Language of document : ECLI:EU:C:2012:65

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 febbraio 2012 (*)

«Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Proprietà intellettuale — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttive 93/83/CEE, 2001/29/CE, 2006/115/CE e 2006/116/CE — Ripartizione contrattuale dei diritti di sfruttamento di un’opera cinematografica tra il regista principale e il produttore dell’opera — Normativa nazionale che attribuisce tali diritti, in via esclusiva e ipso iure, al produttore della pellicola — Possibilità di deroga a tale norma mediante accordo tra le parti — Diritti a remunerazione susseguenti»

Nella causa C‑277/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Handelsgericht Wien (Austria), con decisione del 17 maggio 2010, pervenuta in cancelleria il 3 giugno 2010, nel procedimento

Martin Luksan

contro

Petrus van der Let,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 maggio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

—        per Martin Luksan, da M. Walter, Rechtsanwalt;

—        per Petrus van der Let, da Z. van der Let‑Vangelatou, Rechtsanwältin;

—        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

—        per il governo spagnolo, da N. Díaz Abad, in qualità di agente;

—        per la Commissione europea, da J. Samnadda e F.W. Bulst, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione:

—        degli articoli 2 e 4 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61);

—        degli articoli 1 e 2 della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15);

—        dell’articolo 2 della direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9); e

—        degli articoli 2, 3 e 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Luksan, regista principale di un film documentario, e il sig. van der Let, produttore di tale pellicola, in merito all’esecuzione del contratto in base al quale il primo avrebbe ceduto al secondo i suoi diritti d’autore e taluni diritti di sfruttamento in relazione alla suddetta pellicola.

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale

 La Convenzione di Berna

3        L’articolo 14 bis della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 luglio 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»), dispone quanto segue:

«1) Senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera eventualmente adattata o riprodotta, l’opera cinematografica è protetta come un’opera originale. Il titolare del diritto d’autore sull’opera cinematografica gode degli stessi diritti dell’autore di un’opera originale, inclusi i diritti contemplati nell’articolo precedente.

2)

a) Spetta alla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta di stabilire i titolari del diritto d’autore sull’opera cinematografica.

b) Tuttavia, nei Paesi dell’Unione la cui legislazione comprende fra i titolari gli autori dei contributi apportati alla realizzazione dell’opera cinematografica, questi, se si sono impegnati a fornire tali contributi, non potranno, salvo stipulazione contraria o particolare, opporsi alla riproduzione, alla messa in circolazione, alla rappresentazione ed esecuzione pubbliche, alla trasmissione per filo al pubblico, alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico, all’aggiunta di sottotitoli e al doppiaggio dei testi dell’opera cinematografica.

c) Spetta alla legislazione del Paese dell’Unione dove il produttore dell’opera cinematografica ha sede o residenza abituale di stabilire se per l’applicazione [della lettera] b), il suddetto impegno debba rivestire la forma del contratto scritto o d’altro equivalente atto scritto. È tuttavia riservata alla legislazione del Paese dell’Unione dove la protezione è richiesta la facoltà di esigere che questo impegno sia un contratto scritto o altro atto scritto equivalente. I Paesi che fanno uso di questa facoltà dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta che egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell’Unione.

d) Per “stipulazione contraria o particolare” devesi intendere qualsiasi condizione restrittiva contemplata in detto impegno.

3) Tranne diversa norma della legislazione nazionale, le disposizioni [del paragrafo] 2 b) non sono applicabili agli autori di scenari, dialoghi ed opere musicali, creati per la realizzazione dell’opera cinematografica, né al realizzatore principale di essa. Tuttavia, i Paesi dell’Unione, la cui legislazione non prevede l’applicazione [del paragrafo] 2 b) al predetto realizzatore, dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta ch’egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell’Unione».

Il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore

4        L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore. Tale trattato è stato approvato in nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6).

5        All’articolo 1, paragrafo 4, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore stabilisce che le parti contraenti devono conformarsi agli articoli 1‑21 della Convenzione di Berna.

 Il diritto dell’Unione

La direttiva 93/83

6        L’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 93/83 prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, il registra principale di un'opera cinematografica o audiovisiva è considerato suo autore o coautore. Gli Stati membri possono prevedere che altre persone siano considerate coautori dell'opera.».

7        Il capo II di tale direttiva, intitolato «Radiodiffusione via satellite», contiene l’articolo 2, il quale, con il titolo «Diritto di radiodiffusione», così dispone:

«In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all’autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d’autore».

 La direttiva 2001/29/CE

8        I «considerando» quinto, nono‑undicesimo, ventesimo, trentunesimo e trentacinquesimo della direttiva 2001/29 sono del seguente tenore:

«(5)      Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe[ro] adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.

(...)

(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10)      Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(11)      Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l’autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.

(...)

(20)      La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui [la direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42), come modificata dalla direttiva 93/98, la direttiva 92/100, nel testo di cui alla direttiva 93/98, la direttiva 93/83, la direttiva 93/98 e la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20)] e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell’informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.

(...)

(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti (...)

(...)

(35)      In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione».

9        L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 dispone quanto segue:

«Salvo i casi di cui all’articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:

(...)

b)      diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale;

c)      diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;

d)      durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi;

(...)».

10      L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Diritto di riproduzione», così recita:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b)      agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c)      ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

11      L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2.      Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a)      agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche

b)      ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

c)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

d)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

3.      I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

12      L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Eccezioni e limitazioni», ai suoi paragrafi 2, lettera b), e 5, così dispone:

«2.      Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:  

(...)

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati;

(...)

5.      Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

 La direttiva 2006/115/CE

13      La direttiva 92/100 è stata abrogata dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28). Quest’ultima codifica e riprende, in termini analoghi, le disposizioni della direttiva 92/100. Considerata l’epoca dei fatti di cui alla controversia principale (marzo 2008), la direttiva 2006/115 è applicabile ratione temporis e, pertanto, è alla luce di essa che la Corte analizzerà le questioni poste dal giudice del rinvio.

14      Il quinto e il dodicesimo «considerando» della direttiva 2006/115 enunciano quanto segue:

«(5)      Le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa e artistica, e gli investimenti occorrenti, segnatamente per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati. Per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti.

(...)

(12)      È necessario introdurre un regime che assicuri agli autori e agli artisti interpreti o esecutori una remunerazione equa ed irrinunciabile, nonché la possibilità di affidare l’amministrazione di questo diritto a società di gestione collettiva che li rappresentano».

15      L’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Il regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva si considera come suo autore o uno dei suoi autori.».

16      A termini dell’articolo 3 di detta direttiva, dal titolo «Titolari ed oggetto del diritto di noleggio e di prestito»:

«1.      Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio ed il prestito spetta:

a)      all’autore, per l’originale e le copie della propria opera,

b)      all’artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica,

c)      al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi,

d)      al produttore della prima fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie della sua pellicola.

(...)

4.      Fatto salvo il paragrafo 6, allorché un contratto riguardante una produzione cinematografica viene stipulato, individualmente o collettivamente, tra artisti interpreti o esecutori e un produttore, si presume, salvo clausola contrattuale contraria, che l’artista interprete o esecutore contemplato da detto contratto abbia trasferito il suo diritto di noleggio, fatto salvo l’articolo 5.

5.      Gli Stati membri possono prevedere che una presunzione analoga a quella di cui al paragrafo 4 si applichi agli autori.

(...)».

17      L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva, dal titolo «Diritto irrinunciabile a un’equa remunerazione», così dispone:

«1.      Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all’originale o copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio.

2.      Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio».

 La direttiva 2006/116/CE

18      La direttiva 93/98 è stata abrogata dalla direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12). Quest’ultima codifica e riprende, in termini analoghi, le disposizioni della direttiva 93/98. Considerata l’epoca dei fatti della controversia principale (marzo 2008), la direttiva 2006/116 è applicabile ratione temporis e, pertanto, è alla luce di essa che la Corte analizzerà le questioni poste dal giudice del rinvio.

19      Il quinto «considerando» della direttiva 2006/116 così recita:

«Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicata l’applicazione, da parte degli Stati membri, dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, lettere b, c) e d), e paragrafo 3 della convenzione di Berna».

20      L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Opere cinematografiche o audiovisive», è così formulato:

«1.      Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva. Gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere altri coautori.

2.      La durata di protezione di un’opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi settant’anni dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l’autore della sceneggiatura, l’autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o audiovisiva».

 Il diritto nazionale

21      L’articolo 38, paragrafo 1, della legge relativa al diritto d’autore (Urheberrechtsgesetz, BGBl. 111/1936), quale modificata dalla legge austriaca pubblicata nel Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich I, 58/2010 (in prosieguo: l’«UrhG»), dispone quanto segue:

«I diritti di sfruttamento su opere cinematografiche prodotte commercialmente spettano (...) al titolare dell’impresa (produttore della pellicola). I diritti alla remunerazione dell’autore stabiliti dalla legge spettano al produttore della pellicola e all’autore a ciascuno per la metà se sono rinunciabili salvo diversi accordi tra il produttore della pellicola e l’autore (...)».

22      L’articolo 42b, paragrafo 1, dell’UrhG così dispone:

«Se per la sua natura è dato di attendersi che un’opera radiodiffusa, un’opera messa a disposizione del pubblico o un’opera fissata su un videogramma o fonogramma prodotta a fini commerciali venga riprodotta, mediante fissazione su un videogramma o fonogramma conformemente all’articolo 42, paragrafi 2‑7, a uso personale o privato, l’autore ha diritto ad un’equa remunerazione (remunerazione delle riproduzioni effettuate su supporti di registrazione), quando il supporto è commercializzato a livello nazionale a scopi commerciali e a titolo oneroso; sono considerati supporti di registrazione i videogrammi o fonogrammi vergini adatti per tali riproduzioni o altri videogrammi o fonogrammi a tal fine destinati».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

23      Il sig. Luksan, ricorrente nella causa principale, è sceneggiatore e regista principale del film documentario, intitolato «Fotos von der Front» (Foto dal fronte), che ha ad oggetto la fotografia di guerra tedesca durante la seconda guerra mondiale. È pacifico che tale film documentario, che svolge una presentazione critica dell’ambivalenza della fotografia di guerra, costituisce un’opera cinematografica, tutelata a questo titolo come opera originale.

24      Il sig. van der Let, convenuto nella causa principale, produce commercialmente opere cinematografiche e altre opere audiovisive.

25      Nel marzo 2008 le parti hanno concluso un «contratto regia e autore» (contratto di produzione audiovisiva), in base al quale il sig. Luksan avrebbe assunto il ruolo di sceneggiatore e di regista principale della pellicola di cui trattasi, mentre il sig. van der Let avrebbe prodotto e sfruttato detta pellicola. In forza di tale contratto, il sig. Luksan ha trasferito al sig. van der Let tutti i suoi diritti d’autore e/o diritti connessi su tale pellicola. Tuttavia, il trasferimento in parola escludeva espressamente talune modalità di sfruttamento, ossia la messa a disposizione del pubblico su reti digitali nonché la diffusione mediante «closed circuit television» e «pay TV», cioè la diffusione (codificata) presso un numero chiuso di utenti, in contropartita di un pagamento separato.

26      Inoltre, il contratto non conteneva disposizioni esplicite relative ai diritti a remunerazione stabiliti per legge, come la remunerazione delle riproduzioni effettuate su supporti di registrazione di cui all’articolo 42b dell’UrhG («Leerkassettenvergütung»; letteralmente «remunerazione per cassette vergini»).

27      La controversia principale trae origine dal fatto che il produttore, il sig. van der Let, ha reso accessibile su Internet la pellicola in questione ed ha ceduto i relativi diritti alla Movieeurope.com. La pellicola può essere quindi scaricata da tale sito Internet, sotto forma di «video on demand». Il produttore ha altresì reso accessibile su Internet il filmato promozionale della pellicola, tramite You Tube, ed ha ceduto i diritti di «pay TV» alla Scandinavia TV.

28      In tale contesto, il sig. Luksan, regista, ha citato il sig. van der Let, produttore, dinanzi al giudice del rinvio. Egli sostiene che, date le modalità di sfruttamento riservategli dal contratto (il diritto di diffusione presso un numero chiuso di utenti, mediante «video on demand» e «pay TV»), lo sfruttamento operato dal produttore della pellicola di cui alla causa principale costituisce una violazione di detto contratto e dei suoi diritti d’autore.

29      Contro tali argomenti il sig. van der Let adduce che, a causa del «trasferimento ex lege» stabilito dall’articolo 38, paragrafo 1, prima frase, dell’UrhG, gli spettano, in quanto produttore della pellicola, tutti i diritti di sfruttamento esclusivi sulla pellicola in questione e che sono nulli gli accordi in deroga a tale prescrizione o una clausola di riserva avente lo stesso effetto.

30      Inoltre, il sig. van der Let afferma che i diritti a remunerazione ex lege previsti dall’UrhG, segnatamente la «remunerazione delle riproduzioni effettuate su supporti di registrazione», subiscono la stessa sorte dei diritti di sfruttamento. Di conseguenza, in ragione del contratto che gli attribuisce la totalità dei diritti di sfruttamento della pellicola, gli spetta anche la totalità dei diritti a remunerazione stabiliti per legge. Il sig. van der Let sostiene difatti di avere diritto a percepire, nella sua qualità di produttore, non solo la metà dei diritti a remunerazione stabiliti per legge, in forza dell’articolo 38, paragrafo 1, seconda frase, dell’UrhG, ma anche l’altra metà degli stessi che compete, in linea di principio, all’autore della pellicola (il sig. Luksan, in quanto regista), conformemente a questa stessa disposizione. Infatti, sarebbe ammissibile una clausola in deroga a tale disposizione normativa.

31      Il sig. Luksan contesta tale impostazione e chiede al giudice del rinvio di dichiarare che gli spetta la metà dei diritti a remunerazione stabiliti dalla legge.

32      In base a quanto indicato nella decisione di rinvio, la dottrina e la giurisprudenza austriache ritengono che l’articolo 38, paragrafo 1, prima frase, dell’UrhG preveda l’attribuzione originaria e diretta dei diritti di sfruttamento al solo produttore della pellicola piuttosto che un «trasferimento ex lege» o una presunzione di trasferimento di tali diritti. Sul fondamento di tale interpretazione dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’UrhG, gli accordi in deroga a detto principio di attribuzione diretta e originaria sarebbero affetti da nullità.

33      Quanto ai diritti a remunerazione stabiliti dalla legge, in particolare la «remunerazione delle riproduzioni effettuate su supporti di registrazione», l’articolo 38, paragrafo 1, seconda frase, dell’UrhG dispone che essi spettino al produttore e all’autore della pellicola a ciascuno per metà, pur consentendo espressamente accordi in deroga a tale principio, anche per quanto riguarda la metà spettante all’autore della pellicola.

34      In tale contesto, il giudice del rinvio sembra ritenere che l’articolo 38, paragrafo 1, prima e seconda frase, dell’UrhG, nell’interpretazione sinora datane dalla dottrina e dai giudici austriaci, sia contrario al diritto dell’Unione. Infatti, a suo giudizio, un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione imporrebbe di ritenere che l’articolo 38, paragrafo 1, prima frase, dell’UrhG istituisca una presunzione semplice di trasferimento. Inoltre, il regista principale sarebbe titolare del diritto irrinunciabile ad un’equa remunerazione. Quanto ai diritti alla remunerazione stabiliti dalla legge, il giudice del rinvio ritiene che, anche se l’articolo 38, paragrafo 1, seconda frase, dell’UrhG attribuisce la metà di tali diritti all’autore della pellicola, circostanza a suo avviso equa, non sia ammissibile una deroga alla suddetta norma di ripartizione.

35      Il giudice del rinvio desidera poter stabilire se le disposizioni pertinenti dell’UrhG, che concedono taluni diritti al produttore indipendentemente dalle disposizioni contrattuali, siano applicabili così come sinora interpretate dai giudici austriaci, ovvero se un’interpretazione contraria e conforme al diritto dell’Unione si imponga.

36      In tali circostanze, lo Handelsgericht Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, qualora le disposizioni del diritto dell’Unione europea in materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 2, 5 e 6, della direttiva 92/100, all’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 93/83, e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/98, in combinato disposto con l’articolo 4 della direttiva 92/100, l’articolo 2 della direttiva 93/83, e gli articoli 2 e 3, nonché 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, siano da interpretare nel senso che i diritti di sfruttamento della riproduzione, della diffusione via satellite e di altra comunicazione al pubblico, mediante la messa a disposizione del pubblico, spettino in ogni caso, in virtù della legge, direttamente (ab origine) al regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di pellicole, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, e non — direttamente (ab origine) e in via esclusiva — al produttore della pellicola, violino il diritto dell’Unione europea le leggi degli Stati membri che attribuiscono i diritti di sfruttamento, in virtù della legge, direttamente (ab origine) e in via esclusiva al produttore della pellicola;

2)      In caso di risposta positiva della prima questione:

a)      Se, in base all’ordinamento dell’Unione europea, anche riguardo a diritti diversi dal diritto di noleggio e di prestito, per i diritti di sfruttamento spettanti al regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di pellicole, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, ai sensi [della questione di cui al punto 1], sia riservato al legislatore degli Stati membri prevedere una presunzione di legge a favore di un trasferimento di tali diritti al produttore della pellicola e se — in caso di soluzione positiva — siano da rispettare le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 5 e 6, della direttiva 92/100, in combinato disposto con l’articolo 4 della medesima direttiva;

b)      Se l’originaria titolarità del diritto, con riferimento al regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di pellicole, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, si debba applicare anche ai diritti ad un’equa remunerazione, garantiti dal legislatore di uno Stato membro, come la cosiddetta “remunerazione delle cassette vuote”, di cui all’articolo 42 b dell’UrhG, o ai diritti ad un equo compenso, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

3)      In caso di risposta positiva della seconda questione, [lettera b)]:

Se, in base all’ordinamento dell’Unione europea, sia riservato al legislatore degli Stati membri prevedere, riguardo ai diritti spettanti al regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di pellicole, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, ai sensi [della questione di cui al punto 2, lettera b)], una presunzione legale a favore di un trasferimento, al produttore della pellicola, di tali diritti alla remunerazione e se — in caso di soluzione positiva — si debbano rispettare le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 5 e 6, della direttiva 92/100, in combinato disposto con l’articolo 4 della medesima direttiva.

4)      In caso di risposta positiva della terza questione:

Se sia in linea con le disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, citate in precedenza, la norma di una legge di uno Stato membro in base alla quale viene certamente riconosciuto al regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di pellicole, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, un diritto alla metà dei diritti alla remunerazione previsti dalla legge, ma senza che tale diritto sia indisponibile e, quindi, non irrinunciabile».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

37      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1 e 2 della direttiva 93/83, da un lato, e gli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della direttiva 2006/115 e con l’articolo 2 della direttiva 2006/116, dall’altro, debbano essere interpretati nel senso che i diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica, come quelli di cui trattasi nella causa principale (diritto di diffusione via satellite, diritto di riproduzione e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione), spettano, ipso iure, direttamente e originariamente, al regista principale, nella sua qualità di autore di tale opera. Detto giudice chiede se, conseguentemente, le summenzionate disposizioni ostino ad una normativa nazionale che attribuisca, ipso iure ed in via esclusiva, i diritti di cui trattasi al produttore di detta opera.

38      In via preliminare si deve ricordare che i diversi diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica o audiovisiva sono stati oggetto di più direttive. Anzitutto, il capo II della direttiva 93/83 disciplina il diritto di diffusione via satellite. Poi, i diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione del medesimo sono disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29. Infine, il diritto di noleggio e di prestito è contemplato dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2006/115.

39      Per quanto riguarda la direttiva 93/83, l’articolo 1, paragrafo 5, di essa dispone che il regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva è considerato suo autore o coautore.

40      Analogamente, per quanto concerne la direttiva 2006/115, l’articolo 2, paragrafo 2, della medesima dispone che il regista principale di un’opera cinematografica si considera come suo autore o uno dei suoi autori.

41      Per contro, per quanto riguarda la direttiva 2001/29, si deve necessariamente rilevare che questa non fornisce alcuna indicazione esplicita circa lo status del regista principale dell’opera cinematografica.

42      Alla luce di ciò, si pone la questione, in primo luogo, di valutare la posizione del regista principale dell’opera cinematografica rispetto ai diritti di sfruttamento disciplinati dalla direttiva 2001/29.

43      A questo proposito, dal ventesimo «considerando» della direttiva 2001/29 risulta che essa si fonda sui principi e sulle regole già definiti dalle direttive in vigore in tale campo, in particolare le direttive 92/100, concernente il diritto di noleggio e di prestito (divenuta direttiva 2006/115), e 93/98, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore (divenuta direttiva 2006/116). È previsto che la direttiva 2001/29 sviluppi tali principi e tali norme e li integri nella prospettiva della società dell’informazione. Pertanto, l’applicazione delle disposizioni della direttiva 2001/29 deve lasciare impregiudicata quella delle disposizioni di queste due ultime direttive, salvo se diversamente previsto dalla direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, Racc. pag. I‑9083, punti 187 e 188).

44      Orbene, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/116, intitolato «Opere cinematografiche o audiovisive», enuncia la norma generale secondo cui si considera come autore o come uno degli autori il regista principale di un’opera cinematografica, mentre gli Stati membri mantengono la facoltà di riconoscere altri coautori.

45      Tale disposizione, quindi, deve essere interpretata nel senso che, indipendentemente da qualunque scelta di diritto nazionale, il regista principale dell’opera cinematografica beneficia in ogni caso, a differenza degli altri autori di una simile opera, dello status di autore in forza della direttiva 2006/116.

46      Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/116 stabilisce la durata di tutela dell’opera cinematografica o audiovisiva. Tale disposizione implica necessariamente che siffatta opera, segnatamente i diritti dell’autore o dei coautori di essa e, in particolare, quelli del regista principale, siano effettivamente tutelati giuridicamente.

47      Dal momento che la direttiva 2001/29 non dispone diversamente e dato che l’applicazione delle sue disposizioni deve lasciare impregiudicata quella delle disposizioni della direttiva 2006/116, nonché della direttiva 2006/115, in particolare del suo articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29 devono essere interpretati in modo tale che siano garantiti i diritti d’autore del regista principale dell’opera cinematografica sanciti da tali disposizioni.

48      Da quanto precede risulta che, per quanto riguarda l’insieme dei diritti di sfruttamento in discorso, compresi quelli disciplinati dalla direttiva 2001/29, il regista principale dell’opera cinematografica è considerato l’autore o uno degli autori della stessa.

49      In secondo luogo, occorre verificare se i diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica, come quelli di cui trattasi nella causa principale (diritto di diffusione via satellite, diritto di riproduzione e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione), spettino ipso iure, direttamente e originariamente, al regista principale della stessa, in quanto autore di detta opera, ovvero se, eventualmente, tali diritti possano spettare direttamente, originariamente ed in via esclusiva al produttore dell’opera medesima.

50      Quanto al diritto di diffusione via satellite, l’articolo 2 della direttiva 93/83 sancisce a favore del solo autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d’autore.

51      Per quanto attiene al diritto di riproduzione, l’articolo 2 della direttiva 2001/29 riconosce titolari di tale diritto gli autori, per quanto riguarda le loro opere, e i produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole.

52      Allo stesso modo, relativamente al diritto di comunicazione di opere mediante messa a disposizione del pubblico, l’articolo 3 della direttiva 2001/29 pone tale diritto a vantaggio degli autori, per quanto attiene alle loro opere, e dei produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole.

53      Le disposizioni evocate ai tre punti precedenti, pertanto, attribuiscono, ab origine, al regista principale, nella sua qualità di autore, i diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica di cui alla causa principale.

54      Tuttavia, nonostante le summenzionate disposizioni di diritto derivato, nelle sue osservazioni sottoposte alla Corte il governo austriaco fa valere il combinato disposto dei paragrafi 2, lettera b), e 3 dell’articolo 14 bis della Convenzione di Berna, relativa alle opere cinematografiche, che lo autorizzerebbe a concedere gli stessi diritti al solo produttore dell’opera.

55      In effetti, dalla lettura combinata di tali disposizioni risulta che, in via di deroga, ad una normativa nazionale è consentito negare al regista principale taluni diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica, quali segnatamente il diritto di riproduzione e il diritto di comunicazione al pubblico.

56      A tale riguardo si deve rammentare, anzitutto, che tutti gli Stati membri dell’Unione hanno aderito alla Convenzione di Berna, taluni anteriormente al 1° gennaio 1958 e altri prima della data della loro adesione all’Unione.

57      Per quanto concerne più specificamente l’articolo 14 bis della Convenzione di Berna relativa alle opere cinematografiche, occorre rilevare che tale disposizione è stata introdotta a seguito delle revisioni della Convenzione adottate a Bruxelles nel 1948 e, successivamente, a Stoccolma nel 1967.

58      Pertanto, la Convenzione di Berna riveste carattere di convenzione internazionale ai sensi dell’articolo 351 TFUE, ai termini del quale, segnatamente, le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra.

59      Va poi rilevato che l’Unione, non essendo parte contraente della Convenzione di Berna, è tuttavia obbligata, in forza dell’articolo 1, paragrafo 4, del trattato dell’OMPI, sul diritto d’autore, del quale essa è parte, che fa parte del suo ordinamento giuridico e che la direttiva 2001/29 mira ad attuare, a conformarsi agli articoli 1‑21 della Convenzione di Berna (v., in tal senso, sentenza Football Association Premier League e a., cit., punto 189 e giurisprudenza ivi citata). Conseguentemente l’Unione è tenuta a conformarsi, in particolare, all’articolo 14 bis della Convenzione di Berna.

60      Ciò premesso, si pone la questione se le disposizioni delle direttive 93/83 e 2001/29 richiamate ai punti 50‑52 della presente sentenza debbano essere interpretate, in relazione all’articolo 1, paragrafo 4, del trattato dell’OMPI, sul diritto d’autore, nel senso che uno Stato membro può negare, nella sua normativa nazionale, sul fondamento dell’articolo 14 bis della Convenzione di Berna e avvalendosi della facoltà che gli riconoscerebbe tale disposizione, introdotta mediante un trattato internazionale, al regista principale i diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica di cui alla causa principale.

61      A tale riguardo, anzitutto, occorre ricordare che l’articolo 351, primo comma, TFUE ha lo scopo di precisare, conformemente ai principi di diritto internazionale, che l’applicazione del Trattato non pregiudica l’impegno assunto dallo Stato membro interessato di rispettare i diritti degli Stati terzi risultanti da una convenzione anteriore alla sua adesione e di osservare i relativi obblighi (v. sentenze del 28 marzo 1995, Evans Medical e Macfarlan Smith, C‑324/93, Racc. pag. I‑563, punto 27, e del 14 gennaio 1997, Centro-Com, C‑124/95, Racc. pag. I‑81, punto 56).

62      Tuttavia, allorché una simile convenzione consente a uno Stato membro di adottare un provvedimento che risulti contrario al diritto dell’Unione, senza tuttavia obbligarlo in tal senso, lo Stato membro deve astenersi dall’adottarlo (v., in tal senso, sentenze citate Evans Medical e Macfarlan Smith, punto 32, e Centro-Com, punto 60).

63      Tale giurisprudenza va applicata mutatis mutandis quando, in ragione di un’evoluzione del diritto dell’Unione, una misura normativa adottata da uno Stato membro conformemente alla facoltà riconosciuta da una convenzione internazionale anteriore risulti contraria a tale diritto. In una simile situazione lo Stato membro in questione non può far valere detta convenzione per esonerarsi dagli obblighi del diritto dell’Unione sorti in un momento successivo.

64      Orbene, prevedendo che il regista principale di un’opera cinematografica sia considerato l’autore o uno degli autori della stessa, il legislatore dell’Unione ha esercitato le competenze dell’Unione nel settore della proprietà intellettuale. In tale situazione, gli Stati membri non sono più competenti ad adottare disposizioni che rimettano in discussione tale normativa dell’Unione. Pertanto, essi non possono più avvalersi della facoltà accordata dall’articolo 14 bis della Convenzione di Berna.

65      Va poi rilevato che una misura normativa come quella illustrata al punto 60 della presente sentenza non è compatibile con la finalità perseguita dalla direttiva 2001/29.

66      Invero, dal nono «considerando» della direttiva 2001/29, la quale disciplina segnatamente i diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico, risulta che il legislatore dell’Unione, ritenendo che la tutela del diritto d’autore fosse essenziale alla creazione intellettuale, ha inteso garantire agli autori un livello elevato di tutela. La proprietà intellettuale è stata quindi riconosciuta come parte integrante della proprietà.

67      Orbene, essendo stata riconosciuta qualità d’autore al regista principale dell’opera cinematografica, ammettere che a tale creatore siano negati i diritti di sfruttamento di cui trattasi risulterebbe incompatibile con la finalità perseguita dalla direttiva 2001/29.

68      Infine, deve ricordarsi che, ai termini dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. Il paragrafo 2 di questo stesso articolo dispone che la proprietà intellettuale è protetta.

69      Alla luce di quanto rilevato al punto 53 della presente sentenza, deve ritenersi che il regista principale dell’opera cinematografica abbia acquisito ex lege, in forza del diritto dell’Unione, il diritto di godere della proprietà intellettuale di tale opera.

70      Ciò posto, il fatto che una normativa nazionale gli neghi i diritti di sfruttamento in questione equivarrebbe a privarlo del suo diritto di proprietà intellettuale acquisito ex lege.

71      Da quanto precede risulta che le disposizioni delle direttive 93/83 e 2001/29, menzionate ai punti 50‑52 della presente sentenza, non possono essere interpretate, in relazione all’articolo 1, paragrafo 4, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, nel senso che uno Stato membro possa negare, nella sua normativa nazionale, sul fondamento dell’articolo 14 bis della Convenzione di Berna, avvalendosi della facoltà che gli riconosce tale articolo, introdotto mediante un trattato internazionale, al regista principale i diritti di sfruttamento di cui alla causa principale dell’opera cinematografica, giacché una siffatta interpretazione, innanzitutto, non rispetterebbe le competenze dell’Unione in tale materia, poi, non sarebbe compatibile con la finalità perseguita dalla direttiva 2001/29 e, infine, non sarebbe conforme alle prescrizioni dell’articolo 17, paragrafo 2, della citata Carta dei diritti fondamentali, che garantiscono la tutela della proprietà intellettuale.

72      In base alle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 1 e 2 della direttiva 93/83, da un lato, e gli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della direttiva 2006/115 e con l’articolo 2 della direttiva 2006/116, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che i diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica, come quelli di cui trattasi nella causa principale (diritto di riproduzione, diritto di diffusione via satellite e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione), spettano ipso iure, direttamente e originariamente, al regista principale. Di conseguenza, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale che attribuisca, ipso iure ed in via esclusiva, detti diritti di sfruttamento al produttore dell’opera in questione.

 Sulla seconda questione, lettera a)

73      In via preliminare occorre ricordare che il legislatore dell’Unione ha istituito, all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 92/100, una presunzione di trasferimento del diritto di noleggio a vantaggio del produttore dell’opera cinematografica.

74      L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2006/115, che riprende i termini dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 92/100, prevede ora che, allorché un contratto riguardante una produzione cinematografica viene stipulato tra artisti interpreti o esecutori e il produttore di essa, si presume, salvo clausola contrattuale contraria, che l’artista contemplato da detto contratto abbia trasferito al produttore il suo diritto di noleggio.

75      Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2006/115, che riprende l’articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 92/100, autorizza gli Stati membri a prevedere una presunzione analoga per quanto riguarda gli autori.

76      Tenuto conto di tale precisazione preliminare, si deve considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto dell’Unione possa essere interpretato nel senso che esso riconosca agli Stati membri la facoltà di stabilire una simile presunzione di trasferimento anche per quanto riguarda i diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica, come quelli di cui trattasi nella causa principale (diritto di diffusione via satellite, diritto di riproduzione e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione), e, in caso di risposta affermativa, a quali condizioni.

77      Quanto all’obiettivo sotteso alle disposizioni della direttiva 2006/115 menzionate nella questione pregiudiziale, deve farsi riferimento al quinto «considerando» di tale direttiva che rammenta, da un lato, che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato e, dall’altro, che gli investimenti occorrenti, segnatamente per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati. Per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti.

78      Dal summenzionato quinto «considerando» della direttiva 2006/115 discende, in particolare, che deve essere realizzato un equilibrio tra, da una parte, il rispetto dei diritti ed interessi delle diverse persone fisiche che hanno contribuito alla creazione intellettuale della pellicola, ossia l’autore o i coautori dell’opera cinematografica e, dall’altra, quelli del produttore della pellicola, che ha preso l’iniziativa e la responsabilità della realizzazione dell’opera cinematografica e che assume i rischi legati a tale investimento.

79      Ciò posto, si può rilevare che, nell’ambito della direttiva 2006/115, la presunzione del trasferimento del diritto di noleggio a favore del produttore della pellicola è stata concepita per rispondere ad una delle finalità alle quali fa riferimento il quinto «considerando» di detta direttiva, ossia consentire al produttore di ammortizzare gli investimenti che questi ha assunto ai fini della realizzazione dell’opera cinematografica.

80      Stante ciò, la presunzione del trasferimento deve del pari rispondere agli interessi del regista principale dell’opera cinematografica. A questo proposito va rilevato che essa non rimette affatto in discussione la norma secondo cui l’autore è investito ipso iure, direttamente e originariamente, del diritto di noleggio e di prestito relativamente alla propria opera. Infatti, dato che il legislatore dell’Unione ha espressamente previsto la possibilità di una «clausola contrattuale contraria», egli ha con ciò espresso l’auspicio che il regista principale conservi la possibilità, mediante contratto, di convenire diversamente.

81      Pertanto, in conformità all’esigenza di equilibrio menzionata al punto 78 della presente sentenza, siffatta presunzione è concepita in modo tale da garantire che il produttore della pellicola acquisisca il diritto di noleggio dell’opera cinematografica, pur prevedendo che il regista principale possa disporre liberamente dei diritti di cui è titolare nella sua qualità d’autore allo scopo di salvaguardare i propri interessi.

82      Orbene, l’obiettivo diretto a garantire un reddito adeguato dell’investimento cinematografico eccede l’ambito della sola protezione del diritto di noleggio e di prestito disciplinato dalla direttiva 2006/115, in quanto è contemplato anche da altre direttive rilevanti in materia.

83      Infatti, il decimo «considerando» della direttiva 2001/29 conferma che gli investimenti necessari a realizzare prodotti quali pellicole o prodotti multimediali sono considerevoli. Una tutela giuridica adeguata dei diritti di proprietà intellettuale è quindi necessaria per consentire un adeguato ritorno dell’investimento (v. anche, in questo senso, sentenza del 13 luglio 2006, Commissione/Portogallo, C‑61/05, Racc. pag. I‑6779, punto 27).

84      Orbene, va altresì rilevato che, al quinto «considerando» della stessa direttiva 2001/29, il legislatore dell’Unione ha precisato in modo esplicito che, se era vero che le norme esistenti in materia di diritto d’autore e di diritti connessi dovevano essere adeguate e integrate per tener debitamente conto delle realtà economiche, quali la comparsa di nuove forme di sfruttamento, la tutela della proprietà intellettuale non necessitava, invece, di nuovi concetti.

85      Alla luce di ciò, dal momento che, da un lato, si ritiene assodato che il legislatore dell’Unione, nel 2001, in occasione dell’adozione della direttiva 2001/29, ha mantenuto i diversi concetti di protezione della proprietà intellettuale elaborati nell’ambito delle direttive precedenti e che, dall’altro, nel caso specifico, esso non ha disposto diversamente, occorre giudicare che egli non ha inteso escludere l’applicazione di un concetto come quello di presunzione di trasferimento, relativamente ai diritti di sfruttamento disciplinati da detta direttiva.

86      Da quanto precede discende che una presunzione di trasferimento come quella prevista in origine, per quanto riguarda il diritto di noleggio e di prestito, dall’articolo 2, paragrafi 5 e 6, della direttiva 92/100, poi ripreso, sostanzialmente, dall’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2006/115, deve poter trovare applicazione anche rispetto ai diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica come quelli di cui trattasi nella causa principale (diritto di diffusione via satellite, diritto di riproduzione e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione).

87      Sulla base delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione, lettera a), dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso riconosce agli Stati membri la facoltà di stabilire una presunzione di trasferimento, a vantaggio del produttore dell’opera cinematografica, dei diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica come quelli di cui trattasi nella causa principale (diritto di diffusione via satellite, diritto di riproduzione e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione), purché una simile presunzione non abbia carattere assoluto, tale da escludere la possibilità per il regista principale di detta opera di convenire diversamente.

 Sulla seconda questione, lettera b)

88      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto ad un’equa remunerazione, come l’equo compenso previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 in base all’eccezione detta «per copia privata», spetti ipso iure, direttamente e originariamente, al regista principale nella sua qualità di autore o di coautore dell’opera cinematografica.

89      In via preliminare, occorre precisare che, poiché la questione posta si riferisce unicamente all’equo compenso previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 in base all’eccezione per copia privata, alla stessa sarà data risposta dal punto di vista del solo diritto di riproduzione e del relativo diritto ad un equo compenso.

90      Anzitutto si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, gli Stati membri riconoscono, in linea di principio, agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere.

91      L’articolo 2, lettera d), della stessa direttiva riconosce un identico diritto ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole.

92      Ne consegue che tanto il regista principale, nella sua qualità di autore dell’opera cinematografica, quanto il produttore, in quanto responsabile degli investimenti necessari alla produzione di detta opera, devono essere considerati titolari, ipso iure, del diritto di riproduzione.

93      D’altra parte, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni al diritto di riproduzione esclusivo a favore dei titolari del diritto di riproduzione per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto, effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali (eccezione cosiddetta «per copia privata»), purché sia garantito che, in cambio, i titolari dei diritti di cui trattasi ricevano un equo compenso.

94      Poiché il regista principale dell’opera cinematografica è uno di tali titolari, egli deve essere considerato, conseguentemente, un beneficiario ipso iure, direttamente e originariamente, dell’equo compenso dovuto in base all’eccezione per copia privata.

95      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione, lettera b), dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, nella sua qualità di autore dell’opera cinematografica, il regista principale della stessa deve beneficiare ipso iure, direttamente e originariamente, del diritto ad un equo compenso previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 in base all’eccezione detta «per copia privata».

 Sulla terza e sulla quarta questione

96      Con tali questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso riconosce agli Stati membri la facoltà di stabilire una presunzione di trasferimento, a vantaggio del produttore dell’opera cinematografica, dei diritti alla remunerazione spettanti al regista principale di detta opera.

97      A tale riguardo, è pacifico che la disposizione di diritto interno di cui trattasi nella causa principale che istituisce la suddetta presunzione consente al regista principale dell’opera cinematografica di rinunciare ai propri diritti ad un’equa remunerazione.

98      Pertanto, è necessario esaminare preliminarmente se il diritto dell’Unione osti ad una disposizione di diritto interno che consente al regista principale dell’opera cinematografica di rinunciare ai propri diritti ad un’equa remunerazione.

99      In limine si deve precisare che, dal momento che le questioni poste fanno riferimento ai diritti a remunerazione ai sensi della questione precedente, alla stessa sarà data risposta dal punto di vista del solo diritto di riproduzione e del diritto ad un equo compenso previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 in base all’eccezione per copia privata.

100    Come rilevato al punto 93 della presente sentenza, dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 risulta che, negli Stati membri che hanno deciso di instaurare l’eccezione per copia privata, i titolari di diritti interessati devono, in cambio, ricevere il versamento di un equo compenso. Da una tale formulazione risulta che il legislatore dell’Unione non intendeva consentire che gli interessati potessero rinunciare a percepire detto compenso.

101    Inoltre, dal momento che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva istituisce un’eccezione al diritto di riproduzione esclusivo dell’autore sulla sua opera, tale disposizione deve essere soggetta ad un’interpretazione restrittiva che implica che siffatta eccezione non può essere estesa al di là di quanto esplicitamente prescritto dalla disposizione di cui trattasi. Orbene, questa autorizza un’eccezione al solo diritto di riproduzione e non può essere estesa ai diritti a remunerazione.

102    Tale conclusione è corroborata, sul piano sistematico, da quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, letto alla luce del dodicesimo «considerando» della medesima direttiva, norme che riprendono i termini, rispettivamente, dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/100, e del quindicesimo «considerando» di quest’ultima, cui fa riferimento il giudice del rinvio. Tali disposizioni precisano che gli autori non possono rinunciare al diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio.

103    È vero che, nell’ambito delle direttive 92/100 e 2006/115, il legislatore dell’Unione ha impiegato il termine «remunerazione» anziché quello di «compenso» utilizzato dalla direttiva 2001/29. Tuttavia, tale nozione di «remunerazione» ha anche lo scopo di introdurre un indennizzo per gli autori, in quanto interviene per compensare un pregiudizio cagionato a questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2011, VEWA, C‑271/10, Racc. pag. I-5815, punto 29).

104    Orbene, come rilevato ai punti 84 e 85 della presente sentenza, si ritiene assodato che, nell’adottare la direttiva 2001/29, il legislatore dell’Unione ha mantenuto i concetti della protezione della proprietà intellettuale elaborati nell’ambito delle direttive precedenti, salvo espressa disposizione contraria.

105    Nel caso di specie, in relazione al diritto all’equo compenso dovuto agli autori in base all’eccezione per copia privata, non risulta da alcuna disposizione della direttiva 2001/29 che il legislatore dell’Unione abbia previsto la possibilità, da parte del beneficiario di tale diritto, di rinunciarvi.

106    Inoltre, la Corte ha già dichiarato che, a meno di non volerle privare di ogni efficacia pratica, le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 impongono allo Stato membro che ha introdotto l’eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale un obbligo di risultato, nel senso che detto Stato è tenuto a garantire, nell’ambito delle sue competenze, una riscossione effettiva dell’equo compenso destinato ad indennizzare i titolari dei diritti lesi dal pregiudizio subito (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, Racc. pag. I‑5331, punto 34). Orbene, l’imposizione a carico degli Stati membri di un siffatto obbligo di risultato di riscossione dell’equo compenso a vantaggio dei titolari di diritti è concettualmente inconciliabile con la possibilità per tale titolare di rinunciare a detto equo compenso.

107    Da tutto quanto precede discende che il diritto dell’Unione osta ad una disposizione di diritto interno che consenta al regista principale dell’opera cinematografica di rinunciare al proprio diritto ad un equo compenso.

108    A maggior ragione, il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non riconosce agli Stati membri la facoltà di stabilire, a vantaggio del produttore dell’opera cinematografica, una presunzione assoluta di trasferimento dei diritti a remunerazione spettanti al regista principale di detta opera, dal momento che siffatta presunzione verrebbe a privare quest’ultimo del pagamento dell’equo compenso di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Orbene, come rilevato al punto 100 della presente sentenza, nella sua qualità di titolare del diritto di riproduzione il regista principale deve necessariamente percepire il versamento di detto compenso.

109    Sulla base delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza e alla quarta questione poste dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non riconosce agli Stati membri la facoltà di stabilire, a vantaggio del produttore dell’opera cinematografica, una presunzione di trasferimento del diritto ad un equo compenso spettante al regista principale di detta opera, tanto nel caso in cui tale presunzione sia formulata in maniera assoluta quanto nel caso in cui essa sia suscettibile di deroga.

 Sulle spese

110    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      Gli articoli 1 e 2 della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, da un lato, e gli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e con l’articolo 2 della direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che i diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica, come quelli di cui trattasi nella causa principale (diritto di riproduzione, diritto di diffusione via satellite e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione), spettano ipso iure, direttamente e originariamente, al regista principale. Di conseguenza, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale che attribuisca, ipso iure ed in via esclusiva, detti diritti di sfruttamento al produttore dell’opera in questione.

2)      Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso riconosce agli Stati membri la facoltà di stabilire una presunzione di trasferimento, a vantaggio del produttore dell’opera cinematografica, dei diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica come quelli di cui trattasi nella causa principale (diritto di diffusione via satellite, diritto di riproduzione e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione), purché una simile presunzione non abbia carattere assoluto, tale da escludere la possibilità per il regista principale di detta opera di convenire diversamente.

3)      Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, nella sua qualità di autore dell’opera cinematografica, il regista principale della stessa deve beneficiare ipso iure, direttamente e originariamente, del diritto ad un equo compenso previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 in base all’eccezione detta «per copia privata».

4)      Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non riconosce agli Stati membri la facoltà di stabilire, a vantaggio del produttore dell’opera cinematografica, una presunzione di trasferimento del diritto ad un equo compenso spettante al regista principale di detta opera, tanto nel caso in cui tale presunzione sia formulata in maniera assoluta quanto nel caso in cui essa sia suscettibile di deroga.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.