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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 novembre 2001

    (causa T-301/01)

    Lingua processuale : l'italiano

Il 30 novembre 2001, la Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Mario Siragusa, dal Prof. Avv. Gian Michele Roberti, dall'Avv. Giuseppe Scassellati, dall'Avv. Francesca Maria Moretti e dall'Avv. Francesco Sciaudone, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la Seconda Decisione in toto;

- in subordine, annullare l'articolo 1 della Seconda Decisione nella parte in cui subordina il giudizio di compatibilità dell'iniezione di capitale al rispetto delle condizioni imposte con la Prima Decisione;

- condannare la Commissione al pagamento di spese, competenze ed onorari

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso viene introdotto contro la decisione della Commissione 2001/723/CE, del 18 luglio 2001, relativa alla ricapitalizzazione della società ricorrente1. Viene affermato a questo riguardo che detta decisione riproduce il testo degli artt. 1, 2 e 3 della decisione 97/789/CE, con la quale la Convenuta autorizzava l'aiuto accordato dall'Italia alla società ALITALIA, sotto forma di conferimento di capitale per complessivi 2.750 miliardi di lire italiane, al fine di provvedere alla sua ristrutturazione. Il ricorso introdotto contro quest'ultima decisione é stato dichiarato fondato2, per difetto di motivazione ed errore manifesto di valutazione.

Nella decisione ora impugnata la Commissione osserva che l'Art. 233 CE non impone un obbligo di riaprire la procedura e di ripercorrere tutte le fasi del procedimento. In concreto la Commissione ritiene, per quanto riguarda il difetto di motivazione, che il procedimento in questione può essere ripreso a partire dal momento in cui il vizio si è manifestato. Trattandosi di errori manifesti di valutazione, la seconda decisione deve fondarsi sugli elementi di fatto raccolti al momento in cui è stata adottata la prima decisione e gli errori riscontrati dal Tribunale farebbero riferimento a valutazioni di fatti la cui veridicità non sarebbe stata negata.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

- La violazione dell'art. 233 CE.

- La violazione dell'art. 88, par. 2, CE, nella misura in cui la Commissione non avrebbe potuto nella specie adottare una nuova decisione di contenuto identico alla precedente annullata senza riavviare il procedimento istruttorio ivi previsto.

- La violazione dei principi di buona amministrazione, certezza del diritto e legittimo affidamento, nonché dell'obbligo imposto dall'Art. 4, par. 5, del Regolamento (CE) n. 659/99, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 CE3, in quanto gli evocati principi generali, nonché la disposizione regolamentare precitata, imponevano alla Commissione di agire entro un termine di due mesi.

- La violazione dei diritti di difesa della ricorrente, dato che a quest'ultima non è stato possibile difendere la propria posizione giuridica tramite la partecipazione al procedimento amministrativo tendente all'adozione dell'atto impugnato.

- La violazione del dovere di motivazione.

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1 - GUCE L 271, del 12 ottobre 2001, p. 28.

2 - Sentenza del Tribunale di Primo grado , del 12 dicembre 2000, nella causa T-296/97.

3 - GUCE L 83, del 27.3.99, p. 1.