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Ricorso proposto il 4 aprile 2014 – Commissione europea / Regno del Belgio

(Causa C-163/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e I. Martínez del Peral, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non concedendo alle istituzioni e organi dell’Unione, l’esenzione di cui all’articolo 3, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, dei contributi disposti all’articolo 26 dell’Ordinanza recante organizzazione del mercato dell’elettricità nella regione di Bruxelles-Capitale, nonché all’articolo 20 dell’Ordinanza recante organizzazione del mercato del gas nella regione di Bruxelles-Capitale, come modificate, e opponendosi al rimborso di detti contributi in tal modo percepiti dalla Regione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ordinanze del 19 luglio 2001, recante organizzazione del mercato dell’elettricità nella Regione di Bruxelles-Capitale, e del 1° aprile 2004, recante organizzazione del mercato del gas nella Regione di Bruxelles-Capitale, come modificate, prevedono la riscossione di diritti a carico dei fornitori di elettricità e di gas in favore della Regione di Bruxelles-Capitale. Tali contributi regionali sono poi fatturati ai consumatori finali e dunque alle istituzioni, in occasione della fornitura di elettricità o di gas in funzione della potenza tenuta a disposizione dei clienti finali (per l’elettricità) e del calibro dei contatori presso i clienti finali (per il gas).

La Commissione ritiene che tali contributi regionali debbano essere qualificati imposte indirette percepite dalle autorità belghe in occasione di acquisti considerevoli effettuati dalle istituzioni per il loro uso ufficiale e incorporate nel prezzo dell’elettricità o del gas loro fatturato. La Commissione sostiene che non è necessario, al fine dell’identificazione d un’imposta indiretta, che sia espressamente previsto dalla legislazione un obbligo di ripercussione sul cliente finale e che l’essenziale è che si tratti di un’imposta prelevata in occasione di una spesa o un consumo. Di conseguenza, essa ritiene che lo Stato belga sia tenuto ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, a rimborsare tali diritti indiretti o tasse sulla vendita alle istituzioni dell’Unione.

La Commissione sostiene che tali contributi regionali non possano essere considerati mere remunerazioni di un servizio di utilità generale e che non rientrino, pertanto, nell’eccezione all’esenzione prevista all’articolo 3, terzo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. Infatti, tali contributi intendono finanziare diverse missioni di servizio pubblico e finanziano parzialmente varie politiche condotte dai pubblici poteri a scopo sociale (tariffa sociale, forniture minime d’elettricità alle famiglie, per esempio) o ambientali (incentivo all’utilizzo razionale dell0’energia, per esempio). Non si tratta di pagare attraverso tali imposte, il corrispettivo di un servizio fornito specificamente alle istituzioni.