lato, la Degussa ha confermato, in via del tutto generica, «lo svolgimento, il contenuto e i partecipanti» della riunione e non ha fatto riferimento ad alcuna informazione specifica riguardante la Barlo. La sola precisazione contenuta in tale dichiarazione riguarda l’oggetto di tale riunione (l’implicazione della Irpen negli accordi) e non riguarda specificamente la Barlo. Del resto, la Degussa ha affermato esplicitamente che non si ricordava più dei dettagli e, in particolare, che non poteva indicare la data della riunione, mancando un’attestazione delle spese di trasporto del sig. F. per questo periodo.

107    Occorre dunque constatare che il grado di corroborazione offerto da tale dichiarazione, per quanto riguarda la presenza della Barlo alla riunione controversa, è relativamente modesto.

108    Dall’altro lato, riguardo agli argomenti delle ricorrenti relativi al fatto che tale conferma è stata presentata in uno stadio troppo avanzato del procedimento, ossia nella risposta alla comunicazione degli addebiti, occorre rilevare che tale circostanza non consente, di per sé stessa, di negare qualsiasi valore probatorio alla dichiarazione della Degussa, la quale deve essere esaminata alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti nel caso di specie.

109    Tuttavia, una simile dichiarazione ha un valore probatorio minore di quello che avrebbe se fosse stata effettuata spontaneamente, e ciò indipendentemente dalla dichiarazione della Atofina. In particolare, quando l’impresa che presenta una domanda di immunità conosce gli elementi raccolti dalla Commissione nell’ambito della sua indagine, la logica sottesa al procedimento previsto dalla comunicazione sulla cooperazione – secondo la quale qualsiasi tentativo di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione dell’impresa (v. supra, punto 53) – non si applica nella stessa misura in cui trova applicazione ove si tratti di una dichiarazione spontanea, non supportata dalla conoscenza degli addebiti per i quali la Commissione procede. Allo stesso modo, le considerazioni secondo cui le dichiarazioni ai sensi della comunicazione sulla cooperazione vanno contro gli interessi del dichiarante e debbono, in via di principio, essere considerate come elementi di prova particolarmente affidabili (v. supra, punto 54) possono non essere pienamente applicabili per quanto riguarda la risposta alla comunicazione degli addebiti di un’impresa che abbia presentato una domanda di immunità, come la Degussa.

110    Inoltre, non si può escludere che la portata di tale conferma sia influenzata dal contenuto della comunicazione degli addebiti qualora si tratti, come nel caso di specie, di una conferma del tutto generica dello «svolgimento», del «contenuto» e dei «partecipanti» di una riunione. Tale considerazione viene illustrata dal trattamento riservato a due riunioni a Milano o nei pressi di Milano che si sarebbero tenute, secondo la dichiarazione della Atofina, nel 1999. Nella sua risposta ad un quesito del Tribunale, la Commissione ha chiarito che essa «non [aveva] accolto quale elemento a carico [delle ricorrenti] [queste] due riunioni menzionate dalla Atofina [nella sua dichiarazione], in quanto la seconda richiesta di clemenza, quella della Degussa, non confermava esplicitamente la presenza della Barlo a queste riunioni». La Commissione ha inoltre precisato che, «[a]l punto 160 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la Degussa [si era] accontenta[ta] di ricordare la presenza della Atofina, della Degussa, della Lucite, della Madreperla e della Plastidit, come indicato al punto 240 della comunicazione degli addebiti». Orbene, la Commissione non ha chiarito perché, al punto 240 della comunicazione degli addebiti, essa avesse scelto di non menzionare la Barlo tra i partecipanti a due riunioni svoltesi a Milano o nei pressi di Milano, mentre invece l’aveva fatto per la controversa riunione di Barcellona, e ciò in una situazione in cui, in entrambi i casi, la presenza della Barlo era stata evocata dalla Atofina nei medesimi termini [«gli stessi più (...)»]. Non si può dunque escludere che, per quanto riguarda l’identità dei partecipanti a riunioni a carattere anticoncorrenziale, la Degussa si sia fidata, in una certa misura, dei termini utilizzati nella comunicazione degli addebiti, anziché procedere alla ricostruzione obiettiva dei fatti.

111    Infine, occorre ricordare, da un lato, che le ricorrenti contestano fermamente la presenza della Barlo alla riunione controversa, e ciò malgrado che esse ammettano esplicitamente la presenza di quest’ultima in tutte le altre riunioni assunte nella decisione impugnata come elementi a loro carico, e, dall’altro, che la decisione impugnata non fa riferimento ad alcun’altra conferma di tale riunione, la quale coinvolgeva, secondo la Atofina, anche la ICI (divenuta Lucite) nonché le imprese «Repsol» e «Irpen», e ciò malgrado che anche la ICI e la Lucite avessero presentato domande ai sensi della comunicazione sulla cooperazione.

112    Alla luce del complesso di elementi esaminati qui sopra e, in particolare, dell’incapacità della Commissione di raccogliere prove documentali riguardanti la riunione in questione ovvero dichiarazioni più circostanziate in merito alla presenza della Barlo a tale riunione, e tenuto conto del principio secondo cui l’eventuale dubbio nella mente del giudice deve risolversi a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione (v. supra, punto 58), occorre constatare che la riunione di Barcellona menzionata nel punto 164 della decisione impugnata non poteva essere assunta come elemento a carico delle ricorrenti.

113    A questo proposito, occorre senza dubbio rilevare che la Commissione è nel giusto quando afferma che, se certo essa deve far riferimento a prove precise e concordanti per fondare il fermo convincimento che l’infrazione è stata commessa (v., in tal senso, sentenze Volkswagen/Commissione, cit. supra al punto 43, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Lafarge/Commissione, cit. supra al punto 43, punto 55), non ogni prova da essa fornita deve necessariamente rispondere a tali criteri per quanto riguarda ciascun elemento dell’infrazione, bensì è sufficiente che il complesso di indizi fatto valere dall’istituzione, valutato nella sua globalità, soddisfi tale esigenza (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 44, punto 180 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari giustamente la Commissione insiste sul fatto che le prove devono essere valutate nella loro globalità tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II‑347, punto 175).

114    Tuttavia, nella misura in cui la Commissione sostiene che la riunione di Barcellona del maggio‑giugno 1999 deve essere valutata alla luce della cooperazione continuativa tra i membri dell’intesa, cominciata, secondo la Degussa, a partire dal 1984‑1985, occorre ricordare che la Commissione ha ammesso nella decisione impugnata che «la partecipazione della Barlo all’intesa non p[oteva] essere paragonata a quella della maggior parte delle altre imprese», in particolare a motivo del fatto che «i contatti anticoncorrenziali acclarati dimostra[vano] piuttosto che la Barlo assisteva in maniera sporadica alle riunioni che si limitavano a tenerla al corrente riguardo agli accordi o alle pratiche anticoncorrenziali convenuti per le lastre compatte in PMMA» (punto 373 della decisione impugnata). Inoltre, la Commissione ha altresì ammesso che la Barlo aveva partecipato all’infrazione per un periodo più breve rispetto alle altre imprese, ossia dal 30 aprile 1998 al 21 agosto 2000, mentre l’infrazione in quanto tale è stata accertata per il periodo che va dal 23 gennaio 1997 al 12 settembre 2002. Tenuto conto di tutte queste circostanze, è senz’altro plausibile che la partecipazione della Barlo all’intesa si sia limitata alle quattro riunioni per le quali le ricorrenti hanno ammesso la sua presenza. Pertanto, né la valutazione globale del complesso di indizi raccolti dalla Commissione a carico delle ricorrenti, né il contesto della vicenda consentono di modificare la conclusione enunciata sopra al punto 112.

115    Ne consegue che la presente censura deve essere accolta.

–       Sull’assenza di altri contatti o scambi ai quali la Barlo avrebbe partecipato

116    Le ricorrenti contestano l’esattezza delle affermazioni contenute nel punto 227 della decisione impugnata. Da un lato, esse rilevano che la descrizione dettagliata delle riunioni alle quali la Barlo ha partecipato mostra che queste ultime non sono servite ad informare tale impresa in merito al contenuto delle riunioni cui essa era mancata. Dall’altro lato, le ricorrenti sottolineano che la decisione impugnata non indica minimamente l’esistenza di ulteriori contatti o scambi ai quali la Barlo avrebbe preso parte e che non viene fornita alcuna prova a sostegno dell’esistenza di tali contatti o scambi.

117    A questo proposito occorre ricordare che il punto 227 della decisione impugnata è così formulato:

«(...) il fatto che la Barlo forse non abbia partecipato a tutte le riunioni dedicate al prodotto nel quale tale impresa è specializzata (ossia le lastre compatte in PMMA) non influisce in alcun modo sulla valutazione della sua partecipazione all’intesa, in quanto essa ha partecipato a riunioni precedenti e successive alle riunioni cui era mancata ed era in grado di essere informata e di tener conto delle informazioni scambiate con i suoi concorrenti al fine di stabilire il proprio comportamento commerciale sul mercato (...)».

118    Occorre constatare che l’argomentazione delle ricorrenti si basa su una lettura erronea del punto sopra citato. Infatti, in quest’ultimo, la Commissione si è limitata a respingere la tesi secondo cui le ricorrenti non avrebbero potuto essere ritenute responsabili dell’infrazione unica e continuata a motivo del numero limitato di riunioni alle quali la Barlo aveva partecipato. Per contro, la Commissione non ha sostenuto né che la Barlo fosse stata effettivamente informata del contenuto delle riunioni cui non aveva preso parte, né che vi fossero stati altri contatti o scambi nei quali la Barlo era coinvolta. La Commissione si è limitata ad evocare la possibilità che la Barlo fosse stata informata («era in grado»), possibilità che del resto non viene contestata nel ricorso introduttivo del giudizio.

119    L’argomentazione delle ricorrenti è dunque inoperante.

120    Inoltre, è pacifico tra le parti che le censure formulate dalla Commissione a carico delle ricorrenti si basano sulla partecipazione della Barlo a cinque riunioni anticoncorrenziali riguardanti le lastre compatte in PMMA, le quali sono state esaminate poc’anzi.

121    Del resto, nella misura in cui le ricorrenti contestano la propria responsabilità per l’infrazione unica, si rimanda alla disamina della seconda parte del primo motivo, che viene effettuata qui di seguito.

122    Pertanto, la presente censura deve essere respinta.

–       Conclusione relativa alla prima parte del primo motivo

123    Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima parte del primo motivo, relativa all’erronea valutazione delle riunioni e degli altri contatti o scambi che hanno visto coinvolta la Barlo, deve essere accolta nella parte in cui riguarda la valutazione dell’asserita partecipazione della Barlo alla riunione del maggio o giugno 1999 a Barcellona, e deve essere respinta per il resto. L’eventuale incidenza di tale conclusione sulla legittimità della decisione impugnata e sulla determinazione dell’importo dell’ammenda verrà esaminata in prosieguo.

 Sulla seconda parte del primo motivo, relativa all’erronea valutazione della partecipazione della Barlo ad un «progetto anticoncorrenziale unico e comune» riguardante tre prodotti in PMMA

124    Le ricorrenti fanno valere che, nella decisione impugnata, la Commissione ha erroneamente affermato che esse avevano violato l’art. 81 CE in virtù della loro adesione o del loro contributo ad un «progetto anticoncorrenziale unico e comune» riguardante tre categorie di prodotti, vale a dire le masse da stampaggio in PMMA, le lastre compatte in PMMA e le lastre in PMMA per usi sanitari.

125    A questo proposito occorre ricordare, in via preliminare, che, considerata la natura delle infrazioni alle norme sulla concorrenza e visti la natura e il grado di severità delle sanzioni per esse previste, la responsabilità per la commissione di tali infrazioni ha carattere personale (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 34, punto 78).

126    Successivamente occorre rilevare che gli accordi e le pratiche concordate di cui all’art. 81, n. 1, CE derivano necessariamente dal concorso di più imprese, tutte coautrici dell’infrazione, la cui partecipazione può però presentare forme differenti a seconda, segnatamente, delle caratteristiche del mercato interessato e della posizione di ciascuna impresa su di esso, degli scopi perseguiti e delle modalità di esecuzione scelte o previste. Tuttavia, la semplice circostanza che ciascuna impresa partecipi all’infrazione con modalità ad essa peculiari non basta ad escluderne la responsabilità per la globalità dell’illecito, la quale sussiste anche per quei comportamenti che vengano materialmente messi in atto da altre imprese partecipanti, ma che condividano il medesimo oggetto od effetto anticoncorrenziale (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 34, punti 79 e 80).

127    Una violazione dell’art. 81, n. 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti, come pure da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé stessi e isolatamente presi una violazione della suddetta disposizione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 34, punto 81). Ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa della loro identica finalità di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v. sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 46, punto 258 e la giurisprudenza ivi citata), anche se sia dimostrato che l’impresa interessata ha partecipato direttamente soltanto ad uno o più elementi costitutivi dell’infrazione (v. sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/Commissione, Racc. pag. II‑4949, punto 161 e la giurisprudenza ivi citata).

128    Secondo la giurisprudenza della Corte, per dimostrare la partecipazione di un’impresa ad un siffatto accordo unico, la Commissione deve fornire la prova che l’impresa in questione intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme dei partecipanti, e che essa era a conoscenza dei comportamenti materiali programmati o messi in atto da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 34, punto 87, e Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 46, punto 83).

129    Infine, occorre sottolineare che il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato deve essere preso in considerazione in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 34, punto 90, e Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 46, punto 86).

130    Nella specie, in primo luogo, occorre rilevare che il dispositivo della decisione impugnata non precisa l’esatta portata dell’infrazione per la quale le destinatarie di tale decisione sono state ritenute responsabili, dato che l’art. 1 si limita ad evocare «un insieme di accordi e di pratiche concordate nel settore dei metacrilati», senza menzionare specificamente i prodotti coinvolti.

131    Va però ricordato che, per giurisprudenza consolidata, il dispositivo di un atto è inscindibile dalla sua motivazione e deve essere interpretato, ove occorra, tenendo conto delle ragioni che hanno condotto alla sua adozione (v. sentenza del Tribunale 17 settembre 2007, causa T‑201/04, Microsoft/Commissione, Racc. pag. II‑3601, punto 1258 e la giurisprudenza ivi citata).

132    Orbene, il punto 2 della decisione impugnata indica chiaramente che l’infrazione unica e continuata riguarda tre prodotti in PMMA, nei termini che seguono:

«I destinatari della presente decisione hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE nel settore dei metacrilati per quanto riguarda i seguenti tre prodotti:

–        masse da stampaggio in PMMA;

–        lastre compatte in PMMA, e

–        lastre in PMMA per usi sanitari».

133    Inoltre, nei punti 222‑226 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto le ragioni per le quali aveva ritenuto che l’intesa in questione potesse essere qualificata come infrazione unica e continuata riguardante i tre prodotti sopra menzionati. In tale contesto, la situazione specifica delle ricorrenti viene descritta nei seguenti termini:

«Il fatto che un’impresa interessata non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell’intesa complessiva non può esonerarla da responsabilità per la violazione dell’art. 81 [CE]. Nel caso di specie, la circostanza che [la] Barlo non produca tutti e tre i prodotti in PMMA come gli altri soggetti partecipanti agli accordi anticoncorrenziali non modifica né la natura né la finalità dell’infrazione, che era di distorcere l’andamento normale dei prezzi di tutti questi prodotti. Risulta chiaramente dai fatti descritti nella sezione 3 [della decisione impugnata] che tutti i soggetti partecipanti agli accordi anticoncorrenziali aderivano e contribuivano, nella misura delle loro possibilità (vale a dire a seconda che essi fossero specializzati in uno, o più d’uno, dei prodotti oggetto di tali accordi), al progetto anticoncorrenziale comune» (punto 226 della decisione impugnata).

134    È dunque giocoforza constatare, alla luce delle motivazioni della decisione impugnata, che l’art. 1 di quest’ultima considera le ricorrenti responsabili per la partecipazione ad un’infrazione unica e continuata per quanto riguarda le masse da stampaggio in PMMA, le lastre compatte in PMMA e le lastre in PMMA per usi sanitari.

135    In secondo luogo, occorre rilevare che la questione sottoposta alla valutazione del Tribunale non è quella dell’esistenza di un’infrazione unica riguardante i tre prodotti in questione, bensì quella della responsabilità delle ricorrenti per l’infrazione nella sua interezza. Infatti, è soltanto in sede di replica che le ricorrenti hanno formulato l’argomentazione volta a rimettere in discussione l’esistenza, in quanto tale, di un’infrazione unica. Tale argomentazione deve essere considerata come un motivo nuovo e va respinta perché irricevibile a norma dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Inoltre, alla luce delle considerazioni che seguono, non sarebbe comunque stato necessario esaminare l’argomentazione suddetta.

136    Occorre dunque verificare se la partecipazione delle ricorrenti all’infrazione fosse idonea a far sorgere in capo ad esse, per effetto del loro proprio comportamento, la responsabilità per l’intera infrazione commessa durante il periodo della loro partecipazione.

137    A questo proposito occorre, in primo luogo, respingere l’argomento relativo al fatto che la Barlo non operava nel settore di una delle categorie di prodotti, ossia quello delle lastre in PMMA per usi sanitari. Al riguardo è sufficiente constatare che, come già statuito dal Tribunale, un’impresa può violare il divieto previsto dall’art. 81, n. 1, CE quando il suo comportamento, coordinato con quello di altre imprese, ha per obiettivo di restringere la concorrenza su un particolare mercato rilevante all’interno del mercato comune, senza che ciò presupponga necessariamente che essa stessa operi su tale mercato rilevante (sentenze del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑99/04, AC‑Treuhand/Commissione, Racc. pag. II‑1501, e 8 settembre 2010, causa T‑29/05, Deltafina/Commissione, Racc. pag. II‑4077, punto 48). Di conseguenza, il semplice fatto che la Barlo non operasse nel settore delle lastre in PMMA per usi sanitari non implica necessariamente che le ricorrenti non potessero essere considerate responsabili per un’infrazione commessa in relazione a tale prodotto.

138    In secondo luogo, il fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione abbia «abbandonato gli addebiti formulati nei confronti [delle ricorrenti] in relazione alle masse da stampaggio in PMMA» (punto 93 della decisione impugnata) non implica neanch’esso che le ricorrenti non potessero essere considerate responsabili per l’infrazione unica riguardante, in particolare, tale prodotto.

139    Indubbiamente, i termini impiegati dalla Commissione al punto 93 della decisione impugnata sono infelici e potrebbero sembrare contraddittori con la responsabilità delle ricorrenti per tale infrazione unica, dichiarata all’art. 1 della medesima decisione, così come interpretato alla luce dei punti 2 e 226 di quest’ultima (v. supra, punti 130‑134). Tuttavia, considerando l’insieme delle motivazioni della decisione impugnata, il punto 93 di quest’ultima deve essere necessariamente inteso nel senso che, ad avviso della Commissione, la partecipazione diretta della Barlo alla parte dell’intesa relativa alle masse da stampaggio in PMMA non era dimostrata. Orbene, questo fatto solo non esclude, di per sé, la responsabilità delle ricorrenti per l’infrazione unica riguardante i tre prodotti in questione (v. supra, punto 126).

140    In terzo luogo, neppure il fatto che, per quanto riguarda le ricorrenti, la Commissione abbia menzionato, nella decisione impugnata, soltanto cinque riunioni – che si sarebbero distribuite su un periodo di più di due anni, e nessuna delle quali avrebbe inoltre costituito una «riunione al vertice» dove venivano conclusi gli «accordi di collaborazione fondamentali» (punto 105 della decisione impugnata) – è sufficiente per escludere la loro responsabilità a titolo di un’infrazione unica.

141    Infatti, risulta dalla giurisprudenza che la circostanza che varie imprese abbiano svolto ruoli differenti nel perseguimento di un comune obiettivo non elimina l’identità dell’oggetto anticoncorrenziale e, pertanto, dell’infrazione, a condizione che ogni impresa, al proprio livello, abbia contribuito al perseguimento dell’obiettivo comune (v. sentenza del Tribunale 28 aprile 2010, causa T‑452/05, BST/Commissione, Racc. pag. II‑1373, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata). Inoltre, secondo la giurisprudenza, nell’ambito di un accordo globale esteso su diversi anni, importa poco un intervallo di qualche mese tra le estrinsecazioni dell’intesa. È invece determinante il fatto che le diverse azioni rientrino in un piano d’insieme in ragione del loro identico oggetto (sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 46, punto 260, e Lafarge/Commissione, cit. supra al punto 43, punto 483).

142    Così, in quarto luogo, resta da verificare, alla luce degli argomenti sollevati dalle ricorrenti, se siano soddisfatti i presupposti fissati dalla giurisprudenza menzionata sopra al punto 128.

143    A questo proposito, il Tribunale ha precisato che un’impresa poteva essere ritenuta responsabile di un’intesa globale anche quando vi fosse la prova che essa aveva partecipato in modo diretto soltanto ad uno o più elementi costitutivi dell’intesa stessa, se, da un lato, detta impresa sapeva, o doveva necessariamente sapere, che la collusione cui partecipava – in particolare tramite regolari riunioni organizzate nel corso di più anni – rientrava in un piano generale diretto a falsare il gioco normale della concorrenza e, dall’altro, questo piano generale abbracciava la totalità degli elementi costitutivi dell’intesa (sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑48/00, Corus UK/Commissione, Racc. pag. II‑2325, punto 176, e BST/Commissione, cit. supra al punto 141, punto 32).

144    Pertanto, la semplice identità di oggetto tra un accordo cui un’impresa abbia partecipato e un’intesa globale non è sufficiente per imputare all’impresa in questione la partecipazione a tale intesa. Infatti, la partecipazione di detta impresa all’accordo in questione potrebbe costituire l’espressione della sua adesione all’intesa globale soltanto se essa, al momento della sua partecipazione all’accordo, sapeva o avrebbe dovuto sapere che in tal modo entrava a far parte di tale intesa globale (sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑28/99, Sigma Tecnologie/Commissione, Racc. pag. II‑1845, punto 45, e Bolloré e a./Commissione, cit. supra al punto 54, punto 209).

145    A questo proposito, occorre anzitutto rilevare che la Commissione non ha dimostrato, e neppure preteso, che la Barlo sapesse o avrebbe dovuto sapere che, partecipando ad un’intesa riguardante le lastre compatte in PMMA, essa entrava a far parte di un’intesa globale riguardante tre prodotti in PMMA.

146    Al contrario, come giustamente sottolineato dalle ricorrenti, la stessa Commissione ha ammesso nella decisione impugnata che «la Barlo non [era] a conoscenza, ovvero [poteva] non essere necessariamente a conoscenza, del progetto complessivo di accordi anticoncorrenziali» (punto 335 della decisione impugnata).

147    Allo stesso modo, la Commissione non asserisce che la Barlo fosse a conoscenza dei comportamenti materiali programmati o messi in atto da altre imprese nel perseguimento dei medesimi obiettivi, ovvero che essa potesse ragionevolmente prevederli e fosse disposta ad accettarne il rischio. Al contrario, la detta istituzione afferma, nel suo controricorso, che la Barlo era al corrente delle azioni dei propri concorrenti intese a realizzare tale obiettivo unico «quantomeno con riguardo alle lastre compatte in PMMA».

148    La tesi difesa dalla Commissione riposa infatti sulla semplice affermazione secondo cui l’infrazione che la Barlo può aver «soggettivamente percepito» come riguardante unicamente le lastre compatte in PMMA era in realtà parte integrante di un’infrazione unica più vasta comprendente i tre prodotti in PMMA. Orbene, risulta chiaramente dalla giurisprudenza menzionata sopra ai punti 128, 143 e 144 che la percezione soggettiva dell’infrazione costituisce un elemento pertinente nella prospettiva dell’art. 81, n. 1, CE. A questo proposito, infatti, occorre ricordare che tale disposizione non trova applicazione a meno che non sussista una volontà concorde tra le parti interessate (v. sentenza del Tribunale 19 maggio 2010, causa T‑18/05, IMI e a./Commissione, Racc. pag. II‑1769, punto 88 e la giurisprudenza ivi citata).

149    Inoltre, occorre sottolineare che il semplice fatto che la Barlo conoscesse e perseguisse gli obiettivi anticoncorrenziali nel settore delle lastre compatte in PMMA non consentiva di concludere nel senso che tale conoscenza sussistesse con riguardo all’obiettivo unico perseguito mediante l’intesa unitaria nel settore dei metacrilati. Infatti, come già statuito dalla giurisprudenza, la nozione di obiettivo unico non può essere determinata riferendosi in generale alla distorsione della concorrenza in un dato settore, dal momento che il pregiudizio per la concorrenza costituisce, in quanto oggetto od effetto, un elemento connaturato a qualunque comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE. Una siffatta definizione della nozione di obiettivo unico rischierebbe di privare la nozione di infrazione unica e continuata di una parte del suo significato, in quanto avrebbe per conseguenza che vari comportamenti concernenti un settore economico, vietati dall’art. 81, n. 1, CE, dovrebbero essere sistematicamente qualificati come elementi costitutivi di un’infrazione unica (sentenze del Tribunale BASF e UCB/Commissione, cit. supra al punto 127, punto 180, e 28 aprile 2010, causa T‑446/05, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, Racc. pag. II‑1255, punto 92).

150    Infatti, la tesi della Commissione permetterebbe di imputare ad un’impresa un’infrazione unica per effetto della semplice constatazione di nessi oggettivi tra tale infrazione e l’accordo cui detta impresa ha partecipato, come ad esempio l’appartenenza allo stesso settore economico, e ciò persino senza che sia stato dimostrato che l’impresa in questione era consapevole dell’esistenza di un’infrazione unica siffatta ovvero poteva ragionevolmente prevederla ed era disposta ad accettarne il rischio.

151    Occorre dunque constatare che la Commissione non ha dimostrato che la partecipazione della Barlo all’infrazione riguardante le lastre compatte in PMMA avesse determinato, per effetto del comportamento della Barlo medesima, l’insorgere della responsabilità delle ricorrenti per l’infrazione unica nella sua interezza. Occorre quindi dichiarare fondata la seconda parte del primo motivo.

152    Di conseguenza, va annullato l’art. 1 della decisione impugnata nella misura in cui dichiara che le ricorrenti hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’Accordo SEE partecipando ad un insieme di accordi e di pratiche concordate riguardanti non soltanto le lastre compatte in PMMA, ma anche le masse da stampaggio in PMMA e le lastre in PMMA per usi sanitari.

153    Per quanto riguarda l’eventuale incidenza di tale constatazione sull’ammontare dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, essa verrà esaminata in seguito, nell’ambito della disamina della seconda parte del secondo motivo, riguardante l’erronea valutazione della gravità dell’infrazione.

 Sulla terza parte del primo motivo, relativa ad un’erronea valutazione della partecipazione della Barlo ad un’infrazione continuata

154    Le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato che esse avevano commesso un’infrazione a carattere continuato. Le ricorrenti sottolineano che la decisione impugnata si basa sulla presenza della Barlo a cinque riunioni distribuite su un lasso di tempo superiore a due anni, ciò che escluderebbe, da un punto di vista pratico, qualsiasi forma di partecipazione continuativa all’intesa. Inoltre, le ricorrenti fanno osservare che – senza tener conto della presunta riunione a Barcellona nel maggio o giugno 1999, della quale esse negano l’esistenza – la decisione impugnata si fonda su quattro riunioni, delle quali le prime due si sono verosimilmente svolte nel primo semestre del 1998, mentre le altre due hanno avuto luogo nel 2000, ciò che corrisponde ad un intervallo di 20 mesi tra tali riunioni.

155    A questo proposito, occorre ricordare che la durata dell’infrazione è un elemento costitutivo della nozione di infrazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, e che l’onere della prova relativa a tale elemento incombe, in via principale, alla Commissione. La giurisprudenza esige che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la Commissione si fondi quantomeno su elementi di prova riferiti a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo da potersi ragionevolmente riconoscere che l’infrazione si è protratta ininterrottamente tra due date precise (v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2009, causa T‑450/05, Peugeot e Peugeot Nederland/Commissione, Racc. pag. II‑2533, punto 220 e la giurisprudenza ivi citata).

156    Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che la circostanza che il cartello, in quanto tale, sia stato ininterrotto non consente di escludere che uno o più dei suoi partecipanti abbiano interrotto la loro partecipazione per un certo periodo (sentenza IMI e a./Commissione, cit. supra al punto 148, punto 83).

157    Inoltre, riguardo alla tesi della Commissione secondo cui il carattere continuato di un’infrazione deve essere giudicato tenendo conto dell’assenza di una presa di distanze dall’intesa e della mancata ripresa di una politica veramente autonoma, e non considerando semplicemente l’astensione dalla partecipazione alle attività dell’intesa durante un breve periodo, va rilevato come tale tesi possa essere pertinente soltanto nel caso in cui la Commissione abbia adempiuto all’onere della prova che le incombe, consistente nella presentazione di elementi probatori relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo da potersi ragionevolmente riconoscere che l’infrazione si è protratta ininterrottamente tra due date precise (v. sentenza IMI e a./Commissione, cit. supra al punto 148, punto 86 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, un’eventuale accettazione della tesi della Commissione in mancanza di tali elementi di prova finirebbe per addossare sulle ricorrenti l’onere della prova riguardo alla durata dell’infrazione, in contrasto con i principi ricordati sopra ai punti 43 e 155.

158    Di conseguenza, occorre verificare se, nella specie, la Commissione abbia presentato, come essa sostiene, elementi di prova riferiti a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo.

159    A questo proposito, occorre rilevare anche che, se certo il periodo che separa due manifestazioni di un comportamento illecito è un criterio pertinente al fine di stabilire il carattere continuato di un’infrazione, ciò non toglie che la questione se tale periodo sia o no sufficientemente lungo per costituire un’interruzione dell’infrazione non può essere esaminata in astratto. Al contrario, occorre valutarla nel contesto del funzionamento dell’intesa in questione (sentenza IMI e a./Commissione, cit. supra al punto 148, punto 89), ivi comprese, eventualmente, le specifiche modalità della partecipazione dell’impresa di cui trattasi all’intesa suddetta.

160    Alla luce della valutazione effettuata in ordine alla prima parte del primo motivo, occorre constatare che gli addebiti formulati dalla Commissione a carico delle ricorrenti si basano sulla presenza della Barlo alle seguenti quattro riunioni: la riunione dell’aprile 1998 a Dernbach (punto 151 della decisione impugnata), la riunione del 29 giugno 1998 a Darmstadt (punto 155 della decisione impugnata), la riunione del 24 febbraio 2000 ad Heidelberg (punto 167 della decisione impugnata) e la riunione del 21 agosto 2000 a Deidesheim (punto 168 della decisione impugnata).

161    In primo luogo, occorre constatare che alcuni mesi soltanto hanno separato la riunione di Dernbach da quella di Darmstadt, da un lato, e la riunione di Heidelberg da quella di Deidesheim, dall’altro. Tali intervalli, considerati nel contesto del funzionamento dell’intesa, non sono sufficientemente lunghi per constatare un’interruzione della partecipazione della Barlo all’intesa. Peraltro, le ricorrenti non asseriscono il contrario.

162    In secondo luogo, occorre quindi stabilire se la Commissione abbia dimostrato la partecipazione continuativa della Barlo all’intesa tra la riunione del 29 giugno 1998 a Darmstadt (punto 155 della decisione impugnata) e la riunione del 24 febbraio 2000 a Heidelberg (punto 167 della decisione impugnata).

163    A questo proposito occorre constatare, da un lato, come dal punto 155 della decisione impugnata risulti che, alla riunione del 29 giugno 1998 a Darmstadt, i participanti si sono messi d’accordo su un rialzo dei prezzi per il mese di ottobre 1998. Anche se nel punto suddetto si afferma che la Barlo non lasciò intendere che avrebbe modificato la propria politica dei prezzi, e anche se la Barlo non viene menzionata, al punto 157 della decisione impugnata, tra le imprese che hanno concluso effettivamente un accordo in occasione della riunione del 29 giugno 1998 a Darmstadt, resta nondimeno vero il fatto che essa poteva approfittare delle informazioni relative al rialzo dei prezzi previsto per il mese di ottobre 1998 e adattare di conseguenza il proprio comportamento commerciale. Occorre dunque constatare che la Barlo ha partecipato all’intesa, in modo continuativo, fino alla fine dell’ottobre 1998.

164    Dall’altro lato, occorre constatare che la decisione impugnata fa riferimento a dieci riunioni in questo periodo riguardanti le lastre compatte in PMMA, che si sono svolte successivamente alla riunione di Darmstadt, e ciò in modo assai regolare almeno fino alla metà dell’anno 1999 (ossia le riunioni in data 18 agosto, 11 settembre e 10 dicembre 1998, le riunioni del 20 gennaio, 4 e 19 marzo nonché 5 maggio 1999, quelle del maggio o giugno 1999, nonché due riunioni supplementari in Italia nel 1999, in data imprecisata; punti 157 e segg. della decisione impugnata). Secondo la decisione impugnata, in occasione di tali riunioni i partecipanti si sono accordati in merito a rialzi dei prezzi e al trasferimento dei costi dei servizi in capo ai clienti e si sono scambiati informazioni sul mercato. Inoltre, il punto 166 della decisione impugnata menziona un rialzo dei prezzi annunciato il 1° novembre 1999 e messo in atto nel gennaio 2000 (punto 166 della decisione impugnata).

165    Da tali considerazioni risulta, da un lato, che il periodo di mancanza di contatti o di manifestazioni collusive da parte della Barlo ha avuto una durata di quasi sedici mesi (tra la fine del mese di ottobre 1998 e il 24 febbraio 2000) e, dall’altro, che tale periodo ha largamente superato gli intervalli nei quali le imprese partecipanti al cartello avevano manifestato le loro rispettive volontà di restringere la concorrenza. È dunque giocoforza constatare che la partecipazione continuativa della Barlo all’intesa non è stata dimostrata per questo periodo.

166    Inoltre, anche se, secondo la decisione impugnata, la partecipazione della Barlo si è comunque limitata ad una partecipazione «sporadica alle riunioni», che consisteva unicamente nel tenersi «al corrente riguardo agli accordi o alle pratiche anticoncorrenziali convenuti per le lastre compatte in PMMA» (punto 373 della decisione impugnata), tale considerazione non consente di inficiare la constatazione relativa all’interruzione della partecipazione della Barlo all’infrazione durante questo periodo. Infatti, in assenza di qualsiasi comprovato contatto anticoncorrenziale, non è consentito ritenere che la Barlo possa essere stata messa al corrente degli accordi conclusi durante questo periodo.

167    Occorre dunque annullare la decisione impugnata nella parte in cui afferma la responsabilità delle ricorrenti per la loro partecipazione al cartello tra il 1° novembre 1998 e il 23 febbraio 2000. L’eventuale incidenza di tale conclusione sulla determinazione dell’importo dell’ammenda verrà esaminata in seguito.

 Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti e del principio di proporzionalità

168    Le ricorrenti sostengono che, anche a supporre che esse vengano riconosciute colpevoli di una violazione dell’art. 81 CE, l’ammenda loro inflitta non rispetta le regole enunciate nell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e negli orientamenti e viola altresì il principio di proporzionalità.

 Sulla prima parte del secondo motivo, relativa all’erronea valutazione della durata della presunta infrazione

169    Le ricorrenti fanno valere che la durata della loro partecipazione all’infrazione, fissata nella decisione impugnata a due anni e tre mesi, è errata, per il fatto che la Commissione avrebbe a torto considerato le date del 30 aprile 1998 e del 21 agosto 2000 quali momenti, rispettivamente, di inizio e di fine della loro partecipazione all’infrazione, e soprattutto perché la decisione impugnata non contiene prove sufficienti a sostegno dell’affermazione del carattere continuativo e ininterrotto dell’infrazione durante questo periodo.

170    A questo proposito, in primo luogo, vanno respinte perché infondate le critiche delle ricorrenti riguardo alle date assunte dalla Commissione quale momento di inizio e di fine della partecipazione di dette ricorrenti all’infrazione.

171    Da un lato, come risulta da quanto precede, la partecipazione della Barlo alla riunione anticoncorrenziale dell’aprile 1998 a Dernbach è stata sufficientemente dimostrata. Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia potuto stabilire la data esatta di tale riunione è irrilevante per quanto riguarda l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, dal momento che è stata presa in considerazione la data per esse più vantaggiosa (il 30 aprile 1998).

172    Dall’altro lato, per quanto riguarda la data di cessazione della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione (il 21 agosto 2000), risulta da quanto sopra che, a tale data, la Barlo ha partecipato ad una riunione anticoncorrenziale dalla quale non ha preso le distanze. Ciò premesso, l’argomento relativo al fatto che la Barlo non avrebbe dato il proprio accordo agli aumenti di prezzo – anche a supporlo dimostrato – è irrilevante. Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che la Commissione non avrebbe dimostrato il comportamento illecito della Barlo a seguito di tale riunione.

173    In secondo luogo, occorre ricordare che, nell’ambito dell’esame della terza parte del primo motivo, si è già dichiarato che la partecipazione delle ricorrenti all’intesa tra il 1° novembre 1998 e il 23 febbraio 2000 non è stata dimostrata e che occorre annullare la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione ha affermato la loro responsabilità per tale periodo. Di conseguenza, occorre concludere altresì che erroneamente la Commissione ha preso in considerazione tale periodo ai fini della determinazione della durata della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione nell’ambito del calcolo dell’importo dell’ammenda.

174    Quanto alla tesi della Commissione secondo cui un’interruzione della partecipazione all’intesa dovrebbe portare a due ammende il cui importo complessivo sarebbe persino più elevato, essa va respinta. Infatti, come risulta da quanto precede, le ricorrenti hanno partecipato ad un’unica e medesima infrazione, anche se tale partecipazione è stata interrotta. Pertanto, l’importo dell’ammenda va valutato sulla base, in particolare, della gravità di tale infrazione, e non di quella di due infrazioni separate. Del resto, la gravità dell’infrazione, valutata in particolare alla luce della natura e dell’estensione geografica di quest’ultima, resta immutata, malgrado l’interruzione della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione stessa.

175    Pertanto, nell’esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito di cui gode il Tribunale, occorre ricalcolare l’importo dell’ammenda che è stata inflitta alle ricorrenti, tenendo conto della durata della loro partecipazione effettiva all’infrazione (v., in tal senso, sentenza IMI e a./Commissione, cit. supra al punto 148, punti 96, 97 e 190).

176    Alla luce di quanto precede, la durata di tale partecipazione all’infrazione è stata di 11 mesi e 28 giorni. Di conseguenza, secondo la metodologia di calcolo dell’importo dell’ammenda illustrata negli orientamenti e applicata dalla Commissione nella decisione impugnata, tale partecipazione costituisce un’infrazione di breve durata, per la quale non è in linea di principio prevista alcuna maggiorazione dell’importo dell’ammenda (punto 1 B degli orientamenti). Tuttavia, tale disposizione non enuncia una regola imperativa e, in ogni caso, essa non può vincolare il Tribunale nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito.

177    Orbene, alla luce delle circostanze del caso di specie e, in particolare, del carattere necessariamente approssimativo della durata menzionata al punto precedente, là dove viene assunto il 30 ottobre 1998 quale data finale del primo periodo di partecipazione delle ricorrenti all’intesa, e considerato altresì il fatto che tale partecipazione è successivamente ricominciata, il Tribunale reputa che una maggiorazione del 10% dell’importo di partenza dell’ammenda rifletta adeguatamente la durata della citata partecipazione all’infrazione.

178    Di conseguenza, l’importo dell’ammenda deve essere ridotto, sostituendo la maggiorazione del 20% dell’importo di partenza applicata dalla Commissione al punto 353 della decisione impugnata con una maggiorazione del 10%, mentre va respinta per il resto la prima parte del secondo motivo.

 Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa all’erronea valutazione della gravità della presunta infrazione

179    Le ricorrenti sostengono che, secondo una costante giurisprudenza, quando si tratta di determinare la gravità dell’infrazione, è importante stabilire la responsabilità individuale delle imprese coinvolte e la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse. Secondo le ricorrenti, nella decisione impugnata la Commissione non ha effettuato tale esame individuale, oppure lo ha effettuato in modo errato. Di conseguenza, l’importo di partenza dell’ammenda (EUR 15 milioni) non sarebbe giustificato. 

180    A questo proposito, occorre preliminarmente ricordare che, quando un’infrazione è stata commessa da più imprese, bisogna esaminare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione stessa di ciascuna di tali imprese (v. sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 34, punto 153 e la giurisprudenza ivi citata), al fine di stabilire se vi siano nei loro riguardi circostanze aggravanti o attenuanti (sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone‑Lorraine/Commissione, Racc. pag. II‑2661, punto 190). 

181    Tale conclusione costituisce la logica conseguenza del principio di personalità delle pene e delle sanzioni, in virtù del quale un’impresa può essere sanzionata esclusivamente per i fatti ad essa individualmente ascritti, principio il quale è applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo che possa concludersi con l’inflizione di sanzioni ai sensi delle norme dell’Unione in materia di concorrenza (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. II‑2597, punto 261).

182    Per quanto riguarda l’applicazione degli orientamenti, occorre ricordare che la metodologia in essi illustrata per la determinazione dell’importo dell’ammenda obbedisce ad uno schema che si fonda sulla fissazione di un importo di base, commisurato alla gravità e alla durata dell’infrazione, al quale si applicano maggiorazioni, per tener conto delle circostanze aggravanti, nonché diminuzioni, per tener conto delle circostanze attenuanti.

183    Risulta così dalla giurisprudenza che, in sede di applicazione degli orientamenti, occorre distinguere tra la valutazione della gravità dell’infrazione, che serve a determinare l’importo di partenza generale dell’ammenda, e la valutazione della gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna delle imprese coinvolte, la quale deve essere esaminata nell’ambito dell’eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti (sentenza Carbone‑Lorraine/Commissione, cit. supra al punto 180, punto 100; v. anche, in tal senso, sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑220/00, Cheil Jedang/Commissione, Racc. pag. II‑2473, punto 189, e 30 aprile 2009, causa T‑18/03, CD‑Contact Data/Commissione, Racc. pag. II‑1021, punto 95).

184    Infatti, occorre ricordare che i punti 2 e 3 degli orientamenti prevedono una modulazione dell’importo di base dell’ammenda in funzione di talune circostanze aggravanti e attenuanti, riguardanti in modo specifico le singole imprese coinvolte. In particolare, il punto 3 degli orientamenti stabilisce, sotto il titolo «Circostanze attenuanti», un elenco non esaustivo di circostanze che possono portare ad una diminuzione dell’importo di base dell’ammenda. Si fa infatti riferimento al ruolo passivo di un’impresa, alla non applicazione di fatto degli accordi, alla cessazione delle attività illecite sin dai primi interventi della Commissione, all’esistenza di un dubbio ragionevole dell’impresa circa il carattere illecito del comportamento attuato, al fatto che l’infrazione sia stata commessa per negligenza, nonché alla collaborazione effettiva dell’impresa al procedimento al di fuori della sfera di applicazione della comunicazione sulla cooperazione.

185    Per contro, nell’ambito della determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda, la Commissione non è tenuta a valutare gli effetti del comportamento di un’impresa in particolare. Infatti, per giurisprudenza consolidata, gli effetti da prendere in considerazione per la fissazione del livello generale delle ammende non sono quelli derivanti dal comportamento effettivo che un’impresa asserisce di aver tenuto, bensì quelli risultanti dall’intera infrazione alla quale tale impresa ha partecipato (sentenze della Corte Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 34, punto 152, e 12 novembre 2009, causa C‑554/08 P, Carbone‑Lorraine/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 21 e 24).

186    Nel caso di specie, in primo luogo, le ricorrenti si dolgono, in sostanza, del fatto che la Commissione, al momento di valutare la gravità dell’infrazione, non avrebbe esaminato il comportamento da esse personalmente tenuto. Infatti, esse sottolineano che, nel qualificare l’infrazione come «molto grave» nei punti 319‑331 della decisione impugnata, la Commissione si è focalizzata sull’intesa in quanto tale, senza occuparsi della condotta individuale dei diversi coautori, e della Barlo in particolare. Orbene, secondo le ricorrenti, la condotta della Barlo non può essere qualificata come «molto grave», tenuto conto, in particolare, delle principali caratteristiche dell’infrazione prese in esame nel punto 320 della decisione impugnata.

187    A questo proposito occorre rilevare che, come risulta dalle considerazioni sopra esposte, in sede di applicazione degli orientamenti tali elementi riguardanti il comportamento individuale di un’impresa vanno presi in considerazione, se del caso, nella fase della valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti (punti 2 e 3 degli orientamenti), al fine di modulare il livello dell’importo di base dell’ammenda stabilito, segnatamente, in base alla gravità dell’infrazione cui essa ha partecipato. Pertanto, l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto, in questa fase di determinazione dell’importo dell’ammenda, esaminare in modo specifico la condotta individuale delle ricorrenti deve essere respinto.

188    Del resto, le ricorrenti non contestano realmente la gravità dell’infrazione in sé stessa, così come stabilita dalla Commissione. In particolare esse, pur sostenendo che la Commissione non ha effettuato alcuna analisi della dimensione del mercato geografico interessato, non adducono alcun elemento per contestare la fondatezza della conclusione della Commissione secondo cui tale mercato si estendeva all’intero territorio del SEE.

189    Ad ogni modo, così come statuito dalla Corte, dagli orientamenti risulta che le intese orizzontali sui prezzi o per la ripartizione dei mercati possono essere qualificate come infrazioni molto gravi sulla semplice base della loro stessa natura, senza che la Commissione sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato (sentenze della Corte 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, Prym e Prym Consumer/Commissione, Racc. pag. I‑7415, punto 75, e 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Erste Group Bank e a./Commissione, Racc. pag. I‑8681, punto 103). Infatti, simili intese meritano, per la loro stessa natura, le ammende più severe. Il loro eventuale impatto concreto sul mercato – e segnatamente sapere in che misura la restrizione della concorrenza abbia determinato un prezzo di mercato superiore a quello che si sarebbe imposto nell’ipotesi di assenza del cartello – non costituisce un criterio decisivo per la fissazione del livello delle ammende (sentenza del Tribunale 6 maggio 2009, causa T‑127/04, KME Germany e a./Commissione, Racc. pag. II‑1167, punto 64). Di conseguenza, gli argomenti delle ricorrenti secondo cui la loro condotta non aveva avuto alcuna ripercussione sul mercato non consentirebbero comunque di rimettere in discussione la qualificazione dell’infrazione come «molto grave».

190    Occorre dunque constatare che la Commissione poteva legittimamente concludere, al punto 331 della decisione impugnata, che l’intesa in questione costituiva un’infrazione «molto grave» in considerazione della sua sola natura e del fatto che riguardava l’intero territorio del SEE.

191    In secondo luogo, le ricorrenti contestano la valutazione effettuata dalla Commissione nei punti 332‑336 della decisione impugnata a titolo del «trattamento differenziato», che ha portato detta istituzione a concedere loro una riduzione dell’importo dell’ammenda del 25%.

192    Da un lato, le ricorrenti fanno valere che l’importo dell’ammenda, prima dell’applicazione della riduzione del 25%, non riflette alcun trattamento differenziato, dal momento che esso sarebbe il risultato dell’applicazione della medesima «formula matematica» a tutte le imprese coinvolte. Secondo le ricorrenti, al fine di fissare l’importo di partenza dell’ammenda, la Commissione avrebbe utilizzato una percentuale del 30% circa del fatturato relativo ai prodotti in PMMA realizzato nel SEE dalle imprese interessate (punto 334 della decisione impugnata).

193    A questo proposito, occorre ricordare che il sesto comma del punto 1 A degli orientamenti prevede la possibilità di differenziare gli importi di partenza da applicare alle imprese coinvolte nel medesimo illecito «in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione». È così che la Commissione ha proceduto nei punti 332 e segg. della decisione impugnata. Essa ha dichiarato che «il ventaglio delle ammende irrogabili permette[va] di applicare alle imprese un trattamento differenziato in modo da tener conto della capacità economica effettiva degli autori dell’infrazione di arrecare un pregiudizio rilevante alla concorrenza» e che «ciò risulta[va] appropriato qualora vi [fossero], come nel caso di specie, grandi differenze per quanto riguarda i fatturati dei prodotti oggetto del cartello delle imprese partecipanti all’infrazione» (punto 332 della decisione impugnata). Occorre altresì rilevare che, pur non risultando dalla decisione impugnata che la Commissione abbia applicato la «formula matematica» asserita dalle ricorrenti, dal provvedimento si evince però chiaramente che, per fissare l’importo di partenza dell’ammenda, l’istituzione ha applicato il medesimo criterio a tutte le imprese interessate, ossia quello del «peso relativo nel fatturato realizzato mediante la vendita dei prodotti in PMMA per i quali esse hanno partecipato all’intesa» (punto 333 della decisione impugnata).

194    Tuttavia, tale modo di procedere non è criticabile. Al contrario, esso ha permesso di tener conto, in modo non discriminatorio, di differenze oggettive esistenti tra i partecipanti all’intesa in vista dell’obiettivo perseguito, ossia la determinazione degli importi dell’ammenda sulla base della capacità economica effettiva degli autori dell’infrazione di arrecare un pregiudizio alla concorrenza. Poiché da tale trattamento sono risultati importi di partenza differenti, è giocoforza constatare che la Commissione ha effettivamente applicato un vero e proprio «trattamento differenziato» ai sensi degli orientamenti, contrariamente a quanto le ricorrenti sostengono.

195    Inoltre, occorre sottolineare che il criterio adottato dalla Commissione tiene conto anche del fatto che la partecipazione diretta delle ricorrenti all’intesa è stata dimostrata soltanto in riferimento alle lastre compatte in PMMA. Infatti la Commissione ha detto chiaramente che, «[r]iguardo alla Barlo, ven[ivano] in questione soltanto le lastre compatte in PMMA» (punto 333 della decisione impugnata), ed essa ha dunque tenuto conto del fatturato realizzato con tale prodotto nell’anno 2000 a livello del SEE. Orbene, come risulta dal fascicolo, le ricorrenti operavano anche nel settore delle masse da stampaggio in PMMA. Di conseguenza, la fondatezza della seconda parte del primo motivo (v. in particolare supra, punto 152) non incide sulla valutazione della Commissione in ordine a tale punto.

196    Dall’altro lato, le ricorrenti sostengono che la riduzione dell’importo dell’ammenda del 25%, applicata al punto 335 della decisione impugnata, non è stata sufficientemente motivata ed è insufficiente. A loro avviso, tale riduzione avrebbe dovuto tener conto del fatto che esse non erano responsabili della totalità dell’intesa, e non soltanto prendere atto della loro mancanza di conoscenza a questo proposito, ritenendole però responsabili per l’intera infrazione unica. Di conseguenza, esse ritengono che una riduzione che riflettesse la suddivisione del MMA tra le diverse categorie di prodotti sarebbe stata un «minimo imprescindibile». Esse ricordano che, a mente del punto 5 della decisione impugnata, tale suddivisione era la seguente: 49% per le lastre compatte, 36% per le masse da stampaggio e 15% per le lastre ad usi sanitari.

197    A questo proposito, occorre constatare che giustamente le ricorrenti sostengono che il fatto che esse non fossero responsabili per la globalità dell’intesa, così come risulta dall’esame della seconda parte del primo motivo, doveva essere preso in considerazione in sede di determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda.

198    Infatti, come risulta dalle considerazioni che precedono, le ricorrenti, a differenza degli altri destinatari della decisione impugnata, potevano vedersi imputare unicamente una parte dell’intesa, vale a dire quella relativa alle lastre compatte in PMMA. Per tale motivo, la violazione delle norme sulla concorrenza era necessariamente meno grave di quella imputata agli altri soggetti che avevano partecipato all’infrazione in tutte le sue parti, avendo costoro contribuito in misura maggiore all’efficacia e alla gravità di tale intesa rispetto ad un partecipante che era stato implicato in una sola parte di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza IMI e a./Commissione, cit. supra al punto 148, punti 162 e 164).

199    Orbene, un’impresa non può mai vedersi infliggere un’ammenda il cui ammontare sia calcolato sulla base della partecipazione ad un accordo collusivo del quale essa non è ritenuta responsabile (sentenze Sigma Tecnologie/Commissione, cit. supra al punto 144, punti 79‑82, e IMI e a./Commissione, cit. supra al punto 148, punto 157).

200    Nel contesto dell’applicazione degli orientamenti, tale valutazione deve necessariamente essere compiuta nella fase della fissazione dell’importo di partenza specifico, dal momento che la presa in considerazione di circostanze attenuanti consente solo di modulare l’importo di base dell’ammenda in funzione delle modalità di attuazione dell’intesa da parte del contravventore. Orbene, un contravventore che non sia ritenuto responsabile per talune parti di detta intesa non può aver avuto un ruolo nell’attuazione delle stesse (sentenza IMI e a./Commissione, cit. supra al punto 148, punto 164).

201    È tuttavia giocoforza constatare che, nel caso di specie, la Commissione, pur essendo incorsa in un errore nella determinazione della responsabilità delle ricorrenti per l’intesa, ha nondimeno effettuato correttamente la determinazione dell’importo dell’ammenda, in conformità ai principi sopra esposti.

202    Da un lato, come risulta da quanto precede (v. supra, punto 195), la fase del calcolo dell’importo dell’ammenda consistente nel classificare le imprese interessate in varie categorie, in base al loro peso relativo nel fatturato realizzato mediante la vendita di prodotti in PMMA per i quali esse avevano partecipato all’intesa, non è inficiata dall’errore commesso a livello della determinazione della responsabilità per l’infrazione.

203    Inoltre, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui il fatturato preso in considerazione dovrebbe escludere il fatturato realizzato dalla Quinn Plastics SA, dal momento che, nella decisione impugnata, la Commissione ha abbandonato qualsiasi addebito nei confronti di tale società, è sufficiente constatare che le ricorrenti non contestano l’affermazione della Commissione secondo cui il fatto che tale società non sia destinataria della decisione impugnata non cambia nulla quanto al fatturato generato per le lastre compatte in PMMA che può essere attribuito all’impresa Barlo, la quale comprende anche la società madre destinataria, ossia la Quinn Barlo Ltd, che era proprietaria al 100% della Quinn Plastics SA all’epoca dell’illecito.

204    Dall’altro lato, al punto 335 della decisione impugnata, la Commissione ha concesso alle ricorrenti una riduzione specifica del 25% dell’importo di partenza dell’ammenda a motivo del fatto che «non [era] chiaro se la Barlo [avesse] o no preso parte a contatti collusivi riguardanti le masse da stampaggio in PMMA o le lastre in PMMA per usi sanitari» e che, pertanto, «sembra[va] che la Barlo non fosse a conoscenza, ovvero potesse non essere necessariamente a conoscenza, del progetto complessivo di accordi anticoncorrenziali».

205    Indubbiamente, tale riduzione non è stata motivata con l’assenza di responsabilità delle ricorrenti per le parti dell’intesa relative alle masse da stampaggio in PMMA o alle lastre in PMMA per usi sanitari, bensì soltanto con la mancanza di una loro implicazione diretta in tali parti dell’intesa o di conoscenza delle stesse.

206    Tuttavia, questa sola considerazione non è idonea a rimettere in discussione la riduzione concessa, in quanto la Commissione ha legittimamente accordato una riduzione dell’importo dell’ammenda su tale base.

207    Resta quindi soltanto da verificare se la riduzione suddetta e l’importo di partenza specifico che ne è risultato (EUR 15 milioni) riflettano adeguatamente la gravità dell’infrazione commessa dalle ricorrenti, valutata alla luce dell’annullamento parziale dell’art. 1 della decisione impugnata (v. supra, punto 152).

208    A questo proposito occorre rilevare che, anche se l’infrazione suddetta riguardava soltanto uno dei tre prodotti in questione, ciò non toglie che si trattava pur sempre di un’infrazione molto grave per sua natura (v. supra, punto 189), la quale interessava, per giunta, l’intero territorio del SEE. In particolare, il fatto che l’infrazione unica, considerata nella sua interezza, possa aver costituito una violazione ancor più gravemente caratterizzata della normativa sulla concorrenza non implica in alcun modo che l’illecito commesso dalle ricorrenti non sia, in quanto tale, «molto grave» (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 28 aprile 2010, causa T‑448/05, Oxley Threads/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 37).

209    Tale conclusione non viene rimessa in discussione dagli argomenti delle ricorrenti, secondo cui non sarebbe stato dimostrato che esse avevano preso parte agli aspetti principali dell’intesa, indicati al punto 320 della decisione impugnata. Infatti, tenuto conto delle considerazioni svolte supra ai punti 180‑187, la questione pertinente in sede di determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda non era quella del comportamento proprio delle ricorrenti, bensì quella degli aspetti dell’infrazione cui esse avevano partecipato. Orbene, da un lato, le ricorrenti non sostengono che gli aspetti principali dell’intesa illustrati al punto 320 della decisione impugnata non siano applicabili all’infrazione controversa là dove questa riguardava soltanto le lastre compatte in PMMA. Dall’altro lato, anche a supporre che le ricorrenti non abbiano preso parte direttamente a tutti i tipi di comportamenti anticoncorrenziali contemplati al punto 320 della decisione impugnata, occorre rilevare che esse hanno partecipato alle riunioni riguardanti le lastre compatte in PMMA, in occasione delle quali, in particolare, sono stati conclusi gli accordi sui prezzi, sono stati discussi i prezzi e sono state scambiate informazioni riguardanti il mercato (v. supra, punti 60‑78), e che in tal modo esse sono venute a conoscenza dei suddetti comportamenti anticoncorrenziali, ivi compresi quelli ai quali esse non hanno direttamente partecipato, ovvero hanno potuto ragionevolmente prevederli (v. supra, punto 128).

210    È dunque giocoforza constatare che l’infrazione commessa dalle ricorrenti deve essere qualificata come «molto grave» ai sensi degli orientamenti. Orbene, va ricordato che questi ultimi prevedono la somma di EUR 20 milioni quale importo di partenza minimo, in linea di principio, per tali infrazioni.

211    Quanto all’argomento delle ricorrenti secondo cui, in sostanza, l’importo di partenza dell’ammenda che è stato loro applicato dovrebbe riflettere l’importanza delle lastre compatte in PMMA rispetto all’insieme dei prodotti in PMMA che hanno costituito l’oggetto dell’infrazione unica, occorre ricordare che il principio di proporzionalità implica che la Commissione deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (v. sentenza BST/Commissione, cit. supra al punto 141, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata).

212    Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza, la dimensione del mercato interessato non costituisce, in linea di principio, un elemento obbligatorio, ma soltanto un elemento pertinente, insieme ad altri, per valutare la gravità dell’infrazione e fissare l’importo dell’ammenda (sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. supra al punto 189, punto 55). Allo stesso modo, secondo la metodologia esposta negli orientamenti, non si tratta affatto di un elemento decisivo nell’ambito della determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 maggio 2009, causa T‑116/04, Wieland‑Werke/Commissione, Racc. pag. II‑1087, punti 62‑64).

213    Ne consegue che la riduzione dell’importo di partenza dell’ammenda cui le ricorrenti potevano aspirare a motivo della loro partecipazione all’intesa limitata alle sole lastre compatte in PMMA non doveva riflettere, in modo proporzionale, l’importanza di tale prodotto rispetto all’insieme dei prodotti in PMMA che avevano costituito l’oggetto dell’infrazione unica. Al contrario, una simile riduzione non sarebbe stata conforme al principio di proporzionalità ricordato sopra al punto 211, dal momento che essa non avrebbe tenuto sufficientemente conto del fatto che, al pari di tutti gli altri destinatari della decisione impugnata, le ricorrenti avevano partecipato ad un’intesa molto grave per sua natura e riguardante l’intero territorio del SEE.

214    Del resto, occorre rilevare che la richiesta delle ricorrenti intesa ad ottenere, in sostanza, una riduzione del 51% dell’importo di partenza dell’ammenda, in luogo della riduzione del 25% concessa dalla Commissione (v. supra, punto 196), si fonda non sui fatturati ottenuti mediante le vendite di ciascuno dei tre prodotti in PMMA di cui trattasi, bensì sulla suddivisione della materia prima (MMA) tra questi tre prodotti, senza che le ricorrenti spieghino in che modo tale criterio sarebbe pertinente al fine di valutare la gravità dell’infrazione da esse commessa. Orbene, per quanto riguarda la questione di quale parte del fatturato realizzato nel 2000 a livello del SEE mediante le vendite dell’insieme dei tre prodotti in PMMA interessati possa essere imputata alle sole lastre compatte in PMMA, risulta dai documenti prodotti dalla Commissione in risposta alla richiesta del Tribunale che la maggior parte delle imprese interessate, comprese le ricorrenti, stimavano tale quota, al momento del procedimento amministrativo, pari al 60% circa o anche più, mentre soltanto un’impresa l’aveva stimata pari al 50% circa.

215    Alla luce di tali circostanze, occorre constatare che la riduzione del 25% dell’importo di partenza dell’ammenda delle ricorrenti, concessa al punto 335 della decisione impugnata, riflette in modo appropriato la gravità dell’infrazione cui esse hanno partecipato. Ne consegue, da un lato, che, malgrado l’errore commesso in sede di determinazione della responsabilità delle ricorrenti per l’intesa (v. supra, punto 152), la Commissione non ha commesso alcun manifesto errore di valutazione nel fissare l’importo di partenza della loro ammenda e, dall’altro, che non vi sono motivi per ridurre ulteriormente tale importo, nell’esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito del Tribunale.

216    Pertanto, la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta.

 Sulla terza parte del secondo motivo, relativa all’erronea valutazione delle circostanze attenuanti

217    Le ricorrenti fanno valere che la valutazione operata nella decisione impugnata riguardo alle circostanze attenuanti non è sufficientemente motivata e viola gli orientamenti nonché il principio di proporzionalità.

–       Sul ruolo passivo e secondario nella realizzazione dell’infrazione

218    Le ricorrenti ritengono che la valutazione operata dalla Commissione, al punto 373 della decisione impugnata, con riferimento alla riduzione del 50% a titolo del ruolo passivo e secondario sia motivata in modo erroneo, dal momento che il punto suddetto conterrebbe affermazioni inesatte e non provate. Di conseguenza, la riduzione suddetta sarebbe insufficiente.

219    A questo proposito occorre preliminarmente ricordare che, per consolidata giurisprudenza, quando la Commissione adotta orientamenti destinati a precisare, nel rispetto del Trattato, i criteri che essa intende applicare nell’esercizio del suo potere discrezionale, ne deriva un’autolimitazione di tale potere, in quanto è suo compito conformarsi alle regole indicative che essa stessa si è imposta (v. sentenza 8 ottobre 2008, Carbone‑Lorraine/Commissione, cit. supra al punto 180, punto 192 e la giurisprudenza ivi citata).

220    Tuttavia, l’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione derivante dall’adozione degli orientamenti non è incompatibile con il mantenimento in capo ad essa di un margine di discrezionalità sostanziale. Gli orientamenti contengono infatti vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1/2003, come interpretate dalla Corte (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Wieland‑Werke/Commissione, cit. supra al punto 212, punto 31, e 30 settembre 2009, causa T‑161/05, Hoechst/Commissione, Racc. pag. II‑3555, punto 129).

221    Pertanto, in assenza di un’indicazione vincolante negli orientamenti in merito alle circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione, occorre ritenere che la Commissione abbia conservato un certo margine per valutare in maniera globale l’entità di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende a titolo delle circostanze attenuanti.

222    Per quanto riguarda la circostanza attenuante relativa al ruolo esclusivamente passivo o gregario nella realizzazione dell’infrazione, quale prevista dal punto 3, primo trattino, degli orientamenti, la Commissione ha enunciato, al punto 373 della decisione impugnata, quanto segue:

«(...) Risulta chiaramente dai fatti descritti nei punti 137 e 223 che la partecipazione della Barlo all’intesa non può essere paragonata a quella della maggior parte delle altre imprese. Sembrano non esserci molte prove che la Barlo abbia partecipato attivamente alla creazione di eventuali accordi o pratiche anticoncorrenziali. I contatti anticoncorrenziali acclarati dimostrano piuttosto che la Barlo assisteva in maniera sporadica alle riunioni che si limitavano a tenerla al corrente riguardo agli accordi o alle pratiche anticoncorrenziali convenuti per le lastre compatte in PMMA. Sembra dunque che la Barlo non abbia partecipato a molte riunioni multilaterali importanti nel corso delle quali sono stati concordati aspetti chiave degli accordi sui prezzi e delle pratiche anticoncorrenziali».

223    Tenuto conto di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti avessero avuto un «ruolo passivo e secondario» ed ha concesso loro una riduzione del 50% dell’importo dell’ammenda che altrimenti sarebbe stata loro inflitta (punto 374 della decisione impugnata).

224    A questo proposito occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, un ruolo passivo implica l’adozione da parte dell’impresa in questione di un «profilo basso», vale a dire una mancanza di partecipazione attiva all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali. Tra gli elementi atti a dimostrare il ruolo passivo di un’impresa nell’ambito di un’intesa, possono essere presi in considerazione il carattere notevolmente più sporadico della sua partecipazione alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, come pure il suo ingresso tardivo sul mercato oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima, od anche l’esistenza di espresse dichiarazioni in tal senso da parte di rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione (v. sentenza del Tribunale 28 aprile 2010, cause riunite T‑456/05 e T‑457/05, Gütermann e Zwicky/Commissione, Racc. pag. II‑1443, punti 184 e 185 nonché la giurisprudenza ivi citata).

225    È dunque giocoforza constatare che la Commissione ha valutato in modo corretto la circostanza attenuante relativa al ruolo passivo svolto dalle ricorrenti nel caso di specie. Infatti, essa ha dichiarato, in sostanza, che la partecipazione delle ricorrenti all’intesa non poteva essere paragonata a quella della maggior parte delle altre imprese, dal momento che i contatti anticoncorrenziali accertati dimostravano piuttosto che la Barlo aveva assistito in modo sporadico alle riunioni al solo scopo di mettere al corrente l’impresa in merito agli accordi o alle pratiche anticoncorrenziali convenuti per le lastre compatte in PMMA.

226    Inoltre, risulta chiaramente dal tenore letterale del punto 373 della decisione impugnata che, nell’ambito della sua valutazione della circostanza attenuante in questione, la Commissione ha soltanto tenuto conto dei fatti che sono stati analizzati in sede di esame della prima parte del primo motivo. A questo proposito occorre sottolineare, in particolare, che il punto 373 della decisione impugnata rinvia espressamente al punto 137 della medesima decisione, a tenore del quale «[n]ella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, [le ricorrenti] nega[no] la presenza del sig. [B.] alla maggior parte delle riunioni alle quali egli avrebbe asseritamente partecipato», pur «conferma[ndo] la presenza del sig. [B.] a quattro riunioni». Ciò premesso, le constatazioni secondo cui «[s]embrano non esserci molte prove che la Barlo abbia partecipato attivamente alla creazione di eventuali accordi o pratiche anticoncorrenziali» oppure «[s]embra dunque che la Barlo non abbia partecipato a molte riunioni multilaterali importanti», non possono essere interpretate nel senso che imputino alle ricorrenti una partecipazione attiva alla creazione degli accordi o delle pratiche anticoncorrenziali ovvero una partecipazione a riunioni multilaterali importanti. Pertanto, le censure delle ricorrenti al riguardo sono inoperanti.

227    Inoltre, le ricorrenti si limitano a contestare il tenore letterale del punto 373 della decisione impugnata, senza spiegare in che modo i fatti del caso di specie giustificherebbero una riduzione ancor più cospicua a titolo della circostanza attenuante esaminata.

228    Pertanto, la presente censura deve essere respinta.

–       Sulla mancata attuazione effettiva degli accordi o delle pratiche illecite

229    Le ricorrenti deducono l’erroneità delle motivazioni sulla cui base la Commissione ha respinto, nella decisione impugnata, il loro argomento relativo alla mancata attuazione effettiva degli accordi o delle pratiche illecite, da esse invocato quale circostanza attenuante (punto 381 della decisione impugnata).

230    Al punto 381 della decisione impugnata la Commissione ha dichiarato quanto segue:

«Mentre non esiste alcuna prova del fatto che la Barlo si sia sistematicamente astenuta dall’applicare gli accordi sui prezzi o dal trasferire il costo dei servizi supplementari sui clienti, è chiaro invece che essa è stata in grado di trarre profitto dalle informazioni scambiate in merito al mercato e di modificare di conseguenza il proprio comportamento commerciale (forse facilitando gli incrementi di quote di mercato). Inoltre, la Barlo non si è esplicitamente astenuta, per quanto riguarda le altre imprese, dal perseguire gli obiettivi comuni proposti e decisi da tutte le imprese (indipendentemente dalla questione se tali obiettivi siano stati talvolta rivelati solo in modo inaspettato nel corso di una riunione). La Commissione respinge dunque l’argomento della Barlo secondo cui la mancata attuazione effettiva, da parte di quest’ultima, degli accordi o delle pratiche illecite costituirebbe una circostanza attenuante».

231    A questo proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, ai fini della concessione del beneficio della circostanza attenuante relativa alla non applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche illeciti, contemplata al punto 3, secondo trattino, degli orientamenti, occorre verificare se le circostanze addotte dall’impresa interessata siano idonee a dimostrare che essa, nel periodo durante il quale ha aderito agli accordi illeciti, si è effettivamente sottratta all’applicazione di questi ultimi adottando un comportamento concorrenziale sul mercato oppure ha, quantomeno, violato in modo chiaro e apprezzabile gli obblighi miranti ad attuare l’intesa in questione, al punto di turbarne lo stesso funzionamento (sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑26/02, Daiichi Pharmaceutical/Commissione, Racc. pag. II‑713, punto 113, e 8 ottobre 2008, Carbone‑Lorraine/Commissione, cit. supra al punto 180, punto 196).

232    A questo proposito occorre constatare che, al punto 381 della decisione impugnata, la Commissione ha fondato la propria valutazione su criteri corretti ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto precedente.

233    In particolare, le ricorrenti non possono validamente criticare la Commissione per aver tenuto conto della mancanza di prove del fatto che la Barlo si fosse sistematicamente astenuta dall’applicare gli accordi sui prezzi o dal trasferire il costo dei servizi supplementari sui clienti, dato che si tratta di un elemento manifestamente pertinente nell’ambito della valutazione della circostanza attenuante in questione. Inoltre, contrariamente a quanto le ricorrenti sembrano suggerire, risulta chiaramente dal tenore letterale del punto 381 della decisione impugnata che si trattava soltanto di un elemento tra vari altri, la cui valutazione complessiva ha portato la Commissione a negare il beneficio della circostanza attenuante in parola.

234    Orbene, gli argomenti delle ricorrenti non sono idonei a rimettere in discussione tale valutazione complessiva della Commissione.

235    In primo luogo, le circostanze addotte dalle ricorrenti non sono sufficienti per dimostrare che la Barlo si sia effettivamente astenuta dall’applicare gli accordi sui prezzi o dal trasferire il costo dei servizi supplementari sui clienti.

236    Infatti, le ricorrenti si limitano a far valere, da un lato, le dichiarazioni del sig. B. secondo cui la Barlo non aveva messo in atto alcunché all’esito delle riunioni alle quali egli aveva presenziato, e, dall’altro, l’affermazione della Atofina, presa in esame nel punto 326 della decisione impugnata. Per il resto, esse ammettono esplicitamente che non erano in grado di fornire prove precise riguardo alla politica dei prezzi per il periodo 1999‑2000.

237    Orbene, occorre rilevare che l’affermazione della Atofina fa riferimento ad un aumento della quota di mercato della Barlo per le lastre compatte in PMMA nel corso del periodo 2000‑2002. Dato che il periodo di partecipazione della Barlo all’infrazione si è scaglionato tra il 30 aprile 1998 ed il 21 agosto 2000, non si tratta di un elemento che consenta di dimostrare una non applicazione degli accordi sui prezzi, ancor meno realizzata in modo sistematico. Quanto alle dichiarazioni del rappresentante della Barlo, queste non possono essere considerate, di per sé sole, sufficientemente probanti, in mancanza di elementi documentali oggettivi a loro sostegno.

238    Allo stesso modo, la circostanza che la decisione impugnata non contenga elementi comprovanti l’attuazione, da parte della Barlo, degli accordi sui prezzi non è di per sé decisiva. Infatti, non si può sostenere che, non avendo dimostrato l’attuazione degli accordi o delle pratiche illecite da parte di un’impresa, la Commissione fosse per ciò solo tenuta a concedere alle ricorrenti una riduzione dell’importo dell’ammenda.

239    In secondo luogo, le ricorrenti non rimettono in discussione la valutazione della Commissione secondo cui la Barlo ha potuto trarre profitto dalle informazioni sul mercato scambiate in occasione delle riunioni e modificare di conseguenza il proprio comportamento commerciale. Esse si limitano a sostenere che tale asserzione non è stata dimostrata dalla Commissione. Orbene, secondo la giurisprudenza menzionata sopra al punto 231, spettava alle ricorrenti addurre le circostanze atte a giustificare il riconoscimento della circostanza attenuante invocata e, in particolare, quelle relative all’eventuale mancata applicazione della parte dell’infrazione riguardante lo scambio di informazioni commercialmente rilevanti e riservate sui mercati e/o sulle imprese interessate.

240    In terzo luogo, le ricorrenti contestano la valutazione operata dalla Commissione nella seconda frase del punto 381 della decisione impugnata, in quanto non sarebbe stato deciso alcun obiettivo comune in occasione delle riunioni alle quali la Barlo era stata presente. Tuttavia, come risulta dall’esame della prima parte del primo motivo, tale asserzione non è esatta.

241    Inoltre, occorre rilevare che le ricorrenti non hanno dedotto che la Barlo avesse, quanto meno, violato in modo chiaro e apprezzabile gli obblighi destinati ad attuare tale intesa, al punto di turbare il funzionamento stesso di quest’ultima (v. supra, punto 231).

242    Ne consegue che le critiche delle ricorrenti riguardo alla valutazione operata dalla Commissione al punto 381 della decisione impugnata sono infondate.

243    Ad abundantiam, occorre sottolineare che, nelle circostanze del caso di specie, il rifiuto di riconoscere la circostanza attenuante in oggetto si giustifica anche con l’economia generale della decisione impugnata.

244    Infatti, da un lato, risulta da quest’ultima che, nel corso di alcuni periodi, l’intesa nel suo insieme non era pienamente efficace, per il fatto che i partecipanti, ivi compresa la Barlo, disattendevano gli accordi stipulati (v., ad esempio, il punto 329 della decisione impugnata). Orbene, trattandosi di una caratteristica propria del funzionamento del cartello in quanto tale, essa non può essere presa in considerazione a titolo di circostanza attenuante, bensì, tutt’al più, in sede di esame della gravità dell’infrazione. A questo proposito, occorre sottolineare che, nell’ambito della determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda, la Commissione ha esaminato argomenti relativi al carattere inefficace dell’intesa (punti 321‑329 della decisione impugnata), e segnatamente, in tale contesto, la dichiarazione della Atofina, fatta valere dalle ricorrenti (v. supra, punto 236). Pur avendo ritenuto che l’infrazione potesse essere qualificata come molto grave, la Commissione ha nondimeno esplicitamente dichiarato di non aver fatto «specifico riferimento ad un particolare impatto [dell’infrazione sul mercato]» (punto 321 della decisione impugnata), nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda.

245    Dall’altro lato, anche a supporre che il comportamento della Barlo sul mercato sia stato sostanzialmente diverso da quello delle altre imprese destinatarie della decisione impugnata, occorre ricordare che negli orientamenti non è indicato che la Commissione debba sempre tener conto separatamente di ciascuna delle circostanze attenuanti elencate nel punto 3 degli orientamenti stessi (sentenza KME Germany e a./Commissione, cit. supra al punto 189, punto 114). In applicazione di tali orientamenti, la Commissione dispone di un certo margine di discrezionalità per valutare in maniera globale l’entità di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende, tenendo conto dell’insieme delle circostanze attenuanti caratterizzanti il caso di specie (sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren‑Werke/Commissione, Racc. pag. II‑2223, punti 274 e 275, e causa T‑50/00, Dalmine/Commissione, Racc. pag. II‑2395, punti 325 e 326; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑30/05, Prym e Prym Consumer/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 204).

246    Orbene, alla luce delle circostanze del caso di specie, la gravità relativa della partecipazione della Barlo all’intesa viene considerata nel modo più adeguato attraverso il riconoscimento del ruolo passivo e secondario da essa ricoperto nella realizzazione dell’infrazione, in ragione segnatamente del fatto che la sua partecipazione all’intesa non poteva essere paragonata a quella della maggior parte delle altre imprese (punto 373 della decisione impugnata). Ad ogni modo, gli elementi addotti dalle ricorrenti ed esaminati sopra ai punti 236‑241 non sono sufficienti per giustificare una riduzione supplementare dell’importo di base dell’ammenda, la quale si aggiunga a quella già concessa dalla Commissione a titolo del ruolo passivo.

247     Pertanto, la presente censura deve essere respinta.

–       Sulla cessazione anticipata dell’infrazione

248    Le ricorrenti fanno valere che è pacifico che l’infrazione imputata alla Barlo ha avuto termine in una data ben antecedente alle prime indagini della Commissione. Esse ritengono che il rifiuto di riconoscimento di tale circostanza attenuante opposto dalla Commissione si ponga manifestamente in contrasto con gli orientamenti, i quali prevedono, come circostanza attenuante, «aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della Commissione (in particolare allo stadio degli accertamenti)»; le dette ricorrenti contestano inoltre le motivazioni addotte dalla Commissione nei punti 384 e 385 della decisione impugnata.

249    A questo proposito, occorre rilevare come sia stato accertato che la fine della partecipazione della Barlo all’infrazione è intervenuta il 21 agosto 2000. È dunque pacifico che la Barlo ha cessato la propria partecipazione all’infrazione anteriormente ai primi interventi della Commissione nella fattispecie, costituiti dalle ispezioni in loco in data 25 e 26 marzo 2003 (punto 59 della decisione impugnata).

250    Tuttavia, per quanto riguarda la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda a tale titolo, è sufficiente constatare che, secondo la giurisprudenza, una circostanza attenuante non può essere accordata ai sensi del punto 3, terzo trattino, degli orientamenti nel caso in cui l’infrazione sia già terminata in una data antecedente ai primi interventi della Commissione e indipendentemente da questi ultimi (v., in tal senso, sentenza 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. supra al punto 189, punti 105 e 106).

251    Inoltre, il fatto che la Barlo abbia volontariamente posto termine all’infrazione prima dell’avvio dell’indagine della Commissione è stato sufficientemente preso in considerazione nel calcolo della durata dell’illecito imputata alle ricorrenti, sicché queste ultime non possono invocare il punto 3, terzo trattino, degli orientamenti (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, cit. supra al punto 149, punto 260, e 19 maggio 2010, causa T‑21/05, Chalkor/Commissione, Racc. pag. II‑1895, punto 152).

252    Pertanto, le critiche formulate dalle ricorrenti nei confronti della valutazione della Commissione contenuta nei punti 384 e 385 della decisione impugnata sono infondate e la presente censura deve essere respinta.

–       Sull’introduzione di un programma di adeguamento alle norme sulla concorrenza

253    Le ricorrenti sottolineano che la decisione impugnata è la prima decisione di applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza adottata nei confronti del gruppo Quinn. Esse sostengono che tale gruppo, non appena ha appreso l’esistenza dell’indagine, ha messo in atto un programma di adeguamento alle norme in materia di concorrenza, tutti i dettagli del quale sono stati forniti alla Ccommissione. Date queste particolari circostanze, il rifiuto di prendere in considerazione il programma suddetto a titolo di circostanza attenuante non sarebbe fondato.

254    Tale tesi non può essere accolta.

255    In primo luogo, occorre rilevare che il fatto che la decisione impugnata sia la prima decisione che constata a carico delle ricorrenti una violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza non giustifica una riduzione dell’importo di base dell’ammenda. Tale circostanza è stata invece tenuta in considerazione nella misura in cui la Commissione non ha addebitato alle ricorrenti, a titolo di circostanza aggravante, la recidiva.

256    In secondo luogo, occorre sottolineare che l’adozione di misure per impedire nuove infrazioni, pur essendo importante, non cambia minimamente la realtà dell’illecito constatato.

257    In terzo luogo, la giurisprudenza ha già statuito che la semplice adozione, da parte di un’impresa, di un programma di adeguamento alle norme sulla concorrenza non può costituire una garanzia valida e sicura del futuro e durevole rispetto da parte di quest’ultima delle norme suddette, cosicché un siffatto programma non può obbligare la Commissione a concedere una riduzione dell’ammenda a motivo del fatto che lo scopo di prevenzione che tale istituzione persegue sarebbe già almeno in parte raggiunto (sentenza del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/Commissione, Racc. pag. II‑897, punto 361; v., altresì, sentenza BASF e UCB/Commissione, cit. supra al punto 127, punto 52).

258    Per questi motivi, la presente censura deve essere respinta.

–       Sulla mancanza di profitto, sull’assenza di una necessità di dissuasione e sulla proporzionalità

259    Le ricorrenti fanno osservare che le ammende previste dalla normativa sulla concorrenza mirano, da un lato, a privare i responsabili del profitto che essi avrebbero potuto ricavare dall’infrazione e, dall’altro, a produrre un effetto dissuasivo (punto 388 della decisione impugnata). Orbene, nel caso di specie, l’ammenda imposta non sarebbe proporzionata a tali obiettivi in quanto, da un lato, le ricorrenti non avrebbero ricavato alcun profitto dall’asserita infrazione e, dall’altro, né la Barlo né il gruppo Quinn sarebbero mai stati condannati per una violazione delle norme sulla concorrenza.

260    Anzitutto, occorre sottolineare che le circostanze addotte dalle ricorrenti nell’ambito della presente censura non sono previste esplicitamente quali circostanze attenuanti nel punto 3 degli orientamenti.

261    Occorre poi rilevare che la Commissione ha giustamente ritenuto che tali elementi non giustificassero una riduzione dell’importo dell’ammenda.

262    Da un lato, per quanto riguarda l’allegazione relativa alla mancanza di profitto, tale circostanza non è provata. Inoltre, le ricorrenti sembrano riconoscere la possibilità che tale profitto sia stato realizzato, pur insistendo sul fatto che ciò sarebbe andato a beneficio dei precedenti azionisti dell’impresa, e non degli azionisti attuali che debbono sopportare le conseguenze finanziarie dell’ammenda. Orbene, quest’ultima allegazione, oltre a non essere corroborata da altri elementi, è anche priva di rilevanza. Occorre rilevare peraltro che le ricorrenti non contestano di essere i soggetti legalmente succeduti alla Barlo, né il fatto che esse erano i soggetti cui la decisione impugnata doveva essere indirizzata nell’eventualità in cui l’infrazione fosse dimostrata (v. supra, punto 5).

263    Ad ogni modo, è corretto il rilievo operato dalla Commissione nella parte finale del punto 388 della decisione impugnata, secondo cui un’eventuale mancanza di profitto non cambierebbe la gravità dell’infrazione commessa, così come accertata dalla decisione impugnata.

264    Dall’altro lato, relativamente alla circostanza che né la Barlo né il gruppo Quinn sono mai stati condannati per una violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, occorre rinviare al punto 255 supra e constatare che l’assenza di recidiva non può di per sé costituire una circostanza attenuante.

265    Quanto all’asserzione, non dimostrata, secondo cui, a motivo dell’acquisizione della Barlo mediante un’offerta pubblica di acquisto «ostile», gli azionisti attuali non sarebbero stati in grado di procedere ad un audit significativo ed avrebbero ignorato la potenziale esistenza dell’illecito, non è neppure essa idonea ad attenuare la gravità dell’infrazione commessa, né può influire sull’importo dell’ammenda, nella misura in cui quest’ultimo persegue un obiettivo di dissuasione.

266    Pertanto, la presente censura deve essere respinta.

–       Sull’attiva collaborazione al procedimento al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione

267    Le ricorrenti sostengono di aver pienamente cooperato con la Commissione per tutto il corso del procedimento amministrativo. Esse avrebbero fatto ciò ricercando elementi a conferma dei fatti dei quali non avevano immediata conoscenza ed avrebbero fatto sforzi considerevoli a tal fine. A loro avviso, nella decisione impugnata la Commissione non era legittimata a rifiutare di prendere in considerazione tale aspetto quale circostanza attenuante.

268    A questo proposito, occorre ricordare che, al punto 3, sesto trattino, degli orientamenti, la Commissione ha previsto una circostanza attenuante relativa alla collaborazione effettiva dell’impresa al procedimento, al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione.

269    Nella specie, la Commissione ha dichiarato, al punto 392 della decisione impugnata, che essa aveva esaminato, ai sensi della succitata disposizione, se la cooperazione di una delle imprese coinvolte le avesse permesso di constatare più facilmente l’esistenza dell’infrazione. Al punto 393 della decisione impugnata ha affermato – preso atto dell’entità e del valore assai limitato della cooperazione fornita dalle imprese e vista la loro contestazione dei fatti al di fuori di tale cooperazione limitata – che non esisteva alcun’altra circostanza che comportasse una riduzione degli importi delle ammende al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione, circostanza che peraltro, nelle ipotesi di intese segrete, potrebbe essere soltanto di natura eccezionale.

270    A questo proposito occorre constatare che la Commissione ha correttamente ritenuto che l’applicazione del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti debba, nel caso di intese segrete, avere carattere eccezionale.

271    Infatti, l’applicazione della suddetta disposizione non può avere come conseguenza di privare la comunicazione sulla cooperazione del suo effetto utile. Orbene, risulta chiaramente dalla citata comunicazione che essa definisce il quadro che consente di ricompensare, per la loro cooperazione all’indagine della Commissione, le imprese che sono o sono state parte di intese segrete comportanti effetti pregiudizievoli per la Comunità. Ne consegue che le imprese non possono, in via di principio, ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della cooperazione fornita se non quando esse soddisfano le condizioni previste dalla citata comunicazione.

272    La giurisprudenza ha così stabilito, ad esempio, che era lecito per la Commissione riservare l’applicazione del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti all’impresa che era stata la prima a fornirle informazioni tali da consentirle di ampliare la propria indagine e di intraprendere le necessarie iniziative per accertare un’infrazione più grave o un’infrazione di durata più lunga (sentenza del Tribunale 19 maggio 2010, causa T‑11/05, Wieland‑Werke e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 232; v. anche il punto 234 della medesima pronuncia).

273    Nel caso di specie, da un lato, occorre rilevare che le ricorrenti non spiegano in modo sufficientemente circostanziato in che modo e in quale misura la loro cooperazione avrebbe permesso alla Commissione di accertare i fatti asseriti.

274    Dall’altro lato, sebbene dall’esame della prima parte del primo motivo risulti che la conferma da parte delle ricorrenti di alcuni elementi nell’ambito della loro risposta alla comunicazione degli addebiti abbia aiutato la Commissione a dimostrare il coinvolgimento della Barlo in varie riunioni a carattere anticoncorrenziale, occorre però sottolineare che le ricorrenti continuano a negare proprio il fatto che la suddetta risposta alla comunicazione degli addebiti sia stata idonea a dimostrare la loro responsabilità per l’intesa.

275    Stanti tali premesse, non è dimostrata l’esistenza dei presupposti che giustificano il riconoscimento della circostanza attenuante invocata.

276    Pertanto, la presente censura deve essere respinta.

277    Infine, nella misura in cui alcuni argomenti addotti dalle ricorrenti nell’ambito del secondo motivo devono intendersi come denuncia di una presunta violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la determinazione dell’importo dell’ammenda e, segnatamente, del livello delle riduzioni concesse (v. supra, punti 196, 217 e 218), detti argomenti devono essere respinti. Infatti, risulta da quanto precede che la Commissione ha illustrato, in modo sufficiente, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione commessa dalle ricorrenti, ivi compresi, ai punti 335 e 372‑374 della decisione impugnata, i motivi per i quali essa ha deciso di concedere a queste ultime le riduzioni dell’importo dell’ammenda. In tal modo, la detta istituzione ha soddisfatto le essenziali esigenze di forma cui risponde l’obbligo di motivazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑248/98 P, KNP BT/Commissione, Racc. pag. I‑9641, punto 42). Occorre constatare, in particolare, che incombe alla Commissione indicare nella propria decisione, a titolo di tale motivazione, i dati numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende (v. sentenza Microsoft/Commissione, cit. supra al punto 131, punto 1361 e la giurisprudenza ivi citata), e che essa non era dunque tenuta a motivare ulteriormente i livelli delle riduzioni concesse.

 Conclusione

278    Dall’insieme delle considerazioni sopra esposte risulta che occorre annullare la decisione impugnata, da un lato, nella parte in cui afferma la responsabilità delle ricorrenti per la loro partecipazione all’intesa tra il 1° novembre 1998 e il 23 febbraio 2000 e, dall’altro, nella parte in cui constata che le ricorrenti hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’Accordo SEE partecipando ad un insieme di accordi e di pratiche concordate che riguardavano non soltanto le lastre compatte in PMMA, ma anche le masse da stampaggio in PMMA e le lastre in PMMA per usi sanitari. Per il resto, la domanda di annullamento deve essere respinta.

279    Per quanto riguarda la determinazione dell’importo dell’ammenda, risulta da quanto sopra esposto che, da un lato, occorre sostituire la maggiorazione dell’importo di partenza pari al 20%, applicata dalla Commissione al punto 353 della decisione impugnata, con una maggiorazione del 10%, e, dall’altro, occorre respingere per il resto la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda.

280    Di conseguenza, l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in forza dell’art. 2 della decisione impugnata viene fissato a EUR 8 250 000.

 Sulle spese

281    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del medesimo regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi delle domande proposte, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

282    Nel caso di specie, le domande delle ricorrenti sono state parzialmente accolte e la Commissione è dunque rimasta soccombente nelle sue conclusioni intese al rigetto integrale del ricorso. Tuttavia, le ricorrenti sono rimaste soccombenti là dove chiedevano l’annullamento integrale della decisione impugnata nella parte ad esse relativa. Costituisce quindi giusta valutazione delle circostanze di causa la decisione secondo cui le ricorrenti sopporteranno il 60% delle proprie spese ed il 60% delle spese sostenute dalla Commissione, mentre la Commissione sopporterà il 40% delle proprie spese ed il 40% delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’art. 1 della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.645 – Metacrilati), è annullato, da un lato, nella parte in cui constata che la Quinn Barlo Ltd, la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando ad un insieme di accordi e di pratiche concordate che riguardavano non soltanto le lastre compatte in polimetacrilato di metile, ma anche le masse da stampaggio in polimetacrilato di metile e le lastre in polimetacrilato di metile per usi sanitari, e, dall’altro, nella parte in cui afferma la responsabilità di dette società per la loro partecipazione all’intesa tra il 1° novembre 1998 e il 23 febbraio 2000.

2)      L’importo dell’ammenda al cui pagamento sono tenute la Quinn Barlo Ltd, la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH in solido tra loro, in forza dell’art. 2 della decisione C(2006) 2098 def., è fissato a EUR 8 250 000.

3)      Il ricorso è respinto per il resto.

4)      La Quinn Barlo Ltd, la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH sopporteranno il 60% delle proprie spese ed il 60% delle spese sostenute dalla Commissione europea.

5)      La Commissione sopporterà il 40% delle proprie spese ed il 40% delle spese sostenute dalla Quinn Barlo Ltd, dalla Quinn Plastics NV e dalla Quinn Plastics GmbH.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 novembre 2011.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 81 CE

Sulla prima parte del primo motivo, relativa all’erronea valutazione delle riunioni e degli ulteriori contatti o scambi in cui la Barlo era stata implicata

– Sulle quattro riunioni per le quali viene ammessa la presenza della Barlo

– Sulla contestata riunione di Barcellona (Spagna) del maggio‑giugno 1999 (punto 164 della decisione impugnata)

– Sull’assenza di altri contatti o scambi ai quali la Barlo avrebbe partecipato

– Conclusione relativa alla prima parte del primo motivo

Sulla seconda parte del primo motivo, relativa all’erronea valutazione della partecipazione della Barlo ad un «progetto anticoncorrenziale unico e comune» riguardante tre prodotti in PMMA

Sulla terza parte del primo motivo, relativa ad un’erronea valutazione della partecipazione della Barlo ad un’infrazione continuata

Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti e del principio di proporzionalità

Sulla prima parte del secondo motivo, relativa all’erronea valutazione della durata della presunta infrazione

Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa all’erronea valutazione della gravità della presunta infrazione

Sulla terza parte del secondo motivo, relativa all’erronea valutazione delle circostanze attenuanti

– Sul ruolo passivo e secondario nella realizzazione dell’infrazione

– Sulla mancata attuazione effettiva degli accordi o delle pratiche illecite

– Sulla cessazione anticipata dell’infrazione

– Sull’introduzione di un programma di adeguamento alle norme sulla concorrenza

– Sulla mancanza di profitto, sull’assenza di una necessità di dissuasione e sulla proporzionalità

– Sull’attiva collaborazione al procedimento al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione

Conclusione

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.