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Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2013 – ENI SpA / Commissione europea

(Causa C-508/11 P)1

(Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione – Imputabilità del comportamento illecito delle controllate alle loro società controllanti – Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Obbligo di motivazione – Gravità dell’infrazione – Fattore moltiplicatore a titolo di effetto deterrente – Impatto concreto sul mercato – Circostanze aggravanti – Recidiva)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ENI SpA (rappresentanti: G.M. Roberti e I. Perego, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte e L. Malferrari, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 luglio 2011, ENI/Commissione (T-39/07), con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto la domanda diretta a ottenere l’annullamento, per quanto riguarda l’Eni SpA, della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta alla Eni – Prova dell’infrazione – Imputabilità della comportamento illecito – Difetto di motivazione

Dispositivo

L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.

L’ENI SpA è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.

La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.

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1 GU C 340 del 19.11.2011.