Language of document : ECLI:EU:T:2017:59

Causa T‑646/13

Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe

contro

Commissione europea

«Diritto istituzionale – Iniziativa dei cittadini europei – Tutela delle minoranze nazionali e linguistiche e rafforzamento della diversità culturale e linguistica nell’Unione – Diniego di registrazione – Assenza manifesta di competenza legislativa della Commissione – Obbligo di motivazione – Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 211/2011»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 febbraio 2017

1.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione che rifiuta di registrare una proposta d’iniziativa dei cittadini – Deduzione, da parte della Commissione, dell’assenza manifesta di competenza legislativa rispetto alle misure proposte – Mancata individuazione delle misure considerate estranee alla sua competenza e mancata precisazione dei motivi di tale conclusione – Inosservanza dell’obbligo di motivazione

[Artt. 24, comma 1, TFUE e 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 211/2011, considerando 1 e artt. 4, § 2, b), e 3, comma 2]

2.      Cittadinanza dell’Unione – Diritti del cittadino – Presentazione di un’iniziativa dei cittadini – Regolamento n. 211/2011 – Presupposti per la registrazione – Informazioni di cui deve essere corredata una proposta – Informazioni sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto – Natura facoltativa – Conseguenze della trasmissione di tali informazioni – Obbligo di esame da parte della Commissione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 211/2011, art. 4, § 2, e allegato II)

1.      L’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 211/2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini, a norma del quale la Commissione informa gli organizzatori dei motivi del rifiuto di registrazione di una proposta di iniziativa dei cittadini europei (ICE), costituisce l’espressione specifica dell’obbligo di motivazione, sancito dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, nel settore dell’ICE. A tal proposito, poiché il fatto che un’ICE non sia stata registrata è idoneo a pregiudicare l’effettività stessa del diritto dei cittadini di presentare una loro iniziativa, sancito dall’articolo 24, primo comma, TFUE, una decisione del genere deve di conseguenza far risultare chiaramente i motivi che giustificano detto rifiuto. Infatti, il cittadino che abbia presentato una proposta di ICE deve essere posto in grado di comprendere le ragioni per le quali essa non viene registrata dalla Commissione, cosicché spetta a quest’ultima, investita di una siffatta proposta, valutarla, ma anche specificare i vari motivi della decisione di rifiuto tenendo conto della sua incidenza sull’esercizio effettivo del diritto sancito dal Trattato. Ciò deriva dalla natura stessa di tale diritto, il quale, come viene chiarito al considerando 1 del regolamento n. 211/2011, è inteso a rafforzare la cittadinanza europea e a potenziare il funzionamento democratico dell’Unione attraverso una partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione.

La Commissione viene meno al proprio obbligo di motivazione non indicando, in una decisione di diniego di registrazione per mancato rispetto della condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, quali, tra le misure enunciate nell’allegato di una proposta di ICE, non rientrano nella sua competenza, né i motivi a sostegno di tale conclusione. Infatti, così facendo, gli organizzatori non sono posti in condizione di individuare tra le proposte formulate quelle che, secondo la Commissione, esulano dalla sua competenza, ai sensi del citato articolo 4, paragrafo 2, lettera b), né di conoscere i motivi che hanno condotto a siffatta valutazione e, pertanto, è loro impedito di contestare la fondatezza della summenzionata valutazione, così come al giudice dell’Unione è impedito di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della valutazione della Commissione. Del resto, in assenza di una motivazione completa, l’eventuale presentazione di una nuova proposta di ICE, che tenga conto delle obiezioni della Commissione riguardo alla ricevibilità di talune proposte, sarebbe seriamente compromessa, al pari della realizzazione degli obiettivi, richiamati al considerando 2 del regolamento n. 211/2011, consistenti nell’incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e nel rendere l’Unione più accessibile.

(v. punti 15, 17, 18, 29, 34)

2.      L’allegato II del regolamento n. 211/2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini, intitolato «informazioni necessarie per registrare una proposta d’iniziativa dei cittadini», al quale rinvia l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di cui trattasi, fruisce di forza cogente identica a quella di detto regolamento. In proposito, le informazioni indicate in detto allegato non si limitano alle informazioni minime che, ai sensi dello stesso allegato, devono essere fornite ai fini della registrazione della domanda. Infatti, il diritto degli organizzatori della proposta di iniziativa, riconosciuto dall’allegato II del regolamento n. 211/2011, di fornire informazioni supplementari, e persino una bozza di atto giuridico dell’Unione, ha quale corollario l’obbligo per la Commissione di esaminare dette informazioni, allo stesso titolo di ogni altra informazione fornita ai sensi di tale allegato, in base al principio di buona amministrazione, al quale si ricollega l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e, pertanto, di motivare, nel rispetto dei requisiti applicabili e sotto il sindacato del giudice dell’Unione, la propria decisione alla luce di tutte le summenzionate informazioni.

(v. punti 31, 32)