Language of document :

Ricorso proposto il 29 gennaio 2018 – Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-51/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Gossement, B.-R. Killmann, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

constatare che, avendo assoggettato all’imposta sul valore aggiunto il compenso spettante all’autore di un’opera d’arte a titolo del diritto sulle successive vendite dell’originale; la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 2 della direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere i seguenti motivi.

L’Austria ha assoggettato all’imposta sul valore aggiunto il compenso spettante all'autore nel caso di rivendita degli originali di opere d’arte figurative che, nel quadro del diritto sulle successive vendite è stato introdotto in Austria in attuazione della direttiva 2001/84/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. L’Austria è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 2 della direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Nell’ambito del diritto sulle successive vendite non sussiste, tra l’autore dell’opera e il debitore, alcuna relazione di scambio di servizi. La partecipazione ai proventi che deve essere versata all’autore sulla base del diritto sulle successive vendite deriva dalla legge ed è disciplinata in modo tale che l’alienante – o chiunque abbia partecipato alla vendita successiva – è tenuto a versare un compenso all’autore senza che quest’ultimo sia tenuto a fornire alcuna prestazione. La prestazione dell’autore sarebbe già stata eseguita prima della rivendita, nel momento in cui l'autore ha immesso per la prima volta il suo originale sul mercato.

Il compenso derivante dal diritto sulle successive vendite che deve essere versato all’autore, non è, quindi, un corrispettivo per una qualsiasi prestazione effettuata dall’autore, ma tale compenso si basa esclusivamente sul prezzo ottenuto dalla rivendita, il cui ammontare non può essere influenzato dall'autore. Il compenso spetta all’autore senza che egli debba o possa fornire alcuna prestazione - attraverso l’azione o l’inazione. Di conseguenza, il compenso a titolo del diritto sulle successive vendite non costituisce il corrispettivo di una cessione o prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2 della direttiva IVA.

____________

1 Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale, GU 2001, L 272, pag. 32.