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Ricorso presentato il 19 febbraio 2007 - Trade-Stomil / Commissione

(Causa T-53/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trade-Stomil Sp z o. o. (Łódź, Polonia) (Rappresentanti: sigg. F. Carlin, barrister, e E. W. Batchelor, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione, in particolare degli artt. 1-4 di questa, nella parte in cui si applica alla Trade-Stomil; ovvero

annullamento dell'art. 2 della decisione nella parte in cui riguarda la Trade-Stomil; ovvero

modifica dell'art. 2 della decisione nella parte in cui riguarda la Trade-Stomil, annullando o riducendo sostanzialmente l'ammenda ivi inflittale; e, in ogni caso,

condannare la Commissione alle sue spese e a quelle sostenute dalla Trade-Stomil.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def. (caso COMP/F/38.638 - Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), con la quale la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, insieme ad altre imprese, ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo concordando obiettivi di prezzo per i prodotti, ripartendo i clienti attraverso accordi di non aggressione e scambiando informazioni commerciali su prezzi, concorrenti e clienti.

La ricorrente deduce quattordici motivi a sostegno del suo ricorso. Secondo la ricorrente:

i) la Commissione ha violato l'art. 81 CE, in quanto non ha dimostrato adeguatamente che la Trade- Stomil ha partecipato all'intesa;

ii) la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione nel constatare che la durata della partecipazione della Trade-Stomil all'intesa è stata di tre mesi;

iii) la Commissione non ha la competenza necessaria per adottare una decisione rivolta alla Trade-Stomil in forza dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo;

iv) la Commissione ha inoltre violato l'art. 81 CE nel considerare che la Trade-Stomil agiva quale rappresentante improprio della Dwory;

v) la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione nel considerare che la Trade-Stomil agiva quale rappresentante improprio della Dwory;

vi) la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento nel fissare l'ammontare di base dell'ammenda secondo il fatturato combinato della Dwory e Trade-Stomil;

vii) la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione infliggendo ammende alla Trade-Stomil sulla base dei volumi delle vendite della Trade-Stomil e della Dwory, piuttosto che sul solo fatturato della Trade-Stomil;

viii) la Commissione ha violato il principio di uguaglianza calcolando l'importo di partenza alla Trade-Stomil, quale mero agente privo di poteri di controllo sui prezzi o quantità, allo stesso modo di un fornitore/produttore;

ix) la Commissione ha violato l'obbligo di seguire le sue stesse regole non tenendo conto della partecipazione passiva o gregaria della Trade-Stomil all'intesa;

x) la Commissione ha violato l'obbligo di seguire le sue stesse regole omettendo di ridurre l'ammenda per la mancata applicazione degli accordi;

xi) la decisione della Commissione ha violato il principio di proporzionalità nella fissazione dell'ammenda;

xii) la Commissione ha violato i diritti della difesa omettendo di sentire la Trade-Stomil sui criteri sui quali si è basata per decidere di assumere competenza extraterritoriale;

xiii) la Commissione ha omesso di determinare il carattere intenzionale o negligente dell'infrazione o di sentire la Trade-Stomil in merito;

xiv) la Commissione è incorsa in errore nel calcolo dell'ammenda.

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