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Ricorso proposto il 12 settembre 2007 - Al-Aqsa / Consiglio

(Causa T-348/07)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Stichting Al-Aqsa (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: J. Pauw, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione del Consiglio 2007/445/CE, nella parte in cui essa è applicabile alla ricorrente. Si chiede inoltre di concludere che il regolamento (CE) n. 2580/2001 non trova applicazione dei confronti della ricorrente;

condanna del Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, è nulla nei limiti in cui riguarda la ricorrente.

A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere innanzitutto che la Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93) non si applica alla ricorrente.

In secondo luogo la ricorrente afferma che nessuna autorità competente ha preso una decisione nei confronti della ricorrente ai sensi dell'art. 1, n. 4, della Posizione comune del Consiglio del 27 dicembre 2001.

In terzo luogo la ricorrente dichiara per quanto la riguarda non esiste alcuna intenzione, colpa o consapevolezza relativamente al sostegno ad attività terroristiche.

In quarto luogo, a giudizio della ricorrente, non risulta né dalla motivazione della decisione impugnata né dalla decisione nazionale posta a suo fondamento che si possa ancora ritenere che essa facilita atti terroristici.

Infine la ricorrente sostiene che c'è stata violazione del principio della proporzionalità e delle forme sostanziali, in quanto il Consiglio non ha svolto una nuova indagine in merito all'opportunità di mantenere la ricorrente sulla lista, al diritto al pacifico godimento della proprietà e all'obbligo di fornire una motivazione sufficiente.

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