Language of document : ECLI:EU:C:2013:32

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

24 gennaio 2013 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Annullamento del 65% di un debito d’imposta nell’ambito di una procedura concorsuale per insolvenza – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Criterio del creditore privato – Limiti del sindacato giurisdizionale – Sostituzione da parte del Tribunale di propri motivi rispetto a quelli contenuti nella decisione controversa – Errore manifesto di valutazione – Snaturamento degli elementi di prova»

Nella causa C‑73/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 febbraio 2011,

Frucona Košice a.s., con sede in Košice (Slovacchia), rappresentata da P. Lasok, QC, J. Holmes e B. Hartnett, barristers, nonché da O. Geiss, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da K. Walkerová, L. Armati e B. Martenczuk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

sostenuta da:

St. Nicolaus – trade a.s., con sede in Bratislava (Slovacchia), rappresentata da N. Smaho, avocat,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 luglio 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Frucona Košice a.s. (in prosieguo: la «Frucona Košice») domanda l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 dicembre 2010, Frucona Košice/Commissione (causa T‑11/07, Racc. pag. II‑5453; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione 2007/254/CE della Commissione, del 7 giugno 2006, relativa all’aiuto di Stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a.s. (GU L 112, pag. 14; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti e decisione controversa

2        La Frucona Košice è una società di diritto slovacco che era attiva, in particolare, nel settore della produzione di alcool e alcolici.

3        Il 25 febbraio 2004 la Frucona Košice, che in passato aveva beneficiato di svariati differimenti di pagamento del suo debito d’imposta, non era in grado di pagare i diritti di accisa di cui era debitrice a titolo del mese di gennaio 2004.

4        Di conseguenza, il 6 marzo 2004 le era stata ritirata la licenza di produzione e di trattamento di alcool e alcolici. Da allora essa si era limitata a distribuire, con il marchio Frucona, alcolici acquistati presso un’impresa che, conformemente ad un accordo, li produceva sotto licenza nelle fabbriche della stessa Frucona Košice.

5        La Frucona Košice si è inoltre ritrovata in una situazione di indebitamento ai sensi della legge n. 328/1991, relativa alla liquidazione giudiziaria e al concordato (zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní)

6        Dalla decisione controversa risulta che le procedure di liquidazione giudiziaria e di concordato sono sottoposte al controllo di un giudice, volto a regolare la situazione finanziaria delle società insolventi. Mentre la liquidazione giudiziaria si conclude con la cessazione dell’attività della società insolvente, il concordato le consente di proseguire le sue attività, conducendo ad un accordo in base al quale la società insolvente rimborsa parte dei propri debiti in cambio dell’annullamento del saldo.

7        Il 16 dicembre 2003 nonché il 23 e il 30 gennaio 2004, il direttore generale della Frucona Košice aveva incontrato i rappresentanti della direzione generale delle imposte slovacca e il Ministro delle Finanze slovacco, in particolare, allo scopo di proporre loro di definire mediante concordato gli obblighi tributari di detta società.

8        L’8 gennaio 2004 la suddetta società aveva altresì contattato al riguardo l’ufficio di Košice IV (in prosieguo: l’«autorità finanziaria locale») competente, che non si è opposto alla stesura di un concordato.

9        L’8 marzo 2004 la Frucona Košice ha presentato domanda di apertura di un procedimento di concordato dinanzi al Krajský súd v Košiciach (Corte regionale di Košice) (Slovacchia), proponendo a ciascuno dei suoi creditori il pagamento di una percentuale pari al 35% dell’importo della somma loro dovuta (in prosieguo: la «proposta di concordato»). Il debito totale della Frucona Košice ammontava a circa SKK 644,6 milioni, di cui circa SKK 640,8 milioni di debito d’imposta.

10      Con decisione del 29 aprile 2004, il Krajský súd v Košiciach ha autorizzato l’avvio del procedimento di concordato ed ha, in particolare, riprodotto la proposta di concordato.

11      Al fine di consentire all’autorità finanziaria locale di valutare i rispettivi vantaggi della proposta di concordato, della liquidazione giudiziaria e dell’esecuzione fiscale, la Frucona Košice ha sottoposto a tale autorità, il 26 aprile 2004, un rapporto di revisione contabile redatto dal suo controllore contabile interno (in prosieguo: il «rapporto K») e, il 7 luglio 2004, un rapporto di revisione contabile redatto da una società di revisione indipendente (in prosieguo: il «rapporto E»).

12      Il 21 giugno 2004, l’amministrazione delle finanze slovacca ha proceduto ad un’ispezione in loco nei locali della ricorrente. Nel corso di tale ispezione è stato constatato che, il 17 giugno 2004, la ricorrente disponeva, tra l’altro, di liquidità per un importo di SKK 161,3 milioni.

13      Con lettera del 6 luglio 2004 la direttrice generale della direzione generale delle imposte slovacca ha invitato l’autorità finanziaria locale a non accettare la proposta di concordato, in quanto non favorevole alla Repubblica slovacca.

14      Il 9 luglio 2004, nel corso di un’udienza di concordato, i creditori della Frucona Košice, compresa l’amministrazione delle finanze locale, hanno accettato la proposta di concordato.

15      Con decisione del 14 luglio 2004, il Krajský súd v Košiciach ha omologato il concordato e ha rilevato, in particolare, che il credito dell’amministrazione delle finanze slovacca doveva essere rimborsato per un importo pari al 35%, cioè per un ammontare di circa SKK 224,3 milioni.

16      Lo stesso giorno, la direzione generale delle imposte slovacca ha sospeso e sostituito il direttore dell’autorità finanziaria locale e, il 14 dicembre 2004, questi è stato accusato di frode e malversazione in riferimento all’accettazione da parte dell’autorità finanziaria locale della proposta di concordato. Con sentenza del 6 marzo 2006, la Špeciálny súd v Pezinku (Corte speciale di Pezinok) (Slovacchia) ha prosciolto il medesimo da tutte le imputazioni mosse nei suoi confronti.

17      Con lettera del 20 ottobre 2004, l’autorità finanziaria locale ha comunicato alla Frucona Košice che le modalità del concordato configuravano un aiuto di Stato indiretto soggetto all’autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

18      Il 17 dicembre 2004 la Frucona Košice ha pagato, in particolare, all’autorità finanziaria locale un importo di SKK 224,3 milioni, corrispondente al 35% del suo debito totale. Con decisione del 30 dicembre 2004 il Krajský súd v Košiciach ha dichiarato chiuso il procedimento di concordato. Il 18 agosto 2006 il Krajský súd v Košiciach ha ridotto l’importo da versare all’autorità finanziaria locale a SKK 224,1 milioni.

19      Il 15 ottobre 2004 è stato presentata alla Commissione una denuncia riguardante un aiuto asseritamente illegittimo a favore della Frucona Košice.

20      Con lettera del 4 gennaio 2005 la Repubblica slovacca ha informato la Commissione, a seguito della richiesta di informazioni di quest’ultima, della possibilità che la Frucona Košice avesse percepito un aiuto illegittimo e le ha chiesto di autorizzare tale aiuto in quanto aiuto al salvataggio concesso ad un’impresa in difficoltà.

21      Dopo aver raccolto informazioni complementari, la Commissione, con lettera del 5 luglio 2005, ha notificato alla Repubblica slovacca la sua decisione di avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE in relazione alla misura di cui trattasi. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2005, C 233, pag. 47).

22      Il 7 giugno 2006 la Commissione ha adottato la decisione controversa, il cui dispositivo stabilisce, all’articolo 1, che l’aiuto di Stato che la Repubblica slovacca ha concesso a favore della Frucona Košice, per un importo di SKK 416 515 990, è incompatibile con il mercato comune e, all’articolo 2, ingiunge il recupero di tale aiuto.

23      Nella parte della suddetta decisione relativa alla valutazione dell’esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione ha rilevato che il concordato prevedeva delle condizioni per regolare il debito identiche per i creditori privati e per l’amministrazione delle finanze, mentre quest’ultima si trovava, in virtù della sua qualità di creditore privilegiato nel procedimento di liquidazione giudiziaria, in una situazione giuridica ed economica più vantaggiosa rispetto ai creditori privati.

24      La Commissione ha quindi affermato che l’applicazione del criterio del creditore privato richiederebbe di verificare se l’autorità finanziaria locale avesse «ottenuto di più accettando le condizioni del concordato proposto dal[la Frucona Košice] di quanto [essa] avrebbe potuto ricavare da una procedura di [liquidazione giudiziaria] o da una procedura di esecuzione fiscale».

25      Analizzando il ricavato di una liquidazione giudiziaria, la Commissione ha ritenuto che il rapporto E non costituisse una base affidabile, in quanto si fondava sulla situazione degli attivi della Frucona Košice al 31 marzo 2004 e non su quella, segnatamente, al 17 giugno 2004. Infatti, i coefficienti di liquidazione presi in considerazione nel rapporto E sarebbero troppo bassi. Inoltre, non sarebbe illustrato il metodo del loro calcolo. Per di più, il calcolo delle diverse tasse connesse al procedimento di liquidazione giudiziaria che devono essere dedotte dalla vendita degli attivi sarebbe discutibile alla luce di altre stime disponibili.

26      Sulla base dei documenti in suo possesso, la Commissione ha concluso che «la vendita degli attivi nell’ambito di una procedura di [liquidazione giudiziaria] avrebbe probabilmente procurato un ricavato più alto» di quello del concordato e che, in considerazione dello status privilegiato dell’autorità finanziaria locale, «la quasi-totalità del ricavato ottenuto nell’ambito di una procedura di [liquidazione giudiziaria] sarebbe andato» ad essa. Per quanto riguarda il ricavato di una procedura di esecuzione fiscale, essa è giunta alle stesse conclusioni.

27      La Commissione ha sottolineato poi che la direzione generale delle imposte della Repubblica slovacca era contraria al concordato proposto ed ha escluso la rilevanza, ai fini dell’applicazione del criterio del creditore privato, di eventuali interessi dello Stato a lungo termine, come la continuità delle entrate fiscali a favore dello Stato provenienti dalle attività della Frucona Košice.

28      La Commissione ha concluso che il criterio del creditore privato in economia di mercato non era soddisfatto e che, pertanto, la misura esaminata costituiva un aiuto di Stato pari all’importo del debito abbonato dall’autorità finanziaria locale. Infine, essa ha dichiarato che tale aiuto era incompatibile con il mercato comune.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

29      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 gennaio 2007, la Frucona Košice ha chiesto l’annullamento della decisione controversa.

30      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 giugno 2007, la società St. Nicolaus – trade a.s. (in prosieguo: la «St. Nicolaus – trade») ha chiesto di intervenire nel procedimento a sostegno della Commissione. Tale istanza è stata accolta con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale dell’11 ottobre 2007.

31      A sostegno del proprio ricorso la Frucona Košice ha dedotto dieci motivi, dei quali il quarto verteva su un errore di diritto e di fatto commesso dalla Commissione, avendo questa considerato, ai fini della qualificazione della misura in questione quale aiuto di Stato, che la liquidazione giudiziaria fosse più vantaggiosa del concordato e che quindi il criterio del creditore privato accorto non fosse quindi soddisfatto.

32      Con tale motivo la Frucona Košice ha fatto valere, in sostanza, che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione, in particolare alla luce degli elementi di prova da essa prodotti, la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria e il suo impatto sulla scelta che avrebbe effettuato un creditore privato che si trovasse nella situazione dell’amministrazione delle finanze.

33      Il Tribunale ha anzitutto ritenuto che, dal momento che l’applicazione del criterio del creditore privato implica valutazioni economiche complesse, il controllo della legittimità della decisione controversa dovesse limitarsi a verificare se la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione.

34      Esso ha poi ritenuto che, nel caso di specie, ai fini di tale controllo dovesse tenersi conto della qualità di creditore privilegiato dell’amministrazione delle finanze slovacca, del carattere particolarmente prudente della valutazione effettuata dalla Commissione circa il ricavato della vendita degli attivi della Frucona Košice nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria e del fatto che, contrariamente al concordato, la liquidazione giudiziaria non prevede una remissione del debito.

35      Alla luce di tali considerazioni, ai punti 123‑129 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

«123      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento con il quale la [Frucona Košice] deduce che non siano stati presi in considerazione la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia e alcuni rapporti di terzi a tal riguardo, si deve innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto [da tale società], la Commissione non soltanto ha indicato, al punto 54 della decisione [controversa], che, secondo la Repubblica slovacca, la durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria, con riferimento alle circostanze specifiche della fattispecie, sarebbe stata inferiore alla media, ma ha egualmente menzionato, al punto 40 della decisione [controversa], che, secondo la [Frucona Košice], il procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia dura in media da tre a sette anni. Ha precisato che la [Frucona Košice] basava la sua posizione su elementi, statistiche ed un esempio di una società slovacca che sarebbe in una situazione analoga alla sua. Pertanto, non può rimproverarsi alla Commissione di avere ignorato tale questione e la posizione della [Frucona Košice] a tal riguardo.

124      Inoltre, per quanto riguarda elementi di prova di cui la Commissione disponeva, si deve rilevare che i dati stessi comunicati dalla [Frucona Košice] non soddisfano i requisiti di affidabilità e di coerenza. Infatti, le valutazioni della durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia che la [Frucona Košice] ha presentato alla Commissione erano generiche e non tenevano conto delle caratteristiche del caso di specie. Parimenti, di tali valutazioni talune erano approssimative e, in una certa misura, non erano tra loro concordanti. Infatti, la [Frucona Košice] si avvale di quattro rapporti, contemplati supra al punto 96, in cui tale durata è stata stimata, rispettivamente, in quattro anni e otto mesi e in un periodo compreso tra tre e sette anni, o in oltre sei anni.

125      Gli altri rapporti ai quali la [Frucona Košice] fa riferimento sono rapporti della Commissione del 2002 e del 2003 sui progressi realizzati dalla Repubblica slovacca sulla via dell’adesione all’Unione. Secondo la [suddetta società], in questi suoi rapporti, la Commissione ha menzionato alcune difficoltà e i miglioramenti necessari per quanto riguarda i procedimenti in materia di liquidazione giudiziaria e di insolvenza in Slovacchia. Orbene, è giocoforza rilevare che tali rapporti della Commissione vertono sul procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia in generale, senza tener conto delle caratteristiche del caso di specie.

126      Peraltro, si deve osservare che la [Frucona Košice] ha omesso di menzionare i risultati del rapporto K circa la durata che avrebbe potuto assumere un procedimento di liquidazione giudiziaria nei suoi riguardi. In quest’ultimo rapporto, che la [Frucona Košice] stessa ha prodotto nella presente causa, la detta durata è stata stimata in “circa 2 anni (in funzione delle condizioni e del lavoro del curatore)”. Orbene, si deve rilevare che, oltre al fatto che tale valutazione della durata di un siffatto procedimento di liquidazione giudiziaria è manifestamente di gran lunga più ottimista delle altre valutazioni presentate dalla [Frucona Košice], la detta valutazione contemplava specificatamente [detta società].

127      Va pure considerato, come sostenuto dalla Commissione, che, quando, come nel caso di specie, il numero dei creditori del debitore è ridotto e quando esistono attivi aventi un valore di liquidazione positivo, il procedimento di liquidazione giudiziaria può essere svolto più rapidamente della media. Ciò è tanto più vero nella fattispecie dal momento che è pacifico tra le parti che il credito dell’amministrazione delle finanze slovacca verso la [Frucona Košice] costituiva circa il 99% del passivo di quest’ultima e che la detta amministrazione beneficiava dello status di creditore privilegiato. Da ciò consegue che l’amministrazione delle finanze slovacca avrebbe avuto un’influenza decisiva sulla durata del procedimento di liquidazione giudiziaria. Certamente, la [Frucona Košice] afferma che le caratteristiche, l’ubicazione geografica e la natura obsoleta della maggior parte dei suoi attivi avrebbero reso difficile la ricerca di un acquirente e, quindi, rallentato lo svolgimento del procedimento di liquidazione giudiziaria. Tuttavia, come affermato dalla Commissione al punto 88 della decisione [controversa], più elementi ed in particolare il fatto che taluni degli attivi di produzione della [Frucona Košice] hanno trovato acquirenti dopo il ritiro della licenza di produzione e di trattamento degli alcool e degli alcoolici, tendono a dimostrare che tale affermazione (...) è infondata.

128      (...)

129      Da quanto sopra considerato consegue che, per quanto riguarda la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria, la Commissione non è incorsa in errore manifesto di valutazione».

36      Il Tribunale ha respinto quindi anche gli altri motivi sollevati dalla Frucona Košice e, conseguentemente, il ricorso di quest’ultima e l’ha condannata alle spese.

 Conclusioni delle parti

37      La Frucona Košice chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto il quarto e il sesto motivo di ricorso;

–        accogliere tali motivi in quanto fondati;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida in merito al quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso, in quanto concernenti la procedura di esecuzione fiscale, e

–        condannare la Commissione alle spese del procedimento.

38      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la Frucona Košice alle spese del procedimento.

39      La St. Nicolaus – trade chiede che la Corte respinga l’impugnazione, confermi la sentenza impugnata e condanni la Frucona Košice alle spese del procedimento.

 Sull’impugnazione

40      A sostegno della sua impugnazione la Frucona Košice fa valere due motivi. Il primo motivo verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’applicazione del criterio del creditore privato. Tale motivo si suddivide, in sostanza, in due parti relative, la prima, alla durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria e, la seconda, alla rilevanza dei pareri di periti ai fini della valutazione dei coefficienti di liquidazione.

41      Con il suo secondo motivo, la Frucona Košice addebita al Tribunale di aver sostituito il proprio ragionamento a quello contenuto nella decisione controversa e di avere snaturato elementi di prova. Tale motivo si suddivide, in sostanza, in quattro parti relative, la prima, ai costi di un procedimento di liquidazione giudiziaria, la seconda, alla durata di un simile procedimento, la terza, alla prudenza della valutazione della Commissione e, la quarta, alla rilevanza di un debito sussistente al termine di detta liquidazione.

42      È opportuno esaminare in primo luogo e congiuntamente la prima parte del primo motivo e la seconda parte del secondo motivo, relative alla durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria.

 Argomenti delle parti

43      Con la prima parte del primo motivo, la Frucona Košice fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione del criterio del creditore privato.

44      La Frucona Košice ritiene che, nella sua valutazione, il Tribunale non ha analizzato la situazione così come avrebbe fatto un creditore privato, in base alle informazioni di cui quest’ultimo poteva disporre al momento della conclusione del concordato. Il Tribunale avrebbe confermato una valutazione operata a posteriori dalla Commissione, la quale non terrebbe conto di determinati rischi e ritardi che avrebbero influenzato la decisione di un creditore privato in occasione dell’esame dei vantaggi rispettivi della liquidazione giudiziaria e del concordato.

45      In particolare, secondo la Frucona Košice, in Tribunale si è limitato a verificare se l’analisi condotta dalla Commissione contenesse errori, e non già se tale analisi fosse stata effettuata prendendo in considerazione il punto di vista di un creditore privato prudente.

46      La Frucona Košice è dell’avviso che, ai fini dell’applicazione di tale criterio, occorra esaminare se, tenuto conto delle informazioni ragionevolmente disponibili al momento della conclusione del concordato, la misura di cui trattasi offrisse un vantaggio manifestamente maggiore rispetto alla soluzione prescelta da un creditore privato che si trovasse in una situazione simile.

47      Pertanto, il Tribunale avrebbe anzitutto dovuto determinare se le informazioni relative alla durata di una liquidazione giudiziaria potessero influenzare il processo decisionale di un ipotetico creditore privato. Esso avrebbe poi dovuto verificare se la Commissione avesse tenuto conto di tali informazioni. Da ultimo, il Tribunale avrebbe dovuto accertare se essa avesse accordato a tali informazioni l’importanza che le stesse meritavano.

48      La Frucona Košice ritiene che, allo scopo di operare la propria scelta tra i diversi modi di recupero di un debito, un creditore privato prudente avrebbe tenuto conto delle differenti informazioni disponibili nel caso di specie, relative alla durata di una procedura di fallimento, nonché delle relative incertezze. Pertanto, i diversi rapporti e documenti afferenti alla liquidazione giudiziaria della società Liehofruct, avvenuta precedentemente nello stesso settore commerciale, contenevano, a giudizio della Frucona Košice, informazioni giuridicamente rilevanti che la Commissione era tenuta a prendere in considerazione, cosa che essa ha omesso di fare, commettendo in tal modo un errore di diritto che il Tribunale ha trascurato di censurare.

49      La Frucona Košice precisa che, dal momento che il Tribunale ha dichiarato che la valutazione dei rapporti operata dalla Commissione verteva su una questione di fatto – ossia la durata delle procedure di fallimento – riguardo alla quale essa disponeva di un margine di valutazione discrezionale, esso ha commesso un errore di diritto, in quanto la questione sollevata riguardava l’impatto di tali informazioni sulla valutazione che una creditore privato prudente avrebbe operato.

50      Con la seconda parte del secondo motivo, la Frucona Košice adduce che, per quanto riguarda la durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria, il Tribunale, in particolare, ha fornito propri motivi a giustificazione del mancato esame di detti elementi da parte della Commissione.

51      Difatti, al punto 123 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe frainteso il contenuto della decisione controversa, dal momento che i passaggi di tale decisione cui il Tribunale fa riferimento in tale punto non intendono esprimere la posizione della Commissione sulla durata delle diverse procedure, ma riportano le posizioni della Frucona Košice e della Repubblica slovacca.

52      Dichiarando, al punto 124 della sentenza impugnata, che i dati forniti dalla Frucona Košice non soddisfacevano i requisiti di affidabilità e di coerenza, il Tribunale, al fine di respingere tali argomenti, avrebbe illegittimamente aggiunto nuovi motivi al ragionamento esposto nella decisione controversa. Inoltre, l’affermazione del Tribunale secondo cui la Commissione disponeva di varie stime relative alla probabile durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria in Slovacchia non corrisponderebbe all’argomentazione sviluppata dalla Frucona Košice.

53      Negando al punto 125 della sentenza impugnata la pertinenza dei rapporti della Commissione del 2002 e del 2003 sui progressi realizzati dalla Repubblica slovacca sulla via dell’adesione all’Unione, in quanto essi non tengono conto delle caratteristiche del caso di specie, il Tribunale avrebbe altresì addotto un argomento sul quale la Commissione non si sarebbe fondata per suffragare la decisione controversa. Inoltre, tale motivazione non sarebbe valida dal momento che, nell’applicare il criterio del creditore privato, la Commissione spesso si fonderebbe in parte su informazioni generiche relative alle condizioni economiche nello Stato membro interessato.

54      Rilevando, al punto 126 della sentenza impugnata, che uno dei rapporti forniti dalla Frucona Košice stimava la durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria in circa due anni, il Tribunale avrebbe nuovamente tentato di fornire, esso stesso, un motivo a giustificazione della mancata presa in considerazione della durata di una liquidazione giudiziaria. Peraltro, una durata di due anni sarebbe comunque di gran lunga superiore al periodo di quattro mesi necessario per ottenere fondi nell’ambito di una procedura di concordato.

55      Allo stesso modo, solo sulla base di propri motivi il Tribunale avrebbe giudicato, al punto 127 della sentenza impugnata, che, se nel caso di specie avesse avuto luogo un procedimento di liquidazione giudiziaria, la durata di questo sarebbe stata inferiore alla durata abituale di un simile procedimento.

56      Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo d’impugnazione, la Commissione ritiene che, ai fini dell’applicazione del criterio del creditore privato, occorra determinare se le agevolazioni di pagamento concesse da uno Stato membro sarebbero state parimenti accordate da un creditore privato ovvero se sia manifesto che quest’ultimo non avrebbero offerto agevolazioni paragonabili. Tale interpretazione sarebbe corroborata dal potere discrezionale di cui disporrebbe la Commissione quando procede a valutazioni economiche complesse come quelle implicate dall’applicazione del criterio del creditore privato.

57      Ad avviso della Commissione, il Tribunale ha applicato il criterio giuridico corretto, consistente nel determinare se l’autorità pubblica abbia agito nello stesso modo in cui avrebbe agito un creditore privato che si trovasse nella stessa situazione, considerate le circostanze, ed avrebbe giustamente dichiarato che il suo controllo si limitava a rilevare errori manifesti commessi dalla Commissione nella valutazione dei fatti.

58      Infine, la Commissione sostiene che gli argomenti della Frucona Košice relativi al mancato riferimento al criterio del creditore privato e alla portata del controllo da parte del Tribunale delle valutazioni della Commissione vertono sul modo in cui la Commissione e il Tribunale hanno valutato le prove e non riguarderebbero pertanto il ragionamento del Tribunale relativo al criterio giuridico applicabile.

59      Per quanto attiene alla seconda parte del secondo motivo di impugnazione, la Commissione osserva in via preliminare che la valutazione dei fatti alla luce del criterio del creditore privato deve poggiare su una valutazione di tutti i fattori rilevanti, mentre la Frucona Košice ha contestato la valutazione di alcuni soltanto di tali numerosi fattori.

60      Per quanto attiene alla durata del procedimento di liquidazione giudiziaria, la Commissione evidenzia che, al punto 123 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, in effetti, rilevato che la Commissione non aveva ignorato tale questione nella decisione impugnata, ma ha tuttavia ritenuto che, tenuto conto delle informazioni contenute ai punti 17, 40 e 54 della decisione controversa, fosse inutile considerare la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria quale fattore contrario alla conclusione di una simile procedura.

61      Al punto 124 di detta sentenza il Tribunale non avrebbe fatto altro che confermare gli elementi di prova di cui disponeva la Commissione. Il riferimento, operato dal Tribunale ai punti 125 e 126 della sentenza impugnata, a rapporti non contenuti nella decisione controversa sarebbe soltanto un obiter dictum.

62      Anche al punto 127 della sentenza impugnata il Tribunale si sarebbe limitato ad esaminare le prove di cui disponeva la Commissione, allo scopo di verificare se quest’ultima avesse commesso un errore manifesto di valutazione. La Commissione fa valere in proposito che essa non è tenuta a rispondere specificamente a ciascun argomento addotto dal beneficiario di un presunto aiuto e che non si è soffermata sulle considerazioni relative alla durata del procedimento di liquidazione giudiziaria in quanto, tenuto conto segnatamente della qualità di creditore privilegiato dell’autorità finanziaria locale, la questione non sarebbe stata idonea a preoccupare un ipotetico creditore privato.

63      Conseguentemente, gli argomenti della Frucona Košice sollevati nell’ambito della prima parte del primo motivo di impugnazione e volti a dimostrare che il Tribunale ha sostituito il proprio ragionamento a quello della Commissione non sono fondati.

64      La St. Nicolaus – trade afferma che, ai fini dell’applicazione del criterio del creditore privato, rileva chiedersi se un investitore privato avrebbe realizzato l’operazione di cui trattasi alle stesse condizioni e, in caso di risposta negativa, esaminare quali sarebbero state tali condizioni.

65      Essa rileva che, per l’autorità finanziaria locale, il pagamento immediato da parte della Frucona Košice del suo credito non sarebbe stato una necessità nel momento in cui essa ha accettato la proposta di concordato. Un creditore privato che si trovasse in una situazione analoga a quella dell’autorità finanziaria locale non sarebbe stato pertanto incline a rinunciare alla possibilità di ottenere tale pagamento in una misura maggiore rispetto a quella offerta dal concordato.

66      Quanto alla durata del procedimento di liquidazione giudiziaria, la St. Nicolaus – trade sostiene che dal punto 123 della sentenza impugnata risulta che la Commissione ha esaminato tale questione. Detta istituzione disporrebbe a questo riguardo di un ampio margine di discrezionalità e, nel caso di specie, avrebbe valutato la situazione di fatto su cui essa è stata chiamata a pronunciarsi principalmente in considerazione della complessità di un procedimento di liquidazione giudiziaria, del numero dei creditori e del fatto che l’amministrazione delle finanze era non solo il creditore maggioritario, ma anche il creditore privilegiato della Frucona Košice. Su tale base, la Commissione e il Tribunale avrebbero correttamente concluso che il procedimento di liquidazione giudiziaria sarebbe stato molto probabilmente chiuso entro un lasso di tempo più breve di quello normalmente necessario per condurre a termine siffatto procedimento.

 Giudizio della Corte

67      La Frucona Košice, in sostanza, rimprovera al Tribunale di essersi limitato a controllare se l’analisi condotta dalla Commissione fosse affetta da errori manifesti di valutazione e di aver trascurato di verificare se detta analisi fosse stata condotta dal punto di vista di un creditore privato. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di controllare se le informazioni disponibili relative alla durata di una liquidazione giudiziaria potessero influenzare il processo decisionale di un creditore privato e se la Commissione avesse tenuto conto di tali informazioni. Anziché procedere a siffatto controllo, il Tribunale avrebbe giustificato in base a propri motivi il mancato esame di detti elementi nella decisione controversa.

68      Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

69      Il concetto di aiuto comprende non soltanto prestazioni positive quali le sovvenzioni, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (sentenze del 1° dicembre 1998, Ecotrade, C‑200/97, Racc. pag. I‑7907, punto 34, e del 19 maggio 1999, Italia/Commissione, C‑6/97, Racc. pag. I‑2981, punto 15).

70      Tuttavia, le condizioni che devono ricorrere affinché una misura possa ricadere nella nozione di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107 TFUE non sono soddisfatte qualora l’impresa beneficiaria potesse ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procuratole per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato (v., in tale senso, sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF e a., C‑124/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

71      Tale valutazione si effettua, quando un creditore pubblico concede agevolazioni di pagamento per un debito dovutogli da un’impresa, applicando in linea di principio il criterio dell’investitore privato. Infatti tale criterio, laddove applicabile, figura tra gli elementi che la Commissione deve prendere in considerazione al fine di accertare l’esistenza di un siffatto aiuto (v., in tale senso, sentenze del 29 aprile 1999, Spagna/Commissione, C‑342/96, Racc. pag. I‑2459, punto 46; del 29 giugno 1999, DM Transport, C‑256/97, Racc. pag. I‑3913, punto 24, nonché Commissione/EDF e a., cit., punti 78 e 103).

72      Tali agevolazioni di pagamento configurano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se, tenuto conto della rilevanza del vantaggio economico in tal modo concesso, l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato che si trovasse in una situazione la più simile possibile a quella del creditore pubblico e che tentasse di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore in situazione di difficoltà finanziarie (v., in tale senso, citate sentenze Spagna/Commissione, punto 46; DM Transport, punto 30, e Commissione/EDF e a., punto 79).

73      Spetta quindi alla Commissione effettuare una valutazione globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie, che le consentano di determinare se l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni paragonabili da un simile creditore privato (v., in tale senso, sentenza Commissione/EDF e a., cit., punto 86).

74      È pacifico che l’esame da parte della Commissione della questione se determinate misure possano essere considerate aiuti di Stato, in quanto le pubbliche autorità non avrebbero agito come un creditore privato, richiede che si proceda ad una valutazione economica complessa (v. sentenza del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing, C‑525/04 P, Racc. pag. I‑9947, punto 59).

75      In proposito occorre ricordare che, nell’ambito del controllo che i giudici dell’Unione esercitano sulle valutazioni economiche complesse compiute dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, non spetta al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione (v., in tale senso, sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, Racc. pag. I‑7763, punti 64 e 66 nonché giurisprudenza citata).

76      Tuttavia, il giudice dell’Unione è tenuto, in particolare, a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano tutti i dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (sentenze del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval, C‑12/03 P, Racc. pag. I‑987, punto 39, e Commissione/Scott, cit., punto 65).

77      Da quanto precede risulta che, alla luce degli argomenti addotti dalla Frucona Košice in primo grado, il Tribunale doveva segnatamente verificare se le informazioni disponibili relative alla durata di una liquidazione giudiziaria fossero rilevanti, nel caso di specie, ai fini di una valutazione sotto il profilo del criterio del creditore privato e, in caso di risposta affermativa, se la Commissione ne avesse tenuto conto.

78      A questo riguardo deve considerarsi rilevante qualunque informazione idonea a influenzare, in maniera non trascurabile, il processo decisionale di un creditore privato normalmente prudente e diligente, che si trovi in una situazione la più simile possibile a quella del creditore pubblico e che tenti di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore in situazione di difficoltà di pagamento.

79      Nel caso in esame è pacifico che, allo scopo di ottenere il pagamento delle somme dovutegli, un creditore privato normalmente prudente e diligente, che si trovasse in una situazione la più simile possibile a quella dell’autorità finanziaria locale, doveva operare la scelta, in particolare, tra la proposta di concordato e la liquidazione giudiziaria della Frucona Košice.

80      Ne consegue che, al fine di identificare l’alternativa più vantaggiosa, un simile creditore doveva ponderare i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno di detti procedimenti.

81      Orbene, come fatto giustamente valere dalla Frucona Košice, dato che la durata dei procedimenti summenzionati rimanda nel tempo il recupero delle somme dovute e può così incidere, in caso di procedimenti di durata significativa, in particolare, sul loro valore, si deve necessariamente rilevare che essa configura un elemento idoneo a influenzare, in modo non trascurabile, il processo decisionale di un creditore privato normalmente prudente e diligente, che si trovasse in una situazione la più simile possibile a quella dell’autorità finanziaria locale.

82      Di conseguenza, spettava al Tribunale verificare se la Commissione avesse preso in considerazione, nell’ambito della sua valutazione del criterio del creditore privato, le informazioni disponibili relative, segnatamente, alla durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria.

83      A questo proposito, dal punto 123 della sentenza impugnata, citato al punto 35 della presente sentenza, risulta che il Tribunale ha constatato che la Commissione ha illustrato, al punto 54 della decisione controversa, la posizione della Repubblica slovacca in merito alla durata di siffatto procedimento e che essa ha menzionato, al punto 40 di detta decisione, quella della Frucona Košice. Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che la Commissione non avesse «ignorato tale questione».

84      Innanzi tutto, tuttavia, i punti ai quali fa riferimento il Tribunale figurano, come giustamente rilevato dalla Frucona Košice, ai titoli IV e V della decisione controversa, dedicati alle sintesi delle osservazioni degli interessati e della Repubblica slovacca, e non al titolo VI, contenente la valutazione della Commissione.

85      Come osservato al punto 82 della presente sentenza, poi, il Tribunale doveva verificare non già se la Commissione avesse o meno ignorato le informazioni disponibili relative alla durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria, ma se essa le avesse prese in considerazione nell’ambito della propria valutazione del criterio del creditore privato.

86      Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la Commissione avesse dedicato parte del proprio ragionamento ripreso al titolo VI della decisione controversa, e in particolare nell’ambito della sezione 2.1 di questa, relativa alla comparazione del concordato e della liquidazione giudiziaria, alla durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria. Orbene, dalla sentenza impugnata non emerge un’analisi di tal genere.

87      Infine, nei limiti in cui il Tribunale ha esaminato, ai punti 125‑127 della sentenza impugnata, anch’essi citati al punto 35 del presente sentenza, diversi elementi relativi all’affidabilità e alla coerenza delle informazioni prodotte dalla Frucona Košice nel corso del procedimento amministrativo ed ha ritenuto che, nelle circostanze particolari del caso di specie, la Commissione avesse giustamente stimato che la durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria non fosse idonea a influenzare il processo decisionale di un creditore privato, va rilevato che la disamina del Tribunale non si ricollega ad alcuna valutazione contenuta nella decisione controversa.

88      Ne consegue che il Tribunale, per respingere i motivi da esso esaminati, si è fondato su una valutazione della durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria che viene a colmare una lacuna nella motivazione della decisione controversa mediante motivi estranei ad essa. Orbene, così operando il Tribunale ha esorbitato dai limiti del suo controllo.

89      Infatti, nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, la Corte e il Tribunale sono competenti a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato FUE o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione ovvero per sviamento di potere. L’articolo 264 TFUE prevede che, se il ricorso è fondato, l’atto impugnato è dichiarato nullo e non avvenuto. La Corte e il Tribunale non possono quindi, in ogni caso, sostituire la loro propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (v. sentenze del 27 gennaio 2000, DIR International Film e a./Commissione, C‑164/98 P, Racc. pag. I‑447, punto 38, nonché del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, Racc. pag. I‑10515, punto 141).

90      Da quanto precede risulta che, avendo omesso di verificare se la Commissione avesse preso in considerazione, nell’ambito della sua valutazione del criterio del creditore privato, la durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria ed avendo colmato a tale riguardo, con la propria motivazione, una lacuna nella motivazione della decisione controversa, il Tribunale ha commesso errori di diritto.

91      Pertanto, la prima parte del primo motivo e la seconda parte del secondo motivo devono essere dichiarate fondate e, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata.

 Sulla controversia in primo grado

92      Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

93      Nella fattispecie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sulla prima parte del quarto motivo del ricorso in primo grado, relativa alla durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria.

 Argomenti delle parti

94      Con la prima parte del quarto motivo del ricorso in primo grado, la Frucona Košice adduce, in sostanza, che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria e i relativi elementi di prova da essa prodotti nel corso del procedimento amministrativo. Orbene, un creditore privato avrebbe preso in considerazione tale durata ed avrebbe, perciò, preferito accettare la proposta di concordato, in quanto il procedimento di liquidazione giudiziaria sarebbe assai più lungo di quello di concordato, comporterebbe quindi una perdita in interessi attivi rispetto al ricavato del concordato e non assicurerebbe dunque il recupero di una somma superiore a quella offerta nell’ambito della proposta di concordato.

95      La Commissione controbatte che, ai punti 40 e 54 della decisione controversa, essa ha tenuto conto della durata di un procedimento di fallimento e che, nelle circostanze del caso di specie, non era necessario determinare con precisione la durata prevedibile di un simile procedimento.

96      Innanzi tutto, anche supponendo che tale procedimento di liquidazione giudiziaria si sarebbe prolungato nel tempo, circostanza che la Commissione contesta, in considerazione segnatamente dell’opinione delle autorità slovacche e del numero esiguo di creditori, dai rilievi operati nella decisione controversa risulterebbe che il concordato sarebbe stato in ogni caso meno vantaggioso per lo Stato slovacco rispetto al procedimento di liquidazione giudiziaria.

97      Inoltre, dato che l’autorità finanziaria locale beneficiava dello status di creditore privilegiato, giacché il suo debito era garantito da cespiti immobiliari della Frucona Košice, valutati da quest’ultima in SKK 194 milioni e da detta autorità in SKK 397 milioni, i suoi crediti avrebbero potuto essere onorati in qualsiasi momento del procedimento di liquidazione giudiziaria mediante la vendita degli attivi che costituivano la garanzia, in conformità della legge n. 328/1991 sulla liquidazione giudiziaria e sul concordato. Pertanto, relativamente a tali attivi la durata del procedimento di fallimento sarebbe stata irrilevante.

98      Infine, il calcolo della Frucona Košice si fonderebbe su un importo finale ottenibile ampiamente inferiore al valore reale degli attivi dell’impresa, diminuito del costo del procedimento di liquidazione giudiziaria. Dal momento che il credito dell’autorità finanziaria locale rappresentava oltre il 99% del debito registrato, questa avrebbe potuto aspettarsi di ricevere almeno SKK 435 milioni nell’ambito di tale procedura. Anche prendendo in considerazione il tasso di interesse attivo addotto dalla Frucona Košice, un creditore privato, se avesse potuto recuperare tale somma, sarebbe stato disposto ad attendere l’esito di un procedimento di liquidazione giudiziaria, anche se questo si fosse protratto per il periodo maggiore che fosse stato stimato.

99      La St. Nicolaus – trade sostiene l’argomentazione della Commissione.

 Giudizio della Corte

100    Dai punti 78‑81 della presente sentenza risulta in particolare che, in un caso come quello di specie, la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria è un elemento idoneo ad influenzare, in modo non trascurabile, il processo decisionale di un creditore privato normalmente prudente e diligente, che si trovi in una situazione la più simile possibile a quella dell’autorità finanziaria locale e che, pertanto, la Commissione era tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito della sua valutazione del criterio del creditore privato, le informazioni disponibili relative, segnatamente, alla durata di un simile procedimento.

101    Orbene, si deve necessariamente rilevare che il titolo VI della decisione controversa, che contiene la valutazione della Commissione e, in particolare, la sua sezione 2.1, relativa alla comparazione del concordato e della liquidazione giudiziaria, non contengono alcun riferimento alla durata di un simile procedimento.

102    Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui, nelle circostanze particolari del caso di specie, essa ha potuto ritenere che la durata di un procedimento di liquidazione giudiziaria non fosse idonea a influenzare il processo decisionale di un creditore privato, occorre rilevare che, in considerazione dell’argomentazione e degli elementi di prova prodotti dalla Frucona Košice nel corso del procedimento amministrativo nonché di quanto rilevato ai punti 78‑81 della presente sentenza, la Commissione era tenuta ad esporre nella decisione controversa, quanto meno in modo sommario, le considerazioni che l’avevano condotta a concludere in tal senso.

103    Da quanto precede risulta che, avendo omesso di prendere in considerazione, nell’ambito della sua valutazione del criterio del creditore privato, la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione. Nei limiti in cui tale aspetto sarebbe stato preso in considerazione dalla Commissione, la decisione controversa non è sufficientemente motivata.

104    Pertanto, la prima parte del quarto motivo del ricorso in primo grado deve essere dichiarata fondata.

105    Nondimeno, dal momento che la Commissione ha ritenuto, ai punti 93‑99 della decisione controversa, che la procedura di esecuzione fiscale fosse più vantaggiosa per un creditore privato che si trovasse in una situazione la più simile possibile a quella dell’autorità finanziaria locale rispetto alla proposta di concordato, la constatazione di cui al punto precedente non può comportare, di per sé sola, l’annullamento di detta decisione.

106    Infatti, come rilevato dal Tribunale al punto 92 della sentenza impugnata, in base a tale constatazione occorre esaminare gli altri motivi dedotti dalla Frucona Košice sui quali esso non si è pronunciato, tra cui, in particolare, quelli attinenti alla valutazione del criterio del creditore privato per quanto concerne detta procedura di esecuzione fiscale.

107    Orbene, si deve necessariamente constatare che, per quanto riguarda tale esame, la controversia non è matura per la decisione. Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sui motivi dinanzi ad esso dedotti e sui quali non si è pronunciato.

 Sulle spese

108    Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 dicembre 2010, Frucona Košice/Commissione (causa T‑11/07), è annullata.

2)      La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sui motivi dinanzi ad esso sollevati sui quali non si è pronunciato.

3)      Le spese sono riservate.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.