Language of document : ECLI:EU:C:2013:524

Cause riunite C‑523/11 e C‑585/11

Laurence Prinz

contro

Region Hannover (C‑523/11)

e

Philipp Seeberger

contro

Studentenwerk Heidelberg (C‑585/11)

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgericht Hannover)

«Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 TFUE e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di soggiorno – Sussidio alla formazione concesso al cittadino di uno Stato membro per studi effettuati in un altro Stato membro – Obbligo di residenza nello Stato membro di origine per un periodo minimo di tre anni anteriormente all’inizio degli studi»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013

1.        Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione personae – Cittadino di uno Stato membro che compie studi in un altro Stato membro – Inclusione – Effetto – Godimento dei diritti associati allo status di cittadino dell’Unione europea

(Artt. 20 TFUE e 21 TFUE)

2.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Sussidi alla formazione per studi compiuti in un altro Stato membro – Concessione subordinata al requisito unico di un periodo di stabile residenza nello Stato membro interessato – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza

(Artt. 20 TFUE e 21 TFUE)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 22-24)

2.        Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordini la concessione, per un periodo superiore a un anno, di un sussidio alla formazione per studi compiuti in un altro Stato membro ad un requisito unico che impone al richiedente di aver posseduto stabile residenza, ai sensi di tale legge, sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a tre anni prima dell’inizio degli studi.

Infatti, un requisito di tal genere è tale da dissuadere i cittadini nazionali dall’esercizio della loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, tenuto conto dell’incidenza che l’esercizio di tale libertà può avere sul diritto ai sussidi alla formazione.

Certamente, può essere legittimo per uno Stato membro concedere simili sussidi solo agli studenti che abbiano dimostrato un certo grado di integrazione nella società dello Stato medesimo. Tuttavia, la prova richiesta da uno Stato membro per poter far valere l’esistenza di un collegamento reale di integrazione non deve avere carattere troppo esclusivo, previlegiando indebitamente un elemento non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento tra il richiedente e lo Stato membro medesimo, restando escluso qualsiasi altro elemento rappresentativo. Così, l’esistenza di un determinato livello di integrazione può ritenersi comprovata una volta accertato che lo studente abbia soggiornato, per un certo periodo, nello Stato membro in cui chieda il beneficio del sussidio alla formazione. Tuttavia, un requisito unico di residenza rischia di escludere dal beneficio del sussidio stesso gli studenti i quali, pur non avendo risieduto nello Stato membro che concede il sussidio per un periodo ininterrotto di tre anni immediatamente prima dell’avvio degli studi all’estero, possiedono non di meno sufficienti collegamenti con la società di tale Stato membro. Ciò può verificarsi nel caso in cui lo studente possieda la cittadinanza dello Stato membro di cui trattasi ed abbia ivi seguito gli studi scolastici per un periodo significativo, ovvero in considerazione di altri fattori, quali, segnatamente, la sua famiglia, la sua occupazione, le sue conoscenze linguistiche o l’esistenza di altri collegamenti di ordine sociale o economico.

(v. punti 32, 36-38, 41 e dispositivo)