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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

VERICA TRSTENJAK

presentate il 16 dicembre 2010 (1)

Cause riunite C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P

Comitato «Venezia vuole vivere»

contro

Commissione europea


Hotel Cipriani Srl

contro

Commissione europea


Società Italiana per il gas SpA (Italgas)

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Art. 87 CE – Regime di aiuti multisettoriale – Sgravi degli oneri sociali a favore delle imprese insediate nel territorio di Venezia e Chioggia – Decisione che dichiara incompatibile con il mercato comune un regime di aiuti illegittimo e ordina il recupero degli aiuti versati – Ricevibilità – Litispendenza – Legittimazione ad agire – Interesse individuale – Ente che raggruppa associazioni di categoria – Interesse ad agire – Art. 87, n. 1, CE – Nozione di aiuto – Vantaggio – Provvedimento che compensa vantaggi strutturali – Incidenza sugli scambi fra Stati membri e sulla concorrenza – Portata della verifica nel caso di un regime di aiuti multisettoriale – Obblighi procedurali – Obbligo di motivazione – Compatibilità con il mercato comune – Art. 87, n. 3, lett. c), CE – Art. 87, n. 3, lett. d), CE – Regolamento n. 659/1999 – Art. 14 – Qualificazione come aiuto nuovo o esistente – Art. 15 – Principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della parità di trattamento e di proporzionalità»





Indice

I – Contesto normativo 

II – Fatti e procedimento amministrativo

A – La disciplina degli sgravi degli oneri sociali

B – Il procedimento dinanzi alla Commissione

C – La decisione impugnata

III – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

A – Il procedimento dinanzi al Tribunale

B – La sentenza impugnata

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

V – Sull’impugnazione incidentale della Commissione

A – Sulla litispendenza

1. Motivazione della sentenza impugnata

2. Argomenti principali delle parti

3. Valutazione giuridica

a) Sulla necessità di un esame della ricevibilità del ricorso del Comitato

b) Sul venir meno della litispendenza per rinuncia agli atti nella causa avviata per prima

c) Sull’identità dei motivi

d) Conclusione

B – Sull’interesse individuale dei ricorrenti

1. Motivazione della sentenza impugnata

2. Argomenti principali delle parti

3. Valutazione giuridica

a) Sulla giurisprudenza della Corte

b) Sulle obiezioni della Commissione

i) Sul collegamento all’obbligo di restituzione

ii) Sulla sufficiente determinabilità

iii) Sul venir meno dell’interesse ad agire

iv) Sulle conseguenze indesiderate

v) Sulla contraddittorietà dei risultati

c) Conclusione

C – Sulla legittimazione ad agire del Comitato

1. Motivazione della sentenza impugnata

2. Argomenti principali delle parti

3. Valutazione giuridica

D – Sull’interesse ad agire

E – Conclusione

VI – Sulle impugnazioni dell’Italgas, dell’Hotel Cipriani e del Comitato

A – Sul carattere compensativo degli sgravi degli oneri sociali

1. Motivazione della sentenza impugnata

2. Argomenti principali delle parti

3. Valutazione giuridica

a) Sull’interpretazione della nozione di beneficio

b) Sul vizio di motivazione

c) Sul criterio dell’operatore privato

d) Conclusione

B – Sull’esame del requisito di una distorsione della concorrenza e di un’incidenza sugli scambi fra Stati membri

1. Motivazione della sentenza impugnata

2. Argomenti principali delle parti

3. Valutazione giuridica

a) Sulla valutazione del regime di sgravi degli oneri sociali

i) Sul parametro di verifica e sull’onere della prova

– Sul parametro di verifica

– Sull’onere della prova

– Conclusione parziale

ii) Sull’applicazione del parametro di verifica

– Sulla prova di una distorsione della concorrenza e di un’incidenza sugli scambi fra Stati membri

– Sulla necessità di un’analisi di tutti i casi individuali

– Sulla necessità di analizzare la situazione individuale dell’Italgas e dell’Hotel Cipriani

– Sulla necessità di analizzare determinati settori di attività economica

– Sul divieto di discriminazione

– Sullo snaturamento dei mezzi di prova

iii) Conclusione parziale

b) Sull’ordine di recupero

i) Sugli errori di diritto nella motivazione del Tribunale

– Sulla motivazione del Tribunale

– Sull’erroneità in diritto di tale tesi giuridica

– Conclusione parziale

ii) Sostituzione della motivazione

– Sul contenuto dell’ordine di recupero

– Sulla compatibilità di un siffatto approccio con l’art. 87 CE e con il sistema di controllo degli aiuti

iii) Conclusione parziale

c) Conclusione

C – Sui servizi di interesse economico generale

1. Motivazione della sentenza impugnata

2. Argomenti principali delle parti

3. Valutazione giuridica

D – Sull’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE

1. Motivazione della sentenza impugnata

2. Argomenti principali delle parti

3. Valutazione giuridica

E – Sull’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. d), CE

1. Motivazione della sentenza impugnata

2. Argomenti principali delle parti

3. Valutazione giuridica

F – Sull’applicazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999

1. Motivazione della sentenza impugnata

2. Argomenti principali delle parti

3. Valutazione giuridica

G – Sull’applicazione dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999

1. Motivazione della sentenza impugnata

2. Argomenti principali delle parti

3. Valutazione giuridica

VII – Sintesi

VIII – Conclusione

1.        Le presenti impugnazioni sono dirette avverso la sentenza del Tribunale 28 novembre 2008, cause riunite T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, Hotel Cipriani e a./Commissione (2) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). In tale sentenza, il Tribunale, pur ritenendoli ricevibili, ha respinto i ricorsi proposti con questi numeri di causa avverso la decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2.        Tutte le parti del procedimento di impugnazione chiedono l’annullamento della sentenza impugnata. La Commissione ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare direttamente irricevibili i ricorsi nelle cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00. Le restanti parti del procedimento ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere i suddetti ricorsi e annullare la decisione impugnata.

I –    Contesto normativo (4)

3.        L’art. 87, nn. 1 e 3, CE così recita:

«1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(…)

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

(…)

c)       gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d)       gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune;

(…)».

4.        L’art. 88, n. 2, CE così recita:

«Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227».

5.        Gli artt. 13, 14 e 15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (5) così recitano:

«Articolo 13

Decisioni della Commissione

1.       L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d’indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell’articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, dell’ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili.

(…)

Articolo 14

Recupero degli aiuti

1.       Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata «decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

(…)

3.       Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario.

Articolo 15

Periodo limite

1.       I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

2.       Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3.       Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente».

II – Fatti e procedimento amministrativo

A –    La disciplina degli sgravi degli oneri sociali

6.        Il decreto ministeriale 5 agosto 1994 ha definito i criteri per l’attribuzione degli sgravi degli oneri sociali di cui alle disposizioni contenute nell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che ha stabilito una disciplina speciale per lo sgravio degli oneri sociali dovuti dai datori di lavoro all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in prosieguo: l’«INPS») nel Mezzogiorno, per il periodo compreso tra il 1994 e il 1996. Mediante l’art. 1 di suddetto decreto ministeriale è stato introdotto uno sgravio generale sul complesso dei contributi dovuti dai datori di lavoro. Quanto all’art. 2 di tale decreto, esso ha previsto un’esenzione dagli oneri sociali per i nuovi posti di lavoro creati nelle imprese per il periodo di un anno dalla data di assunzione di un lavoratore disoccupato.

7.        A fronte della notifica di tale decreto ministeriale, la Commissione, con decisione 1° marzo 1995, 95/455/CE, relativa alle disposizioni in materia di sgravi nel Mezzogiorno degli oneri sociali a carico delle imprese e di fiscalizzazione di alcuni di tali oneri (6), ha dichiarato la compatibilità degli sgravi degli oneri sociali con il mercato comune, su riserva del rispetto di un certo numero di condizioni.

8.        Mediante la legge n. 206/95, il regime di aiuti previsto dal decreto ministeriale è stato esteso per il 1995 e il 1996 alle imprese stabilite nel territorio di Venezia insulare e di Chioggia. La legge n. 30/1997 ha posticipato la vigenza di tale regime fino al 1997.

9.        Per le imprese situate sul territorio di Venezia e di Chioggia, gli sgravi degli oneri sociali concessi in applicazione dell’art. 1 del decreto ministeriale hanno avuto un importo pari ad un ammontare medio annuo di EUR 37,7 milioni (7), di cui hanno beneficiato 1 645 imprese; gli sgravi concessi in applicazione dell’art. 2 di tale decreto hanno invece avuto un importo pari a EUR 292 831 l’anno (8), di cui hanno beneficiato 165 imprese.

B –    Il procedimento dinanzi alla Commissione

10.      Dopo che, con lettera del 10 giugno 1997, le autorità italiane avevano comunicato alla Commissione, conformemente alle disposizioni della decisione 95/455 (9), la legge n. 30/1997, la Commissione, con lettera del 1° luglio 1997, seguita da un sollecito datato 28 agosto 1997, ha chiesto ulteriori informazioni riguardo all’estensione dell’ambito di applicazione del regime di sgravi degli oneri sociali a favore delle imprese stabilite a Venezia e a Chioggia (in prosieguo: gli «sgravi degli oneri sociali»).

11.      Le autorità italiane hanno sospeso il regime di sgravi degli oneri sociali di cui trattasi a partire dal 1° dicembre 1997.

12.      In assenza di risposta, la Commissione, con lettera datata 17 dicembre 1997, ha comunicato alla Repubblica italiana la sua decisione di avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, primo comma, CE in relazione a detti sgravi degli oneri sociali. La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 febbraio 1998.

13.      Con lettera del 17 marzo 1998, il Comitato «Venezia vuole vivere» (in prosieguo: il «Comitato»), ha presentato le sue osservazioni e ha fornito una memoria, corredata di uno studio del marzo 1998 effettuato dal Consorzio per la ricerca e la formazione (in prosieguo: il «COSES») e concernente le difficoltà incontrate dalle imprese operanti nella laguna rispetto alle imprese situate sulla terraferma.

14.      Con lettera del 18 maggio 1998, anche il Comune di Venezia ha presentato una serie di osservazioni, corredate di un primo studio elaborato dal COSES sul medesimo argomento, datato febbraio 1998. Nelle sue osservazioni il Comune di Venezia ha sottolineato che, tra i beneficiari degli aiuti, vi erano anche imprese municipalizzate, incaricate della prestazione di un servizio di interesse economico generale e alle quali risultava applicabile l’art. 86, n. 2, CE. Tutte queste osservazioni sono state trasmesse alla Repubblica italiana.

15.      Le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 23 gennaio 1999. In questa lettera esse hanno fatto valere che le imprese operanti nei settori del commercio, dell’edilizia, alberghiero e dei servizi di interesse economico generale non apparivano in condizioni di partecipare agli scambi. Con lettera datata 10 giugno 1999, tali autorità hanno manifestato alla Commissione la loro piena adesione alle osservazioni del Comune di Venezia.

16.      Con decisione 23 giugno 1999, la Commissione ha ingiunto alla Repubblica italiana di fornirle tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di precisare il ruolo delle imprese municipalizzate e di esaminare la compatibilità con il mercato comune degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 27 luglio 1999.

17.      Il 12 ottobre 1999, ha avuto luogo a Bruxelles una riunione tra le autorità italiane e i rappresentanti della Commissione.

C –    La decisione impugnata

18.      Ai sensi dell’art. 1, primo comma, della decisione impugnata, salvo il disposto dei suoi artt. 3 e 4, gli aiuti ai quali l’Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali in base alle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, che rinviano all’art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, sono compatibili con il mercato comune quando sono accordati alle seguenti imprese:

a)       PMI ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese;

b)       imprese che non corrispondono a tale definizione e che sono localizzate in una zona ammissibile alla deroga di cui all’art. 87, n. 3, lett. c), CE;

c)       qualsiasi altra impresa che assuma categorie di lavoratori con particolari difficoltà d’inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione.

19.      Nell’art. 1, secondo comma, della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che gli aiuti sono tuttavia incompatibili con il mercato comune quando sono accordati ad imprese che non sono PMI e che sono localizzate al di fuori delle zone ammissibili alla deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE.

20.      Ai sensi dell’art. 2 della decisione impugnata, salvo il disposto dei suoi artt. 3 e 4, gli aiuti cui l’Italia ha dato esecuzione sotto forma di sgravi degli oneri sociali in virtù dell’art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1994 sono incompatibili con il mercato comune.

21.      Ai sensi dell’art. 3 della decisione impugnata, gli aiuti cui l’Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese ASPIV e Consorzio Venezia Nuova sono compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all’art. 86, n. 2, CE, e, rispettivamente, della deroga di cui all’art. 87, n. 3, lett. d), CE.

22.      Ai sensi dell’art. 4 della decisione impugnata, le misure cui l’Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese ACTV, Panfido SpA e AMAV non costituiscono aiuti ai sensi dell’art. 87 CE.

23.      Ai sensi dell’art. 5, primo comma, della decisione impugnata, l’Italia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato comune di cui all’art. 1, secondo comma, e all’art. 2, e già illegalmente posti a loro disposizione. L’art. 5, secondo comma, prima frase, della decisione impugnata dispone che il recupero venga effettuato secondo le procedure di diritto nazionale.

III – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

A –    Il procedimento dinanzi al Tribunale

24.      Avverso la decisione impugnata sono stati presentati dinanzi al Tribunale, accanto ai ricorsi alla base delle impugnazioni, altri 56 ricorsi, nei termini prescritti.

25.      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha deciso di verificare se le autorità italiane si ritenessero obbligate, sul fondamento dell’art. 5 della decisione impugnata, a recuperare nei confronti dei singoli ricorrenti gli sgravi degli oneri sociali. Nei casi in cui le autorità italiane hanno risposto negativamente, il Tribunale, con ordinanze 10 marzo 2005, ha dichiarato irricevibili i ricorsi per difetto di interesse ad agire (10). Fra essi rientrava anche il ricorso di una co‑ricorrente del Comitato nella causa T‑274/00, Verde Sport. In seguito a ciò, il Comitato ha ritirato il proprio ricorso nella causa T‑274/00 (11).

26.      Successivamente, il Tribunale, con il consenso dei ricorrenti e delle altre parti, ha designato come cause pilota le cause T‑221/00, T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00 (12). Quando i restanti ricorsi non erano stati dichiarati irricevibili, il Tribunale ha sospeso i relativi procedimenti.

B –    La sentenza impugnata

27.      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato la ricevibilità dei ricorsi nelle cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00. In tale contesto, esso ha, in particolare, respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione e da quest’ultima fondate sulla previa litispendenza dei ricorsi presentati dal Comitato nonché sull’assenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti. Il Tribunale ha peraltro respinto i ricorsi. Al riguardo, esso ha negato in particolare una violazione, da parte della Commissione, degli artt. 87, n. 1, CE, 86, n. 2, CE, 87, n. 3, lett. b), c), d) ed e), CE, nonché degli artt. 14 e 15 del regolamento n. 659/1999, del principio della parità di trattamento nonché dell’obbligo di motivazione.

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

28.      Con atto datato 11 febbraio 2009, pervenuto presso la cancelleria della Corte il 18 febbraio 2009, il Comitato ha impugnato la sentenza del Tribunale. Il Comitato chiede che la Corte voglia

–        accogliere l’impugnazione;

–        annullare di conseguenza la sentenza impugnata e la decisione impugnata; in subordine, annullare l’art. 5 della decisione impugnata nella parte in cui impone un obbligo di recuperare l’importo degli sgravi degli oneri sociali e in cui prevede l’applicazione degli interessi a decorrere dalla data in cui tali somme sono state poste a disposizione dei beneficiari e fino al loro effettivo recupero;

–        condannare la Commissione alle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

29.      Al ricorso in oggetto è stato assegnato il numero di ruolo C‑71/09 P.

30.      Con atto datato 10 febbraio 2009, pervenuto presso la cancelleria della Corte il 18 febbraio 2009, l’Hotel Cipriani SrL (in prosieguo:l'«Hotel Cipriani») ha impugnato la sentenza del Tribunale. Esso chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        accogliere le domande formulate in primo grado e, in particolare:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, annullare l’art. 5 della decisione impugnata, nella parte in cui l’ordine di recupero previsto da tale disposizione comprende anche gli aiuti consentiti sulla base del principio de minimis, e/o annullare l’art. 5, nella parte in cui prevede la corresponsione di un tasso di interesse superiore al tasso corrisposto dall'impresa sul proprio indebitamento.

31.      Al ricorso in oggetto è stato assegnato il numero di ruolo C‑73/09 P.

32.      Con atto datato 16 febbraio 2009, pervenuto presso la cancelleria della Corte il 24 febbraio 2009, la Società Italiana per il gas SpA (in prosieguo: l’«Italgas») ha impugnato la sentenza del Tribunale. Essa chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare gli artt. 1 e 2 della decisione impugnata, nella parte in cui essi dichiarano incompatibili con il mercato comune gli sgravi degli oneri sociali concessi dall’Italia, nonché l’art. 5 della decisione impugnata o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, in osservanza dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia;

–        condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

33.      Al ricorso in oggetto è stato assegnato il numero di ruolo C‑76/09 P.

34.      Anche la Coopservice, co‑ricorrente del Comitato nella causa T‑277/00, ha impugnato la sentenza del Tribunale. Siffatto ricorso è stato tuttavia respinto in quanto tardivo. La Coopservice quindi, con atto datato 1° luglio 2009, pervenuto presso la cancelleria della Corte il 14 luglio 2009, ha presentato osservazioni sulle impugnazioni del Comitato, dell’Hotel Cipriani e dell’Italgas.

35.      La Repubblica italiana, con atto datato 16 luglio 2009, pervenuto presso la cancelleria della Corte il 23 luglio 2009, ha presentato osservazioni sulle impugnazioni del Comitato, dell’Hotel Cipriani e dell’Italgas. In tali osservazioni, essa suggerisce di accogliere le domande dei ricorrenti e di annullare la sentenza impugnata nonché, quale conseguenza, la decisione impugnata.

36.      Con atto datato 10 luglio 2009, pervenuto presso la cancelleria della Corte il 22 luglio 2009, la Commissione ha replicato alle impugnazioni nelle cause C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P e ha presentato un’impugnazione incidentale. Essa chiede che la Corte voglia

–        annullare la sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui il Tribunale dichiara ricevibili i ricorsi;

–        accogliere le domande formulate dalla Commissione in via principale nel procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale;

–        in subordine, respingere le impugnazioni procedendo eventualmente alla sostituzione della motivazione della sentenza impugnata;

–        in ogni caso, condannare le ricorrenti alle spese per entrambi i gradi di giudizio.

37.      Il Comitato ha reagito all’impugnazione incidentale della Commissione con atto datato 28 settembre 2009, pervenuto presso la cancelleria della Corte il 6 ottobre 2009. Esso chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione incidentale della Commissione.

38.      L’Italgas ha reagito all’impugnazione incidentale della Commissione con atto datato 9 ottobre 2009, pervenuto presso la cancelleria della Corte il 12 ottobre 2009. Essa chiede che la Corte voglia

–        dichiarare, con ordinanza, manifestamente infondata l’impugnazione incidentale proposta dalla Commissione;

–        in subordine, dichiarare l’impugnazione incidentale presentata dalla Commissione inoperante in alcuni motivi, infondata in altri, oppure integralmente infondata;

–        in ogni caso, condannare la Commissione alle spese aggiuntive originate dalla procedura incidentale.

39.      Con ordinanza 8 aprile 2009, le cause C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P sono state riunite ai fini della fase scritta ed orale, nonché della sentenza.

40.      Il 16 settembre 2010 si è svolta un’udienza alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Comitato, dell’Hotel Cipriani e della Coopservice, dell’Italgas, della Repubblica italiana e della Commissione, i quali hanno integrato le proprie osservazioni e risposto a taluni quesiti.

V –    Sull’impugnazione incidentale della Commissione

41.      Con la sua impugnazione incidentale, la Commissione critica la decisione del Tribunale di dichiarare ricevibili i ricorsi nelle cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00. In tale contesto, la Commissione obietta innanzitutto che il rigetto, da parte del Tribunale, delle censure di irricevibilità da essa sollevate e fondate sulla litispendenza (A), sul difetto di legittimazione ad agire di tutte le ricorrenti (B) e sul difetto di legittimazione ad agire del Comitato (C), è viziato da errore di diritto. Essa obietta inoltre che il Tribunale non ha verificato in maniera sufficiente l’interesse ad agire dei ricorrenti o lo ha a torto ritenuto sussistente (D).

A –    Sulla litispendenza

1.      Motivazione della sentenza impugnata

42.      Con il primo motivo di impugnazione, la Commissione censura i punti 43‑46 della sentenza impugnata. In tal sede, il Tribunale ha rigettato l’eccezione sollevata dalla Commissione e avente ad oggetto l’irricevibilità del ricorso del Comitato nella causa T‑277/00 per previa litispendenza dei ricorsi presentati dal medesimo nelle cause T‑231/00 e T‑274/00. In tale contesto, il Tribunale ha rilevato innanzitutto che, in relazione al ricorso nella causa T‑274/00 non ricorre un’ipotesi di litispendenza, in quanto il Comitato ha rinunciato agli atti in tale causa (13). Inoltre, il Tribunale non sarebbe stato tenuto ad esaminare la ricevibilità del ricorso del Comitato nella causa T‑277/00, in quanto quest’ultimo avrebbe proposto il ricorso unitamente alla Coopservice. Poiché il ricorso della Coopservice sarebbe stato ricevibile, esso avrebbe dovuto comunque esaminare i motivi di merito (14). Infine, riguardo al precedente ricorso del Comitato nella causa T‑231/00, non ricorrerebbe litispendenza, in quanto il ricorso nella causa T‑231/00 e il ricorso nella causa T‑277/00 non sarebbero stati fondati sugli stessi motivi. Il Comitato avrebbe invocato infatti una serie di motivi unicamente nella causa T‑277/00, ma non nella causa T‑231/00 (15).

2.      Argomenti principali delle parti

43.      La Commissione fa valere, innanzitutto, che la rinuncia agli atti nella prima causa non può comportare il venir meno della litispendenza. La ricevibilità di un ricorso, infatti, dovrebbe essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua presentazione. Inoltre, sarebbe contrario al principio dell’economia processuale che un ricorrente presenti una pluralità di ricorsi identici e opti per uno di essi in un momento successivo.

44.      In secondo luogo, solo l’identità delle parti e delle domande costituirebbero presupposti per il ricorrere della litispendenza. L’identità dei motivi non rileverebbe. In tal senso deporrebbe anche l’art. 27 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (16). Persino qualora l’identità dei motivi venisse considerata un requisito imprescindibile per la litispendenza, il ricorso del Comitato nella causa T‑277/00 doveva essere respinto in quanto irricevibile, poiché il Comitato si sarebbe fondato su motivi identici già nella causa T‑231/00.

45.      Secondo il Comitato, tale motivo di impugnazione è irricevibile. La Commissione farebbe valere eccezioni non sollevate in tali termini nel procedimento dinanzi al Tribunale. Ad esso osterebbe inoltre l’autorità di cosa giudicata delle ordinanze del Tribunale 10 marzo 2005 (17), nelle quali il Tribunale non avrebbe rilevato l’irricevibilità del ricorso del Comitato nella causa T‑277/00.

46.      Detto motivo di impugnazione sarebbe inoltre infondato. Il Tribunale avrebbe giustamente rilevato che, in relazione al suo precedente ricorso nella causa T-274/00, un’eventuale litispendenza era venuta meno per rinuncia agli atti in tale causa, e che i suoi ricorsi nelle cause T‑231/00 e T‑277/00 non erano stati fondati su motivi identici.

3.      Valutazione giuridica

47.      Il motivo di impugnazione è ricevibile. In primo luogo, non siamo in presenza di un motivo di impugnazione nuovo irricevibile. Nel procedimento di impugnazione, infatti, può essere dedotto un errore di diritto risultante direttamente dalla sentenza impugnata. Così è nel caso dell’errore di diritto censurato, in quanto il Tribunale è tenuto a verificare d’ufficio la ricevibilità di un ricorso e dunque anche il ricorrere di un’ipotesi di litispendenza (18). In secondo luogo, alla censura non osta neanche l’autorità di cosa giudicata delle ordinanze del Tribunale 10 marzo 2005 (19). In tali ordinanze, infatti, il Tribunale non ha statuito sulla ricevibilità del ricorso nella causa T‑277/00.

48.      Il motivo di impugnazione è parzialmente fondato.

a)      Sulla necessità di un esame della ricevibilità del ricorso del Comitato

49.      L’approccio del Tribunale, secondo il quale la ricevibilità del ricorso del Comitato non deve essere verificata, data la ricevibilità del ricorso della co‑ricorrente Coopservice, non mi persuade. È vero che la Corte ha proceduto in tal modo in un caso analogo (20). Tuttavia, siffatta giurisprudenza non può essere applicata, a mio avviso, ad un ricorso dinanzi al Tribunale. In primo luogo, essa mi sembra calibrata su un giudice di ultimo grado. Poiché, tuttavia, una sentenza del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di giustizia, la decisione sulla ricevibilità di un ricorso può esplicare effetti sul successivo procedimento dinanzi alla Corte. Se il ricorso del Comitato fosse stato dichiarato irricevibile, la sua impugnazione avrebbe avuto un oggetto diverso. Inoltre, l’impugnazione incidentale della Commissione sarebbe venuta meno in relazione alla sentenza emessa nei confronti del Comitato. Gli effetti sul decorso del procedimento dinanzi alla Corte risultano evidenti in particolare nel caso presente. Nella fattispecie, infatti, la Corte è unicamente chiamata a statuire sull’impugnazione del Comitato, e non su quella della Coopservice, sua co‑ricorrente. In secondo luogo, il modus operandi non mi sembra compatibile con la ripartizione delle competenze fra il Tribunale e la Corte. Quest’ultima, infatti, deve esaminare nell’ambito dell’impugnazione incidentale della Commissione l’eccezione di litispendenza, trattandosi di una condizione di ricevibilità del ricorso del Comitato dinanzi al Tribunale, la quale deve essere verificata d’ufficio dalla Corte (21). Come mostra il caso di specie, l’approccio del Tribunale, secondo il quale esso non sarebbe tenuto ad esaminare la ricevibilità del ricorso del Comitato, comporterebbe, in un caso come quello di specie, che la ricevibilità di detto ricorso venga esaminata per la prima volta nel procedimento di impugnazione davanti alla Corte. In terzo luogo, dubito che l’approccio del Tribunale possa essere giustificato in tutti i casi sotto il profilo dell’economia processuale. La prima verifica da parte della Corte, infatti, può comportare problemi, in particolare allorché la Corte, nell’ambito della valutazione della ricevibilità di un ricorso, deve procedere essa stessa all’apprezzamento dei fatti. A ciò la Corte è infatti autorizzata, nell’ambito di un procedimento di impugnazione, solo se essa, ai sensi dell’art. 61, n. 1, del suo Statuto, può statuire definitivamente sulla controversia. Ciò è tuttavia possibile solo se la causa è matura per la decisione. Se la causa non è ancora matura per la decisione, la Corte, ai sensi dell’art. 61, n. 1, del suo Statuto, deve rinviarla al Tribunale. Il vantaggio che, sotto il profilo dell’economia processuale, deve giustificare l’omissione della verifica della ricevibilità da parte del Tribunale, rischia cioè di convertirsi, in taluni casi, in un allungamento del procedimento. Per i summenzionati motivi, e discostandomi dalla giurisprudenza elaborata finora, ritengo inammissibile anche nel procedimento principale l’approccio secondo il quale il Tribunale, in un caso come quello di specie, non è tenuto a verificare la ricevibilità del ricorso del Comitato (22). Ai fini della presente causa, la questione della commissione di un errore di diritto da parte del Tribunale può tuttavia restare aperta, in quanto la Corte è comunque tenuta ad esaminare d’ufficio l’eccezione di litispendenza.

b)      Sul venir meno della litispendenza per rinuncia agli atti nella causa avviata per prima

50.      Il Tribunale, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, ha correttamente rilevato che il ricorso del Comitato nella causa T‑277/00 non è irricevibile a causa della previa litispendenza del suo ricorso nella causa T‑274/00. Il Comitato, infatti, ha rinunciato agli atti nella causa T‑274/00. È vero che la Commissione osserva giustamente che le condizioni attinenti la ricevibilità di un ricorso devono essere soddisfatte, in linea di principio, al momento della sua proposizione (23). L’irricevibilità per causa di litispendenza può tuttavia venire meno se il ricorso presentato per primo è stato dichiarato irricevibile (24). Questa considerazione deve valere, a mio avviso, anche nel caso di rinuncia agli atti nella causa avviata per prima. L’irricevibilità per causa di litispendenza, infatti, è intesa ad evitare che ricorsi identici vengano esaminati due volte. In tal modo si mira a prevenire, inter alia, l’adozione di decisioni incompatibili. Qualora, peraltro, il ricorso avviato per primo sia stato dichiarato irricevibile o sia stato ritirato, siffatto rischio non sussiste più.

c)      Sull’identità dei motivi

51.      Allorché la Commissione obietta che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso del Comitato nella causa T‑277/00, per previa litispendenza del suo ricorso nella causa T‑231/00, questa censura è parzialmente fondata.

52.      È vero che la censura della Commissione, secondo la quale il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che l’identità dei motivi di ricorso costituisca un presupposto per l’irricevibilità per causa di litispendenza, è infondata. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, ricorre segnatamente un’ipotesi di irricevibilità per causa di litispendenza solo se il ricorso precedente oppone le stesse parti, contiene le stesse domande ed è fondato sugli stessi motivi (25). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, siffatta giurisprudenza non può essere interpretata neanche nel senso che la Corte avrebbe menzionato solo ad abundantiam il requisito dell’identità dei motivi (26). La Corte, nella sentenza Francia/Parlamento, si è infatti occupata estesamente della questione dell’identità dei motivi in due ricorsi diversi (27), il che depone a sfavore dell’assunzione di un’irrilevanza di detta identità. Inoltre, nella sentenza Diezler, la Corte ha motivato l’irricevibilità di un ricorso per causa di litispendenza adducendo che i ricorsi avevano lo stesso oggetto e, in aggiunta, che i mezzi in essi dedotti dai ricorrenti erano sostanzialmente identici (28). Anche dalle sentenze Bode (29) e Perinciolo (30) non si può dedurre, a mio avviso, che ricorra litispendenza già allorché sussiste un’identità di parti e domande. Alla base di tali sentenze, infatti, si trovava una fattispecie speciale, nella quale i ricorrenti, in un primo momento, avevano proposto ricorso avverso una prima decisione e, successivamente, avverso una seconda decisione che confermava la prima sotto il profilo sostanziale. Dalla circostanza che la Corte, in quella fattispecie speciale, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto avverso la seconda decisione in quanto l’attore si era limitato a «ripetere» le proprie conclusioni (31), non può essere automaticamente dedotto che la Corte, già nel caso di identità delle parti e delle domande, parta dal presupposto di un’irricevibilità per causa di litispendenza. Piuttosto, come si evince dagli argomenti dedotti dalle parti in entrambe le cause, in queste ultime i ricorsi erano fondati su motivi identici.

53.      La Commissione censura tuttavia, a ragione, la mancata osservanza, da parte del Tribunale, della parziale identità dei motivi nelle cause T‑231/00 e T‑277/00. Il Tribunale ha rilevato che il Comitato ha fatto valere alcuni suoi motivi solo nel suo successivo ricorso nella causa T‑277/00, ma non nel ricorso precedente nella causa T‑231/00. Il Tribunale non sarebbe tuttavia stato autorizzato a trarne la conclusione che il successivo ricorso del Comitato nella causa T‑277/00 era per tale motivo integralmente ricevibile. Il doppio esame di motivi identici potrebbe infatti comportare l’adozione di decisioni confliggenti. Ciò non può essere evitato neanche omettendo, a seguito della pronuncia della sentenza nella causa T‑277/00, di verificare i motivi identici fatti valere nella causa T‑231/00. Secondo la giurisprudenza, il ricorso successivo risulta irricevibile, non il precedente. Un siffatto modo di procedere del Tribunale non può, infine, neppure essere giustificato adducendo che il Tribunale ha designato come causa pilota la causa T‑277/00 con il consenso di tutte le parti del procedimento. Come giustamente affermato dalla Commissione, la ricevibilità di un ricorso deve essere verificata d’ufficio (32) cosicché, sotto questo profilo, non vi è spazio per considerazioni di economia processuale.

d)      Conclusione

54.      Non avendo verificato in che misura il ricorso del Comitato nella causa T‑231/00, avviata per prima, e nella causa T‑277/00, avviata successivamente, erano fondati su motivi sostanzialmente identici, e non avendo quindi dichiarato in tale misura irricevibile il ricorso del Comitato nella causa T‑277/00, il Tribunale è incorso in un errore di diritto. A tale riguardo, il primo motivo di impugnazione della Commissione è fondato. Per il resto, esso deve essere respinto.

B –    Sull’interesse individuale dei ricorrenti

1.      Motivazione della sentenza impugnata

55.      Con il secondo motivo di impugnazione, la Commissione critica la constatazione del Tribunale, fondata sui punti 69‑112 della sentenza impugnata, secondo la quale la decisione impugnata interessa individualmente gli attori nelle cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00.

56.      In tal sede, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che una decisione della Commissione relativa ad un regime di aiuti illegittimo è di portata generale, in quanto si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici generali ed astratti (33). Tuttavia, in talune circostanze, le disposizioni di un atto di portata generale possono riguardare individualmente determinate persone fisiche o giuridiche, quando queste ultime risultano coinvolte a causa di determinate qualità loro peculiari o di una situazione di fatto che le contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto (34).

57.      In prosieguo, il Tribunale ha respinto l’approccio sostenuto dalla Commissione, secondo il quale i beneficiari effettivi di un regime di aiuti sarebbero individualmente interessati solo se tale regime viene attuato mediante decisioni individuali (35). Un siffatto approccio non sarebbe compatibile né con la giurisprudenza (36) né con il sistema di controllo degli aiuti di Stato (37). Il Tribunale ha infine affrontato l’argomento della Commissione secondo il quale, in sede di esecuzione della decisione impugnata, le autorità nazionali sarebbero competenti a verificare in ciascun caso specifico se siano soddisfatti i requisiti per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. Una siffatta competenza è stata negata dal Tribunale (38).

2.      Argomenti principali delle parti

58.      Secondo la Commissione, la motivazione del Tribunale è inficiata da errori di diritto. In primo luogo, la decisione impugnata costituirebbe un atto di portata generale. Nel caso di una decisione concernente un regime di aiuti multisettoriale illegittimo, la Commissione non sarebbe obbligata, infatti, a prendere in considerazione i singoli casi specifici. Per questo motivo, essa non avrebbe neanche stabilito se, nel caso dei ricorrenti, si sia in presenza di un aiuto. Ciò verrebbe chiarito solo al momento dell’esecuzione della decisione impugnata. Di conseguenza, la decisione impugnata non interesserebbe individualmente i ricorrenti. L’ordine di recupero sancito nell’art. 5 della decisione impugnata non cambierebbe questo stato di fatto.

59.      Il Tribunale inoltre, collegando l’interesse individuale dei ricorrenti al loro obbligo alla restituzione degli aiuti, sarebbe incorso in un errore di diritto. La legittimazione ad agire dovrebbe essere valutata al momento della proposizione del ricorso. In tale data, tuttavia, l’obbligo di restituzione dei ricorrenti non sarebbe ancora stato certo. Solo in base alle indagini poste in essere dalle autorità nazionali nell’ambito dell’esecuzione della decisione impugnata sarebbe emersa l’identità dei beneficiari effettivi obbligati alla restituzione. In tal senso deporrebbe anche la circostanza che un’impresa non ha un interesse ad agire in relazione ad un ricorso, qualora sia evidente che essa non sarà obbligata a restituire l’aiuto.

60.      Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente rilevato che la cerchia delle persone interessate dalla decisione impugnata è determinabile. Essa sarebbe determinabile solo se fosse possibile determinare, in maniera più o meno precisa, il numero o l’identità delle persone. Una mera accertabilità non sarebbe sufficiente. La Commissione dovrebbe perlomeno essere in grado di determinare i soggetti obbligati alla restituzione, il che non sarebbe avvenuto nella fattispecie. Essa, infatti, non avrebbe disposto delle informazioni necessarie al riguardo al momento dell’adozione della decisione e della proposizione del ricorso.

61.      La Commissione censura inoltre errori di diritto nella parte della motivazione della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha rilevato che l’approccio della Commissione non sarebbe compatibile con il sistema di controllo degli aiuti di Stato, nonché nella parte in cui esso ha esposto i motivi per i quali le autorità nazionali, in sede di esecuzione dell’ordine di recupero, non sarebbero competenti a verificare in ciascun caso specifico l’esistenza di un aiuto.

62.      Secondo l’Italgas, il secondo motivo di impugnazione della Commissione deve essere respinto. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, il Tribunale non avrebbe collegato l’interesse individuale dei ricorrenti al loro obbligo di restituzione, bensì all’ingerenza diretta della decisione impugnata nella loro posizione giuridica. Inoltre, rileverebbe unicamente la determinabilità della cerchia di persone e non, invece, la possibilità per la Commissione di determinare la cerchia di persone. Per il resto, la Commissione confonderebbe la legittimazione ad agire con l’interesse ad agire. L’approccio della Commissione comporterebbe, inoltre, che l’accesso dei ricorrenti ai giudici dell’Unione dipenda dalla Commissione. Secondo il suo approccio, essa potrebbe, infatti, escludere la legittimazione ad agire del singolo mantenendo la sua decisione su un piano astratto. Inoltre, in relazione alle istruzioni della Commissione alle autorità nazionali nell’ambito dell’esecuzione della decisione controversa, non sussisterebbero rimedi giuridici efficaci.

63.      Le censure della Commissione concernenti l’affermazione del Tribunale secondo la quale l’approccio della Commissione non sarebbe compatibile con il sistema di controllo degli aiuti di Stato sono, secondo l’Italgas, inoperanti, in quanto ciò non costituirebbe un elemento portante della motivazione. Ciò varrebbe anche per le censure concernenti l’affermazione del Tribunale secondo la quale, in sede di esecuzione della decisione impugnata, le autorità nazionali non sarebbero competenti a verificare in ciascun caso specifico l’esistenza di un aiuto. Inoltre, le censure dirette avverso tali affermazioni sarebbero infondate.

64.      Anche secondo il Comitato, il secondo motivo di impugnazione della Commissione deve essere respinto (39). Diversamente che per i beneficiari potenziali, la decisione impugnata non costituirebbe, per i beneficiari effettivi, un atto di portata generale, in quanto essa, con i beneficiari effettivi, interesserebbe un numero determinabile di imprese nella loro posizione giuridica. I beneficiari effettivi verrebbero determinati quali destinatari di una decisione di recupero delle autorità nazionali. Di conseguenza, la loro posizione sarebbe paragonabile a quella di un beneficiario di un aiuto individuale.

3.      Valutazione giuridica

65.      Poiché il Tribunale ha prevalentemente fondato la sua motivazione su un’analisi della giurisprudenza della Corte (40), esaminerò innanzitutto le censure della Commissione rivolte nei confronti di tale parte della motivazione del Tribunale.

66.      Queste censure sono infondate. Il Tribunale ha correttamente rilevato che i beneficiari effettivi degli sgravi degli oneri sociali devono essere considerati, ai sensi della giurisprudenza della Corte, individualmente interessati dalla decisione impugnata (a). Le obiezioni sollevate dalla Commissione nei confronti di tale giurisprudenza devono essere respinte (b).

a)      Sulla giurisprudenza della Corte

67.      Come giustamente rilevato dal Tribunale (41), i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono essere da essa individualmente interessati solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ad un destinatario (cosiddetta formula Plaumann) (42).

68.      Se la Commissione, in una decisione, qualifica un regime nazionale multisettoriale come un aiuto incompatibile con il mercato comune, i soggetti solo potenzialmente beneficiari di tale regime sono coloro che, secondo la formula Plaumann, non sono individualmente interessati da una siffatta decisione. I beneficiari potenziali di un regime di aiuti multisettoriale sono, infatti, una categoria di persone considerate in modo generale e astratto (43).

69.      Qualora, tuttavia, la Commissione disponga, in una siffatta decisione, che gli aiuti versati sulla base del regime nazionale devono essere recuperati dallo Stato membro, i beneficiari effettivi in base alla formula Plaumann sono direttamente interessati dalla medesima. Come affermato giustamente dal Tribunale (44), i beneficiari effettivi costituiscono infatti una cerchia di persone determinabile al momento dell’adozione della decisione, e dunque delimitabile. La decisione impugnata le riguarda anche nella loro posizione giuridica. Esse devono temere, infatti, che le autorità nazionali recuperino da loro l’aiuto ricevuto in base al regime (45).

b)      Sulle obiezioni della Commissione

70.      Le obiezioni sollevate dalla Commissione nei confronti di tale giurisprudenza, la quale, specialmente a seguito delle sentenze Italia e Sardegna Lines/Commissione (46) e Italia/Commissione (47), può ormai considerarsi consolidata, ovvero nei confronti dell’applicazione di tale giurisprudenza al caso di specie, non sono convincenti.

i)      Sul collegamento all’obbligo di restituzione

71.      Allorché la Commissione obietta, innanzitutto, che il Tribunale subordinerebbe l’interesse individuale dei beneficiari effettivi al loro obbligo di restituzione dell’aiuto, nonostante siffatto obbligo non sia ancora accertato al momento dell’adozione della decisione ovvero della proposizione del ricorso, suddetta obiezione non ha pregio.

72.      Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, infatti, i beneficiari effettivi non vengono individualmente interessati solo nel momento in cui vengono invitati alla restituzione da parte delle autorità nazionali. Piuttosto, già lo stesso ordine di recupero della Commissione interessa individualmente in maniera diretta tutte le persone che sono state effettivamente beneficiate in virtù del sistema di sgravi degli oneri sociali, a meno che la Commissione, nella decisione impugnata, non abbia accertato, in relazione al loro caso o a determinate fattispecie nelle quali anch’esse rientrano, che gli sgravi degli oneri sociali sono compatibili con l’art. 87 CE. Una decisione del genere arreca infatti pregiudizio ai beneficiari effettivi sotto il profilo della loro posizione giuridica, e segnatamente a prescindere dalla sua interpretazione.

73.      Qualora l’art. 5, in combinato disposto con gli artt. 1, n. 2, e 2 della decisione impugnata, venga interpretato nel senso che la Repubblica italiana venga ivi invitata a recuperare tutti gli sgravi degli oneri sociali che non sono stati dichiarati espressamente compatibili con l’art. 87 CE ai sensi dell’art. 1, n. 1, dell’art. 3 e dell’art. 4, ovvero ai sensi della motivazione della decisione impugnata, il pregiudizio diretto della posizione giuridica dei ricorrenti arrecato dalla decisione impugnata è manifesto. In virtù di tale interpretazione, l’ordine di recupero a loro indirizzato da parte delle autorità nazionali è, infatti, solo una questione di tempo.

74.      La Commissione interpreta invece l’art. 5, in combinato disposto con gli artt. 1, n. 2, e 2, della decisione impugnata nel senso che il recupero degli sgravi degli oneri sociali viene disposto solo nella misura in cui essi costituiscano anche nel singolo caso specifico aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Ciò verrebbe verificato dalle autorità nazionali solo in sede di esecuzione della decisione. Tuttavia, la decisione impugnata, anche secondo siffatta interpretazione, interessa individualmente i beneficiari effettivi.

75.      Anzitutto, infatti, le autorità nazionali, in sede di esecuzione della decisione impugnata, sono vincolate agli accertamenti della Commissione in essa contenuti. Anche se la Commissione sottolinea di non aver verificato se, nel singolo caso concreto, gli sgravi degli oneri sociali falsino la concorrenza o incidano sugli scambi fra Stati membri, essa, tuttavia, in relazione ad altri requisiti dell’art. 87, n. 1, CE, effettua una constatazione che vincola le autorità nazionali anche nell’ambito di un’analisi dei singoli casi. Così, ai punti 52‑56 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che gli sgravi degli oneri sociali costituiscono vantaggi ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, anche se il legislatore italiano intendeva servirsene per compensare svantaggi concorrenziali. La decisione contiene quindi una constatazione della Commissione che vincola le autorità nazionali in sede di esecuzione dell’ordine di recupero. In tal modo essa incide sui beneficiari effettivi direttamente rispetto alla loro posizione giuridica.

76.      A favore dell’assunzione di un interesse individuale in un siffatto caso depone anche il principio di una tutela giurisdizionale effettiva. Quest’ultima non sussisterebbe, infatti, se un’impresa che intenda procedere nei confronti di una tale constatazione contenuta già nella decisione impugnata venisse rinviata alla tutela giurisdizionale davanti ai giudici nazionali. Questi ultimi, infatti, come le autorità nazionali, sono vincolati ad una siffatta constatazione della Commissione, cosicché essi non potrebbero far altro che sottoporre in via pregiudiziale tale questione alla Corte di giustizia (48).

77.      A mio avviso, infine, non può andare a scapito dei beneficiari effettivi la circostanza che la Commissione non abbia approfondito la motivazione della decisione impugnata in relazione a taluni presupposti dell’art. 87, n. 1, CE, cosicché per un singolo beneficiario effettivo non è chiaro se nei suoi confronti verrà emesso un ordine di recupero.

78.      Di conseguenza, la decisione impugnata, a prescindere dalla sua interpretazione, interessa individualmente i beneficiari effettivi.

ii)    Sulla sufficiente determinabilità

79.      Anche l’ulteriore obiezione della Commissione, secondo la quale i soggetti effettivamente beneficiati dagli sgravi degli oneri sociali non erano sufficientemente determinabili, deve essere respinta. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, infatti, la circostanza che la Commissione conosceva o poteva conoscere tali soggetti al momento dell’adozione della decisione o della proposizione del ricorso, non rileva. Secondo la formula Plaumann, decisiva è unicamente la delimitabilità della cerchia dei beneficiari interessati (49). Il Tribunale ha pertanto correttamente sottolineato, ai punti 81 e seg. e 84 della sentenza impugnata, che i beneficiari effettivi costituivano una cerchia di persone delimitabile e quindi identificabile. Quanto al fatto che il Tribunale, ai punti 91 e seg. della sentenza impugnata, ha inoltre sottolineato che la Commissione conosceva il numero esatto delle imprese beneficiarie, siamo unicamente in presenza di un’informazione ad abundantiam, la quale non mette in discussione la corretta motivazione del Tribunale di cui ai punti 81 e seg. e 84 della sentenza impugnata.

iii) Sul venir meno dell’interesse ad agire

80.      Inoltre, non sembra persuadere neanche il rinvio della Commissione all’eventualità che la ricevibilità del ricorso di un beneficiario effettivo venga meno a causa di ulteriori indagini delle autorità nazionali nell’ambito dell’esecuzione di un provvedimento della Commissione. In tale contesto, infatti, occorre distinguere fra la legittimazione ad agire, da un lato, e l’interesse ad agire, dall’altro.

81.      L’interesse individuale di una persona fisica o giuridica, il quale costituisce il presupposto per la sua legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 230, n. 4, CE, è infatti determinato unicamente dalla decisione impugnata. Come esposto in precedenza, dall’ordine di recupero contenuto nella decisione impugnata erano individualmente interessate in maniera diretta tutte le persone effettivamente beneficiate in base al sistema degli sgravi degli oneri sociali, eccezion fatta per quelle persone in relazione alle quali la Commissione aveva accertato la compatibilità degli sgravi degli oneri sociali con l’art. 87 CE. In tal modo, già al momento dell’adozione della decisione impugnata, e di conseguenza anche al momento della proposizione del ricorso, era certa l’identità delle persone individualmente interessate dalla medesima.

82.      Qualora, a seguito dell’adozione della decisione impugnata, risulti che una persona da essa individualmente interessata non verrà invitata a restituire gli sgravi degli oneri sociali, ciò non incide sul suo interesse individuale. Come affermato correttamente dal Tribunale ai punti 88 e seg. della sentenza impugnata, la suddetta persona può tuttavia non essere titolare di un interesse ad agire in relazione ad un ricorso avverso la decisione impugnata, in quanto essa, in tal caso, non ha più interesse all’annullamento della decisione impugnata.

iv)    Sulle conseguenze indesiderate

83.      La Commissione obietta, inoltre, che l’assunzione di un interesse individuale dei beneficiari effettivi comporterebbe conseguenze indesiderate. Essi potrebbero procedere avverso una decisione di recupero della Commissione solo mediante un ricorso ai sensi dell’art. 230 CE; una verifica della validità di siffatta decisione mediante un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, n. 1, lett. b), CE, non sarebbe più possibile.

84.      Nemmeno tale obiezione è convincente. Come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 90 della sentenza impugnata, dalla giurisprudenza della Corte (50) non può infatti essere desunto che tutte le persone fisiche o giuridiche legittimate a proporre ricorso ai sensi dell’art. 230, n. 4, CE contro una decisione della Commissione possano far valere la validità di una siffatta decisione solo mediante impugnazione, e che le stesse non potrebbero metterne in discussione siffatta validità esperendo un rinvio pregiudiziale.

85.      Allorché la Commissione rinvia alla sentenza Textilwerke Deggendorf, occorre sottolineare che, in tale causa, ricorrevano circostanze particolari che deponevano per l’irricevibilità di un rinvio pregiudiziale. In primo luogo, in quel caso, il beneficiario dell’aiuto era stato menzionato espressamente nella decisione della Commissione, benché non per nome, in maniera tale che non sussistevano dubbi in ordine alla sua identità (51). In secondo luogo, egli era stato informato dalle autorità nazionali in merito alla decisione della Commissione e alla possibilità di proporre impugnazione davanti alla Corte di giustizia (52).

86.      Il caso di specie si presenta diversamente. In primo luogo, i ricorrenti non sono stati indicati per nome nella decisione impugnata. In secondo luogo, al momento della sua adozione non era ancora evidente da quali beneficiari effettivi le autorità nazionali avrebbero preteso la restituzione degli sgravi degli oneri sociali. In un caso del genere, ad un beneficiario effettivo non può, a mio avviso, essere imputato il fatto che egli, sebbene legittimato ad agire ai sensi dell’art. 230, n. 4, CE, non proponga direttamente ricorso avverso la decisione impugnata, bensì attenda prima i provvedimenti delle autorità nazionali.

87.      In tal senso mi sembra debba intendersi anche la sentenza Atzeni (53). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, in tale sentenza la Corte non ha, infatti, messo in discussione la sua giurisprudenza, consolidata a seguito delle sentenze Italia e Sardegna Lines (54) e Italia/Commissione (55), concernente l’interesse individuale dei beneficiari effettivi. Piuttosto, essa si è limitata a sottolineare, in suddetta sentenza, che, in un caso in cui ad una persona non può essere rimproverato di non aver sfruttato una manifesta possibilità di ricorrere avverso una decisione della Commissione, è ricevibile un rinvio pregiudiziale in cui la Corte viene interrogata in merito alla validità di siffatta decisione (56). La censura della Commissione deve pertanto essere respinta.

v)      Sulla contraddittorietà dei risultati

88.      Non mi persuade, infine, neanche la censura della Commissione, secondo la quale l’assunzione di un interesse individuale dei beneficiari effettivi comporterebbe risultati contraddittori, in quanto, in tal caso, le imprese godrebbero di un trattamento più favorevole solo perché lo Stato membro non ha adempiuto il proprio obbligo di notifica. È vero che il principio secondo il quale uno Stato membro non deve trarre vantaggio dalla mancata osservanza del proprio obbligo di notifica può essere senz’altro preso in considerazione, allorché si tratta del criterio di verifica della Commissione nel caso di regimi di aiuti multisettoriali illegittimi (57). Non ritengo tuttavia corretto applicare senza limitazioni tale principio anche alla legittimazione ad agire delle persone fisiche e giuridiche, e in particolare ai criteri per valutare il loro interesse individuale, i quali, secondo giurisprudenza costante, sono informati ai criteri della formula Plaumann.

c)      Conclusione

89.      In conclusione, si deve anzitutto rilevare che il Tribunale ha giustamente fatto propria la giurisprudenza della Corte. La constatazione del Tribunale, secondo la quale i ricorrenti nelle cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, quali beneficiari effettivi degli sgravi degli oneri fiscali, sono individualmente interessati dalla decisione impugnata, è pertanto sufficientemente motivata dal riferimento del Tribunale alla giurisprudenza della Corte.

90.      Ne risulta che le ulteriori censure della Commissione sono inoperanti (58). Infatti, né la parte della motivazione della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha illustrato i motivi per i quali l’approccio sostenuto dalla Commissione non è compatibile con il sistema di controllo degli aiuti di Stato, né la parte in cui il Tribunale ha esposto perché le autorità nazionali, in sede di esecuzione della decisione impugnata, non devono avere la competenza a verificare, in ciascun caso individuale, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, sono necessarie per supportare la constatazione del Tribunale secondo la quale i ricorrenti sono individualmente interessati dalla decisione impugnata. Un errore di diritto in tali parti della sentenza non sarebbe pertanto idoneo a mettere in discussione siffatta constatazione.

91.      Il secondo motivo di impugnazione della Commissione deve pertanto essere integralmente respinto.

C –    Sulla legittimazione ad agire del Comitato

1.      Motivazione della sentenza impugnata

92.      Con il terzo motivo di impugnazione, la Commissione contesta l’affermazione del Tribunale contenuta ai punti 114 e seg. della sentenza impugnata, affermazione secondo la quale il Comitato, nella sua qualità di ente che raggruppa associazioni di categoria, sarebbe legittimato ad agire. In tal sede, il Tribunale ha anzitutto sottolineato di non dover esaminare la ricevibilità del ricorso del Comitato nella causa T‑277/00, data la ricevibilità del ricorso della sua co‑ricorrente Coopservice. Inoltre il Comitato, nella sua qualità di ente che raggruppa associazioni di categoria rappresentative di imprese aventi sede a Venezia o a Chioggia, sarebbe direttamente e individualmente interessato dalla decisione impugnata. Il Comitato agirebbe in nome e per conto di quei suoi membri i cui ricorsi sarebbero stati dichiarati ricevibili.

2.      Argomenti principali delle parti

93.      Secondo la Commissione, il Tribunale non avrebbe dovuto tralasciare di verificare la ricevibilità del ricorso del Comitato. Inoltre, la giurisprudenza elaborata in relazione alla legittimazione ad agire delle associazioni professionali non sarebbe applicabile ad un ente che raggruppa associazioni di categoria. Sarebbero inoltre mancate le prove che i membri delle associazioni di categoria avessero incaricato tali associazioni della tutela dei loro interessi in giudizio, e che le associazioni di categoria avessero, da parte loro, incaricato a tal fine il Comitato.

94.      Il Comitato chiede il rigetto di tale motivo di impugnazione. Secondo il suo statuto, la sua funzione consisterebbe, in particolare, nel concentrare le misure avverso un divieto di sgravi degli oneri sociali. Ciò comprenderebbe anche la proposizione di azioni in giudizio. Esso avrebbe inoltre partecipato attivamente al procedimento di indagine formale.

3.      Valutazione giuridica

95.      Occorre anzitutto rilevare che il Tribunale non poteva, per i motivi suesposti (59), tralasciare di verificare la legittimazione ad agire del Comitato nella causa T‑277/00, anche se il ricorso della sua co‑ricorrente Coopservice in tale causa era ricevibile.

96.      Tuttavia, le censure della Commissione dirette avverso la constatazione effettuata in subordine dal Tribunale, secondo la quale il Comitato era legittimato ad agire, finiscono con l’essere inconferenti.

97.      Secondo giurisprudenza costante, un’associazione di categoria che difende gli interessi individuali di taluni suoi membri, pur tentando nello stesso tempo di tutelare quelli di tutto il settore, è legittimata ad agire qualora tali membri siano legittimati ad agire (60). Le perplessità della Commissione in merito all’applicabilità di tale giurisprudenza ad un ente che raggruppa associazioni di categoria non possono essere condivise. Ratio di suddetta giurisprudenza è, infatti, la possibilità di concentrare gli eventuali ricorsi di singole imprese mediante il ricorso proposto da un’associazione di categoria. Nel caso di un ente che raggruppa associazioni di categoria, siffatto principio di concentrazione si impone addirittura in misura maggiore che nel caso di un’associazione di categoria. Ad esso non osta neanche la circostanza che il Comitato si è attivato nella causa T‑277/00 come co‑ricorrente, in quanto non può essere escluso che anche il comportamento del Comitato quale co‑ricorrente sia inteso alla tutela degli interessi dell’intero settore.

98.      La censura della Commissione è ricevibile nella parte in cui essa obietta inoltre che questo incarico «a cascata» non è stato sufficientemente dimostrato. La Commissione non censura infatti una valutazione dei fatti operata dal Tribunale, bensì piuttosto la circostanza che il Tribunale non avrebbe disposto degli elementi necessari per poter assumere un siffatto incarico del Comitato. Una censura del genere è ricevibile in sede di impugnazione (61).

99.      La censura della Commissione non può essere respinta sottolineando la sufficienza della motivazione del Tribunale, dal momento che la sentenza del Tribunale non deve contenere una motivazione dettagliata in relazione a ciascun singolo punto. Ciò presupporrebbe, infatti, che il Tribunale abbia effettivamente verificato la sussistenza di un incarico «a cascata» del Comitato, limitandosi a redigere una motivazione concisa. Tuttavia, il Comitato stesso ha affermato di non avere esibito dinanzi al Tribunale il proprio statuto, dal quale si evincerebbe tale incarico.

100. La legittimazione ad agire del Comitato non mi sembra peraltro, nel caso di specie, poter essere unicamente fondata sul fatto che esso rappresenta gli interessi delle associazioni di categoria. Piuttosto, in forza della summenzionata giurisprudenza, mi sembra sufficiente che il Comitato difenda perlomeno gli interessi di talune imprese legittimate ad agire e tenti al contempo di tutelare quelli di tutto il settore. Nel caso presente, già dalla circostanza che il Comitato abbia proposto un ricorso insieme ad imprese legittimate ad agire, come la Coopservice, può desumersi che esso abbia svolto il suo ruolo perlomeno con il consenso di tali imprese. Del resto, occorre osservare che il Comitato ha partecipato attivamente al procedimento d’indagine formale.

101. Suggerisco pertanto di respingere il terzo motivo di impugnazione della Commissione, sostituendo parzialmente la motivazione della sentenza impugnata.

D –    Sull’interesse ad agire

102. Con il quarto motivo di impugnazione, la Commissione obietta che il Tribunale non ha sufficientemente verificato l’interesse ad agire dei ricorrenti. Un siffatto interesse non sarebbe esistito al momento della proposizione del ricorso in quanto, a tale data, non sarebbe stata certa la sussistenza dell’obbligo dei ricorrenti alla restituzione degli sgravi degli oneri sociali. Secondo l’Italgas, tale censura deve essere respinta. Il Tribunale avrebbe giustamente sostenuto che l’interesse ad agire si evince direttamente dalla decisione impugnata.

103. Il quarto motivo di impugnazione della Commissione è infondato. Come esposto correttamente dal Tribunale ai punti 88 e seg. della sentenza impugnata, i ricorrenti erano titolari di un interesse ad agire, in quanto l’annullamento della decisione impugnata avrebbe migliorato la loro posizione giuridica. La decisione impugnata pregiudicherebbe direttamente persino la posizione giuridica dei beneficiari effettivi degli sgravi degli oneri sociali (62). Ciò fonda pertanto, nella fattispecie, non solo la legittimazione ad agire, bensì anche l’interesse ad agire dei beneficiari effettivi. Quest’ultimo può tuttavia venir meno in un momento successivo, se sia stabilito con un sufficiente grado di certezza che le autorità nazionali non chiederanno ad un beneficiario effettivo la restituzione degli sgravi degli oneri sociali (63).

E –    Conclusione

104. Il primo motivo di impugnazione della Commissione è fondato, in quanto il Tribunale non ha verificato in che misura il Comitato ha fatto valere i motivi di ricorso, sui quali si fonda nella causa T‑277/00, anche nella precedente causa T‑231/00, e in quanto il Tribunale non ha dichiarato irricevibile il ricorso del Comitato nella causa T‑277/00 per causa di litispendenza, nella parte in cui i motivi di ricorso sono identici. Per il resto, il ricorso incidentale della Commissione deve essere respinto.

VI – Sulle impugnazioni dell’Italgas, dell’Hotel Cipriani e del Comitato

105. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i ricorsi nelle cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00. L’Hotel Cipriani, l’Italgas e il Comitato, ricorrenti in tali cause, fanno sostanzialmente valere, con le loro impugnazioni, che il Tribunale era incorso in errori di diritto in sede di applicazione degli artt. 87, n. 1, CE, 86, n. 2, CE, 87, n. 3, lett. c) e d), CE, nonché degli artt. 14 e 15 del regolamento n. 659/1999. Il Tribunale avrebbe inoltre violato il divieto di discriminazione e avrebbe a torto affermato che la Commissione aveva motivato sufficientemente la decisione impugnata. Di seguito esaminerò congiuntamente i motivi di impugnazione paralleli dell’Hotel Cipriani, dell’Italgas e del Comitato (in prosieguo: i «ricorrenti») (64).

A –    Sul carattere compensativo degli sgravi degli oneri sociali

1.      Motivazione della sentenza impugnata

106. I ricorrenti contestano anzitutto la constatazione del Tribunale, secondo la quale gli sgravi degli oneri sociali devono essere considerati benefici ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Nella decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che il carattere di beneficio degli sgravi degli oneri sociali non viene meno per il fatto che tali sgravi erano intesi a compensare gli svantaggi strutturali cui sono esposte le imprese insediate a Venezia e a Chioggia. Siffatto rilievo della Commissione è stato confermato dal Tribunale ai punti 179‑198 della sentenza impugnata.

107. In tal sede, il Tribunale ha invocato anzitutto la giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché la circostanza che le disposizioni in materia di concorrenza dovrebbero garantire non una concorrenza perfetta, bensì una concorrenza effettiva e efficace (65). Il Tribunale ha effettivamente ammesso che, in determinate situazioni specifiche, un beneficio, il quale miri unicamente a compensare uno svantaggio, può non rappresentare un beneficio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Una siffatta situazione specifica non ricorrerebbe tuttavia nel caso di specie, nel quale gli sgravi degli oneri sociali mirerebbero a compensare parzialmente gli svantaggi strutturali delle imprese dovuti al luogo del loro insediamento (66).

108. In subordine, il Tribunale si è fondato sulla pretesa insussistenza di un nesso diretto tra il regime di sgravi degli oneri sociali e l’obiettivo di compensare i costi aggiuntivi a carico di Venezia e di Chioggia (67). La Repubblica italiana non avrebbe inoltre messo a confronto un’impresa stabilita a Venezia o a Chioggia, da un lato, e un’impresa di dimensioni medie stabilita nella Comunità, dall’altro, limitandosi invece a paragonare i costi sostenuti da un’impresa stabilita a Venezia o a Chioggia, da un lato, e i costi sostenuti da un’impresa operante sulla terraferma, dall’altro (68).

2.      Argomenti principali delle parti

109. I ricorrenti contestano anzitutto la motivazione del Tribunale secondo la quale il carattere di beneficio degli sgravi degli oneri fiscali non viene meno per il fatto che, in tal modo, dovevano venire compensati svantaggi strutturali delle imprese insediate a Venezia e Chioggia. In tale contesto, il Comitato e la Repubblica italiana obiettano che il Tribunale non avrebbe preso sufficientemente in considerazione il carattere compensativo degli sgravi degli oneri sociali. Un beneficio inteso unicamente a compensare uno svantaggio concorrenziale non costituirebbe un aiuto. Il regime nazionale sarebbe solamente servito a conservare la competitività delle imprese insediate a Venezia e a Chioggia. Sarebbe contraddittorio applicare il divieto di aiuti in maniera tale da comportare un esodo delle imprese e il venir meno della concorrenza. L’Hotel Cipriani e la Coopservice sostengono che il Tribunale non ha preso sufficientemente in considerazione la finalità perseguita dal legislatore nazionale, il quale avrebbe inteso salvaguardare il centro storico di Venezia e promuovere l’occupazione. Il legislatore italiano avrebbe valutato sotto il profilo quantitativo e qualitativo gli oneri più gravosi ai quali sarebbe esposta un’impresa stabilita a Venezia e a Chioggia. Tale valutazione non sarebbe soggetta ad un sindacato dettagliato da parte della Commissione e del Tribunale. Non sarebbe inoltre possibile rinviare alla circostanza che i costi più elevati potrebbero essere assorbiti aumentando i prezzi degli alberghi. In primo luogo, non tutte le imprese beneficiarie eserciterebbero un’attività turistica. In secondo luogo, la concorrenza non dovrebbe comportare un aumento dei prezzi, bensì una loro riduzione.

110. L’Italgas eccepisce un vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe riconosciuto la sussistenza di situazioni specifiche, nelle quali la compensazione di uno svantaggio farebbe venire meno il carattere di beneficio di una misura, senza dimostrare in maniera convincente perché, nel presente caso, una siffatta situazione specifica non ricorra.

111. Il governo italiano, inoltre, ricorrendo ad un paragone fra le autorità italiane e un’impresa privata e fra gli oneri sociali e i premi assicurativi, fa valere che un’impresa privata, in un caso come quello di specie, avrebbe abbassato i premi assicurativi.

112. I ricorrenti contestano inoltre la motivazione subordinata del Tribunale secondo la quale non esisterebbe un nesso diretto tra il regime di sgravi degli oneri sociali e l’obiettivo di compensare i costi aggiuntivi a Venezia e a Chioggia (69), nonché la motivazione subordinata secondo la quale le autorità italiane non avrebbe messo a confronto un’impresa stabilita a Venezia o a Chioggia, da un lato, e un’impresa di dimensioni medie stabilita nella Comunità, dall’altro (70).

113. Secondo la Commissione, siffatte censure devono essere respinte. Innanzitutto, il Tribunale avrebbe in definitiva giustamente rilevato che l’obiettivo consistente nella compensazione degli svantaggi strutturali non priverebbe gli sgravi degli oneri sociali del carattere di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. La motivazione del Tribunale sarebbe semplicemente inficiata da un errore di diritto e dovrebbe pertanto essere sostituita. Non ricorrerebbe, infatti, una situazione specifica nella quale un beneficio può venir meno se mira a compensare gli svantaggi strutturali di un settore o di una regione. La motivazione della sentenza impugnata dovrebbe pertanto essere sostituita. Dovrebbero inoltre essere respinte anche le censure dei ricorrenti dirette avverso la motivazione subordinata del Tribunale.

3.      Valutazione giuridica

114. Occorre innanzitutto verificare se il Tribunale abbia assunto a torto che gli sgravi degli oneri sociali costituiscono benefici ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, anche se il legislatore italiano ha inteso compensare, con essi, gli svantaggi concorrenziali delle imprese stabilite a Venezia e a Chioggia.

a)      Sull’interpretazione della nozione di beneficio

115. Nella parte in cui i ricorrenti obiettano che il Tribunale non ha interpretato correttamente la nozione di beneficio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, tali censure devono essere respinte.

116. Il Tribunale, infatti, al punto 182 della sentenza impugnata, si è fondato sulla giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale la circostanza che uno Stato membro cerchi di compensare, attraverso trattamenti privilegiati, gli svantaggi concorrenziali delle imprese di un determinato settore economico o di una determinata regione, non toglie a tali misure il carattere di aiuti (71).

117. Nel decidere se una misura costituisca un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, viene fatto riferimento, infatti, in linea di principio, non ai suoi obiettivi, bensì ai suoi effetti. Gli obiettivi perseguiti da una misura vengono invece presi in considerazione solo in sede di verifica della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno (72). Come esposto dal Tribunale ai punti 185‑187 della sentenza impugnata, è vero che tale principio non viene rispettato in maniera assoluta nella giurisprudenza. Ai fini della soluzione del caso di specie, tuttavia, non occorre procedere ad un’analisi approfondita dei casi speciali in cui la giurisprudenza si discosta da tale principio. La Commissione sottolinea infatti, giustamente, che l’obiettivo di compensare gli svantaggi concorrenziali delle imprese dovuti al luogo dell’insediamento non giustifica una deroga a suddetto principio.

118. In tal senso depone già la struttura dell’art. 87 CE. Ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. a)‑d), CE, un siffatto obiettivo può infatti essere preso in considerazione, se del caso, nell’ambito della valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato comune. La considerazione di un siffatto obiettivo già a livello della fattispecie di aiuto disciplinata dall’art. 87, n. 1, CE viene pertanto contraddetta dalla sistematica di tale disposizione.

119. La considerazione di un siffatto obiettivo nell’ambito dell’art. 87, n. 1, CE sarebbe inoltre incompatibile con la ratio e lo scopo di tale disposizione. Come giustamente rilevato dalla Commissione al punto 53 della decisione impugnata e dal Tribunale al punto 184 della sentenza impugnata, l’art. 87, n. 1, CE tutela qualsiasi forma di concorrenza a fronte di un’ingerenza statale sotto forma di aiuto. Viene pertanto tutelata non solo la concorrenza fra imprese che operano in condizioni analoghe, bensì anche quella fra imprese che agiscono in condizioni diseguali. Contrariamente a quanto sostenuto dal Comitato e dal governo italiano, l’art. 87, n. 1, CE tutela anche la politica dei prezzi predatoria. Gli effetti negativi di una siffatta politica possono tuttavia essere presi in considerazione ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE.

b)      Sul vizio di motivazione

120. Deve inoltre essere respinta la censura sollevata dall’Italgas, secondo la quale il Tribunale non avrebbe sufficientemente motivato come gli sgravi degli oneri fiscali si distinguano dalle situazioni specifiche in cui l’obiettivo perseguito potrebbe essere eccezionalmente preso in considerazione nel valutare il carattere di aiuto. Il Tribunale, infatti, si è innanzitutto correttamente fondato, ai punti 181 e seg. della sentenza impugnata, sulla giurisprudenza costante della Corte, ai sensi della quale il tentativo di uno Stato membro di compensare, attraverso benefici, gli svantaggi concorrenziali delle imprese di un determinato settore economico o di una determinata regione, non toglie a tali misure il carattere di aiuti. Esso ha inoltre correttamente rilevato, al punto 184 della sentenza impugnata, che l’art. 87, n. 1, CE tutela qualsiasi forma di concorrenza. Da tale motivazione si evinceva già che l’obiettivo perseguito con gli sgravi degli oneri sociali non era manifestamente idoneo a far venire meno il loro carattere di aiuti. Alla luce di tali premesse, non era necessario che il Tribunale affrontasse in maniera approfondita le situazioni specifiche in cui l’obiettivo perseguito con una misura può essere preso in considerazione già a livello dell’art. 87, n. 1, CE. Piuttosto, era sufficiente la constatazione del Tribunale di cui al punto 188 della sentenza impugnata, secondo la quale una siffatta situazione specifica non era rilevante, e, in virtù degli argomenti suesposti, era evidente che gli sgravi degli oneri sociali erano aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

c)      Sul criterio dell’operatore privato

121. Il rinvio operato dal governo italiano al fatto che il Tribunale avrebbe dovuto applicare il criterio dell’operatore privato è irrilevante già in quanto la Repubblica italiana stessa non ha proposto impugnazione e nessuno dei ricorrenti si fonda su siffatta censura. Il paragone con un operatore privato è comunque inoperante, in particolare in quanto gli sgravi degli oneri sociali non perseguono un obiettivo che perseguirebbe un operatore privato, e lo sgravio per le imprese a Venezia e a Chioggia è stato concesso a prescindere dalla loro rispettiva situazione finanziaria, il che non è conforme al principio della massimizzazione dei profitti, al quale si ispirerebbe un operatore privato.

d)      Conclusione

122. Le censure dei ricorrenti, rivolte a contestare l’affermazione del Tribunale secondo la quale l’obiettivo di una compensazione degli svantaggi delle imprese stabilite a Venezia e a Chioggia non può togliere agli sgravi degli oneri sociali il carattere di aiuto, devono pertanto essere respinte.

123. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non ritengo che occorra obbligatoriamente sostituire la motivazione della sentenza. Ciò sarebbe necessario, infatti, solo se le censure dei ricorrenti non potessero essere respinte sul fondamento della motivazione contenuta nella sentenza impugnata. Come esposto in precedenza, le censure possono tuttavia essere respinte sulla base degli elementi della motivazione suesposti. Pertanto, non rileva l’esame, da parte del Tribunale, della questione dell’individuazione delle fattispecie specifiche in cui l’obiettivo perseguito possa essere preso eccezionalmente in considerazione già in sede di valutazione del carattere di aiuto. Di conseguenza, una sostituzione della motivazione del Tribunale ai punti 185‑188 della sentenza non mi sembra necessaria, persino qualora le allegazioni del Tribunale in tal sede risultino inficiate da errori di diritto.

124. Le restanti censure dei ricorrenti rivolte contro gli argomenti fatti valere in subordine dal Tribunale ai punti 189‑194 della sentenza impugnata devono essere respinte in quanto inoperanti (73). L’affermazione del Tribunale, secondo cui gli sgravi degli oneri sociali costituiscono un beneficio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, viene infatti già fondata adducendo che l’obiettivo perseguito con gli sgravi degli oneri sociali, consistente nella compensazione degli svantaggi concorrenziali delle imprese stabilite a Venezia e a Chioggia, non può essere preso in considerazione nell’ambito dell’art. 87, n. 1, CE. Un errore di diritto nella motivazione subordinata del Tribunale non sarebbe dunque idoneo a mettere in discussione la sua affermazione, secondo la quale gli sgravi degli oneri sociali costituiscono vantaggi ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

125. Le censure dei ricorrenti rivolte avverso tale affermazione devono pertanto essere integralmente respinte.

B –    Sull’esame del requisito di una distorsione della concorrenza e di un’incidenza sugli scambi fra Stati membri

1.      Motivazione della sentenza impugnata

126. I ricorrenti contestano inoltre le affermazioni del Tribunale secondo le quali la Commissione avrebbe verificato in maniera adeguata se il regime di sgravi degli oneri sociali avesse falsificato la concorrenza e avesse inciso sugli scambi fra Stati membri, fornendo al riguardo anche una motivazione esauriente. Il Tribunale ha fondato tali affermazioni sulla motivazione contenuta ai punti 222‑252 della sentenza impugnata. In tal sede, il Tribunale ha innanzitutto esposto che la Commissione, nell’esaminare un regime multisettoriale, può limitarsi a verificare le caratteristiche del regime di cui trattasi, senza occuparsi delle posizioni individuali (74). Il Tribunale ha inoltre affermato che la ripartizione dell’onere della prova è subordinata, nel procedimento di controllo degli aiuti, all'ottemperanza ai rispettivi obblighi procedurali da parte della Commissione e degli Stati membri ovvero dei terzi interessati (75). Spetterebbe allo Stato membro di cui trattasi ovvero ai terzi interessati fornire alla Commissione, nel corso del procedimento amministrativo, tutte le informazioni necessarie (76). Di conseguenza, in presenza di un regime di aiuti multisettoriale, la Commissione sarebbe obbligata a controllare la soddisfazione dei requisiti attinenti l’incidenza sugli scambi fra Stati membri e la distorsione della concorrenza solo quando le siano state fornite sufficienti informazioni rilevanti a tal fine nel corso del procedimento amministrativo. In mancanza di sufficienti informazioni, la Commissione potrebbe far ricorso, conformemente alla giurisprudenza, ad una presunzione basata sull’analisi delle caratteristiche del regime di aiuti preso in considerazione (77). Anche la portata dell’obbligo di motivazione della Commissione dipenderebbe dai dati e dagli elementi che le sarebbero stati comunicati in occasione del procedimento amministrativo (78). La legittimità della decisione della Commissione dovrebbe essere valutata in base ai soli elementi di cui essa avrebbe disposto al momento in cui l’atto è stato adottato (79).

127. Il Tribunale ha in prosieguo verificato se, alla luce di tali precetti, la motivazione della Commissione fosse sufficiente, risolvendo tale questione in maniera affermativa, in particolare in quanto le osservazioni e i documenti trasmessi alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo non contenevano nessun elemento o dato concreto in grado di attirare l’attenzione della Commissione stessa su determinati settori di attività economica e di consentirle, in particolare, di accertare che, in tali settori, gli sgravi degli oneri sociali in questione non erano in grado di incidere sugli scambi intracomunitari e di ripercuotersi sulla concorrenza. Non sarebbe pertanto spettato alla Commissione raccogliere informazioni supplementari presso le autorità nazionali (80).

128. Il Tribunale ha di seguito respinto i motivi di ricorso relativi alla violazione del divieto di discriminazione ed alla contraddittorietà della motivazione, i quali erano stati dedotti riguardo al fatto che la situazione delle imprese municipalizzate sarebbe stata presa in considerazione dalla Commissione, quella dei ricorrenti ovvero di determinati settori di attività economica invece no. Anche in tale contesto, il Tribunale si è fondato sulla circostanza che, nel procedimento amministrativo, alla Commissione erano state fornite informazioni specifiche solo in relazione alle imprese municipalizzate (81).

129. Il Tribunale ha inoltre respinto la censura secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto occuparsi in maniera più approfondita dell’importo esiguo degli sgravi degli oneri sociali e del carattere locale dell’attività delle imprese beneficiarie. L’importo esiguo degli sgravi degli oneri sociali non escluderebbe l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri. Anche qualora le imprese beneficiarie avessero esercitato la loro attività a livello esclusivamente locale, gli scambi fra gli Stati membri potrebbero venire influenzati e la concorrenza falsata (82).

130. Il Tribunale ha rilevato, quale conseguenza, che la decisione della Commissione era sufficientemente motivata (83).

131. Il Tribunale ha infine respinto anche il motivo di ricorso secondo il quale la decisione impugnata non sarebbe stata sufficientemente determinata per consentire un’esecuzione da parte delle autorità nazionali. In tale contesto, esso ha affermato che la motivazione era sufficiente per consentire alle autorità nazionali di determinare le imprese obbligate a restituire gli aiuti percepiti. Non spetterebbe inoltre a tali autorità, in sede di esecuzione della decisione impugnata, verificare in ciascun caso individuale la soddisfazione dei presupposti per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (84).

2.      Argomenti principali delle parti

132. L’Italgas obietta che il Tribunale, partendo dal presupposto che incomba alle autorità nazionali o ai terzi interessati dimostrare la sussistenza dei requisiti di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, avrebbe violato le regole concernenti la ripartizione dell’onere della prova.

133. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto constatando che la Commissione aveva sufficientemente motivato la propria decisione. La Commissione avrebbe ricevuto alcune informazioni prima dell’adozione della decisione impugnata, le quali avrebbero generato perplessità, per determinate categorie di imprese ovvero per determinati settori, quanto all’eventuale idoneità degli sgravi degli oneri sociali a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi fra Stati membri. È vero che la Commissione avrebbe invitato le autorità italiane a produrre tutte le informazioni necessarie per poter valutare la posizione delle imprese municipalizzate. La Commissione avrebbe tuttavia dovuto procedere ad ulteriori indagini anche in relazione ad altre categorie di imprese che le erano state indicate. Essa avrebbe perlomeno dovuto chiarire i criteri che le autorità nazionali devono rispettare in sede di esecuzione della decisione, al fine di evitare che tali autorità ordinino il recupero di benefici che non costituiscono aiuti.

134. Il Tribunale avrebbe inoltre snaturato elementi di prova. Dalla lettera del comune di Venezia del 18 maggio 1998, dalla comunicazione del governo italiano del 23 gennaio 1999 e dalla lettera delle autorità italiane del 10 giugno 1999, infatti, non solo sarebbero emersi indizi nel senso dell’inidoneità degli sgravi degli oneri sociali, nel caso delle imprese municipalizzate, a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri, ma sarebbe stato possibile ricavare anche informazioni concernenti altre categorie di imprese.

135. Sarebbe infine inficiata da errore di diritto la constatazione del Tribunale secondo la quale la decisione impugnata era sufficientemente concreta da poter essere eseguita dalle autorità nazionali. Come ammesso dalla Commissione stessa, la decisione impugnata sarebbe incompleta e avrebbe dovuto essere integrata dalle lettere della Commissione datate 29 agosto e 29 ottobre 2001. L’adozione di siffatte decisioni incomplete non sarebbe compatibile con il sistema di controllo degli aiuti. In primo luogo, la Commissione, già nell’ambito del procedimento di indagine formale, dovrebbe occuparsi degli indizi in base ai quali, in determinati casi, non ricorrono aiuti ovvero questi sono compatibili con il mercato comune. Solo in tal modo, infatti, verrebbe assicurato che le autorità nazionali siano messe in condizione di eseguire debitamente le decisioni della Commissione. In secondo luogo, le indagini non potrebbero essere rinviate al procedimento inteso all’esecuzione della decisione, pena l’impossibilità di garantire un’indagine corretta da parte della Commissione ed un controllo di quest’ultima da parte dei giudici comunitari.

136. Anche l’Hotel Cipriani contesta l’affermazione del Tribunale secondo la quale la decisione della Commissione sarebbe stata sufficientemente motivata. I mercati alberghiero e della ristorazione dovrebbe essere delimitati dal punto di vista locale, in quanto i turisti prima sceglierebbero l’obiettivo territoriale e solo dopo l’albergo o il ristorante. Poiché gli alberghi a Venezia non si troverebbero in rapporto di concorrenza con gli alberghi di altre città, gli sgravi degli oneri sociali non avrebbero potuto incidere sugli scambi fra gli Stati membri.

137. Secondo il Comitato, il Tribunale, affermando che la Commissione non ha violato i suoi obblighi procedurali, è incorso in una violazione del divieto di discriminazione. La Commissione, infatti, avrebbe proceduto ad un’analisi approfondita solo in relazione alle imprese municipalizzate, e non invece in relazione ad altre categorie di imprese.

138. Il Comitato e il governo italiano contestano inoltre l’affermazione del Tribunale secondo la quale la Commissione non avrebbe commesso alcun errore di motivazione. Anche nel caso di un regime di aiuti a finalità regionale, la Commissione non potrebbe limitarsi a dichiarazioni di principio o fondarsi su presunzioni, ma dovrebbe dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 87, n. 1, CE. La motivazione della Commissione si sarebbe limitata alla constatazione che gli sgravi degli oneri sociali erano stati concessi ad imprese significativamente coinvolte negli scambi fra Stati membri, come le imprese operanti nel settore commerciale e dei servizi. Essa non avrebbe preso in considerazione il fatto che l’attività di molte imprese a Chioggia e a Venezia avrebbe avuto carattere unicamente locale, nonostante ciò fosse emerso dalle informazioni fornite alla Commissione. Secondo il governo italiano, la Commissione avrebbe dovuto prendere maggiormente in considerazione l’ammontare esiguo degli sgravi degli oneri sociali, il carattere locale dell’attività esercitata dai beneficiari e l’insularità di Venezia.

139. Infine, il governo italiano sostiene che avrebbero dovuto essere applicati i criteri per la valutazione degli aiuti individuali, in quanto la Commissione avrebbe potuto conoscere l’identità dei beneficiari e l’ammontare degli sgravi degli oneri sociali. A seguito dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione avrebbe escluso la sussistenza di un aiuto per determinate imprese in quanto, nel loro caso, gli scambi fra Stati membri non erano stati influenzati. Tale analisi avrebbe dovuto essere eseguita già nell’ambito del procedimento d’indagine formale.

140. Secondo la Commissione, tali censure devono essere respinte. Il Tribunale avrebbe giustamente rilevato che la Commissione aveva sufficientemente motivato la propria decisione.

141. In primo luogo, esso avrebbe a ragione sottolineato che la Commissione, nel valutare un regime di aiuti multisettoriale illegittimo, può limitarsi a considerazioni di ordine generale, senza analizzare ciascun singolo settore di attività economica. In questo caso spetterebbe alle autorità nazionali e ai terzi interessati fornire alla Commissione le informazioni necessarie per consentirle di valutare se la misura sia inidonea, in relazione a taluni settori di attività economica, a falsare la concorrenza o ad incidere sugli scambi fra Stati membri. Le informazioni fornite alla Commissione non avrebbero fatto tuttavia rilevare alcuna peculiarità in relazione al settore alberghiero e della fornitura del gas.

142. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe giustamente sottolineato che anche un trattamento privilegiato di attività meramente locali può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra Stati membri, in quanto ciò può ripercuotersi sull’offerta di determinati prodotti e servizi.

143. In terzo luogo, è vero che il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto sotto il profilo dell’onere della prova. Ciononostante, le sue conclusioni sarebbero state corrette nel risultato, cosicché tale censura, sostituendo la motivazione della sentenza impugnata, dovrebbe essere respinta. La Commissione avrebbe infatti dimostrato che il regime di sgravi degli oneri sociali è un aiuto. Oggetto dell’esame della Commissione sarebbe stato il regime di sgravi degli oneri sociali, non i singoli benefici accordati in forza di tale regime. Se tale regime fosse stato previamente notificato alla Commissione, quest’ultima avrebbe dovuto in linea di principio valutarlo solo in termini generali, senza prendere in considerazione i singoli casi specifici. Spetterebbe allo Stato membro richiamare l’attenzione della Commissione su situazioni particolari. Tali principi dovrebbero valere anche qualora lo Stato membro non abbia adempiuto il proprio obbligo di notificazione. Gli Stati membri, infatti, non possono essere ricompensati per una mancata osservanza di siffatto obbligo. Come si evincerebbe dalla sentenza impugnata, alla Commissione non sarebbero state fornite informazioni specifiche in merito alle imprese ricorrenti. In tale contesto, la Commissione sottolinea di aver ripetutamente invitato le autorità nazionali a fornire informazioni.

144. In quarto luogo, dovrebbe essere respinta la censura di uno snaturamento dei mezzi di prova. La contestazione, da parte dell’Italgas, della valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale sarebbe irricevibile in sede di impugnazione. È vero che la censura dell’Italgas, con cui essa fa valere uno snaturamento dei mezzi di prova, è, in linea di principio, ricevibile. Sotto il profilo sostanziale, tuttavia, l’Italgas non contesterebbe lo snaturamento dei mezzi di prova, bensì il loro apprezzamento da parte del Tribunale. Il Tribunale avrebbe ad ogni modo correttamente rilevato che le informazioni generali contenute nei mezzi di prova non contenevano informazioni concrete che avrebbero destato l’attenzione della Commissione sulla particolare situazione di determinati settori.

145. In quinto luogo, dovrebbe essere respinta anche la censura dell’Italgas concernente l’incompletezza della decisione impugnata. L’eventuale presenza di contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata sarebbe dovuta agli errori di diritto commessi dal Tribunale nell’ambito della valutazione della legittimazione ad agire. Del resto, la Commissione, nel valutare un regime di aiuti multisettoriale, non dovrebbe analizzare i casi individuali.

3.      Valutazione giuridica

146. I ricorrenti contestano l’affermazione del Tribunale secondo la quale la Commissione, nella decisione impugnata, avrebbe sufficientemente verificato se il regime di sgravi degli oneri sociali falsi la concorrenza e incida sugli scambi fra Stati membri, fornendo al riguardo anche una motivazione adeguata. In tale contesto, essi fanno valere errori di diritto sia nella parte della motivazione del Tribunale in cui esso ha illustrato il parametro di verifica da applicare, sia nella parte della motivazione in cui il Tribunale ha applicato tale parametro.

147. Esaminerò tali censure innanzitutto in relazione alla valutazione del regime di sgravi degli oneri sociali operata dal Tribunale e dalla Commissione (a). Successivamente, verificherò come tali censure debbano essere valutate alla luce del fatto che la Commissione, nella decisione impugnata, non si è limitata a giudicare solo il regime di sgravi degli oneri sociali, bensì ha ordinato anche un recupero degli aiuti concessi (b).

a)      Sulla valutazione del regime di sgravi degli oneri sociali

i)      Sul parametro di verifica e sull’onere della prova

148. I ricorrenti eccepiscono anzitutto errori di diritto in relazione al parametro di verifica e all’onere della prova.

–       Sul parametro di verifica

149. È infondata la censura con cui i ricorrenti addebitano al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto in relazione al parametro di verifica che la Commissione era tenuta ad applicare.

150. Come rilevato correttamente dal Tribunale al punto 209 della sentenza impugnata, il parametro di verifica cui la Commissione deve attenersi nell’ambito del controllo del regime di aiuti dipende principalmente dall’oggetto da controllare. In un caso in cui la Commissione verifica la compatibilità con l’art. 87 CE di un regime multisettoriale illegittimo, essa è obbligata unicamente, in linea di principio, ad analizzare le disposizioni di tale regime (85). Essa può pertanto sostanzialmente limitarsi a valutare il regime nazionale, senza occuparsi specificamente dei singoli benefici concessi in forza di tale regime. Ciò si fonda sul principio secondo il quale uno Stato membro non deve essere ricompensato per una violazione dell’obbligo di notificazione ad esso incombente. La Commissione non può pertanto essere trattata più sfavorevolmente che in un caso in cui lo Stato membro ha previamente notificato il regime.

151. Inoltre, ai punti 211 e segg. della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente affermato che l’oggetto che la Commissione è tenuta a controllare può anche dipendere dalle informazioni che le sono state trasmesse nel corso del procedimento. Qualora alla Commissione vengano trasmesse informazioni specifiche concernenti un determinato beneficiario ovvero un determinato settore, ciò può comportare un obbligo procedurale in capo alla Commissione. Se le informazioni sono complete, la Commissione deve tenere conto di siffatto beneficiario (86) o di siffatto settore. Se sono incomplete, la Commissione, come si evince dall’art. 13, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 659/1999, deve ingiungere allo Stato membro di fornirle, nel termine da essa stessa fissato, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari.

152. La censura secondo la quale il Tribunale si sarebbe basato su un parametro di verifica inficiato da errore di diritto deve pertanto essere respinta.

–       Sull’onere della prova

153. L’Italgas addebita inoltre al Tribunale la commissione di un errore di diritto in relazione all’onere della prova.

154. Tale censura è fondata.

155. Contrariamente alle considerazioni svolte dal Tribunale al punto 232 della sentenza impugnata, infatti, né alla Repubblica italiana né ai ricorrenti incombe, nella fattispecie, l’onere di provare che il regime di sgravi degli oneri fiscali non falsa la concorrenza né incide sugli scambi fra Stati membri. Piuttosto, spetta alla Commissione dimostrare la sussistenza dei requisiti di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (87) e quindi anche una distorsione della concorrenza e un’influenza sugli scambi fra Stati membri.

156. Inoltre, anche il conseguente richiamo del Tribunale contenuto al punto 233 della sentenza impugnata, secondo il quale spetta allo Stato membro e al terzo interessato illustrare i propri argomenti e fornire alla Commissione tutte le informazioni rilevanti, mi sembra quantomeno ambiguo. Gli obblighi procedurali gravanti sulla Commissione, sugli Stati membri e sugli altri soggetti coinvolti in un procedimento di controllo degli aiuti non incidono direttamente sull’onere della prova. Essi possono tuttavia influenzare, come esposto in precedenza, sia l’oggetto della verifica, sia la questione del momento a partire dal quale la prova della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 87, n. 1, CE si può considerare fornita. Così, l’art. 13, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 659/1999 stabilisce che Commissione può adottare la sua decisione in base alle informazioni disponibili allorché lo Stato membro ha omesso di rispettare un’ingiunzione di fornire informazioni.

157. La motivazione del Tribunale in relazione alla ripartizione dell’onere della prova è pertanto inficiata da errore di diritto. Il Tribunale, tuttavia, come si evince dal punto 239 della sentenza impugnata, ha comunque verificato, nonostante tale errore di diritto, se la Commissione avesse sufficientemente dimostrato un’incidenza sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri. L’errore di diritto non ha pertanto esplicato alcun effetto, ragion per cui la censura dell’Italgas, sostituendo la motivazione del Tribunale, deve essere respinta.

–       Conclusione parziale

158. Le censure concernenti il parametro di verifica e l’onere della prova non possono pertanto essere accolte.

ii)    Sull’applicazione del parametro di verifica

159. I ricorrenti contestano inoltre la parte della motivazione in cui il Tribunale ha applicato siffatto parametro di verifica al caso di specie. Essi fanno innanzitutto valere che la Commissione non ha dimostrato ovvero non ha sufficientemente motivato la distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi fra Stati membri da parte del regime. Essi obiettano inoltre che, nel caso di specie, la Commissione avrebbe dovuto esaminare tutti i singoli casi, la situazione individuale dell’Italgas e dell’Hotel Cipriani, ovvero la situazione di determinati settori di attività economica. Infine, essi eccepiscono una violazione del divieto di discriminazione nonché uno snaturamento dei mezzi di prova da parte del Tribunale.

–       Sulla prova di una distorsione della concorrenza e di un’incidenza sugli scambi fra Stati membri

160. La censura secondo la quale il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato l’avvenuta dimostrazione, da parte della Commissione, di una distorsione della concorrenza e di un’incidenza sugli scambi fra Stati membri deve essere respinta.

161. Come esposto in precedenza, la Commissione, nell’esaminare un regime di aiuti multisettoriale illegittimo, non deve, in linea di principio, verificare nel singolo caso se tutti i benefici concessi sulla base di siffatto regime siano aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Piuttosto, la Commissione può limitarsi alla dimostrazione dell’incompatibilità con l’art. 87 CE del regime in quanto tale. Essa non è pertanto neanche tenuta a verificare se tutti i benefici concessi sulla base del regime falsino la concorrenza e incidano sugli scambi fra Stati membri.

162. Il Tribunale ha correttamente rilevato che la Commissione ha fornito una siffatta dimostrazione. I requisiti attinenti la prova che il regime di sgravi degli oneri sociali in quanto tale è idoneo a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi fra Stati membri non sono infatti molto rigorosi. Al riguardo, è sufficiente la dimostrazione dell’idoneità in tal senso di perlomeno una parte dei benefici concessi sulla base di tale regime. Ciò avviene manifestamente nel caso di sgravi degli oneri sociali concessi a tutte le imprese stabilite in una determinata regione.

163. Siffatti aiuti al funzionamento liberano le imprese dai costi che esse sarebbero normalmente tenute a sostenere. In tal modo essi falsano la concorrenza fra le imprese beneficiarie e altre imprese non destinatarie degli aiuti (88). L’obiezione del governo italiano secondo la quale ciò avrebbe dovuto essere verificato in maniera più esatta, dato l’importo esiguo degli sgravi, è inoperante. Come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 247 della sentenza impugnata, la Commissione, al punto 110 della decisione impugnata, ha espressamente escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE gli sgravi degli oneri sociali che rientrano nella regola de minimis. Il Tribunale ha inoltre correttamente fatto riferimento alla circostanza che, secondo giurisprudenza costante, né l’entità relativamente esigua di un aiuto né le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria escludono un’idoneità a falsare la concorrenza. Ciò vale in particolare allorché il beneficio viene concesso, come nella fattispecie, per preservare l’attività di imprese che altrimenti resterebbero escluse dal mercato.

164. Anche per quanto riguarda l’incidenza sugli scambi fra Stati membri, il Tribunale ha giustamente rilevato che la Commissione ha sufficientemente motivato la propria decisione. Al punto 49 della decisione impugnata, infatti, la Commissione ha illustrato, innanzitutto, che gli sgravi degli oneri sociali si applicavano a tutte le imprese stabilite a Venezia e a Chioggia. Essa ha inoltre affermato che perlomeno alcune di tali imprese partecipavano agli scambi fra Stati membri.

165. In tal modo, la Commissione ha fornito la prova che il regime di sgravi degli oneri sociali ha falsato la concorrenza e ha inciso sugli scambi fra Stati membri, in quanto ciò è avvenuto perlomeno per una parte dei benefici concessi in base a tale regime. Per i motivi summenzionati, la Commissione non ha dovuto dimostrare che tutti i benefici concessi sulla base del regime hanno falsato la concorrenza e hanno inciso sugli scambi fra Stati membri.

–       Sulla necessità di un’analisi di tutti i casi individuali

166. Quanto alla censura secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto verificare se tutti gli sgravi degli oneri sociali fossero idonei, nel singolo caso specifico, a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri, essa deve essere respinta.

167. È già stato rilevato in precedenza che la Commissione non è, in linea di principio, tenuta a fornire una siffatta prova. Sorge tuttavia la questione se la circostanza che, nel corso del procedimento amministrativo, siano state trasmesse alla Commissione informazioni sulla scorta delle quali essa avrebbe potuto accertare l’identità e il numero delle imprese interessate, fondi un obbligo procedurale della Commissione di occuparsi della situazione individuale di tali imprese.

168. In tale contesto, occorre distinguere indizi e informazioni incomplete e indizi e informazioni non sufficientemente specifiche. Informazioni specifiche possono generare un obbligo della Commissione di prendere in considerazione determinate situazioni. La Commissione, qualora gli indizi e le informazioni, pur se sufficientemente specifici, siano tuttavia incompleti, può essere tenuta, ai sensi dell’art. 13, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 659/1999, a invitare gli Stati membri a fornire informazioni. Indizi non specifici, ossia non sufficientemente comprovati, invece, non generano un corrispondente obbligo procedurale della Commissione. In caso contrario, potrebbe essere eluso troppo facilmente, infatti, il principio secondo il quale uno Stato membro non deve essere ricompensato per aver violato il suo obbligo di notificazione e la Commissione deve potersi pertanto limitare, in linea di principio, ad esaminare il regime di aiuti in quanto tale. Come rilevato dal Tribunale ai punti 240 e 242 e seg. della sentenza impugnata, le informazioni fornite alla Commissione in relazione alle singole imprese non erano sufficientemente specifiche da generare un obbligo procedurale in capo alla medesima.

–       Sulla necessità di analizzare la situazione individuale dell’Italgas e dell’Hotel Cipriani

169. Anche la censura secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la situazione individuale dell’Italgas e dell’Hotel Cipriani è infondata. Come giustamente rilevato dal Tribunale ai punti 214 e 241 della sentenza impugnata, alla Commissione non erano state fornite al riguardo, nel corso del procedimento amministrativo, informazioni specifiche che avrebbero potuto fondare un obbligo procedurale di considerare la situazione individuale di tali ricorrenti.

–       Sulla necessità di analizzare determinati settori di attività economica

170. I ricorrenti sostengono inoltre l’insufficienza della motivazione della Commissione in relazione ai settori dell’edilizia, del commercio e alberghiero, e obiettano che il Tribunale avrebbe dovuto rilevarlo.

171. Anche tale censura è infondata. Come giustamente esposto dal Tribunale, anche sotto questo profilo alla Commissione non sono state fornite, nel procedimento amministrativo, informazioni sufficienti che avrebbero potuto fondare un obbligo procedurale della medesima. È vero che, dal punto 240 della sentenza impugnata, si evince che le autorità italiane, nell’ambito del procedimento d’indagine formale, hanno fatto valere, con lettera del 23 gennaio 1999, che le imprese operanti nei settori dell’edilizia, del commercio, alberghiero e dei servizi di interesse economico generale non sarebbero state in condizioni di partecipare agli scambi. Il Tribunale ha tuttavia sottolineato che siffatta affermazione non era suffragata da nessun argomento in diritto o in fatto. Inoltre, i documenti allegati a tale lettera non avrebbero contenuto nessun elemento o dato che avrebbe consentito di dimostrare la natura rigorosamente locale dei mercati, in particolare nei settori di attività economica indicati dalle autorità italiane nella menzionata lettera.

172. Non essendo stata prodotta alcuna informazione specifica, non sussisteva, neanche sotto questo profilo, un obbligo procedurale della Commissione. Siffatta censura è, pertanto, parimenti infondata.

–       Sul divieto di discriminazione

173. Anche la censura con cui i ricorrenti lamentano una violazione del divieto di discriminazione è infondata. È vero che la Commissione, nell’ambito di un controllo degli aiuti, deve procedere ad un esame diligente e imparziale (89). Essa è pertanto tenuta a prendere in considerazione anche il principio della parità di trattamento, ossia trattare nella stessa maniera fattispecie analoghe. Come tuttavia correttamente rilevato dal Tribunale ai punti 244 e seg. della sentenza impugnata, la situazione delle imprese municipalizzate si differenzia da quella degli altri beneficiari per il fatto che, in relazione alle imprese municipalizzate, sussistevano informazioni specifiche, pur se incomplete. Siffatte informazioni specifiche genererebbero un obbligo procedurale della Commissione, che essa ha adempiuto ingiungendo la comunicazione di informazioni.

–       Sullo snaturamento dei mezzi di prova

174. È infondata la censura con cui l’Italgas contesta al Tribunale di aver snaturato mezzi di prova. Con siffatta censura, infatti, l’Italgas non fa valere che il Tribunale ha falsificato il contenuto di determinati documenti. Piuttosto, l’Italgas sostiene che il Tribunale, sulla base degli indizi risultanti da taluni documenti, avrebbe dovuto trarre la conclusione che la Commissione avrebbe avuto un obbligo procedurale di prendere in considerazione tali informazioni. L’Italgas stessa riconosce tuttavia che si trattava di indizi generali e dunque non specifici. Richiamandosi alle considerazioni svolte in precedenza, la sua censura deve pertanto essere respinta.

iii) Conclusione parziale

175. Devono pertanto essere integralmente respinte le censure rivolte contro la parte della motivazione del Tribunale in cui esso ha esaminato l’applicazione al caso di specie del parametro di verifica fissato dal medesimo e dalla Commissione.

b)      Sull’ordine di recupero

176. I ricorrenti sostengono che la Commissione non avrebbe potuto emettere l’ordine di recupero contenuto all’art. 5 della decisione impugnata, senza aver prima verificato se i singoli sgravi degli oneri sociali soddisfacessero i requisiti di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. Sulla base di tale posizione, essi criticano il Tribunale per aver ritenuto sufficiente la motivazione della Commissione. Secondo la Commissione, tale censura deve essere respinta, sostituendo tuttavia la motivazione del Tribunale.

177. Il caso di specie è contraddistinto dalla particolarità che il Tribunale e la Commissione hanno una visione differente dell’ordine di recupero contenuto nella decisione impugnata. Poiché la visione del Tribunale si basa su una posizione errata in diritto, le censure dei ricorrenti dirette contro la sentenza impugnata sono indubbiamente fondate (i), ma devono tuttavia essere respinte, sostituendo la motivazione della sentenza impugnata (ii).

i)      Sugli errori di diritto nella motivazione del Tribunale

178. I ricorrenti obiettano che il Tribunale, sostenendo che la verifica effettuata dalla Commissione sarebbe stata sufficiente a fondare l’ordine di recupero di tutti gli sgravi degli oneri sociali prestati, sarebbe incorso in un errore di diritto.

179. Per valutare la fondatezza di tale censura, occorre innanzitutto verificare se il Tribunale abbia effettuato una constatazione del genere. Di seguito, occorre esaminare se una siffatta constatazione sia inficiata da un errore di diritto.

–       Sulla motivazione del Tribunale

180. Il Tribunale è partito in primo luogo dal presupposto, nella sentenza impugnata, che la Commissione, ordinando il recupero degli aiuti all’art. 5 della decisione impugnata, abbia imposto il recupero di tutti gli sgravi degli oneri sociali non dichiarati espressamente compatibili, in tale decisione, con l’art. 87 CE.

181. Siffatta interpretazione del Tribunale si evince dai punti 251 e seg. e dai punti 100‑111 della sentenza impugnata. Al punto 251 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che non spettava alle autorità nazionali, in sede di esecuzione della decisione impugnata, verificare in ciascun caso individuale la soddisfazione dei presupposti per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. In tale contesto, il Tribunale ha rinviato alle considerazioni svolte ai punti 100‑111 della sentenza impugnata. In tal sede, il Tribunale ha affermato, in particolare, che la decisione impugnata non contiene alcuna indicazione che consenta di escludere dall’obbligo di recupero, accanto ai benefici esclusi in forza della regola de minimis, altri benefici concessi in base al regime di sgravi degli oneri sociali, adducendo che essi non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (90). Il Tribunale ha inoltre esposto i motivi per cui deve essere respinta una linea di condotta in base alla quale le autorità nazionali, in sede di esecuzione della decisione impugnata, potrebbero verificare, in ciascun caso individuale, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 87, n. 1, CE. Non spetterebbe alle autorità nazionali, in sede di esecuzione della decisione impugnata, verificare in ciascun caso specifico la soddisfazione dei requisiti per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

182. Ciò viene confermato dalla motivazione contenuta al punto 15 della sentenza impugnata. In tal sede, il Tribunale ha riportato l’art. 2 della decisione impugnata, riferendo che, a norma di tale disposizione, gli sgravi degli oneri sociali di cui all’art. l del decreto ministeriale 5 agosto 1994, concessi alle imprese situate nei territori di Venezia e Chioggia, costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.

–       Sull’erroneità in diritto di tale tesi giuridica

183. Il Tribunale ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione fornita dalla Commissione per un siffatto ordine di recupero. Tale affermazione del Tribunale è inficiata da un errore di diritto.

184. Secondo l’approccio del Tribunale, in primo luogo, la Commissione deve essere competente a ordinare il pieno recupero di benefici concessi in forza di un regime multisettoriale, senza aver prima verificato se essi soddisfino, nel singolo caso specifico, i requisiti di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. In secondo luogo, le autorità nazionali, in sede di esecuzione di tale decisione, non devono essere abilitate a verificare se, nel singolo caso, sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

185. Un siffatto approccio non è compatibile né con l’art. 87, n. 1, CE, né con il procedimento di controllo degli aiuti. La Commissione può ordinare il recupero di un beneficio concesso solo se, a seguito di verifica, essa sia pervenuta alla conclusione che esso non è compatibile con l’art. 87 CE, ossia che esso costituisce un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, il quale è incompatibile con il mercato comune.

186. L’approccio del Tribunale non può, a mio avviso, essere giustificato neanche adducendo che lo Stato membro ha violato il proprio obbligo di notificazione. Infatti, ciò comporta unicamente, come esposto in precedenza (91), la possibilità, per la Commissione, di limitarsi, nel valutare un regime multisettoriale illegittimo, alla verifica delle regole di tale regime. Ciò non significa, tuttavia, che la Commissione possa basare su una motivazione che fonda unicamente la constatazione che il regime multisettoriale, in quanto tale, non è compatibile con l’art. 87 CE anche l’ordine di recupero di tutti i benefici accordati in forza di tale regime. Già la circostanza che siffatti benefici siano stati concessi sul fondamento di un regime, in base al quale siano stati accordati aiuti in parte incompatibili con il mercato comune, non mi sembra una giustificazione sufficiente per un siffatto ordine di recupero completo.

–       Conclusione parziale

187. La motivazione del Tribunale è pertanto inficiata da errore di diritto.

ii)    Sostituzione della motivazione

188. La Commissione chiede che, sostituita la motivazione del Tribunale, la censura dei ricorrenti venga respinta. Essa rileva, in sostanza, di aver ordinato, all’art. 5 della decisione impugnata, il recupero degli sgravi degli oneri sociali concessi, solo qualora, nel singolo caso, si fosse in presenza di un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. La sussistenza, nel singolo caso, dei requisiti di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE dovrebbe essere chiarita dalle autorità nazionali nell’ambito dell’esecuzione della decisione impugnata.

189. La richiesta di sostituzione della motivazione deve essere accolta. All’art. 5 della decisione impugnata, la Commissione ha effettivamente ordinato un recupero solo qualora, nel singolo caso concreto, i benefici costituissero aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Un siffatto modo di procedere è compatibile, a mio avviso, anche con il sistema di controllo degli aiuti, nel rispetto, tuttavia, di determinati precetti.

–       Sul contenuto dell’ordine di recupero

190. Il Tribunale ha interpretato in maniera manifestamente erronea l’ordine di recupero contenuto nell’art. 5 della decisione impugnata. Come affermato dalla Commissione, detta istituzione ha verificato in prima linea, nella decisione impugnata, se il regime di sgravi degli aiuti sociali in quanto tale sia compatibile con l’art. 87 CE. Essa non ha pertanto proceduto ad una valutazione completa di tutti gli sgravi degli oneri sociali concessi.

191. Ciò si evince sia dalla motivazione sia dal dispositivo della decisione impugnata. Così, Al punto 49 della decisione impugnata, la Commissione, in merito alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi fra Stati membri, si è limitata a rilevare che il regime nazionale altera la concorrenza e gli scambi fra Stati membri, in quanto lo sgravio viene concesso a tutte le imprese del territorio, tra cui le imprese che esercitano attività economiche con flussi oggetto di scambi tra detti Stati. La motivazione della Commissione, secondo la quale vengono comprese anche le imprese che esercitano attività economiche con flussi oggetto di scambi tra gli Stati membri, mostra chiaramente che la Commissione non ha manifestamente valutato tutti gli sgravi degli oneri sociali con riferimento ai requisiti di cui all’art. 87, n. 1, CE.

192. Ciò emerge anche nel dispositivo della decisione impugnata. Contrariamente alla presentazione dell’art. 2 della decisione impugnata contenuta al punto 15 della sentenza impugnata, la Commissione non ha infatti stabilito, in tal sede, che gli sgravi degli oneri sociali, concessi alle imprese situate nei territori di Venezia e Chioggia ai sensi dell’art. l del decreto ministeriale 5 agosto 1994, costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune. Piuttosto, sia in tale articolo sia nell’art. 1, n. 2, della decisione impugnata, essa si limitata a rilevare che gli aiuti concessi sulla base del regime di sgravi degli oneri sociali sono incompatibili con il mercato comune. Solo qualora le autorità nazionali accertino, nel singolo caso specifico, che uno sgravio degli oneri sociali contemplato dagli artt. 1, n. 2, e 2 della decisione impugnata costituisce, nel caso concreto, un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, esso non è compatibile con il mercato comune ai sensi degli artt. 1, n. 2, e 2 della decisione impugnata. Solo per casi del genere l’art. 5 della decisione impugnata impone il recupero del beneficio.

–       Sulla compatibilità di un siffatto approccio con l’art. 87 CE e con il sistema di controllo degli aiuti

193. Occorre inoltre chiarire la compatibilità di un siffatto modus operandi con l’art. 87 CE e con il sistema di controllo degli aiuti. La Corte, nella sentenza Italia/Commissione (92), è partita dal presupposto di tale compatibilità. A favore di un siffatto approccio depone, infatti, la circostanza che la Commissione si troverebbe altrimenti a dover scegliere fra due alternative insoddisfacenti. O essa dovrebbe, prima di ordinare il recupero, verificare ogni singolo caso. Ciò comporterebbe tuttavia l’elusione del principio secondo il quale la Commissione, quando analizza un regime multisettoriale, può limitarsi ad esaminare le caratteristiche del programma di cui trattasi. Oppure, la Commissione potrebbe limitarsi ad accertare l’incompatibilità del regime con l’art. 87 CE. Ciò sarebbe insoddisfacente in quanto un ordine di recupero è la logica conseguenza della constatazione della sussistenza di un aiuto incompatibile con il mercato comune (93).

194. Inoltre, le censure mosse a tale approccio non mi convincono.

195. In primo luogo, siffatto approccio non comporta un’ingerenza inammissibile delle autorità e dei giudici nazionali nelle competenze della Commissione. Contrariamente ai presupposti di applicazione dell’art. 87, nn. 2 e 3, CE, le autorità nazionali possono infatti verificare esse stesse la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 87, n. 1, CE (94). Occorre tuttavia tenere conto del fatto che le autorità e i giudici nazionali sono legittimati a verificare i requisiti di cui all’art. 87, n. 1, CE solo nella misura in cui essi non siano già vincolati da una constatazione contenuta in una decisione della Commissione.

196. In secondo luogo, viene obiettato che un siffatto approccio comporterebbe un’incertezza del diritto sotto il profilo della portata del potere di verifica delle autorità nazionali. Anche tale censura non mi sembra fondata. Come esposto in precedenza, un potere di verifica delle autorità nazionali sussiste solo qualora la decisione impugnata non accerti in via definitiva il ricorrere dei requisiti di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. La Commissione deve pertanto far risultare in maniera chiara, nella decisione impugnata, in che misura i suoi accertamenti contenuti in tale decisione siano limitati alla valutazione del regime in quanto tale, in che misura essi valgano in dettaglio anche per la verifica dei singoli benefici cui devono procedere le autorità e i giudici nazionali, e in che misura essa abbia effettuato, per taluni settori di attività economica o per singoli benefici, un’analisi eccedente la valutazione del regime.

197. Mi sembra che la decisione impugnata soddisfi tali requisiti. In relazione alla valutazione dell’idoneità degli sgravi degli oneri sociali a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi fra Stati membri, la Commissione si è manifestamente limitata a valutare il regime di sgravi degli oneri sociali in quanto tale. Sotto questo profilo, la decisione impugnata non contiene pertanto un accertamento definitivo della Commissione. I giudici e le autorità nazionali sono quindi autorizzate a verificare, nel singolo caso specifico, se gli sgravi degli oneri sociali concessi in ciascun caso individuale falsino la concorrenza o incidano sugli scambi fra Stati membri.

198. Al contrario, l’accertamento effettuato dalla Commissione, secondo il quale gli sgravi degli oneri sociali non perdono il carattere di aiuto per il fatto di essere intesi a compensare gli svantaggi strutturali delle imprese stabilite a Venezia e a Chioggia, mi sembra valere non solo per la valutazione del regime di sgravi degli oneri sociali in quanto tale, bensì anche per ciascun singolo beneficio concesso in base a tale regime. Al riguardo sussiste un accertamento definitivo della Commissione, il quale vincola le autorità e i giudici nazionali.

199. Qualora le autorità nazionali siano incerte in relazione alla portata degli accertamenti, esse possono rivolgersi alla Commissione, la quale è obbligata a collaborare con tali autorità in forza del principio della leale collaborazione (95).

200. In terzo luogo, viene obiettato che un siffatto approccio non è compatibile con il sistema di controllo degli aiuti. Nel caso di una controversia in sede di esecuzione di una tale decisione, la Commissione dovrebbe infatti, contrariamente al sistema, sia avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, primo comma, CE, sia proporre un ricorso per inadempimento davanti alla Corte ai sensi dell’art. 88, n. 2, secondo comma, CE.

201. Anche tale censura non convince. Occorre infatti distinguere fra le situazioni in cui la Commissione deve nuovamente avviare un procedimento d’indagine formale ai sensi dell’art. 88, n. 2, primo comma, CE e le situazioni in cui essa può avviare direttamente un procedimento davanti alla Corte ai sensi dell’art. 88, n. 2, secondo comma, CE.

202. In presenza di controversie che vertono sul regime in quanto tale, ad esempio in quanto la Commissione ritiene che lo Stato membro non ha abolito il regime o non l’ha sufficientemente modificato al fine di garantire la sua compatibilità con l’art. 87 CE, la Commissione può proporre direttamente ricorso ai sensi dell’art. 88, n. 2, secondo comma, CE. In relazione al regime, infatti, sussiste una decisione della Commissione. A mio parere, ciò vale anche quando la Commissione ritenga che lo Stato membro non abbia adottato, in linea generale, nessun provvedimento sufficiente a recuperare gli aiuti concessi a norma del regime.

203. Qualora, invece, si tratti del recupero di singoli benefici concessi in base al regime, occorre operare una distinzione. Se si è in presenza di benefici che la Commissione non ha valutato singolarmente sotto il profilo della sussistenza dei requisiti fissati dall’art. 87, n. 1, CE e se la controversia riguarda un presupposto dell’art. 87, n. 1, CE in relazione al quale la Commissione, nella sua decisione, non ha effettuato alcun accertamento definitivo, essa deve avviare un nuovo procedimento amministrativo. In questo caso non si tratta tuttavia di una riapertura del procedimento amministrativo, bensì dell’instaurazione di un procedimento amministrativo avente un nuovo oggetto, e segnatamente la valutazione delle misure individuali di cui trattasi. Se, invece, si è in presenza di benefici che la Commissione ha già valutato esaustivamente nella decisione con riferimento all’art. 87, n. 1, CE, essa può presentare direttamente un ricorso ai sensi dell’art. 88, n. 2, secondo comma, CE.

204. Di conseguenza, detto approccio non comporta neanche che, contrariamente al sistema, in relazione alla medesima misura venga avviato sia un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 88, n. 2, primo comma, CE, sia un ricorso ai sensi dell’art. 88, n. 2, secondo comma, CE.

205. Quale conclusione parziale, occorre pertanto constatare che la Commissione, in una decisione in cui essa esamina principalmente la compatibilità con l’art. 87 CE di un regime di aiuti multisettoriale illegittimo, può anche ordinare il recupero degli aiuti concessi in forza di tale regime, senza dover prima verificare se i benefici accordati sulla base di tale regime siano, nei singoli casi individuali, un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

iii) Conclusione parziale

206. Occorre concludere che anche le censure secondo le quali la Commissione non avrebbe sufficientemente motivato l’ordine di recupero contenuto nell’art. 5 della decisione impugnata devono essere integralmente respinte.

c)      Conclusione

207. Si deve pertanto constatare che le censure rivolte avverso l’accertamento del Tribunale, secondo il quale la Commissione ha sufficientemente esaminato e motivato la decisione impugnata sotto il profilo della distorsione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi fra Stati membri, devono essere integralmente respinte.

C –    Sui servizi di interesse economico generale

1.      Motivazione della sentenza impugnata

208. Il Comitato e l’Italgas censurano inoltre la constatazione del Tribunale secondo la quale la Commissione non ha violato né l’art. 86, n. 2, CE, né la sua decisione è viziata da una contraddizione nella motivazione sotto tale profilo. Il Tribunale ha fondato tale constatazione sui punti 203‑221 della sentenza impugnata. In tal sede, esso ha rilevato che la Commissione, verificando l’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE solo in relazione alle imprese municipalizzate e non all’Italgas, non è incorsa in un errore di diritto. Nel valutare un regime di aiuti multisettoriale, la Commissione non sarebbe obbligata ad effettuare un’analisi dei casi individuali. Spetterebbe inoltre alle autorità nazionali e ai terzi interessati far valere argomenti a favore dell’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE nel procedimento davanti alla Commissione. Tuttavia, in relazione all’Italgas non sarebbe stata fornita alcuna informazione.

2.      Argomenti principali delle parti

209. Il Comitato, l’Italgas e la Coopservice contestano al Tribunale la violazione dell’art. 86, n. 2, CE. Secondo il Comitato, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che Commissione, non avendo verificato in maniera approfondita in relazione a quali imprese l’art. 86, n. 2, CE si applica, avrebbe violato siffatta disposizione nonché il divieto di discriminazione. L’Italgas e la Coopservice riferiscono specificamente tale censura alla loro situazione, in quanto la loro attività potrebbe essere considerata come un servizio di interesse economico generale.

210. Secondo la Commissione, siffatta censura deve essere respinta. Il Tribunale avrebbe giustamente rilevato che spetta allo Stato membro e ai terzi interessati esporre, nell’ambito del procedimento dinanzi alla Commissione, i motivi in ragione dei quali i provvedimenti statali sono compatibili con il mercato comune. Inoltre, nell’esaminare un regime di aiuti, la Commissione non sarebbe tenuta a verificare i singoli casi individuali. Nella fattispecie, le autorità italiane avrebbero sottolineato la situazione particolare delle imprese municipalizzate. Tuttavia, né le autorità italiane né i terzi interessati avrebbero fornito informazioni specifiche in relazione all’Italgas.

3.      Valutazione giuridica

211. Le censure concernenti una violazione dell’art. 86, n. 2, CE e del divieto di discriminazione devono essere respinte. Il Tribunale ha giustamente rilevato che la Commissione, nel valutare un regime di aiuti, non è tenuta, in linea di principio, ad effettuare un’analisi dei casi individuali. Alla Commissione non può neanche essere rimproverata la violazione dei suoi obblighi procedurali. Dopo che le autorità italiane avevano specialmente richiamato l’attenzione della Commissione sulla particolare situazione dei servizi di interesse economico generale, essa le ha infatti invitate a fornire ulteriori informazioni concernenti le imprese di cui trattasi. Le autorità italiane non hanno tuttavia presentato alcuna informazione in relazione all’Italgas.

D –    Sull’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE

1.      Motivazione della sentenza impugnata

212. I ricorrenti contestano inoltre la constatazione del Tribunale secondo la quale la Commissione non sarebbe incorsa in un errore di diritto nell’applicare l’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Il Tribunale ha fondato siffatta constatazione sui punti 280‑314 della sentenza impugnata. In tal sede, esso ha affrontato, in particolare, la questione se la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione direttamente, ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, i problemi strutturali connessi all’insularità (96). In tale contesto, il Tribunale ha rilevato innanzitutto che la Commissione è legittimata a prendere in considerazione situazioni specifiche che fuoriescono dal settore contemplato dalle sue comunicazioni e dai suoi orientamenti nell’ambito di un’applicazione ad hoc dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. In un’ipotesi del genere, incomberebbe alla Commissione soppesare gli effetti positivi dell’aiuto in rapporto agli effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sulla conservazione di una concorrenza leale (97).

213. La circostanza che la Commissione non abbia applicato nella fattispecie l’art. 87, n. 3, lett. c), CE, non costituirebbe tuttavia un errore di diritto. La Commissione non avrebbe ecceduto i limiti del suo potere discrezionale allorché ha negato un’applicazione di tale disposizione nel caso di specie adducendo che gli sgravi degli oneri sociali non costituivano aiuti collegati ad un investimento (98).

214. La Commissione avrebbe inoltre motivato in maniera sufficiente la decisione impugnata. Nel suo punto 74 essa avrebbe infatti illustrato i motivi per i quali non intendeva adattare, nella fattispecie, il metodo di applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. È vero che la Commissione avrebbe sottolineato, in tal sede, di aver parzialmente modificato il proprio metodo nel contesto dell’adesione della Svezia e della Finlandia, al fine di poter tener conto delle specificità geografiche di tali Stati membri. Essa non aveva tuttavia ritenuto necessario modificare il proprio metodo in relazione alle imprese situate a Venezia e a Chioggia in quanto, in primo luogo, la situazione di Venezia non presentava elementi nuovi, in secondo luogo, gli sgravi degli oneri sociali erano idonei, quali aiuti al funzionamento, a perturbare il sistema degli aiuti e, in terzo luogo, in tale regione non sussistevano problemi acuti di coesione economica e sociale (99).

2.      Argomenti principali delle parti

215. L’Hotel Cipriani, il Comitato e il governo italiano obiettano, in sostanza, che sia la Commissione sia il Tribunale si sarebbero ingiustamente limitati ad esaminare se, nel caso di specie, ricorressero nuovi elementi che avrebbero potuto giustificare una modifica delle comunicazioni e degli orientamenti della Commissione concernenti l’art. 87, n. 3, lett. c), CE. La Commissione e il Tribunale avrebbero dovuto affrontare la questione se, a causa della situazione speciale e unica di Venezia e di Chioggia, sarebbe stata opportuna un’applicazione ad hoc di tale disposizione.

216. Secondo la Commissione, siffatte censure devono essere respinte. Le censure del Comitato sarebbero irricevibili, in quanto rivolte principalmente contro la decisione impugnata della Commissione. In aggiunta, le censure dell’Hotel Cipriani, del Comitato e del governo italiano sarebbero inoltre infondate.

3.      Valutazione giuridica

217. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la censura del Comitato è ricevibile. Anche se il Comitato, nella sua impugnazione, si riferisce in larga parte solo alla decisione impugnata, non sussistono dubbi sul fatto che esso eccepisce un errore di diritto del Tribunale, consistente nel fatto che esso, investito del ricorso del Comitato stesso, non avrebbe accertato alcun errore di diritto della Commissione in sede di applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Una siffatta censura è ricevibile nel procedimento di impugnazione.

218. Le censure sono tuttavia infondate. Il Tribunale, infatti, ha affrontato la questione di un’applicazione ad hoc dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Al punto 307 della sentenza impugnata, il Tribunale ha espressamente sottolineato che tale disposizione può essere applicata anche al di fuori del settore contemplato dalle comunicazioni e dagli orientamenti della Commissione, ossia ad hoc.

219. Là dove il Tribunale ha rilevato che la Commissione non è incorsa in un errore di diritto negando un’applicazione ad hoc di tale disposizione e che essa ha sufficientemente motivato tale diniego, non ravviso alcun errore di diritto del Tribunale. Quest’ultimo ha correttamente sottolineato che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in tale settore, nonché che si è in presenza di aiuti al funzionamento potenzialmente idonei a perturbare significativamente la concorrenza, e che il territorio di Venezia e Chioggia costituisce una regione che non presenta problemi acuti di coesione economica e sociale.

220. È scevra da errori di diritto anche la constatazione del Tribunale secondo la quale Commissione avrebbe motivato sufficientemente la propria decisione. Menzionando, ai punti 73 e seg. della decisione impugnata, le ragioni che depongono contro un adattamento delle sue comunicazioni e dei suoi orientamenti, la Commissione si è infatti fondata, sotto il profilo sostanziale, su motivi in forza dei quali un’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE nel caso di specie non è, in linea di principio, giustificata. Tali motivi depongono pertanto non solo contro un adattamento delle comunicazioni e degli orientamenti adottati dalla Commissione in relazione a tale disposizione, bensì anche contro la loro applicazione ad hoc.

221. Le censure fondate su una violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE devono pertanto essere respinte.

E –    Sull’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. d), CE

1.      Motivazione della sentenza impugnata

222. I ricorrenti contestano inoltre al Tribunale la commissione di un errore di diritto in relazione all’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. d), CE. Il Tribunale, ai punti 322‑329 della sentenza impugnata, avrebbe respinto i motivi di ricorso secondo i quali la Commissione avrebbe ingiustamente negato l’applicazione della deroga culturale di cui all’art. 87, n. 3, lett. d), CE. Al riguardo, il Tribunale si è fondato, in primo luogo, sulla circostanza che, nel procedimento davanti alla Commissione, non sarebbe stato dimostrato che le imprese ammesse a beneficiare degli sgravi degli oneri sociali sopportino anche i costi aggiuntivi connessi alla preservazione del patrimonio (100). In secondo luogo, le modalità di applicazione degli sgravi degli oneri sociali non garantirebbero che con essi vengano perseguiti siffatti obiettivi culturali (101). In terzo luogo, la Commissione non avrebbe neanche violato il principio della parità di trattamento per il fatto di aver applicato la deroga culturale al Consorzio Venezia Nuova e non invece all’Hotel Cipriani. Alla Commissione, infatti, non sarebbero stati sottoposti, nel corso del procedimento amministrativo, indizi relativi ad una posizione speciale dell’Hotel Cipriani. Viceversa, il Consorzio Venezia Nuova farebbe parte di quelle imprese municipalizzate riguardo alle quali le autorità italiane avevano fornito informazioni dettagliate (102).

2.      Argomenti principali delle parti

223. Il Comitato, l’Hotel Cipriani e la Coopservice contestano innanzitutto la considerazione del Tribunale secondo la quale non tutte le imprese sono proprietarie di immobili, e dunque non tutte le imprese dovrebbero sostenere i costi aggiuntivi per lavori di restauro e di manutenzione. Il Comitato afferma che era stato dimostrato che tutte le imprese dovrebbero eseguire lavori di manutenzione. Essi sarebbero più cari nel territorio di Venezia e di Chioggia. Gli sgravi degli oneri sociali applicati solo per le attività in tale territorio avrebbero pertanto, in primo luogo, abbassato i costi dei lavori di manutenzione e, in secondo luogo, avrebbero consentito alle imprese interessate, stabilite in tale regione, di investire somme maggiori in suddetti lavori. L’Hotel Cipriani sottolinea che dei provvedimenti beneficerebbero imprese sottoposte a particolari oneri a causa della speciale situazione di Venezia. Secondo il Comitato e l’Hotel Cipriani, anche la distinzione fra i singoli edifici nel territorio di Venezia e di Chioggia è inficiata da errore di diritto. La città di Venezia, infatti, apparterrebbe, in quanto tale, al patrimonio culturale.

224. Il Tribunale, inoltre, indicando a torto come impresa municipalizzata il Consorzio Venezia Nuova, sarebbe incorso in un errore di diritto.

225. Infine, l’Hotel Cipriani obietta che non può venirgli contestata la mancata partecipazione al procedimento amministrativo. La Commissione avrebbe dovuto invitarlo.

226. Secondo la Commissione, tali censure devono essere respinte.

3.      Valutazione giuridica

227. Le censure del Comitato e dell’Hotel Cipriani non possono essere accolte. La constatazione del Tribunale secondo la quale un’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. d), CE non sarebbe giustificata, in quanto non sarebbe stato dimostrato un nesso sufficiente fra gli sgravi degli oneri sociali e la preservazione del patrimonio, non sarebbe infatti inficiata da errore di diritto.

228. In primo luogo, non è corretto sostenere che, in una città che fa parte del patrimonio mondiale, i lavori di manutenzione di qualunque edificio possano essere giustificati in forza della deroga culturale a prescindere dal loro valore culturale, storico o architettonico. Non è infatti consentito assumere che la manutenzione di ciascun singolo edificio rivesta la stessa importanza per il patrimonio.

229. In secondo luogo, non ravviso alcun errore di diritto nella constatazione del Tribunale, secondo la quale le modalità di applicazione degli sgravi degli oneri sociali non garantirebbero il perseguimento della finalità culturale.

230. Deve anzitutto essere dichiarato irricevibile l’argomento secondo il quale, nel procedimento dinanzi al Tribunale, sarebbe stato dimostrato che tutte le imprese beneficiarie sostengono i costi aggiuntivi per le misure di manutenzione. Le valutazioni in fatto compiute dal Tribunale non possono, infatti, essere messe in discussione in un procedimento di impugnazione, il quale è circoscritto alle questioni di diritto.

231. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’Hotel Cipriani, non è sufficiente, ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. d), CE, che gli sgravi degli oneri sociali compensino un onere particolare delle imprese stabilite a Venezia e a Chioggia. Piuttosto, tale disposizione può risultare applicabile solo qualora venga dimostrato un nesso fra l’agevolazione sotto forma di sgravi degli oneri sociali e il contributo alla preservazione del patrimonio culturale, storico o architettonico. Come giustamente rilevato dal Tribunale, il regime di sgravi degli oneri sociali nulla dispone in tal senso. I costi per la manutenzione degli edifici importanti sotto il profilo culturale, storico o architettonico possono infatti variare significativamente a seconda del tipo e del numero degli edifici di cui trattasi. Come stabilito dalla Commissione e dal Tribunale, il regime di sgravi degli oneri sociali non crea un nesso chiaro fra siffatti costi di manutenzione e l’ammontare degli sgravi degli oneri sociali.

232. In terzo luogo, deve in definitiva essere respinta anche la censura inerente ad una violazione del divieto di discriminazione. Come giustamente rilevato dal Tribunale ai punti 326‑328 della sentenza impugnata, l’applicazione della deroga culturale al Consorzio Venezia Nuova è motivata dal fatto che le autorità italiane, nel corso del procedimento amministrativo, avevano fornito alla Commissione informazioni dettagliate concernenti tale consorzio, in base alle quali la Commissione era potuta pervenire alla conclusione che esso era stato incaricato dallo Stato italiano di realizzare interventi per garantire la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e architettonico di Venezia. Contrariamente a quanto sostenuto dal Comitato e dall’Hotel Cipriani, la correttezza di tale conclusione non viene messa in discussione neanche da un’eventuale erronea qualificazione del consorzio come impresa municipalizzata. La motivazione del Tribunale, infatti, non si fonda sul fatto che il consorzio sia un’impresa municipalizzata, bensì sul fatto che esso sia stato incaricato dallo Stato della realizzazione di interventi intesi a garantire la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e architettonico di Venezia.

233. In quarto luogo, deve essere respinta anche la censura sollevata dall’Hotel Cipriani, secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto chiamarlo a comparire. Mediante la comunicazione pubblicata il 18 febbraio 1998 nella Gazzetta ufficiale, i terzi interessati sono stati infatti invitati a presentare osservazioni sul regime di aiuti controverso. La Commissione non è obbligata, oltre a tale comunicazione, ad invitare singolarmente terzi al procedimento.

234. Le censure fondate su una violazione dell’art. 87, n. 3, lett. d), CE devono pertanto essere integralmente respinte.

F –    Sull’applicazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999

235. I ricorrenti avevano sostenuto, dinanzi al Tribunale, che il regime di sgravi degli oneri sociali era stato introdotto dalle leggi n. 206/1995 e n. 30/1997. La Commissione non avrebbe tenuto conto, nella decisione impugnata, del fatto che il termine di prescrizione di dieci anni a partire dall’introduzione del regime era scaduto e che pertanto esso, ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, avrebbe dovuto essere considerato un aiuto esistente. Il Tribunale ha rilevato che la Commissione non ha violato l’art. 15 del regolamento n. 659/1999, e ha respinto tale motivo di ricorso. I ricorrenti contestano adesso la motivazione del Tribunale di cui ai punti 357‑367 della sentenza impugnata, sui quali il Tribunale ha fondato il rigetto.

1.      Motivazione della sentenza impugnata

236. In tal sede, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che i provvedimenti di cui trattasi costituiscono un aiuto nuovo, in quanto la legge n. 206/1995 ha introdotto un regime nuovo, applicabile nel territorio di Venezia e di Chioggia, e la legge n. 30/1997 ne ha persino prolungato la durata (103). Esso ha inoltre affermato che il regime introdotto da suddette leggi non potrebbe essere considerato un’estensione di un regime già esistente. In primo luogo, gli sgravi previsti dalle leggi n. 590/1971 e n. 463/1972 non sarebbero stati più concessi dopo il 1° luglio 1973 (104). In secondo luogo, la legge n. 206/1995 avrebbe espressamente istituito un nuovo regime di sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. Questo nuovo regime sarebbe stato esteso dalla legge n. 30/1997 alle imprese di Venezia e di Chioggia. Anche questa estensione, astrattamente distinguibile, del regime previsto dalla legge n. 206/1995, costituisce un aiuto nuovo (105). In ogni modo, il termine di prescrizione di dieci anni per gli aiuti concessi fra il 1995 e il 1997 non sarebbe scaduto, in quanto il termine previsto dall’art. 15 del regolamento n. 659/1999 è iniziato a decorrere solo il giorno in cui l’aiuto illegittimo è stato corrisposto (106). Infine, il Tribunale ha sottolineato che né il governo italiano né altre parti del procedimento hanno criticato la qualificazione come aiuti nuovi operata dalla Commissione nella sua decisione (107).

2.      Argomenti principali delle parti

237. L’Hotel Cipriani e la Coopservice contestano al Tribunale di non avere correttamente interpretato ovvero di non avere correttamente applicato la nozione di aiuti esistenti ai sensi dell’art. 15, n. 3, del regolamento n. 659/1999. Il Tribunale non avrebbe infatti trattato in maniera sufficiente la questione dell’individuazione del momento in cui il regime di sgravi degli oneri sociali sarebbe stato introdotto. Nel loro caso, ciò sarebbe avvenuto già mediante la legge n. 463/1972. Successivamente, sarebbe stata in vigore a Venezia la legge speciale n. 171/1973, la quale avrebbe previsto la decisione di principio di una riduzione degli oneri sociali. La portata concreta di tale riduzione sarebbe stata stabilita ricorrendo alle disposizioni in vigore per il Mezzogiorno. La decisione di principio contenuta nella legge speciale n. 171/1973 non sarebbe tuttavia mai stata abrogata.

238. Anche il Comitato rammenta che sussiste un rapporto di continuità fra la legge n. 171/73 e le leggi n. 206/1995 e n. 30/1997. Ciò che rileverebbe, pertanto, è se le leggi n. 206/1995 e n. 30/1997 abbiano modificato in maniera sostanziale il regime già esistente ai sensi della legge n. 171/73. La risposta sarebbe negativa, in quanto solo il numero e l’importo delle agevolazioni previste sarebbero diminuiti.

239. Secondo la Commissione, tali censure devono essere respinte.

240. Anzitutto, tali censure sarebbero irricevibili, in quanto rivolte contro la decisione impugnata e non contro la sentenza impugnata. Quanto all’argomento secondo cui i ricorrenti hanno fatto valere che la diminuzione degli sgravi degli oneri sociali era stata introdotta già in precedenza, saremmo inoltre in presenza di un accertamento dei fatti, il quale non potrebbe più essere messo in discussione in sede di impugnazione. Inoltre, l’argomento concernente la continuità fra la legge n. 171/1973 e le leggi n. 206/1995 e n. 30/1997 costituirebbe un argomento relativo ad un fatto nuovo.

241. Le censure sarebbero inoltre infondate. In primo luogo, il Tribunale avrebbe giustamente rilevato che il regime nazionale istituito con la legge n. 206/1995 costituisce un aiuto nuovo, in quanto la legge avrebbe modificato sostanzialmente i regimi di aiuti esistenti per i territori di Venezia e Chioggia. La legge n. 206/1995 avrebbe segnatamente introdotto nuovi criteri di calcolo, una limitazione delle riduzioni e una diminuzione delle aliquote. Il Tribunale avrebbe ad ogni modo giustamente fatto riferimento alla circostanza che ricorre un aiuto nuovo perlomeno allorché l’ambito di applicazione di un aiuto esistente viene esteso a nuove fattispecie. In secondo luogo, non sussisterebbe alcuna continuità fra la legge n. 463/72 e le leggi n. 206/1995 e n. 30/1997, in quanto i benefici concessi in virtù della legge n. 463/72 sarebbero stati pagati solo fino al 30 giugno 1973.

3.      Valutazione giuridica

242. La censura è ricevibile. È vero che sono irricevibili i motivi di impugnazione che non sono rivolti contro la sentenza impugnata bensì contro la decisione della Commissione impugnata in primo grado. L’Hotel Cipriani e il Comitato contestano tuttavia manifestamente anche la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha confermato la posizione sostenuta dalla Commissione nella decisione impugnata. Inoltre, l’Hotel Cipriani e il Comitato, già nel procedimento dinanzi al Tribunale, hanno invocato la sussistenza di una continuità fra i precedenti regimi e le leggi n. 206/1995 e n. 30/1997. Siffatta censura non è pertanto irricevibile neanche quale argomento fondato su un fatto nuovo.

243. Le censure sono peraltro infondate.

244. Allorché si verte sull’argomentata continuità fra il regime di cui alla legge n. 463/1972 e il regime di cui alle leggi n. 206/1995 e n. 30/1997, il Tribunale ha giustamente escluso una continuità, in quanto i benefici concessi in forza del regime di cui alla legge n. 463/1972 sono stati accordati solo fino al 30 giugno 1973.

245. Neanche la censura che fa valere una continuità fra il regime di cui alla legge n. 171/1973 e il regime di cui alle leggi n. 206/1995 e n. 30/1997 è convincente. In tale contesto, occorre innanzitutto nuovamente rammentare che la Commissione può adottare la propria decisione sul fondamento delle informazioni che le sono state fornite dallo Stato membro e dai terzi interessati nell’ambito del procedimento amministrativo. Come rilevato dal Tribunale, dalle informazioni in possesso della Commissione è emerso, in primo luogo, che con il decreto ministeriale 5 agosto 1994 era stata adottata una nuova disciplina degli sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno. In secondo luogo, dalla legge n. 206/1995 è risultato che questo nuovo regime era stato esteso alle imprese di Venezia e Chioggia. Il Tribunale ha correttamente rilevato che la Commissione, sulla base di tali informazioni, doveva partire dal presupposto che sia il decreto ministeriale 5 agosto 1994 sia la legge n. 206/1995 costituivano un regime nuovo. È vero che diversamente potrebbe essere nel caso in cui la Commissione, nel corso del procedimento amministrativo, fosse stata avvisata della continuità fra tale estensione e un regime esistente. Il Tribunale ha tuttavia accertato che né il governo italiano né un’altra parte hanno richiamato siffatta continuità, sebbene la Commissione avesse espressamente rilevato, nella comunicazione concernente l’apertura del procedimento d’indagine formale, che essa partiva dal presupposto di un regime nuovo. Il Tribunale non è pertanto incorso in un errore di diritto allorché ha rilevato che la Commissione era giustamente partita dal presupposto della sussistenza di un aiuto nuovo. Le censure dell’Hotel Cipriani e del Comitato devono pertanto essere respinte.

G –    Sull’applicazione dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999

1.      Motivazione della sentenza impugnata

246. I ricorrenti avevano affermato, nel procedimento dinanzi al Tribunale, che la Commissione aveva violato l’art. 14 del regolamento n. 659/1999. Il Tribunale, ai punti 385‑399 della sentenza impugnata, ha negato una siffatta violazione. L’Hotel Cipriani e il Comitato contestano questa parte della motivazione della sentenza impugnata. In tal sede, il Tribunale ha sottolineato innanzitutto che la Commissione, ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999 e ai sensi della giurisprudenza, è obbligata, in linea di principio, a ordinare il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune (108). L’ordine di recupero non sarebbe contrario, nel caso di specie, ad un principio generale del diritto comunitario. Il Tribunale ha affermato, in particolare, che anche se la maggior parte delle imprese beneficiarie avesse svolto la propria attività a livello locale, elemento non dimostrato, ciò non consentirebbe di escludere a priori qualsiasi incidenza degli sgravi degli oneri sociali in questione sugli scambi e sulla concorrenza (109).

2.      Argomenti principali delle parti

247. Secondo l’Hotel Cipriani, la Coopservice e il Comitato, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare una violazione dei principi generali del diritto comunitario. Persino la Commissione ammetterebbe che non tutti gli sgravi degli oneri sociali sono aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Il recupero di tutti gli sgravi degli oneri sociali non sarebbe pertanto proporzionato e violerebbe inoltre la tutela del legittimo affidamento dei beneficiari.

248. La Commissione chiede di respingere tale censura. Essa non sarebbe tenuta a indicare particolari motivi per il recupero, in quanto quest’ultimo sarebbe la naturale conseguenza dell’accertamento dell’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno. Non ricorrerebbe neanche una violazione né del principio di proporzionalità né del principio della parità di trattamento.

3.      Valutazione giuridica

249. La censura concernente una violazione dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999 deve essere respinta, dietro sostituzione della motivazione della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto ritenuto dall’Hotel Cipriani, dal Comitato e anche dal Tribunale, la Commissione, all’art. 5 della decisione impugnata, non ha infatti ordinato il recupero di tutti gli sgravi degli oneri sociali concessi. Piuttosto, come esposto in precedenza, essa ne ha ordinato il recupero solo nella misura in cui essi soddisfino i presupposti di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE e, ai sensi dell’art. 1, n. 2, nonché dell’art. 2 della decisione impugnata, non siano compatibili con il mercato comune. È pertanto inoperante la censura secondo la quale sarebbe sproporzionato ordinare il recupero degli sgravi degli oneri sociali nonostante non sia chiaro se essi soddisfino i requisiti di cui all’art. 87, n. 1, CE.

VII – Sintesi

250. In conclusione, occorre pertanto rilevare quanto segue:

251. Il Tribunale, omettendo di verificare in che misura il Comitato ha fatto valere anche nella causa precedente T‑231/00 i motivi di ricorso sui quali si fonda nella causa T‑277/00, e commettendo pertanto un errore di diritto nel non dichiarare irricevibile per litispendenza il ricorso del Comitato nella causa T‑277/00, nella parte in cui si è in presenza di motivi di ricorso identici, è incorso in un errore di diritto. Il ricorso incidentale della Commissione è fondato sul punto e la sentenza impugnata deve essere annullata. Per il resto, il ricorso incidentale della Commissione deve essere respinto.

252. Ai sensi dell’art. 61, n. 1, del suo Statuto, la Corte, a seguito dell’annullamento, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Occorre pertanto verificare in che misura il Comitato si sia fondato, nella causa T‑277/00, su motivi ricorso sostanzialmente identici a quelli sui cui aveva basato il suo ricorso nella causa T‑231/00. Al riguardo, rileva unicamente se i motivi siano sostanzialmente identici (110), eventualità che può ricorrere anche se gli argomenti dedotti per sostenere il motivo di ricorso non coincidano completamente nei dettagli. Da un raffronto fra i motivi di ricorso nella causa T‑231/00 e nella causa T‑277/00 si evince che i motivi di ricorso con i quali il Comitato censura, nella causa T‑277/00, una violazione e un’erronea applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (punto 2 del ricorso) e una violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE (punto 3 del ricorso) sono sostanzialmente identici a quelli già dedotti dal Comitato nella causa precedente T‑231/00. Per questo motivo, il ricorso del Comitato deve essere dichiarato irricevibile per litispendenza.

253. I motivi di impugnazione con i quali il Comitato censura una violazione dell’art. 87, n. 1, e n. 3, lett. c), CE devono essere respinti già in quanto irrilevanti per le ragioni suesposte. I restanti motivi di impugnazione devono essere respinti per le ragioni illustrate al punto VI delle presenti conclusioni.

254. Le impugnazioni dell’Hotel Cipriani e dell’Italgas devono essere respinte per i motivi esposti al punto VI delle presenti conclusioni.

VIII – Conclusione

255. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue:

1)      La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 28 novembre 2008 nelle cause riunite T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, Hotel Cipriani e a./Commissione deve essere annullata nella parte in cui ha dichiarato ricevibile il ricorso del Comitato «Venezia vuole vivere» nella causa T‑277/00, anche in relazione ai motivi aventi ad oggetto un’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 87, n. 1, CE ed un’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Riguardo a tali motivi di diritto, il ricorso del Comitato «Venezia vuole vivere» nella causa T‑277/00 deve essere dichiarato irricevibile per litispendenza.

2)      Per il resto, le impugnazioni devono essere respinte.



1 – Lingua originale: il tedesco.


Lingua processuale: l’italiano.


2 – Racc. pag. II‑3269.


3 – GU 2000, L 150, pag. 50.


4 – In base alle definizioni utilizzate nel TUE e nel TFUE, si utilizzerà la nozione di «diritto dell’Unione» per indicare tanto il diritto comunitario, quanto quello dell’Unione. Ogni volta che, nel prosieguo, si utilizzeranno specifiche disposizioni di diritto primario, si citerà la norma vigente ratione temporis.


5 – GU L 83, pag. 1.


6 – GU L 265, pag. 23.


7 – ITL 73 miliardi.


8 – ITL 567 milioni.


9 – V. supra, punto 7 delle presenti conclusioni.


10 – V. ordinanze del Tribunale 10 marzo 2005, cause riunite T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./Commissione (Racc. pag. II-787); causa T‑266/00, Confartigianato Venezia e a./Commissione; causa T‑269/00, Baglioni Hotels e Sagar/Commissione; causa T‑273/00, Unindustria e a./Commissione, nonché causa T‑288/00, Principessa/Commissione, non pubblicate nella Raccolta. In tali ordinanze, una parte dei ricorsi è stata respinta anche per causa di litispendenza.


11 – Ordinanza del Tribunale 12 settembre 2005, causa T‑274/00, Comitato «Venezia vuole vivere» (non pubblicata nella Raccolta).


12 – Il ricorso nella causa T‑221/00 è stato ritirato: ordinanza del Tribunale 14 ottobre 2008, causa T‑221/00, Casinò municipale di Venezia/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).


13 – Punto 43 della sentenza impugnata.


14 – Ibidem.


15 – Punti 44‑47 della sentenza impugnata.


16 – GU 2001, L 12, pag. 1.


17 – Già cit. al paragrafo 25 delle presenti conclusioni.


18 – Sentenza della Corte 29 novembre 2007, causa C‑176/06 P, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione (Racc. pag. I‑170, punti 17 e seg.), nonché ordinanza della Corte 15 aprile 2010, causa C‑517/08 P, Makhteshim-Agan e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 54 e seg.).


19 – Già cit. al paragrafo 25 delle presenti conclusioni.


20 – Sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./Commissione (Racc. pag. I‑1125, punto 31).


21 – V. giurisprudenza citata alla nota 18.


22 – V. ordinanza del presidente della Corte 24 marzo 2009, causa C‑60/08 P(R), Cheminova e a./Commissione (Racc. pag. I‑43, punti 31 e segg.), secondo la quale un siffatto approccio, inammissibile in un procedimento d’urgenza, deve invece essere ammesso nel procedimento principale.


23 – Sentenze della Corte 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione (Racc. pag. 3991, punto 8), nonché 18 aprile 2002, cause riunite C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 e C‑22/01, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I‑3439, punto 23).


24 – La Corte, nella sentenza 27 ottobre 1987, cause riunite 146/85 e 431/85, Diezler e a./CES (Racc. pag. 4283, punto 12), ha deciso che l’eccezione di irricevibilità per litispendenza nei confronti di un ricorso successivo non può essere accolta se il ricorso precedente è stato dichiarato irricevibile.


25 – Sentenze della Corte 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione (Racc. pag. 2831, punto 9); Diezler e a./CES (già cit. alla nota 24, punti 13‑16); 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/Parlamento (Racc. pag. 4821, punti 9‑12), nonché 24 novembre 2005, cause riunite C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑10043, punti 64 e seg.).


26 – In tal senso anche Hackspiel, S., in: Rengeling, H.-W., Middeke, A., Gellermann, M., Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, Beck, 2a ed. 2003, § 23, punto 32.


27 – Già cit. alla nota 25, punti 9‑12.


28 – Già cit. alla nota 24, punto 16.


29 – Sentenza della Corte 26 maggio 1971, cause riunite 45/70 e 49/70, Bode/Commissione (Racc. pag. 465).


30 – Sentenza della Corte 17 maggio 1973, cause riunite 58/72 e 75/72, Perinciolo/Consiglio (Racc. pag. 511).


31 – Sentenze Bode (già cit. alla nota 29, punto 11) e Perinciolo (già cit. alla nota 30, punti 4 e seg.).


32 – Sentenze Bode (cit. già alla nota 29, punto 11) e Perinciolo (cit. già alla nota 30, punto 5).


33 – Punto 73 della sentenza impugnata.


34 – Punto 74 della sentenza impugnata.


35 – Punti 76‑99 della sentenza impugnata.


36 – Punti 76‑93 della sentenza impugnata.


37 – Punti 94‑99 della sentenza impugnata.


38 – Punti 100‑111 della sentenza impugnata.


39 – È vero che il Comitato, nel titolo della sua memoria, si riferisce alle censure della Commissione concernenti l’interesse ad agire. Sotto il profilo sostanziale, tuttavia, il Comitato fa riferimento alla legittimazione ad agire.


40 – Punti 76‑93 della sentenza impugnata.


41 – V. punto 74 della sentenza impugnata.


42 – Sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195, in particolare pag. 220); 2 aprile 1998, causa C-321/95 P, Greenpeace Council e a./Commissione (Racc. pag. I-1651, punti 7 e 28); 19 ottobre 2000, cause riunite C‑15/98 e C‑105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione (Racc. pag. I‑8855, punto 32); 29 aprile 2004, causa C‑298/00 P, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑4087, punto 36); 8 luglio 2010, causa C-343/09, Afton Chemical (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21).


43 – Sentenze della Corte 7 dicembre 1993, causa C-6/92, Federmineraria e a./Commissione (Racc. pag. I-6357, punto 14); Italia e Sardegna Lines/Commissione (cit. già alla nota 42, punto 33), nonché Italia/Commissione (cit. già alla nota 42, punto 37).


44 – Punto 84 della sentenza impugnata.


45 – Sentenze Italia e Sardegna Lines/Commissione (cit. già alla nota 42, punti 34 e seg.), nonché Italia/Commissione (cit. già alla nota 42, punto 38).


46 – Cit. già alla nota 42.


47 – Cit. già alla nota 42.


48 – In tal senso anche Grespan, D., in EU Competition Law, Volume IV, State Aid, Book One, Claeys & Casteels, 2008, 3 366.


49 – Sentenza della Corte 17 settembre 2009, causa C‑519/07 P, Commissione/Koninklijke Friesland Campina (Racc. pag. I‑8495, punto 59).


50 – Sentenze della Corte 9 marzo 1994, causa C‑188/92, Textilwerke Deggendorf (Racc. pag. I‑833, punti 10‑26); 12 dicembre 1996, causa C‑241/95, Accrington Beef e a. (Racc. pag. I‑6699, punti 15 e 16), nonché 11 novembre 1997, causa C‑408/95, Eurotunnel e a. (Racc. pag. I‑6315, punti 28 e segg.).


51 – V. paragrafo 3 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs, presentate il 15 settembre 1993 nella causa Textilwerke Deggendorf, cit. già alla nota 50.


52 – Ibidem.


53 – Sentenza della Corte 23 febbraio 2006, cause riunite C‑346/03 e C‑529/03, Atzeni e a. (Racc. pag. I‑1875, punti 30‑34).


54 – Cit. già alla nota 42.


55 – Cit. già alla nota 42.


56 – In tal senso anche Grespan, D., cit. alla nota 48, 3 369.


57 – In tale contesto si rinvia in anticipo alla motivazione di cui al paragrafo 150 delle presenti conclusioni e alla giurisprudenza citata alla nota 85.


58 – Sentenze della Corte 12 luglio 2001, cause riunite C‑302/99 P e C‑08/99 P, Commissione e Francia/TF1 (Racc. pag. I‑5603, punti 26 e 27), nonché 19 aprile 2007, causa C‑273/05 P, VAMI/Celltech (Racc. pag. I‑2883, punti 56 e seg.).


59 – V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni.


60 – Sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause da T‑447/93 a T‑449/93, AITEC e a./Commissione (Racc. pag. II-1971, punto 60).


61 – Sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I‑8375, punti 392‑405).


62 – V. paragrafi 72‑78 delle presenti conclusioni.


63 – V. paragrafi 80 e seg. delle presenti conclusioni.


64 – L’esame dell’impugnazione del Comitato viene effettuato nell’eventualità che la Corte non debba condividere la posizione, sostenuta in questa sede, della parziale irricevibilità del ricorso del Comitato. Un esame delle censure con cui la Coopservice deduce violazioni dell’art. 87, n. 2, lett. b), e n. 3, lett. b), CE, non ha luogo, in quanto la Coopservice non ha proposto tempestivamente impugnazione e tali censure non vengono fatte valere da nessuno dei ricorrenti.


65 – Punti 182‑184 della sentenza impugnata.


66 – Punti 185‑188 della sentenza impugnata.


67 – Punti 189‑191 della sentenza impugnata.


68 – Punti 191‑194 della sentenza impugnata.


69 – Punti 189‑191 della sentenza impugnata.


70 – Punti 191‑194 della sentenza impugnata.


71 – Sentenze della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 6/69 e 11/69, Commissione/Francia (Racc. pag. 523, punti 20‑21); 19 maggio 1999, causa C‑6/97, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑2981, punto 21), nonché Italia/Commissione (già cit. alla nota 42, punto 61).


72 – In questo senso v. anche Grespan, D., Santamato, S., (già cit. alla nota 48), 2 307.


73 – V., al riguardo, la giurisprudenza cit. alla nota 58.


74 – Punti 227‑231 della sentenza impugnata.


75 – Punto 232 della sentenza impugnata.


76 – Punti 233 e seg. della sentenza impugnata.


77 – Punto 235 della sentenza impugnata.


78 – Punti 236 e seg. della sentenza impugnata.


79 – Punto 238 della sentenza impugnata.


80 – Punti 239‑243 della sentenza impugnata.


81 – Punti 244 e 245 della sentenza impugnata.


82 – Punti 246‑248 della sentenza impugnata.


83 – Punti 250‑253 della sentenza impugnata.


84 – Punti 251 e seg. della sentenza impugnata.


85 – Sentenze della Corte Italia e Sardegna Lines (cit. già alla nota 42, punto 51); 29 aprile 2004, causa C‑278/00, Grecia/Commissione (Racc. pag. I‑3997, punto 24); 15 dicembre 2005, causa C‑66/02, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑10901, punti 91 e seg.), nonché 15 dicembre 2005, causa C‑148/04, Unicredito Italiano (Racc. pag. I‑11137, punti 67 e seg.).


86 – Sentenza del Tribunale 22 novembre 2001, causa T‑9/98, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commissione (Racc. pag. II‑3367, punti 116 e seg.).


87 – V. sentenza della Corte 13 aprile 1994, cause riunite C‑324/90 e C‑342/90, Germania e Pleuger Worthington/Commissione (Racc. pag. I‑1173, punto 23).


88 – Sentenze della Corte 6 novembre 1990, causa C‑86/89, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑3891, punto 18), nonché 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑6857, punto 30).


89 – Sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France (Racc. pag. I‑1719, punto 62).


90 – V. ultima frase al punto 103 della sentenza impugnata.


91 – V. paragrafi 149‑152 delle presenti conclusioni.


92 – Sentenza della Corte 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑2289, punti 90 e seg.).


93 – Sentenza della Corte 15 dicembre 2005, causa C‑66/02, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑10901, punto 113).


94 – Sentenza della Corte 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz (Racc. pag. 1471, punto 8).


95 – Sentenze della Corte 13 novembre 2008, causa C‑214/07, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑8357, punto 45), nonché 12 maggio 2005, causa C‑415/03, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑3875, punto 42).


96 – Punti 306‑311 della sentenza impugnata.


97 – Punto 307 della sentenza impugnata.


98 – Punti 308 e seg. della sentenza impugnata.


99 – Punto 311 della sentenza impugnata.


100 – Punti 322‑324 della sentenza impugnata.


101 – Punto 325 della sentenza impugnata.


102 – Punti 326‑328 della sentenza impugnata.


103 – Punto 359 della sentenza impugnata.


104 – Punto 360 della sentenza impugnata.


105 – Punti 361‑363 della sentenza impugnata.


106 – Punti 364 e seg. della sentenza impugnata.


107 – Punto 366 della sentenza impugnata.


108 – Punti 385‑389 della sentenza impugnata.


109 – Punto 390 della sentenza impugnata.


110 – Sentenze Diezler (cit. già alla nota 24, punto 16), nonché Francia/Parlamento (cit. già alla nota 25, punti 9‑11).