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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi) – Diageo Brands BV / Simiramida-04 EOOD

(Causa C-681/13) 1

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Decisione promanante da un giudice di un altro Stato membro, contraria al diritto dell’Unione in materia di marchi – Direttiva 2004/48/CE – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Spese giudiziarie)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Diageo Brands BV

Convenuta: Simiramida-04 EOOD

Dispositivo

L’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il fatto che una decisione emessa in uno Stato membro sia contraria al diritto dell’Unione non giustifica che tale decisione non venga riconosciuta in un altro Stato membro sulla base del rilievo che essa viola l’ordine pubblico di quest’ultimo Stato, qualora l’errore di diritto invocato non costituisca una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione, e dunque in quello dello Stato membro richiesto, o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tali ordinamenti giuridici. Non ricorre una violazione siffatta nel caso di un errore nell’applicazione di una disposizione quale l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 89/104/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.

Il giudice dello Stato richiesto, quando verifica l’eventuale esistenza di una violazione manifesta dell’ordine pubblico di quest’ultimo, deve tener conto del fatto che, tranne in circostanze particolari che rendano eccessivamente difficile o impossibile l’esperimento dei mezzi di ricorso nello Stato membro di origine, i soggetti giuridici interessati devono avvalersi in tale Stato membro di tutti i rimedi giurisdizionali disponibili al fine di prevenire a monte una siffatta violazione.

L’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile alle spese giudiziarie sostenute dalle parti nell’ambito di un’azione di risarcimento proposta in uno Stato membro per il ristoro dei danni subiti in virtù di un sequestro eseguito in un altro Stato membro, che era inteso a prevenire la lesione di un diritto di proprietà intellettuale, qualora nell’ambito di questa azione di risarcimento si ponga la questione del riconoscimento di una decisione emessa in tale altro Stato membro che constata il carattere ingiustificato di detto sequestro.

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1 GU C 71 dell’8.3.2014.